Tutti i cittadini dell’uno e dell’altro sesso possono accedere agli
uffici pubblici ed alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza,
secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tal fine la Repubblica
promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra
donne e uomini. (art. 51 C.)
bicameralismo perfetto
“Il Parlamento italiano si compone della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica”
(art. 55, I co. C.).
Ciascuna delle due Camere ha poteri assolutamente
identici all’altra.
Le uniche differenze riguardano:
il numero dei componenti; l’elettorato attivo e passivo; la
presenza di membri non elettivi al Senato.
Il Senato della Repubblica, eletto a base regionale, si compone di 315
senatori eletti a suffragio universale e diretto (di cui 6 eletti nella
circoscrizione Estero). Ad essi si aggiungono i membri non elettivi:
i senatori a vita “di diritto” in quanto ex Presidenti della Repubblica,
ed i 5 senatori a vita “nominati dal Presidente della Repubblica”,
in virtù dei loro altissimi meriti nel campo scientifico, sociale,
artistico e letterario.
Possono eleggere i loro rappresentati al Senato tutti coloro che
hanno compiuto i 25 anni; possono essere eletti al Senato
soltanto coloro che hanno compiuto i 40 anni. (artt. 57, 58 e 59 C.)
La Camera, eletta a suffragio
universale e diretto, si compone
di 630 deputati (di cui 12 eletti
nella circoscrizione Estero).
Possono eleggere i loro
rappresentati alla Camera tutti
coloro che hanno
compiuto la maggiore età;
possono essere eletti alla
Camera solo coloro che hanno
compiuto i 25 anni.
(art. 56 C.)
PREROGATIVE
DELLE CAMERE
Autonomia regolamentare: ciascuna Camera ha il potere di adottare il proprio
regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti (art. 64 C.). Il
regolamento disciplina l’organizzazione interna di ciascuna Camera, dettando le
regole per il suo funzionamento. A tali regolamenti la Costituzione attribuisce, altresì,
la disciplina del procedimento di formazione delle leggi (art. 72 C.).
Autonomia finanziaria: ciascuna Camera approva in proprio bilancio ed il proprio
consuntivo. Le spese gravano su un fondo speciale erogato dal Ministero dell’E.e F.
Autonomia amministrativa: ciascuna Camera provvede all’organizzazione dei
propri uffici e all’assunzione dei propri dipendenti stipulando contratti di lavoro.
Inviolabilità delle Camere: in base ad una norma consuetudinaria è vietato agli
ufficiale ed agli agenti della forza pubblica di accedere negli edifici delle Camere per
compiere atti del loro ufficio. Inoltre, nel nostro ordinamento sono puniti come reati:
il tentativo di impedire alle Camere l’esercizio delle loro funzioni (art. 289 c.p.) ed il
vilipendio delle Camere (art. 290 c.p.).
I gruppi parlamentari
Ogni partito ha il suo gruppo
parlamentare, che riunisce i
deputati e i senatori eletti nelle
sue liste. I gruppi mantengono la
disciplina di partito orientando il
voto dei propri iscritti. Tuttavia,
i parlamentari non sono
giuridicamente legati alla fedeltà
di partito, per cui possono votare
come credono, anche contro le
indicazioni del gruppo,
esponendosi, in tal caso, al
rischio di sanzioni politiche:
espulsione dal gruppo (col
passaggio al c.d. gruppo misto) e
la mancata ricandidatura.
Alleanza Nazionale
47
Democratici di Sinistra - l'Ulivo
63
Forza Italia
79
Lega Padana
17
Margherita - DL - L'Ulivo
35
Per le Autonomie
10
Unione Democristiana e di Centro
31
Verdi - l'Ulivo
10
Misto
28
Totale 320
Commissioni e Giunte parlamentari
I parlamentari per svolgere la propria attività nel campo di una più
specifica competenza entrano a far parte delle Commissioni e delle Giunte.
Le Commissioni sono costituite in modo tale da rispecchiare la
consistenza numerica dei Gruppi, riproducendo in scala ridotta la
composizione dell’Assemblea. Possono essere a carattere: speciale (o
straordinario); permanente; bicamerale. Quelle permanenti (competenti
per materia) partecipano al procedimento legislativo ma, più in generale,
alle Commissioni sono attribuite, oggi, funzioni consultive (rendono pareri
alle altre Commissioni e all’Assemblea), di iniziativa (consistente nel fare
relazioni e proposte autonome all’assemblea), nonché di indirizzo e di
controllo nei confronti del Governo. (es. Commissione speciale conversione
decreti legge; Commissione d’inchiesta sul servizio sanitario nazionale).
Le Giunte: G. per il regolamento (per modifiche e questioni interpretative
del regolamento); G. elezioni e immunità parlamentari (per la verifica dei
poteri e l’esame delle autorizzazioni a procedere); G.comunità europee.
Per assumere lo status di parlamentare, oltre alla regolarità del
procedimento elettorale, occorre che non sussistano:
Cause di ineleggibilità
Cause di incompatibilità
 Se mancano i requisiti per
l’elettorato passivo (cittadinanza,
Le ipotesi di incompatibilità
tendono ad evitare che l’eletto
eserciti contemporaneamente
funzioni tra loro inconciliabili: (es.
età, assenza di cause di incapacità civile o
di indegnità morale, sentenza penale
irrevocabile);
 Se la carica ricoperta dal
candidato gli consentirebbe una
indebita influenza sull’elettorato,
ponendolo in vantaggio (es. Pres. di
Giunte prov., Sindaci di Comuni con oltre
20.000 ab., Prefetti e Vice-P., diplomatici,
magistrati, etc.).
quella di deputato e di senatore;
parlamentare e P.d.R., ovvero membro del
C.S.M. o della Corte Cost.; parlamentare e
consigliere regionale o titolare di imprese
di nomina governativa o sovvenzionate
dallo Stato; etc.). L’incompatibilità
implica un obbligo di opzione.
Le ipotesi di ineleggibilità e di incompatibilità sono tassativamente dalla
legge( art. 65 C.). Ciascuna camera effettua la verifica dei poteri (art. 66 C.) attraverso la
“Giunta per le elezioni”.
GUARENTIGE
Art. 68 C.
Insindacabilità: non possono essere intentate azioni di
responsabilità penale, civile o amministrativa, basate sulle
“opinioni” espresse, in qualunque sede, e sui voti dati dai membri
del Parlamento nell’esercizio delle loro funzioni.
Inviolabilità:
senza “autorizzazione” della Camera alla quale il
parlamentare appartiene, non è possibile arrestarlo, sottoporlo a
perquisizione personale o domiciliare, ad intercettazioni delle
comunicazioni telefoniche ed a sequestro della corrispondenza;
Senza autorizzazione è, invece, consentito sottoporlo ad indagini e,
in soli 2 casi, anche all’arresto, ossia: 1) se colto nell’atto di
commettere un reato per il quale la legge prevede l’arresto in
flagranza; 2) in caso di sentenza definitiva di condanna.
(competenza della “Giunta per le autorizzazioni a procedere”).
L’inviolabilità riguarda i reati comuni.
27 marzo 1993: domanda al Presidente del Senato per
l'autorizzazione a procedere contro il senatore Giulio
Andreotti, per i reati di cui agli articoli 110 e 416 del codice penale; e agli
articoli 110 e 416 bis del codice penale (associazione per delinquere;
associazione di tipo mafioso).Trasmessa dal Ministro di grazia e giustizia il
27.03.1993.
“ Roma - Il Senato ha concesso l'autorizzazione a procedere contro il
senatore GIULIO ANDREOTTI per l'ipotesi di associazione per delinquere
di stampo mafioso. Anche Andreotti ha votato a favore". (Comun. Ansa, 13
maggio, ore 14,17).
“ Roma - Il senatore Giulio Andreotti è stato sentito, su sua richiesta, dal
procuratore della repubblica di Roma, Vittorio Mele, in relazione all'inchiesta
sull'omicidio di MINO PECORELLI, trovato morto il 20 marzo 1979.
Secondo il "pentito" BUSCETTA, Pecorelli sarebbe stato ammazzato dalla
mafia "per far piacere" a Andreotti" (Comunic. Ansa. 26 maggio, ore 19.56)
Il divieto di mandato imperativo
“ogni parlamentare rappresenta la nazione ed esercita le sue funzioni
senza vincolo di mandato” (art. 67 C.)
 Principio della rappresentanza nazionale
I deputati ed i senatori non rappresentano le circoscrizioni ed i collegi
elettorali locali che li hanno eletti, bensì l’intera nazione.
 Divieto di mandato imperativo
- rappresentanza non di volontà ma di interessi Sostanzialmente, tale divieto libera il parlamentare da “indebite”
influenze o forme di controllo da parte degli elettori. Pertanto, è
fatto divieto al parlamentare di accettare incarichi o istruzioni dai
suoi elettori per lo svolgimento delle proprie funzioni.
Deputati e senatori sono eletti per 5 anni.
- Nel corso delle elezioni (70 gg.) e fino alla prima riunione
delle nuove Camere, sono prorogati ipso iure i poteri
delle precedenti (prorogatio) Dunque, una legislatura dura normalmente 5 anni…
salvo
“scioglimento anticipato” delle
Camere da parte del
Presidente della
Repubblica.
“proroga” disposta con legge
e solo in caso di guerra
legislativa
di accusa
FUNZIONI
in seduta comune
di indirizzo e
controllo politico
elettorali
in seduta comune
…in
seduta
comune
Elezione e giuramento del
Presidente della Repubblica
(Artt. 83 e 91 C.)
Messa in stato di accusa del Presidente
della Repubblica (art. 90 C.)
Elezione di 1/3 dei membri del
C.S.M. (art. 104 C.)
Compilazione dell’elenco da cui
sono sorteggiati i 16 giudici
aggregati per i giudizi di accusa
contro il P.d.R. (art. 135 C.)
Elezione di 1/3 dei
giudici costituzionali
(art. 135 C.)
Il procedimento di
formazione delle leggi
si articola in 4 fasi
essenziali:
fase di iniziativa
fase istruttoria
fase costitutiva
fase di integrazione
dell’efficacia.
funzione legislativa
l’iniziativa
L’iniziativa legislativa si esercita presentando al
Presidente di una delle due Camere
(indifferentemente) una proposta di legge.
Titolari del potere di iniziativa legislativa sono:
il Governo;
i parlamentari;
il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL);
50.000 elettori (iniziativa legislativa popolare);
i Consigli regionali;
i Comuni (ma limitatamente alle proposte di mutamento
delle circoscrizioni provinciali o di istituzione di nuove
Province).
l’istruttoria
E’ affidata alle Commissioni (permanenti), che in tal caso operano “in sede
referente”, ossia svolgendo una funzione meramente consultiva: ogni
disegno di legge deve, infatti, essere previamente esaminato dalla
Commissione competente per materia e poi dalla Camera stessa, che lo
approva. Dunque, in Commissione il progetto viene esaminato, discusso
(in via preliminare) ed eventualmente modificato con aggiunte o
emendamenti.
Al termine dell’esame la Commissione:
prepara una relazione di maggioranza ed una o più relazioni di
minoranza da inviare all’Assemblea (Camera o Senato);
nomina un Comitato di 9 membri con il compito di pronunciarsi sugli
emendamenti eventualmente proposti in Assemblea;
nomina un relatore per l’Assemblea.
l’approvazione
- fase costitutiva –
Dato il bicameralismo perfetto, è richiesta una doppia deliberazione
conforme. Tale fase può seguire 4 diversi procedimenti:
• Ordinario (per commissione referente): I) esame preparatorio da parte
della commissione competente; II) discussione in aula (assemblea) dove vengono lette
le relazioni preparate dalla commissione; III) discussione e votazione dei singoli
articoli; IV) votazione finale. E’ obbligatorio per le materie indicate all’art. 72, IV co.
C.
• Abbreviato:
previsto dai regolamenti parlamentari per i disegni di legge
dichiarati urgenti; in esso i termini previsti dai regolamenti per il compimento dei vari
atti sono ridotti alla metà. (art. 72, II co. C.)
• Decentrato (o in commissione): le 4 fasi del procedimento ordinario sono
attribuite alla commissione permanente competente per materia, la quale, pertanto,
agisce in sede deliberante. L’art. 72, III co. C. rinvia ai regolamenti la determinazione
dei casi e delle forme di tale procedimento.
• Redigente (o misto): introdotto dai regolamenti parlamentari, rappresenta un
procedimento intermedio fra quello ordinario e quello decentrato.
integrazione dell’efficacia
Una volta approvata dalle Camere la legge è perfetta ma non efficace. Per divenire
efficace, quindi obbligatoria per i suoi destinatari, essa deve superare quest’ultima
fase, che prevede:
La promulgazione (atto di controllo) della legge da parte
del P.d.R. - Il Presidente opera un controllo di legittimità
costituzionale formale e sostanziale sulla legge. Se rileva un
vizio può, con messaggio motivato, rinviare l’atto alle Camere
per una nuova deliberazione. Se le Camere l’approvano
nuovamente, il Presidente è tenuto a promulgarla.
Segue il visto del Guardasigilli che è tenuto ad accertare che l’atto non presenti
irregolarità “formali”.
E’ la pubblicazione che attribuisce efficacia alla legge. E’
con tale atto – di comunicazione – che essa viene
ufficialmente portata a conoscenza dei suoi destinatari,
divenendo obbligatoria. Tuttavia, essa entra in vigore il 15°
giorno successivo alla sua pubblicazione (vacatio legis).
Procedimento ex art. 138 C.
Camera n.1
Camera n.2
prima approvazione
prima approvazione
intervallo di almeno 3 mesi
intervallo di almeno 3 mesi
Camera n.1
Camera n.2
seconda approvazione
seconda approvazione
due possibilità
nelle 2 seconde approvazioni si è
raggiunta la maggioranza dei 2/3
Promulgazione e
pubblicazione della legge
nelle 2 seconde approvazioni si è
raggiunta solo la maggioranza assoluta
solo pubblicazione per 3 mesi durante i quali
possibilità di richiesta di referendum
referendum non richiesto
referendum richiesto
approvazione a maggioranza
dei voti validi
Funzione di indirizzo e di controllo sul Governo
Mozioni
in particolare “di
fiducia e di sfiducia”
Risoluzioni
Interpellanze
Interrogazioni
Leggi di bilancio
Leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati
internazionali
Siti internet:
- parlamento.it
- governo .it
- corriere.it
- gazzettaufficiale.it
- repubblica.it
- quirinale.it
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