18 GIUGNO 1946
La Corte di Cassazione comunica che l'Italia diventa per scelta di popolo una
repubblica democratica. Dopo l'assegnazione dei seggi del collegio unico
nazionale, la composizione dell'Assemblea Costituente che ha il compito di
elaborare il testo della Costituzione risulta come segue:
Democrazia
Cristiana
207
Partito Socialista
Mov. Indip. Sicilia
4
115
Concentr. Dem
Repub.
2
Partito Comunista
104
Partito Sardo
d'Azione
2
Unione Dem. Naz,
41
Movim. Unionista
It.
1
Uomo Qualunque
30
Partito
Repubblicano
23
Blocco Naz. Libertà
16
Part. Contadini
Italiani
1
7
Fr. Dem. Progres.
Rep.
1
Partito d'Azione
Part. Cristiano
Sociale
Part. Democr.
Lavoro
1
1
Si riapre
Montecitorio
NASCE LA COSTITUENTE
L'Assemblea Costituente della Repubblica italiana, composta di 556 deputati, fu eletta il 2 giugno
1946 e si riunì in prima seduta il 25 giugno nel palazzo Montecitorio. L'Assemblea continuò i suoi
lavori fino al 31 gennaio 1948. Durante tale periodo si tennero 375 sedute pubbliche, di cui 170
furono dedicate alla discussione e all'approvazione della nuova Costituzione.
27 DICEMBRE 1947
Presentata il 23 corrente, è avvenuta
oggi a palazzo Giustiniani, la firma
dell'atto di promulgazione della nuova
Carta Costituzionale della Repubblica
Italiana. Il testo sarà pubblicato domani
28 dicembre in un numero speciale della
"Gazzetta Ufficiale" ed entrerà in vigore
il 1° gennaio 1948.
(Ag. Ansa, 27 dicembre 1947, ore 18.40).
Il Capo dello Stato promulga la Costituzione, 27 dicembre 1947
Il bozzetto del nuovo emblema della Repubblica Italiana
scelto dalla Costituente fra 197 bozzetti
Il Presidente del
Consiglio dei ministri
convalida,
il 28 dicembre il simbolo
si staglia nella nuova
Costituzione.
L'opera è del pittore Paolo Paschetto.
Le firme apposte in calce al testo della Costituzione
Il Parlamento
riunito in
seduta
comune

DIMINUISCONO I PARLAMENTARI
Si riduce il numero dei parlamentari di circa il
23% . I deputati da 630 a 500. I senatori da 315
a 252. Restano 18 i deputati che saranno eletti
dagli italiani all’estero. Il Parlamento sarà diviso
tra Camera dei deputati e Senato federale. Al
posto dei senatori a vita ci saranno i deputati a
vita che scendono a 3.

SI ABBASSA IL LIMITE DI ETA’
Anche il limite di età per poter far parte della
Camera e del Senato cambia. Per entrare a
Monticitorio basta aver compiuto 21 anni – ora ne
occorrono 25- per l’ingresso a palazzo Madama,
invece, 25 e non più 40.

IL SENATO FEDERALE
Il Senato federale, una novità sostanziale, in
quanto i senatori saranno eletti in ciascuna
regione contestualmente ai rispettivi Consigli.
Ogni regione dovrà eleggere almeno 6 senatori
– per il Molise 2 e per la Val D’aosta 1 - . ai
lavori del Senato, o “Camera alta”,
partecipano, ma senza votare, rappresentanti
delle Regioni e delle Autonomie locali.
•LA DURATA DELLA
LEGISLATURA
La Camera è eletta per 5 anni, come adesso.
I senatori eletti in ciascuna Regione,
invece, restano in carica fino alla data
della proclamazione del nuovo Consiglio
regionale.
•COMMISSIONI
DI
GARANZIA
Gli esponenti dei gruppi di opposizione
presiederanno le Commissioni o i Comitati
con compiti ispettivi, di controllo e di
garanzia.

CAMBIA L’ITER DELLE LEGGI
Con la fine del bicameralismo perfetto cambia
l’iter delle leggi. La Camera esamina le leggi
su materie riservate allo Stato come, ad
esempio la politica estera, la difesa, la
giustizia. Il Senato ha 30 giorni (15 se si
tratta di decreti) per proporre modifiche, ma la
parola definitiva spetta a Montecitorio. Il
Senato esamina leggi che riguardano le
materie concorrenti.
•PERCORSI AD HOC
Senato e Camera legiferano alla pari solo su
alcune questioni quali la determinazione dei
livelli essenziali delle prestazioni che
riguardano i diritti civili e sociali che devono
essere garantiti su tutto il territorio nazionale.
Se non trovano l’accordo entra in campo una
terza assemblea, una commissione mista i cui
sessanta membri sono indicati dai Presidenti
delle due Camere.
•LE COMPETENZE ALLE REGIONI
Con la devolution alle Regioni viene affidata
la legislazione “esclusiva” sull’assistenza e
organizzazione sanitaria, l’ordinamento
scolastico, la gestione degli Istituti scolastici e
di formazione, la definizione della parte dei
programmi scolastici e formativi di interesse
specifico
della
Regione,
la
polizia
amministrativa regionale e locale.
•L’INTERESSE NAZIONALE
Entra in vigore la “clausola di interesse
nazionale”, ossia il Governo può bloccare una
legge regionale se ritiene che pregiudichi
l’interesse nazionale: invita la Regione a
cancellarla ma se la risposta è negativa
sottopone la questione al Parlamento, in seduta
comune, che ha 15 giorni di tempo per
annullarla.
•REFERENDUM CONFERMATIVO
E’ sempre possibile il referendum
confermativo sulle leggi costituzionali
anche quando i testi vengono approvati
da entrambe le Camere con un’ampia
maggioranza nella seconda votazione,
ossia i due terzi dei componenti.
•MENO POTERI AL QUIRINALE
Il Capo dello Stato potrà avere 40 anni e non
più 50. Resta in carica sempre sette anni. I suoi
poteri sono ridotti: non può più sciogliere le
Camere e dare l’incarico di formare il governo.
Resta il Garante della Costituzione e dell’unità
federale della Repubblica. E’ eletto da
un’assemblea formata da deputati, senatori,
governatori e da due delegati per ogni consiglio
regionale.
•PIU’ POTERI AL PREMIER
I poteri del premier aumentano. Non ha più
bisogno della fiducia della Camera per
insediarsi, ma solo un voto sul programma. La
sua legittimazione avviene al momento
dell’elezione. Sulla base del risultato elettorale
il capo dello Stato deve nominare premier il
candidato della coalizione vincente. Il premier
ha il potere di nomina e revoca dei ministri e di
sciogliere la Camera. Determina la politica del
Governo.
•LA SFIDUCIA COSTRUTTIVA
Entra in funzione la sfiducia costruttiva e la
norma antiribaltone. Se il premier decide di
sciogliere la Camera, i deputati della
maggioranza possono reagire presentando
una mozione di sfiducia che deve indicare
anche il nome del nuovo premier. Per salvarsi
dalla sfiducia non potrà contare sul voto delle
opposizioni, in questo caso dovrebbe ,
comunque, dimettersi.
•L’ELEZIONE DEL CSM
Novità anche per il Consiglio superiore della
magistratura. I componenti del Csm
vengono eletti per i due terzi dai magistrati,
per un sesto dalla Camera e per un sesto dal
Senato federale. Prima i membri del Csm
venivano eletti per un terzo dal Parlamento
in seduta comune.
•LA CORTE COSTITUZIONALE
I giudici che compongono la Corte
costituzionale sono sempre 15 ma salgono
da 5 a 7 quelli di nomina parlamentare: 4
nominati dal Senato federale e 3 la Camera.
Il Presidente della Repubblica ne nomina
altri 4 – uno in meno rispetto ad ora – mentre
gli ultimi 4 sono indicati dai magistrati.
•I TEMPI DELLA RIFORMA
Una parte della riforma entrerà in vigore subito
dopo il referendum: eleggibilità e immunità dei
parlamentari, età per il Quirinale, Authority,
federalismo, interesse nazionale. Una seconda
parte andrà in vigore dal 2011: senato federale,
iter delle leggi, nuovi poteri del Capo dello Stato,
premierato. Nel 2016, tra l’altro, riduzione dei
parlamentari.
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