CONSIDERAZIONI GENERALI
Esiste una pluralità di organi costituzionali tra i quali sono ripartite
le funzioni fondamentali dello Stato. Quello Italiano é un sistema
BICAMERALE. Nessuna differenza sostanziale esiste tra Senato e
Camera dei Deputati ,tranne che
a)nel sistema elettorale
:
maggioritarie e proporzionali
diverse
attribuzione
di
quote
b)nell'elettorato attivo e passivo: 18 a/25 a. elettorato attivo per
Camera e Senato; 25 a./40 a- elettorato passivo
c)nella composizione : la Camera é composta solo (si fa per
dire!) dai 630 deputati eletti dal popolo; ilSenato, oltre ai
315 senatori eletti comprende i Senatori a vita (5 nominati dal
Pres.della Repubblica + gli ex Presidenti della Repubblica)
GARANZIE DEI PARLAMENTARI
Rappresentano L'INTERA NAZIONE, pur essendo eletti in
una Circoscrizione/un Collegio :quindi esercitano le loro
funzioni SENZA VINCOLO DI MANDATO: le loro OPINIONI
espresse
nell'esercizio
delle
loro
funzioni
sono
INSINDACABILI Non possono essere
detenuti
senza
apposita AUTORIZZAZIONE ALL'ARRESTO della Camera cui
appartengono.
FUNZIONAMENTO DELLE CAMERE
Funzionano per 5 anni (salvo scioglimento
anticipato ad opera del Presidente della Repubblica)
e debbono essere riunite entro 60 giorni dalla fine
della Legislatura. La proclamazione degli eletti é
fatta dagli Organi Giudiziari, ma la convalida é
riservata a ciascuna Camera per i propri membri.
Ciascuna Camera ha un suo REGOLAMENTO.
Le sedute sono, in linea di massima, PUBBLICHE Il
Governo si regge sulla fiducia delle Camere, che
viene concessa al momento del suo insediamento e
può essere revocata in qualunque momento.
In altri ordinamenti (es:la Germania Federale) vige
il sistema della sfiducia costruttiva (non può
essere revocata la fiducia al Governo se non si é
già formata una maggioranza diversa.).
Per
le
delibere,
in genere
é
richiesta la
maggioranza semplice (metà più uno) dei membri
presenti. Sugli argomenti più importanti (in alcuni
casi solo per le prime votazioni) sono richieste
maggioranze qualificate (es: i 2/3).
Il Parlamento é il centro motore della vita politica
nazionale.
Le
principali
funzioni
possono
raggrupparsi nelle seguenti categorie :
1.Funzioni d'indirizzo politico fondamentale
La più importante funzione é quella di dar vita
al Governo (con la fiducia) e di impedirne
l'ulteriore
vita con eventuale sfiducia.Entro
10
giorni dalla sua nomina il Governo é
obbligato a
presentarsi alle Camere per
ottenerne la fiducia.
Inoltre le Camere:
a)autorizzano la ratifica dei più importanti
trattati internazionali
b)deliberano lo stato di guerra
c)approvano il bilancio preventivo dello Stato
d)delegano il Pres.della Rep. a concedere
amnistia e indulto
e)possono disporre inchieste e indagini,....
Interrogazioni,interpellanze e mozioni dei singoli
parlamentari o dei gruppi parlamentari (con
risposta scritta o verbale, con discussione ed
eventuale votazione sulle risposte del Governo).
Esame del rendiconto annuale dello Stato
IL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLE LEGGI
La legge, prima di essere approvata, passa
attraverso 4 fasi
3.a.1)l'iniziativa: Le proposte e i disegni di legge possono
essere proposti alla discussione ed approvazione del
Parlamento da : --ciascun deputato o senatore --dal Governo
--dal Cons. Naz. dell'Economia e del Lavoro --dai singoli
Consigli Regionali --da almeno 50.000 elettori su un testo già
redatto in articoli
3.a.2)la discussione ed approvazione: I proponenti (tutti,
esclusi i singoli parlamentari,che sono vincolati alla
Camera di appartenenza)possono
presentare
indifferentemente la proposta ad uno dei due rami
del Parlamento.
La proposta -in base alla materia-viene assegnata
ad una delle Commissioni permanenti, che opera, in
genere, in sede referente (i Commissari esaminano e
discutono la legge articolo per articolo e la presentano
con una o più relazioni all'Assemblea dei deputati o dei
Senatori per le decisioni di competenza).
In pochi casi esplicitamente previsti, le Commissioni
possono
operare
in sede deliberante, per cui si
"salta" il passaggio in aula. Ovviamente, la sede
deliberante é consentita solo c'é largo accordo tra i
gruppi parlamentari per questa procedura abbreviata:
infatti il
Governo,
o 1/10
dei membri della
Camera/Senato
o
1/5
dei
membri
della
Commissione possono
sempre
impedire tale
procedura abbreviata.
Per
alcune
leggi importantissime
(leggi
costituzionali,in materia
elettorale,
bilanci,
trattati internazionali)
é
vietata
la
procedura
abbreviata.
Segue 3.a.2
La proposta/disegno di legge subisce il fenomeno
della
cossidetta
"navetta parlamentare" se la
2^Camera apporta modifiche anche marginali al testo
votato dalla 1^ Camera.
Il provvedimento proposto diventa legge quando
ottiene
l'approvazione
delle
due Camere
nell'identico testo.
Per le Leggi di revisione della Costituzione o per le
Leggi forlmamente Costituzionali, la procedura é più
complessa : il testo deve essere approvato due volte
da ciascuna Camera con un intervallo non inferiore a
3 mesi.
Nella seconda votazione deve essere raggiunta almeno
la maggioranza assoluta dei membri di ciascuna
Camera.
La legge si considera approvata definitivamente e
pubblicata senza riserve sulla G.U. solo se ottiene
la maggioranza dei due terzi in ciascuna Camera.
Se invece ottiene la sola maggioranza assoluta, la
legge é pubblicata sulla G.U. solo per conoscenza,in
quanto 1/5 dei membri della Camera o 5 consigli
regionali possono chiedere entro tre mesi che essa
sia sottoposta a referendum popolare confermativo
3.a.3= la promulgazione
a cura del Presidente della Repubblica
3.a.4= la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
la legge é perfetta solo dopo la pubblicazione sulla
G.U.- Se non é diversamente stablito, la legge
esplica la sua efficacia erga omnes solo 15 giorni
dopo la pubblicazione sulla G.U.
Per alcuni casi solenni le due Camere si riuniscono in seduta comune e
sono presiedute dal Presidente della Camera dei Deputati :
a)elezione del Presidente della Repubblica (integrate dai rappresentanti
delle Regioni)
b)elezione di un terzo dei membri della Corte Costituzionale e di un terzo
dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura
c)l'elezione di 16 membri, che si aggiungono ai giudici togati della Corte
Costituzionale in caso in cui questa si trasformi in Tribunale per
giudicare il Pres.della Repubblica o i Ministri
d)la deliberazione dello stato d'accusa del Pres.della Repubblica e dei
Ministri
55
Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica.
La Camera dei deputati è titolare del rapporto di
fiducia con il Governo ed esercita la funzione di
indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di
controllo dell’operato del Governo.
Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni
territoriali. Concorre all’esercizio della funzione legislativa
nei casi e secondo le modalità stabilite dalla Costituzione,
nonché all’esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato
e gli altri enti costitutivi della Repubblica e tra questi
ultimi e l’Unione Europea.
57
Il Senato della Repubblica è composto da 95
senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali
(74 CONSIGLIERI REGIONALI + 21 SINDACI) e
da 5 senatori che possono essere nominati dal
Presidente della Repubblica (E DURANO IN
CARICA 7 ANNI) + gli ex Presidenti della
Repubblica che diventano senatori a vita Nessuna
Regione può avere un numero di senatori inferiore
a 2. La ripartizione dei seggi tra le Regioni si
effettua in proporzione alla loro popolazione
58
Dato che il Senato viene trasformato in un’assemblea
composta dai rappresentanti delle istituzioni territoriali,
viene disposta l’abrogazione dell’art.58 , che si occupa
unicamente dell’elettorato attivo e passivo del Senato
60
La Camera dei deputati è eletta per 5 anni.
La durata della Camera dei deputati non può essere
prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra
70
Tutte le leggi (esclusi i pochi casi stabiliti dalla
Costituzione) sono approvate dalla Camera dei
Deputati. Ogni disegno di legge approvato dalla
Camera è immediatamente trasmesso al Senato
della Repubblica, che, entro 10 giorni, su
richiesta di un terzo dei suoi componenti, può
disporre di esaminarlo ed entro i successivi 30
giorni può deliberare proposte di modificazione
del testo, sulle quali la Camera dei Deputati si
pronuncia in via definitiva
71
L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a
ciascun membro della Camera ed agli organi ed
enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
72
Ai sensi del nuovo art.72 della Costituzione, mentre i
progetti di legge a procedimento bicamerale possono
essere presentati indifferentemente ad una delle due
Camere, nel caso di procedimento monocamerale
questi devono essere presentati alla Camera dei
deputati. Comunque è riconosciuta anche ai membri
del nuovo Senato la facoltà di presentare disegni di
legge. Inoltre al Governo è riconosciuta la possibilità di
richiedere alla Camera dei deputati di deliberare che un
disegno di legge sia iscritto con priorità all’ordine del
giorno
75
Il nuovo art. 75 lascia inalterata la disciplina del
referendum abrogativo : 500.000 elettori per la
richiesta e la maggioranza degli aventi diritto al
voto per il quorum di validità. La novità è la
previsione, in caso di richiesta da parte di
800.000 elettori di un abbassamento del
quorum , portandolo alla maggioranza dei
votanti alle ultime elezioni della Camera
94
La Camera dei deputati
sarà la sola ad accordare
e revocare la fiducia al
Governo
134
Il progetto di revisione costituzionale al fine di
evitare che una legge elettorale possa essere
dichiarata incostituzionale dalla Consulta
successivamente alle elezioni, creando così
un’anomali giuridica, ha introdotto il giudizio
preventivo di legittimità costituzionale per le
leggi che disciplinano l’elezione dei membri
della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica
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