CONSIDERAZIONI GENERALI Esiste una pluralità di organi costituzionali tra i quali sono ripartite le funzioni fondamentali dello Stato. Quello Italiano é un sistema BICAMERALE. Nessuna differenza sostanziale esiste tra Senato e Camera dei Deputati ,tranne che a)nel sistema elettorale : maggioritarie e proporzionali diverse attribuzione di quote b)nell'elettorato attivo e passivo: 18 a/25 a. elettorato attivo per Camera e Senato; 25 a./40 a- elettorato passivo c)nella composizione : la Camera é composta solo (si fa per dire!) dai 630 deputati eletti dal popolo; ilSenato, oltre ai 315 senatori eletti comprende i Senatori a vita (5 nominati dal Pres.della Repubblica + gli ex Presidenti della Repubblica) GARANZIE DEI PARLAMENTARI Rappresentano L'INTERA NAZIONE, pur essendo eletti in una Circoscrizione/un Collegio :quindi esercitano le loro funzioni SENZA VINCOLO DI MANDATO: le loro OPINIONI espresse nell'esercizio delle loro funzioni sono INSINDACABILI Non possono essere detenuti senza apposita AUTORIZZAZIONE ALL'ARRESTO della Camera cui appartengono. FUNZIONAMENTO DELLE CAMERE Funzionano per 5 anni (salvo scioglimento anticipato ad opera del Presidente della Repubblica) e debbono essere riunite entro 60 giorni dalla fine della Legislatura. La proclamazione degli eletti é fatta dagli Organi Giudiziari, ma la convalida é riservata a ciascuna Camera per i propri membri. Ciascuna Camera ha un suo REGOLAMENTO. Le sedute sono, in linea di massima, PUBBLICHE Il Governo si regge sulla fiducia delle Camere, che viene concessa al momento del suo insediamento e può essere revocata in qualunque momento. In altri ordinamenti (es:la Germania Federale) vige il sistema della sfiducia costruttiva (non può essere revocata la fiducia al Governo se non si é già formata una maggioranza diversa.). Per le delibere, in genere é richiesta la maggioranza semplice (metà più uno) dei membri presenti. Sugli argomenti più importanti (in alcuni casi solo per le prime votazioni) sono richieste maggioranze qualificate (es: i 2/3). Il Parlamento é il centro motore della vita politica nazionale. Le principali funzioni possono raggrupparsi nelle seguenti categorie : 1.Funzioni d'indirizzo politico fondamentale La più importante funzione é quella di dar vita al Governo (con la fiducia) e di impedirne l'ulteriore vita con eventuale sfiducia.Entro 10 giorni dalla sua nomina il Governo é obbligato a presentarsi alle Camere per ottenerne la fiducia. Inoltre le Camere: a)autorizzano la ratifica dei più importanti trattati internazionali b)deliberano lo stato di guerra c)approvano il bilancio preventivo dello Stato d)delegano il Pres.della Rep. a concedere amnistia e indulto e)possono disporre inchieste e indagini,.... Interrogazioni,interpellanze e mozioni dei singoli parlamentari o dei gruppi parlamentari (con risposta scritta o verbale, con discussione ed eventuale votazione sulle risposte del Governo). Esame del rendiconto annuale dello Stato IL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLE LEGGI La legge, prima di essere approvata, passa attraverso 4 fasi 3.a.1)l'iniziativa: Le proposte e i disegni di legge possono essere proposti alla discussione ed approvazione del Parlamento da : --ciascun deputato o senatore --dal Governo --dal Cons. Naz. dell'Economia e del Lavoro --dai singoli Consigli Regionali --da almeno 50.000 elettori su un testo già redatto in articoli 3.a.2)la discussione ed approvazione: I proponenti (tutti, esclusi i singoli parlamentari,che sono vincolati alla Camera di appartenenza)possono presentare indifferentemente la proposta ad uno dei due rami del Parlamento. La proposta -in base alla materia-viene assegnata ad una delle Commissioni permanenti, che opera, in genere, in sede referente (i Commissari esaminano e discutono la legge articolo per articolo e la presentano con una o più relazioni all'Assemblea dei deputati o dei Senatori per le decisioni di competenza). In pochi casi esplicitamente previsti, le Commissioni possono operare in sede deliberante, per cui si "salta" il passaggio in aula. Ovviamente, la sede deliberante é consentita solo c'é largo accordo tra i gruppi parlamentari per questa procedura abbreviata: infatti il Governo, o 1/10 dei membri della Camera/Senato o 1/5 dei membri della Commissione possono sempre impedire tale procedura abbreviata. Per alcune leggi importantissime (leggi costituzionali,in materia elettorale, bilanci, trattati internazionali) é vietata la procedura abbreviata. Segue 3.a.2 La proposta/disegno di legge subisce il fenomeno della cossidetta "navetta parlamentare" se la 2^Camera apporta modifiche anche marginali al testo votato dalla 1^ Camera. Il provvedimento proposto diventa legge quando ottiene l'approvazione delle due Camere nell'identico testo. Per le Leggi di revisione della Costituzione o per le Leggi forlmamente Costituzionali, la procedura é più complessa : il testo deve essere approvato due volte da ciascuna Camera con un intervallo non inferiore a 3 mesi. Nella seconda votazione deve essere raggiunta almeno la maggioranza assoluta dei membri di ciascuna Camera. La legge si considera approvata definitivamente e pubblicata senza riserve sulla G.U. solo se ottiene la maggioranza dei due terzi in ciascuna Camera. Se invece ottiene la sola maggioranza assoluta, la legge é pubblicata sulla G.U. solo per conoscenza,in quanto 1/5 dei membri della Camera o 5 consigli regionali possono chiedere entro tre mesi che essa sia sottoposta a referendum popolare confermativo 3.a.3= la promulgazione a cura del Presidente della Repubblica 3.a.4= la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale la legge é perfetta solo dopo la pubblicazione sulla G.U.- Se non é diversamente stablito, la legge esplica la sua efficacia erga omnes solo 15 giorni dopo la pubblicazione sulla G.U. Per alcuni casi solenni le due Camere si riuniscono in seduta comune e sono presiedute dal Presidente della Camera dei Deputati : a)elezione del Presidente della Repubblica (integrate dai rappresentanti delle Regioni) b)elezione di un terzo dei membri della Corte Costituzionale e di un terzo dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura c)l'elezione di 16 membri, che si aggiungono ai giudici togati della Corte Costituzionale in caso in cui questa si trasformi in Tribunale per giudicare il Pres.della Repubblica o i Ministri d)la deliberazione dello stato d'accusa del Pres.della Repubblica e dei Ministri 55 Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell’operato del Governo. Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre all’esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabilite dalla Costituzione, nonché all’esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica e tra questi ultimi e l’Unione Europea. 57 Il Senato della Repubblica è composto da 95 senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali (74 CONSIGLIERI REGIONALI + 21 SINDACI) e da 5 senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica (E DURANO IN CARICA 7 ANNI) + gli ex Presidenti della Repubblica che diventano senatori a vita Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a 2. La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla loro popolazione 58 Dato che il Senato viene trasformato in un’assemblea composta dai rappresentanti delle istituzioni territoriali, viene disposta l’abrogazione dell’art.58 , che si occupa unicamente dell’elettorato attivo e passivo del Senato 60 La Camera dei deputati è eletta per 5 anni. La durata della Camera dei deputati non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra 70 Tutte le leggi (esclusi i pochi casi stabiliti dalla Costituzione) sono approvate dalla Camera dei Deputati. Ogni disegno di legge approvato dalla Camera è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica, che, entro 10 giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo ed entro i successivi 30 giorni può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei Deputati si pronuncia in via definitiva 71 L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro della Camera ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. 72 Ai sensi del nuovo art.72 della Costituzione, mentre i progetti di legge a procedimento bicamerale possono essere presentati indifferentemente ad una delle due Camere, nel caso di procedimento monocamerale questi devono essere presentati alla Camera dei deputati. Comunque è riconosciuta anche ai membri del nuovo Senato la facoltà di presentare disegni di legge. Inoltre al Governo è riconosciuta la possibilità di richiedere alla Camera dei deputati di deliberare che un disegno di legge sia iscritto con priorità all’ordine del giorno 75 Il nuovo art. 75 lascia inalterata la disciplina del referendum abrogativo : 500.000 elettori per la richiesta e la maggioranza degli aventi diritto al voto per il quorum di validità. La novità è la previsione, in caso di richiesta da parte di 800.000 elettori di un abbassamento del quorum , portandolo alla maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera 94 La Camera dei deputati sarà la sola ad accordare e revocare la fiducia al Governo 134 Il progetto di revisione costituzionale al fine di evitare che una legge elettorale possa essere dichiarata incostituzionale dalla Consulta successivamente alle elezioni, creando così un’anomali giuridica, ha introdotto il giudizio preventivo di legittimità costituzionale per le leggi che disciplinano l’elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica