RIFORMA DELLA
FILIAZIONE
E
RESPONSABILITA’
GENITORIALE
L. 10.12.2012 n. 219
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La norma introduce un principio di civiltà
giuridica:”Tutti i figli hanno lo stesso stato
giuridico”
Cambia il concetto di parentela: il vincolo sorge
tra persone che discendono da uno stesso stipite
ma detto vincolo sorge anche se la filiazione sia
avvenuta fuori dal matrimonio o in caso di figli
adottivi (ora figli legittimi con esclusione ex art.
44).
Fin ora i figli nati al di fuori del matrimonio non
erano legati da alcun vincolo ai parenti paterni
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Viene riconosciuto a tutti i figli lo stesso
stato giuridico, non si farà più riferimento
ai figli legittimi o naturali ma a figli nati
all’interno del matrimonio e figli nati al di
fuori del matrimonio.
La mancanza di un riconoscimento della
parentela collaterale si ripercuoteva sui
diritti ereditari
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Il diverso regime, a seconda delle categorie dei
figli, strideva con i principi costituzionali, sia con
gli obblighi assunti dall’Italia in sede
internazionale.
Art. 21 della Carta di Nizza sui diritti
fondamentali dell’Unione Europea, vincolante per
gli Stati membri, a seguito dell’entrata in vigore
del Trattato di Lisbona (2007) ove è vietata ogni
forma di discriminazione fondata, tra l’altro, sulla
nascita.
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La riforma è stata attuata in tempi e modi
diversi: La L. 219/12 ha introdotto norme
precettive
di
tipo
sostanziale
e
processuale.
La promulgazione del d.lgs. 28.12.2013 n.
154, entrata in vigore il 7 febbraio 2014,
ha completato la riforma.
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Altra novità della legge è la sostituzione
della nozione di potestà genitoriale con
quella di “responsabilità genitoriale”
Ora il genitore con età inferiore agli anni
16, previo consenso del giudice, può
riconoscere i propri figli
Il legislatore riconosce al minore il diritto
di essere ascoltato nei procedimenti che
lo riguardano.
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Novità più rilevante è stata introdotta
dall’art. 3 della legge che riconosce la
competenza per tutte le questioni inerenti
l’affidamento ed il mantenimento dei figli
minori al Tribunale ordinario, anche
quando i genitori non siano uniti in
matrimonio.
Si agganciano a detta competenza i
procedimenti 330 e 333 c.c.
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Ulteriore innovazione apportata dalla
riforma è la previsione della possibilità di
riconoscimento dei figli “incestuosi” ossia
figli nati da genitori legati da vincoli di
parentela mentre prima i figli incestuosi
non potevano essere riconosciuti dai
genitori salvo buona fede, si sanzionava
comportamento amorale dei genitori.
Secondo alcuni esponenti politici questa
norma andrebbe a legittimare l’incesto.
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Già la Corte Cost. con sentenza 50/2006
sottolineava
che
l’impossibilità
di
riconoscimento
dei
figli
incestuosi
rappresentava una “ capitis deminutio
perpetua ed irrimediabile” per il figlio,
conseguente al comportamento altrui che
è in contrasto con l’art. 2 della Conv. della
Costituzione per violazione del diritto
all’identità personale, riconosciuto dalla
Conv. Dell’ONU sui diritti del fanciullo.
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Ora il riconoscimento è subordinato solo
ad una autorizzazione del giudice come
requisito di efficacia. Il Tribunale
competente, ai sensi dell’art. 38 disp. att.
c.c. è ravvisato nel Tribunale per i
Minorenni del luogo di residenza del figlio
Affidamento familiare
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Inserimento del minore in una famiglia diversa
da quella di origine, ma per un periodo di tempo
limitato.
L’affidatario deve agevolare i rapporti tra il
minore e i genitori e favorirne il reinserimento
nella famiglia di origine.
Presupposto: temporanea privazione di un
ambiente familiare idoneo.
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Affidamento consensuale, formalmente disposto
dall’organo con rappresentanza esterna dell’ente
(sindaco, assessore), obbligatoriamente sentito il
minore ultradodicenne ma anche di età inferiore.
Giudice
Tutelare
rende
esecutivo
il
provvedimento.
Affidamento non consensuale provvede il
Tribunale
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Riforma Filiazione e Responsabilità Genitoriale