RIFORMA DELLA FILIAZIONE E RESPONSABILITA’ GENITORIALE L. 10.12.2012 n. 219 La norma introduce un principio di civiltà giuridica:”Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico” Cambia il concetto di parentela: il vincolo sorge tra persone che discendono da uno stesso stipite ma detto vincolo sorge anche se la filiazione sia avvenuta fuori dal matrimonio o in caso di figli adottivi (ora figli legittimi con esclusione ex art. 44). Fin ora i figli nati al di fuori del matrimonio non erano legati da alcun vincolo ai parenti paterni Viene riconosciuto a tutti i figli lo stesso stato giuridico, non si farà più riferimento ai figli legittimi o naturali ma a figli nati all’interno del matrimonio e figli nati al di fuori del matrimonio. La mancanza di un riconoscimento della parentela collaterale si ripercuoteva sui diritti ereditari Il diverso regime, a seconda delle categorie dei figli, strideva con i principi costituzionali, sia con gli obblighi assunti dall’Italia in sede internazionale. Art. 21 della Carta di Nizza sui diritti fondamentali dell’Unione Europea, vincolante per gli Stati membri, a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona (2007) ove è vietata ogni forma di discriminazione fondata, tra l’altro, sulla nascita. La riforma è stata attuata in tempi e modi diversi: La L. 219/12 ha introdotto norme precettive di tipo sostanziale e processuale. La promulgazione del d.lgs. 28.12.2013 n. 154, entrata in vigore il 7 febbraio 2014, ha completato la riforma. Altra novità della legge è la sostituzione della nozione di potestà genitoriale con quella di “responsabilità genitoriale” Ora il genitore con età inferiore agli anni 16, previo consenso del giudice, può riconoscere i propri figli Il legislatore riconosce al minore il diritto di essere ascoltato nei procedimenti che lo riguardano. Novità più rilevante è stata introdotta dall’art. 3 della legge che riconosce la competenza per tutte le questioni inerenti l’affidamento ed il mantenimento dei figli minori al Tribunale ordinario, anche quando i genitori non siano uniti in matrimonio. Si agganciano a detta competenza i procedimenti 330 e 333 c.c. Ulteriore innovazione apportata dalla riforma è la previsione della possibilità di riconoscimento dei figli “incestuosi” ossia figli nati da genitori legati da vincoli di parentela mentre prima i figli incestuosi non potevano essere riconosciuti dai genitori salvo buona fede, si sanzionava comportamento amorale dei genitori. Secondo alcuni esponenti politici questa norma andrebbe a legittimare l’incesto. Già la Corte Cost. con sentenza 50/2006 sottolineava che l’impossibilità di riconoscimento dei figli incestuosi rappresentava una “ capitis deminutio perpetua ed irrimediabile” per il figlio, conseguente al comportamento altrui che è in contrasto con l’art. 2 della Conv. della Costituzione per violazione del diritto all’identità personale, riconosciuto dalla Conv. Dell’ONU sui diritti del fanciullo. Ora il riconoscimento è subordinato solo ad una autorizzazione del giudice come requisito di efficacia. Il Tribunale competente, ai sensi dell’art. 38 disp. att. c.c. è ravvisato nel Tribunale per i Minorenni del luogo di residenza del figlio Affidamento familiare Inserimento del minore in una famiglia diversa da quella di origine, ma per un periodo di tempo limitato. L’affidatario deve agevolare i rapporti tra il minore e i genitori e favorirne il reinserimento nella famiglia di origine. Presupposto: temporanea privazione di un ambiente familiare idoneo. Affidamento consensuale, formalmente disposto dall’organo con rappresentanza esterna dell’ente (sindaco, assessore), obbligatoriamente sentito il minore ultradodicenne ma anche di età inferiore. Giudice Tutelare rende esecutivo il provvedimento. Affidamento non consensuale provvede il Tribunale