GIUSTIZIA E SENTENZE IL SOLE-24 ORE DEL LUNEDÌ Lunedì 23 Gennaio 2006 - N. 22 — PAGINA 39 BREVI DI MERITO IN COLLABORAZIONE CON «IL MERITO» www.ilsole24ore.com/ilmerito “ “ Furti «notturni» in villa Se il derubato è sveglio niente aggravanti 1 In tema di furto, la commissione del delitto all’interno di un appartamento in tempo di notte, approfittando del sonno delle persone che lo occupano, integra gli estremi dell’aggravante di cui all’articolo 61, n. 5, del Codice penale, sia a causa della ridotta vigilanza pubblica che in queste ore viene esercitata nelle pubbliche vie, sia a causa delle minori possibilità per i privati di sorveglianza dell’appartamento, a meno che particolari circostanze non contribuiscano ad accentuare comunque le difese del soggetto passivo. Come, ad esempio, l’accidentale circostanza che questi sia sveglio o che l’abitazione si trovi in zona particolarmente frequentata anche durante le ore notturne o che siano stati predisposti sistemi d’allarme che rendano più difficile, anche di notte, per gli estranei, l’accesso nell’appartamento contro la volontà del proprietario. (Federico Ciaccafava) Tribunale di Torre Annunziata, sentenza n. 512/2005 - Giudice monocratico Gallo ” DIRITTO DI FAMIGLIA 1 “ Tribunale fallimentare Competenza ampia sulle liti interne 1 Agli effetti della competenza funzionale del Tribunale fallimentare, devono intendersi azioni «attratte» dallo stesso, non solo quelle che traggono origine dallo stato di dissesto del fallito, ma anche le altre che, ove il fallimento sia sopravvenuto, siano, comunque, suscettibili di incidere sul patrimonio del fallito e di coinvolgere la par condicio dei creditori. Ne deriva che, ai sensi dell’articolo 24 della legge fallimentare, devono dichiararsi di competenza del Tribunale fallimentare, da adire con le apposite procedure fissate negli articoli 93 o 101 della legge fallimentare, tutte le controversie strumentali al riconoscimento di un diritto verso il fallito, con contestuale pretesa di condanna verso la massa (nel caso di specie, si trattava di una domanda risarcitoria avente ad oggetto la mancata percezione di canoni di locazione quale conseguenza di un asserito spoglio di beni immobili). (Federico Ciaccafava) Tribunale di Milano, sentenza n. 10445/2005 Giudice monocratico Martinengo ” “ Costruzioni abusive Anche il muratore è perseguibile 1 In tema di violazione della normativa edilizia, il carattere «proprio» dei relativi reati non impedisce che, oltre ai soggetti individuati dall’articolo 6 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (e attualmente dall’articolo 29 del Dpr 6 giugno 2001, n. 380) persone diverse da questi ultimi si inseriscano, con la loro condotta, nella consumazione dei reati stessi, svolgendo un’attività che comunque contribuisca a dar vita al fatto di costruzione abusiva. Ne consegue che, qualora sia accertata la sua materiale collaborazione alla realizzazione dell’illecito, anche l’esecutore dei lavori, pur muratore od operaio, ben può rispondere, in applicazione degli ordinari criteri del concorso di persone nel reato ex articolo 110 del Codice penale, delle contravvenzioni previste e punite dall’articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. (Federico Ciaccafava) Tribunale di Napoli, sentenza 7175/2005 Giudice monocratico Gaudio ” Separazioni più «rapide» DI LELIO BARBIERA* L 1 ” ANALISI Giudice civile vincolato dalla pronuncia della Sacra Rota CASA 1 Non commette il reato di porto abusivo d’armi previsto dall’articolo 699 del Codice penale, colui che detiene un coltello dalla lunghezza complessiva di circa 22 cm, purché si tratti di coltello non dotato di alcun meccanismo che consenta l’apertura a scatto della lama. In tal caso il detentore incorre nella fattispecie minore del reato contravvenzionale previsto dall’articolo 4 della legge n. 110/75. Il Codice penale, invece, punisce la più grave condotta di chi porta al di fuori della propria abitazione un’arma per cui non è ammessa licenza, dovendosi per tale intendere solo un’arma "propria", ossia qualsiasi strumento naturalmente destinato a offendere. In tema di coltelli, possono farsi rientrare tra le armi proprie unicamente quelle con apertura a scatto, trattandosi di strumenti da punta e taglio che, proprio grazie al congegno meccanico che permette l’irrigidimento della lama, assumono le caratteristiche proprie di un pugnale o stiletto. (Luciano Scavonetto) Tribunale di Napoli, sentenza 5720/2005 Giudice monocratico Di Stefano L’errore sulle qualità del coniuge giustifica la dichiarazione di invalidità del matrimonio Nozze nulle se la moglie cambia a moglie che muta radicalmente carattere dopo le nozze giustifica la dichiarazione di nullità del matrimonio per l’errore in cui sia incorso il marito circa le qualità personali della donna. Va altresì esclusa, in simili circostanze, qualsiasi obbligazione indennitaria a carico del coniuge ingannato, ivi compresa la corresponsione di un assegno alimentare. La Prima sezione civile della Cassazione, con la sentenza n. 23073/05, ha così respinto il ricorso avanzato da una donna nei confronti dell’ex marito, teso ad addebitare a quest’ultimo la speciale responsabilità prevista dall’articolo 129-bis del Codice civile. 7 Il fatto. Nel 1987 un uomo, vedovo della prima moglie e padre di una bambina, chiedeva al Tribunale di Chiavari la cessazione degli effetti civili del suo secondo matrimonio. Frattanto, nel 1989 il Tribunale della Sacra Rota dichiarava la nullità del matrimonio canonico da questi contratto per l’errore in cui era incorso circa le qualità personali della moglie, la quale, prima del matrimonio, si era mostrata «dolce e affettuosa», mentre, dopo le nozze, «si era manifestata rigida, severa e fredda», tanto nei confronti del marito quanto della bimba. La Corte d’appello di Genova dichiarava, nel 1991, l’efficacia della sentenza di nullità del Tribunale della Sacra Rota. A questo punto, la donna instaurava innanzi al Tribunale di Chiavari un giudizio di responsabilità per nullità del matrimonio ex articolo 129-bis, lamentando di essere stata lei, contrariamente a quanto rilevato dalla Sacra Rota, vittima di un inganno da parte del marito, il quale, «con l’esca del matrimonio», l’aveva poi in realtà «relegata al ruolo non di moglie, ma di balia e protettrice» della bambina da questi avuta durante le prime nozze. Per tali motivi, la donna chiedeva che l’uomo fosse condannato a corrisponderle una congrua indennità nonché un cospi- Porto d’armi senza licenza Il coltello deve avere l’apertura a scatto “ LA SENTENZA Là dove la causa giuridica (formale) della nullità del matrimonio risieda nell’errore (essenziale) su qualità personali dell’altro coniuge, ex articolo 122, secondo e terzo comma, del Codice civile, ovvero su altro tipo di qualità cui l’ordinamento canonico (diversamente regolamentando la materia rispetto alle disposizioni del Codice civile) assegni rilievo invalidante e che derivi, quanto alla sua dimostrazione, dalla sentenza ecclesiastica di accertamento della relativa invalidità, il pagamento ,, La guerra dei Roses. Kathleen Turner e Michael Douglas protagonisti del film diretto da Danny DeVito nel 1989 (Snap) cuo assegno alimentare, ovvero, in subordine, a versarle per almeno tre anni un assegno mensile di mantenimento. Nel 2000 il Tribunale rigettava queste richieste, con una decisione confermata dalla Corte d’appello due anni più tardi. Secondo i magistrati di secondo grado, infatti, il giudice civile è vincolato alle decisioni del giudice ecclesiastico, per cui, avendo nel caso di specie la Sacra Rota stabilito che la causa della nulli- tà del matrimonio fosse da addebitarsi unicamente all’errore da parte del marito circa le qualità personali della donna, tale causa doveva costituire l’unico «termine di riferimento di ogni questione e valutazione attinente alla problematica del matrimonio putativo», senza possibilità «di alcuna complementare configurazione, modificativa o integrativa». Ciò stabilito, i giudici di merito precisavano anche come «l’an- nullamento del matrimonio contratto per l’errore sulla qualità dell’altro coniuge non fosse imputabile al coniuge caduto in errore», ma, eventualmente, a quello che ce lo avesse indotto. Per tali motivi, la donna non poteva ottenere dal marito l’indennità prevista dall’articolo 129-bis, essendo stata proprio a lei imputata la nullità del matrimonio. La Corte d’appello, ritenendo peraltro configurata, nella spe- cie, una situazione di sussistenza delle condizioni del matrimonio putativo nei riguardi di entrambi i coniugi, riconducibile semmai all’articolo 129 del Codice civile (norma che disciplina i diritti dei coniugi i quali, entrambi in buona fede, abbiano contratto un matrimonio poi dichiarato nullo), respingeva peraltro la richiesta di un assegno di mantenimento, avanzata in subordine dalla donna, sul presupposto che essa, durante il periodo della separazione Scioglimento del vincolo religioso / La delibazione italiana La riserva mentale non è sufficiente l matrimonio celebrato in Chiesa in pompa magna, contratto da un uomo di dichiarate idee politiche di sinistra, ateo, antireligioso e attivamente divorzista, poi annullato da un Tribunale ecclesiastico, può essere considerato nullo anche per l’ordinamento italiano solo se venga provato che la moglie fosse a conoscenza, al momento della celebrazione, della riserva mentale del coniuge in ordine all’indissolubilità del vincolo nuÈ necessario ziale. La Cassazione, con la sentenza n. 27078/05, depoche l’altro sitata il 7 dicembre, ha così il ricorso contro il sia consapevole respinto rigetto della richiesta di delibazione della sentenza ecdei dubbi clesiastica di annullamento delle nozze. 7 Il fatto. Nel 1989 due fidanzati contraevano matrimonio concordatario. Il vincolo nuziale, celebrato in Chiesa nonostante le convinzioni antireligiose del marito, veniva annullato nel 1995 con sentenza di un tribunale ecclesiastico sul presupposto della «esclusio- I separazione personale passata in giudicato, l’allungamento di anni per ottenerla, determinato dalla novità introdotta alla legge 80/2005, avrebbe comportato, a partire dalla sua entrata in vigore, un pari allungamento del tempo necessario per ottenere il divorzio. Va giudicato, perciò, con soddisfazione il fatto che, prima dell’entrata in vigore della legge 80, la grave lesione inferta da quest’ultima al legittimo interesse al riacquisto dello stato libero sia stata evitata. La legge 28 dicembre 2005, n. 263, ha aggiunto, infatti, all’articolo 709-bis del Codice di procedura civile, introdotto dalla legge 80/05, i seguenti periodi: «Nel caso in cui il processo debba continuare per la richiesta di addebito, per l’affidamento dei figli o per le questioni economiche, il tribunale emette sentenza non definitiva relatialla separazione. AvverIl giudice potrà anche emettere va so la sentenza è ammesso soltanto appello immediato una sentenza non definitiva che è deciso in camera di consiglio». che tale sentenza era impugnabiQuesto intervento, peraltro, le solo con appello immediato, dovrebbe essere tenuto in debisenza la facoltà di differirlo alla to conto per allineare la nostra pronuncia della sentenza defini- disciplina delle crisi matrimotiva, come consentito per i pro- niali alle più collaudate legislacessi aventi un oggetto diverso zioni europee, eliminando l’onedall’articolo 340 del Codice di re, attualmente gravante sia sulprocedura civile. le parti che sui giudici, di attivaPoiché l’articolo 23 della leg- re un doppio processo, prima di ge 74/1987 di riforma del divor- separazione e poi di divorzio. zio estendeva le regole dell’arti- Per realizzare questo risultato, colo 4 ai giudizi di separazione occorrerebbe mutuare il più personale, in quanto compatibi- semplice modello tedesco e conli, la Cassazione a Sezioni unite sentire il divorzio sulla base di — con sentenza n. 15248 del una semplice prova della rottu2001 — applicando quella nor- ra della convivenza protratta ma aveva ammesso la pronun- per un tempo adeguato da darsi cia di separazione personale nello stesso processo di divorscissa da ogni altra statuizione zio. In mancanza il tempo per su assegno, addebito o altro. ottenere il divorzio, anche dopo La legge 80/2005, nel separa- il benefico intervento della legre le disposizioni processuali su ge 263/05 continua a essere separazione e divorzio, mentre troppo elevato per le lungaggini aveva confermato per il divor- dovute al doppio processo, cozio la sentenza non definitiva me è documentato dalla ripetute impugnabile solo con appello condanne della Corte europea immediato, altrettanto non ave- dei diritti dell’uomo. va fatto nelle disposizioni sulla * Professore di diritto della famiglia — separazione. Poiché, in base Università degli Studi di Bari all’articolo 3 della legge sul diI DOCUMENTI DEL LUNEDÌ vorzio, per poter proporre la reLe sentenze del Tribunale di Milano lativa domanda occorreva — e n. 10445/05 e di Napoli n. 5720/05 occorre tuttora — disporre prewww.ilsole24ore.com/norme ventivamente di una sentenza di congiurato il rischio-ingorgo sulle separazioni. Prima dell’estate si è segnalato questo pericolo relativo ai procedimenti di separazione personale, a causa della riformulazione delle norme processuali su separazione e divorzio operata dall’articolo 3 delle legge 80/2005 di conversione del Dl 14 marzo 2005, n. 35 (si veda «Il Sole-24 Ore» del 13 giugno 2005). Questo testo, infatti, conteneva una novità che poteva allungare notevolmente il tempo necessario per ottenere il divorzio. L’articolo 4, nono comma, della legge sul divorzio prevedeva che, nel caso in cui il processo dovesse continuare per la determinazione dell’assegno, il tribunale doveva emettere sentenza non definitiva sul divorzio e S dell’indennità di cui al primo comma dell’articolo 129-bis non è dovuto dal coniuge che sia incorso in un errore simile, atteso che la mala fede presupposta da quest’ultima norma risiede nella consapevolezza dell’esistenza di fatti (come le indicate qualità personali) su cui l’errore è caduto e appare, quindi, riferibile non al coniuge anzidetto bensì, eventualmente, al coniuge che in tale errore abbia indotto l’altra parte (...) Cassazione, sentenza 23073/2005 ne di uno dei bona matrimonii», ossia per divergenza tra la dichiarazione resa dal marito all’atto della celebrazione (con cui si era espresso in favore dell’indissolubilità del matrimonio), e la sua reale volontà. L’uomo chiedeva in seguito alla Corte d’appello di dichiarare efficace anche per il nostro ordinamento la pronuncia ecclesiastica di nullità, ma tale domanda veniva rigettata, con la precisazione che «la delibazione della sentenza trova ostacolo nella contrarietà all’ordine pubblico italiano nel cui ambito va compreso il principio della tutela della buona fede e dell’affidamento incolpevole». In particolare, i giudici di merito hanno rilevato che la donna «aveva escluso di essere a conoscenza della volontà dissimulata dell’attore e che dagli atti del processo canonico non è emersa la prova di tale consapevolezza». Inoltre, dalla circostanza che il marito «fosse di idee politiche di sinistra, non poteva ricavarsi che la riserva mentale al momento della celebrazione del matrimonio in ordine all’indissolubilità dello stesso fosse conoscibile con l’ordinaria diligenza» da parte della moglie. antecedente alla dichiarazione di nullità, avesse già percepito dal marito una somma più che congrua a titolo di mantenimento. 7 La decisione. Contro questa sentenza la donna ricorreva in Cassazione, ma la Prima sezione, confermando i precedenti gradi di giudizio, ne ha rigettato il ricorso. In particolare i giudici di legittimità: a) hanno confermato che la sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio è capace di fare stato anche in ordine agli accertamenti di fatto che costituiscono i presupposti della decisione finale, e che, pertanto, anche nella valutazione degli effetti patrimoniali della nullità delle nozze il giudice civile non può ampliare la pronuncia della Sacra Rota; b) hanno negato, l’addebitabilità al marito della responsabilità di cui all’articolo 129 bis. La Corte, infatti, da un lato ha ritenuto il marito in buona fede al momento delle nozze, ossia non consapevole «dell’esistenza dei fatti su cui l’errore stesso è caduto»; dall’altro non ha riscontrato, in quest’ultimo, un comportamento «contrario al dovere generale di correttezza, che abbia contribuito alla celebrazione del matrimonio nullo». 7 La decisione. I giudici di Piazza Cavour hanno rigettato il ricorso del marito, confermando che l’ostacolo alla delibazione di una sentenza ecclesiastica di nullità costituito dalla contrarietà all’ordine pubblico «non può essere ravvisato quando il coniuge (che ignorava, o non poteva conoscere, il vizio del consenso dell’altro coniuge) chieda la declaratoria di esecutività della sentenza ecclesiastica da parte della Corte d’Appello, ovvero non si opponga a tale declaratoria». Al contrario, secondo la Cassazione, nel caso in esame la moglie «pur non formulando espressamente conclusioni contrarie alla delibazione», aveva eccepito il difetto delle PAOLO RUSSO condizioni che avrebbero consentito di far valere nel nostro ordinamento il vizio con- W IN COLLABORAZIONE CON Il Merito nesso alla riserva mentale. La donna, pertanto, non poteva immaginare le riserve mentawww.ilsole24ore.com/ilmerito li del coniuge, atteso che, «per le circostanze in cui il matrimonio era stato contratto, vale a dire con amore e in pompa magna, era logico attendersi sincerità di impegno da parte dello sposo». Dal tribunale di Parma chiarimenti per il procedimento di rinvio PA.R. GESTIRE LO STUDIO Decisione collegiale sugli sfratti La formazione interna valorizza l’ufficio ultima proroga degli sfratti per categorie di conduttori particolarmente disagiate è scaduta da tempo (per quanto l’argomento sia tornato di attualità in questi giorni). E il meccanismo di rinvio degli stessi previsto dall’articolo 6 della legge n. 431/98 non è più applicabile. Sono le conclusioni alle quali è giunto il Tribunale di Parma in un’articolata ordinanza, che giunge alle stesse conclusioni utti gli avvocati hanno avuto un «patrono». Così infatti si chiama (e non, come molti credono, dominus), il titolare dello studio che appone la firma sul libretto di pratica forense. Il patrono è colui che insegna, che tiene per mano al primo ingresso nelle aule giudiziarie, colui dal quale si apprendono le fondamentali, indispensabili nozioni strategiche, le malizie, le regole comportamentali, sottolinea che la procedura di cui all’articolo 6, prevista per i provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione emessi dopo la data di entrata in vigore della legge n. 431/98, «è applicabile ai soli provvedimenti emessi entro il termine di proroga del 27 giugno 1999, mentre per i provvedimenti emessi successivamente a tale termine può applicarsi esclusivamente la disposizione dell’articolo 56 della legge 392/78, nell’attuale formulazione prevista dall’articolo del Dl 240/04 conNon più applicabile il meccanismo 7-bis vertito in legge 12 novembre 2004 n. 269». previsto dalla legge n. 431/98 Quest’ultima disposizione — dice sempre il alle quali sono giunti, in più prov- Tribunale di Parma — «ha introvedimenti (analogamente motiva- dotto una nuova procedura in soti), i giudici della Sezione locazio- stituzione dell’articolo 56 della ni del Tribunale di Milano. legge 392/78, prevedendo che il Dopo aver fatto osservare che giudice con il provvedimento di — come già ritenuto dal Tribuna- rilascio debba fissare la data le di Padova con decisione dell’esecuzione entro il termine dell’11 febbraio 2004 — l’istanza di sei mesi e nei casi eccezionali di differimento del termine di ese- di 12 mesi (per i morosi è previcuzione dello sfratto deve comun- sto un termine massimo di 60 que essere proposta prima della giorni) dalla data del provvediscadenza del termine concesso mento, tenendo conto delle condidal giudice della convalida (ai zioni del conduttore comparate a sensi dell’articolo 56 della legge quelle del locatore, nonché delle n. 392/78), il Tribunale di Parma ragioni per le quali era stato di- L’ sposto il rilascio, e nei casi di finita locazione del tempo trascorso dalla disdetta». Considerando, altresì, «che il locatore e il conduttore, ai soli fini della fissazione della data dell’esecuzione, possano in qualsiasi momento proporre al Tribunale in composizione collegiale l’opposizione di cui all’articolo 6, comma 4, della legge 431/98». L’ordinanza di Parma, quindi, fa leva sulla modifica dell’articolo 56 legge n. 392/78 (a suo tempo promossa dalla Confedilizia) per sostenere l’efficacia temporale e transitoria della procedura di cui all’articolo 6 della legge n. 431/98, in questo allineandosi ad almeno tre ordinanze nello stesso senso del Tribunale di Milano. In una di queste ultime, si prendono le mosse dalla sentenza Corte costituzionale n. 482/2000 (che aveva sottolineato che il più volte citato articolo 6 «si caratterizza per la limitazione temporale e spaziale dei suoi effetti, poiché contiene disposizioni evidentemente volte a regolare e a definire situazioni sorte nel vigore delle precedenti normative») per osservare che le argomentazioni concernenti la transitorietà dell’articolo 6 «si sono appalesate ancor più suf- fragate dalla nuova formulazione dell’articolo 56 di cui al Dl 240/04 convertito dalla legge n. 269/04 che, introducendo il comma 3 e richiamandosi all’articolo 6 legge n. 431 solo quanto all’opposizione, appare considerare quest’ultimo effettivamente non più in vigore». Invero — continua l’ordinanza milanese — «l’introduzione, questa certamente in via ordinaria e non transitoria, di un procedimento di opposizione al giudice perché riconsideri, su istanza di parte, la data fissata per l’esecuzione non può giustificatamente e ragionevolmente configurarsi come una "aggiunta" al procedimento di rifissazione in cui già il giudice era chiamato a rivalutare e contemperare le contrapposte esigenze delle parti». L’eventuale applicazione concorrente dei due procedimenti, perciò, «comporterebbe una gravosa duplicazione di riesame della data di esecuzione e riserverebbe in ipotesi ora al conduttore la possibilità, facendo ricorso appunto ai due procedimenti, di procrastinare maggiormente la data di esecuzione rispetto al passato. Ciò che è incongruente». per tutta la vita. Tuttavia il periodo in cui si riceve l’imprinting, quello della pratica e i primi anni di esercizio, sono di grande importanza. Nell’epoca della liberalizzazione e del knowledge work, queste parole potranno suonare stantie ma così non è, né deve essere. La conoscenza come prodotto e come volano del valore aggiunto dello studio legale acquisisce proprio ora, nel contesto di mercati sempre più internazionali e liberalizzati, il ruolo centrale. TropUtile impiegare i giovani per la ricerca suo po spesso assistiamo al di questo su stampa specializzata e Internet deprezzamento valore, da parte di quegli studi che richiedono ai i modus operandi, le norme di propri avvocati di essere interstile, insomma, secondo la felice cambiabili. sintesi coniata da Remo Danovi, I gradi studi centrano buona l’«arte di difendere». Natural- parte della propria forza sul fatmente non tutti i patroni sono to di poter contare su un numero buoni maestri, ma è indubbio ampio di professionisti dalle quache se un giovane ha la fortuna lità alte ma uniformi, tra i quali di frequentare uno studio in cui i solo alcuni, certamente i meno, più anziani "insegnano" con cu- potranno emergere e distinguerra allora potrà probabilmente si. Tuttavia questi studi normalcontare su basi professionali più mente prevedono programmi forsolide. mativi continui che accompagnaLa formazione di un avvocato no il percorso di crescita dei non si completa con il supera- professionisti, i cui risultati saCORRADO SFORZA FOGLIANI mento dell’esame, ma continua ranno valutati ai fini degli asses* Presidente Confedilizia T sment e della loro futura carriera. Gli studi di medio piccole dimensioni potrebbero dedicare più spazio alla formazione interna, anche se le urgenze spesso impediscono di affrontare l’aggiornamento con sistematicità. Un buon meccanismo per una formazione interna continua allo studio consiste nello sfruttare le risorse giovanili nella fase di ricerca, monitoraggio e allerta sui temi caldi per la formazione, da effettuare sulla stampa specializzata, su Internet e sulle fonti convenzionali (manuali e riviste di settore). L’istituzione di un "ufficio studi", pure se composto di una sola persona, che predisponga una rassegna stampa sui temi di interesse dello studio, che individui le novità normative, che riordini il materiale che proviene dalle ricerche svolte per le pratiche in corso o su segnalazione degli avvocati, è un buon inizio. Una volta identificato un tema su cui è necessario fermarsi per un approfondimento, saranno gli anziani di studio ad approfondirlo e tenere lezioni (ad esempio, dedicando qualche ora durante la pausa pranzo in ufficio o un sabato mattina), o predisponen- do memorandum per i colleghi e affidando a ciascuno il compito di approfondire un singolo aspetto. Creare infatti un meccanismo di conseguenzialità al momento formativo ex cathedra (o, nel caso del memo scritto, di formazione indiretta) è essenziale per non disperderne i frutti. La seconda fase, cosiddetta di feed-back o di verifica, consisterà nello scambio reciproco delle informazioni e degli approfondimenti raccolti che così saranno potenzialmente condivisi da tutti i membri dell’organizzazione. Tutto il materiale, conservato in un opportuno dossier nella biblioteca dello studio (e/o in formato elettronico sui computer), potrà costituire un agile strumento per le consultazioni e andrà costantemente arricchito con i risultati di ricerche o modificazioni successive anche per fornire materiale utile a formare newsletter per i clienti. Si tratta di un rudimentale procedimento di knowledge management che tuttavia coglie dalla fase formativa un utile pretesto, rivelandosi uno strumento molto utile per lo studio. PAOLA PARIGI [email protected]