GIUSTIZIA E SENTENZE
IL SOLE-24 ORE DEL LUNEDÌ
Lunedì 23 Gennaio 2006 - N. 22 — PAGINA 39
BREVI DI MERITO
IN COLLABORAZIONE CON «IL MERITO» www.ilsole24ore.com/ilmerito
“
“
Furti «notturni» in villa
Se il derubato è sveglio niente aggravanti
1 In tema di furto, la commissione del delitto all’interno di
un appartamento in tempo di notte, approfittando del sonno
delle persone che lo occupano, integra gli estremi
dell’aggravante di cui all’articolo 61, n. 5, del Codice
penale, sia a causa della ridotta vigilanza pubblica che in
queste ore viene esercitata nelle pubbliche vie, sia a causa
delle minori possibilità per i privati di sorveglianza
dell’appartamento, a meno che particolari circostanze non
contribuiscano ad accentuare comunque le difese del
soggetto passivo. Come, ad esempio, l’accidentale
circostanza che questi sia sveglio o che l’abitazione si trovi
in zona particolarmente frequentata anche durante le ore
notturne o che siano stati predisposti sistemi d’allarme che
rendano più difficile, anche di notte, per gli estranei,
l’accesso nell’appartamento contro la volontà del
proprietario. (Federico Ciaccafava)
Tribunale di Torre Annunziata, sentenza n.
512/2005 - Giudice monocratico Gallo
”
DIRITTO DI FAMIGLIA
1
“
Tribunale fallimentare
Competenza ampia sulle liti interne
1 Agli effetti della competenza funzionale del Tribunale
fallimentare, devono intendersi azioni «attratte» dallo
stesso, non solo quelle che traggono origine dallo stato di
dissesto del fallito, ma anche le altre che, ove il fallimento
sia sopravvenuto, siano, comunque, suscettibili di incidere
sul patrimonio del fallito e di coinvolgere la par condicio
dei creditori. Ne deriva che, ai sensi dell’articolo 24 della
legge fallimentare, devono dichiararsi di competenza del
Tribunale fallimentare, da adire con le apposite procedure
fissate negli articoli 93 o 101 della legge fallimentare, tutte
le controversie strumentali al riconoscimento di un diritto
verso il fallito, con contestuale pretesa di condanna verso la
massa (nel caso di specie, si trattava di una domanda
risarcitoria avente ad oggetto la mancata percezione di
canoni di locazione quale conseguenza di un asserito
spoglio di beni immobili). (Federico Ciaccafava)
Tribunale di Milano, sentenza n. 10445/2005 Giudice monocratico Martinengo
”
“
Costruzioni abusive
Anche il muratore è perseguibile
1 In tema di violazione della normativa edilizia, il carattere
«proprio» dei relativi reati non impedisce che, oltre ai
soggetti individuati dall’articolo 6 della legge 28 febbraio
1985, n. 47 (e attualmente dall’articolo 29 del Dpr 6 giugno
2001, n. 380) persone diverse da questi ultimi si
inseriscano, con la loro condotta, nella consumazione dei
reati stessi, svolgendo un’attività che comunque
contribuisca a dar vita al fatto di costruzione abusiva. Ne
consegue che, qualora sia accertata la sua materiale
collaborazione alla realizzazione dell’illecito, anche
l’esecutore dei lavori, pur muratore od operaio, ben può
rispondere, in applicazione degli ordinari criteri del
concorso di persone nel reato ex articolo 110 del Codice
penale, delle contravvenzioni previste e punite dall’articolo
20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. (Federico
Ciaccafava)
Tribunale di Napoli, sentenza 7175/2005 Giudice monocratico Gaudio
”
Separazioni
più «rapide»
DI LELIO BARBIERA*
L
1
”
ANALISI
Giudice civile vincolato dalla pronuncia della Sacra Rota
CASA
1 Non commette il reato di porto abusivo d’armi previsto
dall’articolo 699 del Codice penale, colui che detiene un coltello
dalla lunghezza complessiva di circa 22 cm, purché si tratti di
coltello non dotato di alcun meccanismo che consenta l’apertura
a scatto della lama. In tal caso il detentore incorre nella
fattispecie minore del reato contravvenzionale previsto
dall’articolo 4 della legge n. 110/75. Il Codice penale, invece,
punisce la più grave condotta di chi porta al di fuori della
propria abitazione un’arma per cui non è ammessa licenza,
dovendosi per tale intendere solo un’arma "propria", ossia
qualsiasi strumento naturalmente destinato a offendere. In tema
di coltelli, possono farsi rientrare tra le armi proprie unicamente
quelle con apertura a scatto, trattandosi di strumenti da punta e
taglio che, proprio grazie al congegno meccanico che permette
l’irrigidimento della lama, assumono le caratteristiche proprie di
un pugnale o stiletto. (Luciano Scavonetto)
Tribunale di Napoli, sentenza 5720/2005 Giudice monocratico Di Stefano
L’errore sulle qualità del coniuge giustifica la dichiarazione di invalidità del matrimonio
Nozze nulle se la moglie cambia
a moglie che muta radicalmente carattere dopo le
nozze giustifica la dichiarazione di nullità del matrimonio
per l’errore in cui sia incorso il
marito circa le qualità personali
della donna. Va altresì esclusa,
in simili circostanze, qualsiasi
obbligazione indennitaria a carico del coniuge ingannato, ivi
compresa la corresponsione di
un assegno alimentare.
La Prima sezione civile della
Cassazione, con la sentenza n.
23073/05, ha così respinto il
ricorso avanzato da una donna
nei confronti dell’ex marito, teso ad addebitare a quest’ultimo
la speciale responsabilità prevista dall’articolo 129-bis del Codice civile.
7 Il fatto. Nel 1987 un uomo,
vedovo della prima moglie e padre di una bambina, chiedeva al
Tribunale di Chiavari la cessazione degli effetti civili del suo secondo matrimonio. Frattanto, nel
1989 il Tribunale della Sacra Rota dichiarava la nullità del matrimonio canonico da questi contratto per l’errore in cui era incorso
circa le qualità personali della
moglie, la quale, prima del matrimonio, si era mostrata «dolce e
affettuosa», mentre, dopo le nozze, «si era manifestata rigida, severa e fredda», tanto nei confronti del marito quanto della bimba.
La Corte d’appello di Genova
dichiarava, nel 1991, l’efficacia
della sentenza di nullità del Tribunale della Sacra Rota.
A questo punto, la donna instaurava innanzi al Tribunale di
Chiavari un giudizio di responsabilità per nullità del matrimonio
ex articolo 129-bis, lamentando
di essere stata lei, contrariamente a quanto rilevato dalla Sacra
Rota, vittima di un inganno da
parte del marito, il quale, «con
l’esca del matrimonio», l’aveva
poi in realtà «relegata al ruolo
non di moglie, ma di balia e
protettrice» della bambina da
questi avuta durante le prime
nozze. Per tali motivi, la donna
chiedeva che l’uomo fosse condannato a corrisponderle una congrua indennità nonché un cospi-
Porto d’armi senza licenza
Il coltello deve avere l’apertura a scatto
“
LA SENTENZA
Là dove la causa giuridica
(formale) della nullità del
matrimonio risieda nell’errore
(essenziale) su qualità personali
dell’altro coniuge, ex articolo 122,
secondo e terzo comma, del Codice
civile, ovvero su altro tipo di qualità
cui l’ordinamento canonico
(diversamente regolamentando la
materia rispetto alle disposizioni del
Codice civile) assegni rilievo
invalidante e che derivi, quanto alla
sua dimostrazione, dalla sentenza
ecclesiastica di accertamento della
relativa invalidità, il pagamento
,,
La guerra dei Roses. Kathleen Turner e Michael Douglas protagonisti del film diretto da Danny DeVito nel 1989 (Snap)
cuo assegno alimentare, ovvero,
in subordine, a versarle per almeno tre anni un assegno mensile
di mantenimento.
Nel 2000 il Tribunale rigettava queste richieste, con una decisione confermata dalla Corte
d’appello due anni più tardi. Secondo i magistrati di secondo
grado, infatti, il giudice civile è
vincolato alle decisioni del giudice ecclesiastico, per cui, avendo
nel caso di specie la Sacra Rota
stabilito che la causa della nulli-
tà del matrimonio fosse da addebitarsi unicamente all’errore
da parte del marito circa le qualità personali della donna, tale
causa doveva costituire l’unico
«termine di riferimento di ogni
questione e valutazione attinente alla problematica del matrimonio putativo», senza possibilità «di alcuna complementare
configurazione, modificativa o
integrativa».
Ciò stabilito, i giudici di merito precisavano anche come «l’an-
nullamento del matrimonio contratto per l’errore sulla qualità
dell’altro coniuge non fosse imputabile al coniuge caduto in errore», ma, eventualmente, a quello che ce lo avesse indotto.
Per tali motivi, la donna non
poteva ottenere dal marito l’indennità prevista dall’articolo
129-bis, essendo stata proprio
a lei imputata la nullità del
matrimonio.
La Corte d’appello, ritenendo
peraltro configurata, nella spe-
cie, una situazione di sussistenza
delle condizioni del matrimonio
putativo nei riguardi di entrambi
i coniugi, riconducibile semmai
all’articolo 129 del Codice civile
(norma che disciplina i diritti dei
coniugi i quali, entrambi in buona fede, abbiano contratto un matrimonio poi dichiarato nullo), respingeva peraltro la richiesta di
un assegno di mantenimento,
avanzata in subordine dalla donna, sul presupposto che essa, durante il periodo della separazione
Scioglimento del vincolo religioso / La delibazione italiana
La riserva mentale non è sufficiente
l matrimonio celebrato in Chiesa in pompa magna, contratto da un uomo di dichiarate idee politiche di sinistra, ateo, antireligioso e attivamente divorzista, poi annullato da un Tribunale ecclesiastico, può essere
considerato nullo anche per l’ordinamento
italiano solo se venga provato che la moglie
fosse a conoscenza, al momento della celebrazione, della riserva mentale
del coniuge in ordine all’indissolubilità del vincolo nuÈ necessario
ziale. La Cassazione, con la
sentenza n. 27078/05, depoche l’altro
sitata il 7 dicembre, ha così
il ricorso contro il
sia consapevole respinto
rigetto della richiesta di delibazione della sentenza ecdei dubbi
clesiastica di annullamento
delle nozze.
7 Il fatto. Nel 1989 due fidanzati contraevano matrimonio concordatario. Il vincolo nuziale, celebrato in Chiesa nonostante le convinzioni antireligiose del marito, veniva annullato nel 1995 con sentenza di un tribunale
ecclesiastico sul presupposto della «esclusio-
I
separazione personale passata
in giudicato, l’allungamento di
anni per ottenerla, determinato
dalla novità introdotta alla legge 80/2005, avrebbe comportato, a partire dalla sua entrata in
vigore, un pari allungamento
del tempo necessario per ottenere il divorzio.
Va giudicato, perciò, con soddisfazione il fatto che, prima
dell’entrata in vigore della legge 80, la grave lesione inferta
da quest’ultima al legittimo interesse al riacquisto dello stato
libero sia stata evitata. La legge
28 dicembre 2005, n. 263, ha
aggiunto, infatti, all’articolo
709-bis del Codice di procedura
civile, introdotto dalla legge
80/05, i seguenti periodi: «Nel
caso in cui il processo debba
continuare per la richiesta di addebito, per l’affidamento dei figli o per le questioni economiche, il tribunale emette sentenza non definitiva relatialla separazione. AvverIl giudice potrà anche emettere va
so la sentenza è ammesso
soltanto appello immediato
una sentenza non definitiva
che è deciso in camera di
consiglio».
che tale sentenza era impugnabiQuesto intervento, peraltro,
le solo con appello immediato, dovrebbe essere tenuto in debisenza la facoltà di differirlo alla to conto per allineare la nostra
pronuncia della sentenza defini- disciplina delle crisi matrimotiva, come consentito per i pro- niali alle più collaudate legislacessi aventi un oggetto diverso zioni europee, eliminando l’onedall’articolo 340 del Codice di re, attualmente gravante sia sulprocedura civile.
le parti che sui giudici, di attivaPoiché l’articolo 23 della leg- re un doppio processo, prima di
ge 74/1987 di riforma del divor- separazione e poi di divorzio.
zio estendeva le regole dell’arti- Per realizzare questo risultato,
colo 4 ai giudizi di separazione occorrerebbe mutuare il più
personale, in quanto compatibi- semplice modello tedesco e conli, la Cassazione a Sezioni unite sentire il divorzio sulla base di
— con sentenza n. 15248 del una semplice prova della rottu2001 — applicando quella nor- ra della convivenza protratta
ma aveva ammesso la pronun- per un tempo adeguato da darsi
cia di separazione personale nello stesso processo di divorscissa da ogni altra statuizione zio. In mancanza il tempo per
su assegno, addebito o altro.
ottenere il divorzio, anche dopo
La legge 80/2005, nel separa- il benefico intervento della legre le disposizioni processuali su ge 263/05 continua a essere
separazione e divorzio, mentre troppo elevato per le lungaggini
aveva confermato per il divor- dovute al doppio processo, cozio la sentenza non definitiva me è documentato dalla ripetute
impugnabile solo con appello condanne della Corte europea
immediato, altrettanto non ave- dei diritti dell’uomo.
va fatto nelle disposizioni sulla
* Professore di diritto della famiglia —
separazione. Poiché, in base
Università degli Studi di Bari
all’articolo 3 della legge sul diI DOCUMENTI DEL LUNEDÌ
vorzio, per poter proporre la reLe sentenze del Tribunale di Milano
lativa domanda occorreva — e
n. 10445/05 e di Napoli n. 5720/05
occorre tuttora — disporre prewww.ilsole24ore.com/norme
ventivamente di una sentenza di
congiurato il rischio-ingorgo sulle separazioni.
Prima dell’estate si è segnalato questo pericolo relativo ai procedimenti di separazione personale, a causa della
riformulazione delle norme
processuali su separazione e divorzio operata dall’articolo 3
delle legge 80/2005 di conversione del Dl 14 marzo 2005, n.
35 (si veda «Il Sole-24 Ore»
del 13 giugno 2005).
Questo testo, infatti, conteneva una novità che poteva allungare notevolmente il tempo necessario per ottenere il divorzio.
L’articolo 4, nono comma, della legge sul divorzio prevedeva
che, nel caso in cui il processo
dovesse continuare per la determinazione dell’assegno, il tribunale doveva emettere sentenza
non definitiva sul divorzio e
S
dell’indennità di cui al primo comma
dell’articolo 129-bis non è dovuto dal
coniuge che sia incorso in un errore
simile, atteso che la mala fede
presupposta da quest’ultima norma
risiede nella consapevolezza
dell’esistenza di fatti (come le
indicate qualità personali) su cui
l’errore è caduto e appare, quindi,
riferibile non al coniuge anzidetto
bensì, eventualmente, al coniuge che
in tale errore abbia indotto l’altra
parte (...)
Cassazione,
sentenza 23073/2005
ne di uno dei bona matrimonii», ossia per
divergenza tra la dichiarazione resa dal marito all’atto della celebrazione (con cui si era
espresso in favore dell’indissolubilità del matrimonio), e la sua reale volontà. L’uomo
chiedeva in seguito alla Corte d’appello di
dichiarare efficace anche per il nostro ordinamento la pronuncia ecclesiastica di nullità,
ma tale domanda veniva rigettata, con la
precisazione che «la delibazione della sentenza trova ostacolo nella contrarietà all’ordine
pubblico italiano nel cui ambito va compreso
il principio della tutela della buona fede e
dell’affidamento incolpevole». In particolare,
i giudici di merito hanno rilevato che la
donna «aveva escluso di essere a conoscenza
della volontà dissimulata dell’attore e che
dagli atti del processo canonico non è emersa
la prova di tale consapevolezza». Inoltre, dalla circostanza che il marito «fosse di idee
politiche di sinistra, non poteva ricavarsi che
la riserva mentale al momento della celebrazione del matrimonio in ordine all’indissolubilità dello stesso fosse conoscibile con l’ordinaria diligenza» da parte della moglie.
antecedente alla dichiarazione di
nullità, avesse già percepito dal
marito una somma più che congrua a titolo di mantenimento.
7 La decisione. Contro questa
sentenza la donna ricorreva in
Cassazione, ma la Prima sezione, confermando i precedenti gradi di giudizio, ne ha rigettato il
ricorso.
In particolare i giudici di legittimità:
a) hanno confermato che la
sentenza ecclesiastica di nullità
del matrimonio è capace di fare
stato anche in ordine agli accertamenti di fatto che costituiscono i
presupposti della decisione finale, e che, pertanto, anche nella
valutazione degli effetti patrimoniali della nullità delle nozze il
giudice civile non può ampliare
la pronuncia della Sacra Rota;
b) hanno negato, l’addebitabilità al marito della responsabilità
di cui all’articolo 129 bis. La
Corte, infatti, da un lato ha ritenuto il marito in buona fede al
momento delle nozze, ossia non
consapevole «dell’esistenza dei
fatti su cui l’errore stesso è caduto»; dall’altro non ha riscontrato,
in quest’ultimo, un comportamento «contrario al dovere generale di correttezza, che abbia contribuito alla celebrazione del matrimonio nullo».
7 La decisione. I giudici di Piazza Cavour
hanno rigettato il ricorso del marito, confermando che l’ostacolo alla delibazione di una
sentenza ecclesiastica di nullità costituito dalla contrarietà all’ordine pubblico «non può
essere ravvisato quando il coniuge (che ignorava, o non poteva conoscere, il vizio del
consenso dell’altro coniuge) chieda la declaratoria di esecutività della sentenza ecclesiastica da parte della Corte d’Appello, ovvero
non si opponga a tale declaratoria».
Al contrario, secondo la Cassazione, nel
caso in esame la moglie «pur non formulando espressamente conclusioni contrarie alla
delibazione», aveva eccepito il difetto delle
PAOLO RUSSO
condizioni che avrebbero consentito di far
valere nel nostro ordinamento il vizio con- W IN COLLABORAZIONE CON
Il Merito
nesso alla riserva mentale. La donna, pertanto, non poteva immaginare le riserve mentawww.ilsole24ore.com/ilmerito
li del coniuge, atteso che, «per le circostanze in cui il matrimonio era stato contratto,
vale a dire con amore e in pompa magna,
era logico attendersi sincerità di impegno
da parte dello sposo».
Dal tribunale di Parma chiarimenti per il procedimento di rinvio
PA.R.
GESTIRE LO STUDIO
Decisione collegiale sugli sfratti
La formazione interna valorizza l’ufficio
ultima proroga degli
sfratti per categorie di
conduttori particolarmente disagiate è scaduta da tempo (per quanto l’argomento sia
tornato di attualità in questi giorni). E il meccanismo di rinvio
degli stessi previsto dall’articolo
6 della legge n. 431/98 non è più
applicabile. Sono le conclusioni
alle quali è giunto il Tribunale di
Parma in un’articolata ordinanza,
che giunge alle stesse conclusioni
utti gli avvocati hanno
avuto un «patrono». Così
infatti si chiama (e non,
come molti credono, dominus),
il titolare dello studio che appone la firma sul libretto di pratica
forense. Il patrono è colui che
insegna, che tiene per mano al
primo ingresso nelle aule giudiziarie, colui dal quale si apprendono le fondamentali, indispensabili nozioni strategiche, le malizie, le regole comportamentali,
sottolinea che la procedura di cui
all’articolo 6, prevista per i provvedimenti esecutivi di rilascio per
finita locazione emessi dopo la
data di entrata in vigore della legge n. 431/98, «è applicabile ai
soli provvedimenti emessi entro
il termine di proroga del 27 giugno 1999, mentre per i provvedimenti emessi successivamente a
tale termine può applicarsi esclusivamente la disposizione dell’articolo 56 della legge 392/78,
nell’attuale formulazione
prevista
dall’articolo
del Dl 240/04 conNon più applicabile il meccanismo 7-bis
vertito in legge 12 novembre 2004 n. 269».
previsto dalla legge n. 431/98
Quest’ultima disposizione — dice sempre il
alle quali sono giunti, in più prov- Tribunale di Parma — «ha introvedimenti (analogamente motiva- dotto una nuova procedura in soti), i giudici della Sezione locazio- stituzione dell’articolo 56 della
ni del Tribunale di Milano.
legge 392/78, prevedendo che il
Dopo aver fatto osservare che giudice con il provvedimento di
— come già ritenuto dal Tribuna- rilascio debba fissare la data
le di Padova con decisione dell’esecuzione entro il termine
dell’11 febbraio 2004 — l’istanza di sei mesi e nei casi eccezionali
di differimento del termine di ese- di 12 mesi (per i morosi è previcuzione dello sfratto deve comun- sto un termine massimo di 60
que essere proposta prima della giorni) dalla data del provvediscadenza del termine concesso mento, tenendo conto delle condidal giudice della convalida (ai zioni del conduttore comparate a
sensi dell’articolo 56 della legge quelle del locatore, nonché delle
n. 392/78), il Tribunale di Parma ragioni per le quali era stato di-
L’
sposto il rilascio, e nei casi di
finita locazione del tempo trascorso dalla disdetta». Considerando, altresì, «che il locatore e
il conduttore, ai soli fini della
fissazione della data dell’esecuzione, possano in qualsiasi momento proporre al Tribunale in
composizione collegiale l’opposizione di cui all’articolo 6, comma 4, della legge 431/98».
L’ordinanza di Parma, quindi,
fa leva sulla modifica dell’articolo 56 legge n. 392/78 (a suo tempo promossa dalla Confedilizia)
per sostenere l’efficacia temporale e transitoria della procedura di
cui all’articolo 6 della legge n.
431/98, in questo allineandosi ad
almeno tre ordinanze nello stesso
senso del Tribunale di Milano. In
una di queste ultime, si prendono
le mosse dalla sentenza Corte costituzionale n. 482/2000 (che aveva sottolineato che il più volte
citato articolo 6 «si caratterizza
per la limitazione temporale e spaziale dei suoi effetti, poiché contiene disposizioni evidentemente
volte a regolare e a definire situazioni sorte nel vigore delle precedenti normative») per osservare
che le argomentazioni concernenti la transitorietà dell’articolo 6
«si sono appalesate ancor più suf-
fragate dalla nuova formulazione
dell’articolo 56 di cui al Dl
240/04 convertito dalla legge n.
269/04 che, introducendo il comma 3 e richiamandosi all’articolo
6 legge n. 431 solo quanto all’opposizione, appare considerare
quest’ultimo effettivamente non
più in vigore». Invero — continua l’ordinanza milanese — «l’introduzione, questa certamente in
via ordinaria e non transitoria, di
un procedimento di opposizione
al giudice perché riconsideri, su
istanza di parte, la data fissata per
l’esecuzione non può giustificatamente e ragionevolmente configurarsi come una "aggiunta" al procedimento di rifissazione in cui
già il giudice era chiamato a rivalutare e contemperare le contrapposte esigenze delle parti».
L’eventuale applicazione concorrente dei due procedimenti, perciò, «comporterebbe una gravosa
duplicazione di riesame della data di esecuzione e riserverebbe in
ipotesi ora al conduttore la possibilità, facendo ricorso appunto ai
due procedimenti, di procrastinare maggiormente la data di esecuzione rispetto al passato. Ciò che
è incongruente».
per tutta la vita. Tuttavia il periodo in cui si riceve l’imprinting,
quello della pratica e i primi
anni di esercizio, sono di grande
importanza.
Nell’epoca della liberalizzazione e del knowledge work, queste parole potranno suonare stantie ma così non è, né deve essere. La conoscenza come prodotto e come volano del valore aggiunto dello studio legale acquisisce proprio ora, nel contesto di
mercati sempre più internazionali e liberalizzati, il
ruolo centrale. TropUtile impiegare i giovani per la ricerca suo
po spesso assistiamo al
di questo
su stampa specializzata e Internet deprezzamento
valore, da parte di quegli
studi che richiedono ai
i modus operandi, le norme di propri avvocati di essere interstile, insomma, secondo la felice cambiabili.
sintesi coniata da Remo Danovi,
I gradi studi centrano buona
l’«arte di difendere». Natural- parte della propria forza sul fatmente non tutti i patroni sono to di poter contare su un numero
buoni maestri, ma è indubbio ampio di professionisti dalle quache se un giovane ha la fortuna lità alte ma uniformi, tra i quali
di frequentare uno studio in cui i solo alcuni, certamente i meno,
più anziani "insegnano" con cu- potranno emergere e distinguerra allora potrà probabilmente si. Tuttavia questi studi normalcontare su basi professionali più mente prevedono programmi forsolide.
mativi continui che accompagnaLa formazione di un avvocato no il percorso di crescita dei
non si completa con il supera- professionisti, i cui risultati saCORRADO SFORZA FOGLIANI
mento dell’esame, ma continua ranno valutati ai fini degli asses* Presidente Confedilizia
T
sment e della loro futura carriera. Gli studi di medio piccole
dimensioni potrebbero dedicare
più spazio alla formazione interna, anche se le urgenze spesso
impediscono di affrontare l’aggiornamento con sistematicità.
Un buon meccanismo per una
formazione interna continua allo
studio consiste nello sfruttare le
risorse giovanili nella fase di ricerca, monitoraggio e allerta sui
temi caldi per la formazione, da
effettuare sulla stampa specializzata, su Internet e sulle fonti
convenzionali (manuali e riviste
di settore).
L’istituzione di un "ufficio
studi", pure se composto di una
sola persona, che predisponga
una rassegna stampa sui temi di
interesse dello studio, che individui le novità normative, che riordini il materiale che proviene
dalle ricerche svolte per le pratiche in corso o su segnalazione
degli avvocati, è un buon inizio.
Una volta identificato un tema
su cui è necessario fermarsi per
un approfondimento, saranno gli
anziani di studio ad approfondirlo e tenere lezioni (ad esempio,
dedicando qualche ora durante
la pausa pranzo in ufficio o un
sabato mattina), o predisponen-
do memorandum per i colleghi e
affidando a ciascuno il compito
di approfondire un singolo aspetto. Creare infatti un meccanismo
di conseguenzialità al momento
formativo ex cathedra (o, nel
caso del memo scritto, di formazione indiretta) è essenziale per
non disperderne i frutti.
La seconda fase, cosiddetta di
feed-back o di verifica, consisterà nello scambio reciproco delle
informazioni e degli approfondimenti raccolti che così saranno
potenzialmente condivisi da tutti i membri dell’organizzazione.
Tutto il materiale, conservato in un opportuno dossier nella
biblioteca dello studio (e/o in
formato elettronico sui computer), potrà costituire un agile
strumento per le consultazioni e
andrà costantemente arricchito
con i risultati di ricerche o modificazioni successive anche
per fornire materiale utile a formare newsletter per i clienti. Si
tratta di un rudimentale procedimento di knowledge management che tuttavia coglie dalla
fase formativa un utile pretesto,
rivelandosi uno strumento molto utile per lo studio.
PAOLA PARIGI
[email protected]
Scarica

Scarica l`articolo in pdf