Divorzio: decide il tribunale del luogo di residenza o domicilio del convenuto
Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 03.07.2014 n. 15186
Competente a conoscere della domanda di scioglimento del matrimonio
civile o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è il tribunale del luogo di
residenza o domicilio del coniuge convenuto, salvi gli ulteriori criteri di determinazione della
competenza previsti in via subordinata dalla medesima disposizione di legge.
Competente a conoscere della domanda di scioglimento del matrimonio civile o di cessazione degli
effetti civili del matrimonio concordatario, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 898 del 1970
- nel testo introdotto dall'art. 2, comma 3-bis, del decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con
modificazioni, nella legge n. 80 del 2005 - quale risultante a seguito della declaratoria di
illegittimità costituzionale di cui alla sentenza 23 maggio 2008, n. 169 della Corte Costituzionale, è
il tribunale del luogo di residenza o domicilio del coniuge convenuto, salvi gli ulteriori criteri di
determinazione della competenza previsti in via subordinata dalla medesima disposizione di legge.
Tale il principio di diritto espressamente enunciato nell'interesse della legge ex art. 363 cod. proc.
civ. dalla Suprema Corte in una recente ordinanza.
Nel caso in esame, il giudice di legittimità ha comunque dichiarato inammissibile - non integrando
il provvedimento de quo una pronunzia sulla competenza impugnabile con il regolamento di
competenza - il ricorso proposto da un coniuge avverso l'ordinanza con la quale il tribunale,
nell'ambito di un giudizio di divorzio, aveva disposto la riduzione dell'assegno di separazione a
carico dell'altro coniuge. Questa Corte, precisa l'ordinanza in epigrafe, ha già avuto modo di
occuparsi della richiamata pronuncia del giudice delle leggi per escluderne l'applicazione estensiva
alla diversa fattispecie della separazione personale dei coniugi, non avendo invece avuto ancora
occasione di fare applicazione della stessa con riferimento al giudizio di divorzio, direttamente da
essa contemplato. L'espunzione dal testo dell'art. 4, comma 1, della legge citata delle parole “.. del
luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza..”, per effetto della
declaratoria di incostituzionalità, conclude la Cassazione, impone di considerare quale unico criterio
di collegamento previsto in via principale nella medesima disposizione quello della residenza o
domicilio del coniuge convenuto, salvi gli ulteriori criteri ivi pure previsti in via subordinata.
La decisione in sintesi
Esito del ricorso:
Dichiara inammissibile, Tribunale di S.M. Capua Vetere, sentenza 20 maggio 2013.
Precedenti giurisprudenziali:
Corte cost., sentenza 23 maggio 2008, n. 169.
Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 19/07/2013, n. 17744 (rv. 627380).
Cass. civ. Sez. VI Ordinanza, 04/08/2011, n. 16957 (rv. 619199).
Riferimenti normativi:
Legge 1° dicembre 1970, n. 898, art. 4.
Legge 14 maggio 2005, n. 80, art. 1.
Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35, art. 2.
(Altalex, 8 luglio 2014. Nota tratta da Il Quotidiano Giuridico Wolters Kluwer)
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