Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 24.1.2013 La Nuova Procedura Civile, 1, 2014 ------------------------------------------------------------ SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI (GIUDIZIALE) (artt. 151 C.C. E 706 ss. c.p.c.) Schema di Valeria VASAPOLLO EX ART 151 C.C. PRESUPPOSTO PER LA SEPARAZIONE E’ CHE SI VERIFICHINO, ANCHE INDIPENDENTEMENTE DALLA VOLONTÀ DI UNO O DI ENTRAMBI I CONIUGI, FATTI TALI DA RENDERE INTOLLERABILE LA PROSECUZIONE DELLA CONVIVENZA O DA RECARE GRAVE PREGIUDIZIO ALLA EDUCAZIONE DELLA PROLE. ***** IL GIUDICE, CHE PRONUNCIA LA SEPARAZIONE, DICHIARA, QUALORA RICORRANO LE CIRCOSTANZE E NE SIA RICHIESTO, A QUALE DEI CONIUGI SIA ADDEBITABILE LA SEPARAZIONE, IN CONSIDERAZIONE DEL SUO COMPORTAMENTO CONTRARIO AI DOVERI CHE DERIVANO DAL MATRIMONIO. ***** STRUTTURA BIFASICA DEL PROCEDIMENTO: 1) DINNANZI AL PRESIDENTE PER I PROVVEDIMENTI TEMPORANEI E URGENTI 2) INNANZI AL G.I. PER L’ISTRUZIONE DELLA CAUSA E LA PRONUNCIA SULLA SEPARAZIONE NONCHE’ EVENTUALE PRONUNCIA DI ADDEBITO I FASE INTRODUZIONE DELLA CAUSA E UDIENZA PRESIDENZIALE PROPOSIZIONE DELLA CAUSA con DEPOSITO DEL RICORSO EX ART 706 C.P.C. Il ricorso deve contenere deve contenere l'esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata. Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza di figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio. COSTITUZIONE DEL RICORRENTE (art 706 ): ISCRIZIONE A RUOLO CON DEPOSITO DEL RICORSO NELLA CANCELLERIA DEL GIUDICE COMPETENTE UNITAMENTE AI DOCUMENTI IN ESSO INDICATI, NONCHE’ LE ULTIME DICHIARAZIONI DEI REDDITI PRESENTATE. IL RICORSO, UNITAMENTE AL DECRETO DI FISSAZIONE UDIENZA, DEVE ESSERE NOTIFICATO DALLA PARTE RICORRENTE ALLA PARTE RESISTENTE ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE INDICATO DAL PRESIDENTE NEL DECRETO DI FISSAZIONE UDIENZA COSTITUZIONE DEL CONIUGE RESISTENTE: (art 706 C.P.C.) MEMORIA DIFENSIVA DA DEPOSITARSI ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE INDICATO DAL PRESIDENTE NEL DECRETO DI FISSAZIONE UDIENZA MANCATA COMPARIZIONE (ART 707 C.P.C.): Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto. Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente può fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata. IL PRESIDENTE FISSA CON DECRETO LA DATA DELL’UDIENZA DI COMPARIZIONE DEI CONIUGI DAVANTI A SÉ L’udienza deve essere tenuta entro novanta giorni dal deposito del ricorso (art 706 ). Nel decreto di fissazione udienza è, altresì, fissato il TERMINE PER LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO E DEL DECRETO, ed il TERMINE ENTRO CUI IL CONIUGE CONVENUTO PUÒ DEPOSITARE MEMORIA DIFENSIVA E DOCUMENTI. UDIENZA DINNANZI IL PRESIDENTE (ARTT 707 E 708 C.P.C.): SVOLGIMENTO UDIENZA DI DISCUSSIONE - I coniugi debbono comparire personalmente davanti al presidente con l'assistenza del difensore. (ART 707 C.P.C.) - Il PRESIDENTE SENTE I CONIUGI PRIMA SEPARATAMENTE e POI CONGIUNTAMENTE-(ART 708 C.P.C.) - IL PRESIDENTE TENTA LA CONCILIAZIONE DEI CONIUGI (ART 708 C.P.C.) LA CONCILIAZIONE NON RIESCE (ART 708 C.P.C.) IL PRESIDENTE SENTE NUOVAMENTE CONIUGI ED I RISPETTIVI DIFENSORI (ART 708 C.P.C.) LA CONCILIAZIONE RIESCE (ART 708 C.P.C.): Viene redatto il processo verbale della conciliazione ALL’ESITO DELL’UDIENZA, IL PRESIDENTE DA’ CON ORDINANZA I PROVVEDIMENTI TEMPORANEI E URGENTI CHE REPUTA OPPORTUNI NELL'INTERESSE DELLA PROLE E DEI CONIUGI (ART 708 C.P.C.); + NOMINA IL GIUDICE ISTRUTTORE E FISSA L’ UDIENZA DI COMPARIZIONE E TRATTAZIONE (ART 708 C.P.C.) (Tra la data dell'ordinanza, ovvero tra la data entro cui la stessa deve essere notificata al convenuto non comparso, e quella dell'udienza di comparizione e trattazione devono intercorrere i termini di cui all'articolo 45 gg se il luogo della notificazione si trova in Italia e di 75 gg se si trova all'estero (ART 709 C.P.C.). + L'ORDINANZA E' NOTIFICATA A CURA DELL'ATTORE AL CONVENUTO NON COMPARSO, NEL TERMINE PERENTORIO STABILITO NELL'ORDINANZA STESSA, ED E' COMUNICATA AL PUBBLICO MINISTERO (ART 709 C.P.C.) CONTENUTO DELL’ORDINANZA RELATIVAMENTE ALLA FASE DINNANZI AL G.I. (ART 709 C.P.C.). CON L'ORDINANZA VIENE ASSEGNATO AL RICORRENTE IL TERMINE PER IL DEPOSITO IN CANCELLERIA DI MEMORIA INTEGRATIVA NONCHE’ IL TERMINE AL CONVENUTO PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO, NONCHE' IL TERMINE PER LA PROPOSIZIONE DELLE ECCEZIONI PROCESSUALI E DI MERITO CHE NON SIANO RILEVABILI D'UFFICIO. **** L'ORDINANZA DEVE CONTENERE L'AVVERTIMENTO AL CONVENUTO CHE LA COSTITUZIONE OLTRE IL TERMINE ASSEGNATO IMPLICA LE DECADENZE DI CUI ALL'ARTICOLO 167 E CHE OLTRE IL TERMINE STESSO NON POTRANNO PIU' ESSERE PROPOSTE LE ECCEZIONI PROCESSUALI E DI MERITO NON RILEVABILI D'UFFICIO. AVVERSO I PROVVEDIMENTI TEMPORANEI ED URGENTI EMESSI NELLA FASE PRESIDENZIALE PUO’ PROPORSI RECLAMO CON RICORSO ALLA CORTE D'APPELLO CHE SI PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO. IL RECLAMO DEVE ESSERE PROPOSTO NEL TERMINE PERENTORIO DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO. (ART 708 C.P.C.) II FASE CONTINUAZIONE DELLA CAUSA DINNANZI AL G.I. IL RICORRENTE DEPOSITA LA MEMORIA INTEGRATIVA NEI TERMINI PREVISTI DALL’ORDINANZA PRESIDENZIALE( ART 709 C.P.C.). IL CONVENUTO SI COSTITUISCE NEI TERMINI PREVISTI NELL’ORDINANZA PRESIDENZIALE CON COMPARSA DI RISPOSTA (ART 709 C.P.C.). UDIENZA DAVANTI AL G.I. (ART 709 -BIS C.P.C.). NELLA FASE DAVANTI AL G.I. SI APPLICANO LE NORME PREVISTE PER IL RITO ORDINARIO DI CONGNIZIONE IN QUANTO APPLICABILI (articoli 180 e 183, commi primo, secondo, e dal quarto al decimo. Si applica altresi l'articolo 184.) CONTENUTO DELLA MEMORIA INTEGRATIVA (ART 709 C.P.C.). La memoria integrativa deve contenere alcuni elementi indicati nell’art. 163 c.p.c.: 1) il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale dell'attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono; 2) la determinazione della cosa oggetto della domanda; 3) l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni; 4) l’indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l’attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione; 5) il nome e il cognome del procuratore e l’indicazione della procura, qualora questa sia stata già rilasciata; NEL CORSO DELLA II FASE E’ POSSIBILE INSTARE AFFINCHE’ I PROVVEDIMENTI TEMPORANEI ED URGENTI ASSUNTI DAL PRESIDENTE CON L'ORDINANZA EX ART 708 SIANO REVOCATI O MODIFICATI DAL GIUDICE ISTRUTTORE(ART 709 C.P.C.). SENTENZA NON DEFINITIVA DI SEPARAZIONE. (ART 709 -BIS C.P.C.). Se il processo deve continuare per la richiesta di addebito, per l'affidamento dei figli o per le questioni economiche. Avverso la sentenza non definitiva è ammesso soltanto appello immediato che è deciso in camera di consiglio . TERMINE MEMORIE EX ART. 183, VI COMMA C.P.C. UDIENZA PER PROVVEDERE SULLE RICHIESTE DEI MEZZI ISTRUTTORI → ORDINANZA CON CUI IL G.I. PROVVEDE SULL’AMMISSIONE DEI MEZZI ISTRUTTORI UDIENZA/E DI ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA (ART 184 C.P.C.) TERMINE DELLA FASE ISTRUTTORIA UDIENZA DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI + CONCESSIONE DEI TERMINI EX ART. 190 C.P.C PER IL DEPOSITO DI COMPARSE CONCLUSIONALI (TERMINE DI 60 GG DALLA RIMESSIONE DELLA CAUSA AL COLLEGGIO) E MEMORIE DI REPLICA (TERMINE DI ULTERIORI 20 GG DAL DEPOSITO DELLE COMPARSE CONCLUSIONI ) DECISIONE CON SENTENZA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA (ART 275 C.P.C.)