Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile
ISSN 2281-8693
Pubblicazione del 24.1.2013
La Nuova Procedura Civile, 1, 2014
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SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI (GIUDIZIALE)
(artt. 151 C.C. E 706 ss. c.p.c.)
Schema di Valeria VASAPOLLO
EX ART 151 C.C.
PRESUPPOSTO PER LA SEPARAZIONE E’ CHE SI VERIFICHINO, ANCHE INDIPENDENTEMENTE
DALLA VOLONTÀ DI UNO O DI ENTRAMBI I CONIUGI, FATTI TALI DA RENDERE
INTOLLERABILE LA PROSECUZIONE DELLA CONVIVENZA O DA RECARE GRAVE
PREGIUDIZIO ALLA EDUCAZIONE DELLA PROLE.
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IL GIUDICE, CHE PRONUNCIA LA SEPARAZIONE, DICHIARA, QUALORA RICORRANO LE
CIRCOSTANZE E NE SIA RICHIESTO, A QUALE DEI CONIUGI SIA ADDEBITABILE LA
SEPARAZIONE, IN CONSIDERAZIONE DEL SUO COMPORTAMENTO CONTRARIO AI DOVERI
CHE DERIVANO DAL MATRIMONIO.
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STRUTTURA BIFASICA DEL PROCEDIMENTO:
1) DINNANZI AL PRESIDENTE PER I PROVVEDIMENTI TEMPORANEI E URGENTI
2) INNANZI AL G.I. PER L’ISTRUZIONE DELLA CAUSA E LA PRONUNCIA SULLA SEPARAZIONE
NONCHE’ EVENTUALE PRONUNCIA DI ADDEBITO
I FASE
INTRODUZIONE DELLA CAUSA E
UDIENZA PRESIDENZIALE
PROPOSIZIONE DELLA CAUSA con
DEPOSITO DEL RICORSO
EX ART 706 C.P.C.
Il ricorso deve contenere deve contenere
l'esposizione dei fatti sui quali la domanda è
fondata.
Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza di
figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi
i coniugi durante il matrimonio.
COSTITUZIONE DEL RICORRENTE (art 706 ):
ISCRIZIONE A RUOLO CON DEPOSITO DEL
RICORSO NELLA CANCELLERIA DEL
GIUDICE COMPETENTE UNITAMENTE AI
DOCUMENTI IN ESSO INDICATI, NONCHE’ LE
ULTIME DICHIARAZIONI DEI REDDITI
PRESENTATE.
IL RICORSO, UNITAMENTE AL DECRETO
DI FISSAZIONE UDIENZA, DEVE ESSERE
NOTIFICATO DALLA PARTE RICORRENTE
ALLA PARTE RESISTENTE ENTRO E NON
OLTRE IL TERMINE INDICATO DAL
PRESIDENTE NEL DECRETO DI
FISSAZIONE UDIENZA
COSTITUZIONE DEL CONIUGE RESISTENTE:
(art 706 C.P.C.)
MEMORIA DIFENSIVA DA DEPOSITARSI
ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE
INDICATO DAL PRESIDENTE NEL DECRETO
DI FISSAZIONE UDIENZA
MANCATA COMPARIZIONE
(ART 707 C.P.C.):
Se il ricorrente non si presenta o
rinuncia, la domanda non ha effetto.
Se non si presenta il coniuge
convenuto, il presidente può fissare un
nuovo giorno per la comparizione,
ordinando che la notificazione del
ricorso e del decreto gli sia rinnovata.
IL PRESIDENTE FISSA CON DECRETO LA
DATA DELL’UDIENZA DI COMPARIZIONE
DEI CONIUGI DAVANTI A SÉ
L’udienza deve essere tenuta entro novanta
giorni dal deposito del ricorso (art 706 ).
Nel decreto di fissazione udienza è, altresì,
fissato il TERMINE PER LA NOTIFICAZIONE
DEL RICORSO E DEL DECRETO, ed il
TERMINE ENTRO CUI IL CONIUGE
CONVENUTO PUÒ DEPOSITARE
MEMORIA DIFENSIVA E DOCUMENTI.
UDIENZA DINNANZI IL PRESIDENTE
(ARTT 707 E 708 C.P.C.):
SVOLGIMENTO UDIENZA DI DISCUSSIONE
- I coniugi debbono comparire personalmente davanti al presidente con
l'assistenza del difensore. (ART 707 C.P.C.)
- Il PRESIDENTE SENTE I CONIUGI PRIMA SEPARATAMENTE e
POI CONGIUNTAMENTE-(ART 708 C.P.C.)
- IL PRESIDENTE TENTA LA CONCILIAZIONE DEI CONIUGI (ART 708 C.P.C.)
LA CONCILIAZIONE
NON RIESCE (ART 708 C.P.C.)
IL PRESIDENTE SENTE NUOVAMENTE
CONIUGI ED I RISPETTIVI DIFENSORI
(ART 708 C.P.C.)
LA CONCILIAZIONE
RIESCE (ART 708 C.P.C.):
Viene redatto il processo verbale della conciliazione
ALL’ESITO DELL’UDIENZA, IL PRESIDENTE DA’ CON
ORDINANZA I PROVVEDIMENTI TEMPORANEI E
URGENTI CHE REPUTA OPPORTUNI NELL'INTERESSE
DELLA PROLE E DEI CONIUGI (ART 708 C.P.C.);
+
NOMINA IL GIUDICE ISTRUTTORE E FISSA L’
UDIENZA
DI COMPARIZIONE E TRATTAZIONE (ART 708 C.P.C.)
(Tra la data dell'ordinanza, ovvero tra la data entro cui la
stessa deve essere notificata al convenuto non comparso, e
quella dell'udienza di comparizione e trattazione devono
intercorrere i termini di cui all'articolo 45 gg se il luogo della
notificazione si trova in Italia e di 75 gg se si trova all'estero
(ART 709 C.P.C.).
+
L'ORDINANZA E' NOTIFICATA A CURA DELL'ATTORE
AL CONVENUTO NON COMPARSO, NEL TERMINE
PERENTORIO STABILITO NELL'ORDINANZA STESSA,
ED E' COMUNICATA AL PUBBLICO MINISTERO
(ART 709 C.P.C.)
CONTENUTO DELL’ORDINANZA RELATIVAMENTE
ALLA FASE DINNANZI AL G.I. (ART 709 C.P.C.).
CON L'ORDINANZA VIENE ASSEGNATO AL
RICORRENTE IL TERMINE PER IL DEPOSITO IN
CANCELLERIA DI MEMORIA INTEGRATIVA
NONCHE’
IL TERMINE AL CONVENUTO PER LA COSTITUZIONE
IN GIUDIZIO,
NONCHE'
IL TERMINE PER LA PROPOSIZIONE DELLE
ECCEZIONI PROCESSUALI E DI MERITO CHE NON
SIANO RILEVABILI D'UFFICIO.
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L'ORDINANZA DEVE CONTENERE L'AVVERTIMENTO
AL CONVENUTO CHE LA COSTITUZIONE OLTRE IL
TERMINE ASSEGNATO IMPLICA LE DECADENZE DI
CUI ALL'ARTICOLO 167 E CHE OLTRE IL TERMINE
STESSO NON POTRANNO PIU' ESSERE PROPOSTE LE
ECCEZIONI PROCESSUALI E DI MERITO NON
RILEVABILI D'UFFICIO.
AVVERSO I PROVVEDIMENTI
TEMPORANEI ED URGENTI EMESSI
NELLA FASE PRESIDENZIALE PUO’
PROPORSI RECLAMO CON
RICORSO ALLA CORTE D'APPELLO
CHE SI PRONUNCIA IN CAMERA DI
CONSIGLIO.
IL RECLAMO DEVE ESSERE
PROPOSTO NEL TERMINE
PERENTORIO DI DIECI GIORNI
DALLA NOTIFICAZIONE DEL
PROVVEDIMENTO. (ART 708 C.P.C.)
II FASE
CONTINUAZIONE DELLA CAUSA
DINNANZI AL G.I.
IL RICORRENTE DEPOSITA LA
MEMORIA INTEGRATIVA NEI
TERMINI PREVISTI DALL’ORDINANZA
PRESIDENZIALE( ART 709 C.P.C.).
IL CONVENUTO SI COSTITUISCE NEI
TERMINI PREVISTI NELL’ORDINANZA
PRESIDENZIALE CON
COMPARSA DI RISPOSTA
(ART 709 C.P.C.).
UDIENZA DAVANTI AL G.I. (ART 709 -BIS C.P.C.).
NELLA FASE DAVANTI AL G.I. SI APPLICANO
LE NORME PREVISTE PER IL RITO ORDINARIO
DI CONGNIZIONE IN QUANTO APPLICABILI
(articoli 180 e 183, commi primo, secondo, e dal quarto al
decimo. Si applica altresi l'articolo 184.)
CONTENUTO DELLA MEMORIA INTEGRATIVA
(ART 709 C.P.C.).
La memoria integrativa deve contenere alcuni elementi
indicati nell’art. 163 c.p.c.:
1) il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale
dell'attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o
il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che
rispettivamente
li
rappresentano
o
li
assistono;
2) la determinazione della cosa oggetto della domanda;
3) l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti
le ragioni della domanda, con le relative conclusioni;
4) l’indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l’attore
intende valersi e in particolare dei documenti che offre in
comunicazione;
5) il nome e il cognome del procuratore e l’indicazione della
procura, qualora questa sia stata già rilasciata;
NEL CORSO DELLA II FASE
E’ POSSIBILE INSTARE AFFINCHE’ I
PROVVEDIMENTI TEMPORANEI ED URGENTI
ASSUNTI DAL PRESIDENTE CON L'ORDINANZA
EX ART 708 SIANO REVOCATI O MODIFICATI
DAL GIUDICE ISTRUTTORE(ART 709 C.P.C.).
SENTENZA NON DEFINITIVA DI SEPARAZIONE.
(ART 709 -BIS C.P.C.).
Se il processo deve continuare per la richiesta di
addebito, per l'affidamento dei figli
o per le questioni economiche.
Avverso la sentenza non definitiva è ammesso soltanto
appello immediato che è deciso in camera di consiglio
.
TERMINE MEMORIE
EX ART. 183, VI COMMA C.P.C.
UDIENZA PER PROVVEDERE SULLE RICHIESTE
DEI MEZZI ISTRUTTORI → ORDINANZA CON
CUI IL G.I. PROVVEDE SULL’AMMISSIONE DEI
MEZZI ISTRUTTORI
UDIENZA/E DI ASSUNZIONE
DEI MEZZI DI PROVA (ART 184 C.P.C.)
TERMINE DELLA FASE ISTRUTTORIA
UDIENZA DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
+
CONCESSIONE DEI TERMINI EX ART. 190 C.P.C PER IL DEPOSITO DI COMPARSE
CONCLUSIONALI (TERMINE DI 60 GG DALLA RIMESSIONE DELLA CAUSA AL COLLEGGIO)
E MEMORIE DI REPLICA (TERMINE DI ULTERIORI 20 GG DAL DEPOSITO DELLE COMPARSE
CONCLUSIONI )
DECISIONE CON SENTENZA
PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA
(ART 275 C.P.C.)
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