8 VARIA LA PAGINA • 5 SETTEMBRE 2012 Nuovi simboli di pericolo Nuovi simboli di pericolo per prodotti chimici: «Osserva bene per proteggerti meglio» La Svizzera introduce un nuovo sistema di caratterizzazione dei pericoli per prodotti chimici. In tal modo si adegua al sistema «Globally Harmonized System (GHS) » che, a livello internazionale, utilizza i medesimi simboli di pericolo. Il 3 settembre 2012 l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) avvia la campagna d'informazione nazionale «Osserva bene per proteggerti meglio», destinata alla popolazione. La campagna è sostenuta da partner privati e pubblici. L'obiettivo della campagna nazionale è rendere nota la nuova caratterizzazione dei pericoli e spiegarne il significato, nonché trasmettere semplici regole comportamentali per l'utilizzo corretto di prodotti chimici. Con lo slogan «Osserva bene per proteggerti meglio» si intende sensibilizzare la popolazione in merito alla regola forse più importante per l'impiego di prodotti chimici che, tuttavia, è anche la meno rispettata: chi legge le indicazioni sull'etichetta protegge sè stesso e gli altri dai pericoli. L'UFSP conduce la campagna d'informazione in collaborazione con la Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (CFSL), la Segreteria di stato per l'economia (SECO), l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), l'Ufficio federale dell'agricoltura UFAG, l'Associazione svizzera d'assicurazioni (ASA) e partner privati. Negli ultimi anni, gli infortuni legati ai prodotti chimici sono aumentati: per il periodo 2004-2011, il Centro svizzero d'informazione tossicologica (CSIT) ha osservato un aumento del 30 per cento delle consulenze relative a infortuni con prodotti chimici destinati all'economia domestica. La campagna informativa non è importante soltanto per questo motivo, ma anche perché un terzo della popolazione svizzera è ancora convinto che i prodotti chimici siano caratterizzati con le classi di veleno. Queste ultime sono però state sostituite già nel 2005 dalle caratterizzazioni europee di color arancione. D'ora innanzi i pericoli inerenti ai prodotti chimici sono caratterizzati mediante un sistema uniforme a livello internazionale sviluppato dalle Nazioni Unite. Esso comprende nove simboli di pericolo che segnalano le caratteristiche pericolose dei prodotti chimici. Le indicazioni nere su sfondo bianco con riquadro rosso sostituiscono i simboli finora utilizzati. Tale sistema è inteso a proteggere meglio l'essere umano e l'ambiente dai pericoli dei prodotti chimici e agevolarne il commercio a livello internazionale. In Svizzera la nuova caratterizzazione sarà introdotta gradualmente. Prodotti caratterizzati secondo il vecchio sistema potranno essere trovati in commercio fino al 2017. Applicazioni mobili da portare con sé Agli indirizzi www.cheminfo.ch (d) o www.infochim.ch (f/i) la popolazione e le imprese possono scaricare opuscoli, promemoria, materiali e filmati didattici, nonché volantini. Nel quadro della campagna viene pure messa a disposizione un'applicazione gratuita per gli smartphones, che fornisce informazioni sui nuovi simboli nonché sull'impiego corretto dei prodotti chimici e comprende una funzione di chiamata d'emergenza al numero 145 in caso di infortuni e sospetti di intossicazione. La chiamata va al Centro svizzero d'informazione tossicologica (CSIT), che fornisce 24 ore su 24 e gratuitamente una consulenza medica. Rubrica a cura dell'Avvocato Dominique Calcò Labbruzzo I lettori possono rivolgere le loro domande per iscritto o telefonicamente (in basso i recapiti) Il divorzio Dal punto di vista legale, il divorzio comporta molte conseguenze, soprattutto se vi sono dei figli. Di seguito verranno discussi i presupposti del divorzio ed i suoi effetti. Presupposti del divorzio Il divorzio può essere richiesto da un solo coniuge o da entrambi. a. Divorzio su richiesta unilaterale Un coniuge può domandare il divorzio se i coniugi vivono separati da almeno due anni. Tuttavia, un coniuge può domandare il divorzio prima della scadenza del termine di due anni quando per motivi gravi che non gli sono imputabili non si possa ragionevolmente esigere da lui la continuazione dell’unione coniugale, come ad esempio in caso di violenza familiare. b. Divorzio su richiesta comune con accordo completo Se i coniugi domandano il divorzio mediante richiesta comune e producono una convenzione completa sugli effetti del divorzio, corredata dei documenti necessari e di conclusioni comuni relative ai figli, il giudice li sente separatamente e insieme. L’audizione può svolgersi in più sedute. Se si è convinto che i coniugi hanno inoltrato la richiesta e stipulato la convenzione dopo matura riflessione e per libera scelta e che la convenzione con le conclusioni relative ai figli può essere omologata, il giudice pronuncia il divorzio. c. Divorzio su richiesta comune con accordo parziale I coniugi possono domandare il divorzio mediante richiesta comune e dichiarare che il tribunale decida su quelle conseguenze accessorie in merito alle quali sussiste disaccordo. I coniugi sono sentiti, come nel caso di accordo completo, sulla loro richiesta, sulle conseguenze del divorzio in merito alle quali sono pervenuti ad un accordo e sulla loro dichiarazione di demandare al giudice la decisione sulle altre conseguenze. Effetti del divorzio Il divorzio esplica differenti effetti sulla vita della famiglia, come vedremo ora. 1. Alimenti per il coniuge L‘entità degli alimenti dovuti da un coniuge dipendono soprattutto dal tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio e dalla durata dello stesso. Ad esempio: La moglie è nata nel 1963, mentre il marito nel 1950. Si sono sposati nel 1985, hanno avuto tre figli e dal 2006 vivono separati; nel 2010 è stato pronunciato il divorzio. La moglie, di formazione parrucchiera, si è presa cura durante il matrimonio dei tre figli e della casa e solo dal 2004 ha iniziato un'attività a tempo parziale, mentre il marito ha lavorato a tempo pieno, ciò che ha continuato a fare anche dopo il divorzio. Il Tribunale Federale ha precisato che in questi casi, nella misura in cui il coniuge creditore, in questo caso la moglie, non riesce a sopperire totalmente o in parte al fabbisogno di cui ha diritto, il coniuge debitore, ossia il marito, può essere astretto a sopperire a tale lacuna alimentare tenuto conto delle proprie possibilità contributive, considerato che il contributo alimentare va versato senza limiti temporali. Bisogna anche tenere conto del fatto che dopo il pensionamento le risorse economiche sono minori e che gli alimenti vanno perciò adeguati. (continua nel seguente numero) PER LE VOSTRE DOMANDE, SCRIVETE O TELEFONATEMI: Avv. Dipl.-Jur. Dominique Calcò Labbruzzo Art & Law by Calcò - Löwenstr. 20, 8001 Zurigo Te. 078-876 82 43 Mail:<[email protected]