8 VARIA LA PAGINA • 5 SETTEMBRE 2012
Nuovi simboli di pericolo
Nuovi simboli di pericolo per prodotti chimici:
«Osserva bene per proteggerti meglio»
La Svizzera introduce un
nuovo sistema di caratterizzazione dei pericoli per prodotti
chimici. In tal modo si adegua
al sistema «Globally Harmonized System (GHS) » che, a livello internazionale, utilizza i
medesimi simboli di pericolo.
Il 3 settembre 2012 l'Ufficio
federale della sanità pubblica (UFSP) avvia la campagna
d'informazione nazionale «Osserva bene per proteggerti meglio», destinata alla popolazione. La campagna è sostenuta
da partner privati e pubblici.
L'obiettivo della campagna
nazionale è rendere nota la
nuova caratterizzazione dei
pericoli e spiegarne il significato, nonché trasmettere semplici regole comportamentali
per l'utilizzo corretto di prodotti chimici. Con lo slogan
«Osserva bene per proteggerti
meglio» si intende sensibilizzare la popolazione in merito
alla regola forse più importante per l'impiego di prodotti
chimici che, tuttavia, è anche
la meno rispettata: chi legge le
indicazioni sull'etichetta protegge sè stesso e gli altri dai
pericoli.
L'UFSP conduce la campagna d'informazione in collaborazione con la Commissione
federale di coordinamento per
la sicurezza sul lavoro (CFSL),
la Segreteria di stato per l'economia (SECO), l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM),
l'Ufficio federale dell'agricoltura UFAG, l'Associazione
svizzera d'assicurazioni (ASA)
e partner privati. Negli ultimi
anni, gli infortuni legati ai prodotti chimici sono aumentati:
per il periodo 2004-2011, il
Centro svizzero d'informazione tossicologica (CSIT) ha
osservato un aumento del 30
per cento delle consulenze relative a infortuni con prodotti
chimici destinati all'economia
domestica. La campagna informativa non è importante
soltanto per questo motivo,
ma anche perché un terzo della
popolazione svizzera è ancora
convinto che i prodotti chimici siano caratterizzati con le
classi di veleno. Queste ultime
sono però state sostituite già
nel 2005 dalle caratterizzazioni europee di color arancione.
D'ora innanzi i pericoli inerenti ai prodotti chimici sono
caratterizzati mediante un sistema uniforme a livello internazionale sviluppato dalle Nazioni Unite. Esso comprende
nove simboli di pericolo che
segnalano le caratteristiche pericolose dei prodotti chimici.
Le indicazioni nere su sfondo bianco con riquadro rosso
sostituiscono i simboli finora
utilizzati.
Tale sistema è inteso a proteggere meglio l'essere umano
e l'ambiente dai pericoli dei
prodotti chimici e agevolarne
il commercio a livello internazionale. In Svizzera la nuova
caratterizzazione sarà introdotta gradualmente. Prodotti
caratterizzati secondo il vecchio sistema potranno essere
trovati in commercio fino al
2017.
Applicazioni mobili da
portare con sé
Agli indirizzi www.cheminfo.ch (d) o www.infochim.ch
(f/i) la popolazione e le imprese possono scaricare opuscoli,
promemoria, materiali e filmati didattici, nonché volantini.
Nel quadro della campagna
viene pure messa a disposizione un'applicazione gratuita
per gli smartphones, che fornisce informazioni sui nuovi
simboli nonché sull'impiego
corretto dei prodotti chimici
e comprende una funzione di
chiamata d'emergenza al numero 145 in caso di infortuni
e sospetti di intossicazione. La
chiamata va al Centro svizzero
d'informazione tossicologica
(CSIT), che fornisce 24 ore su
24 e gratuitamente una consulenza medica.
Rubrica a cura dell'Avvocato
Dominique Calcò Labbruzzo
I lettori possono rivolgere le loro domande per iscritto
o telefonicamente (in basso i recapiti)
Il divorzio
Dal punto di vista legale, il divorzio comporta molte conseguenze, soprattutto se vi sono dei figli. Di seguito verranno discussi i presupposti
del divorzio ed i suoi effetti.
Presupposti del divorzio
Il divorzio può essere richiesto da un solo coniuge o da entrambi.
a. Divorzio su richiesta unilaterale
Un coniuge può domandare il divorzio se i coniugi vivono separati da
almeno due anni. Tuttavia, un coniuge può domandare il divorzio prima
della scadenza del termine di due anni quando per motivi gravi che non
gli sono imputabili non si possa ragionevolmente esigere da lui la continuazione dell’unione coniugale, come ad esempio in caso di violenza
familiare.
b. Divorzio su richiesta comune con accordo completo
Se i coniugi domandano il divorzio mediante richiesta comune e producono una convenzione completa sugli effetti del divorzio, corredata dei
documenti necessari e di conclusioni comuni relative ai figli, il giudice li
sente separatamente e insieme. L’audizione può svolgersi in più sedute.
Se si è convinto che i coniugi hanno inoltrato la richiesta e stipulato la
convenzione dopo matura riflessione e per libera scelta e che la convenzione con le conclusioni relative ai figli può essere omologata, il giudice
pronuncia il divorzio.
c. Divorzio su richiesta comune con accordo parziale
I coniugi possono domandare il divorzio mediante richiesta comune e dichiarare che il tribunale decida su quelle conseguenze accessorie in merito alle quali sussiste disaccordo. I coniugi sono sentiti, come nel caso di
accordo completo, sulla loro richiesta, sulle conseguenze del divorzio in
merito alle quali sono pervenuti ad un accordo e sulla loro dichiarazione
di demandare al giudice la decisione sulle altre conseguenze.
Effetti del divorzio
Il divorzio esplica differenti effetti sulla vita della famiglia, come vedremo ora.
1. Alimenti per il coniuge
L‘entità degli alimenti dovuti da un coniuge dipendono soprattutto dal tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio e dalla durata dello stesso. Ad
esempio:
La moglie è nata nel 1963, mentre il marito nel 1950. Si sono sposati nel
1985, hanno avuto tre figli e dal 2006 vivono separati; nel 2010 è stato pronunciato il divorzio. La moglie, di formazione parrucchiera, si è presa cura
durante il matrimonio dei tre figli e della casa e solo dal 2004 ha iniziato
un'attività a tempo parziale, mentre il marito ha lavorato a tempo pieno, ciò
che ha continuato a fare anche dopo il divorzio.
Il Tribunale Federale ha precisato che in questi casi, nella misura in cui il
coniuge creditore, in questo caso la moglie, non riesce a sopperire totalmente
o in parte al fabbisogno di cui ha diritto, il coniuge debitore, ossia il marito,
può essere astretto a sopperire a tale lacuna alimentare tenuto conto delle
proprie possibilità contributive, considerato che il contributo alimentare va
versato senza limiti temporali. Bisogna anche tenere conto del fatto che dopo
il pensionamento le risorse economiche sono minori e che gli alimenti vanno
perciò adeguati. (continua nel seguente numero)
PER LE VOSTRE DOMANDE, SCRIVETE O TELEFONATEMI:
Avv. Dipl.-Jur. Dominique Calcò Labbruzzo
Art & Law by Calcò - Löwenstr. 20, 8001 Zurigo
Te. 078-876 82 43 Mail:<[email protected]
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