IL Processo liquidativo nei Sinistri “Responsabilità Civile” Denuncia A seguito di richieste danni da parte di un nostro cliente è opportuno denunciare il sinistro nei tempi PREVISTI dal legislatore che ha fissato il termine generico in GIORNI TRE (ex Art. 1913 C.C.); termine che è bene rispettare, salvo che la polizza fissi termini più lunghi. Qualora la denuncia dovesse pervenire oltre tale termine, l’Assicuratore può: A) in caso di dolo, rifiutare la prestazione assicurativa (prova a carico dell’Assicuratore); B) in caso di colpa, ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto (ex Art. 1915 C.C.). Ovviamente è sempre l’Assicuratore che deve provare d’aver subito un pregiudizio ed in quale misura. In considerazione del fatto che qualche Assicuratore, di fronte ad un ritardo, anche minimo, contesta in toto l’indennizzo è bene sottolineare che ciò deve avvenire solo in caso di dolo provato dall’Assicuratore, mentre per la colpa conclamata vale solo la riduzione dell’indennizzo nell’esatta misura del pregiudizio sofferto e provato. Detta denuncia (che il Codice Civile chiama "avviso"), che generalmente è basata sulla richiesta del danneggiato, conterrà una sommaria descrizione dei fatti e qualche elemento che valga a far percepire l'importanza economica del danno, nonché la chiara identificazione della persona che nel privato o nella struttura aziendale segue lo sviluppo del sinistro e ne è informato. L’iter istruttorio dei sinistri di Responsabilità Civile, contrariamente a quello di Garanzia Diretta, ha la caratteristica d’interagire fra tre soggetti: l’Assicurato (Danneggiante), l’Assicuratore (Impresa Assicurativa) e il Terzo (Danneggiato). Con metodo sinottico può essere rappresentato dalla “MAPPA” seguente, che illustra la successione delle fasi dall’accadimento del sinistro alla liquidazione o contestazione dello stesso. Nota Bene: Art. 1917 c.c. 2° comma L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed e obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede. La consuetudine: L’area istruttoria/liquidativa è tra l’Assicuratore e la Controparte Danneggiata Sinistri Responsabilità Civile Professionale (RC Prof.) Processo liquidativo sinistri RC Professione Come analizzato all’inizio, il Professionista Assicurato, deve effettuare segnalazione immediata del danno all’Assicuratore a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, anticipandola possibilmente anche per fax o via mail; indicando tutti gli elementi necessari, generalmente ricavandoli dalla richiesta ricevuta dal danneggiato (allegandone copia) e in dettaglio: 1. data e luogo dell’evento dannoso; 2. dati dei danneggiati o reclamanti; 3. cause, modalità e conseguenze; 4. copia del contratto di prestazione del servizio professionale; 5. dichiarazione circa l’esistenza di altre polizze per i medesimi rischi stipulate da altri; 6. ogni altro elemento che possa essere utile e la corrispondenza intervenuta con il danneggiato; Devi far seguire alla denuncia tutte le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro stesso, adoperandoti alla raccolta di eventuali elementi per la difesa. Gli eventuali atti di citazione ricevuti dovranno essere trasmessi all’Assicuratore in originale e corredati dalla tua firma (vedi MODELLO allegato), per consentire al difensore fiduciario dell’Assicuratore giudizio. l'eventuale costituzione in Prescrizione "... La prescrizione è la causa di estinzione del diritto (indennizzo) derivante dall’inerzia del titolare (Assicurato) per il tempo determinato dalla legge ... “ Tale comunicazione deve avere tre caratteristiche indispensabili per la sua validità ed efficacia: costituire in mora il debitore (l’Assicuratore); esprimere la volontà di voler esercitare il diritto (richiesta del credito vantato); data certa di ricevimento della comunicazione (ricevuta di ritorno) da parte del destinatario (l’Assicuratore). TABELLA DELLE PRESCRIZIONI CIVILI (DI INTERESSE ASSICURATIVO) Prescrizione Ordinaria Civile 2946 C.C. prescrizione ordinaria “Salvo i casi dove la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di 10 anni “ Prescrizione Fatti Illeciti (Responsabilità Civile) 2947/1° comma C.C. “Il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito (1) si prescrive in …… 5 anni …… dal giorno in cui il fatto si è verificato” (1) = Se il fatto è considerato reato, per il quale è previsto un termine maggiore, alla prescrizione civile si applica la prescrizione penale. Prescrizioni Contrattuali (Responsabilità Civile) 2952/2° comma C.C. ..."Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in … 2 anni … dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda”. *Nell’assicurazione della responsabilità civile (1917 cc), il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro di questo l’azione. Grazie per l’attenzione Arch. Giuseppe Cozzo ______ [email protected]