Recenti sviluppi in tema di responsabilità del professionista Roma 09/12/2010 La responsabilità del commercialista 1 SOMMARIO: Introduzione: il risk management nell’attività dei professionisti sfide e opportunità A) B) C) D) L’evoluzione del concetto di responsabilità professionale: quadro normativo ed evoluzione giurisprudenziale. La responsabilità del commercialista: fonti normative e tipologie - la rilevanza del codice deontologico. In particolare: a) l’obbligo d’informazione; b) la prescrizione e i danni lungo latenti. Il patto di gestione della lite e la collaborazione con l’assicuratore come strumento di controllo dei rischi: il ciclo virtuoso del risk management professionale. Osservazioni Conclusive Roma 09/12/2010 La responsabilità del commercialista 2 INTRODUZIONE: Il Risk management nell’attività dei professionisti sfide e opportunità: - - - - - necessità sempre maggiori di una corretta e completa gestione dei rischi dell’attività professionale in funzione del mutato rapporto con il cliente (vedi avanti) e dei nuovi orientamenti giurisprudenziali sulla responsabilità civile dei professionisti; necessità del professionista di dotarsi di strumenti di gestione di verifica e controllo dei processi di erogazione del servizio, monitorabili e sottoposti a controllo per diminuire i rischi connessi all’esercizio dell’attività professionale; progressiva introduzione dei principi della Qualità nello svolgimento dell’attività dei professionisti, sempre più in forma associata piuttosto che individuale (economie di scala); l’adozione del SISTEMI DI GESTIONE DELLA QUALITÁ (ISO-9001:2008) e la conseguente applicazione nell’erogazione del servizio quale importante supporto probatorio del diligente adempimento dell’obbligazione assunta nei confronti del cliente; importanza della più ampia possibile copertura assicurativa e di un modello di gestione assicurativa che garantisca il feed- back ai professionisti, con l’obiettivo del controllo e diminuzione dei rischi assicurati. Roma 09/12/2010 La responsabilità del commercialista 3 INTRODUZIONE: Il Risk management nell’attività dei professionisti sfide e opportunità: - esperienza dei NOTAI: assicurazione obbligatoria con Polizza collettiva stipulata dal CNN a favore di tutti i Notai in servizio e (non obbligatoria) in pensione: gestione centralizzata dei sinistri e del contenzioso con condivisione con l’assicuratore delle linee guida di gestione dei sinistri e delle cause e feed-back ai professionisti attraverso incontri di formazione, circolari e pubblicazioni dell’ordine nazionale di categoria; - esperienza dei MEDICI: medici pubblici (assicurati obbligatoriamente dalla strutture sanitarie pubbliche (con esclusione della colpa grave – responsabilità erariale). Ottime esperienze di RISK MANAGEMENT SANITARIO (protocolli ecc.) e di condivisione della gestione dei rischi assicurati con gli assicuratori; (partecipazione di tutti i soggetti coinvolti ai CVS); medici specialisti privati: spesso dotati di polizze predisposte dalle singole associazioni (Radiologi, anestesisti, ortopedici, dentisti) a cui aderiscono gli specialisti, ma con non sufficiente attenzione all’acquisizione dei dati statistici ed al feed-back ai professionisti per diminuire i rischi specifici; - esperienza degli AVVOCATI: l’ art 11 del del Disegno di legge approvato al Senato il 23 11 2010 prevede la copertura assicurativa obbligatoria per lo svolgimento della professione d’avvocato. Finora esistenza di coperture assicurative facoltative, senza alcun modello di condivisione fra assicuratori e assicurati della gestione dei sinistri e dei possibili feed-back ai professionisti. INTRODUZIONE: Il Risk management nell’attività dei professionisti sfide e opportunità: L‘ordine dei commercialisti ed esperti contabili: - DIRETTIVA CEE 12 dicembre 2006: “Chi esercita l’attività da libero professionista è obbligato alla copertura assicurativa: termine ultimo per il recepimento 28 dicembre 2009. - art 14 del Codice deontologico 2008 recita “RESPONSABILITÁ PROFESSIONALE. Il professionista deve porsi in condizione di poter risarcire gli eventuali danni causati nell’esercizio della professione, anche mediante adeguata copertura assicurativa” - programma assicurativo con polizza convenzione ad adesione volontaria del CNDCEC con affidamento per aree geografiche ai partner assicurativi prescelti, con possibilità di ciascuno di essi di condividere con gli ordini territoriali, la gestione dei rischi e auspicabilmente creare modelli di condivisione delle informazione del sistema di gestione con gli assicuratori che permetta di condividere informazioni, modalità e politiche di gestione del rischio, sempre con il rispetto dei diversi ruoli ma tesi all’obiettivo comune di gestione e controllo dei rischi per la diminuzione del costo complessivo sui singoli professionisti della copertura assicurativa della responsabilità civile. A) L’ evoluzione del concetto di responsabilità professionale: quadro normativo ed evoluzione giurisprudenziale Punto di partenza: l’intangibilità delle caste, la prestazione del professionista quale obbligazione di mezzi (teoria dottrinale elaborata in Germania e poi sviluppata in Francia, ove era stata recepita dalla giurisprudenza): art 47 L.Prof. Notarile n. 89 del 1913 “spetta soltanto al Notaro indagare la volontà delle parti.” Sostanzialmente nella stessa direzione: Cass. Civ. 4 dicembre 1990, n. 11652 “grava sul creditore l’onere di allegare e provare la condotta colposa del debitore per violazione dell’obbligazione di diligenza” Punto di arrivo: definitiva equiparazione tra obbligazioni di risultato e mezzi, Cass. Civ., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533 “Il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento”. Roma 09/12/2010 La responsabilità del commercialista 6 A) L’ evoluzione del concetto di responsabilità professionale: quadro normativo ed evoluzione giurisprudenziale Nesso causale: Dalla quasi assoluta certezza della riconducibilità del danno alla inesatta prestazione, in base al giudizio di prognosi postuma, alla nuova interpretazione del quadro normativo di riferimento: Cass. Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 576, “in tema di responsabilità civile aquiliana - nella quale vige, alla stregua delle regole di cui agli art. 40 e 41 c.p., il principio dell'equivalenza delle cause temperato da quello della causalità adeguata - il nesso di causalità consiste anche nella regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non"; La “Colpa” del professionista L’elemento oggettivo: la deviazione da una regola di condotta normativa, contrattuale, di comune prudenza (tra cui in primo luogo quelle deontologiche) L’elemento soggettivo (art. 1176, II co., c.c.): - imperizia (mancanza della specifica competenza); - negligenza (mancanza di sollecitudine); - imprudenza (mancanza di ponderazione). L’apparente esimente prevista dall’art. 2236 c.c. “Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o colpa grave” Per problemi tecnici di speciale difficoltà bisogna intendere quelle questioni che sono state oggetto di dibattiti e studi dagli esiti tra loro opposti, ovvero quelle materie caratterizzate da straordinarietà e particolare eccezionalità per cui non possono ricomprendersi nel doveroso patrimonio culturale e tecnico del professionista (Cass. Civ. Sez. III, 7 maggio 1988, n. 3389); Roma 09/12/2010 La responsabilità del commercialista 7 A) L’ evoluzione del concetto di responsabilità professionale: quadro normativo ed evoluzione giurisprudenziale La rivoluzione del rapporto tra il Cliente e il professionista: le nuove frontiere del danno Il nuovo concetto economico sociale di “qualità”: il Cliente al centro del processo produttivo. Il consenso informato del Cliente: da mezzo di tutela di diritti costituzionalmente garantiti a prestazione tipica dell’attività professionale Art 22 Codice deontologico del Commercialista “Il professionista deve, tempestivamente, illustrare al cliente, con semplicità e chiarezza, gli elementi essenziali e gli eventuali rischi connessi alla prativa affidatagli Limite: Cass. Civ. 29 marzo 2007, n. 7707, “il dovere di consiglio ha per oggetto questioni tecniche, cioè problematiche che una persona non dotata di competenza specifica non sarebbe in grado di percepire ma non può essere dilatato fino al controllo di circostanze di fatto il cui accertamento non rientra nella normale prudenza” Roma 09/12/2010 La responsabilità del commercialista 8 B) La responsabilità del commercialista: fonti normative e tipologie - la rilevanza del codice deontologico Ai sensi dell’art 1 del d.lgs 139/2005 – che ha unificato i due ordini professionali – formano oggetto della professione le seguenti attività: - - l’amministrazione e liquidazione d’azienda; le perizie e consulenze tecniche; le ispezioni e revisioni amministrative; la verificazione ed ogni altra indagine in merito all’attendibilità di bilanci, conti, di scritture e di ogni altro documento contabile delle imprese ed enti pubblici e privati; i regolamenti e le liquidazioni di avarie; le funzioni di sindaco e di revisore nelle società commerciali, enti non commerciali ed enti pubblici. B) La responsabilità del commercialista: fonti normative e tipologie - la rilevanza del codice deontologico La responsabilità civile del commercialista può derivare, in primo luogo, dallo svolgimento dell’attività professionale tipica e, dunque,: - dall’attività di consulenza e gestione fiscale; - dalla redazione di bilanci; - dalla perdita, distruzione e deterioramento di atti e documenti ricevuti per l’esecuzioni di incarichi professionali; - dal trattamento dei dati personali (ex D.lgs n. 196 del 30/06/2003) - Tuttavia, la responsabilità del commercialista può configurarsi anche laddove agisca al di fuori di quelle che sono le caratteristiche tipiche della sua attività professionale, ed in particolare, quando agisce: in seguito all’assunzione di cariche sociali (artt. 2393, 2394, 2409 sexies, 2407 cc., Art 24 l. comunitaria del 2007); quale membro di organi di controllo e di sorveglianza in società di capitali o enti (D.lgs 231/2001); in materia fiscale svolta anche presso i CAAF (per la certificazione a fini fiscali di cui al d.lgs 490/98 e d.lgs 241/1197 e successive modifiche) ; quale amministratore di stabili (ex art 1330 e 1331 del c.c. e ss.); in seguito all’assunzione di incarichi giudiziari (curatore fallimentare ex art 38 l. fallimentare, commissario giudiziale, commissario liquidatore, commissario governativo, ausiliario giudiziario, liquidatore giudiziale, arbitro, custode giudiziario, consulente tecnico). Roma 09/12/2010 La responsabilità del commercialista 10 B) La responsabilità del commercialista: fonti normative e tipologie - la rilevanza del codice deontologico Nello svolgimento di tutte queste attività il commercialista deve tenere una condotta che non si discosti dalle regole previste: dalla legge, dal contratto e dalle regole di comune prudenza. Rientrano in quest’ultima categoria le norme del codice deontologico (come ribadito dalla Cassazione con la recente Sent. 9916 del 26 Aprile 2010) e, in particolare, i seguenti principi fondamentali: -Art 5: Interesse pubblico; -Art 7- Art 23, 1 co.: Obiettività; -Art 8 – Art 23, c co.: Competenza; -Art 8- Art 22: Diligenza; -Art 10: Riservatezza; -Art 11: Lealtà; Roma 09/12/2010 La responsabilità del commercialista 11 C) In particolare: a) Obbligo d’informazione b) La prescrizione e i danni lungo latenti a) Obbligo d’informazione Tra gli obblighi assolutamente fondamentali del libero professionista, la giurisprudenza, dapprima con riferimento al medico e successivamente con riferimento al notaio e all’avvocato nonché di recente con riferimento al commercialista, ha assegnato un ruolo primario all’obbligo d’informazione L’ Art 22 2 co: “il professionista deve tempestivamente, illustrare al cliente, con semplicità e chiarezza, gli elementi essenziali e gli eventuali rischi connessi alla pratica affidatagli” il 3 co: “nel corso del mandato deve ragguagliare il cliente sugli avvenimenti essenziali” Tale obbligo si concretizza nel dovere di informare, sollecitare e dissuadere il cliente. Ad esempio: in più occasioni, la giurisprudenza di merito ha ribadito che non esonera da responsabilità l’aver compiuto scelte processuali imposte dal cliente stesso. (Trib. Roma 13.1.2001, Trib. Roma 5.6.2006.; Trib. Roma 20.7.2005; Trib. Roma 2.6.2005) C) In particolare: a) Obbligo d’informazione b) La prescrizione e i danni lungo latenti L’obbligo di acquistare il consenso informato non è solo un dovere deontologico dal quale può derivare una sanzione disciplinare ma è un obbligo contrattuale vero e proprio, che occorre valutare alla luce dell’art. 1176, 2 comma, c.c. (che impone l’obbligo di diligenza) e dell’art 1375 c.c. (che impone l’obbligo di buona fede). Con la recente Sent. 9916 del 26 Aprile 2010, la Corte di Cassazione, affrontando per la prima volta in modo specifico il tema della responsabilità del commercialista alla luce di irregolarità ed inesattezze nella dichiarazione dei redditi predisposta per il cliente, ha statuito che: “per evitare ogni tipo di responsabilità, il commercialista deve sempre osservare la diligenza richiesta dalle specifiche disposizioni normative e dalla deontologia professionale” Roma 09/12/2010 La responsabilità del commercialista 13 C) In particolare: a) Obbligo d’informazione b) La prescrizione e i danni lungo latenti b) La prescrizione e i danni lungo latenti Altro problema fondamentale in relazione al quale si è recentemente pronunciata la Suprema Corte di Cassazione è quello concernente l’istituto della prescrizione disciplinato dagli artt. 2934 del c.c. e seguenti e sulla definizione del dies a quo, ossia il momento iniziale dal quale far decorrere i termini di prescrizione per esercitare l’azione di responsabilità professionale. Problemi ermeneutici in relazione al significato da attribuire alle espressioni “La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere: • Teoria Rigorosa: sulla base di un’interpretazione restrittiva della norma, ai sensi dell’ art 12 Disp. Prel. c.c., il dies a quo andrebbe individuato nel momento in cui è stata posta in essere la condotta lesiva, anche nel caso in cui il danno sia stato scoperto dal danneggiato in epoca successiva in modo incolpevole (salvo il dolo della controparte come desumibile dell’art 2941 n. 8 del c.c.). Aderiscono a questo orientamento le seguenti pronunce della Suprema Corte (Cass. Sent del 27/07/2007 n. 16658; Corte di Cassazione, Sez. I Civile 25 luglio 2008, n. 20476; Cass. Sent del 22/11/2004 n. 23817; Cass. del 11/12/2001 n. 15622; Cass. Sent. del 3/05/1999 n. 4389), tramite le quali la Corte, seppur sulla base di considerazioni diverse dalla dottrina è giunta alla stessa conclusione. In particolare, tramite le pronunce ut supra la Corte di Cassazione ha considerato che lo stato d’ignoranza in cui versa il titolare del diritto costituisce un impedimento soggettivo e di mero fatto, che non ha rilievo nell’ambito dell’art 2935 del c.c. Roma 09/12/2010 La responsabilità del commercialista 14 C) In particolare: a) Obbligo d’informazione b) La prescrizione e i danni lungo latenti Teoria Garantista: sulla base di un’interpretazione estensiva (alla luce degli artt. 2043 c.c. e 24 Cost.) l’espressione di cui all’art 2947 del c.c “dal giorno in cui il fatto si è verificato” andrebbe interpretata in senso garantista per il danneggiato, decodificando l’inciso “dal giorno in cui il fatto si è verificato” nel senso di percezione della lesività del fatto antigiuridico altrui. Aderiscono a questo orientamento: Cass. Civ. Sent. 16463/09 (notaio); Cass. Civ. Sez. Unite 11/01/2008 n. 576 (medici); Cass. Civ. Sez. I 18/01/2005 n. 941 (sindaci ed amministratori); Cass. Civ. Sez. III 8/05/2006 n. 10493 (avvocato). In particolare, con una sentenza del 2005 la Suprema Corte ha statuito che: “Questa Corte ha affermato che l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci di una società, esperibile, ex art 2394 del c.c., dai creditori sociali (ovvero, come nella specie, dal curatore fallimentare della società poi fallita, ex art 146 legge fall) , è soggetta a prescrizione quinquennale con decorso non già dalla commissione dei fatti integrativi di tale responsabilità, bensì dal (successivo) momento dell’insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti (art 2394, comma secondo, cod. civ., che subordina la proponibilità dell’azione al manifestarsi dell’evento dannoso), momento che, non coincidendo con il determinarsi dello stato d’insolvenza, ben può risultare anteriore o posteriore alla dichiarazione di fallimento” (Cass. Civ. Sez. I del 18 gennaio 2005, n. 941). Il momento della conoscibilità coincide con quello in cui “sia oggettivamente conoscibile dai creditori. Ai fini dell'individuazione del momento di esteriorizzazione dell'insufficienza patrimoniale antecedente al fallimento o alla messa in liquidazione coatta amministrativa, è senz'altro idoneo il bilancio di esercizio, tenuto conto della sua opponibilità "erga omnes" (Corte di Cassazione, Sez. I Civile 25 luglio 2008, n. 20476) Roma 09/12/2010 La responsabilità del commercialista 15 D) Il patto di gestione della lite e la collaborazione con l’assicuratore come strumento di controllo dei rischi: il ciclo virtuoso del risk management professionale - l’art. 1917 III co. c.c. pone a carico dell’assicuratore, nei limiti del quarto del massimale le spese sostenute dall’assicurato per resistere in giudizio alla domanda del danneggiato; - è, altresì, interesse comune dell’assicurato e dell’assicuratore, in caso di citazione in giudizio dell’assicurato far sì che la difesa giudiziale dell’assicurato sia seguita dal medesimo professionista di fiducia di entrambi con il duplice obiettivo di limitare le spese di resistenza e di garantire all’assicurato una difesa da parte di un legale esperto della materia, purché: a) La garanzia sia operante (ovvero non vi siano possibili eccezioni sull’operatività della garanzia proponibili dall’assicuratore; b) Le richieste attoree non superino il massimale di polizza; - in tal caso è operante la clausola della polizza definita “Patto di gestione della lite”, con la quale l’assicuratore si impegna a gestire la lite in nome dell’assicurato, ma nell’interesse comune. Roma 09/12/2010 La responsabilità del commercialista 16 16 D) Il patto di gestione della lite e la collaborazione con l’assicuratore come strumento di controllo dei rischi: il ciclo virtuoso del risk management professionale Il carattere non vessatorio del patto di gestione della lite è stato ribadito dalla stessa giurisprudenza: “le clausole uniformi della polizza di assicurazione della responsabilità civile che prevedono la comunanza della difesa dell’assicuratore e dell’assicurato nelle liti contro i terzi danneggiati non sono vessatorie, ai sensi dell’art. 1341 c.c., perché non limitano il diritto di difesa dell’assicurato, risolvendosi nel conferimento di un potere di gestione che impegna l’assicuratore a sostenere le ragioni sostanziali e processuali inerenti alla posizione dell’assicurato senza pregiudicare il suo diritto di far valere i limiti del massimale” (Cass. Civ Sent del 7.6.95 n. 63679). Infatti, i vantaggi per l’assicurato risultano ictu oculi dal momento che costituisce un ulteriore sollievo per il cliente che può appoggiarsi per ogni esigenza di difesa sull’organizzazione dell’assicuratore e dirottare su quest’ ultimo tutte le richieste e le azioni di disturbo del danneggiato. La gestione della lite da parte dell’assicuratore, in nome dell’assicurato e nell’interesse di entrambi, produce il duplice obiettivo di limitare l’ammontare delle spese del giudizio e di evitare la presenza diretta nella causa dell’assicuratore (talvolta visto dai giudici come mero ente pagatore ….) Roma 09/12/2010 La responsabilità del commercialista 17 D) Il patto di gestione della lite e la collaborazione con l’assicuratore come strumento di controllo dei rischi: il ciclo virtuoso del risk management professionale Da un lato, l’assicuratore che abbia assunto la gestione della lite deve coltivarla con idonea diligenza e perizia, altrimenti si configurerà la c.d. mala gestio propria, in conseguenza della quale l’assicuratore sarà tenuto a rispondere dei danni provocati nella spera patrimoniale dell’assicurato. “La gestione della lite impone all’assicuratore il compito di vagliare, usando la dovuta diligenza, l’opportunità o meno di resistere alla domanda del danneggiato, nonché, in caso positivo di svolgere adeguate difese” (Cass. 14.10.1993, n. 10170,DEA, 1994,330) ed ancora “l’assicuratore non può perseguire solo il proprio interesse ma deve curare anche quello dell’assicurato ed è responsabile contrattualmente se cura soltanto il proprio interesse a scapito della posizione dell’assicurato” (Cass. 31.7.1956 n. 3548; Cass. Civ. 27 aprile 1990, n. 3548). Dall’altro, l’assicurato è tenuto al c.d. obbligo di salvataggio, ossia a consentire all’assicuratore di assumere concretamente la gestione diretta della controversia contro il terzo danneggiato, in caso contrario ex art 1915, se ha agito con dolo, perde il diritto all’indennità. Mentre, se la sua condotta è colposa subirà una riduzione in misura corrispondente al danno effettivamente sofferto dall’assicuratore. Roma 09/12/2010 La responsabilità del commercialista 18 OSSERVAZIONI CONCLUSIVE La centralizzazione di tutta l’attività difensiva e istruttoria dei sinistri non solo permette di ottenere un grosso risparmio in termini economici ma, grazie alla possibilità di avvalersi di esperti, consente di prevenire e ridurre il rischio; l’approfondita conoscenza della giurisprudenza e della sua evoluzione in relazione alla materia della responsabilità professionale in materia commerciale e contabile, attraverso l’acquisizione di una base dati di giurisprudenza costituisce strumento per la miglior difesa; nel contempo assicura alla categoria professionale il feedback necessario per migliorare l’approccio alle attività fonti di responsabilità mediante attività di formazione e di aggiornamento costante; inoltre, la gestione attiva dei rischi e dei sinistri garantisce il contenimento del costo complessivo della copertura assicurativa. Roma 09/12/2010 La responsabilità del commercialista 19 Grazie per la cortese attenzione Si ringraziano per la preziosa collaborazione gli Avv.ti Maurizio Gugliotta e Valeria Panella 00198 ROMA - VIALE REGINA MARGHERITA, 278 – TEL. 06.4404618 – FAX 06.44249309 [email protected] www.studioferrarogiove.it Roma 09/12/2010 20121 MILANO - Corso di Porta Nuova, 14 – TEL. 02.29062392 – FAX 02.62086670 [email protected] La responsabilità del commercialista 20