LA RESPONSABILITA’ DEL COMMERCIALISTA CON RIFERIMENTO ALLE SANZIONI ED INTERESSI Quesito n.39 del 28.01.2015 DOMANDA: “Buongiorno dott. Mancini. E’ dovere del commercialista accertarsi se ho pagato scadenze come le tassa della camera di commercio ad esempio? Il cassetto fiscale serve anche a questo? Gli eventuali interessi per il mancato versamento li paga io o il commercialista? La ringrazio. Cordiali saluti.” *** RISPOSTA: Gentile, innanzitutto La ringrazio per aver visitato il mio sito. Con riferimento al suo quesito va premesso che una risposta esauriente impone un’analisi approfondita rispetto a quanto si possa fare in questa sede; che è competenza dei giudici entrare nel merito della responsabilità del commercialista nella violazione commessa nell’esercizio dell’attività di consulenza tributaria; e che il D.Lgs del 18.12.1997 n.472 prevede la personalizzazione delle sanzioni per le violazioni tributarie e che pertanto con riferimento alle imposte, obbligato nei confronti dell’Erario è sempre il contribuente, essendo questi il soggetto dotato dei presupposti che fanno scattare l’imposizione. Fatta tale doverosa premessa, Le evidenzio che la materia della responsabilità del commercialista o consulente in generale è disciplinata, come già detto, dal D.Lgs 472/1997 così come modificato dal D.Lgs del 05.06.1998 n. 203. L’art. 5 del Decreto 472/97 al comma 1, con riferimento alla responsabilità del consulente tributario, recita: “le violazioni commesse nell’esercizio dell’attività di consulenza tributaria e comportanti soluzioni di problemi di speciale difficoltà sono punibili solo in caso di dolo o colpa grave”. Pertanto, per quanto attiene le sanzioni e gli interessi nei ritardati o mancati pagamenti di imposte, saranno a carico del commercialista solo qualora fosse “provato” che lui è l’autore proprio o mediato della violazione. Quindi il professionista che ha osservato la diligenza richiesta dalle specifiche disposizioni normative e dalla deontologia professionale non potrà essere considerato responsabile. Da ultimo si evidenza che la colpa è grave “quando l’imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari. Non si considera determinato da colpa grave l’inadempimento occasionale ad obblighi di versamento del tributo” (art.5 co.3 D.Lgs 472/97). E’ dolosa, invece, “la violazione attuata con l’intento di pregiudicare la determinazione dell’imponibile o dell’imposta ovvero diretta ad ostacolare l’attività amministrativa di accertamento” (art.5 co.4 D.Lgs 472/97). Alla luce di quanto suddetto, se il professionista ha prima della scadenza comunicato al proprio cliente l’importo da pagare, le modalità e la data di scadenza, chi scrive non ravvisa alcun tipo di responsabilità nel comportamento del professionista stesso. La risposta al quesito da Lei proposto è espressa in base alle norme citate, con l'invito che chiunque lo legga si regoli in base ai propri convincimenti. Inoltre, Le rammento che il servizio offerto è puramente informativo e di primo orientamento ed analizza “fattispecie di carattere generico”. In conseguenza di ciò le risposte non possono in alcun caso essere considerate come parere professionale rivolto ad una singola fattispecie che per propria natura è caratterizzata da aspetti peculiari. La prego altresì di tenere in debito conto che l’elaborazione del quesito, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte del professionista per errori e inesattezze. Pertanto, dato che quanto sopra può essere opinabile, è consigliabile rivolgersi, per le necessarie conferme, agli organi territorialmente competenti. (risposta del 28.01.2015) Dott. Giuseppe Mancini Dott. MANCINI GIUSEPPE – Tel. 02.43.81.131 Sito internet: www.giuseppemancini.altervista.org Pag. 1