LA RESPONSABILITA’ DEL COMMERCIALISTA CON
RIFERIMENTO ALLE SANZIONI ED INTERESSI
Quesito n.39 del 28.01.2015
DOMANDA:
“Buongiorno dott. Mancini. E’ dovere del commercialista accertarsi se ho pagato scadenze
come le tassa della camera di commercio ad esempio? Il cassetto fiscale serve anche a
questo? Gli eventuali interessi per il mancato versamento li paga io o il commercialista? La
ringrazio. Cordiali saluti.”
***
RISPOSTA:
Gentile, innanzitutto La ringrazio per aver visitato il mio sito. Con riferimento al
suo quesito va premesso che una risposta esauriente impone un’analisi approfondita
rispetto a quanto si possa fare in questa sede; che è competenza dei giudici entrare nel
merito della responsabilità del commercialista nella violazione commessa nell’esercizio
dell’attività di consulenza tributaria; e che il D.Lgs del 18.12.1997 n.472 prevede la
personalizzazione delle sanzioni per le violazioni tributarie e che pertanto con
riferimento alle imposte, obbligato nei confronti dell’Erario è sempre il contribuente,
essendo questi il soggetto dotato dei presupposti che fanno scattare l’imposizione.
Fatta tale doverosa premessa, Le evidenzio che la materia della responsabilità del
commercialista o consulente in generale è disciplinata, come già detto, dal D.Lgs
472/1997 così come modificato dal D.Lgs del 05.06.1998 n. 203. L’art. 5 del Decreto
472/97 al comma 1, con riferimento alla responsabilità del consulente tributario, recita:
“le violazioni commesse nell’esercizio dell’attività di consulenza tributaria e comportanti soluzioni di
problemi di speciale difficoltà sono punibili solo in caso di dolo o colpa grave”. Pertanto, per quanto
attiene le sanzioni e gli interessi nei ritardati o mancati pagamenti di imposte, saranno a
carico del commercialista solo qualora fosse “provato” che lui è l’autore proprio o
mediato della violazione. Quindi il professionista che ha osservato la diligenza richiesta
dalle specifiche disposizioni normative e dalla deontologia professionale non potrà
essere considerato responsabile.
Da ultimo si evidenza che la colpa è grave “quando l’imperizia o la negligenza del
comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata
della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari
obblighi tributari. Non si considera determinato da colpa grave l’inadempimento occasionale ad obblighi
di versamento del tributo” (art.5 co.3 D.Lgs 472/97). E’ dolosa, invece, “la violazione attuata
con l’intento di pregiudicare la determinazione dell’imponibile o dell’imposta ovvero diretta ad ostacolare
l’attività amministrativa di accertamento” (art.5 co.4 D.Lgs 472/97).
Alla luce di quanto suddetto, se il professionista ha prima della scadenza comunicato al
proprio cliente l’importo da pagare, le modalità e la data di scadenza, chi scrive non
ravvisa alcun tipo di responsabilità nel comportamento del professionista stesso.
La risposta al quesito da Lei proposto è espressa in base alle norme citate, con
l'invito che chiunque lo legga si regoli in base ai propri convincimenti.
Inoltre, Le rammento che il servizio offerto è puramente informativo e di primo
orientamento ed analizza “fattispecie di carattere generico”. In conseguenza di ciò le
risposte non possono in alcun caso essere considerate come parere professionale rivolto
ad una singola fattispecie che per propria natura è caratterizzata da aspetti peculiari. La
prego altresì di tenere in debito conto che l’elaborazione del quesito, per quanto curata
con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte del
professionista per errori e inesattezze. Pertanto, dato che quanto sopra può essere
opinabile, è consigliabile rivolgersi, per le necessarie conferme, agli organi
territorialmente competenti.
(risposta del 28.01.2015)
Dott. Giuseppe Mancini
Dott. MANCINI GIUSEPPE – Tel. 02.43.81.131
Sito internet: www.giuseppemancini.altervista.org
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39. la responsabilita` del commercialista con riferimento