Studio di Consulenza Aziendale e Tributaria
Dott.ssa Micaela Miolla
Commercialista e Revisore Contabile
Consulente Tecnico del Giudice
Dott. Giovanni Serrano
Commercialista e Revisore Contabile
Analista Finanziario (Socio Aiaf)
Circolare 05_06
AGEVOLAZIONI FISCALI PER I DISABILI
E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o
sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento,
di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di
svantaggio sociale o di emarginazione1.
Le agevolazioni fiscali spettanti a tali soggetti possono essere così riassunte:
•
deduzione Irpef per
le spese mediche
sostenute per l'assistenza
personale;
•
deduzione Irpef per figli a carico;
•
agevolazioni per spese sanitarie e mezzi di ausilio;
•
agevolazioni Iva per sussidi tecnici ed informatici;
•
agevolazione per i non vedenti;
•
detrazione Irpef per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
•
donazione a favore di disabili gravi.
Oneri deducibili
1. Spese mediche ed assistenza
Dal reddito complessivo si deducono le spese mediche e quelle di assistenza
specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione2.
Queste spese sono deducibili anche se sono state sostenute per le persone indicate
nell' articolo 4333 del codice civile.
1
2
Art. 3 della l.104/92.
Art. 10 del D.P.R. 917/1986, lett. b).
3
Il coniuge; i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi,
anche naturali; i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali;
gli adottanti; i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con
precedenza dei germani sugli unilaterali.
1
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In caso di ricovero di un portatore di handicap presso un istituto di assistenza, non
sarà comunque possibile portare in deduzione l'intera retta di degenza pagata, ma
solo la quota-parte specificamente afferente alle spese mediche e paramediche
riferibili all'assistenza specifica prestata. A tal fine è necessario, come affermato
dalla C.M. 10.6.2004, n. 24/E, che tali oneri siano indicati separatamente rispetto
ad altre eventuali spese sostenute (ad es. vitto e alloggio).
2. Deduzione Irpef per figli a carico
In generale, dal reddito complessivo si deducono 2.900 euro per ciascun figlio,
compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonché per
ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il
contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti
dell'autorità giudiziaria da ripartire tra coloro che hanno diritto alla deduzione. Tale
deduzione, è aumentata a:
a) 3.450 euro, per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
b) 3.200 euro, per il primo figlio se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i
figli naturali e il contribuente non è coniugato o se coniugato, si è successivamente
legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o
affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è
successivamente legalmente ed effettivamente separato;
c) 3.700 euro, per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Tali deduzioni spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono
possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte
da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e
missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente
da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51
euro, al lordo degli oneri deducibili. E sono rapportate a mese e competono dal
mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.
2
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Inoltre dal reddito complessivo sono deducibili, fino ad un massimo di 1.820
euro, le spese documentate sostenute dal contribuente per gli addetti alla propria
assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti
della vita quotidiana. Le medesime spese sono deducibili anche se sono state
sostenute nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 433 del codice civile.
Infine tutte queste deduzioni spettano per la parte corrispondente al rapporto tra
l'ammontare di 78.000 euro, aumentato delle medesime deduzioni e degli oneri
deducibili di cui all'articolo 10, e diminuito del reddito complessivo, e l'importo di
78.000 euro.
Se il rapporto è maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se lo
stesso è zero o minore di zero, la deduzione non compete; negli altri casi, si
computano le prime quattro cifre decimali4.
Le suddette deduzioni verranno sostituite già dall’anno in corso, dalle detrazioni
fiscali nelle misure che verranno fissate dalla legge finanziaria per il 2007 che, però,
è ancora in fase di approvazione. Molto probabilmente, verrà data la possibilità al
contribuente, così come accaduto negli anni precedenti, di determinare, in sede di
dichiarazione dei redditi, l’imposta dovuta applicando la normativa più favorevole
secondo l’opzione della clausola di salvaguardia.
Oneri detraibili
Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19% delle seguenti spese e tale
detrazione spetta a tutti i disabili con ridotte o impedite capacità motorie:
1. Spese mediche e di assistenza specifica
Le spese sanitarie sono detratte per la parte che eccede 129,11 euro. Dette spese
sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica5,
diverse da quelle indicate nell'articolo 10, comma 1, lettera b), e dalle spese
4
Art. 12 del D.P.R. 917/1986.
Si parla di compensi corrisposti ad infermieri professionali o a personale autorizzato ad effettuare
prestazioni specialistiche.
5
3
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chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in
genere.
La
detrazione è fruibile anche dai familiari quando il disabile è fiscalmente a
carico6.
Il contribuente che, nell’interesse di un familiare titolare di redditi tali da non poter
essere considerato fiscalmente a carico, sostenga spese sanitarie relative a
patologie esenti dal ticket (e che quindi possono riguardare anche i disabili), può
considerare onere detraibile dall’Irpef la parte di spesa che non trova capienza
nell’imposta dovuta dal familiare stesso.
In questo caso, l’ammontare massimo delle spese sanitarie, sulle quali il familiare
può fruire della detrazione del 19% (dopo aver tolto la franchigia di 129,11 euro),
è complessivamente pari a 6.197,48 euro.
Sono detraibili, nella misura del 19% dell’intero importo, le spese relative al:
•
trasporto in ambulanza del soggetto portatore di handicap (le prestazioni
specialistiche effettuate durante il trasporto invece costituiscono spese
sanitarie, e danno diritto a detrazione solo sulla parte eccedente i 129,11
euro);
•
acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per
il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna
vertebrale;
•
acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
•
costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed
interne alle abitazioni (ma non si può fruire contemporaneamente di questa
detrazione e di quella del 36% di cui all’art. 1 della L. 449/97 e successive
modifiche, per cui la detrazione del 19% per spese sanitarie spetta solo sulla
somma eccedente la quota di spesa già assoggettata alla detrazione del
36% per ristrutturazioni);
6
Cioè quando il reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili e della deduzione per l’abitazione
principale, non è superiore a 2.840,51 euro
4
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•
trasformazione
dell’ascensore
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per
adattarlo
al
contenimento
della
carrozzella;
•
le spese per i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione,
alla locomozione e al sollevamento di portatori di menomazioni funzionali
permanenti; e sia le spese per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare
l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all'articolo
3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Deve, inoltre, trattarsi di sussidi da
utilizzare a beneficio di persone limitate (o anche impedite) da menomazioni
permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio e volti a:
facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o
grafica, il controllo dell'ambiente, l'accesso all'informazione e alla
cultura;
assistere alla riabilitazione.
2. Spese sostenute dai sordomuti
Con l’art. 2, c. 4, della finanziaria 2002 rientrano anche le spese sostenute per i
servizi di interpretariato dei soggetti riconosciuti sordomuti.
3. Agevolazioni per i non vedenti
Con la l. 488/99 rientrano tra i mezzi di locomozione per i non vedenti
i cani guida7 e gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con
decreto del Ministro delle finanze. E per i mezzi di locomozione per i sordomuti
gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro
delle finanze;
7
Dall'imposta lorda si detrae, nella misura forfettaria di 516,46 euro, la spesa sostenuta dai non vedenti
per il mantenimento dei cani guida.
5
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La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di
perdita dell’animale, spetta per un solo cane e può essere calcolata su un importo
massimo di 18.075,99 euro entro il quale devono rientrare anche le spese per
l’acquisto degli autoveicoli utilizzati per il trasporto del non vedente. La detrazione è
fruibile o dal disabile o dal familiare di cui il non vedente risulta fiscalmente a
carico, senza che sia necessario documentare l’effettivo sostenimento della spesa.
4. Eliminazione delle barriere architettoniche
Con l’art. 1, l. 499/1999 si estende l'applicazione della detrazione per le spese
sostenute per l'eliminazione delle barriere architettoniche che favoriscono la
mobilità dei disabili esterne ed interne alle abitazioni, tenendo presente che non si
potrà fruire contemporaneamente di questa detrazione e di quella del 36%
o del 41%, prevista dall'art. 1 della l. 449/1997;
5. Agevolazioni per il settore auto
Con l’art. 8 della l. 449/97, la detrazione spetta anche per le spese riguardanti i
mezzi
di
accompagnamento:
motoveicoli
e
gli
autoveicoli
di
cui,
rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1,
lettere a), c), f) ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se
prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle
capacità motorie. Tra i veicoli per la guida sono compresi anche quelli dotati di solo
cambio automatico, purché prescritto dalla commissione medica locale8. La norma
comprende espressamente le automobili e motocicli ed in tal caso la detrazione
spetta per il costo d’acquisto di queste autovetture e per le riparazioni che
non rientrano nell’ordinaria manutenzione, con esclusione dei costi d’esercizio
come il premio assicurativo, il carburante ecc. La detrazione spetta una sola volta
in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro
automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro, e
con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa di 18.075,99 euro o, nei
casi in cui risultasse che il suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei
8
Di cui all’art. 119 del D.L. 285/1992.
6
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limiti della spesa massima 18.075,99 euro da cui va detratto l'eventuale
rimborso assicurativo.
E' consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in quattro
quote annuali costanti e di pari importo. La medesima ripartizione è consentita,
non solo all’acquisto di autoveicoli, ma anche con riferimento a tutte le altre
spese, nel caso in cui queste ultime eccedano il limite di 15.493,71 euro annui.
Documentazione da conservare
Sia per gli oneri per i quali viene riconosciuta una detrazione d'imposta sia per le
spese
sanitarie
deducibili
dal
reddito
complessivo
occorre
conservare
la
documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme (fatture,
ricevute o quietanze), per poterla esibire o trasmettere, a seguito dell'eventuale
richiesta da parte degli Uffici finanziari.
Agevolazioni Iva
È applicabile l’Iva al 4%, anziché al 20%, per:
a) l’acquisto di autovetture e per le prestazioni di adattamento di
veicoli non adattati già posseduti dal disabile, aventi cilindrata fino a 2000
centimetri cubici, se con motore a benzina, e fino a 2800 centimetri cubici,
se con motore diesel, nuove o usate. L’aliquota agevolata si applica solo per
acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal familiare di cui egli sia
fiscalmente a carico (o per prestazioni di adattamento effettuate nei loro
confronti). Restano pertanto esclusi da questa agevolazione gli autoveicoli
(anche se specificamente destinati al trasporto di disabili) intestati ad altre
persone, a società commerciali, cooperative, enti pubblici o privati. L’Iva
ridotta per l’acquisto di veicoli si applica, senza limiti di valore, per una sola
volta nel corso di quattro anni (decorrenti dalla data di acquisto), salvo
riottenere il beneficio per acquisti entro il quadriennio, qualora il primo
veicolo beneficiato sia stato cancellato dal Pra (furto).
b) l’acquisto di mezzi necessari alla deambulazione e al sollevamento dei
disabili (es. servoscala).
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c) i sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e
l’integrazione
dei
portatori
di
handicap.
Rientrano
nel
beneficio
le
apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche
o informatiche, sia di comune reperibilità, sia appositamente fabbricati.
Deve inoltre trattarsi di sussidi da utilizzare a beneficio di persone limitate (o
anche impedite) da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva,
uditiva o del linguaggio e per conseguire una delle seguenti finalità:
i.
facilitare
ii.
o
la comunicazione interpersonale
o
l’elaborazione scritta o grafica
o
il controllo dell’ambiente
o
l’accesso all’informazione e alla cultura
assistere la riabilitazione
Per fruire dell’aliquota ridotta il disabile deve consegnare al venditore,
prima dell’acquisto, una specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal
medico
specialista
dell’ASL
di
appartenenza
dalla
quale
risulti
il
collegamento funzionale tra la menomazione e il sussidio tecnico e
informatico; ed un certificato, rilasciato dalla competente ASL, attestante
l’esistenza di una invalidità funzionale rientrante tra le quattro forme
ammesse (cioè di tipo motorio, visivo, uditivo o del linguaggio) e il
carattere permanente della stessa.
d) l’acquisto di particolari prodotti editoriali destinati ad essere utilizzati da
non vedenti o ipovedenti, anche se non acquistati direttamente da loro:
giornali e notiziari quotidiani, libri, periodici, ad esclusione dei giornali e dei
periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria,
realizzati sia in scrittura braille sia su supporti audiomagnetici per non
vedenti ed ipovedenti. L’applicazione dell’aliquota Iva del 4% si estende alle
prestazioni di composizione, legatoria e stampa dei prodotti editoriali,
alle prestazioni di montaggio e duplicazione degli stessi, anche se realizzati
in scrittura braille e su supporti audiomagnetici per non vedenti ed
ipovedenti;
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e) l’acquisto protesi e ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale
permanenti (compresi pannoloni per incontinenti, traverse, letti e materassi
ortopedici
antidecubito
e
terapeutici,
materassi
ad
aria
collegati
a
compressore alternativo, cuscini jerico e cuscini antidecubito per sedie a
rotelle o carrozzine da comodo, cateteri, ecc., ceduti per essere utilizzati da
soggetti per i quali sussista apposita documentazione probatoria in ordine al
carattere permanente della menomazione);
f)
l’acquisto
di
apparecchi
di
ortopedia
(comprese
le
cinture
medico/chirurgiche), oggetti ed apparecchi per fratture (docce, stecche e
simili), oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre;
apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in
mano, da portare sulla persona o da inserire nell’organismo, per compensare
una deficienza o una infermità;
g) l’acquisto di poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro
meccanismo di propulsione, compresi i servoscala ed altri mezzi simili adatti
al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o
impedite capacità motorie;
h) le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad
oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento
o alla eliminazione delle barriere architettoniche.
Donazione a favore dei disabili
La L. 383/01, oltre ad aver soppresso l’imposta di successione, ha previsto che per
le donazioni effettuate a favore di non familiari (vale a dire esenti), il
beneficiario debba corrispondere, qualora il valore dei beni ecceda la franchigia di €
180.759,91, l’imposta di registro nella misura stabilita per legge in relazione alle
diverse tipologie di beni.
Qualora i beneficiari della donazione siano soggetti portatori di handicap
riconosciuto grave ai sensi dell’art. 3, c. 3, L. 104/92, l’importo di cui sopra viene
elevato ad € 516.456,90. Inoltre per le donazioni che non sono soggette alle
imposte sui trasferimenti ordinariamente applicabili, non è dovuta nemmeno
l’imposta di registro in misura fissa.
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Bollo auto
L’agevolazione spetta nei limiti di cilindrata previsti per le agevolazioni Iva (2000
cc se a benzina, o 2800 cc se diesel). Nel caso in cui il disabile possieda più auto,
l’esenzione spetta per una sola di esse, a scelta dell’interessato, che dovrà indicare
nella comunicazione all’ufficio finanziario la sola targa del veicolo prescelto.
L’esenzione dalle imposte di trascrizione per la registrazione al pubblico registro
automobilistico spetta per l’acquisto di auto sia nuove che usate, ma non compete a
sordomuti e non vedenti.
Acquisto di più veicoli9
Le agevolazioni fiscali previste per l'acquisto di veicoli destinati a soggetti disabili
(detrazione d'imposta nella misura del 19% e aliquota Iva agevolata del 4%) sono
fruibili una sola volta nel corso di un quadriennio, salvo il caso di furto e di mancato
ritrovamento del mezzo ovvero anche in caso di acquisto entro il quadriennio,
qualora il precedente veicolo acquistato sia stato precedentemente cancellato dal
Pubblico Registro Automobilistico.
Nella particolare ipotesi oggetto della R.M. 16.5.2006, n. 66/E, l'istante, in presenza
di due soggetti disabili fiscalmente a suo carico e ritenendo che le agevolazioni in
questione spettassero con riferimento al singolo disabile, ha chiesto la conferma
all'Amministrazione finanziaria della possibilità di acquistare due autovetture
fruendo delle agevolazioni.
L'Agenzia delle Entrate, affermando che rileva l'oggettiva condizione di disabilità, a
prescindere dal fatto che l'autoveicolo sia intestato al disabile o alla persona della
quale lo stesso risulti fiscalmente a carico e concordando, quindi, con la soluzione
rappresentata dal contribuente, ha chiarito che egli potrà fruire delle agevolazioni
per entrambi gli autoveicoli, che potranno essere intestati allo stesso possessore di
reddito avente a suo carico i due portatori di handicap.
Documentazione: qualora il disabile risulti possessore di un reddito lordo non
superiore a Euro 2.840,51, oltre alla certificazione attestante la condizione di
9
R.M. 16.5.2006, n. 66/E.
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disabilità, sarà necessario allegare copia dell'ultima dichiarazione dei redditi
presentata dal familiare che, avendo fiscalmente a carico il soggetto disabile,
risulterà intestatario del veicolo agevolato. In alternativa, sarà possibile comunque
presentare un'autocertificazione, ai sensi dell'art. 46, c. 1, lett. o), D.P.R.
28.12.2000, n. 445. Ai fini Iva, andrà altresì presentata una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio in cui si attesti che nel quadriennio anteriore alla data di
immatricolazione della vettura non è stato acquistato altro veicolo con analoga
agevolazione.
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