L'assicuratore, l'assicurato ed il riparto delle spese di lite: i chiarimenti della Cassazione
Cassazione civile, sez. III, sentenza 11.09.2014 n. 19176
Nell'assicurazione per la responsabilità civile, la costituzione e difesa
dell'assicurato, giustificata dall'instaurazione del giudizio da parte di chi assume di aver subito un
danno, è svolta anche nell'interesse dell'assicuratore, ritualmente chiamato in causa, in quanto
finalizzata all'obiettivo ed imparziale accertamento dell'esistenza dell'obbligo di indennizzo. Pertanto,
anche nel caso in cui nessun danno venga riconosciuto al terzo che ha promosso l'azione, l'assicuratore
è tenuto a sopportare le spese di lite dell'assicurato, nei limiti stabiliti dal terzo comma dell'art. 1917
c.c.
Con la pronuncia in commento la Corte Suprema si è soffermata sulla corretta applicazione dell’art.
1917 comma 3 c.c. in tema di ripartizione delle spese sopportate dall’assicurato.
L’art. 1917 c.c., comma 3, prevede che le spese sostenute dall’assicurato per resistere all’azione del
danneggiato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata.
Sul punto gli Ermellini hanno affermato che l’art. 1917 c.c., comma 3, non riguarda il regime e la misura
delle spese giudiziali relative alla controversia tra assicuratore ed assicurato circa la fondatezza
dell’azione di garanzia che vanno liquidate nell’intero semplicemente secondo il principio della
soccombenza, ma soltanto le spese direttamente sostenute dall’assicurato per resistere alla
pretesa del terzo ovvero quelle che l’assicuratore direttamente assume di sé quale gestore della
lite.
Quando il terzo danneggiato agisce giudizialmente verso l’assicurato, eventuale responsabile del danno,
potrebbero rinvenirsi tre diverse categorie di spese giudiziali: quelle sostenute dal terzo danneggiato
per promuovere l’azione giudiziale (qualora l’assicurato risulti soccombente ex art. 91 c.p.c.), le spese
per resistere in giudizio alla pretesa risarcitoria e quelle relative alla chiamata in causa
dell’assicuratore per rispondere dell’eventuale risarcimento.
La Suprema Corte con la propria decisione affronta, proprio, il problema delle spese di resistenza e
cioè le spese che l’assicurato deve sostenere per resistere in giudizio verso le pretese del terzo.
L’assicuratore, quindi, ai sensi del terzo comma dell’art. 1917 c.c., ha l’obbligo di manlevare
l’assicurato dalle spese per resistere all’azione del danneggiato. Tale obbligo sussiste, anche, nel
caso in cui l’assicuratore abbia assunto direttamente la difesa dell’assicurato, prescindendo dalla cd.
clausola di “patto di gestione della lite” rinvenibile nelle polizze di responsabilità civile.
La domanda risarcitoria del terzo che rappresenta il presupposto per indennizzare le spese di
resistenza sostenute dall’assicurato, può essere di qualunque tipo, purché originatasi dal fatto illecito.
Anche nel caso in cui il terzo danneggiato si costituisse parte civile nel procedimento penale a carico
dell’assicurato, l’assicuratore dovrà rifondere le spese di difesa sostenute.
Si riscontrano alcune diverse posizioni giurisprudenziali solo quando, in sede penale, non vi sia stata
costituzione di parte civile. Si sostiene che l’assicuratore non é obbligato a rispondere delle spese se il
procedimento si conclude per estinzione del reato e remissione di querela (Cass. n. 17315 del 2012),
mentre in senso opposto si è ritenuto che anche quando non vi sia stata costituzione di parte civile,
resti sempre a carico dell’assicuratore, qualora non intervenga nel giudizio, seppur di natura penale, per
violazione di un obbligo di diligenza (Cass. n. 59 del 1985).
Peraltro, per i giudici di legittimità l’assicuratore risponde delle spese di resistenza sostenute
dall’assicurato, anche, quando la domanda del terzo venga rigettata. La difesa dell’assicurato,
infatti, si é svolta anche nell’interesse dell’assicuratore (Cass. n. 3638 del 2013; Cass. n. 5300 del
2008; Cass. n. 4554 del 1985; Cass. n. 2227 del 1977).
Quanto sopra resta valido, naturalmente, purché la garanzia assicurativa dedotta del contratto sia
applicabile alla domanda risarcitoria del danneggiato. Per cui, se venisse accolta la domanda di
risarcimento verso l’assicurato, ma non quella dell’assicurato verso l’assicuratore per carenza della
copertura assicurativa, quest’ultimo non risponderà delle spese di giudizio (la fattispecie della
responsabilità civile autoveicoli, invece, segue altre caratteristiche normative).
Se poi, sempre in ipotesi di rigetto della pretesa risarcitoria verso l’assicurato, sussistano, comunque, i
termini circa l’operatività della copertura assicurativa, saranno a carico del danneggiato (attore)
soccombente, sia le spese sostenute dall’assicurato sia quelle di resistenza dell’assicuratore (salva
sempre la compensazione ex art. 92 c.p.c.). Qualora, invece, la chiamata in garanzia, da parte dell’
assicurato verso l’assicuratore fosse infondata, resteranno a carico dell’assicurato le relative spese di
chiamata in causa e quelle sostenute dall’assicuratore per la propria difesa (Cass. n. 10023 del 2004).
Nel contratto di assicurazione per la responsabilità civile (tranne che per l’r.c.a con apposita
normativa), quindi, si realizza una dicotomia tra il pagamento delle spese di giudizio ed il risarcimento
verso il danneggiato, da cui l’obbligo di manleva delle spese sostenute dall’assicurato e non quelle dei
danneggiati (Cass. n. 103 del 1999).
I danneggiati, infatti, in assenza della norma speciale prevista dall’art.144 del Codice delle
Assicurazioni (in tema di “azione diretta del danneggiato nell’ R.C.A.), possono agire solo verso il
responsabile (assicurato) e non possono convenire in giudizio l’assicuratore né chiamarlo in causa
durante il processo contro l’assicurato (Cass. n. 8885 del 2010).
Pertanto, è ribadito il principio in forza del quale le spese sostenute dal danneggiato, ed a questo
dovute dall'assicurato soccombente, secondo la regola processuale dell'art. 91 c.p.c., rappresentando un
accessorio dell'obbligazione risarcitoria dell'assicurato, devono gravare integralmente
sull'assicuratore, ovviamente entro i limiti del massimale, esulando in tal modo dalle due regole
contenute nel menzionato comma 3 dell'art. 1917 c.c. (la c.d. regola del "quarto", secondo cui le spese
sostenute per resistere all'azione dei danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore
nei limiti del quarto della somma assicurata, e la c.d. regola proporzionale, per la quale, nel caso che sia
dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra
assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse): Cass. n. 2525 del 1998; Cass. n.
13088 del 1995; Cass. n. 1017 del 1993; Cass. n. 4810 del 1981.
Di fatti la norma di cui all'art. 1917, comma 3, c.c. non riguarda, come appena sopra accennato, il regime
e la misura delle spese giudiziali relative alla controversia tra assicuratore ed assicurato circa la
fondatezza dell'azione di garanzia, che vanno liquidate nell'intero semplicemente secondo il principio
della soccombenza, ma soltanto le spese direttamente sostenute dall'assicurato per resistere alla
pretesa del terzo ovvero quelle che l'assicuratore direttamente assume di sé quale gestore della lite.
(Altalex, 24 settembre 2014. Nota di Francesco Agnino tratta da Il Quotidiano Giuridico Wolters
Kluwer)
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/ assicuratore / assicurato / riparto delle spese di lite / Francesco Agnino /
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
Sentenza 16 luglio – 11 settembre 2014, n. 19176
(Presidente Amatucci – Relatore Spirito)
Svolgimento del processo
La Corte d'appello di Cagliari, riformando la prima sentenza, ha condannato la Romana Market di M.C. &
C. s.a.s. a risarcire il danno alla persona subito dalla F. ed ha, altresì, condannato la Milano Ass.ni,
assicuratrice della Romana Market, a tenere indenne quest'ultima dagli effetti pregiudizievoli della
sentenza, anche con riferimento alle spese del giudizio.
Propone ricorso per cassazione la Romana Market attraverso tre motivi. Non si difendono gli intimati.
Motivi della decisione
Con il primo motivo (violazione art. 1917 c.c., 91 c.p.c.) la ricorrente - dopo aver trascritto brani degli
atti processuali dei giudizi di merito nei quali, chiamata in garanzia la propria assicuratrice, chiedeva
che le spese di causa fossero poste "a carico di chi ritenuto soccombente" - critica la sentenza
impugnata per avere accolto la propria domanda di garanzia senza, però, porre a carico della compagnia
le spese di entrambi i gradi di giudizio anche nel rapporto tra quest'ultima e se stessa. Precisa, infatti,
che dal dispositivo della sentenza risulta accolta soltanto la propria domanda principale di essere
tenuta indenne dagli effetti pregiudizievoli della sentenza, anche per le sole spese liquidate in favore
della danneggiata/appellante, ma non anche quella relativa alle spese da sé sostenute per resistere
all'azione risarcitoria.
Il secondo motivo ed il terzo motivo lamentano la medesima circostanza sotto il profilo dell'omessa
pronunzia e del vizio della motivazione.
I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati.
A norma del terzo comma dell'art. 1917 c.c. le spese per resistere all'azione del danneggiato sono a
carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata.
La sentenza impugnata: ha dichiarato la responsabilità della Romana Market relativamente all'incidente
nel quale è rimasta danneggiata la F. ; ha liquidato il danno; ha condannato la Romana Market alla
rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio in favore della danneggiata; ha condannato la
Romana Market ha tenere indenne la Romana Market "dagli effetti pregiudizievoli della sentenza, anche
con riferimento alle spese del giudizio". Ha del tutto omesso, invece, di provvedere, nel rapporto
assicurata/assicuratrice, sulle spese sostenute dalla prima per resistere all'azione risarcitoria.
Spiega in proposito la giurisprudenza che nell'assicurazione per la responsabilità civile, la costituzione e
difesa dell'assicurato, giustificata dall'instaurazione del giudizio da parte di chi assume di aver subito
un danno, è svolta anche nell'interesse dell'assicuratore, ritualmente chiamato in causa, in quanto
finalizzata all'obbiettivo ed imparziale accertamento dell'esistenza dell'obbligo di indennizzo.
Pertanto, anche nel caso in cui nessun danno venga riconosciuto al terzo che ha promosso l'azione,
l'assicuratore è tenuto a sopportare le spese di lite dell'assicurato, nei limiti stabiliti dal terzo comma
dell'art. 1917 cod. civ. (Cass. n. 5300/08; n. 2227/77).
Il ricorso deve essere, pertanto, accolto, con conseguente cassazione sul punto della sentenza
impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la questione può essere decisa nel merito, con
la condanna della Milano Ass.ni a rimborsare alla Romana Market le spese sopportate nei due gradi del
giudizio di merito, nonché nel giudizio di cassazione, così come liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa nel punto di cui in motivazione la sentenza impugnata e,
decidendo nel merito, condanna la Milano Ass.ni a rimborsare alla Romana Market di M.C. & C.
s.a.s. le spese dell'intero giudizio, che liquida: in Euro 3160,00, di cui Euro 160,00 per esborsi,
per il primo grado; in Euro 2585,00, di cui Euro 85,00 per esborsi, per il grado d'appello; in
Euro 2700,00, di cui Euro 200,00 per spese, per il giudizio di cassazione, oltre spese generali ed
accessori di legge.
( da www.altalex.it )
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