Polizza di Assicurazione Viaggi Condizioni generali valide per tutte le coperture assicurative 1. Dichiarazioni: 1.1 Le Parti Assicurato: Il Titolare della carta Assicuratore: AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano L’Assicuratore ha emesso una polizza di assicurazione viaggi (la “Polizza”) 730539 a beneficio dei titolari di una Carta valida. I termini e condizioni oggetto del presente documento specificano le circostanze in cui, ai sensi della presente Polizza, l’Assicuratore pagherà le prestazioni assicurative all’assicurato e alle altre Persone Coperte in possesso dei requisiti. Ai sensi della Polizza, l’assicurato è coperto per gli infortuni verificatisi durante il periodo di validità della Carta. 1.2 Procedura in caso di sinistro L’assicurato che intende denunciare un sinistro è gentilmente pregato di contattare il nostro servizio di assistenza ai clienti al numero +39 0432 744 212, operativo 24 ore al giorno 7 giorni la settimana e richiedere un modulo di denuncia sinistri da completare e rinviare a AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia - Via della Chiusa, 2- 20123 Milano. La Persona Coperta che intende denunciare un sinistro dovrà fornire prova di acquisto del Viaggio e ove pertinente un certificato medico e le ricevute originali a titolo giustificativo delle spese sostenute. La denuncia deve essere notificata all’Assicuratore tempestivamente e per iscritto. 1.3 Definizioni Carta: tutte le Carte denominate Cartimpronta World MasterCard rilasciate da Banca Popolare di Milano in Italia. Titolare della carta: il detentore di una Carta. Estero: fuori dal Paese di residenza. Paese: il Paese di residenza del Titolare della carta. Casa: la residenza principale del Titolare della carta nel Paese di residenza. Parente prossimo: Coniuge, madre, padre, suocera, suocero, figlia, figlio (compresi figlie e figli adottivi), nonno, nonna, nipote, fratello, sorella, cognato, cognata o fidanzato(a) della Persona Coperta. Partner: coniuge o convivente del Titolare della carta domiciliato allo stesso indirizzo. Viaggio: con il termine s’intende qualunque Viaggio all’Estero e all’interno del paese di residenza di massimo 60 giorni consecutivi oggetto di minimo 2 notti prenotazione in anticipo per i quali il 100% del costo totale di trasporto e/o alloggio è stato addebitato sulla Carta. Figli a carico: i figli a carico di età inferiore ai 25 anni del Titolare della carta o del Coniuge dello stesso considerati dipendenti dal punto di vista fiscale, in conformità alla normativa in vigore nel Paese di residenza. Coniuge: con il termine s’intende “moglie” o “marito” nonché la persona con cui il Titolare della carta convive in un rapporto di coppia di fatto e/o legalmente riconosciuto e che risiede allo stesso indirizzo del Titolare della carta. Atto pericoloso: atto (sport o attività) pericoloso per la vita umana o i beni materiali o la salute dell’assicurato. Furto aggravato: furto che comporta atti di violenza o minaccia o violenza fisica da parte di Terzi al fine di privare l’Assicurato dei propri beni. Carta assicurata: carta valida emessa da Banca Popolare di Milano e in virtù della quale l’Assicurato gode della copertura assicurativa di cui alla presente. Conto Carta: conto carta privata aperto dall’ Assicurato presso Banca Popolare di Milano. Terzi: soggetti che non siano l’Assicurato, il coniuge o il partner convivente, un figlio a carico o un genitore dello stesso. Anno assicurativo: un periodo corrispondente o inferiore a dodici mesi consecutivi compreso tra la data di decorrenza del contratto e il primo anniversario della stessa; le date dei successivi anniversari, la data dell’ultimo anniversario e la data di estinzione del contratto. 1.4 Pagamento del Risarcimento I pagamenti effettuati dall’Assicuratore ai sensi della presente Polizza saranno a favore del Titolare della carta, salvo i pagamenti previsti dalla Polizza di Assicurazione contro gli Infortuni di Viaggio che verranno corrisposti al beneficiario indicato e le Spese Mediche anticipate dal Fornitore di Servizi di Assistenza che verranno rimborsate direttamente allo stesso. Le prestazioni assicurative sono corrisposte nella valuta locale del Paese di adesione alla carta al tasso di cambio medio dell’Euro in vigore il giorno del sinistro. 1.5 Cancellazione Qualora la presente Polizza non soddisfi le esigenze del Titolare della carta, lo stesso avrà la facoltà di cancellarla in qualsiasi momento e senza incorrere in alcuna spesa, restituendola all’emittente Banca Popolare di Milano. Ove il Titolare della carta non eserciti il diritto di cancellazione, la polizza rimarrà in essere sino al termine del Periodo di Copertura. 1.6 Arbitrato a) controversie su natura e conseguenze delle lesioni In caso di controversia sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni o sul grado di invalidità permanente le Parti (Assicurato e Impresa) si obbligano a conferire mandato ad un Collegio di tre medici. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge senza contravvenire alla legge stessa. La proposta di convocare il Collegio medico deve partire dall'Assicurato o dagli aventi diritto, entro trenta giorni da quello in cui è stata comunicata la decisione dell’Impresa e deve essere fatta per iscritto con l'indicazione del nome del medico designato, dopo di che l’Impresa comunicherà all'Assicurato, entro trenta giorni, il nome del medico che essa a sua volta avrà designato. Il terzo medico viene scelto dalle Parti entro una terna di medici proposta dai due primi; in caso di disaccordo lo designa il Segretario dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio medico. Nominato il terzo medico, l’Impresa convocherà il Collegio invitando l'Assicurato o gli aventi diritto a presentarsi. Il Collegio medico risiede, a scelta dell’Impresa, presso la sede dell’Impresa stessa. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunererà il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico. La decisione del Collegio medico è obbligatoria per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale. b) per i casi diversi dal precedente paragrafo a). Qualsiasi controversia fra le parti sarà regolata mediante arbitrato secondo le disposizioni di legge. 1.7 Giurisdizione I rapporti e le trattative intercorrenti tra l’Assicuratore e una delle Persone Coperte che hanno per oggetto la Polizza saranno regolati esclusivamente dalla Legge italiana. 2. Condizioni specifiche delle Prestazioni assicurative Altrimenti soggette ai termini e condizioni di cui alla presente: 2.1 Assicurazione contro gli Infortuni di Viaggio (1) Persone Coperte: Le seguenti persone sono considerate Persone Coperte ai sensi della presente: Tutti i Titolari della carta, nonché i Coniugi e i Figli a carico durante un Viaggio. I Coniugi e i Figli a carico sono coperti anche quando viaggiano da soli. (2) Prospetto delle Prestazioni: 1.a) Perdita della Vita Indennizzo per infortunio 350,000 € Perdita Specifica Indennizzo per infortunio (invalidità) 350,000 € In caso di morte di un Figlio a carico, la prestazione assicurativa corrisposta al beneficiario sarà pari a: o 10,000 € Figlio a carico di età inferiore ai 5 anni (inclusi): o Figlio a carico di età compresa tra i 5 e 15 anni : 20,000 € o Figlio a carico di età superiore ai 15 anni: 350,000 € L’età presa in considerazione si riferisce all’età al momento del decesso. 1.b) In caso di infortunio occorso viaggiando su un’Auto a Noleggio: Perdita della Vita Perdita Specifica Indennizzo per infortunio Indennizzo per infortunio (invalidità) 100,000 € 100,000 € 1.c) Ricerca e/o rimpatrio delle spoglie mortali: Limite massimo: 30,000 € per Persona Coperta. 2. Limite complessivo di indennizzo per Persona Coperta: 380,000 € compreso un massimo di 30,000 € per Persona Coperta per la ricerca e o il rimpatrio delle spoglie mortali. 3. I gruppi Organizzati sono coperti sino a 5,000,000 € per singolo incidente. (3) Definizioni ai fini della clausola 2.1. Assicurazione contro gli Infortuni di Viaggio: Per Danni Fisici s’intende morte accidentale o lesioni personali conseguenti a un incidente occorso alla Persona Coperta durante il periodo di validità della Polizza e direttamente riconducibile allo stesso indipendentemente da altre cause o danni coperti dalla Polizza a condizione che tale morte accidentale o danno fisico siano stati sostenuti nelle circostanze e modalità specificate alla sezione “Prestazioni assicurative”. Gruppo Organizzato: un gruppo di persone che viaggiano insieme il cui viaggio è stato organizzato da un singolo membro del gruppo stesso nell’interesse collettivo. Trasporto Pubblico: con il termine si intendono tutti i mezzi di linea abilitati al trasporto passeggeri. I voli charter e i servizi di navetta sono considerati mezzi di Trasporto Pubblico ove l’aereo sia stato noleggiato da un’agenzia di viaggi o tour operator. I seguenti casi non sono coperti: Aerei noleggiati da una Persona Coperta per uso privato o business salvo laddove la Persona Coperta sia munita di regolare licenza di volo professionale e abbia noleggiato l’aereo per farne uso durante il periodo coperto dalla presente Sezione 2.1. I pullman sono coperti ove noleggiati da un’agenzia di viaggi o tour operator. Per Auto a Noleggio s’intende un veicolo a motore con almeno 4 ruote utilizzato dal Titolare della carta per il trasporto privato di persone o merci per un periodo non superiore ai 60 giorni. Il leasing e il noleggio a lungo termine non sono coperti. (4) Prestazioni assicurative Durante il periodo di validità della Polizza, le prestazioni assicurative elencate alla Sezione “Prospetto delle Prestazioni” di cui sopra saranno pagate nelle seguenti circostanze: A. Trasporto L’Assicuratore pagherà al Beneficiario la prestazione assicurativa di cui al Prospetto delle Prestazioni qualora la Persona Coperta, indipendentemente da qualsiasi altra causa, sostenga perdite direttamente riconducibili a un Danno Fisico sostenuto durante un Viaggio di solo andata/ritorno o di andata e ritorno intrapreso dalla Persona Coperta tra il punto di partenza Casa e la destinazione o durante il viaggio di ritorno (in entrambi i casi come riportato sul biglietto della Persona Coperta) o dopo la data di acquisto del biglietto; a condizione che tale danno fisico sia stato sostenuto nelle circostanze specificate ai punti 1 o 2 o 3 a seguito: 1. Danni Fisici sostenuti quale passeggero, e non pilota o membro dell’equipaggio, di un mezzo di trasporto Pubblico su strada, per via aerea o d’acqua, o all’atto di salire o scendere dallo stesso, o in caso l’assicurato sia investito dallo stesso, a condizione che il costo di tale viaggio sia stato addebitato alla Carta; 2. Danni Fisici sostenuti quale passeggero di un mezzo di trasporto Pubblico o taxi, o quale conducente o passeggero di un autoveicolo privato, ma solo: a) quando si sta dirigendo direttamente verso un aeroporto o punto di imbarco allo scopo di imbarcarsi su un aereo, una nave o un treno per il quale la Persona Coperta è coperta dalla Polizza anche se il prezzo della corsa non è stato addebitato alla Carta; oppure b) quando sta tornando direttamente da un aeroporto o punto di imbarco dopo essere sbarcato da un aereo, nave o treno anche se il prezzo della corsa non è stato addebitato alla Carta. 3. Danni Fisici sostenuti quale passeggero o conducente di un a Auto a Noleggio a condizione che il costo del noleggio sia stato addebitato alla Carta. Le prestazioni assicurative relative a Danni Fisici sostenuti nelle circostanze di cui ai punti 1 o 2 o 3 sopraccitati non sono soggette a limiti di tempo. B. Soggiorno all’estero L’Assicuratore verserà al Beneficiario la prestazione assicurativa specificata nel Prospetto delle Prestazioni qualora la Persona Coperta, indipendentemente da qualsiasi altra causa, sostenga perdite direttamente riconducibili a un Danno Fisico sostenuto durante il soggiorno all’Estero in circostanze diverse da quelle contemplate alla Sezione 2.1 A (“Trasporto”) di cui sopra. La copertura ai sensi della presente Sezione 2.1 B decorre dalla data in cui ha inizio il soggiorno all’Estero per il quale è stato acquistato il biglietto di viaggio o noleggiata l’auto addebitandone il costo alla Carta nel Paese di residenza e rimane valida sino a quando la Persona Coperta ritorna nel Paese di residenza a condizione che il soggiorno all’Estero della Persona Coperta non ecceda un periodo di 60 giorni consecutivi. Durante il soggiorno all’Estero della Persona Coperta, l’assicurazione contro gli infortuni è garantita 24 ore al giorno. (5) Indennizzo per infortunio in caso di Perdita della Vita Fermi restanti i paragrafi A e B sopra, quando il Danno Fisico risulta nella perdita della vita della Persona Coperta entro un anno dalla data di un sinistro contemplato dalla presente polizza, l’Assicuratore pagherà l’Indennizzo per infortunio in caso di Perdita della Vita sopra specificato nel “Prospetto delle Prestazioni” alla sezione 2.1 (2). (6) Indennizzo per infortunio in caso di Perdita Specifica Fermi restanti i paragrafi A e B sopra, quando il Danno Fisico non risulta nella perdita della vita della Persona Coperta ma risulta in una delle seguenti perdite entro un anno dalla data di un sinistro contemplato dalla presente polizza, l’Assicuratore pagherà l’importo corrispondente a tale perdita, ma non in eccesso dell’Indennizzo per infortunio in caso di Perdita Specifica sopra specificato al “Prospetto delle Prestazioni” di cui alla sezione 2.1. Qualora più di una perdita risulti da un singolo incidente, verrà corrisposto solo l’importo corrispondente alla perdita maggiore. Perdita Entrambe le mani Entrambi i piedi Totale della vista di entrambi gli occhi Una mano e un piede Totale della vista da un occhio e perdita di una mano Totale della vista da un occhio e perdita di un piede Una mano Un piede Totale della vista da un occhio Prestazioni assicurative ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) l'Indennizzo per infortunio in caso di Perdita Specifica cinquanta per cento (50%) dell’Indennizzo per infortunio in caso di Perdita Specifica Nel contesto di quanto sopra riportato in riferimento a mano o piede, per Perdita s’intende la perdita anatomica o una totale invalidità funzionale all’altezza o al di sopra dell’articolazione del polso o dell’articolazione della caviglia e in riferimento agli occhi s’intende la perdita permanente della facoltà visiva. Qualora la vittima dell’incidente sia disabile, la Persona Coperta ha diritto ad essere indennizzata nella misura in cui la propria condizione sia peggiorata. (7) Ricerca e rimpatrio l costi delle operazioni di ricerca e salvataggio della Persona Coperta a seguito di un incidente sono a carico dell’Assicuratore. Tali costi comprendono i mezzi utilizzati dagli operatori dei servizi di soccorso dal punto di partenza all’ospedale più vicino. Qualora l’incidente di cui la Persona Coperta è stata vittima porti al decesso della stessa, l’Assicuratore rimborserà il costo di rimpatrio delle spoglie mortali. In tutti i casi il rimpatrio dovrà essere effettuato nel modo più economico e l’Assicuratore rimborserà solo i regolari costi legittimi. Per quanto attiene alla sotto-Sezione (2)1.(c) di cui sopra, le prestazioni corrisposte dall’Assicuratore per le operazioni di ricerca e/o salvataggio non supereranno in alcuna circostanza la somma di 30,000 € per Persona Coperta. (8) Massimali In nessuna circostanza l’Assicuratore sarà obbligato a riconoscere multiple Carte MasterCard o duplicati della stessa né tantomeno esemplari multipli o duplicati del certificato di Assicurazione contro gli Infortuni di Viaggio dando luogo al pagamento di somme in eccesso di quanto specificato nel “Prospetto delle Prestazioni” per una singola perdita incorsa da una singola Persona Coperta risultante da un singolo incidente ai sensi della Polizza o ai sensi delle polizze di Assicurazione contro gli Infortuni di Viaggio indipendentemente da dove siano state emesse. L’indennizzo massimo di cui l’Assicuratore sarà responsabile nei confronti di una singola Persona Coperta per tutte le perdite conseguenti un singolo incidente corrisponde al limite di indennizzo complessivo specificato alla Sezione 2.1(3) della Sezione “Prospetto delle Prestazioni” della Polizza. Nel caso di decesso di un figlio a carico, in nessuna circostanza l’indennizzo massimo sarà superiore a quello consentito dalla normativa vigente all’atto di accettazione. Le prestazione corrispondenti all’Indennizzo per Infortunio in caso di Perdita della Vita e all’Indennizzo per Infortunio in caso di Perdita Specifica previste dalla Polizza non possono essere consolidate o combinate. (9) Esposizione e Morte presunta Qualora, a seguito di un incidente coperto dalla Polizza, una Persona Coperta sia inevitabilmente esposto agli elementi e di conseguenza incorra in una perdita per la quale è altresì previsto l’indennizzo ai sensi della presente, la perdita sarà indennizzata in conformità alle condizioni della Polizza. Qualora la Persona Coperta non sia rintracciabile né si sono ritrovate le spoglie mortali della stessa entro un anno dalla scomparsa o dalla distruzione del mezzo di trasporto su strada, per via aerea o d’acqua sul quale la Persona Coperta viaggiava al momento dell’incidente, si presumerà che la Persona Coperta sia deceduta a seguito di tale incidente e l’Assicuratore pagherà l’indennizzo per infortunio in caso di Perdita della vita. (10) Pirateria, Attacchi, Terrorismo Fatta salva la Sezione sulle “Esclusioni” di cui a seguito, le Persone Coperte sono assicurate in caso di Danni Fisici sostenuti durante atti di pirateria, attacchi, terrorismo, estorsione od altri simili eventi, in ciascuna circostanza a condizione che la Persona Coperta non abbia attivamente partecipato a tali avvenimenti. (11) Esclusioni La Polizza non copre alcuna perdita, che conduca al decesso o meno, causata da o conseguente a: 1. suicidio o autolesionismo, tentato o portato a termine, sia l’individuo sano di mente o meno; 2. (a) atto di guerra, invasione, ostilità da forza nemica straniera (vi sia o meno dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, occupazione militare o usurpazione di potere; (b) atto della Persona Coperta che agisca sia in proprio sia direttamente o indirettamente per conto di un’organizzazione le cui attività sono dirette a rovesciare con forza un governo (sia tale governo un governo di diritto o di fatto); 3. atti illegali commessi da una Persona Coperta o dal Beneficiario, esecutore(i) o amministratore(i) o eredi legali o consulente(i) legale personale della stessa; 4. la Persona Coperta alla guida di un veicolo sotto l’influenza di alcool, salvo la stessa o i beneficiari della stessa siano in grado di provare che non sussiste alcun rapporto causa-effetto (il grado di intossicazione sarà determinato in base ai regolamenti in vigore nel paese ove ha avuto luogo l’incidente); 5. la Persona Coperta che si stia cimentando in sfide, scommesse o Atti Pericolosi; 6. la guida di un aeromobile fatta eccezione per le persone munite di regolare licenza di volo professionale; 7. gare e prove di velocità o di resistenza su veicoli a motore; 8. la Persona Coperta che, durante il periodo di soggiorno, svolga lavoro manuale connesso all’esercizio di una professione, attività commerciale o imprenditoriale. L’Assicuratore non è in alcun modo responsabile nei casi di (1) danni fisici o perdita della vita o perdita o spese direttamente o indirettamente conseguenti o derivanti da; né (2) si assume alcuna responsabilità legale di qualsiasi natura siano gli stessi direttamente o indirettamente causati, conseguenti o derivanti da: a) irradiamento ionico o contaminazione radioattiva per esposizione a gas nucleare o scarti nucleari risultanti dalla combustione di gas nucleare; oppure b) sostanze radioattive, tossiche, esplosive o altre proprietà nocive di composti nucleari o componenti nucleari con potenza esplosiva. (12) Pagamento delle prestazioni assicurative e il Beneficiario delle stesse Il pagamento delle prestazioni assicurative ai sensi della presente verrà effettuato direttamente a favore della Persona Coperta oppure, ove pertinente, a favore del beneficiario nominato dalla stessa. L’Indennizzo per Infortunio in caso di Perdita della Vita ed eventuali altre prestazioni maturate che, al decesso della Persona Coperta non siano state pagate, saranno versate in conformità alle disposizioni di nomina dei beneficiari impartite dalla Persona Coperta. Laddove non sia stato designato alcun beneficiario oppure qualora il beneficiario designato sia deceduto prima della Persona Coperta, a opzione della Persona Coperta e in ottemperanza alla normativa del Paese in cui viene effettuato il pagamento, tali prestazioni verranno pagate all’esecutore(i) o amministratore(i), eredi legali o consulente(i) legale personale della Persona Coperta non sarà tuttavia corrisposta alcuna prestazione assicurativa a favore dello Stato. Tutte le altre prestazioni saranno corrisposte alla Persona Coperta. La ricevuta rilasciata dalla persona(e) a favore della quale(i) è stato effettuato il pagamento costituisce quietanza liberatoria per l’Assicuratore. Ciononostante, qualora il conto Carta riporti un saldo negativo all’atto del reclamo di un Indennizzo per Infortunio in caso di Perdita della Vita, l’Assicuratore ha la facoltà di dedurre dalle prestazioni dovute ai sensi della presente l’importo corrispondente a tale saldo negativo e di versare il credito residuo alla Persona Coperta o al beneficiario della stessa, come opportuno. Le prestazioni assicurative vengono corrisposte nella valuta locale del Paese di residenza al tasso di cambio medio dell’Euro in vigore il giorno del sinistro. (13) Importanti Informazioni riguardo ai Reclami Con la presente, la Persona Coperta che abbia subito un Danno Fisico autorizza il proprio medico a fornire al medico legale dell’Assicuratore informazioni circa le proprie condizioni. La Persona Coperta accetta e concorda di sottoporsi ad un esame medico su richiesta dell’Assicuratore e a spese dello stesso. In caso di decesso della Persona Coperta, l’Assicuratore ha diritto di richiedere che, a proprie spese, venga effettuato un esame post mortem prima di approvare il reclamo. Fatte salve le restanti disposizioni di cui alla Sezione 2.1, tutti i certificati medici, gli estratti conto, le ricevute e le informazioni richieste dall’Assicuratore verranno fornite nel formato richiesto a spese del reclamante. 2.2 Spese Mediche (1) Persone Coperte: Le seguenti persone sono considerate Persone Coperte ai sensi della presente: Tutti i Titolari della carta , nonché i Coniugi e i Figli a carico durante un viaggio all’Estero. Il Coniuge e i Figli a carico sono coperti anche quando viaggiano da soli. (2) Importo assicurato: L’Assicuratore pagherà come indicato a seguito: Spese mediche: fino alla concorrenza del massimale di 20,000 EUR per Persona Coperta. La Persona Coperta è responsabile dei primi 100 € di ciascun reclamo. (3) Condizioni di copertura: Spese mediche: La copertura assicurativa viene attivata a seguito di infortunio o malattia della Persona Coperta nel corso di un soggiorno all’Estero della durata di massimo 60 giorni consecutivi. Fino e non oltre l’importo indicato alla Sezione “Importo assicurato” di cui sopra, l’indennizzo delle spese sostenute per : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. (4) massaggi come trattamento medico a seguito di intervento chirurgico; trattamento dentale di emergenza; rimozione della Persona Coperta dalla scena dell’incidente; spese ospedaliere e cliniche; ragionevoli spese di alloggio e di viaggio supplementari (ivi comprese quelle sostenute da un accompagnatore o da entrambi i genitori o i tutori legali laddove l’infortunato è un Figlio a carico, il quale(i), su consiglio di un medico, ha/hanno dovuto viaggiare o restare con una Persona Coperta che ha sollevato una richiesta di indennizzo ai sensi della presente Sezione o l’hanno dovuta accompagnare); spese funebri sostenute all’estero o di rimpatrio della salma o delle ceneri nel Paese di residenza in caso di decesso della Persona Coperta; rimpatrio per ragioni mediche durante il periodo di Viaggio a seguito di lesioni personali accidentali, malattia, gravidanza o dirottamento. Esclusioni: L’Assicuratore non è in alcun modo responsabile laddove il danno è causato direttamente o indirettamente da: 1. suicidio o autolesionismo, tentato o portato a termine, sia l’individuo sano di mente o meno; 2. (a) atto di guerra, invasione, ostilità da forza nemica straniera (vi sia o meno dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, occupazione militare o usurpazione di potere; (b) atto della Persona Coperta perpetrato direttamente o indirettamente per conto di un’organizzazione le cui attività sono dirette a rovesciare con forza un governo (sia tale governo un governo di diritto o di fatto); 3. atti illeciti commessi da una Persona Coperta o dal beneficiario, esecutore(i) o amministratore(i) o eredi legittimi o consulente(i) legale(i) personale della stessa; 4. la Persona Coperta alla guida di un veicolo sotto l’influenza di alcool, salvo la stessa o i beneficiari della stessa siano in grado di provare che non sussiste alcun rapporto causa-effetto (il grado di intossicazione sarà determinato in conformità ai regolamenti in vigore nel Paese ove ha avuto luogo l’incidente); 5. la partecipazione in scommesse, sfide o Atti Pericolosi da parte della(e) Persona(e) Coperta(e); 6. la guida di un aeromobile, fatta eccezione per le persone munite di regolare licenza di volo professionale; 7. gare e prove di velocità o di resistenza su veicoli a motore; 8. lo svolgimento di lavoro manuale connesso all’esercizio di una professione, attività commerciale o imprenditoriale da parte di una Persona Coperta durante il periodo di soggiorno; 9. autolesionismo intenzionale, sia l’individuo sano di mente o meno; 10. l’assunzione di farmaci salvo sotto supervisione medica; 11. ospedalizzazione nel corso di un viaggio intrapreso specificatamente allo scopo di sottoporsi a trattamento medico; 12. viaggio o vacanza prenotati contro il parere medico o quando il vettore responsabile del mezzo di trasporto non ha autorizzato il viaggio; 13. malattie veneree, HIV, AIDS o sindrome ARC (complesso di sintomi correlati all’AIDS); 14. Spese mediche di “routine” 15. L’Assicuratore declina ogni responsabilità per (1) danni fisici di qualsiasi natura o perdita della vita o danni o spese di qualsiasi natura direttamente o indirettamente risultanti o derivanti da o (2) ogni responsabilità civile o penale di qualsiasi natura derivante direttamente o indirettamente da: a) irradiamento ionico o contaminazione radioattiva per esposizione a gas nucleare o scarti nucleari risultanti dalla combustione di gas nucleare; o b) sostanze radioattive, tossiche, esplosive o altre proprietà nocive di composti nucleari o componenti nucleari con potenza esplosiva. (5) Pagamento delle Prestazioni assicurative e il Beneficiario delle stesse Il pagamento delle prestazioni assicurative dovute ai sensi della presente verrà effettuato direttamente a favore della Persona Coperta o del beneficiario dalla stessa, a seconda del caso. Eventuali pagamenti a terzi (ivi compresi, senza limite alcuno, ospedali e compagnie di trasporto) verranno versati direttamente dal Fornitore dei Servizi di Assistenza alle parti terze interessate. Laddove tali pagamenti siano stati versati o anticipati dal Titolare della carta alla parte terza interessata, l’assicuratore rimborserà il Titolare della carta. Le prestazioni assicurative vengono corrisposte nella valuta locale del Paese di residenza al tasso di cambio medio dell’Euro in vigore il giorno dell’ospedalizzazione. Con la presente, la Persona Coperta che abbia subito un danno fisico o contratto una malattia autorizza il proprio medico a fornire al medico legale dell’Assicuratore informazioni circa le proprie condizioni. La Persona Coperta accetta e concorda di sottoporsi ad un esame medico su richiesta dell’Assicuratore e a spese dello stesso. Fatte salve le restanti disposizioni della presente Sezione 2.2, tutti i certificati medici, gli estratti conto, le ricevute e le informazioni richieste dall’Assicuratore verranno fornite nel formato richiesto a spese della Persona Coperta o altro reclamante. (6) Altre Polizze assicurative Laddove vi siano in essere altre polizze assicurative che prevedono il rimborso delle spese medico-sanitarie, la presente Polizza diventerà operativa solo dopo l’esaurimento del massimale previsto da tutte le altre polizze. 2.3 Assicurazione Ritardo/Smarrimento Bagagli (1) Persone Coperte: Le seguenti persone sono considerate Persone Coperte ai sensi della presente: Per la durata di ciascun Viaggio, tutti i Titolari della carta, nonché tutti coloro per i quali lo stesso ha in precedenza organizzato il viaggio di gruppo. 2) Prestazioni assicurative: La Persona Coperta sarà rimborsata sino a 250 € per il necessario acquisto di emergenza di vestiario e articoli da toilette sostitutivi qualora il bagaglio affidato in custodia al vettore con cui viaggia non le sia riconsegnato entro le 4 ore dall’arrivo a destinazione. La Persona Coperta che, trascorse 48 ore, non abbia ricevuto il proprio bagaglio, sarà rimborsata sino ad un ulteriore importo di 500 € (indennizzo massimo) per il necessario acquisto di emergenza di vestiario e articoli da toilette sostitutivi. Tale copertura assicurativa è estesa anche alle altre Persone Coperte che viaggiano nello stesso gruppo, fatte salve le limitazioni applicabili ai reclami di cui alla sotto-Sezione (3) a seguito. L’importo massimo per reclamo è tuttavia limitato a 250 € (per un ritardo di oltre 4 ore) e a 500 € (dopo le 48 ore). Tali importi sono corrisposti per spese reali ed eccedenti quanto reso disponibile dal vettore. (3) Condizioni e Limitazioni 1. Il reclamo deve essere notificato entro 21 giorni dal giorno in cui si è verificato il ritardo. 2. I massimali per ciascun reclamo sopra specificati rappresentano il totale complessivo rimborsabile per ciascun ritardo indipendentemente dal numero dei viaggiatori. 3. L’Assicurato presenterà all’Assicuratore una dichiarazione della compagnia aerea, rilasciata per iscritto, a conferma delle date, orari di partenza conformi all’orario ufficiale, collegamenti e destinazioni nonché le informazioni riportate sul biglietto di viaggio. 4. La Persona Coperta e le eventuali Persone Coperte che la accompagnano dovranno dimostrare di aver adottato le misure necessarie nel tentativo di recuperare il proprio bagaglio. 5. Il vettore interessato dovrà essere informato immediatamente del presunto ritardo di consegna del bagaglio. 6. La confisca del bagaglio da parte delle autorità doganali o governative non costituisce motivo di reclamo. 7. Per gli acquisti di vestiario e articoli di toilette di prima necessità, i reclami verranno presi in considerazione solo se tali acquisti sono stati effettuati entro 4 giorni dall’effettivo arrivo a destinazione e addebitati al Conto Carta; in alternativa, qualora non sia stato possibile utilizzare la Carta per i suddetti acquisti, sarà necessario conservare la ricevuta per ciascuno di essi. Non sarà rimborsato alcun acquisto per il quale la persona assicurata non sia in grado di fornire alcuna prova. 8. La presente Sezione 2.2 prevede la copertura assicurativa per il ritardo/smarrimento bagagli solo per i Viaggi di andata, l’Assicuratore non è tenuto ad effettuare alcun pagamento ai sensi della presente Sezione per il ritardo/smarrimento bagagli durante il Viaggio di ritorno a Casa della Persona Coperta. I viaggi che hanno per meta la seconda residenza o gli spostamenti da e per il luogo di lavoro o diverse residenze sono esclusi. (4) Pagamenti delle Prestazioni assicurative e il Beneficiario delle stesse Il pagamento delle prestazioni assicurative ai sensi della presente verrà corrisposto direttamente alla Persona Coperta. Le prestazioni assicurative vengono corrisposte nella valuta locale del Paese di residenza al tasso di cambio medio dell’Euro in vigore il giorno del sinistro. 2.4 Assicurazione Ritardi/Mancata Coincidenza (1) Persone Coperte: Le seguenti persone hanno diritto di usufruire della copertura assicurativa ai sensi della presente Sezione: Per la durata di ciascun Viaggio, tutti i Titolari della carta, nonché tutti coloro per i quali lo stesso ha in precedenza organizzato il viaggio di gruppo. (2) Prestazioni assicurative: La Persona Coperta sarà rimborsata sino a 200 € per il necessario acquisto di pasti, rinfreschi ulteriori viaggi e/o sistemazione in caso di ritardo superiore alle 4 ore su un tragitto o una coincidenza a causa di: 1. ritardo o cancellazione di un viaggio prenotato e confermato; 2. negato imbarco a causa di un eccesso di prenotazioni per un viaggio prenotato e confermato; 3. ritardo in arrivo per il collegamento successivo ovvero perdita della coincidenza; 4. ritardo in arrivo (superiore a 1 ora) del trasporto pubblico con conseguente perdita del volo o del successivo mezzo di trasporto e quando l’assicurato avrebbe avuto il tempo necessario di presentarsi al check-in se non avesse subito tale ritardo; Tale copertura assicurativa è estesa anche alle altre Persone Coperte che viaggiano nello stesso gruppo. L’importo massimo per reclamo è tuttavia limitato a 200 € per tutte le Persone Coperte che viaggiano in gruppo. (3) 1. Condizioni e Limitazioni Il reclamo deve essere notificato entro 21 giorni dal giorno in cui si è verificato il ritardo. 2. I massimali per ciascun reclamo sopra specificati rappresentano il totale complessivo rimborsabile per ciascun ritardo indipendentemente dal numero dei viaggiatori. 3. L’Assicurato presenterà all’Assicuratore una dichiarazione della compagnia aerea, rilasciata per iscritto, a conferma delle date, orari di partenza conformi all’orario ufficiale, collegamenti e destinazioni nonché le informazioni riportate sul biglietto di viaggio. 4. Non saranno accettati reclami ove sia stato reso disponibile un simile mezzo di trasporto alternativo entro 4 ore dopo l’orario previsto per la partenza o entro 4 ore dell’effettivo orario di arrivo del volo di collegamento. 5. Non saranno accettati reclami ove le Persone Coperte non si sono presentate al checkin, salvo impossibilitate a causa di sciopero. 6. Non saranno accettati reclami ove il ritardo è dovuto a sciopero o azione sindacale in essere o annunciata prima dell’inizio del viaggio. 7. Non saranno accettati reclami ove il ritardo è dovuto al fatto che il mezzo di trasporto è stato messo fuori servizio da un’autorità civile e tale provvedimento è stato notificato prima dell’inizio del viaggio. 8. Qualora non sia stato possibile utilizzare la Carta della Persona Coperta per acquistare gli articoli di prima necessità, sarà necessario conservare la ricevuta per ciascuno di essi. 9. I viaggi che hanno per meta la seconda residenza o gli spostamenti da e per il luogo di lavoro o diverse residenze sono esclusi. (4) Pagamenti delle Prestazioni assicurative e il Beneficiario delle stesse Il pagamento delle prestazioni assicurative verrà corrisposto direttamente alla Persona Coperta. Le prestazioni assicurative vengono corrisposte nella valuta locale del Paese di residenza al tasso di cambio medio dell’Euro in vigore il giorno del sinistro. 2.5 Assicurazione Annullamento viaggio (1) Persone Coperte: Tutti i Titolari della carta. La copertura assicurativa è estesa anche alle persone che viaggiano con il Titolare della carta a condizione che le Spese di Viaggio siano state addebitate alla Carta Cartimpronta World MasterCard. (2) Definizioni ai fini della sezione 2.6. Assicurazione Annullamento viaggio: 1. Per Infortunio s’intende danni alla persona risultanti da un incidente causato da circostanze fuori dal controllo della Persona Coperta, certificati da un medico debitamente qualificato/abilitato, che rendono impossibile intraprendere il viaggio già prenotato per ragioni mediche. 2. Per Medico s’intende un Dottore laureato in medicina e/o appartenente a un’associazione Medici legalmente abilitato all’esercizio della professione nel paese ove il danno e/o la gestione dello stesso ha avuto luogo. 3. Per Figlio s’intende un figlio/a del Titolare della carta o del Coniuge dello stesso. 4. a) Per Data di partenza s’intende La data di partenza del viaggio specificata nel contratto di viaggio; oppure La data di inizio del soggiorno presso il luogo di vacanza indicato nel contratto di b) viaggio. 5. Per Data di prenotazione s’intende la data in cui il viaggio è stato prenotato tramite i servizi di un operatore e/o intermediario professionista. 6. Per ingenti danni alla proprietà immobiliare s’intendono danni accidentali di natura straordinaria alla proprietà immobiliare della Persona Coperta, causati da circostanze fuori del controllo della stessa, che rendono impossibile intraprendere il viaggio già prenotato. 7. Per Malattia Grave s’intendono i casi in cui le condizioni di salute della Persona Coperta sono compromesse da cause diverse da un Infortunio e sono obbiettivamente rilevabili sintomi innegabili confermati da un Medico, in modo da rendere impossibile intraprendere il viaggio già prenotato per ragioni mediche. (3) Importo Assicurato L’importo complessivo, corrisposto per il viaggio e/o il soggiorno, sino alla concorrenza massima di 5.000 € per Viaggio per: a) Malattia Grave, Infortunio o decesso del Titolare della carta, il Coniuge o i Figli dello stesso. b) Decesso di un Parente Prossimo. c) Ingenti danni alla proprietà immobiliare, che richiedono urgentemente la presenza del Titolare della carta sul posto, derivanti da furto, incendio o cataclismi naturali, abbattutisi sulla residenza principale o seconda residenza o ufficio del Titolare della carta, immobili sui cui il Titolare della carta vanta diritti di proprietà, o ne è gestore o direttore. Indennizzo corrisposto dall’Assicuratore in caso di annullamento prima della data di partenza: 100% della penale di cancellazione dovuta ai sensi del contratto di viaggio sino alla concorrenza massima di 5.000 €. La Persona Coperta è responsabile dei primi 100 € di ciascun reclamo. (4) Prestazioni assicurative L’Assicuratore rimborserà sino al suddetto massimale coperto e non oltre in caso di: 1. depositi già pagati (se non recuperabili) ed importi per i quali la Persona Coperta è legalmente responsabile laddove il Viaggio sia annullato, oppure 2. una percentuale delle spese incorse o pagate, e non recuperabili né riutilizzabili, che siano riconducibili all’accorciamento del Viaggio nonché le spese supplementari di viaggio e di sistemazione resesi necessarie per qualsiasi ragione salvo: a) Regolamenti governativi o interventi di restrizione valutaria, b) Disoccupazione (cassa integrazione a parte), c) Riluttanza al viaggio o a continuare la vacanza, d) Situazione finanziaria di una Persona Coperta. e) Il tour operator o uno dei fornitori di trasporto o di alloggio non hanno rispettato gli obblighi assunti all’atto di prenotazione della vacanza, f) Non sono stati rilasciati i visti. Per quanto attiene alle suddette circostanze, la copertura assicurativa comprende ritardi rispetto all’itinerario prenotato dovuti a scioperi, azioni sindacali, avverse condizioni meteorologiche, guasti meccanici o funzionamento difettoso o eccesso di prenotazioni le cui conseguenze si sono trasmesse all’aereo, la nave o ad altri mezzi abilitati al trasporto passeggeri provocando ritardi di minimo 24 ore. (5) Esclusioni Ai sensi della presente Sezione 2.7, l’Assicuratore non è in alcun modo responsabile laddove il viaggio sia stato annullato o accorciato in conseguenza di: 1. autolesionismo intenzionale, sia l’individuo sano di mente o meno; 2. medica; abuso di alcool o di stupefacenti salvo l’assunzione di farmaci dietro supervisione 3. una Persona Coperta alla guida di un veicolo sotto l’influenza di alcool salvo la stessa o i beneficiari della stessa siano in grado di provare che non sussiste alcun rapporto causa-effetto (il grado di intossicazione sarà determinato in conformità ai regolamenti in vigore nel paese ove ha avuto luogo l’incidente); 4. atti di guerra, invasione, atto di ostilità da forza nemica straniera (vi sia o meno dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, occupazione militare o usurpazione di potere; 5. irradiamento ionico o contaminazione radioattiva per esposizione a gas nucleare o scarti nucleari risultanti dalla combustione di gas nucleare; 6. sostanze radioattive, tossiche, esplosive o altre sostanze nocive o contaminanti emesse da centrali nucleari, reattori o altri composti nucleari o componenti nucleari degli stessi; 7. danni alla persona causati da infortuni o malattie già sotto trattamento medico all’atto della prenotazione; 8. epilessia, diabete, sviluppo di patologie congenite; 9. patologie preesistenti o croniche della Persona Coperta, salvo nei casi in cui, nel corso del mese precedente la data in cui la prenotazione è stata effettuata, non si sia reso necessario alcun intervento medico o paramedico (ovvero la condizione è considerata stabile) e ove il medico curante ritenga non vi siano controindicazioni ad intraprendere il viaggio; 10. infortuni o disturbi conseguenza di: a. escursionismo lungo sentieri non tracciati, battute di caccia grossa, escursioni speleologiche, pesca subacquea, sport combattivi; b. partecipazione a gare di qualsiasi tipo, prove di velocità o competizioni; c. pratica di sport a livello professionale o che comportano una remunerazione nonché allenamento nell’ambito di tali sport. 11. disturbi psicologici, psicosomatici, mentali e nervosi salvo richiedano almeno una settimana ininterrotta di ospedalizzazione; 12. viaggi intrapresi contro parere medico o quando il vettore non li ha autorizzati. 13. fallimento della Persona Coperta; 14. autovettura privata non debitamente mantenuta e utilizzata per il viaggio; 15. ritardo dovuto a traffico o ad altri incidenti; 16. l’Assicuratore non è in alcun modo responsabile del rimborso di spese amministrative, per il rilascio di visti od altre simile spese. (6) Pagamenti delle prestazioni assicurative e il beneficiario delle stesse Il pagamento delle prestazioni assicurative verrà corrisposto direttamente alla Persona Coperta. La ricevuta rilasciata dalla persona(e) a favore della quale(i) è stato effettuato il pagamento costituisce quietanza liberatoria per l’Assicuratore. Le prestazioni assicurative sono corrisposte nella valuta locale del Paese di residenza al tasso di cambio medio dell’Euro in vigore il giorno del sinistro. (7) Importanti Informazioni riguardo ai Reclami Con la presente, la Persona Coperta che abbia subito un danno fisico autorizza il proprio medico a fornire al medico legale dell’Assicuratore informazioni circa le proprie condizioni. La Persona Coperta accetta e concorda di sottoporsi ad un esame medico su richiesta dell’Assicuratore e a spese dello stesso. In caso di decesso, l’Assicuratore ha diritto di richiedete che, a proprie spese, venga effettuato un esame post mortem prima di approvare il reclamo. Tutti i certificati medici, gli estratti conto, le ricevute e le informazioni richieste dall’Assicuratore verranno fornite nel formato richiesto a spese del reclamante. 2.6 Assicurazione contro Scippo e Rapina di denaro prelevato da sportello ATM (1) Persone aventi diritto e Persone Assicurate: Tutti i Titolari della carta. (2) Prospetto delle Prestazioni: La persona Coperta sarà rimborsata nel caso di Furto Aggravato di denaro prelevato dal conto carta dell’Assicurato con la propria Carta Assicurata da uno sportello ATM per un massimo di 500 € a condizione che il furto sia commesso ai danni dell’Assicurato Titolare della carta e; il denaro sia stato sottratto entro le 4 ore dopo il prelievo. (3) Esclusioni Non sono ammessi reclami riferiti a: danni causati intenzionalmente o a scopo fraudolento dall’Assicurato o da uno dei suoi parenti prossimi (coniuge, convivente, figlio a carico o genitore); danni causati da guerra civile, agitazioni, insurrezioni, ribellioni, rivoluzioni o terrorismo o Forza Maggiore, reazione o radiazione nucleare; conseguenti a sommossa o confisca da parte delle autorità; furto commesso da persone diverse dall’Assicurato; denaro smarrito; furto in circostanze diverse da quelle menzionate nel Prospetto delle Prestazioni (2); furto di denaro che non sia stato prelevato con la Carta Assicurata. (4) Pagamento delle prestazioni assicurative e importanti informazioni riguardo i reclami L’Assicurato che intende inoltrare un reclamo dovrà sporgere denuncia alle Autorità di Pubblica Sicurezza entro massimo 48 ore (o eventuali usi ed obblighi locali diversi) dall’accaduto e notificare il reclamo a AIG EUROPE. Per essere indennizzato dall’Assicuratore, dovrà inoltrare allo stesso la seguente documentazione a comprova della perdita: • originale del verbale della Polizia che dovrà riportare informazioni circa il luogo, la data e l’ora esatta in cui è avvenuto il reato nonché l’importo rubato, • copia dell’estratto conto bancario a verifica della data e dell’importo prelevato, • ricevuta di prelievo attestante la data e l’importo addebitato nonché l’ora del prelievo, originale del certificato medico o la deposizione di un testimone che specifichi le • circostanze dell’aggressione, datata e firmata con il nome completo del testimone, la data di nascita, l’indirizzo e occupazione dello stesso nonché un documento ufficiale che ne attesti l’identità e l’autenticità della firma, quale il passaporto o la patente. Le prestazioni assicurative vengono corrisposte nella valuta locale del Paese di residenza al tasso di cambio medio dell’Euro in vigore il giorno del sinistro. 2.7 Assicurazione contro la Frode con Carta di Credito (1) Persone aventi diritto e Persone Assicurate: Le seguenti persone sono considerate Persone Coperte ai sensi della presente Sezione: Tutti i Titolari della carta. (2) Prospetto delle prestazioni: Lo scopo della copertura è quello di indennizzare, sino a 150 € per reclamo e sino a 300 € per anno assicurativo, della perdita finanziaria sofferta dall’Assicurato nel caso di transazioni di pagamento o prelievi di denaro effettuate a scopo fraudolento da Terzi sul conto carta dell’Assicurato con la Carta Assicurata rubata o smarrita durante il periodo di copertura. Tali transazioni dovranno essere state effettuate nell’arco di tempo compreso tra il furto o lo smarrimento della Carta Assicurata e il momento in cui il furto o lo smarrimento della stessa è stato notificato alla banca. (3) Esclusioni: Sono applicabili le seguenti esclusioni: • danni causati intenzionalmente o a scopo fraudolento dall’Assicurato o da uno dei suoi parenti prossimi (coniuge, convivente, figlio a carico o genitore); • danni causati da guerra civile, agitazioni, insurrezioni, ribellioni, rivoluzioni o terrorismo o Forza Maggiore, reazione o radiazione nucleare; • conseguenti a sommossa o confisca da parte delle autorità. (4) Pagamento delle prestazioni assicurative e importanti informazioni riguardo i reclami l’Assicurato, non appena si renda conto che la propria carta è stata smarrita o rubata, notificherà immediatamente Banca Popolare di Milano richiedendo di bloccare i pagamenti e, in caso di furto, sporgerà denuncia alle Autorità di Pubblica Sicurezza entro le 48 ore (o eventuali usi ed obblighi locali diversi). L’Assicurato, non appena noti sul proprio estratto conto addebiti fraudolenti effettuati con la propria carta smarrita o rubata, notificherà tempestivamente AIG EUROPE e sporgerà denuncia alle Autorità di Pubblica Sicurezza per utilizzo fraudolento in caso di smarrimento. Per essere indennizzato dall’Assicuratore, dovrà inoltrare allo stesso la seguente documentazione a comprova del danno: • copia della lettere della banca che accusa ricevuta della richiesta dell’Assicurato di bloccate i pagamenti sulla carta, • copia del verbale della Polizia con informazioni in merito alla frode, • 2copia dell’estratto conto attestante gli addebitati fraudolenti effettuati con la Carta dell’Assicurato. • altri documenti e informazioni ritenuti necessari per consentire a AIG EUROPE di verificare la validità della richiesta di indennizzo e procedere al rimborso ai sensi del presente contratto. 2.8 Assicurazione Protezione d’Acquisto (1) Persone Coperte: Le seguenti persone sono considerate Persone Coperte ai sensi della presente Sezione: Tutti i Titolari della carta laddove l’acquisto è stato addebitato alla Carta. (2) Prestazioni assicurative 1. A condizione che l’acquisto sia stato pagato dalla Persona Coperta utilizzando la propria Carta, l’Assicuratore rimborserà il prezzo di acquisto dei beni rubati o, in caso di danno accidentale, il costo della riparazione degli stessi, compresi i costi di trasporto del riparatore oppure il prezzo di acquisto dei beni qualora non siano riparabili o il costo di riparazione sia superiore al prezzo di acquisto. 2. Beni Assicurati: Tutti i beni acquistati interamente o parzialmente con la Carta ad eccezione di: animali vivi, piante, denaro, travellers cheque, biglietti di trasporto, titoli o strumenti finanziari negoziabili, gioielli o gemme, cibo e bevande. 3. Beni che usufruiscono della copertura: Beni acquistati per un valore di minimo 100 €. 4. Inizio della copertura: Ai fini della presente polizza per ‘Data di Inizio Copertura’ s’intende la data di acquisto dei Beni Assicurati o la data di consegna del Bene Assicurato. 5. Periodo di copertura: Ai fini della presente polizza per’’Periodo di Copertura’ s’intende un periodo di 30 giorni a decorrere dalla Data di Inizio Copertura. 6. Limitazioni di copertura: 1,000 € per reclamo e 2,000 € per anno per Persona Coperta. 7. Limitazioni per acquisto parziale Ove solo una parte del prezzo di acquisto sia stata addebitata alla Carta, il reclamo sarà indennizzato in proporzione al prezzo totale. (3) Definizioni ai fini della clausola 2.7. Assicurazione Protezione d’Acquisto Danno Accidentale: alterazione, deterioramento, perdita e/o distruzione di un oggetto o una sostanza. Danno Superficiale: lieve danno alla superficie esterna dei beni acquistati che non ne compromette il funzionamento quale una graffiatura. Deterioramento: decolorizzazione. conseguenza dell’utilizzo (usura) e/o dell’invecchiamento quale la Gioielli: qualsiasi oggetto abitualmente indossato sulla persona, composto in tutto o in parte da metalli preziosi e/o pietre preziose. Gli orologi sono considerati gioielli laddove siano fabbricati con metalli preziosi e / o per i quali il prezzo di acquisto iniziale è superiore a 2,500 EUR. (4) Esclusioni Non si accettano reclami per: 1. Danni causati intenzionalmente dalla Persona Coperta o da un parente della stessa; 2. Lo smarrimento dei suddetti beni in qualunque circostanza; 3. Danni lievi o deterioramento; 4. Danni conseguenti a usura o graduale deterioramento dovuto a erosione, corrosione, umidità o condizioni di temperatura non idonee; 5. Danni causati da difetti di fabbricazione; 6. Danni cagionati per inottemperanza alle istruzioni o raccomandazioni del produttore o del distributore concernenti l’utilizzo dei beni assicurati; 7. Danni causati da reazione o radiazione nucleare; 8. Danni provocati da atti di guerra, sommossa civile, insurrezione, ribellione, rivoluzione o terrorismo: 9. Danni arrecati ai beni assicurati durante il trasporto; 10. Danni arrecati a capi di vestiario o tessuti durante il lavaggio o l’aggiustatura. 11. Scomparsa inspiegabile o furto avvenuto in circostanze inspiegabili. 12. Furto di or danni a veicoli a motore. (4) Importanti Informazioni riguardo ai Reclami È necessario presentare denuncia presso le forze dell’ordine locali nel luogo ove si è verificato il sinistro (in caso di furto). La Persona Coperta dovrà inoltrare all’Assicuratore i seguenti documenti: 1. Prova di perdita o furto; 2. Originale del verbale rilasciato dalle forze dell’ordine locali; 3. Originale della fattura o ricevuta di acquisto; 4. Ricevuta comprovante il pagamento con la Carta o copia dell’estratto conto che riporta l’addebito corrispondente all’acquisto; 5. Nel caso di danno accidentale, l’originale del preventivo di riparazione o l’originale della fattura di riparazione o una dichiarazione del venditore attestante la natura del danno e confermante che non è possibile ripararlo.