Condizioni di Assicurazione per Sport Acquatici Aktiv Assekuranz - Versione 2008 1. Oggetto dell’assicurazione 1.1. Si intende assicurato il natante unitamente alle attrezzature indicate nella polizza, compresi gli equipaggiamenti e gli accessori fissi e mobili necessari al suo utilizzo. prestazioni in proporzione corrispondente alla gravità della colpa. 4.1.3. per danni derivanti da non navigabilità del mezzo, ammesso che l’assicurato o il pilota autorizzato ne fosse o dovesse esserne a conoscenza. 4.1.4. per danni derivanti da difetti di costruzione, fabbricazione, difetti dei materiali e consumo dovuto all’uso regolare (es. danni alla verniciatura, graffiature e striature), rispettivamente solo sulle parti direttamente interessate. Danni conseguenti a quanto sopra sono coassicurati ai sensi delle presenti condizioni. Sostanzialmente non sono assicurati denaro contante, gioielli, pellicce, titoli, quadri, antichità, apparecchi fotografici e cineprese, altri oggetti di valore e generi alimentari e voluttuari. 4.1.5. per danni derivanti da insufficiente manutenzione, lavorazione, marcescenza, influssi atmosferici (pioggia, sole, gelo, azione del sole e calore), ruggine, ossidazione, cavitazione, osmosi, tarlatura, ratti e topi. 2. Limiti di navigazione 4.1.6. 2.1. Acque interne dei Paesi europei. 2.2. Mare del Nord e Mar Baltico. per danni derivanti da eventi bellici, guerra civile o eventi analoghi e (anche indipendentemente da uno stato di guerra) dalla presenza o dall’utilizzo di mine, siluri, bombe o altri ordigni da guerra; danni derivanti da atti di violenza politica e/o atti terroristici. 2.3. Mare Mediterraneo (illimitato). 4.1.7. per danni derivanti da energia nucleare o radioattività. 2.4. All’interno dei 10° longitudine e 50° latitudine compreso il Canale della Manica. La franchigia concordata si raddoppia. 4.1.8. per danni derivanti da sostanze chimiche, biologiche, biochimiche oppure anche onde elettromagnetiche come arma, senza riguardo ad altre cause concomitanti. 2.5. Se nella polizza viene concordato come limite di navigazione il Lago di Costanza, vengono altresì assicurati i viaggi sul Reno. 4.1.9. per danni derivanti dalla partecipazione a gare di motonautica o alle relative prove. 2.6. Sulla terraferma; durante il rimessaggio invernale; durante l’esecuzione di riparazioni. 4.1.10. 2.7. Durante trasporti di trasferimento. per danni derivanti dall’utilizzo del mezzo per scopi diversi da quelli sportivi o di diporto (p. es. noleggio/affitto), a meno che tali casistiche non siano state incluse nella polizza. 2.8. Regate sociali. 4.1.11. 2.9. Questi limiti possono venire infranti per breve tempo (max. 6 settimane) rendendo noto il giorno di inizio. per danni derivanti da infrazioni alle disposizioni delle autorità, alle prescrizioni di un’impresa di trasporti, e danni derivanti da decreti dell’autorità giudiziaria e provvedimenti esecutivi. 4.1.12. per danni derivanti da appropriazione indebita e truffa. 3. Estensione dell’assicurazione 3.1. Gli oggetti dichiarati nella polizza sono assicurati contro tutti i rischi di smarrimento e danneggiamento. 5. Obblighi precontrattuali di comunicazione da parte dell'assicurato 3.1.1. Per i danni alle macchine, alle apparecchiature tecniche a motore o elettriche, agli effetti personali compresi gli strumenti ottici e gli strumenti nautici non saldamente fissati viene effettuato il risarcimento se gli stessi sono stati causati da incidente del natante, incendio, azione del fulmine, esplosione, cause di forza maggiore o furto, azione intenzionale o dolosa di persone estranee. Danni all’elica ed all’albero dell’elica sono però assicurati contro tutti i rischi ai sensi dell’art. 3.1 di cui sopra. 5.1 Completezza ed accuratezza dei dati forniti in merito a circostanze pericolose 1.2. A condizione che sia stato assegnato un valore assicurabile separato, sono altresì assicurati: scialuppe, salvagente, motori fuoribordo, trailer ed effetti personali, compresi gli strumenti ottici e gli strumenti nautici non saldamente fissati. 3.1.2. In caso di smarrimento o di danneggiamenti al carrello /trailer, per i quali è stata richiesta la coassicurazione, l’assicuratore indennizza solamente gli smarrimenti o danneggiamenti derivanti da incidente del mezzo di trasporto, incendio, azione del fulmine, esplosione, cause di forza maggiore e furto. 3.2. Se durante il rimessaggio invernale l’inventario e le attrezzature vengono conservate al di fuori della barca e sotto chiave nell’abitazione dell’assicurato, questa viene considerata coassicurata nel quadro della stessa polizza. In questo caso però l’indennizzo ha luogo solamente se non può essere richiesto, da parte dell’assicurato, un indennizzo da altri contratti assicurativi, oppure se non esiste altra possibilità di richiedere l’indennizzo del danno verificatosi. 4. Esclusioni 4.1. L’assicuratore non provvede al rimborso: 4.1.1. per danni indiretti (p.e. pregiudicamento della capacità competitiva, deprezzamento). 4.1.2. se l'assicurato o il conducente del natante causano intenzionalmente il sinistro. Se l'assicurato o il conducente del natante causano il sinistro per grave negligenza, l'assicuratore ha diritto a ridurre le sue L'assicurato deve comunicare all'assicuratore tutte le circostanze pericolose a lui note fino al momento della consegna della sua dichiarazione contrattuale, sulle quali l'assicuratore ha chiesto informazioni in forma scritta e che sono rilevanti per la decisione dell'assicuratore di stipulare il contratto con il contenuto in esso concordato. L'assicurato è tenuto a tale comunicazione anche dopo la sua dichiarazione contrattuale, ma prima dell'accettazione del contratto, se l'assicuratore gli pone delle domande ai sensi della presente Clausola 5.1. 5.2 Revoca 5.2.1 Presupposti della revoca Dati incompleti e inesatti in merito alle circostanze pericolose danno diritto all'assicuratore di revocare il contratto di assicurazione. 5.2.2 Esclusione del diritto di revoca L'assicuratore non ha diritto di revoca se l'assicurato dimostra che i dati incompleti o inesatti non sono stati da lui comunicati né intenzionalmente né per grave negligenza. Il diritto di revoca dell'assicuratore per violazione dell'obbligo di comunicazione causata da grave negligenza non sussiste, se l'assicurato dimostra che l'assicuratore, anche se fosse stato a conoscenza delle circostanze non comunicate, avrebbe stipulato comunque il contratto, sia pure ad altre condizioni. WSK-2008 5.2.3 Conseguenze della revoca In caso di revoca, l'assicurato non è tenuto a fornire le sue prestazioni. Se l'assicuratore lo esercita dopo il verificarsi di un sinistro, non può rifiutare le prestazioni cui è tenuto se l'assicurato dimostra che la circostanza comunicata in modo incompleto o inesatto non è stata determinante né per il verificarsi del sinistro né per la determinazione o la misura delle prestazioni assicurative. Anche in questo caso tuttavia, non sussiste alcuna copertura assicurativa, se l'assicurato ha violato dolosamente l'obbligo di comunicazione. 5.3 Rescissione Se il diritto di revoca dell'assicuratore è escluso, perché la violazione dell'obbligo di comunicazione non è dovuto né ad intenzionalità né a grave negligenza, l'assicuratore può rescindere il contratto, in forma scritta, rispettando un preavviso di un mese. Il diritto di rescissione non sussiste, se l'assicurato dimostra che l'assicuratore, anche se fosse stato a conoscenza delle circostanze non comunicate o inesatte, avrebbe stipulato comunque il contratto, sia pure ad altre condizioni. 5.4 6.1.3 In particolare, vale quale fattore di aumento del rischio l'affidamento del veicolo a terzi dietro corrispettivo. 6.2 Obblighi dell'assicurato 6.2.1 Dopo la consegna della sua dichiarazione contrattuale, l'assicurato non può, senza previo consenso dell'assicuratore, assumersi un aumento del rischio, né permettere che venga assunto da terzi. 6.2.2 Se l'assicurato viene a sapere a posteriori di aver assunto o permesso un aumento del rischio senza previo consenso dell'assicuratore, egli deve immediatamente farlo sapere all'assicuratore. 6.2.3 L'assicurato deve immediatamente far sapere all'assicuratore, non appena lui stesso ne è venuto a conoscenza, ogni aumento del rischio che si verifichi dopo la consegna della dichiarazione contrattuale dell'assicurato e indipendentemente dalla sua volontà. 6.3 Rescissione o adattamento del contratto da parte dell'assicuratore 6.3.1 Diritto di rescissione dell'assicuratore Adattamento retroattivo del contratto Se l'assicuratore non può né revocare né rescindere il contratto, perché lo avrebbe stipulato anche se a conoscenza delle circostanze non comunicate, sia pure ad altre condizioni, queste altre condizioni diverranno retroattivamente parte integrante del contratto su richiesta dell'assicuratore. Se l'assicurato non deve sostenere la violazione dell'obbligo le altre condizioni si applicheranno come parte integrante del contratto a partire dal periodo assicurativo in corso. Se il premio aumenta di più del 10% a causa dell'adattamento del contratto, o se l'assicuratore esclude la copertura del rischio relativo alla circostanza non comunicata, l'assicurato può rescindere il contratto senza preavviso, in forma scritta, entro un mese dall'arrivo della comunicazione dell'assicuratore. 5.5 sulla quale l'assicuratore ha posto delle domande prima della stipula del contratto. Se l'assicurato viola il suo obbligo di cui alla Clausola 6.2.1, l'assicuratore può rescindere il contratto senza preavviso, nel caso in cui l'assicurato abbia violato il suo obbligo intenzionalmente o a causa di grave negligenza. Spetta all'assicurato dimostrare l'assenza di intenzionalità o grave negligenza. Se l'assicurato dimostra tale assenza, l'assicuratore può rescindere il contratto dietro preavviso di un mese. Se l'assicurato viene informato di un aumento del rischio ai sensi delle Clausole 6.2.2 e 6.2.3, può rescindere il contratto dietro preavviso di un mese. 6.3.2 Esercizio dei diritti dell'assicuratore In luogo della rescissione, l'assicuratore può richiedere un aumento del premio corrispondente secondo i suoi parametri commerciali, o l'esclusione della copertura assicurativa per il rischio più elevato. L'assicuratore deve far valere i propri diritti, di cui alle Clausole da 5.2 a 5.4, entro un termine di un mese, in forma scritta. Inoltre deve indicare su quali circostanze si basa la sua dichiarazione. Il termine inizia dal momento in cui è venuto a conoscenza della violazione dell'obbligo di comunicazione su cui si fonda il diritto da lui fatto valere. All'assicuratore spettano i diritti di cui alle Clausole da 5.2 a 5.4 solo se egli ha informato l'assicurato, in forma scritta, tramite apposita comunicazione, in merito alle conseguenze di una violazione dell'obbligo di comunicazione. Se in questo caso il premio aumenta di più del 10% o se l'assicuratore esclude la copertura assicurativa del rischio più elevato, l'assicurato può rescindere il contratto, entro un mese dall'arrivo della comunicazione dell'assicuratore, senza preavviso. Nella sua comunicazione, l'assicuratore deve informare l'assicurato in merito a questo diritto di rescissione. 6.4 5.6 6.5 Esenzione dalle prestazioni a causa di aumento del rischio 6.5.1 Se un sinistro si verifica dopo l'aumento del rischio, l'assicuratore non è tenuto a fornire le sue prestazioni se l'assicurato ha violato intenzionalmente i suoi obblighi di cui alla Clausola 6.2.1. Se l'assicurato ha violato questi obblighi a causa di grave negligenza, l'assicuratore ha diritto a ridurre le sue prestazioni in misura proporzionale alla gravità della colpa dell'assicurato. Spetta all'assicurato dimostrare l'assenza di una grave negligenza. 6.5.2 Dopo un aumento del rischio ai sensi delle Clausole 6.2.2 e 6.2.3 ed in caso di una intenzionale violazione degli obblighi dell'assicurato, l'assicuratore non è tenuto a fornire le sue prestazioni se il sinistro si verifica più tardi di un mese dopo il momento in cui la comunicazione avrebbe dovuto arrivare all'assicuratore. Se l'assicurato viola i suoi obblighi a causa di grave negligenza, si applicano di conseguenza le frasi 2 e 3 della Clausola 6.5.1. L'obbligo dell'assicuratore di fornire le sue prestazioni continua a sussistere, se al momento nominato nella frase 1 qui sopra l'aumento del rischio gli era noto. Contestazione Resta inviolato il diritto dell'assicurato di contestare il contratto per frode dolosa. 6. Aumento del rischio 6.1 Concetto di aumento del rischio 6.1.1 Si verifica un aumento del rischio se, dopo la consegna della dichiarazione contrattuale dell'assicurato, le circostanze reali si modificano in modo tale da rendere più probabili il verificarsi di un sinistro, o un peggioramento dei danni, o un ingiustificato ricorso all'assicuratore. 6.1.2 Si può verificare un aumento del rischio, in particolare ma non solo – se si modifica una circostanza pericolosa Decadenza dei diritti dell'assicuratore I diritti dell'assicuratore a rescindere o adattare il contratto ai sensi della Clausola 6.3 decadono, se non vengono esercitati entro un mese dal momento in cui l'assicuratore è venuto a conoscenza dell'aumento del rischio, o se è stata ripristinata la situazione precedente all'aumento del rischio. L'assicuratore non può appellarsi ai diritti di cui alle Clausole da 5.2 a 5.4 se era a conoscenza delle circostanze pericolose non comunicate o dell'inesattezza della comunicazione. I diritti dell'assicuratore di revoca, di rescissione e di adattamento del contratto decadono dopo cinque anni dalla stipula del contratto; ciò non vale in caso di sinistri verificatisi prima della scadenza di questo termine. Se l'assicurato ha violato il suo obbligo di comunicazione intenzionalmente o dolosamente, il termine dura dieci anni. Adattamento del contratto WSK-2008 6.5.3 a) b) c) L'obbligo dell'assicuratore di fornire le sue prestazioni continua a sussistere, inoltre, se l'assicurato dimostra che l'aumento del rischio non ha causato il verificarsi del sinistro o della misura delle prestazioni, oppure se al momento del verificarsi del sinistro, il termine per la rescissione da parte dell'assicuratore è scaduto e non ha avuto luogo una rescissione, se l'assicuratore, in luogo della rescissione, ha richiesto dal momento dell'aumento del rischio un aumento del premio corrispondente secondo i suoi parametri commerciali. 7. Premio ed inizio, fine, rescissione dell'assicurazione 7.1 Inizio della copertura assicurativa sinistro è in ritardo con il pagamento del premio o degli interessi o delle spese, l'assicuratore è esente dall'obbligo di fornire le sue prestazioni. L'assicuratore, dopo la scadenza del termine per il versamento fissato nell'ingiunzione, può rescindere il contratto con effetto immediato e senza osservanza di alcun preavviso, se l'assicurato è in ritardo con il pagamento degli importi dovuti. La rescissione può essere collegata al termine per il versamento in modo tale, che ha efficacia al momento della scadenza dello stesso, se l'assicurato, in tale momento, è in ritardo con il versamento. L'assicurato va quindi esplicitamente informato in merito alla rescissione. 7.3.4 La rescissione non ha efficacia se l'assicurato provvede al versamento del dovuto entro un mese dalla rescissione o, se la rescissione è direttamente collegata al termine indicato, entro un mese dalla scadenza del termine. Quanto stabilito in merito all'esenzione dell'assicuratore dalle sue prestazioni (Clausola 7.3.3, Par. 2) rimane valido. La copertura assicurativa ha inizio dal momento indicato nel certificato di assicurazione. 7.2 Scadenza del premio unico o primo 7.2.1 Se il momento indicato è successivo all'arrivo del certificato di assicurazione, l'assicurato deve versare il premio unico o primo immediatamente dopo il termine di due settimane dall'arrivo del certificato di assicurazione. 7.2.2 7.4 Premio in caso di conclusione anticipata del contratto 7.4.1 Principio generale Se il certificato di assicurazione differisce dalla proposta dell'assicurato o dagli accordi presi, il termine di pagamento corrisponde ad un mese dall'arrivo del certificato di assicurazione. 7.2.3 Se il momento indicato è precedente all'effettivo arrivo del certificato di assicurazione, la copertura assicurativa inizia al momento indicato, se il premio unico o primo viene versato immediatamente, all'arrivo del certificato di assicurazione. 7.2.4 Diritto di revoca dell'assicuratore in caso di ritardo nel versamento In caso di conclusione dei rapporti assicurativi prima della scadenza del periodo assicurativo, all'assicuratore spetta solamente quella parte del premio che corrisponde al periodo di tempo per il quale ha fornito la copertura assicurativa. Se, successivamente all'inizio dell'assicurazione, viene a mancare l'interesse assicurato, all'assicuratore spetta il premio cui avrebbe avuto diritto se l'assicurazione fosse stata richiesta fino al momento in cui l'assicuratore è venuto a conoscenza della mancanza dell'interesse assicurato. 7.4.2 Se il premio unico o primo non viene versato tempestivamente, l'assicuratore può revocare il contratto, fino a che il versamento non è stato effettuato. La revoca è esclusa, se l'assicurato non deve sostenere il mancato pagamento. 7.2.5 Se il premio unico o primo non è stato versato al momento del verificarsi del sinistro, l'assicuratore non è tenuto a fornire le sue prestazioni se ha informato l'assicurato, tramite un'apposita comunicazione in forma scritta o tramite una vistosa indicazione sul certificato di assicurazione, di tale conseguenza legale di un mancato versamento del premio. L'esenzione dalle prestazioni assicurative è escluso, se l'assicurato non deve rappresentare il mancato versamento. Premi successivi 7.3.1 Scadenza Se le informazioni di cui alla frase 2 non hanno avuto luogo, l'assicuratore deve rimborsare inoltre i premi già versati per il primo anno di assicurazione; ciò non si applica nel caso in cui l'assicurato abbia rivendicato prestazioni in base al contratto di assicurazione. Se il rapporto assicurativo si conclude a causa di una revoca da parte dell'assicuratore, dovuta al fatto che l'assicurato non ha comunicato circostanze pericolose, sulle quali l'assicuratore gli aveva posto domande in forma scritta prima della stipula del contratto, allora all'assicuratore spetta il premio fino alla data in cui entra in efficacia la dichiarazione di revoca. Se il rapporto assicurativo si conclude a causa di una revoca dell'assicuratore, dovuta al fatto che il premio unico o primo non è stato tempestivamente versato, allora all'assicuratore spetta una congrua tariffa commerciale. Se il rapporto assicurativo si conclude a causa di una contestazione dell'assicuratore con denuncia di frode dolosa, allora all'assicuratore spetta il premio fino alla data in cui entra in efficacia la contestazione. L'assicurato non è tenuto a versare il premio, se al momento di inizio dell'assicurazione l'interesse assicurato non sussiste, o se non si è concretizzato l'interesse relativo ad una assicurazione stipulata per un'impresa futura o altro interesse futuro. Tuttavia, l'assicuratore può richiedere una congrua tariffa commerciale. Se l'assicurato ha assicurato un interesse non esistente, con il proposito di procurarsi in tal modo un illecito vantaggio patrimoniale, il contratto è nullo. In questo caso all'assicuratore spetta il premio fino al momento in cui è venuto a conoscenza della nullità delle circostanze fondanti il contratto. Un premio successivo va in scadenza al momento concordato del rispettivo periodo assicurativo. Il versamento viene considerato tempestivo, se viene effettuato entro il periodo di tempo indicato nel certificato assicurativo o nel conto del premio. 7.3.2 Risarcimento dei danni in caso di ritardo Se l'assicurato è in ritardo nel versamento di un premio successivo, l'assicuratore ha diritto a richiedergli il risarcimento dei danni in cui è incorso a causa del ritardo. 7.3.3 Esenzione dalle prestazioni e diritto alla rescissione in caso di ingiunzione L'assicuratore può intimare all'assicurato il pagamento, in caso di versamento non tempestivo di un premio successivo, a spese di questi ed in forma scritta, e fissare un termine per il pagamento non inferiore a due settimane dall'arrivo dell'intimazione di pagamento (ingiunzione). L'ingiunzione è efficace solo se l'assicuratore indica nei dettagli gli importi arretrati per contratto, premi, interessi e spese, ed inoltre se informa l'assicurato in merito alle conseguenze legali - esenzione dalle prestazioni e diritto di rescissione - di un versamento fuori termini. Se dopo la scadenza del termine di versamento indicato nell'ingiunzione si verifica un sinistro e l'assicurato al momento del verificarsi del Premi o tariffe commerciali in caso di recesso, revoca, contestazione e mancanza dell'interesse assicurato Se l'assicurato esercita il suo diritto di recesso dalla sua dichiarazione contrattuale entro due settimane, l'assicuratore deve rimborsare solo la parte di premio spettante al momento dell'arrivo della comunicazione di recesso. E' presupposto necessario che l'assicuratore abbia comunicato all'assicurato, nelle informazioni sul diritto di recesso, le conseguenze legali del recesso, e l'importo da versare, e che l'assicurato abbia acconsentito al fatto che la copertura assicurativa iniziasse prima della fine del termine per il recesso. Esenzione dagli obblighi dell'assicuratore 7.3 Pagamento del premio dopo la rescissione 8. Proroga del contratto di assicurazione 8.1 Il contratto di assicurazione viene prorogato tacitamente di un anno, se nessuna delle due parti lo rescinde in forma scritta, come minimo 3 (tre) mesi prima della scadenza. WSK-2008 8.2 In caso di un contratto di durata inferiore ad un anno, esso termina, senza bisogno di rescissione, al momento prestabilito. 9. Valori assicurativi - valutazione convenuta 9.1 Se al momento dell’inizio dell’assicurazione il capitale assicurato corrisponde al valore a nuovo, questi si intende come “valore convenuto”. E’ esclusa l’obiezione per assicurazione insufficiente. 9.2 Se al momento dell’inizio dell’assicurazione il capitale assicurato corrisponde al valore di mercato, questi si intende come “valore convenuto”. In caso di perdita totale tecnica o economica viene riconosciuto un indennizzo pari al capitale assicurato (valore convenuto). Vengono computati anche i valori residui. E’ esclusa l’obiezione per assicurazione insufficiente. 9.3 Una modifica del valore assicurativo da valore a nuovo a valore di mercato può essere sempre effettuata alla fine della durata annuale dell’assicurazione. 10. Diritto al risarcimento 10.1 In caso di perdita totale dell’imbarcazione e delle attrezzature, l’assicuratore indennizza il valore assicurato. La perdita totale intercorre quando l’oggetto assicurato viene sottratto al contraente senza possibilità di recupero, in particolare quando lo stesso è irrimediabilmente affondato o quando risulta compromessa la sua struttura originaria. In caso di danni parziali vengono indennizzate le spese di riparazione fino all’importo del valore assicurato. Le cose assicurate che risultano danneggiate non possono essere messe a disposizione dell’assicuratore senza la sua esplicita approvazione. 10.2 In caso di assicurazione per valore a nuovo vengono a meno le trattenute “nuovo per vecchio”; in caso di assicurazione per valore di mercato vengono computati solamente il cambio e l’albero di trasmissione. 10.3 Se nella polizza viene indicata una franchigia, in caso di sinistro viene indennizzato l’importo detratto della franchigia. 10.3.1 In caso di perdita totale e danni agli effetti personali o agli equipaggiamenti e accessori, viene a meno la franchigia. 11. Costi di diminuzione del danno 11.1 Le spese, anche se vane, che l’assicurato abbia ritenuto necessarie per la prevenzione o diminuzione del danno, vengono indennizzate dall’assicuratore se le stesse, assieme all’indennizzo, non superano il valore assicurato. 11.2 L'assicuratore deve anticipare su richiesta dell'assicurato l'importo necessario per le spese. Se l'assicuratore ha diritto a ridurre le proprie prestazioni, allora può ridurre in misura corrispondente anche il rimborso delle spese di cui alla Clausola 11.1. 14. Obblighi dell’assicurato e accertamento del danno 14.1 L’assicuratore è tenuto a denunciare all’assicuratore tempestivamente e per iscritto ogni danno superiore a Euro 2.500,00. Egli deve provvedere ad evitare ulteriori danni e alla riduzione del danno già verificatosi; in tal senso, se la situazione lo consente, deve sollecitare istruzioni dall’assicuratore. 14.2 L'assicurato è tenuto a denunciare immediatamente all'assicuratore, per iscritto o per telefono, ogni danno superiore a Euro 2.500,00. Egli deve provvedere ad evitare ulteriori danni ed alla riduzione del danno già verificatosi e deve inoltre, se la situazione lo consente, sollecitare istruzioni dall'assicuratore. 14.3 Ogni danno derivante da incendio e furto deve essere immediatamente denunciato all’autorità di polizia. L’esito delle indagini deve essere comunicato all’assicuratore. 14.4 Il ritrovamento di oggetti deve essere immediatamente denunciato per iscritto all’assicuratore. 15. Conseguenze legali delle violazioni degli obblighi contrattuali 15.1 Diritto di rescissione dell'assicuratore Se l'assicurato viola uno degli obblighi cui è tenuto in base al presente contratto, cui avrebbe dovuto adempiere prima del verificarsi di un sinistro, l'assicuratore può rescindere il contratto, senza preavviso, entro un mese dal momento in cui viene a conoscenza della violazione. L'assicuratore non ha diritto di rescissione, se l'assicurato dimostra che la violazione degli obblighi non è stata né intenzionale né dovuta a grave negligenza. 15.2 Misura delle prestazioni violazione degli obblighi assicurative in caso di Se uno degli obblighi ai sensi del presente contratto viene violato intenzionalmente, non sussiste alcun obbligo dell'assicuratore a fornire le sue prestazioni. In caso di violazione dovuta a grave negligenza, l'assicuratore ha diritto a ridurre le sue prestazioni in proporzione alla gravità della colpa dell'assicurato. La soppressione integrale o parziale dell'obbligo a fornire le prestazioni, in caso di violazione di un obbligo di informazione o chiarificazione esistente successivamente al verificarsi del sinistro, ha per presupposto che l'assicuratore abbia informato l'assicurato di questa conseguenza legale tramite apposita comunicazione in forma scritta. Se l'assicurato dimostra che egli non ha violato il suo obbligo per grave negligenza, l'obbligo di fornire le prestazioni assicurative continua a sussistere. 11.3 Le spese derivanti da direttive dell’assicuratore vengono indennizzate oltre il valore assicurato. 12. Costi per la demolizione del relitto L'obbligo di fornire le prestazioni continua a sussistere anche nel caso in cui l'assicurato dimostra che la violazione degli obblighi non è stata determinante né per il verificarsi o per la definizione del sinistro né per la definizione o la misura delle prestazioni cui è tenuto l'assicuratore. Ciò non vale nel caso in cui l'assicurato ha violato dolosamente il suo obbligo. 12.1 L’assicuratore indennizza il totale dei costi per la demolizione del relitto fino all’importo dell’assicurazione contro tutti i rischi. Le disposizioni di cui sopra sono valide indipendentemente dal fatto che l'assicuratore eserciti un diritto di rescissione ai sensi della Clausola 15.1. 12.2 Se l'assicuratore ha diritto a ridurre le proprie prestazioni, allora può ridurre in misura corrispondente anche i costi per la demolizione del relitto. 13. Scadenza del diritto d’indennizzo 13.1 L’indennizzo è pagabile al massimo 14 (quattordici) giorni dopo la presentazione della fattura relativa ai costi di riparazione ed al termine dell’istruttoria necessaria all’ac-certamento del danno. 13.2 L’assicurato non è obbligato a riprendersi gli oggetti rubati dopo aver ricevuto l’indennizzo. 13.3 Se questi accertamenti non sono terminati entro un mese dalla denuncia del sinistro, l'assicurato può richiedere dei versamenti anticipati per un importo pari a quello che l'assicurato dovrà prevedibilmente versargli come minimo. La scadenza di questo termine è inibita nel caso in cui gli accertamenti non possono venir completati a causa di una colpa dell'assicurato. 16. Procedimenti peritali 16.1 Se l’assicurato lo pretende oppure se le parti si accordano in tal senso, l’entità del danno viene stabilita da periti. La decisione dei periti è determinante esclusivamente per l’entità del danno ed è altresì vincolante per entrambe le parti. 16.2 Per il procedimento peritale valgono i seguenti principi: a) l’assicuratore e l’assicurato nominano ciascuno un perito di parte. Prima del procedimento entrambi i periti nominano per iscritto un terzo perito quale presidente. Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta è fatta, su richiesta di una o entrambe le parti, dalla Pretura competente per il sopralluogo. b) Il presidente può decidere solamente per i punti sui quali i due periti non hanno trovato un accordo, e solo entro i limiti dati dalle proposte formulate dai periti stessi. Ogni WSK-2008 parte assume i costi relativi al proprio perito. I costi relativi al Presidente vengono sostenuti a metà dalle parti. 17. Rescissione dopo il verificarsi di un sinistro 17.1 Dopo il verificarsi di un sinistro, entrambe le parti possono rescindere il contratto assicurativo. La rescissione deve essere pervenuta in forma scritta all'altra parte contrattuale al più tardi entro un mese dalla fine degli accertamenti necessari a definire il sinistro e a determinare la misura delle prestazioni dell'assicuratore. 17.2 Se la rescissione è fatta dall'assicurato, essa ha efficacia immediata, non appena pervenuta all'assicuratore. L'assicurato tuttavia può stabilire che la rescissione abbia efficacia a partire da un momento successivo, tuttavia al più tardi entro la fine dell'anno assicurativo in corso. Una rescissione da parte dell'assicuratore ha efficacia un mese dopo dal suo arrivo all'assicurato. 18. Condizioni generali 18.1 I diritti dell’assicurato derivanti dal presente contratto non sono trasferibili né accettabili in pegno senza espressa autorizzazione dell’assicuratore. 18.2 Il presente contratto è regolato dal diritto tedesco. Sono inoltre applicabili le disposizioni della legge sui contratti assicurativi (VVG). 19. Clausola di partecipazione e di gestione 19.1 Se alla polizza sono interessati più assicuratori, gli stessi rispondono, ciascuno per le quote di competenza, come debitori individuali. 19.2 La gestione resta quindi in mano all’assicuratore che si firma per primo. 19.3 Le decisioni ed i provvedimenti assunti dall’assicuratore gerente sono vincolanti anche per il/gli assicuratore/i compartecipanti. Lo stesso vale per le decisioni che arrivano contro l’assicuratore gerente. 20. Corte competente 20.1 Cause contro l'assicuratore © Aktiv Assekuranz Makler GmbH, D-Monaco Per le cause derivanti dal contratto assicurativo contro l'assicuratore, la corte competente è definita in base alla sede dell'assicuratore, o della sua filiale competente per il contratto assicurativo. Se l'assicurato è una persona fisica, è competente anche la corte locale nella cui giurisdizione ha residenza l'assicurato al momento in cui la causa viene intentata, o, in mancanza di ciò, in cui soggiorna abitualmente. 20.2 Cause contro l'assicurato Se l'assicurato è una persona fisica, le cause derivanti dal contratto assicurativo contro di lui devono venir intentate presso la corte competente per il luogo in cui lui ha residenza, o, in mancanza di ciò, in cui soggiorna abitualmente. Se l'assicurato è una persona giuridica, la corte competente è quella nella cui giurisdizione ha sede l'assicurato o la sua filiale. Lo stesso vale se l'assicurato è una società in nome collettivo, una società in accomandita, una società di diritto civile o una associazione professionale registrata. 20.3 Residenza ignota dell'assicurato Se la residenza o il luogo di soggiorno abituale dell'assicurato sono ignoti al momento in cui viene intentata la causa, la corte competente per cause derivanti dal contratto assicurativo contro l'assicurato è quella nella cui giurisdizione ha sede l'assicuratore o la sua filiale competente per il contratto assicurativo. WSK-2008