Condizioni di Assicurazione per Sport Acquatici
Aktiv Assekuranz
- Versione 2008 1.
Oggetto dell’assicurazione
1.1.
Si intende assicurato il natante unitamente alle
attrezzature indicate nella polizza, compresi gli
equipaggiamenti e gli accessori fissi e mobili necessari al
suo utilizzo.
prestazioni in proporzione corrispondente alla gravità
della colpa.
4.1.3.
per danni derivanti da non navigabilità del mezzo,
ammesso che l’assicurato o il pilota autorizzato ne fosse
o dovesse esserne a conoscenza.
4.1.4.
per danni derivanti da difetti di costruzione,
fabbricazione, difetti dei materiali e consumo dovuto
all’uso regolare (es. danni alla verniciatura, graffiature e
striature), rispettivamente solo sulle parti direttamente
interessate. Danni conseguenti a quanto sopra sono
coassicurati ai sensi delle presenti condizioni.
Sostanzialmente non sono assicurati denaro contante,
gioielli, pellicce, titoli, quadri, antichità, apparecchi
fotografici e cineprese, altri oggetti di valore e generi
alimentari e voluttuari.
4.1.5.
per danni derivanti da insufficiente manutenzione,
lavorazione, marcescenza, influssi atmosferici (pioggia,
sole, gelo, azione del sole e calore), ruggine,
ossidazione, cavitazione, osmosi, tarlatura, ratti e topi.
2.
Limiti di navigazione
4.1.6.
2.1.
Acque interne dei Paesi europei.
2.2.
Mare del Nord e Mar Baltico.
per danni derivanti da eventi bellici, guerra civile o eventi
analoghi e (anche indipendentemente da uno stato di
guerra) dalla presenza o dall’utilizzo di mine, siluri,
bombe o altri ordigni da guerra; danni derivanti da atti di
violenza politica e/o atti terroristici.
2.3.
Mare Mediterraneo (illimitato).
4.1.7.
per danni derivanti da energia nucleare o radioattività.
2.4.
All’interno dei 10° longitudine e 50° latitudine compreso il
Canale della Manica. La franchigia concordata si
raddoppia.
4.1.8.
per danni derivanti da sostanze chimiche, biologiche,
biochimiche oppure anche onde elettromagnetiche come
arma, senza riguardo ad altre cause concomitanti.
2.5.
Se nella polizza viene concordato come limite di
navigazione il Lago di Costanza, vengono altresì
assicurati i viaggi sul Reno.
4.1.9.
per danni derivanti dalla partecipazione a gare di
motonautica o alle relative prove.
2.6.
Sulla terraferma; durante il rimessaggio invernale;
durante l’esecuzione di riparazioni.
4.1.10.
2.7.
Durante trasporti di trasferimento.
per danni derivanti dall’utilizzo del mezzo per scopi
diversi da quelli sportivi o
di diporto (p. es.
noleggio/affitto), a meno che tali casistiche non siano
state incluse nella polizza.
2.8.
Regate sociali.
4.1.11.
2.9.
Questi limiti possono venire infranti per breve tempo
(max. 6 settimane) rendendo noto il giorno di inizio.
per danni derivanti da infrazioni alle disposizioni delle
autorità, alle prescrizioni di un’impresa di trasporti, e
danni derivanti da decreti dell’autorità giudiziaria e
provvedimenti esecutivi.
4.1.12.
per danni derivanti da appropriazione indebita e truffa.
3.
Estensione dell’assicurazione
3.1.
Gli oggetti dichiarati nella polizza sono assicurati contro
tutti i rischi di smarrimento e danneggiamento.
5.
Obblighi precontrattuali di comunicazione da parte
dell'assicurato
3.1.1.
Per i danni alle macchine, alle apparecchiature tecniche
a motore o elettriche, agli effetti personali compresi gli
strumenti ottici e gli strumenti nautici non saldamente
fissati viene effettuato il risarcimento se gli stessi sono
stati causati da incidente del natante, incendio, azione
del fulmine, esplosione, cause di forza maggiore o furto,
azione intenzionale o dolosa di persone estranee. Danni
all’elica ed all’albero dell’elica sono però assicurati
contro tutti i rischi ai sensi dell’art. 3.1 di cui sopra.
5.1
Completezza ed accuratezza dei dati forniti in merito a
circostanze pericolose
1.2.
A condizione che sia stato assegnato un valore
assicurabile separato, sono altresì assicurati:
scialuppe, salvagente, motori fuoribordo, trailer ed effetti
personali, compresi gli strumenti ottici e gli strumenti
nautici non saldamente fissati.
3.1.2.
In caso di smarrimento o di danneggiamenti al carrello
/trailer, per i quali è stata richiesta la coassicurazione,
l’assicuratore indennizza solamente gli smarrimenti o
danneggiamenti derivanti da incidente del mezzo di
trasporto, incendio, azione del fulmine, esplosione,
cause di forza maggiore e furto.
3.2.
Se durante il rimessaggio invernale l’inventario e le
attrezzature vengono conservate al di fuori della barca e
sotto chiave nell’abitazione dell’assicurato, questa viene
considerata coassicurata nel quadro della stessa polizza.
In questo caso però l’indennizzo ha luogo solamente se
non può essere richiesto, da parte dell’assicurato, un
indennizzo da altri contratti assicurativi, oppure se non
esiste altra possibilità di richiedere l’indennizzo del
danno verificatosi.
4.
Esclusioni
4.1.
L’assicuratore non provvede al rimborso:
4.1.1.
per danni indiretti (p.e. pregiudicamento della capacità
competitiva, deprezzamento).
4.1.2.
se l'assicurato o il conducente del natante causano
intenzionalmente il sinistro. Se l'assicurato o il
conducente del natante causano il sinistro per grave
negligenza, l'assicuratore ha diritto a ridurre le sue
L'assicurato deve comunicare all'assicuratore tutte le
circostanze pericolose a lui note fino al momento della
consegna della sua dichiarazione contrattuale, sulle quali
l'assicuratore ha chiesto informazioni in forma scritta e
che sono rilevanti per la decisione dell'assicuratore di
stipulare il contratto con il contenuto in esso concordato.
L'assicurato è tenuto a tale comunicazione anche dopo
la
sua
dichiarazione
contrattuale,
ma
prima
dell'accettazione del contratto, se l'assicuratore gli pone
delle domande ai sensi della presente Clausola 5.1.
5.2
Revoca
5.2.1
Presupposti della revoca
Dati incompleti e inesatti in merito alle circostanze
pericolose danno diritto all'assicuratore di revocare il
contratto di assicurazione.
5.2.2
Esclusione del diritto di revoca
L'assicuratore non ha diritto di revoca se l'assicurato
dimostra che i dati incompleti o inesatti non sono stati da
lui comunicati né intenzionalmente né per grave
negligenza.
Il diritto di revoca dell'assicuratore per violazione
dell'obbligo di comunicazione causata da grave
negligenza non sussiste, se l'assicurato dimostra che
l'assicuratore, anche se fosse stato a conoscenza delle
circostanze non comunicate, avrebbe stipulato
comunque il contratto, sia pure ad altre condizioni.
WSK-2008
5.2.3
Conseguenze della revoca
In caso di revoca, l'assicurato non è tenuto a fornire le
sue prestazioni. Se l'assicuratore lo esercita dopo il
verificarsi di un sinistro, non può rifiutare le prestazioni
cui è tenuto se l'assicurato dimostra che la circostanza
comunicata in modo incompleto o inesatto non è stata
determinante né per il verificarsi del sinistro né per la
determinazione o la misura delle prestazioni
assicurative. Anche in questo caso tuttavia, non sussiste
alcuna copertura assicurativa, se l'assicurato ha violato
dolosamente l'obbligo di comunicazione.
5.3
Rescissione
Se il diritto di revoca dell'assicuratore è escluso, perché
la violazione dell'obbligo di comunicazione non è dovuto
né ad intenzionalità né a grave negligenza, l'assicuratore
può rescindere il contratto, in forma scritta, rispettando
un preavviso di un mese. Il diritto di rescissione non
sussiste, se l'assicurato dimostra che l'assicuratore,
anche se fosse stato a conoscenza delle circostanze non
comunicate o inesatte, avrebbe stipulato comunque il
contratto, sia pure ad altre condizioni.
5.4
6.1.3
In particolare, vale quale fattore di aumento del rischio
l'affidamento del veicolo a terzi dietro corrispettivo.
6.2
Obblighi dell'assicurato
6.2.1
Dopo la consegna della sua dichiarazione contrattuale,
l'assicurato non può, senza previo consenso
dell'assicuratore, assumersi un aumento del rischio, né
permettere che venga assunto da terzi.
6.2.2
Se l'assicurato viene a sapere a posteriori di aver
assunto o permesso un aumento del rischio senza
previo
consenso
dell'assicuratore,
egli
deve
immediatamente farlo sapere all'assicuratore.
6.2.3
L'assicurato
deve
immediatamente
far
sapere
all'assicuratore, non appena lui stesso ne è venuto a
conoscenza, ogni aumento del rischio che si verifichi
dopo la consegna della dichiarazione contrattuale
dell'assicurato e indipendentemente dalla sua volontà.
6.3
Rescissione o adattamento del contratto da parte
dell'assicuratore
6.3.1
Diritto di rescissione dell'assicuratore
Adattamento retroattivo del contratto
Se l'assicuratore non può né revocare né rescindere il
contratto, perché lo avrebbe stipulato anche se a
conoscenza delle circostanze non comunicate, sia pure
ad altre condizioni, queste altre condizioni diverranno
retroattivamente parte integrante del contratto su
richiesta dell'assicuratore. Se l'assicurato non deve
sostenere la violazione dell'obbligo le altre condizioni si
applicheranno come parte integrante del contratto a
partire dal periodo assicurativo in corso.
Se il premio aumenta di più del 10% a causa
dell'adattamento del contratto, o se l'assicuratore
esclude la copertura del rischio relativo alla circostanza
non comunicata, l'assicurato può rescindere il contratto
senza preavviso, in forma scritta, entro un mese
dall'arrivo della comunicazione dell'assicuratore.
5.5
sulla quale l'assicuratore ha posto delle domande prima
della stipula del contratto.
Se l'assicurato viola il suo obbligo di cui alla Clausola
6.2.1, l'assicuratore può rescindere il contratto senza
preavviso, nel caso in cui l'assicurato abbia violato il suo
obbligo intenzionalmente o a causa di grave negligenza.
Spetta
all'assicurato
dimostrare
l'assenza
di
intenzionalità o grave negligenza. Se l'assicurato
dimostra tale assenza, l'assicuratore può rescindere il
contratto dietro preavviso di un mese.
Se l'assicurato viene informato di un aumento del rischio
ai sensi delle Clausole 6.2.2 e 6.2.3, può rescindere il
contratto dietro preavviso di un mese.
6.3.2
Esercizio dei diritti dell'assicuratore
In luogo della rescissione, l'assicuratore può richiedere
un aumento del premio corrispondente secondo i suoi
parametri commerciali, o l'esclusione della copertura
assicurativa per il rischio più elevato.
L'assicuratore deve far valere i propri diritti, di cui alle
Clausole da 5.2 a 5.4, entro un termine di un mese, in
forma scritta. Inoltre deve indicare su quali circostanze si
basa la sua dichiarazione. Il termine inizia dal momento
in cui è venuto a conoscenza della violazione
dell'obbligo di comunicazione su cui si fonda il diritto da
lui fatto valere.
All'assicuratore spettano i diritti di cui alle Clausole da
5.2 a 5.4 solo se egli ha informato l'assicurato, in forma
scritta, tramite apposita comunicazione, in merito alle
conseguenze di una violazione dell'obbligo di
comunicazione.
Se in questo caso il premio aumenta di più del 10% o se
l'assicuratore esclude la copertura assicurativa del
rischio più elevato, l'assicurato può rescindere il
contratto, entro un mese dall'arrivo della comunicazione
dell'assicuratore,
senza
preavviso.
Nella
sua
comunicazione,
l'assicuratore
deve
informare
l'assicurato in merito a questo diritto di rescissione.
6.4
5.6
6.5
Esenzione dalle prestazioni a causa di aumento del
rischio
6.5.1
Se un sinistro si verifica dopo l'aumento del rischio,
l'assicuratore non è tenuto a fornire le sue prestazioni se
l'assicurato ha violato intenzionalmente i suoi obblighi di
cui alla Clausola 6.2.1. Se l'assicurato ha violato questi
obblighi a causa di grave negligenza, l'assicuratore ha
diritto a ridurre le sue prestazioni in misura proporzionale
alla gravità della colpa dell'assicurato. Spetta
all'assicurato dimostrare l'assenza di una grave
negligenza.
6.5.2
Dopo un aumento del rischio ai sensi delle Clausole
6.2.2 e 6.2.3 ed in caso di una intenzionale violazione
degli obblighi dell'assicurato, l'assicuratore non è tenuto
a fornire le sue prestazioni se il sinistro si verifica più
tardi di un mese dopo il momento in cui la
comunicazione avrebbe dovuto arrivare all'assicuratore.
Se l'assicurato viola i suoi obblighi a causa di grave
negligenza, si applicano di conseguenza le frasi 2 e 3
della Clausola 6.5.1. L'obbligo dell'assicuratore di fornire
le sue prestazioni continua a sussistere, se al momento
nominato nella frase 1 qui sopra l'aumento del rischio gli
era noto.
Contestazione
Resta inviolato il diritto dell'assicurato di contestare il
contratto per frode dolosa.
6.
Aumento del rischio
6.1
Concetto di aumento del rischio
6.1.1
Si verifica un aumento del rischio se, dopo la consegna
della dichiarazione contrattuale dell'assicurato, le
circostanze reali si modificano in modo tale da rendere
più probabili il verificarsi di un sinistro, o un
peggioramento dei danni, o un ingiustificato ricorso
all'assicuratore.
6.1.2
Si può verificare un aumento del rischio, in particolare ma non solo – se si modifica una circostanza pericolosa
Decadenza dei diritti dell'assicuratore
I diritti dell'assicuratore a rescindere o adattare il
contratto ai sensi della Clausola 6.3 decadono, se non
vengono esercitati entro un mese dal momento in cui
l'assicuratore è venuto a conoscenza dell'aumento del
rischio, o se è stata ripristinata la situazione precedente
all'aumento del rischio.
L'assicuratore non può appellarsi ai diritti di cui alle
Clausole da 5.2 a 5.4 se era a conoscenza delle
circostanze pericolose non comunicate o dell'inesattezza
della comunicazione.
I diritti dell'assicuratore di revoca, di rescissione e di
adattamento del contratto decadono dopo cinque anni
dalla stipula del contratto; ciò non vale in caso di sinistri
verificatisi prima della scadenza di questo termine. Se
l'assicurato ha violato il suo obbligo di comunicazione
intenzionalmente o dolosamente, il termine dura dieci
anni.
Adattamento del contratto
WSK-2008
6.5.3
a)
b)
c)
L'obbligo dell'assicuratore di fornire le sue prestazioni
continua a sussistere, inoltre,
se l'assicurato dimostra che l'aumento del rischio non ha
causato il verificarsi del sinistro o della misura delle
prestazioni, oppure
se al momento del verificarsi del sinistro, il termine per la
rescissione da parte dell'assicuratore è scaduto e non ha
avuto luogo una rescissione,
se l'assicuratore, in luogo della rescissione, ha richiesto
dal momento dell'aumento del rischio un aumento del
premio corrispondente secondo i suoi parametri
commerciali.
7.
Premio ed inizio, fine, rescissione dell'assicurazione
7.1
Inizio della copertura assicurativa
sinistro è in ritardo con il pagamento del premio o degli
interessi o delle spese, l'assicuratore è esente
dall'obbligo di fornire le sue prestazioni. L'assicuratore,
dopo la scadenza del termine per il versamento fissato
nell'ingiunzione, può rescindere il contratto con effetto
immediato e senza osservanza di alcun preavviso, se
l'assicurato è in ritardo con il pagamento degli importi
dovuti. La rescissione può essere collegata al termine
per il versamento in modo tale, che ha efficacia al
momento della scadenza dello stesso, se l'assicurato, in
tale momento, è in ritardo con il versamento.
L'assicurato va quindi esplicitamente informato in merito
alla rescissione.
7.3.4
La rescissione non ha efficacia se l'assicurato provvede
al versamento del dovuto entro un mese dalla
rescissione o, se la rescissione è direttamente collegata
al termine indicato, entro un mese dalla scadenza del
termine. Quanto stabilito in merito all'esenzione
dell'assicuratore dalle sue prestazioni (Clausola 7.3.3,
Par. 2) rimane valido.
La copertura assicurativa ha inizio dal momento indicato
nel certificato di assicurazione.
7.2
Scadenza del premio unico o primo
7.2.1
Se il momento indicato è successivo all'arrivo del
certificato di assicurazione, l'assicurato deve versare il
premio unico o primo immediatamente dopo il termine di
due settimane dall'arrivo del certificato di assicurazione.
7.2.2
7.4
Premio in caso di conclusione anticipata del contratto
7.4.1
Principio generale
Se il certificato di assicurazione differisce dalla proposta
dell'assicurato o dagli accordi presi, il termine di
pagamento corrisponde ad un mese dall'arrivo del
certificato di assicurazione.
7.2.3
Se il momento indicato è precedente all'effettivo arrivo
del certificato di assicurazione, la copertura assicurativa
inizia al momento indicato, se il premio unico o primo
viene versato immediatamente, all'arrivo del certificato di
assicurazione.
7.2.4
Diritto di revoca dell'assicuratore in caso di ritardo nel
versamento
In caso di conclusione dei rapporti assicurativi prima
della scadenza del periodo assicurativo, all'assicuratore
spetta solamente quella parte del premio che
corrisponde al periodo di tempo per il quale ha fornito la
copertura assicurativa. Se, successivamente all'inizio
dell'assicurazione, viene a mancare l'interesse
assicurato, all'assicuratore spetta il premio cui avrebbe
avuto diritto se l'assicurazione fosse stata richiesta fino
al momento in cui l'assicuratore è venuto a conoscenza
della mancanza dell'interesse assicurato.
7.4.2
Se il premio unico o primo non viene versato
tempestivamente, l'assicuratore può revocare il
contratto, fino a che il versamento non è stato effettuato.
La revoca è esclusa, se l'assicurato non deve sostenere
il mancato pagamento.
7.2.5
Se il premio unico o primo non è stato versato al
momento del verificarsi del sinistro, l'assicuratore non è
tenuto a fornire le sue prestazioni se ha informato
l'assicurato, tramite un'apposita comunicazione in forma
scritta o tramite una vistosa indicazione sul certificato di
assicurazione, di tale conseguenza legale di un mancato
versamento del premio. L'esenzione dalle prestazioni
assicurative è escluso, se l'assicurato non deve
rappresentare il mancato versamento.
Premi successivi
7.3.1
Scadenza
Se le informazioni di cui alla frase 2 non hanno avuto
luogo, l'assicuratore deve rimborsare inoltre i premi già
versati per il primo anno di assicurazione; ciò non si
applica nel caso in cui l'assicurato abbia rivendicato
prestazioni in base al contratto di assicurazione. Se il
rapporto assicurativo si conclude a causa di una revoca
da parte dell'assicuratore, dovuta al fatto che l'assicurato
non ha comunicato circostanze pericolose, sulle quali
l'assicuratore gli aveva posto domande in forma scritta
prima della stipula del contratto, allora all'assicuratore
spetta il premio fino alla data in cui entra in efficacia la
dichiarazione di revoca. Se il rapporto assicurativo si
conclude a causa di una revoca dell'assicuratore, dovuta
al fatto che il premio unico o primo non è stato
tempestivamente versato, allora all'assicuratore spetta
una congrua tariffa commerciale. Se il rapporto
assicurativo si conclude a causa di una contestazione
dell'assicuratore con denuncia di frode dolosa, allora
all'assicuratore spetta il premio fino alla data in cui entra
in efficacia la contestazione. L'assicurato non è tenuto a
versare il premio, se al momento di inizio
dell'assicurazione l'interesse assicurato non sussiste, o
se non si è concretizzato l'interesse relativo ad una
assicurazione stipulata per un'impresa futura o altro
interesse futuro. Tuttavia, l'assicuratore può richiedere
una congrua tariffa commerciale. Se l'assicurato ha
assicurato un interesse non esistente, con il proposito di
procurarsi in tal modo un illecito vantaggio patrimoniale,
il contratto è nullo. In questo caso all'assicuratore spetta
il premio fino al momento in cui è venuto a conoscenza
della nullità delle circostanze fondanti il contratto.
Un premio successivo va in scadenza al momento
concordato del rispettivo periodo assicurativo. Il
versamento viene considerato tempestivo, se viene
effettuato entro il periodo di tempo indicato nel certificato
assicurativo o nel conto del premio.
7.3.2
Risarcimento dei danni in caso di ritardo
Se l'assicurato è in ritardo nel versamento di un premio
successivo, l'assicuratore ha diritto a richiedergli il
risarcimento dei danni in cui è incorso a causa del
ritardo.
7.3.3
Esenzione dalle prestazioni e diritto alla rescissione in
caso di ingiunzione
L'assicuratore può intimare all'assicurato il pagamento,
in caso di versamento non tempestivo di un premio
successivo, a spese di questi ed in forma scritta, e
fissare un termine per il pagamento non inferiore a due
settimane dall'arrivo dell'intimazione di
pagamento
(ingiunzione). L'ingiunzione è efficace solo se
l'assicuratore indica nei dettagli gli importi arretrati per
contratto, premi, interessi e spese, ed inoltre se informa
l'assicurato in merito alle conseguenze legali - esenzione
dalle prestazioni e diritto di rescissione - di un
versamento fuori termini. Se dopo la scadenza del
termine di versamento indicato nell'ingiunzione si verifica
un sinistro e l'assicurato al momento del verificarsi del
Premi o tariffe commerciali in caso di recesso, revoca,
contestazione e mancanza dell'interesse assicurato
Se l'assicurato esercita il suo diritto di recesso dalla sua
dichiarazione contrattuale entro due settimane,
l'assicuratore deve rimborsare solo la parte di premio
spettante al momento dell'arrivo della comunicazione di
recesso. E' presupposto necessario che l'assicuratore
abbia comunicato all'assicurato, nelle informazioni sul
diritto di recesso, le conseguenze legali del recesso, e
l'importo da versare, e che l'assicurato abbia
acconsentito al fatto che la copertura assicurativa
iniziasse prima della fine del termine per il recesso.
Esenzione dagli obblighi dell'assicuratore
7.3
Pagamento del premio dopo la rescissione
8.
Proroga del contratto di assicurazione
8.1
Il contratto di assicurazione viene prorogato tacitamente
di un anno, se nessuna delle due parti lo rescinde in
forma scritta, come minimo 3 (tre) mesi prima della
scadenza.
WSK-2008
8.2
In caso di un contratto di durata inferiore ad un anno,
esso termina, senza bisogno di rescissione, al momento
prestabilito.
9.
Valori assicurativi - valutazione convenuta
9.1
Se al momento dell’inizio dell’assicurazione il capitale
assicurato corrisponde al valore a nuovo, questi si
intende come “valore convenuto”. E’ esclusa l’obiezione
per assicurazione insufficiente.
9.2
Se al momento dell’inizio dell’assicurazione il capitale
assicurato corrisponde al valore di mercato, questi si
intende come “valore convenuto”. In caso di perdita
totale tecnica o economica viene riconosciuto un
indennizzo pari al capitale assicurato (valore convenuto).
Vengono computati anche i valori residui. E’ esclusa
l’obiezione per assicurazione insufficiente.
9.3
Una modifica del valore assicurativo da valore a nuovo
a valore di mercato può essere sempre effettuata alla
fine della durata annuale dell’assicurazione.
10.
Diritto al risarcimento
10.1
In caso di perdita totale dell’imbarcazione e delle attrezzature, l’assicuratore indennizza il valore assicurato. La
perdita totale intercorre quando l’oggetto assicurato
viene sottratto al contraente senza possibilità di
recupero, in particolare quando lo stesso è
irrimediabilmente
affondato
o
quando
risulta
compromessa la sua struttura originaria. In caso di danni
parziali vengono indennizzate le spese di riparazione
fino all’importo del valore assicurato. Le cose assicurate
che risultano danneggiate non possono essere messe a
disposizione dell’assicuratore senza la sua esplicita
approvazione.
10.2
In caso di assicurazione per valore a nuovo vengono a
meno le trattenute “nuovo per vecchio”; in caso di
assicurazione per valore di mercato vengono computati
solamente il cambio e l’albero di trasmissione.
10.3
Se nella polizza viene indicata una franchigia, in caso di
sinistro viene indennizzato l’importo detratto della
franchigia.
10.3.1
In caso di perdita totale e danni agli effetti personali o
agli equipaggiamenti e accessori, viene a meno la
franchigia.
11.
Costi di diminuzione del danno
11.1
Le spese, anche se vane, che l’assicurato abbia ritenuto
necessarie per la prevenzione o diminuzione del danno,
vengono indennizzate dall’assicuratore se le stesse,
assieme all’indennizzo, non superano il valore
assicurato.
11.2
L'assicuratore deve anticipare su richiesta dell'assicurato
l'importo necessario per le spese. Se l'assicuratore ha
diritto a ridurre le proprie prestazioni, allora può ridurre in
misura corrispondente anche il rimborso delle spese di
cui alla Clausola 11.1.
14.
Obblighi dell’assicurato e accertamento del danno
14.1
L’assicuratore è tenuto a denunciare all’assicuratore
tempestivamente e per iscritto ogni danno superiore a
Euro 2.500,00. Egli deve provvedere ad evitare ulteriori
danni e alla riduzione del danno già verificatosi; in tal
senso, se la situazione lo consente, deve sollecitare
istruzioni dall’assicuratore.
14.2
L'assicurato è tenuto a denunciare immediatamente
all'assicuratore, per iscritto o per telefono, ogni danno
superiore a Euro 2.500,00. Egli deve provvedere ad
evitare ulteriori danni ed alla riduzione del danno già
verificatosi e deve inoltre, se la situazione lo consente,
sollecitare istruzioni dall'assicuratore.
14.3
Ogni danno derivante da incendio e furto deve essere
immediatamente denunciato all’autorità di polizia. L’esito
delle indagini deve essere comunicato all’assicuratore.
14.4
Il ritrovamento di oggetti deve essere immediatamente
denunciato per iscritto all’assicuratore.
15.
Conseguenze legali delle violazioni degli obblighi
contrattuali
15.1
Diritto di rescissione dell'assicuratore
Se l'assicurato viola uno degli obblighi cui è tenuto in
base al presente contratto, cui avrebbe dovuto
adempiere prima del verificarsi di un sinistro,
l'assicuratore può rescindere il contratto, senza
preavviso, entro un mese dal momento in cui viene a
conoscenza della violazione.
L'assicuratore non ha diritto di rescissione, se
l'assicurato dimostra che la violazione degli obblighi non
è stata né intenzionale né dovuta a grave negligenza.
15.2
Misura delle prestazioni
violazione degli obblighi
assicurative
in
caso
di
Se uno degli obblighi ai sensi del presente contratto
viene violato intenzionalmente, non sussiste alcun
obbligo dell'assicuratore a fornire le sue prestazioni. In
caso di violazione dovuta a grave negligenza,
l'assicuratore ha diritto a ridurre le sue prestazioni in
proporzione alla gravità della colpa dell'assicurato. La
soppressione integrale o parziale dell'obbligo a fornire le
prestazioni, in caso di violazione di un obbligo di
informazione
o
chiarificazione
esistente
successivamente al verificarsi del sinistro, ha per
presupposto che l'assicuratore abbia informato
l'assicurato di questa conseguenza legale tramite
apposita comunicazione in forma scritta. Se l'assicurato
dimostra che egli non ha violato il suo obbligo per grave
negligenza, l'obbligo di fornire le prestazioni assicurative
continua a sussistere.
11.3
Le spese derivanti da direttive dell’assicuratore vengono
indennizzate oltre il valore assicurato.
12.
Costi per la demolizione del relitto
L'obbligo di fornire le prestazioni continua a sussistere
anche nel caso in cui l'assicurato dimostra che la
violazione degli obblighi non è stata determinante né per
il verificarsi o per la definizione del sinistro né per la
definizione o la misura delle prestazioni cui è tenuto
l'assicuratore. Ciò non vale nel caso in cui l'assicurato ha
violato dolosamente il suo obbligo.
12.1
L’assicuratore indennizza il totale dei costi per la demolizione del relitto fino all’importo dell’assicurazione contro
tutti i rischi.
Le
disposizioni
di
cui
sopra
sono
valide
indipendentemente dal fatto che l'assicuratore eserciti un
diritto di rescissione ai sensi della Clausola 15.1.
12.2
Se l'assicuratore ha diritto a ridurre le proprie
prestazioni, allora può ridurre in misura corrispondente
anche i costi per la demolizione del relitto.
13.
Scadenza del diritto d’indennizzo
13.1
L’indennizzo è pagabile al massimo 14 (quattordici)
giorni dopo la presentazione della fattura relativa ai costi
di riparazione ed al termine dell’istruttoria necessaria
all’ac-certamento del danno.
13.2
L’assicurato non è obbligato a riprendersi gli oggetti
rubati dopo aver ricevuto l’indennizzo.
13.3
Se questi accertamenti non sono terminati entro un
mese dalla denuncia del sinistro, l'assicurato può
richiedere dei versamenti anticipati per un importo pari a
quello che l'assicurato dovrà prevedibilmente versargli
come minimo. La scadenza di questo termine è inibita
nel caso in cui gli accertamenti non possono venir
completati a causa di una colpa dell'assicurato.
16.
Procedimenti peritali
16.1
Se l’assicurato lo pretende oppure se le parti si accordano in tal senso, l’entità del danno viene stabilita da
periti. La decisione dei periti è determinante
esclusivamente per l’entità del danno ed è altresì
vincolante per entrambe le parti.
16.2
Per il procedimento peritale valgono i seguenti principi:
a)
l’assicuratore e l’assicurato nominano ciascuno un perito
di parte. Prima del procedimento entrambi i periti
nominano per iscritto un terzo perito quale presidente.
Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la
scelta è fatta, su richiesta di una o entrambe le parti,
dalla Pretura competente per il sopralluogo.
b)
Il presidente può decidere solamente per i punti sui quali
i due periti non hanno trovato un accordo, e solo entro i
limiti dati dalle proposte formulate dai periti stessi. Ogni
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parte assume i costi relativi al proprio perito. I costi
relativi al Presidente vengono sostenuti a metà dalle
parti.
17.
Rescissione dopo il verificarsi di un sinistro
17.1
Dopo il verificarsi di un sinistro, entrambe le parti
possono rescindere il contratto assicurativo. La
rescissione deve essere pervenuta in forma scritta
all'altra parte contrattuale al più tardi entro un mese dalla
fine degli accertamenti necessari a definire il sinistro e a
determinare la misura delle prestazioni dell'assicuratore.
17.2
Se la rescissione è fatta dall'assicurato, essa ha efficacia
immediata, non appena pervenuta all'assicuratore.
L'assicurato tuttavia può stabilire che la rescissione
abbia efficacia a partire da un momento successivo,
tuttavia al più tardi entro la fine dell'anno assicurativo in
corso. Una rescissione da parte dell'assicuratore ha
efficacia un mese dopo dal suo arrivo all'assicurato.
18.
Condizioni generali
18.1
I diritti dell’assicurato derivanti dal presente contratto non
sono trasferibili né accettabili in pegno senza espressa
autorizzazione dell’assicuratore.
18.2
Il presente contratto è regolato dal diritto tedesco. Sono
inoltre applicabili le disposizioni della legge sui contratti
assicurativi (VVG).
19.
Clausola di partecipazione e di gestione
19.1
Se alla polizza sono interessati più assicuratori, gli stessi
rispondono, ciascuno per le quote di competenza, come
debitori individuali.
19.2
La gestione resta quindi in mano all’assicuratore che si
firma per primo.
19.3
Le decisioni ed i provvedimenti assunti dall’assicuratore
gerente sono vincolanti anche per il/gli assicuratore/i
compartecipanti. Lo stesso vale per le decisioni che
arrivano contro l’assicuratore gerente.
20.
Corte competente
20.1
Cause contro l'assicuratore
© Aktiv Assekuranz Makler GmbH, D-Monaco
Per le cause derivanti dal contratto assicurativo contro
l'assicuratore, la corte competente è definita in base alla
sede dell'assicuratore, o della sua filiale competente per
il contratto assicurativo. Se l'assicurato è una persona
fisica, è competente anche la corte locale nella cui
giurisdizione ha residenza l'assicurato al momento in cui
la causa viene intentata, o, in mancanza di ciò, in cui
soggiorna abitualmente.
20.2
Cause contro l'assicurato
Se l'assicurato è una persona fisica, le cause derivanti
dal contratto assicurativo contro di lui devono venir
intentate presso la corte competente per il luogo in cui
lui ha residenza, o, in mancanza di ciò, in cui soggiorna
abitualmente. Se l'assicurato è una persona giuridica, la
corte competente è quella nella cui giurisdizione ha sede
l'assicurato o la sua filiale. Lo stesso vale se l'assicurato
è una società in nome collettivo, una società in
accomandita, una società di diritto civile o una
associazione professionale registrata.
20.3
Residenza ignota dell'assicurato
Se la residenza o il luogo di soggiorno abituale
dell'assicurato sono ignoti al momento in cui viene
intentata la causa, la corte competente per cause
derivanti dal contratto assicurativo contro l'assicurato è
quella nella cui giurisdizione ha sede l'assicuratore o la
sua filiale competente per il contratto assicurativo.
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Condizioni Generali