Benvenuti
Gestione del rischio di impresa:
esigenze e soluzioni in caso di
emergenza sinistro
12 Aprile 2007
Avviso dell’assicuratore in caso di sinistro
Art. 1913 L’assicurato deve dare avviso del sinistro
all’assicuratore… entro 3 giorni da quello in
cui il sinistro si è verificato…
Art. 1914 L’assicurato deve fare quanto gli è possibile
per evitare o diminuire il danno…
Art. 1915 L’assicurato che dolosamente non adempie
l’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde il
diritto all’indennità…
Il sinistro e le C.G.A.
Il contratto assicurativo per i danni ai beni prevede nella seconda parte
tutta la normativa inerente la valutazione del danno e la quantificazione
dell’indennizzo.
Gli attori in questa fase sono:
ASSICURATO
PERITO
ASSICURATORE
Il sinistro dall’art. 16 c.g.a. all’art. 21
Possibilità di deroghe contrattuali a favore dell’assicurato
Gli obblighi dell’assicurato
DI FARE
EVITARE O DIMINUIRE IL
DANNO
CONSERVARE LE TRACCE
DEL SINISTRO
PREDISPORRE UN ELENCO
DEI DANNI SUBITI
DI COMUNICARE
AVVISO ALLE SOCIETA’
DENUNCIA ALLA
AUTORITA’
Perdita dei diritti
AUMENTA DOLOSAMENTE
IL DANNO
PERDITA
DEL DIRITTO
DI
INDENNIZZO
DICHIARA LA DISTRUZIONE DI
COSE INESISTENTI
QUANDO SI
OCCULTA, SOTTRAE O
MANOMETTE LE COSE
SALVATE
UTILIZZANO MEZZI E
DOCUMENTI MENZONIERI
ALTERANO LE TRACCE
DEL SINISTRO
La procedura per la valutazione del danno
Clausola ASSICURATO
arbitrale
ASSICURATORE
PERITO
Arbitrato
rituale
PERITO
III
Arbitrato
irrituale
PERITO
Se depositato:
GIUDIZIO
Impugnabile solo per vizio
Lodo arbitrale
Il mandato dei periti
COMPITI
PERITI
INDAGARE SUL SINISTRO
VERIFICARE L’ESATTEZZA
DESCRIZIONI DI POLIZZA
VERIFICARE IL VALORE
DELLE COSE ASSICURATE
PRIMA DEL SINISTRO
PROCEDURE STIMA E
LIQUIDAZIONE DEL DANNO
DECISIONI
VALUTAZIONE
DELL’AMMONTARE
COMPITI DELL’ASSICURATO:
RIPRISTINO MACCHINARI ED IMPIANTI
RISANAMENTO MERCE
RISANAMENTO ATTREZZATURE E ARREDI
RISANAMENTO / COSTRUZIONE FABBRICATI
RIPRISTINO ELETTRICO / ELETTRONICO
SALVATAGGIO DOCUMENTI
RECUPERO DATI SU SUPPORTI MAGNETICI
……
……
Scarica

Dettagli - Morgan & Morgan