Scuola Superiore della Magistratura
Aula Occorsio, Tribunale Ordinario di Roma,
Aspetti problematici in tema
di procedure liquidative
previste nel Codice delle
Assicurazioni
Prof. Avv. Giorgio Gallone
1
Giudice di Pace "uno", 9/1/2015
Solo la presenza del modulo CAI a
doppia firma costituisce elemento
essenziale e sufficiente per
l’applicazione dell’indennizzo
diretto, non essendo prevista
dall’art. 149 la presenza in
giudizio del responsabile del
danno.
2
Giudice di Pace "due", 27/8/2014
Dal modulo CAI risulta che la
convenuta si sarebbe assunta la
responsabilità esclusiva del
sinistro, ma solo la sua
evocazione in giudizio avrebbe
dato certezza alla dichiarazione
sullo stesso contenuta.
3
Giudice di Pace "uno", 9/1/2015
Nella procedura di risarcimento
diretto, non dovendo essere
chiamato in giudizio il
responsabile del danno, non
possono essere richiesti ed
ammessi mezzi istruttori sull’an,
visto che gli stessi non sono
previsti e anzi vietati.
4
Giudice di Pace "due", 27/8/2014
La mancata citazione della parte
che si indica come responsabile
del sinistro comporta
un’inammissibile violazione del
diritto di questa parte a
contraddire alla domanda
contro di lui proposta.
5
Legge Delega al C.d.A.
art. 4, lett. b), L. 229/2003
[..]riassetto delle disposizioni vigenti in
materia di assicurazioni [..]nel
rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi [..]: tutela dei consumatori e,
in generale, dei contraenti più deboli
[..] avendo riguardo del processo di
liquidazione dei sinistri, compreso gli
aspetti strutturali di tale servizio [..]
6
I princìpi ed i criteri direttivi
costituiscono strumenti per
l’interpretazione della portata
delle norme delegate. Le norme
delegate debbono essere lette nel
significato compatibile con i
princìpi e i criteri direttivi, mentre
questi ultimi vanno a loro volta
ricostruiti alla luce delle
"ragioni" che hanno ispirato la
legge delega.
7
Finalità della vigilanza sull’attività
assicurativa
art. 3 del C.d.A.
La vigilanza [..]deve aver riguardo
[..] al buon funzionamento del
sistema assicurativo, alla tutela
degli assicurati e degli altri
aventi diritto a prestazioni
assicurative [..]
8
Art. 149, VI comma, C.d.A.
[..] il danneggiato può proporre
l’azione diretta nei soli confronti della
propria impresa di assicurazione [..]
Art. 144, III comma, C.d.A.
Nel giudizio promosso contro
l’impresa di assicurazione è chiamato
anche il responsabile del danno.
9
La necessaria
partecipazione in
giudizio del
responsabile del
danno
10
Relazione Andreotti
alla L. 990/69
L’esigenza fondamentale
dell’assicurazione di
responsabilità civile è che
l’accertamento della
responsabilità sia sempre
effettuato in presenza del preteso
responsabile.
11
Relazione De Cocci
alla L. 990/69
Non è concepibile che si
proceda all’accertamento
della responsabilità in
assenza di contraddittorio
con il preteso responsabile
del danno.
12
C. SU. 06/10311
L’accertamento relativo alla
responsabilità dell’assicurato
costituisce l’oggetto della
domanda proposta dal
danneggiato, e riguarda un
rapporto rispetto al quale la
titolarità è del responsabile del
danno.
13
La necessaria partecipazione in giudizio del
responsabile del danno serve anche per
rafforzare la posizione processuale
dell’assicuratore il quale, con la presenza in
causa del proprietario-assicurato del veicolo,
otterrà l’accertamento della responsabilità a
quest’ultima opponibile in un eventuale
successivo processo instaurato dal
danneggiato, ai sensi dell’art. 2054 c.c.,
esclusivamente nei confronti del responsabile
del danno. In questa ipotesi l’assicuratore,
qualora fosse chiamato in garanzia, potrà far
valere l’accertamento della responsabilità
contenuto nella precedente sentenza.
C 05/26041; C 84/4734
14
C Cost. 71/55
E’ illegittimo costituzionalmente l’art.
28 c.p.p. nella parte in cui prevede
che nel giudizio civile l’accertamento
dei fatti materiali che furono oggetto
di un giudizio penale sia vincolante
anche nei confronti di coloro che
rimasero ad esso estranei perché non
posti in condizione di parteciparvi.
15
La presenza del
responsabile del danno,
una volta formatosi il
giudicato interno implicito
sull’an debeatur, diventa
superflua nel prosieguo del
giudizio vertente solo sul
quantum debeatur.
C 07/8825; C 04/3659
16
Art. 143, II comma, del C.d.A.
Quando il modulo sia firmato
congiuntamente da entrambi i
conducenti coinvolti nel sinistro si
presume, salvo prova contraria da
parte dell’impresa di assicurazione,
che il sinistro si sia verificato nelle
circostanze, con le modalità e con le
conseguenze risultanti dal modulo
stesso.
17
Nei confronti dei conducenti che lo
sottoscrivono il modulo vale come
confessione stragiudiziale resa da
ciascun conducente all’altro dei
fatti sfavorevoli che in esso sono
denunciati, e, ai sensi dell’art. 2735
c.c., produce gli stessi effetti della
confessione giudiziale, fornendo
piena prova dei fatti confessati con
esclusione della possibilità di
provare il contrario.
18
La dichiarazione avente valore di
confessione stragiudiziale
produce gli effetti propri solo
nei limiti in cui si faccia valere
in una controversia in cui siano
parti, anche in senso
processuale, quegli stessi
soggetti che furono autore e
destinatario della dichiarazione.
C 06/13019
19
La dichiarazione contenuta nel
modulo resa da un soggetto
rimasto estraneo al giudizio non
può assumere, nei confronti
dell’assicuratore e della
proprietaria del mezzo, gli effetti
di una confessione, e di una prova
liberamente valutabile delle
modalità del sinistro, nonché
dell’esistenza dello stesso.
C 06/13019
20
Il giuramento
suppletorio è uno
strumento talvolta
idoneo a scongiurare
l’applicabilità del II
comma dell’art. 2054
c.c.
21
Qualora dal modulo non si
possano ricostruire con certezza
le modalità del sinistro, ed il
giudice ritenga che la parte
abbia fornito una prova
"semipiena", può disporre con
ordinanza il giuramento
suppletorio, con la sua delazione
all’attore ovvero al convenuto ai
sensi degli artt. 2736 e 2739 c.c.
22
Art. 2739, I comma, c.c.
Il giuramento non può
essere deferito o riferito
per la decisione di cause
relative [..] ad un fatto
illecito [..].
23
Il giuramento suppletorio può
essere deferito dal giudice
qualora abbia ad oggetto fatti
materiali in sé neutri, quali ad
esempio la provenienza dei
veicoli, o il luogo di un sinistro:
questi non sono attributivi di un
comportamento illecito in
riferimento ad alcuna delle
parti.
C 09/12866; C 04/13454
24
Il II comma dell’art. 2054 c.c.
ha una funzione meramente
sussidiaria, nel senso che
opera solo ed esclusivamente
nel caso in cui le risultanze
probatorie non consentano di
accertare in concreto le
modalità del sinistro e le
rispettive responsabilità.
C 03/7777; C 00/6478
25
Il danno al
trasportato ex
art. 141 del
Codice delle
Assicurazioni
26
Art. 141, I comma, del C.d.A.
Salva l’ipotesi di sinistro cagionato da
caso fortuito, il danno subito dal terzo
trasportato è risarcito dall’impresa di
assicurazione del veicolo sul quale era
a bordo al momento del sinistro [..] a
prescindere dall’accertamento della
responsabilità dei conducenti dei
veicoli coinvolti nel sinistro [..]
27
Legge Delega al C.d.A.
art. 4, lett. a), L. 229/2003
[..]riassetto delle diposizioni
vigenti in materia di assicurazioni
[..]: nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
adeguamento della normativa alle
disposizioni comunitarie, e agli
accordi internazionali.
28
La normativa comunitaria ha
come obiettivo quello di
proteggere una "categoria
particolarmente vulnerabile"
di vittime potenziali, ovverosia
quella dei trasportati,
garantendo che l’assicurazione
consenta a tutti i passeggeri di
essere risarciti dei danni subiti
dai medesimi.
29
Gli Stati membri non possono
introdurre limiti aggiuntivi
all’assicurazione obbligatoria
nei confronti dei passeggeri,
tranne nel caso in cui
l’assicuratore possa provare che
il passeggero era a conoscenza
del fatto che il veicolo era stato
rubato: in tale ipotesi, e solo in
questa, il trasportato non sarà
risarcito.
30
Una normativa nazionale non
può negare il risarcimento di
un passeggero da parte
dell’assicurazione obbligatoria
esclusivamente sulla base
della corresponsabilità di
quest’ultimo nella
realizzazione del danno.
CGUE, 1-12-2011, C-442/10;
CGUE, 23-10-2012, C-300/10
31
1) trasportato proprietario del veicolo;
2) clausola di guida esclusiva;
3) trasportato a bordo di un veicolo né
progettato né equipaggiato per il trasporto di
passeggeri;
4) passeggero corresponsabile nella
realizzazione del danno;
5) responsabilità oggettiva (es: vizio di
costruzione del veicolo);
6) conducente non assicurato in stato di
ebbrezza.
32
Proposta de iure
condendo per
contrastare le frodi in
materia di r.c.a.:
verificare
immediatamente la
compatibilità dei danni.
33
Art. 143, I comma bis, C.d.A.
La denuncia deve
necessariamente recare
l’indicazione del luogo, dei
giorni e delle ore in cui il
veicolo assicurato è
disponibile per l’ispezione
diretta ad accertare i danni
subiti a seguito del sinistro.
34
Scarica

Convegno_Roma_4_febbraio_2015