Il nuovo Modulo per la denuncia dei sinistri AUTO Dal 1° giugno 2004 CID Lesioni Dopo aver resistito, più o meno bene, per quasi 25 anni, il modulo di " Constatazione amichevole di incidente" , nato il 28 luglio del 1977, è alle soglie del "pensionamento". Tra sei mesi, infatti, il modulo blu, più spesso chiamato (erroneamente) modulo CID, scomparirà definitivamente lasciando il campo al nuovo modello che dal 1° gennaio 2003 ha iniziato ad affiancarlo. Rispetto alla collaudata formula che garantiva, in presenza delle firme di ambedue i conducenti, un rimborso veloce effettuato direttamente dalla compagnia del danneggiato, le differenze contenute sulla facciata anteriore del primo foglio sono lievi. Si potranno trovare, infatti, spazi predisposti all'inserimento di dati nuovi come la mail, il codice fiscale delle persone coinvolte (o la partita Iva in caso di società) nel sinistro e la nazione di immatricolazione del mezzo. Ma chi si troverà a compilare la prima facciata del nuovo modello dovrà ancora annotare le proprie generalità e quelle della controparte, le caratteristiche dell'autoveicolo e del contratto assicurativo, oltre a descrivere nella maniera più chiara possibile le modalità dell'incidente attraverso l'ausilio della rappresentazione grafica della sua dinamica. Il retro del primo foglio, invece, non presenta nessun elemento distintivo rispetto al vecchio modello: così qui si troveranno appositi spazi atti a contenere le informazioni sulle autorità eventualmente intervenute (carabinieri, polizia stradale o vigili urbani) e sulle eventuali multe comminate a carico di una delle due parti; ulteriori righe sono predisposte all'accoglimento dei dati di eventuali testimoni presenti al momento dell'incidente. Nel caso in cui si riscontri il coinvolgimento di terzi, inoltre, c'è un ulteriore spazio in cui è possibile specificare sia le lesioni a persone (ma è bene sottolineare che tale dichiarazione non ha in alcun modo valore vincolante), sia i danni a cose o animali. 1) La sezione aggiuntiva 2) Quali sono i vantaggi offerti dal CID? 3) Quando c'è il ferito la procedura cambia 4) Come compilare il Nuovo Modulo CID per ottenere l'indennizzo diretto 5) Modello altre informazioni 6) Denuncia sinistro 7) Regola generale 8) Esempi 9) Elenco COMPAGNIE aderenti al Consorzio CID 1) La sezione aggiuntiva Al foglio appena descritto, nel nuovo modello, ne segue un secondo che costituisce la vera svolta, in linea con le regole comunitarie, introdotta dal provvedimento dell'Istituto per la vigilanza delle assicurazioni private (ISVAP) pubblicato il 30 dicembre del 2002 sulla Gazzetta Ufficiale. Questa parte del modulo, esplicitamente dedicate ad "Altre informazioni", dà la possibilità di annotare i dati anagrafici di eventuali testimoni, quelli dei proprietari dei veicoli coinvolti nel caso non ci fosse coincidenza tra assicurato e contraente della polizza R.C.A. e infine quelli relativi a eventuali feriti. Per questi ultimi si ha una tripartizione tra conducente, passeggero e pedone e per ognuno è possibile inserire informazioni anche su un eventuale passaggio al pronto soccorso. Molte sono state le polemiche causate da un'errata interpretazione dell'introduzione di questa sezione, la cui presenza ha generato l'idea diffusa di un risarcimento diretto dei danni fisici attraverso la procedura CID. Ma in realtà, la legge n. 273 del 2002 ha sì previsto l'applicabilità di questo modello obbligatorio di denuncia anche nei casi di danni a persona, senza però affermare che tale tipologia di danni possano essere risarciti attraverso la procedura di indennizzo diretto, che era e resta esplicitamente esclusa per quanto riguarda le lesioni a persona. A questa soluzione si potrà giungere soltanto attraverso una modifica della convenzione in corso tra le imprese aderenti al consorzio per la gestione della convenzione per l'indennizzo diretto. Questo nuovo modello, analogamente a quelli adottati negli altri paesi dell'UE, prevede l'onere a carico degli assicurati di fornire alle compagnie di assicurazione le informazioni su eventuali danni fisici e/o ricoveri ospedalieri sofferti dalle persone coinvolte nel sinistro. Il contenuto di questa seconda sezione ha un carattere puramente accessorio, infatti le informazioni in essa contenute, benché necessarie alla compilazione della banca dati sinistri istituita presso l'ISVAP, in base al provvedimento n. 2136 del 13 dicembre 2002 dello stesso Istituto di vigilanza non costituiscono "parte del modulo di denuncia che mantiene i suoi effetti anche in assenza delle eventuali altre informazioni richieste dal foglio aggiuntivo". In tal modo gli automobilisti coinvolti nell'incidente avranno la facoltà di scegliere se riempire o meno questa parte del nuovo modulo C.A.I. (Constatazione amichevole di incidente), nella consapevolezza che la loro decisione non andrà a inficiare la procedura di indennizzo diretto del sinistro. Il nuovo modello di denuncia ha il compito di introdurre una maggiore trasparenza e chiarezza nella documentazione dei sinistri stradali, oltre a quello di consentire alle compagnie assicurative la raccolta dei dati che, in base alla recente riforma RCA, sono tenute a trasmettere alla già citata banca dati sinistri istituita presso l'ISVAP. Il ruolo di questo nuovo archivio informatico è quello di smascherare le frodi assicurative attraverso l'incrocio dei dati in esso raccolti, come l'anagrafica dei testimoni, delle persone coinvolte e dei feriti. Molte delle truffe perpetrate ai danni delle assicurazioni, infatti, sono messe in atto attraverso l'utilizzo degli stessi testimoni per incidenti mai avvenuti o facendo pagare a più compagnie assicurative lo stesso danno. 2) Quali sono i vantaggi offerti dal CID? I conducenti delle autovetture coinvolte in un sinistro sono obbligati a denunciare l'accaduto alla propria compagnia di assicurazione avvalendosi di un modulo, del cui contenuto si è già ampiamente detto, fornito dalle imprese e ora identico in tutti i paesi europei. Quando questo modulo è firmato da entrambi i conducenti coinvolti nell'incidente si presume, salvo prova contraria da parte dell'assicuratore, che il sinistro si sia verificato secondo le circostanze, le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso. Sempre nel caso di doppia firma, il termine di 60 giorni entro il quale la compagnia di assicurazione del responsabile deve proporre al danneggiato un'offerta di indennizzo o comunicare le motivazioni che lo inducono a non formulare alcuna offerta è ridotto a 30 giorni. Analizziamo più da vicino le caratteristiche di questa procedura di risarcimento. In primo luogo essa permette all'assicurato (il quale abbia ragione, del tutto o in parte) di ottenere direttamente l'indennizzo dal proprio assicuratore. Le condizioni indispensabili per richiedere tale procedura sono: - la firma del modulo blu da parte di entrambi i conducenti; - il sinistro deve aver coinvolto due veicoli a motore (esclusi però ciclomotori e macchine agricole) assicurati da imprese aderenti alla Convenzione indennizzo diretto; - non vi devono essere danni alle persone. La compagnia assicuratrice dovrà provvedere, oltre al rilascio della quietanza nel caso di presentazione materiale della richiesta, a indicare il liquidatore responsabile del sinistro, nonché il relativo numero di pratica, mettendo contestualmente a disposizione dell'assicurato l'eventuale elenco delle carrozzerie convenzionate con l'ANIA, le quali in base a tale accordo possono riscuotere direttamente dall'assicuratore, dispensando l'assicurato dal doversi occupare personalmente del pagamento. Il liquidatore dovrà dare mandato al perito di effettuare la relativa perizia sul veicolo danneggiato entro i dieci giorni dalla messa a disposizione dello stesso da parte del proprietario. Entro i 15 giorni successivi alla perizia la compagnia dovrà provvedere alla liquidazione del danno; in caso di disaccordo (per esempio sull'entità del danno o sulle percentuali di responsabilità del sinistro) l'assicuratore paga la somma che ritiene dovuta al proprio assicurato, il quale contestualmente può rivolgersi all'assicuratore dell'altro veicolo per richiedere l'ulteriore parte di danno che ritiene gli debba essere risarcita (attuando in tal modo la procedura ordinaria). Quando non si può applicare il risarcimento diretto c'è la procedura ordinaria Se per qualsiasi motivo non può essere applicata la procedura CID, allora si applica la procedura ordinaria, il cui primo passo consiste nell'inviare all'assicurazione del danneggiante, nonché a questo stesso, la richiesta di risarcimento danni tramite raccomandata a/r. Gli elementi che necessariamente devono essere indicati in questa missiva sono: - la descrizione del sinistro (preferibilmente attraverso il modulo blu); - il luogo, il giorno e le ore in cui il perito può visionare il veicolo danneggiato (almeno otto giorni successivi al ricevimento della raccomandata, nei normali orari di lavoro); Una volta presentata questa documentazione, il danneggiato riceverà dalla compagnia di assicurazione della controparte informazioni relative al numero di sinistro e al liquidatore incaricato, inoltre questa provvederà a inviare il perito per effettuare la valutazione del danno. Entro 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione la compagnia deve comunicare al danneggiato la somma offerta in liquidazione qualora il danno venga ritenuto risarcibile. Sempre entro lo stesso termine deve essere comunicata, motivandola, la non indennizzabilità del danno stesso. Una volta ricevuta l'offerta dalla compagnia di assicurazione, il danneggiato può accettarla, rifiutarla o non rispondere. In qualsiasi caso, l'assicuratore dovrà obbligatoriamente inviare la cifra stabilita. Nel caso in cui la cifra venga accettata, la liquidazione deve essere effettuata entro 15 giorni dal ricevimento dell'accettazione (da inviare per raccomandata a/r). Se invece il danneggiato ritiene di non poter accettare la cifra, la compagnia dovrà comunque inviarla entro 5 giorni dal ricevimento del rifiuto da parte del "sinistrato", il quale può riscuotere la somma senza compromettere le sue future rivendicazioni. Trascorsi 30 giorni dall'invio dell'offerta senza che vi sia stata alcuna risposta da parte del danneggiato, l'assicurazione provvederà a inviargli, nel giro di altri 15 giorni, la somma ritenuta adeguata al caso, la quale potrà essere ritirata dal danneggiato senza che questo atto pregiudichi eventuali sue richieste future. 3) Quando c'è il ferito la procedura cambia Alcune differenze si riscontrano nel caso in cui la documentazione presentata dal danneggiato risulti incompleta, così come nel caso in cui vi siano danni a persone. Nel primo caso, la compagnia chiederà la documentazione mancante entro 30 giorni dal ricevimento di quella incompleta, e la procedura ordinaria ripartirà dal momento della ricezione della documentazione completa. Nel caso di danni a persona, invece, il soggetto coinvolto nel sinistro dovrà fornire all'assicuratore gli estremi necessari alla valutazione del danno (l'età, l'attività lavorativa, il reddito, l'entità delle lesioni subite, l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti). La compagnia di assicurazione in questo caso inviterà il danneggiato a sottoporsi a visita medico/legale al fine di valutare l'entità delle lesioni. Le comunicazioni relative al risarcimento saranno inviate al danneggiato entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione completa. Per semplificare e uniformare il risarcimento delle lesioni personali permanenti di lieve entità (fino a 9 punti) la legge prevede specifiche tabelle che, sulla base della gravità della lesione e dell'età del danneggiato, permettono una facile quantificazione del danno. Per le lesioni temporanee è invece previsto un importo di 36,15 euro per ogni giorno di inabilità assoluta, percentualmente ridotto in caso di inabilità parziale. Il danno può inoltre essere ulteriormente risarcito dal giudice, tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato, in misura non superiore a un quinto del valore tabellare. In conclusione va sottolineato che il diritto al risarcimento del danno si prescrive in due anni, quindi il soggetto coinvolto in un sinistro deve chiedere il risarcimento non oltre due anni dalla data dell'incidente ed eventualmente rinnovare la richiesta almeno ogni due anni, sempre con lettera raccomandata (possibilmente con ricevuta di ritorno). 4) Come compilare il Nuovo Modulo CID per ottenere l'indennizzo diretto Questa Guida redatta per la corretta compilazione del Nuovo Modulo in funzione del suo utilizzo ai fini CID, ai fini, cioè, della procedura dell'indennizzo diretto, non si limiterà a dirvi cosa rispondere alle domande contenute nel Modulo (fra l'altro non sempre necessario, in quanto molte sono chiarissime) ma indicherà: - come correggere risposte sbagliate e - cosa succede in caso di risposte omesse. Quando il Modulo vale CID. Molti continuano a chiamare Modulo CID un Modulo che in realtà si chiama “Constatazione amichevole di incidente – Denuncia di sinistro” e che - approvato dall'ISVAP (Istituto di vigilanza sul settore assicurativo) - serve a denunciare qualunque tipo di sinistro per l'assicurazione obbligatoria RC auto. Il CID è cosa ben diversa: CID sta per “Convenzione per l’indennizzo diretto” ed è appunto la convenzione che la maggior parte delle Imprese di assicurazione che esercitano la RC Auto hanno stipulato fra loro per stabilire le regole e i casi in cui l'indennizzo può essere effettuato direttamente dall’assicuratore del danneggiato, contrariamente alla regola generale che, lo ricordiamo, prevede che il risarcimento di un danno venga effettuato, ovviamente, dall’assicuratore del responsabile del danno. Abbiamo riscontrato che sul tema c'è ancora molta confusione, confusione generata, probabilmente, dal fatto che si usa chiamarlo Modulo CID. Abbiamo riscontrato che sul tema c'è ancora molta confusione, confusione generata, probabilmente, dal fatto che si usa chiamarlo Modulo CID. Allora è bene ripetere che il Modulo serve per la denuncia di qualunque tipo di sinistro auto e soltanto se il sinistro ha determinate caratteristiche, come vedremo fra poco, il Modulo viene accettato dalla Imprese che fanno parte della Convenzione CID per l'indennizzo diretto. Il sinistro è "particolare" se possiede le seguenti caratteristiche: 1. consiste nello scontro fra due autoveicoli, con esclusione quindi di ciclomotori (motorini non 2. 3. 4. 5. motociclette) e macchine agricole; la Convenzione non si applica in caso di mancato urto (vedi esempi) e non si applica nel caso in cui nel sinistro siano coinvolti più di due veicoli. vede coinvolti veicoli entrambi identificati e coperti da assicurazione obbligatoria; non abbia causato danni alle persone, pur se lievissimi e allo stesso tempo ambedue le Imprese di assicurazione aderiscono alla Convenzione Indennizzo Diretto (CID) e il modulo viene firmato da entrambi i conducenti. In caso di sinistro "particolare" non è necessario che le parti richiedano espressamente l'applicazione della procedura CID; essa è automatica se il Modulo non presenta evidenti condizioni di inapplicabilità della Convenzione (presenza di feriti, per esempio) e se contiene i "dati essenziali", quindi anche in caso di compilazione incompleta. I dati essenziali sono i seguenti: 1. 2. 3. 4. 5. identità delle parti (domanda n. 9 e/o 6) nome delle imprese di assicurazione (domanda n. 8) targa dei veicoli coinvolti (domanda n. 7) circostanze e/o grafico dell'incidente (domanda n. 12 e/o 13) firma delle parti (domanda n. 15) Come è fatto il modulo. A. Il Modulo deve essere fornito dalla propria assicurazione. Copie ulteriori possono essere ottenute dal proprio Agente di assicurazione. B. Il modulo è in quattro copie: o o o o la la la la prima è destinata all’assicuratore (agente o Impresa) del conducente della vettura A, seconda è destinata all’assicuratore (agente o Impresa) del conducente della vettura B; terza al conducente della vettura A quarta al conducente della vettura B. C. Il modulo è composto da quattro fogli: o o o o o il primo è il modulo vero e proprio e si chiama “Constatazione amichevole di incidente – Denuncia di sinistro”; in questo foglio vanno riportate le informazioni sulle parti coinvolte e le modalità dell’incidente; il secondo si chiama “Denuncia di danno responsabilità civile verso terzi (veicoli)”; questo foglio va compilato in caso vi siano feriti o danni materiali a cose diverse dai veicoli coinvolti o per meglio specificare alcuni aspetti già illustrati nel 1° foglio; dato lo scopo di questa Guida, questo foglio non verrà commentato il terzo si chiama “Altre informazioni” ed è destinato a raccogliere altre informazioni sul sinistro, necessarie per l’aggiornamento della banca dati sinistri istituita presso l’ISVAP, l’istituto di controllo del settore assicurativo; questo foglio non costituisce parte del modulo di denuncia di sinistro che mantiene i propri effetti anche in sua assenza. Il quarto si chiama “Istruzioni per l’impiego del modulo di “Constatazione amichevole di incidente – Denuncia di sinistro” e contiene le istruzioni per l'impiego del modulo. Come si compila. La compilazione domanda per domanda La compilazione del foglio "Altre Informazioni" Questo foglio non era previsto nella precedente edizione. La sua compilazione viene richiesta per fornire dati all'Istituto di Vigilanza e prescinde dal tipo di procedura che seguirà il sinistro. Va compilato sempre. Poiché il Provvedimento dell'ISVAP che ha approvato il Modulo di denuncia di sinistro all'Art. 3. dice che "il foglio aggiuntivo di cui al comma l non costituisce parte del modulo di denuncia di cui all'art. 1, che mantiene i propri effetti anche in assenza delle eventuali altre informazioni richieste con il foglio aggiuntivo", se ne dovrebbe dedurre, almeno sul piano logico, che: § qualora fra il primo e il terzo foglio si rilevassero incongruenze con riferimento e a causa di domande ripetute (es. numero di targa, generalità dei testimoni, ecc), fa fede quanto scritto nel primo; § può essere compilato indifferentemente da una o dall'altra parte coinvolta, in quanto non viene richiesta alcuna firma; § non è richiesto che le parti concordino sulle affermazioni riportate, tanto che non viene prevista firma; § qualora nel terzo foglio venissero indicate informazioni (es. presenza di feriti) incompatibili con la procedura CID, prevale sempre e comunque quanto dichiarato nel primo. 5) MODELLO ALTRE INFORMAZIONI 6) DENUNCIA DI SINISTRO 7) REGOLA GENERALE per la correzione dei dati dopo l'invio del Modulo Eventuali errori possono essere corretti mediante invio di lettera Raccomandata con A.R. alle parti interessate. Perché la correzione possa essere presa in considerazione dall'assicuratore è tuttavia necessario che anche l'altra parte confermi per iscritto la nuova versione. Nella parte superiore sotto la dicitura CONSTATAZIONE AMICHEVOLE DI INCIDENTE - Denuncia di sinistro, questa frase significa, in parole semplici, che, in caso di firma congiunta, 1. viene ridotto a trenta il termine di sessanta giorni - dalla ricezione della richiesta di risarcimento e della relativa documentazione - entro il quale l’assicuratore deve formulare al danneggiato congrua offerta per il risarcimento ovvero deve comunicare i motivi per i quali non ritiene di fare l’offerta e che 2. “si presume, salvo prova contraria da parte dell’assicuratore, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso”. A fianco, il riferimento indica soltanto quale provvedimento legislativo prevede il Modulo di denuncia sinistro: è solo informazione. [ Domanda 1 ] La data e l’ora da indicare sono quelle in cui è avvenuto il sinistro e non quelle della compilazione del modulo. Se al momento dell’incidente non disponete del Modulo potete raccogliere i dati e compilarlo successivamente, sempre che sia possibile recuperare la firma anche dell’altro conducente. Ricordiamo che il sinistro va denunciato, secondo il codice, entro tre giorni dal suo accadimento. Non tutte le Imprese sono rigorose nel richiedere il rispetto dei tre giorni: tuttavia non conviene rischiare. In caso di errore, vedi Regola Generale, a pié di pagina. In caso di omissione, la maggior parte delle Imprese non procede alla liquidazione del sinistro. La data del sinistro infatti permette di accertare l'esistenza della copertura assicurativa che è condizione essenziale per l'applicazione della procedura CID. [ Domanda 2 ] Non è detto che le parti conoscano sempre tutte le informazioni richieste (comune, provincia, via e numero) (pensate se vi trovate in vacanza in un zona mai visitata prima!); in tal caso descrivere il più esattamente possibile il luogo dell'incidente magari facendo riferimento a elementi indicativi del posto (una chiesa, una fabbrica o cose del genere). Se potete essere più precisi solo successivamente informatene le parti al più presto con Raccomandata A.R. In caso di errore, vedi Regola Generale, a pié di pagina. In caso di omissione, si corre il rischio di ritardi nella liquidazione del danno dovuti alla necessità di effettuare indagini supplementari. [ Domanda 3 ] La richiesta di indicare se vi sono feriti a chi non è medico non deve creare preoccupazioni in quanto non si richiede a chi non è medico di valutarne la gravità. Ricordate, però, che se rispondete “SI” alla domanda la procedura CID non può essere applicata. Continuate pure a compilare il Modulo ma varrà come normale denuncia di sinistro. Se avete risposto “non vi sono feriti” ma successivamente ritenete di cambiare la dichiarazione in “vi sono feriti” dovete darne comunicazione all’Assicuratore con Raccomandata A.R. e questi interromperà la procedura CID e seguirà la normale procedura di liquidazione. Se invece avete inizialmente risposto “ vi sono feriti” e successivamente ritenete di cambiare la dichiarazione in “ non vi sono feriti” dovete innanzitutto rintracciare il conducente dell’altra auto ed acquisire, se lui d’accordo, la sua firma sul Modulo compilato nuovamente; dovete poi inviare il tutto all’assicuratore e sarà questi a cambiare la procedura di liquidazione da normale a CID, se i tempi ancora lo permettono. L’omissione della risposta viene considerata risposta negativa (non vi sono feriti) e si prosegue nella procedura dell’indennizzo diretto. [ Domanda 4 ] Questa è una domanda articolata in due parti: 4.1. La prima tende ad appurare se sono stati causati danni materiali a VEICOLI TERZI, cioè veicoli diversi dai due coinvolti nell'incidente; evidentemente si tratta di indicare eventuali danni materiali VISIBILI. 4.2. La seconda parte della domanda tende a sapere se sono stati causati danni a COSE DI TERZI (cose o animali). Se si risponde "si" alla prima e/o alla seconda parte della domanda siete fuori procedura CID; il Modulo varrà come denuncia "normale" di sinistro. In caso di errore, vedi Regola Generale, a pié di pagina. L'omissione della risposta viene considerata risposta negativa (non sono stati causati danni a veicoli o cose di terzi) e si prosegue nella procedura dell'indennizzo diretto. [ Domanda 5 ] L'indicazione di testimoni è importante per evitare contestazioni. Poiché tuttavia non si può escludere che i testimoni non siano totalmente concordi su tutti gli aspetti del sinistro, magari perché vi hanno assistito da punti di osservazione diversi, si consiglia di indicarne un ugual numero a sostegno delle eventuali diverse posizioni (se li trovate, naturalmente!). In caso di errore, vedi Regola Generale, a pié di pagina. Se non indicate alcun testimone la procedura di indennizzo diretto procede regolarmente in quanto la sottoscrizione congiunta dei due conducenti già di per sé fa presumere "salvo prova contraria da parte dell'assicuratore, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso". [ Domanda 6 ] Da questa domanda in poi, le risposte da fornire sono duplici, una relativa al veicolo A e l'altra relativa al veicolo B. Va precisato, per amore di massima chiarezza, che le lettere A e B sono due lettere messe a caso per indicare le due auto coinvolte: non è vero, come qualcuno sostiene, che la lettera A indichi la macchina investitrice e la lettera B quella investita. I dati da indicare sono ricavabili dal certificato di assicurazione che certamente conserverete,come vostro dovere, insieme al libretto di circolazione. Nel caso la macchina sia intestata ad una società la riga Cognome conterrà la ragione sociale di questa e quella del nome rimarrà vuota; la e-mail potrà essere indifferentemente quella della società, quella personale del conducente o, meglio ancora, quella del funzionario che avrà il compito di seguire la denuncia di sinistro fino al risarcimento. E’ difficile ipotizzare errori, in questo caso, tuttavia vale sempre la Regola Generale, vedi piè pagina. L'omissione di questo dato ha conseguenze molto gravi; la denuncia non viene presa in considerazione, né agli effetti dell'indennizzo diretto né a agli effetti della denuncia normale, essendo questo uno dei dati considerati essenziali. [ Domanda 7 ] Tutto chiaro; ricordate soltanto che non sono compresi i ciclomotori (i motorini). La figura nel riquadro 10 è quella di una motocicletta no di un ciclomotore. In caso di errore, vedi Regola Generale, a pié di pagina. L'omissione di questo dato ha conseguenze molto gravi; la denuncia non viene presa in considerazione, né agli effetti dell'indennizzo diretto né a agli effetti della denuncia normale, essendo questo uno dei dati considerati essenziali. [ Domanda 8 ] Le informazioni richieste sono sul certificato di assicurazione che certamente conserverete insieme al libretto di circolazione. La polizza che "copre anche i danni materiale al proprio veicolo" è la polizza kasko. Se questo è il vostro caso lo scoprite andando a leggere le garanzie accessorie della vostra polizza auto. Le imprese di assicurazione devono essere indicate sul Modulo con la loro ragione sociale scritta per esteso; le forme abbreviate sono accettate purché non generino confusione con altre imprese. In caso di errore, vedi Regola Generale, a pié di pagina. L'omissione di questo dato ha conseguenze molto gravi; la denuncia non viene presa in considerazione, né agli effetti dell'indennizzo diretto né a agli effetti della denuncia normale, essendo questo uno dei dati considerati essenziali. [ Domanda 9 ] I dati richiesti sono reperibili sulla patente di guida e quindi no comment. Fra dare il numero di telefono o la e-mail è solo questione di quanto ritenete che sia preferibile conservare traccia dell'andirivieni di informazioni che verranno scambiate in relazione all'incidente. Non ipotizziamo errori in questo caso! L'omissione di questo dato ha conseguenze molto gravi; la denuncia non viene presa in considerazione, né agli effetti dell'indennizzo diretto né a agli effetti della denuncia normale, essendo questo uno dei dati considerati essenziali. [ Domanda 10 ] Cercate di essere precisi nell'indicare il punto esatto di impatto iniziale: non dimenticate infatti che da esso dipendono molte cose, non esclusa la vostra responsabilità. Innanzitutto indicate con la lettera A o B il tipo di veicolo fra i tre indicati nel Modulo, poi indicate con la freccia il punto in cui i due veicoli si sono toccati nel momento iniziale. In caso di errore, vedi Regola Generale, a pié di pagina. Le conseguenza dell'omissione di questo dato non sono gravi solo se verrà risposto correttamente alle domande 12 e/o 13. In altri termini se non dite come è successo l'incidente, come volete che l'assicuratore vi prenda in considerazione! [ Domanda 11 ] La domanda riguarda i danni VISIBILI. Siate concisi perché lo spazio disponibile è limitato e non è possibile aggiungere fogli al Modulo. In caso di errore, vedi Regola Generale, a pié di pagina. Omettere queste indicazioni vorrebbe dire che non vi sono danni da risarcire! [ Domanda 12 ] Questa domanda (che si articola in 17 sotto domande) tende a fornire una buona rappresentazione delle circostanze in cui si è verificato l'incidente. Se vogliamo una liquidazione spedita e senza contestazioni dobbiamo rispondere con chiarezza e precisione, tenendo in considerazione quanto è scritto dopo la 17ma sotto domanda e cioè che "il presente documento non costituisce ammissione di responsabilità bensì una mera rilevazione dell'identità delle persone e dei fatti, per una rapida definizione"; questo comporta due conseguenze: la prima che non vale nulla aver scritto in qualche parte del Modulo frasi del tipo "ho torto" oppure "ho ragione"; la seconda che dalla valutazione dei fatti, come descritti, verrà fatta discendere la responsabilità dell'incidente. In caso di errore, vedi Regola Generale, a pié di pagina. Le conseguenza dell'omissione di questo dato non sono gravi solo se verrà risposto correttamente alla domanda 13. In altri termini se non dite come è successo l'incidente, come volete che l'assicuratore vi prenda in considerazione! [ Domanda 13 ] Il grafico va disegnato con buona cura: importante è non dimenticare di guardare bene se vi sono e cosa indicano i cartelli stradali anche quelli seminascosti dagli alberi. In caso di errore, vedi Regola Generale, a pié di pagina. Le conseguenza dell'omissione di questo dato non sono gravi solo se verrà risposto correttamente alla domanda 12. In altri termini da qualche parte bisogna che risulti come l'incidente si è verificato! [ Domanda 14 ] In questo spazio, pur se limitato, vanno inserite eventuali osservazioni, separatamente per il veicolo A e per quello B, tenendo presente che non è possibile aggiungere altri fogli, né è da tutti condiviso che possa essere usato il retro del foglio per ulteriori osservazioni. [ Domanda 15 ] E' bene che le firme siano leggibili. La omissione della apposizione delle firme comporta che la denuncia viene considerata "normale" e non CID. Pur essendo chiaramente indicato e di per sé ovvio, riteniamo utile sottolineare quanto scritto in fondo al Modulo: "La denuncia non deve essere modificata dopo la firma e la separazione degli esemplari". Avete mai pensato di portare con voi il modulo già precompilato con i dati relativi all’assicurato, al veicolo e alla polizza di assicurazione? Pensateci, al momento opportuno vi tornerà molto comodo!! 8) ESEMPI Ricordato che per collisione si intende contatto fra le strutture dei veicoli la Convenzione si applica anche se: - uno o entrambi i veicoli coinvolti nella collisione trainano una roulotte, un rimorchio o un portabagagli; - sono rimasti danneggiati accessori d'uso del veicolo (radio, condizionatori d'aria) purché siano stabilmente incorporati nel veicolo stesso; - due veicoli vengono in collisione a seguito dell'apertura di una portiera comunque operata; - uno o entrambi i veicoli hanno la targa prova; - a seguito della collisione uno dei due veicoli viene proiettato contro un oggetto esterno (albero, muro). La Convenzione non si applica se: - la collisione avviene tra un veicolo e cose o persone cadute da altro veicolo su cui erano trasportate; - uno o entrambi i veicoli coinvolti nella collisione trainano un altro veicolo; - la collisione interessa roulotte, portabagagli o rimorchio non agganciato ad un veicolo; - la collisione avviene fra un veicolo e cose trasportate da altro veicolo sporgenti dalla sua sagoma; - si sono verificati danni alle cose trasportate o agli indumenti o effetti d'uso in uno o in entrambi i veicoli coinvolti. 9) ELENCO COMPAGNIE ADERENTI AL CONSORZIO CID COD. ANIA 344 036 432 364 417 085 005 254 004 275 010 014 815 428 356 293 199 133 304 418 269 352 082 007 346 112 020 016 187 018 056 013 281 019 023 223 022 086 088 416 139 102 284 990 366 326 274 055 068 299 025 208 049 410 151 ELENCO COMPAGNIE ADERENTI AL CONSORZIO CID (AL 3.4.2000) AIG EUROPE S.A. – VIA VALCAVA 6 – 20155 MILANO ALLIANZ SUBALPINA – VIA ALFIERI 22 – 10121 TORINO ALLSTATE DIRETTO ASS.NI DANNI – PIAZZA MONTE TITANO 10 – 20132 MILANO ANTONIANA VENETA POPOLARE ASS.NI – LARGO UGO IRNERI 1 – 34123 TRIESTE ARCA ASSICURAZIONI – VIA SAN MARCO 48 – 37138 VERONA ASSICURATRICE VALPIAVE – VIA V. VENETO – 32100 BELLUNO ASSICURAZIONI GENERALI – VIA MAROCCHESA 14 – 31021 MOGLIANO VENETO ASSIMOCO – CENTRO DIREZIONALE MILANO OLTRE, PAL. GIOTTO – 20090 SEGRATE ASSITALIA – CORSO D’ITALIA 33 – 00198 ROMA AUGUSTA ASSICURAZIONI – VIA MORGARI 19 – 10125 TORINO AURIORA ASSICURAZIONI – VIA MONTECUCCOLI 20 – 20147 MILANO AXA ASS.NI – VIA CONSOLATA 3 – 10122 TORINO AXA CORPORATE SOLUTIONS – VIA DELLA MOSCOVA 18 – 20122 MILANO AZURITALIA – VIA MIRABELLO 2 – 42100 REGGIO EMILIA AZZURRA ASS.NI – VIA CARLO MARENCO 25 – 10126 TORINO BAYERISCHE – VIA RIPAMONTI 286/17 – 20141 MILANO BERNESE ASS.NI – VIA A. VALENZIANI 6 – 00187 ROMA BNC ASS.NI - VIA ABRUZZI 10 – 00187 ROMA BPB ASS.NI – PIAZZALE FRATELLI ZAVATTARI 12 – 20090 MILANO CATTOLICA AZIENDE – VIA INVERIGO 4 – 20151 MILANO CIRA – VIA INVERIGO 4 – 20151 MILANO COMMERCIAL UNION INSURANCE – V.LE GRAMSCI 42 – 50132 FIRENZE COMMERCIAL UNION ITALIA – VIALE ABRUZZI 94 – 20131 MILANO COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL – VIA STALINGRADO 45 - 40128 BOLOGNA COMPAGNIA DI MILANO- STRADA 6 PALAZZO A/13 – 20090 ASSAGO – MILANOFIORI CREDITRAS – CORSO ITALIA 23 – 20122 MILANO DIALOGO – STRADA 6 –PAL. A/13 – 20090 ASSGO – MILANOFIORI DUOMO – AREA SULDA – VIA BROGGI 21 – 20129 MILANO FATA – VIA URBANA 169/A – 00184 ROMA FIDUCIARIA AREA SULDA – VIA DEL BORGO 94 – 40126 BOLOGNA FONDIARIA ASS.NI – VIA L. IL MAGNIFICO 1 – 50129 FIRENZE FRIULI V.G. – LA CARNICA – VIALE VENENZIA 99 – 33100 UDINE GAN ITALIA – VIA G. DEL MONTE 45 – 00197 ROMA GIANO – VIA MASSIMI 158 – 00136 ROMA HELVETIA – VIA G.B. CASSINIS 21 – 20139 MILANO ITALIA ASSICURAZIONI – MILANOFIORI STRADA 6 PAL. A 13 – ASSAGO - MI ITALIANA ASSICURAZIONI – VIA DELLA CHIUSA 15 – 20123 MILANO ITAS ASSICURAZIONI – VIA MANTOVA 67 – 38100 TRENTO ITAS MUTUA – VIA MANTOVA 67 – 3810 TRENTO LEVANTE NORDITALIA – VIALE CERTOSA 222 – 20156 MILANO LIGURIA – VIA MILANO 2 – 20090 SEGRATE LINEAR - VIA A. DA FROMIGINE 1 – 40128 BOLOGNA LLOYD 1885 – VIALE MONZA 2 – 20127 MILANO LLOYD ADRIATICO – LARGO UGO IRNERI 1 – 34143 TRIESTE LLOYD ITALICO – VIA FIESCHI 9 – 16121 GENOVA LLOYD’S CROWE SYNDACATE 963 – VIA L. BISSOLATI 54 – 00187 MILANO MAECI AREA SULDA – VIA BROGGI 21 – 20129 MILANO MANNHEIM – VIA SAN BASILIO 41 – 00187 ROMA MAPFRE PROGRESS – PIAZZA A. GENTILI 3 – 90143 PALERMO MEDIOLANUM - VIA MILANO 141 – 20093 COLOGNO MONZESE MEIE ASSICURAZIONI – CORSO DI PORTA VIGENTINA 9 – 2012 MILANO MULTIASS ASSICURAZIONI – VIA RIPAMONTI 89 – 20141 MILANO NATIONALE – PIAZZA PORTO DI RIPETTA 1 – 00186 ROMA NATIONALE SUISSE – VIA XXV APRILE – 20097 S.DONATO MILANESE NAVALE ASSICURAZIONI – VIA BORGOLEONI 16 – 44100 FERRARA NUOVA MAA ASS.NI – VIA SENIGALLIA 18 – 20161 MILANO NUOVA TIRRENA – VIA MASSIMI 158 – 00136 ROMA 292 412 906 429 003 237 080 137 034 032 106 222 090 175 198 312 057 035 315 243 008 401 247 283 204 038 039 818 359 040 PADANA ASSICURAZIONI – VIA AGADIR 34 – 20097 S. DONATO MILANESE PIEMONTESE ASSICURAZIONI - CORSO PALESTRO 5 – 1012 TORINO PROBUS INSIRANCE – V. L DA VINCI 421 – 00145 ROMA R&P ASSICURAZIONI – VIA C EDERLE 45 - -37126 VERONA RAS – CORSO ITALIA 23 – 20122 MILANO RISPARMIO ASSICURAZIONI – VIA FERRETTO 1 – 31021 MOGLIANO VENETO ROYAL & SUNALLIANCE – VIA MARTIN PIAGGIO 1 – 16122 GENOVA ROYAL INSURANCE – VIA F.LLI GRACCHI 27 – 20092 CINISELLO BALSAMO SAI – CORSO G. GALILEI 12 – 10126 TORINO SARA ASSICURAZIONI – VIA PO 20 – 00198 ROMA SASA – RIVA TOMMASO GULLI 12 – 34123 TRIESTE SEAR – VIA RIGOLA 7 – 20159 MILANO SERI – VIA DEL BORGO 94 – 40126 BOLOGNA SIAT – VIA B. BOSCO 15 – 16121 GENOVA SICURTA’ 1879 – PIAZA CARLO ERBA 6 – 20129 MILANO SIS – LARGO MONTEDINOVE 4 – 00138 ROMA SOCIETA’ CATTOLICA – LUNHADIGE CANGRANDE 16 – 37126 VERONA SOCIETA’ REALE MUTUA – VIA CORTE D’APPELLO 11 – 10122 MILANO SYSTEMA – STRADA 6 – PAL. A13 – 2090 ASSAGO MILANOFIORI TICINO – VIA SAN GIOVANNI DELLA CROCE 3 – 00166 ROMA TORO ASS.NO – VIA ARCIVESCOVADO 16 – 10121 MILANO TORO TARGA – VIA DELLALA 8 – 10121 TORINO TRIESTE E VENEZIA – GENERTEL – VIALE LIONELLO STOCK 2 – 34125 TRIESTE UNIASS ASSICURAZIONI – VIA AURELIA 294 – 00165 ROMA UNIVERSO ASS.NI – VIA DEL PILASTRO 52 – 40127 BOLOGNA VITTORI ASS.NMI – VIA CALDERA 21 – 20153 MILANO WINTERTHUR ASSICURAZIONI – VIA DI PRISCILLA 101 – 00199 ROMA WINTERTHUR INTERNATIONAL – VIA BERCHET 2 – 20121 MILANO ZURICH INTERNATIONAL ITALIA – PIAZZA CARLO ERBA 6 – 20129 MILANO ZURIGO - PIAZZA CARLO ERBA 6 – 20129 MILANO CID Lesioni E’ operativa dal 1 giugno 2004 la nuova procedura Cid che coprirà anche i danni alla persona. In caso di incidente d’auto sarà possibile compilare il modulo blu di constatazione amichevole e farsi rimborsare direttamente dalla propria compagnia di assicurazione. Domande e risposte D. Il modulo blu deve essere compilato integralmente per utilizzare la procedura CID? R. E' utile ed opportuno per una più rapida gestione della pratica che il modulo sia completato in tutte le sue parti; in ogni caso dovranno però essere SEMPRE indicati cognome e nome di entrambi gli assicurati, le targhe dei due veicoli, le loro compagnie di assicurazione, le circostanze e/o il disegno dell'incidente, le firme dei due conducenti. D. Chi trattiene le quattro copie del modulo blu di denuncia (constatazione amichevole d'incidente) dopo che è stato compilato e firmato da entrambi gli automobilisti? R. Ciascuno degli automobilisti trattiene due copie del modulo blu: una per sé e una da consegnare al proprio assicuratore. D. E’ possibile fare delle aggiunte o delle correzioni sulle due copie del modulo blu rimaste in mio possesso? R. No: le quattro copie del modulo devono essere del tutto identiche tra loro. Eventuali aggiunte sono possibili, ma devono essere fatte congiuntamente, in modo che vengano riportate su tutte le quattro copie. D. Dal modulo blu risulta che, a seguito dell'urto, sul veicolo assicurato è rimasto ferito un trasportato: si può applicare la procedura CID? R. Si, la Convenzione è applicabile sia per i danni al veicolo che per quelli subiti dalle persone a bordo, fino ad un importo di 15.000 euro per ciascuna persona. D. Se sul modulo blu non sono indicati feriti ma, successivamente, emergono delle lesioni, la compagnia di assicurazione può comunque risarcire i danni alla persona? R. Si. Non è necessario che eventuali lesioni subite dal conducente o dai passeggeri risultino indicate sul modulo blu; è sufficiente che vengano poi adeguatamente documentate. D. Nell’incidente sono coinvolti più di due veicoli : è possibile utilizzare la procedura CID? R. No, perché la CID è valida solo per incidenti tra due veicoli. D. Quali sono i tempi di esecuzione della perizia e di pagamento del danno al veicolo? R. Per la perizia il termine è di 10 giorni dal momento in cui il danneggiato mette a disposizione del proprio assicuratore il veicolo per l'accertamento dei danni indicando giorno, luogo ed ora in cui esso è visibile; per il pagamento del danno il termine è di 15 giorni dall'esecuzione della perizia. Tali termini sono complessivamente più brevi di quelli previsti dalla legge (art. 3 della L. 39/1977) : 25 giorni con la CID, anziché 45. D. Quali sono i tempi per l’accertamento e il pagamento dei danni alla persona? R. Per l’accertamento dei danni fisici il termine è di 30 giorni dal momento in cui il danneggiato consegna alla propria compagnia tutta la documentazione relativa al danno subito; per il pagamento del danno il termine è di 15 giorni dall’accertamento del danno. Tali termini sono complessivamente più brevi di quelli previsti dalla legge (art. 3 della L. 39/1977 e successive modifiche): 45 giorni con la CID, anziché 90. D. Quali sono i parametri medico legali ed economici adottati dalla procedura CID nella valutazione dei danni alla persona? R. Vengono applicati i criteri e le tabelle previste dalla Legge. (vedi documentazione su legislazione RC auto - http://www.ania.it/auto/documentazione/index.asp). D. Fino a quali importi può essere applicata la procedura CID? R. Per i danni ai veicoli non ci sono limiti di valore. Per ciascun ferito il limite è di 15.000 euro. Tale limite comprende anche i danni alle cose trasportate appartenenti alla medesima persona. D. Al momento della denuncia non si sa quanto varranno i danni alla persona: come ci si deve comportare? R. Conviene comunque compilare il modulo blu, firmarlo insieme all’altro conducente e consegnarlo alla propria assicurazione, in modo che possa procedere con la valutazione del danno; va ricordato che il 95% dei danni alla persona viene liquidato con meno di 15.000 euro e che la firma del modulo non limita in alcun modo i tuoi diritti. D. Cosa succede se nel corso della gestione emergono danni alla persona per un valore superiore a 15.000 euro? R. La Compagnia dell’assicurato trasferirà la pratica alla Compagnia che assicura il veicolo civilmente responsabile. D. Se insorgono problemi con la propria Compagnia sulla gestione del danno, come ci si deve comportare? R. Si ha il diritto di ricevere da quest’ultima un’offerta di risarcimento. Se insoddisfatti, ci si può rivolgere ad un’Associazione di consumatori per attivare la procedura di conciliazione, che non è comunque preclusiva di una eventuale successiva azione legale.