Il nuovo Modulo per la denuncia dei sinistri AUTO
Dal 1° giugno 2004 CID Lesioni
Dopo aver resistito, più o meno bene, per quasi 25 anni, il modulo di " Constatazione
amichevole di incidente" , nato il 28 luglio del 1977, è alle soglie del "pensionamento". Tra sei
mesi, infatti, il modulo blu, più spesso chiamato (erroneamente) modulo CID, scomparirà
definitivamente lasciando il campo al nuovo modello che dal 1° gennaio 2003 ha iniziato ad
affiancarlo.
Rispetto alla collaudata formula che garantiva, in presenza delle firme di ambedue i conducenti, un
rimborso veloce effettuato direttamente dalla compagnia del danneggiato, le differenze contenute sulla
facciata anteriore del primo foglio sono lievi. Si potranno trovare, infatti, spazi predisposti all'inserimento
di dati nuovi come la mail, il codice fiscale delle persone coinvolte (o la partita Iva in caso di società) nel
sinistro e la nazione di immatricolazione del mezzo. Ma chi si troverà a compilare la prima facciata del
nuovo modello dovrà ancora annotare le proprie generalità e quelle della controparte, le caratteristiche
dell'autoveicolo e del contratto assicurativo, oltre a descrivere nella maniera più chiara possibile le
modalità dell'incidente attraverso l'ausilio della rappresentazione grafica della sua dinamica.
Il retro del primo foglio, invece, non presenta nessun elemento distintivo rispetto al vecchio modello: così
qui si troveranno appositi spazi atti a contenere le informazioni sulle autorità eventualmente intervenute
(carabinieri, polizia stradale o vigili urbani) e sulle eventuali multe comminate a carico di una delle due
parti; ulteriori righe sono predisposte all'accoglimento dei dati di eventuali testimoni presenti al momento
dell'incidente. Nel caso in cui si riscontri il coinvolgimento di terzi, inoltre, c'è un ulteriore spazio in cui è
possibile specificare sia le lesioni a persone (ma è bene sottolineare che tale dichiarazione non ha in alcun
modo valore vincolante), sia i danni a cose o animali.
1) La sezione aggiuntiva
2) Quali sono i vantaggi offerti dal CID?
3) Quando c'è il ferito la procedura cambia
4) Come compilare il Nuovo Modulo CID per ottenere l'indennizzo diretto
5) Modello altre informazioni
6) Denuncia sinistro
7) Regola generale
8) Esempi
9) Elenco COMPAGNIE aderenti al Consorzio CID
1) La sezione aggiuntiva
Al foglio appena descritto, nel nuovo modello, ne segue un secondo che costituisce la vera svolta, in linea
con le regole comunitarie, introdotta dal provvedimento dell'Istituto per la vigilanza delle assicurazioni
private (ISVAP) pubblicato il 30 dicembre del 2002 sulla Gazzetta Ufficiale.
Questa parte del modulo, esplicitamente dedicate ad "Altre informazioni", dà la possibilità di annotare i
dati anagrafici di eventuali testimoni, quelli dei proprietari dei veicoli coinvolti nel caso non ci fosse
coincidenza tra assicurato e contraente della polizza R.C.A. e infine quelli relativi a eventuali feriti. Per
questi ultimi si ha una tripartizione tra conducente, passeggero e pedone e per ognuno è possibile inserire
informazioni anche su un eventuale passaggio al pronto soccorso.
Molte sono state le polemiche causate da un'errata interpretazione dell'introduzione di questa sezione, la
cui presenza ha generato l'idea diffusa di un risarcimento diretto dei danni fisici attraverso la procedura
CID. Ma in realtà, la legge n. 273 del 2002 ha sì previsto l'applicabilità di questo modello obbligatorio di
denuncia anche nei casi di danni a persona, senza però affermare che tale tipologia di danni possano
essere risarciti attraverso la procedura di indennizzo diretto, che era e resta esplicitamente esclusa per
quanto riguarda le lesioni a persona. A questa soluzione si potrà giungere soltanto attraverso una modifica
della convenzione in corso tra le imprese aderenti al consorzio per la gestione della convenzione per
l'indennizzo diretto.
Questo nuovo modello, analogamente a quelli adottati negli altri paesi dell'UE, prevede l'onere a carico
degli assicurati di fornire alle compagnie di assicurazione le informazioni su eventuali danni fisici e/o
ricoveri ospedalieri sofferti dalle persone coinvolte nel sinistro. Il contenuto di questa seconda sezione ha
un carattere puramente accessorio, infatti le informazioni in essa contenute, benché necessarie alla
compilazione della banca dati sinistri istituita presso l'ISVAP, in base al provvedimento n. 2136 del 13
dicembre 2002 dello stesso Istituto di vigilanza non costituiscono "parte del modulo di denuncia che
mantiene i suoi effetti anche in assenza delle eventuali altre informazioni richieste dal foglio aggiuntivo".
In tal modo gli automobilisti coinvolti nell'incidente avranno la facoltà di scegliere se riempire o meno
questa parte del nuovo modulo C.A.I. (Constatazione amichevole di incidente), nella consapevolezza che
la loro decisione non andrà a inficiare la procedura di indennizzo diretto del sinistro.
Il nuovo modello di denuncia ha il compito di introdurre una maggiore trasparenza e chiarezza nella
documentazione dei sinistri stradali, oltre a quello di consentire alle compagnie assicurative la raccolta dei
dati che, in base alla recente riforma RCA, sono tenute a trasmettere alla già citata banca dati sinistri
istituita presso l'ISVAP.
Il ruolo di questo nuovo archivio informatico è quello di smascherare le frodi assicurative attraverso
l'incrocio dei dati in esso raccolti, come l'anagrafica dei testimoni, delle persone coinvolte e dei feriti.
Molte delle truffe perpetrate ai danni delle assicurazioni, infatti, sono messe in atto attraverso l'utilizzo
degli stessi testimoni per incidenti mai avvenuti o facendo pagare a più compagnie assicurative lo stesso
danno.
2) Quali sono i vantaggi offerti dal CID?
I conducenti delle autovetture coinvolte in un sinistro sono obbligati a denunciare l'accaduto alla propria
compagnia di assicurazione avvalendosi di un modulo, del cui contenuto si è già ampiamente detto,
fornito dalle imprese e ora identico in tutti i paesi europei. Quando questo modulo è firmato da entrambi i
conducenti coinvolti nell'incidente si presume, salvo prova contraria da parte dell'assicuratore, che il
sinistro si sia verificato secondo le circostanze, le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo
stesso. Sempre nel caso di doppia firma, il termine di 60 giorni entro il quale la compagnia di
assicurazione del responsabile deve proporre al danneggiato un'offerta di indennizzo o comunicare le
motivazioni che lo inducono a non formulare alcuna offerta è ridotto a 30 giorni.
Analizziamo più da vicino le caratteristiche di questa procedura di risarcimento. In primo luogo essa
permette all'assicurato (il quale abbia ragione, del tutto o in parte) di ottenere direttamente l'indennizzo
dal proprio assicuratore.
Le condizioni indispensabili per richiedere tale procedura sono:
- la firma del modulo blu da parte di entrambi i conducenti;
- il sinistro deve aver coinvolto due veicoli a motore (esclusi però ciclomotori e macchine agricole)
assicurati da imprese aderenti alla Convenzione indennizzo diretto;
- non vi devono essere danni alle persone.
La compagnia assicuratrice dovrà provvedere, oltre al rilascio della quietanza nel caso di presentazione
materiale della richiesta, a indicare il liquidatore responsabile del sinistro, nonché il relativo numero di
pratica, mettendo contestualmente a disposizione dell'assicurato l'eventuale elenco delle carrozzerie
convenzionate con l'ANIA, le quali in base a tale accordo possono riscuotere direttamente
dall'assicuratore, dispensando l'assicurato dal doversi occupare personalmente del pagamento.
Il liquidatore dovrà dare mandato al perito di effettuare la relativa perizia sul veicolo danneggiato entro i
dieci giorni dalla messa a disposizione dello stesso da parte del proprietario.
Entro i 15 giorni successivi alla perizia la compagnia dovrà provvedere alla liquidazione del danno; in caso
di disaccordo (per esempio sull'entità del danno o sulle percentuali di responsabilità del sinistro)
l'assicuratore paga la somma che ritiene dovuta al proprio assicurato, il quale contestualmente può
rivolgersi all'assicuratore dell'altro veicolo per richiedere l'ulteriore parte di danno che ritiene gli debba
essere risarcita (attuando in tal modo la procedura ordinaria).
Quando non si può applicare il risarcimento diretto c'è la procedura ordinaria
Se per qualsiasi motivo non può essere applicata la procedura CID, allora si applica la procedura
ordinaria, il cui primo passo consiste nell'inviare all'assicurazione del danneggiante, nonché a questo
stesso, la richiesta di risarcimento danni tramite raccomandata a/r.
Gli elementi che necessariamente devono essere indicati in questa missiva sono:
- la descrizione del sinistro (preferibilmente attraverso il modulo blu);
- il luogo, il giorno e le ore in cui il perito può visionare il veicolo danneggiato (almeno otto giorni
successivi al ricevimento della raccomandata, nei normali orari di lavoro);
Una volta presentata questa documentazione, il danneggiato riceverà dalla compagnia di assicurazione
della controparte informazioni relative al numero di sinistro e al liquidatore incaricato, inoltre questa
provvederà a inviare il perito per effettuare la valutazione del danno. Entro 60 giorni dalla data di
ricevimento della documentazione la compagnia deve comunicare al danneggiato la somma offerta in
liquidazione qualora il danno venga ritenuto risarcibile. Sempre entro lo stesso termine deve essere
comunicata, motivandola, la non indennizzabilità del danno stesso.
Una volta ricevuta l'offerta dalla compagnia di assicurazione, il danneggiato può accettarla, rifiutarla o non
rispondere. In qualsiasi caso, l'assicuratore dovrà obbligatoriamente inviare la cifra stabilita.
Nel caso in cui la cifra venga accettata, la liquidazione deve essere effettuata entro 15 giorni dal
ricevimento dell'accettazione (da inviare per raccomandata a/r). Se invece il danneggiato ritiene di non
poter accettare la cifra, la compagnia dovrà comunque inviarla entro 5 giorni dal ricevimento del rifiuto da
parte del "sinistrato", il quale può riscuotere la somma senza compromettere le sue future rivendicazioni.
Trascorsi 30 giorni dall'invio dell'offerta senza che vi sia stata alcuna risposta da parte del danneggiato,
l'assicurazione provvederà a inviargli, nel giro di altri 15 giorni, la somma ritenuta adeguata al caso, la
quale potrà essere ritirata dal danneggiato senza che questo atto pregiudichi eventuali sue richieste
future.
3) Quando c'è il ferito la procedura cambia
Alcune differenze si riscontrano nel caso in cui la documentazione presentata dal danneggiato risulti
incompleta, così come nel caso in cui vi siano danni a persone. Nel primo caso, la compagnia chiederà la
documentazione mancante entro 30 giorni dal ricevimento di quella incompleta, e la procedura ordinaria
ripartirà dal momento della ricezione della documentazione completa.
Nel caso di danni a persona, invece, il soggetto coinvolto nel sinistro dovrà fornire all'assicuratore gli
estremi necessari alla valutazione del danno (l'età, l'attività lavorativa, il reddito, l'entità delle lesioni
subite, l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti). La
compagnia di assicurazione in questo caso inviterà il danneggiato a sottoporsi a visita medico/legale al
fine di valutare l'entità delle lesioni.
Le comunicazioni relative al risarcimento saranno inviate al danneggiato entro 90 giorni dalla ricezione
della documentazione completa.
Per semplificare e uniformare il risarcimento delle lesioni personali permanenti di lieve entità (fino a 9
punti) la legge prevede specifiche tabelle che, sulla base della gravità della lesione e dell'età del
danneggiato, permettono una facile quantificazione del danno. Per le lesioni temporanee è invece previsto
un importo di 36,15 euro per ogni giorno di inabilità assoluta, percentualmente ridotto in caso di inabilità
parziale.
Il danno può inoltre essere ulteriormente risarcito dal giudice, tenuto conto delle condizioni soggettive del
danneggiato, in misura non superiore a un quinto del valore tabellare.
In conclusione va sottolineato che il diritto al risarcimento del danno si prescrive in due anni, quindi il
soggetto coinvolto in un sinistro deve chiedere il risarcimento non oltre due anni dalla data dell'incidente
ed eventualmente rinnovare la richiesta almeno ogni due anni, sempre con lettera raccomandata
(possibilmente con ricevuta di ritorno).
4) Come compilare il Nuovo Modulo CID per ottenere l'indennizzo diretto
Questa Guida redatta per la corretta compilazione del Nuovo Modulo in funzione del suo utilizzo ai fini
CID, ai fini, cioè, della procedura dell'indennizzo diretto, non si limiterà a dirvi cosa rispondere alle
domande contenute nel Modulo (fra l'altro non sempre necessario, in quanto molte sono chiarissime) ma
indicherà:
- come correggere risposte sbagliate e
- cosa succede in caso di risposte omesse.
Quando il Modulo vale CID.
Molti continuano a chiamare Modulo CID un Modulo che in realtà si chiama “Constatazione amichevole di
incidente – Denuncia di sinistro” e che - approvato dall'ISVAP (Istituto di vigilanza sul settore
assicurativo) - serve a denunciare qualunque tipo di sinistro per l'assicurazione obbligatoria RC auto.
Il CID è cosa ben diversa: CID sta per “Convenzione per l’indennizzo diretto” ed è appunto la
convenzione che la maggior parte delle Imprese di assicurazione che esercitano la RC Auto hanno
stipulato fra loro per stabilire le regole e i casi in cui l'indennizzo può essere effettuato direttamente
dall’assicuratore del danneggiato, contrariamente alla regola generale che, lo ricordiamo, prevede che il
risarcimento di un danno venga effettuato, ovviamente, dall’assicuratore del responsabile del danno.
Abbiamo riscontrato che sul tema c'è ancora molta confusione, confusione generata, probabilmente, dal
fatto che si usa chiamarlo Modulo CID.
Abbiamo riscontrato che sul tema c'è ancora molta confusione, confusione generata, probabilmente, dal
fatto che si usa chiamarlo Modulo CID.
Allora è bene ripetere che il Modulo serve per la denuncia di qualunque tipo di sinistro auto e soltanto
se il sinistro ha determinate caratteristiche, come vedremo fra poco, il Modulo viene accettato dalla
Imprese che fanno parte della Convenzione CID per l'indennizzo diretto.
Il sinistro è "particolare" se possiede le seguenti caratteristiche:
1. consiste nello scontro fra due autoveicoli, con esclusione quindi di ciclomotori (motorini non
2.
3.
4.
5.
motociclette) e macchine agricole; la Convenzione non si applica in caso di mancato urto (vedi
esempi) e non si applica nel caso in cui nel sinistro siano coinvolti più di due veicoli.
vede coinvolti veicoli entrambi identificati e coperti da assicurazione obbligatoria;
non abbia causato danni alle persone, pur se lievissimi
e allo stesso tempo
ambedue le Imprese di assicurazione aderiscono alla Convenzione Indennizzo Diretto
(CID) e
il modulo viene firmato da entrambi i conducenti.
In caso di sinistro "particolare" non è necessario che le parti richiedano espressamente l'applicazione della
procedura CID; essa è automatica se il Modulo non presenta evidenti condizioni di inapplicabilità della
Convenzione (presenza di feriti, per esempio) e se contiene i "dati essenziali", quindi anche in caso di
compilazione incompleta.
I dati essenziali sono i seguenti:
1.
2.
3.
4.
5.
identità delle parti (domanda n. 9 e/o 6)
nome delle imprese di assicurazione (domanda n. 8)
targa dei veicoli coinvolti (domanda n. 7)
circostanze e/o grafico dell'incidente (domanda n. 12 e/o 13)
firma delle parti (domanda n. 15)
Come è fatto il modulo.
A. Il Modulo deve essere fornito dalla propria assicurazione. Copie ulteriori possono essere
ottenute dal proprio Agente di assicurazione.
B. Il modulo è in quattro copie:
o
o
o
o
la
la
la
la
prima è destinata all’assicuratore (agente o Impresa) del conducente della vettura A,
seconda è destinata all’assicuratore (agente o Impresa) del conducente della vettura B;
terza al conducente della vettura A
quarta al conducente della vettura B.
C. Il modulo è composto da quattro fogli:
o
o
o
o
o
il primo è il modulo vero e proprio e si chiama “Constatazione amichevole di incidente –
Denuncia di sinistro”; in questo foglio vanno riportate le informazioni sulle parti coinvolte e
le modalità dell’incidente;
il secondo si chiama “Denuncia di danno responsabilità civile verso terzi (veicoli)”; questo
foglio va compilato in caso vi siano feriti o danni materiali a cose diverse dai veicoli coinvolti
o per meglio specificare alcuni aspetti già illustrati nel 1° foglio;
dato lo scopo di questa Guida, questo foglio non verrà commentato
il terzo si chiama “Altre informazioni” ed è destinato a raccogliere altre informazioni sul
sinistro, necessarie per l’aggiornamento della banca dati sinistri istituita presso l’ISVAP,
l’istituto di controllo del settore assicurativo; questo foglio non costituisce parte del modulo
di denuncia di sinistro che mantiene i propri effetti anche in sua assenza.
Il quarto si chiama “Istruzioni per l’impiego del modulo di “Constatazione amichevole di
incidente – Denuncia di sinistro” e contiene le istruzioni per l'impiego del modulo.
Come si compila.
La compilazione domanda per domanda
La compilazione del foglio "Altre Informazioni"
Questo foglio non era previsto nella precedente edizione.
La sua compilazione viene richiesta per fornire dati all'Istituto di Vigilanza e prescinde dal
tipo di procedura che seguirà il sinistro.
Va compilato sempre.
Poiché il Provvedimento dell'ISVAP che ha approvato il Modulo di denuncia di sinistro all'Art.
3. dice che "il foglio aggiuntivo di cui al comma l non costituisce parte del modulo di
denuncia di cui all'art. 1, che mantiene i propri effetti anche in assenza delle eventuali altre
informazioni richieste con il foglio aggiuntivo", se ne dovrebbe dedurre, almeno sul piano
logico, che:
§
qualora fra il primo e il terzo foglio si rilevassero incongruenze con riferimento e a
causa di domande ripetute (es. numero di targa, generalità dei testimoni, ecc), fa
fede quanto scritto nel primo;
§
può essere compilato indifferentemente da una o dall'altra parte coinvolta, in quanto
non viene richiesta alcuna firma;
§
non è richiesto che le parti concordino sulle affermazioni riportate, tanto che non
viene prevista firma;
§
qualora nel terzo foglio venissero indicate informazioni (es. presenza di feriti)
incompatibili con la procedura CID, prevale sempre e comunque quanto dichiarato
nel primo.
5) MODELLO ALTRE INFORMAZIONI
6) DENUNCIA DI SINISTRO
7) REGOLA GENERALE
per la correzione dei dati dopo l'invio del Modulo
Eventuali errori possono essere corretti mediante invio di lettera Raccomandata con A.R. alle parti interessate.
Perché la correzione possa essere presa in considerazione dall'assicuratore
è tuttavia necessario che anche l'altra parte confermi per iscritto la nuova versione.
Nella parte superiore sotto la dicitura CONSTATAZIONE AMICHEVOLE DI INCIDENTE - Denuncia di sinistro, questa frase
significa, in parole semplici, che, in caso di firma congiunta, 1. viene ridotto a trenta il termine di sessanta giorni - dalla
ricezione della richiesta di risarcimento e della relativa documentazione - entro il quale l’assicuratore deve formulare al danneggiato
congrua offerta per il risarcimento ovvero deve comunicare i motivi per i quali non ritiene di fare l’offerta e che 2. “si presume, salvo
prova contraria da parte dell’assicuratore, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze
risultanti dal modulo stesso”. A fianco, il riferimento indica soltanto quale provvedimento legislativo prevede il Modulo di denuncia
sinistro: è solo informazione.
[ Domanda 1 ] La data e l’ora da indicare sono quelle in cui è avvenuto il sinistro e non quelle della compilazione del modulo. Se al
momento dell’incidente non disponete del Modulo potete raccogliere i dati e compilarlo successivamente, sempre che sia possibile
recuperare la firma anche dell’altro conducente.
Ricordiamo che il sinistro va denunciato, secondo il codice, entro tre giorni dal suo accadimento. Non tutte le Imprese sono rigorose
nel richiedere il rispetto dei tre giorni: tuttavia non conviene rischiare.
In caso di errore, vedi Regola Generale, a pié di pagina. In caso di omissione, la maggior parte delle Imprese non procede alla
liquidazione del sinistro. La data del sinistro infatti permette di accertare l'esistenza della copertura assicurativa che è condizione
essenziale per l'applicazione della procedura CID.
[ Domanda 2 ] Non è detto che le parti conoscano sempre tutte le informazioni richieste (comune, provincia, via e numero)
(pensate se vi trovate in vacanza in un zona mai visitata prima!); in tal caso descrivere il più esattamente possibile il luogo
dell'incidente magari facendo riferimento a elementi indicativi del posto (una chiesa, una fabbrica o cose del genere). Se potete
essere più precisi solo successivamente informatene le parti al più presto con Raccomandata A.R. In caso di errore, vedi Regola
Generale, a pié di pagina.
In caso di omissione, si corre il rischio di ritardi nella liquidazione del danno dovuti alla necessità di effettuare indagini
supplementari.
[ Domanda 3 ] La richiesta di indicare se vi sono feriti a chi non è medico non deve creare preoccupazioni in quanto non si richiede
a chi non è medico di valutarne la gravità. Ricordate, però, che se rispondete “SI” alla domanda la procedura CID non può essere
applicata. Continuate pure a compilare il Modulo ma varrà come normale denuncia di sinistro. Se avete risposto “non vi sono feriti”
ma successivamente ritenete di cambiare la dichiarazione in “vi sono feriti” dovete darne comunicazione all’Assicuratore con
Raccomandata A.R. e questi interromperà la procedura CID e seguirà la normale procedura di liquidazione. Se invece avete
inizialmente risposto “ vi sono feriti” e successivamente ritenete di cambiare la dichiarazione in “ non vi sono feriti” dovete
innanzitutto rintracciare il conducente dell’altra auto ed acquisire, se lui d’accordo, la sua firma sul Modulo compilato nuovamente;
dovete poi inviare il tutto all’assicuratore e sarà questi a cambiare la procedura di liquidazione da normale a CID, se i tempi ancora
lo permettono. L’omissione della risposta viene considerata risposta negativa (non vi sono feriti) e si prosegue nella procedura
dell’indennizzo diretto.
[ Domanda 4 ] Questa è una domanda articolata in due parti:
4.1. La prima tende ad appurare se sono stati causati danni materiali a VEICOLI TERZI, cioè veicoli diversi dai due coinvolti
nell'incidente; evidentemente si tratta di indicare eventuali danni materiali VISIBILI.
4.2. La seconda parte della domanda tende a sapere se sono stati causati danni a COSE DI TERZI (cose o animali). Se si risponde
"si" alla prima e/o alla seconda parte della domanda siete fuori procedura CID; il Modulo varrà come denuncia "normale" di sinistro.
In caso di errore, vedi Regola Generale, a pié di pagina. L'omissione della risposta viene considerata risposta negativa (non
sono stati causati danni a veicoli o cose di terzi) e si prosegue nella procedura dell'indennizzo diretto.
[ Domanda 5 ] L'indicazione di testimoni è importante per evitare contestazioni. Poiché tuttavia non si può escludere che i
testimoni non siano totalmente concordi su tutti gli aspetti del sinistro, magari perché vi hanno assistito da punti di osservazione
diversi, si consiglia di indicarne un ugual numero a sostegno delle eventuali diverse posizioni (se li trovate, naturalmente!). In caso
di errore, vedi Regola Generale, a pié di pagina.
Se non indicate alcun testimone la procedura di indennizzo diretto procede regolarmente in quanto la sottoscrizione congiunta dei
due conducenti già di per sé fa presumere "salvo prova contraria da parte dell'assicuratore, che il sinistro si sia verificato nelle
circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso".
[ Domanda 6 ] Da questa domanda in poi, le risposte da fornire sono duplici, una relativa al veicolo A e l'altra relativa al veicolo B.
Va precisato, per amore di massima chiarezza, che le lettere A e B sono due lettere messe a caso per indicare le due auto coinvolte:
non è vero, come qualcuno sostiene, che la lettera A indichi la macchina investitrice e la lettera B quella investita. I dati da indicare
sono ricavabili dal certificato di assicurazione che certamente conserverete,come vostro dovere, insieme al libretto di circolazione.
Nel caso la macchina sia intestata ad una società la riga Cognome conterrà la ragione sociale di questa e quella del nome rimarrà
vuota; la e-mail potrà essere indifferentemente quella della società, quella personale del conducente o, meglio ancora, quella del
funzionario che avrà il compito di seguire la denuncia di sinistro fino al risarcimento. E’ difficile ipotizzare errori, in questo caso,
tuttavia vale sempre la Regola Generale, vedi piè pagina. L'omissione di questo dato ha conseguenze molto gravi; la denuncia
non viene presa in considerazione, né agli effetti dell'indennizzo diretto né a agli effetti della denuncia normale, essendo questo uno
dei dati considerati essenziali.
[ Domanda 7 ] Tutto chiaro; ricordate soltanto che non sono compresi i ciclomotori (i motorini). La figura nel riquadro 10 è quella
di una motocicletta no di un ciclomotore. In caso di errore, vedi Regola Generale, a pié di pagina.
L'omissione di questo dato ha conseguenze molto gravi; la denuncia non viene presa in considerazione, né agli effetti dell'indennizzo
diretto né a agli effetti della denuncia normale, essendo questo uno dei dati considerati essenziali.
[ Domanda 8 ] Le informazioni richieste sono sul certificato di assicurazione che certamente conserverete insieme al libretto di
circolazione. La polizza che "copre anche i danni materiale al proprio veicolo" è la polizza kasko. Se questo è il vostro caso lo scoprite
andando a leggere le garanzie accessorie della vostra polizza auto.
Le imprese di assicurazione devono essere indicate sul Modulo con la loro ragione sociale scritta per esteso; le forme abbreviate
sono accettate purché non generino confusione con altre imprese. In caso di errore, vedi Regola Generale, a pié di pagina.
L'omissione di questo dato ha conseguenze molto gravi; la denuncia non viene presa in considerazione, né agli effetti dell'indennizzo
diretto né a agli effetti della denuncia normale, essendo questo uno dei dati considerati essenziali.
[ Domanda 9 ] I dati richiesti sono reperibili sulla patente di guida e quindi no comment. Fra dare il numero di telefono o la e-mail
è solo questione di quanto ritenete che sia preferibile conservare traccia dell'andirivieni di informazioni che verranno scambiate in
relazione all'incidente. Non ipotizziamo errori in questo caso!
L'omissione di questo dato ha conseguenze molto gravi; la denuncia non viene presa in considerazione, né agli effetti dell'indennizzo
diretto né a agli effetti della denuncia normale, essendo questo uno dei dati considerati essenziali.
[ Domanda 10 ] Cercate di essere precisi nell'indicare il punto esatto di impatto iniziale: non dimenticate infatti che da esso
dipendono molte cose, non esclusa la vostra responsabilità. Innanzitutto indicate con la lettera A o B il tipo di veicolo fra i tre indicati
nel Modulo, poi indicate con la freccia il punto in cui i due veicoli si sono toccati nel momento iniziale. In caso di errore, vedi
Regola Generale, a pié di pagina.
Le conseguenza dell'omissione di questo dato non sono gravi solo se verrà risposto correttamente alle domande 12 e/o 13. In altri
termini se non dite come è successo l'incidente, come volete che l'assicuratore vi prenda in considerazione!
[ Domanda 11 ] La domanda riguarda i danni VISIBILI. Siate concisi perché lo spazio disponibile è limitato e non è possibile
aggiungere fogli al Modulo. In caso di errore, vedi Regola Generale, a pié di pagina.
Omettere queste indicazioni vorrebbe dire che non vi sono danni da risarcire!
[ Domanda 12 ] Questa domanda (che si articola in 17 sotto domande) tende a fornire una buona rappresentazione delle
circostanze in cui si è verificato l'incidente. Se vogliamo una liquidazione spedita e senza contestazioni dobbiamo rispondere con
chiarezza e precisione, tenendo in considerazione quanto è scritto dopo la 17ma sotto domanda e cioè che "il presente documento
non costituisce ammissione di responsabilità bensì una mera rilevazione dell'identità delle persone e dei fatti, per una rapida
definizione"; questo comporta due conseguenze: la prima che non vale nulla aver scritto in qualche parte del Modulo frasi del tipo
"ho torto" oppure "ho ragione"; la seconda che dalla valutazione dei fatti, come descritti, verrà fatta discendere la responsabilità
dell'incidente. In caso di errore, vedi Regola Generale, a pié di pagina. Le conseguenza dell'omissione di questo dato non sono
gravi solo se verrà risposto correttamente alla domanda 13. In altri termini se non dite come è successo l'incidente, come volete che
l'assicuratore vi prenda in considerazione!
[ Domanda 13 ] Il grafico va disegnato con buona cura: importante è non dimenticare di guardare bene se vi sono e cosa indicano i
cartelli stradali anche quelli seminascosti dagli alberi. In caso di errore, vedi Regola Generale, a pié di pagina. Le conseguenza
dell'omissione di questo dato non sono gravi solo se verrà risposto correttamente alla domanda 12. In altri termini da qualche parte
bisogna che risulti come l'incidente si è verificato!
[ Domanda 14 ] In questo spazio, pur se limitato, vanno inserite eventuali osservazioni, separatamente per il veicolo A e per quello
B, tenendo presente che non è possibile aggiungere altri fogli, né è da tutti condiviso che possa essere usato il retro del foglio per
ulteriori osservazioni.
[ Domanda 15 ] E' bene che le firme siano leggibili.
La omissione della apposizione delle firme comporta che la denuncia viene considerata "normale" e non CID.
Pur essendo chiaramente indicato e di per sé ovvio, riteniamo utile sottolineare quanto scritto in fondo al Modulo: "La denuncia non
deve essere modificata dopo la firma e la separazione degli esemplari".
Avete mai pensato di portare con voi il modulo già precompilato con i dati relativi
all’assicurato, al veicolo e alla polizza di assicurazione?
Pensateci, al momento opportuno vi tornerà molto comodo!!
8) ESEMPI
Ricordato che per collisione si intende contatto fra le strutture dei veicoli
la Convenzione si applica anche se:
- uno o entrambi i veicoli coinvolti nella collisione trainano una roulotte, un rimorchio o un portabagagli;
- sono rimasti danneggiati accessori d'uso del veicolo (radio, condizionatori d'aria) purché siano
stabilmente incorporati nel veicolo stesso;
- due veicoli vengono in collisione a seguito dell'apertura di una portiera comunque operata;
- uno o entrambi i veicoli hanno la targa prova;
- a seguito della collisione uno dei due veicoli viene proiettato contro un oggetto esterno (albero, muro).
La Convenzione non si applica se:
- la collisione avviene tra un veicolo e cose o persone cadute da altro veicolo su cui erano trasportate;
- uno o entrambi i veicoli coinvolti nella collisione trainano un altro veicolo;
- la collisione interessa roulotte, portabagagli o rimorchio non agganciato ad un veicolo;
- la collisione avviene fra un veicolo e cose trasportate da altro veicolo sporgenti dalla sua sagoma;
- si sono verificati danni alle cose trasportate o agli indumenti o effetti d'uso in uno o in entrambi i veicoli
coinvolti.
9) ELENCO COMPAGNIE ADERENTI AL CONSORZIO CID
COD. ANIA
344
036
432
364
417
085
005
254
004
275
010
014
815
428
356
293
199
133
304
418
269
352
082
007
346
112
020
016
187
018
056
013
281
019
023
223
022
086
088
416
139
102
284
990
366
326
274
055
068
299
025
208
049
410
151
ELENCO COMPAGNIE ADERENTI AL CONSORZIO CID (AL 3.4.2000)
AIG EUROPE S.A. – VIA VALCAVA 6 – 20155 MILANO
ALLIANZ SUBALPINA – VIA ALFIERI 22 – 10121 TORINO
ALLSTATE DIRETTO ASS.NI DANNI – PIAZZA MONTE TITANO 10 – 20132 MILANO
ANTONIANA VENETA POPOLARE ASS.NI – LARGO UGO IRNERI 1 – 34123 TRIESTE
ARCA ASSICURAZIONI – VIA SAN MARCO 48 – 37138 VERONA
ASSICURATRICE VALPIAVE – VIA V. VENETO – 32100 BELLUNO
ASSICURAZIONI GENERALI – VIA MAROCCHESA 14 – 31021 MOGLIANO VENETO
ASSIMOCO – CENTRO DIREZIONALE MILANO OLTRE, PAL. GIOTTO – 20090 SEGRATE
ASSITALIA – CORSO D’ITALIA 33 – 00198 ROMA
AUGUSTA ASSICURAZIONI – VIA MORGARI 19 – 10125 TORINO
AURIORA ASSICURAZIONI – VIA MONTECUCCOLI 20 – 20147 MILANO
AXA ASS.NI – VIA CONSOLATA 3 – 10122 TORINO
AXA CORPORATE SOLUTIONS – VIA DELLA MOSCOVA 18 – 20122 MILANO
AZURITALIA – VIA MIRABELLO 2 – 42100 REGGIO EMILIA
AZZURRA ASS.NI – VIA CARLO MARENCO 25 – 10126 TORINO
BAYERISCHE – VIA RIPAMONTI 286/17 – 20141 MILANO
BERNESE ASS.NI – VIA A. VALENZIANI 6 – 00187 ROMA
BNC ASS.NI - VIA ABRUZZI 10 – 00187 ROMA
BPB ASS.NI – PIAZZALE FRATELLI ZAVATTARI 12 – 20090 MILANO
CATTOLICA AZIENDE – VIA INVERIGO 4 – 20151 MILANO
CIRA – VIA INVERIGO 4 – 20151 MILANO
COMMERCIAL UNION INSURANCE – V.LE GRAMSCI 42 – 50132 FIRENZE
COMMERCIAL UNION ITALIA – VIALE ABRUZZI 94 – 20131 MILANO
COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL – VIA STALINGRADO 45 - 40128 BOLOGNA
COMPAGNIA DI MILANO- STRADA 6 PALAZZO A/13 – 20090 ASSAGO – MILANOFIORI
CREDITRAS – CORSO ITALIA 23 – 20122 MILANO
DIALOGO – STRADA 6 –PAL. A/13 – 20090 ASSGO – MILANOFIORI
DUOMO – AREA SULDA – VIA BROGGI 21 – 20129 MILANO
FATA – VIA URBANA 169/A – 00184 ROMA
FIDUCIARIA AREA SULDA – VIA DEL BORGO 94 – 40126 BOLOGNA
FONDIARIA ASS.NI – VIA L. IL MAGNIFICO 1 – 50129 FIRENZE
FRIULI V.G. – LA CARNICA – VIALE VENENZIA 99 – 33100 UDINE
GAN ITALIA – VIA G. DEL MONTE 45 – 00197 ROMA
GIANO – VIA MASSIMI 158 – 00136 ROMA
HELVETIA – VIA G.B. CASSINIS 21 – 20139 MILANO
ITALIA ASSICURAZIONI – MILANOFIORI STRADA 6 PAL. A 13 – ASSAGO - MI
ITALIANA ASSICURAZIONI – VIA DELLA CHIUSA 15 – 20123 MILANO
ITAS ASSICURAZIONI – VIA MANTOVA 67 – 38100 TRENTO
ITAS MUTUA – VIA MANTOVA 67 – 3810 TRENTO
LEVANTE NORDITALIA – VIALE CERTOSA 222 – 20156 MILANO
LIGURIA – VIA MILANO 2 – 20090 SEGRATE
LINEAR - VIA A. DA FROMIGINE 1 – 40128 BOLOGNA
LLOYD 1885 – VIALE MONZA 2 – 20127 MILANO
LLOYD ADRIATICO – LARGO UGO IRNERI 1 – 34143 TRIESTE
LLOYD ITALICO – VIA FIESCHI 9 – 16121 GENOVA
LLOYD’S CROWE SYNDACATE 963 – VIA L. BISSOLATI 54 – 00187 MILANO
MAECI AREA SULDA – VIA BROGGI 21 – 20129 MILANO
MANNHEIM – VIA SAN BASILIO 41 – 00187 ROMA
MAPFRE PROGRESS – PIAZZA A. GENTILI 3 – 90143 PALERMO
MEDIOLANUM - VIA MILANO 141 – 20093 COLOGNO MONZESE
MEIE ASSICURAZIONI – CORSO DI PORTA VIGENTINA 9 – 2012 MILANO
MULTIASS ASSICURAZIONI – VIA RIPAMONTI 89 – 20141 MILANO
NATIONALE – PIAZZA PORTO DI RIPETTA 1 – 00186 ROMA
NATIONALE SUISSE – VIA XXV APRILE – 20097 S.DONATO MILANESE
NAVALE ASSICURAZIONI – VIA BORGOLEONI 16 – 44100 FERRARA
NUOVA MAA ASS.NI – VIA SENIGALLIA 18 – 20161 MILANO
NUOVA TIRRENA – VIA MASSIMI 158 – 00136 ROMA
292
412
906
429
003
237
080
137
034
032
106
222
090
175
198
312
057
035
315
243
008
401
247
283
204
038
039
818
359
040
PADANA ASSICURAZIONI – VIA AGADIR 34 – 20097 S. DONATO MILANESE
PIEMONTESE ASSICURAZIONI - CORSO PALESTRO 5 – 1012 TORINO
PROBUS INSIRANCE – V. L DA VINCI 421 – 00145 ROMA
R&P ASSICURAZIONI – VIA C EDERLE 45 - -37126 VERONA
RAS – CORSO ITALIA 23 – 20122 MILANO
RISPARMIO ASSICURAZIONI – VIA FERRETTO 1 – 31021 MOGLIANO VENETO
ROYAL & SUNALLIANCE – VIA MARTIN PIAGGIO 1 – 16122 GENOVA
ROYAL INSURANCE – VIA F.LLI GRACCHI 27 – 20092 CINISELLO BALSAMO
SAI – CORSO G. GALILEI 12 – 10126 TORINO
SARA ASSICURAZIONI – VIA PO 20 – 00198 ROMA
SASA – RIVA TOMMASO GULLI 12 – 34123 TRIESTE
SEAR – VIA RIGOLA 7 – 20159 MILANO
SERI – VIA DEL BORGO 94 – 40126 BOLOGNA
SIAT – VIA B. BOSCO 15 – 16121 GENOVA
SICURTA’ 1879 – PIAZA CARLO ERBA 6 – 20129 MILANO
SIS – LARGO MONTEDINOVE 4 – 00138 ROMA
SOCIETA’ CATTOLICA – LUNHADIGE CANGRANDE 16 – 37126 VERONA
SOCIETA’ REALE MUTUA – VIA CORTE D’APPELLO 11 – 10122 MILANO
SYSTEMA – STRADA 6 – PAL. A13 – 2090 ASSAGO MILANOFIORI
TICINO – VIA SAN GIOVANNI DELLA CROCE 3 – 00166 ROMA
TORO ASS.NO – VIA ARCIVESCOVADO 16 – 10121 MILANO
TORO TARGA – VIA DELLALA 8 – 10121 TORINO
TRIESTE E VENEZIA – GENERTEL – VIALE LIONELLO STOCK 2 – 34125 TRIESTE
UNIASS ASSICURAZIONI – VIA AURELIA 294 – 00165 ROMA
UNIVERSO ASS.NI – VIA DEL PILASTRO 52 – 40127 BOLOGNA
VITTORI ASS.NMI – VIA CALDERA 21 – 20153 MILANO
WINTERTHUR ASSICURAZIONI – VIA DI PRISCILLA 101 – 00199 ROMA
WINTERTHUR INTERNATIONAL – VIA BERCHET 2 – 20121 MILANO
ZURICH INTERNATIONAL ITALIA – PIAZZA CARLO ERBA 6 – 20129 MILANO
ZURIGO - PIAZZA CARLO ERBA 6 – 20129 MILANO
CID Lesioni
E’ operativa dal 1 giugno 2004 la nuova procedura Cid che coprirà anche i
danni alla persona.
In caso di incidente d’auto sarà possibile compilare il modulo blu di
constatazione amichevole e farsi rimborsare direttamente dalla propria
compagnia di assicurazione.
Domande e risposte
D. Il modulo blu deve essere compilato integralmente per utilizzare la procedura CID?
R. E' utile ed opportuno per una più rapida gestione della pratica che il modulo sia completato in tutte
le sue parti; in ogni caso dovranno però essere SEMPRE indicati cognome e nome di entrambi gli
assicurati, le targhe dei due veicoli, le loro compagnie di assicurazione, le circostanze e/o il disegno
dell'incidente, le firme dei due conducenti.
D. Chi trattiene le quattro copie del modulo blu di denuncia (constatazione amichevole
d'incidente) dopo che è stato compilato e firmato da entrambi gli automobilisti?
R. Ciascuno degli automobilisti trattiene due copie del modulo blu: una per sé e una da consegnare al
proprio assicuratore.
D. E’ possibile fare delle aggiunte o delle correzioni sulle due copie del modulo blu rimaste
in mio possesso?
R. No: le quattro copie del modulo devono essere del tutto identiche tra loro. Eventuali aggiunte sono
possibili, ma devono essere fatte congiuntamente, in modo che vengano riportate su tutte le quattro
copie.
D. Dal modulo blu risulta che, a seguito dell'urto, sul veicolo assicurato è rimasto ferito un
trasportato: si può applicare la procedura CID?
R. Si, la Convenzione è applicabile sia per i danni al veicolo che per quelli subiti dalle persone a bordo,
fino ad un importo di 15.000 euro per ciascuna persona.
D. Se sul modulo blu non sono indicati feriti ma, successivamente, emergono delle lesioni, la
compagnia di assicurazione può comunque risarcire i danni alla persona?
R. Si. Non è necessario che eventuali lesioni subite dal conducente o dai passeggeri risultino indicate
sul modulo blu; è sufficiente che vengano poi adeguatamente documentate.
D. Nell’incidente sono coinvolti più di due veicoli : è possibile utilizzare la procedura CID?
R. No, perché la CID è valida solo per incidenti tra due veicoli.
D. Quali sono i tempi di esecuzione della perizia e di pagamento del danno al veicolo?
R. Per la perizia il termine è di 10 giorni dal momento in cui il danneggiato mette a disposizione del
proprio assicuratore il veicolo per l'accertamento dei danni indicando giorno, luogo ed ora in cui esso è
visibile; per il pagamento del danno il termine è di 15 giorni dall'esecuzione della perizia. Tali termini
sono complessivamente più brevi di quelli previsti dalla legge (art. 3 della L. 39/1977) : 25 giorni con
la CID, anziché 45.
D. Quali sono i tempi per l’accertamento e il pagamento dei danni alla persona?
R. Per l’accertamento dei danni fisici il termine è di 30 giorni dal momento in cui il danneggiato
consegna alla propria compagnia tutta la documentazione relativa al danno subito; per il pagamento
del danno il termine è di 15 giorni dall’accertamento del danno. Tali termini sono complessivamente
più brevi di quelli previsti dalla legge (art. 3 della L. 39/1977 e successive modifiche): 45 giorni con la
CID, anziché 90.
D. Quali sono i parametri medico legali ed economici adottati dalla procedura CID nella
valutazione dei danni alla persona?
R. Vengono applicati i criteri e le tabelle previste dalla Legge.
(vedi documentazione su legislazione RC auto
-
http://www.ania.it/auto/documentazione/index.asp).
D. Fino a quali importi può essere applicata la procedura CID?
R. Per i danni ai veicoli non ci sono limiti di valore. Per ciascun ferito il limite è di 15.000 euro. Tale
limite comprende anche i danni alle cose trasportate appartenenti alla medesima persona.
D. Al momento della denuncia non si sa quanto varranno i danni alla persona: come ci si
deve comportare?
R. Conviene comunque compilare il modulo blu, firmarlo insieme all’altro conducente e consegnarlo
alla propria assicurazione, in modo che possa procedere con la valutazione del danno; va ricordato che
il 95% dei danni alla persona viene liquidato con meno di 15.000 euro e che la firma del modulo non
limita in alcun modo i tuoi diritti.
D. Cosa succede se nel corso della gestione emergono danni alla persona per un valore
superiore a 15.000 euro?
R. La Compagnia dell’assicurato trasferirà la pratica alla Compagnia che assicura il veicolo civilmente
responsabile.
D. Se insorgono problemi con la propria Compagnia sulla gestione del danno, come ci si
deve comportare?
R. Si ha il diritto di ricevere da quest’ultima un’offerta di risarcimento. Se insoddisfatti, ci si può
rivolgere ad un’Associazione di consumatori per attivare la procedura di conciliazione, che non è
comunque preclusiva di una eventuale successiva azione legale.
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