Via Volturno n. 33 - 30173 – VENEZIA/MESTRE Telefono e Fax 041/5349637 E-mail: [email protected] www.associazionedifesaconsumatori.it OBBIETTIVO RISARCIMENTO *** 1. Incidenti stradali Perché bisogna assicurare il proprio veicolo? Circolare con un veicolo non assicurato comporta una sanzione che va da 779 a 3.119 euro, che può essere ridotta ad un quarto nel caso in cui la copertura assicurativa venga rinnovata entro i 15 giorni successivi alla scadenza dell’assicurazione oppure nel caso in cui l’interessato esprima la volontà, entro 30 giorni dalla sanzione, di voler demolire il veicolo. Inoltre la guida senza assicurazione comporta anche il sequestro del veicolo, che verrà restituito dopo il pagamento della sanzione prevista; inoltre sono a carico dell’automobilista le spese di trasporto, deposito e dell’assicurazione per un periodo di almeno 6 mesi. Attenzione: il mancato pagamento del premio nei termini previsti equivale ad essere privi di assicurazione Con la polizza Rc (responsabilità civile) auto, è l'assicurazione che paga agli altri (i cosiddetti terzi) i danni loro provocati dal veicolo assicurato per responsabilità del conducente, nei limiti della somma indicata in polizza (il cosiddetto massimale). La polizza copre anche i danni subìti dai passeggeri a bordo dell’auto assicurata, limitatamente a quelli fisici, nei sinistri avvenuti per responsabilità dello stesso conducente. La polizza, invece, non copre i danni subìti dal conducente stesso. Ci possono però essere casi (indicati in polizza come esclusioni) in cui l'assicuratore, pur dovendo risarcire il terzo danneggiato, ha diritto di essere rimborsato dall’assicurato della somma pagata. Si tratta normalmente di casi in cui la circolazione non avviene nel rispetto di alcune disposizioni di legge, ad esempio: • se il conducente responsabile del sinistro è privo di valida patente • nel caso di danni ai passeggeri se il loro numero è superiore a quello previsto nel libretto di circolazione 1 • se il conducente, al momento del sinistro, guidava in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti Cosa fare al momento del sinistro Una denuncia di sinistro completa in ogni parte accelera la procedura di liquidazione del danno: è quindi fondamentale la collaborazione tra le persone coinvolte nel sinistro. Se non vi è accordo sulle modalità del sinistro può essere utile richiedere l'intervento dell'autorità. È necessario comunque raccogliere tutti gli elementi utili seguendo queste indicazioni • compilare accuratamente il modulo blu (Constatazione amichevole di incidente Denuncia di Sinistro) seguendo le istruzioni riportate nell'ultima pagina del modulo stesso • firmarlo e, possibilmente, farlo firmare anche all'altro conducente • se firmato da entrambi i conducenti, trattenere due copie del modulo e consegnare le rimanenti all'altro conducente Se nessuno dei due conducenti ha con sé il modulo per la Constatazione amichevole, raccogliere almeno i seguenti dati: • data, luogo ora del sinistro • tipo e targa dell'altro autoveicolo • compagnia di assicurazione dell'altro veicolo (che si può ricavare dal contrassegno esposto sul parabrezza) • cognome, nome, indirizzo, numero di telefono del conducente dell'altro veicolo • generalità del proprietario dell'altro veicolo se è diverso dal conducente • descrizione dettagliata dell'incidente e dei danni materiali visibili • generalità degli eventuali feriti • generalità degli eventuali testimoni • autorità eventualmente intervenute Inoltre, quando necessario: • indossare l'apposito giubbotto catarifrangente prima di scendere dall'autovettura per mettere il segnale di emergenza • richiedere l'intervento delle Autorità, indicando il luogo dell'incidente e le condizioni delle persone coinvolte, ai numeri telefonici di riferimento: 113 (Polizia), 112 (Carabinieri); 115 (Vigili del fuoco); 118 (Suem). • se c’è necessità di un chiamare il carroattrezzi, verificare se la propria polizza include l’assistenza stradale gratuita 2 Come fare la denuncia Sia che si abbia ragione, sia che si abbia torto, è necessario rivolgersi alla propria assicurazione secondo le tempistiche previste dalla polizza: normalmente è necessario effettuare la denuncia entro 3 giorni giorni dalla data del sinistro mediante raccomandata con ricevuta di ritorno: • allegare una copia del modulo di Constatazione amichevole (o in mancanza una dettagliata descrizione del sinistro contenente gli elementi indicati in precedenza) • indicare il luogo e i tempi utili in cui si mette il veicolo a disposizione dell'assicuratore per le perizia dei danni (almeno 8 giorni lavorativi successivi a quello del ricevimento della raccomandata, nei normali orari di lavoro) • aggiungere ogni indicazione utile per la valutazione di eventuali danni alle persone • allegare eventuali certificazioni mediche e la certificazione di avvenuta guarigione; qualora tali certificazioni non sino subito disponibili, è possibile inviarle in seguito con una raccomandata. Da pare sua, l’assicuratore: • indica al danneggiato il numero di sinistro, la persona o l'ufficio incaricato di trattare il sinistro con il relativo recapito, numero telefonico e reperibilità • mette a disposizione del danneggiato l'elenco delle carrozzerie aderenti all'Accordo AniaCarrozzieri qualora la compagnia l'abbia sottoscritto • provvede all'accertamento dei danni • se il danno è risarcibile, comunica al danneggiato la somma offerta per il risarcimento • se il danno risulta non risarcibile, comunica al danneggiato i motivi per cui ritiene di non dover fare l'offerta Queste ultime comunicazioni sono effettuate, per legge : • nel caso di soli danni materiali, entro 60 giorni dalla ricezione della raccomandata • nel caso di soli danni materiali, con la Constatazione firmata da entrambi i conducenti, entro 30 giorni dalla ricezione della raccomandata • nel caso di lesioni personali, entro 90 giorni dalla ricezione della raccomandata Il danneggiato, una volta ricevuta l'offerta dell'assicuratore può: • dichiarare di accettarla - in questo caso l'assicuratore deve provvedere al pagamento entro 15 giorni dal ricevimento della dichiarazione 3 • dichiarare di non accettarla - in questo caso l'assicuratore deve inviare egualmente la somma offerta entro 15 giorni dal ricevimento della dichiarazione; il danneggiato può incassarla senza che questo pregiudichi le sue pretese • non rispondere all'offerta ricevuta - in questo caso l'assicuratore, dopo che sono trascorsi 30 giorni dalla comunicazione dell'offerta, senza ricevere risposta, ha l'obbligo comunque, entro ulteriori 15 giorni, di inviare la somma offerta; il danneggiato può incassarla senza che questo pregiudichi le sue pretese Se il danneggiato non ha fornito tutti gli elementi richiesti, oppure in caso di danni alle persone guariti in più di 40 giorni o di invalidità permanenti, l’assicuratore: • indica al danneggiato il numero di sinistro, la persona o l'ufficio incaricato di trattare il denaro con il relativo recapito, numero di telefono e reperibilità • indica al danneggiato i documenti che devono essere presentati per ottenere il risarcimento • mette a disposizione del danneggiato l'elenco delle carrozzerie aderenti all'Accordo AniaCarrozzieri qualora la compagnia l'abbia sottoscritto • provvede all'accertamento dei danni • se il danno è risarcibile, ricevuta la necessaria documentazione, comunica al danneggiato la somma offerta per il risarcimento • concordato l'ammontare dell'indennizzo, versa al danneggiato, nei 15 giorni successivi, l'importo relativo e, contestualmente al versamento, può chiedere ricevuta • se il danno risulta non risarcibile, ne dà comunicazione al danneggiato non appena la circostanza viene rilevata Attenzione: la legge prevede che il diritto al risarcimento del danno si prescriva in 2 anni, quindi la richiesta di risarcimento va inoltrata non oltre 2 anni dalla data dell'incidente ed eventualmente bisogna rinnovare la richiesta almeno ogni 2 anni, sempre con lettere raccomandata (possibilmente con ricevuta di ritorno). Fondo di garanzia Vittime della strada Istituito dal legislatore a tutela dei danneggiati, il Fondo di Garanzia interviene, nei limiti massimali obbligatori, nei seguenti casi : 1. sinistri causati da veicoli non identificati, solo per i danni alle persone 2. sinistri causati da veicoli non assicurati, per danni alle persone e anche (con una franchigia di 500 euro), per danni alle cose 3. sinistri causati da veicoli assicurati con imprese poste in liquidazione coatta amministrativa 4 Nei casi 1. e 2. occorre inviare la richiesta di risarcimento a CONSAP S.p.A. - Servizio Fondo di Garanzia per le vittime della strada, Via Yser, 14 - 00198 Roma, e all'impresa designata per il territorio in cui è avvenuto il sinistro (l’elenco può essere consultato su http://www.consap.it/Fondi/FGVS/Elenchi%20Imprese). Nel caso 3., poichè la legge prevede varie ipotesi, è opportuno, prima di inviare la richiesta di risarcimento, individuare l’Impresa cui deve essere trasmessa. Incidenti provocati da veicoli stranieri Se l'incidente provocato da un veicolo straniero è avvenuto in Italia, occorre inviare la richiesta di risarcimento all'UCI - Ufficio Centrale Italiano, Corso Sempione 39 - 20145 Milano, che, successivamente, comunicherà il nominativo della società incaricata di liquidare il danno. Se invece l'incidente è avvenuto all'estero , la richiesta di risarcimento deve essere inviata direttamente all'assicuratore del responsabile e al "Bureau" di quello Stato, (l'equivalente dell'UCI italiano). È quindi opportuno, al momento del sinistro, individuare esattamente l'assicurazione del veicolo straniero. *** 1. Malasanità Quando si parla di caso di malasanità? Rientrano nell’ambito della malasanità tutti i casi di insoddisfazione relativamente ai servizi proposti da una struttura ospedaliera quali: - imperizia o negligenza medica - vitto e alloggio non conformi - condizioni igieniche o strutturali precarie - attrezzature manchevoli - non disponibilità del personale medico-sanitario - anomalie o irregolarità nella specialistiche 5 gestione di analisi, esami, visite Modalità di segnalazione Gli episodi di malasanità devono essere comunicati a un apposito ufficio dell’ospedale, l’URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico), che sancisce un preciso protocollo logistico di gestione delle segnalazioni. È sempre utile portare con sé tutto il materiale che si ritiene necessario per supportare la richiesta (la cartella sanitaria con la storia clinica, nomi dei medici che hanno effettuato le visite, date e dettagli sull’episodio da contestare ecc.). L’addetto al servizio darà assistenza nella redazione di una formale richiesta scritta, con una relazione dettagliata dell’accaduto. A questo punto, seguendo un preciso protocollo certificato a livello nazionale, l’ufficio aprirà un’istruttoria e invierà la segnalazione del paziente al Direttore sanitario dell’organismo, oppure al Direttore dell’Unità Operativa responsabile, nel caso si tratti di un caso clinico, oppure al Responsabile Servizio Alberghiero se la segnalazione concerne il vitto o le condizioni generali della struttura (bagni, stanze, letti ecc.). Modalità di risposta I tempi di risposta sono anche questa volta sanciti dalla legge: massimo 30 giorni, più altri 15 se si appura che serve un’indagine approfondita che coinvolge altri fattori o aziende esterni alla struttura. Gli Urp, comunque, tendono a precisare che la tempistica è subordinata alla gravità dello specifico evento e alla reperibilità dei medici e di eventuali altri individui coinvolti nel fatto, e che l’ordine delle richieste segue necessariamente una scala di priorità e fattibilità stabilita secondo i casi contingenti. Nel periodo di attesa della risposta l’Ufficio dovrebbe comunque impegnarsi a tenersi sempre in contatto con il paziente, per aggiornarlo sull’avanzamento dell’indagine relativa al suo caso. Quando la struttura sarà pronta con una risposta che ritiene esaustiva e soddisfacente, concordata e controfirmata dal Direttore Sanitario o Amministrativo, contatterà l’utente che, se non si sentirà accontentato, potrà avvalersi di un’azione legale. Per ulteriori informazioni e per assistenza: Adico Assocazione Difesa Consumatori Via Volturno 33 – 30174 Mestre Venezia Tel e fax 041.5349637 [email protected] www.associazionedifesaconsumatori.it 6