NATALI MAURIZIO E DEL NINNO DAVIDE s.n.c. Agenzia Generale di Casalecchio di Reno –Via Lido 3/2– 40033 Casalecchio di Reno (BO) Tel.: 051/577.345–570.039 Fax 051/577.358; e-mail: [email protected] CONDIZIONE AGGIUNTIVA SEMPRE OPERANTE, PRESTATA GRATUITAMENTE. SOVRACCARICO L’impresa copre i danni causati dalla circolazione del veicolo assicurato, anche quando il peso complessivo a pieno carico di quest’ultimo risulti superiore a quello indicato dalla carta di circolazione e per il quale è stato pagato il premio. Per questa fattispecie, pertanto, l’impresa non eserciterà azione di rivalsa. L’estensione a predette garanzie è gratuita ed è prestata nei limiti dei massimali indicati nel contratto a fronte della copertura per la Responsabilità Civile Auto. CONDIZIONI PARTICOLARI OPERANTI SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE NELLA SCHEDA DI POLIZZA E PER LE QUALI E’ STATO PAGATO IL RELATIVO PREMIO. Garanzia ASSISTENZA L’articolo 2 – Esclusioni riportato nelle Condizioni particolari Servizio Assistenza previste dal libretto di polizza -Sicuri al Volante – parte Seconda Servizio Assistenza – modello 1.7001.9 si intende estesa e operante per quel che concerne i veicoli di altezza superiore a 2,80 metri e peso complessivo a pieno carico/massa superiore a 35 quintali. ROTTURA CRISTALLI - (per camper, autocaravan, motorhome e roulotte) il testo della suddetta Garanzia particolare - ( Condizioni Generali di Assicurazione modello 1.7001.9) viene sostituito dal seguente: MILANO ASSICURAZIONI spa rimborsa, * formula CRISTALLI BASE fino alla concorrenza di € 1.000 premio annuo lordo 56,75 * formula CRISTALLI SUPER fino alla concorrenza di € 1.500 premio annuo lordo 70,00 per sinistro indipendentemente dal numero dei cristalli – propriamente detti o in materiale plexiglassrotti, le spese sostenute per riparare o sostituire parabrezza, lunotto posteriore e cristalli/plexiglass laterali del veicolo indicato in polizza a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatasi. Sono esclusi i danni causati da rigature e segnature, nonché quelli provocati ad altre parti del veicolo assicurato dalla rottura degli enti assicurati. Nei limiti dell’effettivo ammontare del danno, la prestazione si cumula con quelle previste da analoghe garanzie in corso con il prodotto SICURI AL VOLANTE al momento del sinistro. Garanzia MINIKASCO Si concorda che la sezione “24-determinazione dell’ammontare del danno” riportata nel libretto di polizza Sicuri al Volante- modello 1.7001.9 viene sostituita come segue: • In caso di Danno parziale la garanzia si intende prestata tenendo conto del degrado d’uso (deprezzamento di un bene dovuto ad usura, stato di conservazione o manutenzione, vetustà; in caso di danno parziale il deprezzamento non si applica sul costo della mano d’opera), fino a concorrenza di € 5.000,e senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile. • In caso di danno totale MILANO ASSICURAZIONI spa determina l’indennizzo –fino a concorrenza di € 5.000 – in base al valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del sinistro, detratto il valore di recupero. Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all’80% del valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi fono-audio-visivi assicurati al momento del sinistro.L’indennizzo non puo’ comunque superare il valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi fono-audio-visivi assicurati al momento del sinistro. FERMO IL RESTO MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. Sede Legale e Direzione Milano 20161 – Via Senigallia 18/2 Tel (+39) 02.6412.1 Fax (+39) 02.6402.2331 www.milanoassicurazioni.it Capitale Sociale €.238.569.327,88 int. Vers. Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Milano: 00957670151 Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni (art. 65 R.D.L. 29-4-1923 n. 966) Gruppo FONDIARIA-SAI – direzione e coordinamento FONDIARIA-SAI S.p.A.