COPERTURE ASSICURATIVE ASL N° 2 SAVONESE VADEMECUM DELLA GESTIONE DEI SINISTRI A CURA DELLA U.O. AFFARI LEGALI Sig.ra L. CAU vademecum 28/03/2006 9.56 Avv. A. PIPICELLI Pagina 1 di 29 Lo scopo del presente “ Vademecum “ e’ quello di razionalizzare ed uni- formare la gestione dei sinistri portando a conoscenza delle varie componenti aziendali le modalita’ cui le stesse avranno cura di attenersi ed attraverso le quali i sinistri devono essere segnalati alla U.O. Affari Legali. Quanto sopra ai fini della successiva denuncia alla Compagnia Assicuratrice che garantisce per la responsabilita’ l’ Azienda in relazione ai vari rami assicurati. La Azienda ha sottoscritto le seguenti polizze: - polizza RCT/O e polizza RCT professionale estensione per ipotesi colpa grave con adesione facoltativa n. 58.467900 - polizza Incendio n. 58.467880 - polizza Furto n. 58.467881 - polizza Infortunio n. 58.467883 - polizza Kasko n. 49.711294 - polizza Tutela Legale n. 58.467886 - polizza R.C.A., Incendio/furto, atti vandalici e socio politici n. 58.467894. vademecum 28/03/2006 9.56 Pagina 2 di 29 POLIZZA KASKO N. 49.711294 VALIDITA’ POLIZZA : dal 31.12.2005 al 31.12.2010. Oggetto: “ Danni accidentali” ai veicoli di dipendenti in occasione di mis- sioni o adempimenti di servizio (KASKO) comprensiva di furto – incendio – atti vandalici ed eventi socio politici. La Compagnia si obbliga, fino alla concorrenza degli importi indicati in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti subiti dai mezzi di trasporto intestati presso il P.R.A. ai dipendenti del Contraente (compreso il coniuge, gli altri familiari conviventi o fiscalmente a carico) ed utilizzati in occasione di missioni e/o per adempimento di servizio, anche al di fuori del territorio dell’ Azienda, e/o servizio per trasferimenti, limitatamente al tempo ed al percorso strettamente necessario per l’ esecuzione delle prestazioni del servizio stesso, in conseguenza di: • Collisione con altri veicoli, urto con ostacoli di qualsiasi genere, ribaltamento e/o fuoriuscita di strada, verificatasi durante la circolazione; • Furto (consumato o tentato) e rapina; • Atti vandalici ed eventi sociopolitici; • Incendio. Nel novero dei soggetti assicurati, ancorchè non dipendenti, rientrano i componenti della Direzione Aziendale (Direttore Generale, Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario). Si precisa che le garanzie vengono inoltre estese ai medici incaricati, titolari di incarico o sostituti, qualora si avvalgano, preventivamente autorizzati, del proprio veicolo per spostamenti dovuti allo svolgimento di attività riconducibili alle esigenze organizzative e funzionali dell’ Azienda Contraente, e a cio’ co- vademecum 28/03/2006 9.56 Pagina 3 di 29 mandati, fuori dall’ abituale presidio o ambulatorio, e/o sul territorio, con l’ intesa che i chilometri percorsi in dette circostanze verranno inclusi nel chilometraggio su cui conteggiare il premio di polizza, così come previsto dal presente contratto. Limitatamente alle sole garanzie “ atti vandalici ed eventi sociopolitici ” e “ furto ” ogni sinistro verrà indennizzato previa detrazione di una franchigia pari ad € .150,00 come da polizza. MODALITA’ DI SEGNALAZIONE: da presentare, entro e non oltre 5 giorni dall’ evento, all’ U.O. AFFARI LEGALI – Via Manzoni, 14 – Savona • RELAZIONE dettagliata sulle circostanze che hanno dato luogo al sinistro come da modello fac-simile allegato; • Copia formale di autorizzazione da parte del Dirigente Responsabile U.O. di appartenenza all’ uso del proprio mezzo per motivi di servizio; • Copia della patente di guida; • Copia del libretto di circolazione; • Dichiarazione indicativa dell’ ammontare del danno; • Idonea documentazione ( certificato anagrafico e/o autocertificazione di atto notorio ) attestante la proprieta’ del veicolo del coniuge o familiare convivente e/o fiscalmente a carico, qualora il veicolo utilizzato non risulti di proprieta’ • del dipendente; nonché ogni altra notizia utile ai fini dell’ istruttoria della pratica. vademecum 28/03/2006 9.56 Pagina 4 di 29 All’ U.O. Affari Legali Sua Sede Oggetto: denuncia di sinistro. Il/La Sottoscritto/a ___________________________ nato a __________ il ___ /___ /______, residente a ______________________ in Via ___________________ n. ______ dipendente dell’ ASL n. 2 “ Savonese” , in servizio presso l’ U.O. __________________________, dichiara che in data _____________ alle ore ________ (descrivere dettagliatamente i fatti con indicazione di eventuali testimoni, indicare se il veicolo è o meno di proprietà, il tipo di auto e la targa; se l’ urto avviene con altro veicolo indicare il nominativo del proprietario del veicolo e l’ indirizzo, il conduttore se diverso dal proprietario, la Compagnia Assicuratrice, l’ indirizzo dell’ agenzia, n° di polizza e i dati del veicolo coinvolto). Ai sensi di quanto previsto dalla polizza Kasko n. 49711294, stipulata con la Compagnia R.A.S. Agenzia Rinaldi di Genova, chiede il risarcimento del danno. Comunica che il veicolo è visibile, previo accordo telefonico con il sottoscritto (cell. _________________ - tel casa ____________ - tel Ufficio ______________________ ) Distinti saluti. Allega: - fotocopia della patente di guida - fotocopia del libretto di circolazione; - formale autorizzazione da parte del Dirigente Responsabile U.O. di appartenenza all’ uso del proprio mezzo per motivi di servizio; - originale mod. CID correttamente compilato e sottoscritto da entrambi le parti (se la circostanza lo ha consentito) vademecum 28/03/2006 9.56 Pagina 5 di 29 - Dichiarazione indicativa dell’ ammontare del danno; - Idonea documentazione ( certificato anagrafico e/o autocertificazione di atto notorio ) attestante la proprieta’ del veicolo del coniuge o familiare convivente e/o fiscalmente a carico, qualora il veicolo utilizzato non risulti di proprieta’ dipendente; Fac-simile POLIZZA INFORTUNI N. 58.467883 vademecum 28/03/2006 9.56 Pagina 6 di 29 del VALIDITA’ POLIZZA : dal 31.12.2005 al 31.12.2010. Oggetto: la copertura assicurativa si riferisce agli infortuni avvenuti per tutte le categorie (di seguito elencate sotto soggetti assicurati) nell’ espletamento delle mansioni relative all’ occupazione professionale, compreso il rischio “ in itinere ” nonché in occasione dello svolgimento dell’ attività extramoenia ove prestata. Oggetto dell’ assicurazione, senza limiti territoriali, sono gli infortuni professionali occorsi agli assicurati dai quali derivi la morte, o una invalidità permanente assoluta o parziale, o una inabilità temporanea ove previsto nell’ ambito dell’ attività prestata a favore e/o per conto del Contraente. Ai fini del presente contratto, per infortunio si intende l’ evento avvenuto per causa fortuita, violenta ed esterna. L’ assicurazione è prestata anche per il “ rischio in itinere “ , ovvero per gli infortuni verificatisi durante il tragitto che l’ Assicurato deve compiere per recarsi dall’ abitazione al luogo di lavoro e viceversa, e per il tempo strettamente necessario allo scopo. SOGGETTI ASSICURATI Destinatari dell’ assicurazione prestata dal presente contratto, di seguito denominati assicurati, sono i soggetti rientranti nelle categorie, tra quelle di seguito elencate: Categoria A) Medici con attività di carattere sanitario in convenzione tra Aziende Sanitarie e tra Aziende sanitarie ed Università e di Enti pubblici in genere. Categoria B) Dipendenti di altre Aziende Sanitarie/Ospedaliere comandati presso il Contraente anche c/o scuole infermieri. Categoria C) Personale religioso convenzionato, di qualunque fede. vademecum 28/03/2006 9.56 Pagina 7 di 29 Categoria D) Appartenenti alle Associazioni di Volontariato ed Obiettori di Coscienza. Categoria E) Guardia Medica. Categoria F) Medicina dell’ emergenza. Categoria G) Specialisti ambulatoriali (Sumai). Categoria H) Medicina dei servizi. Il sinistro dovrà essere tempestivamente segnalato per iscritto all’ U.O. Affari Legali, poiche’ lo stesso dovra’ essere denunciato entro e non oltre 30 gior- ni ( termine perentorio ) dall’ evento o da quando l’ assicurato ne sia venuto a conoscenza, e dovra’ contenere l’ indicazione del giorno, luogo e ora dell’ evento, la descrizione delle cause che lo determinarono, l’ indicazione dei nominativi di eventuali testimoni, nonché tutti gli elementi atti a consentire una adeguata ricostruzione dell’ evento, e sarà corredata delle relative certificazioni mediche. E’ utile indicare anche il recapito telefonico. MODALITA’ DI SEGNALAZIONE : da presentare, entro e non oltre 5 giorni dall’ evento, all’ U.O. AFFARI LEGALI – Via Manzoni, 14 – Savona • RELAZIONE dettagliata sulle circostanze e cause che hanno determinato l’ infortunio con indicazione dei nominativi di eventuali testimoni come da modello fac-simile allegato; • Copia documentazione sanitaria, cartella clinica, prestazioni di pronto soccorso referti di esami clinici e diagnostici ecc.; • nonché ogni altra notizia utile ai fini dell’ istruttoria della pratica. vademecum 28/03/2006 9.56 Pagina 8 di 29 All’ U.O. Affari Legali Sua Sede Oggetto: denuncia di infortunio. Il/La Sottoscritto/a ___________________________ nato a __________ il ___ /___ /______, residente a ______________________ in Via ___________________ n. ______ in servizio presso l’ ASL n. 2 “ Savonese” , in qualita’ di ______________________ presso l’ U.O. ________________________, dichiara che in data ______________ alle ore ________ (descrivere dettagliatamente i fatti, circostanze e cause che hanno determinato l’ infortunio con indicazione di eventuali testimoni). Comunica che il proprio recapito telefonico e’ il seguente (cell. ________________ - tel casa____________ - tel Ufficio _____________________ ). Distinti saluti. Allega: • Copia documentazione sanitaria, cartella clinica, prestazioni di pronto soccorso referti di esami clinici e diagnostici ecc.; Fac-simile vademecum 28/03/2006 9.56 Pagina 9 di 29 POLIZZA FURTO N. 58.467881 VALIDITA’ POLIZZA : dal 31.12.2005 al 31.12.2010. Oggetto dell’ Assicurazione La Società assicura nella forma a “ Primo Rischio Assoluto ” , con rinuncia cioè all’ applicazione della regola proporzionale di cui all’ art. 1907 c.c.: a) BENI MOBILI, intendendosi per tali tutto quanto di proprietà del contraente nonché le cose di terzi che essa abbia in possesso a qualsiasi titolo, ad esempio uso o affitto, che non possa definirsi immobile per sua natura o destinazione, con esclusione di auto/motoveicoli e natanti di proprietà od in uso all’ Azienda. b) DENARO, TITOLI E VALORI in genere di proprietà del Contraente o di terzi: b1) riposti e chiusi in casseforti, armadi corazzati, registratori di cassa e simili; b2) comunque sottochiave, esclusivamente durante l’ orario di apertura degli uffici; b3) trasportati da dipendenti o persone incaricate, mentre svolgono il servizio di portavalori. Per danni diretti e materiali conseguenti anche a uno solo dei reati di seguito elencati, compresi i danni subiti dalle cose assicurate durante l’ esecuzione del reato od il tentativo di commetterlo: - FURTO, come definito dall’ art. 624 del Codice Penale, vademecum 28/03/2006 9.56 Pagina 10 di 29 - FURTO con strappo, - RAPINA, come definita dall’ art. 628 C.P. anche se iniziata all’ esterno dei locali ove sono contenute le cose assicurate, - ESTORSIONE, come definita dall’ art. 629 C.P., anche qualora la violenza o la minaccia siano dirette ad una qualsiasi persona presente al momento del fatto. Sono inoltre comprese le spese sostenute dal Contraente, a seguito del verificarsi di uno degli eventi sopra citati: 1. per riparare i guasti ai locali, agli infissi ed ai sistemi di custodia cagionati dagli autori dei reati nell’ esecuzione o nel tentativo di commetterli, fino alla concorrenza dell’ importo di € . 6.000,00 per ciascun sinistro 2. a titolo di corrispettivo di prestazioni professionali comunque necessarie a definire l’ entità dei danni subiti od anche finalizzate al rifacimento ed alla riparazione dei beni danneggiati nonché quelle sostenute per il perito/arbitro di parte e per la quota del terzo perito/arbitro in caso di lodo arbitrale; questa estensione è prestata fino alla concorrenza del 5% dell’ importo di danno risarcibile 3. per la ricostruzione di documenti , registri, disegni e materiale meccanografico asportati o danneggiati a seguito di un evento risarcibile ai sensi del presente contratto, con il limite di euro 30.000,00 per sinistro. OBBLIGHI DELL’ ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro l’ Azienda dovra’ : • farne tempestiva denuncia all’ Autorità Giudiziaria; • darne avviso per iscritto alla Compagnia entro e non oltre 30 giorni (termine perentorio) dall’ evento o da quando l’ assicurato ne sia venuto a conoscenza, specificandone le circostanze e l’ importo approssimativo del danno ed allegando la denuncia effettuata; vademecum 28/03/2006 9.56 Pagina 11 di 29 • fornire alla Compagnia entro i 45 giorni successivi all’ evento, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate , con l’ indicazione del rispettivo valore; • denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al portatore, nonché esperire – se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese da parte della Società – la procedura di ammortamento; • adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate. Le spese fatte a questo scopo dal Contraente sono a carico della Società, anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la stessa provi che queste sono state fatte inconsideratamente. MODALITA’ DI DENUNCIA: da presentare, entro e non oltre 5 giorni dall’ evento, all’ U.O. AFFARI LEGALI – Via Manzoni, 14 – Savona • relazione dettagliata sull’ evento specificando le circostanze, le modalità; • copia della denuncia sporta all’ autorità (Questura, Carabinieri o Polizia); • quantificazione del danno complessivo con elenco delle cose rubate e l’ indicazione del loro valore; • nel caso ci sia stato scasso degli infissi (porte o finestre) preventivo per la riparazione o fattura se il danno richiede l’ intervento urgente per la riparazione. In ogni caso sarebbe utile scattare delle fotografie da consegnare ai periti; • nonché ogni altra notizia utile ai fini dell’ istruttoria della pratica. vademecum 28/03/2006 9.56 Pagina 12 di 29 POLIZZA INCENDIO N. 58.467880 VALIDITA’ POLIZZA : dal 31.12.2005 al 31.12.2010. Oggetto dell’ Assicurazione La società assicura: a) FABBRICATI, le costruzioni di proprietà dell’ assicurato e/o di terzi compresi i relativi fissi ed infissi, impianti idrici, igienici, elettrici ed elettronici, telefonici, di riscaldamento e/o di condizionamento d’ aria purchè fissi, ascensori, montacarichi come pure altri impianti ed installazioni purchè immobili per natura o destinazione; gli affreschi o le statue non aventi valore artistico; marmi, tappezzerie, tinteggiature, parquettes e quant’ altro destinato a servizio e ornamento dell’ immobile; b) CONTENUTO, intendendosi per tali tutto quanto di proprietà del Contraente nonchè le cose di terzi che essa abbia in uso o affitto o assunti in custodia, che non possa definirsi immobile per sua natura o destinazione, posti all’ interno dei beni immobili di proprietà o in affitto, comodato, uso al Contraente, con esclusione di auto/motoveicoli di proprietà o in uso alla stessa; c) RISCHIO LOCATIVO, intendendosi per tale le conseguenze della responsabilità Civile che gravino sul Contraente ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611c.c., d) I DANNI ai locali di proprietà di terzi dal Contraente condotti in locazione, e prodotti da sinistro indennizzabile a termini del presente contratto; vademecum 28/03/2006 9.56 Pagina 13 di 29 e) RICORSO TERZI, la Società si obbliga a tenere indenne l’ Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per danni materiali direttamente causati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza ed anche per i danni materiali causati alle cose di terzi da incendio. L’ assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell’ utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purchè avvenuti in seguito ai danni alle cose di terzi di cui al comma precedente, subiti dai terzi medesimi nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro, entro il massimale stabilito. Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato con colpa grave dell’ Assicurato. OBBLIGHI DELL’ ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO La denuncia del sinistro verrà effettuata per iscritto alla Compagnia, entro e non oltre 10 giorni (termine perentorio) dall’ evento o da quando l’ Azienda ne sia venuta a conoscenza, e conterrà l’ indicazione del giorno, luogo e ora dell’ evento, nonché la descrizione delle cause che lo determinarono. In caso di sinistro che riguardi un evento come successivamente definito “ Mancato freddo “ , l’ Azienda ne darà immediata comunicazione alla Compagnia se l’ evento si prolunga oltre le 6 ore. L’ Azienda, o gli aventi diritto devono consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Compagnia. Per i sinistri di notevole gravità deve essere dato immediato avviso telegrafico alla Compagnia. L’ Azienda, inoltre in caso di sinistro presumibilmente doloso, dovrà farne immediata denuncia all’ Autorità Giudiziaria e trasmetterne copia alla Compagnia contestualmente alla denuncia di sinistro. vademecum 28/03/2006 9.56 Pagina 14 di 29 MODALITA’ DI SEGNALAZIONE: da presentare, entro e non otre 3 (tre) giorni, all’ U.O. AFFARI LEGALI – Via Manzoni, 14 – Savona • Tempestiva segnalazione dell’ evento; • in caso di sinistro presumibilmente doloso, copia della denuncia sporta all’ Autorità Giudiziaria; • nonché ogni altra notizia utile ai fini dell’ istruttoria della pratica. vademecum 28/03/2006 9.56 Pagina 15 di 29 POLIZZA R.C.A. E GARANZIE ACCESSORIE INCENDIO – FURTO – ATTI VANDALICI E SOCIO POLITICI N. 58.467894 VALIDITA’ POLIZZA : dal 31.12.2005 al 31.12.2010. RESPONSABILITA’ CIVILE AUTOVEICOLI (R.C.A.) CONDIZIONI GENERALI R.C.A. Oggetto dell’ Assicurazione a) La società assicura, in conformità alle norme della legge e del regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l’ assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in contratto. L’ assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private e per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto. Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara. Quando il veicolo assicurato è un rimorchio la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio. vademecum 28/03/2006 9.56 Pagina 16 di 29 b) Qualora il veicolo venga adibito, destinato o azionato ad una o più delle seguenti condizioni, semprechè tali condizioni siano state espressamente richiamate nella scheda tecnica dei veicoli, facente parte integrante del presente capitolato, la garanzia è operante. - Veicoli adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili e tossici, sostanze solide tossiche, gas liquidi e gas non tossici. Si prende atto che il veicolo assicurato è adibito al trasporto delle merci sopraindicate. - Veicoli adibiti al trasporto di gas tossici o di materie esplosive. Si prende atto che il veicolo assicurato è adibito al trasporto delle merci sopraindicate. - Veicoli destinati al trasporto (anche occasionale) di sostanze radioattive. - Veicoli azionati elettricamente (esclusi i filobus, macchine operatrici e carrelli). Si prende atto che il veicolo assicurato è azionato elettricamente. L’ assicurazione si intende prestata per tutti i veicoli di proprietà dell’ Azienda che risultano nel prospetto allegato alla scheda di offerta economica. Resta inteso che nel corso di vigenza del contratto tale elenco potrà subire delle variazioni in relazione alle esigenze dell’ Azienda. INCENDIO, FURTO E ATTI VANDALICI E SOCIO POLITICI OGGETTO DELL’ ASSICURAZIONE L’ impresa indennizza, nei limiti ed alle condizioni che seguono, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, inclusi gli impianti, dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l’ uso cui il veicolo è destinato purchè ad esso incorporati e validamente fissati, contro i rischi: - Incendio – combustione con sviluppo di fiamma, scoppio od esplosione ad azione del fulmine; vademecum 28/03/2006 9.56 Pagina 17 di 29 - Furto e rapina – (consumati o tentati) compresi i danni prodotti al veicolo nell’ esecuzione od in conseguenza del furto o rapina; - Atti vandalici e socio politici. Sono altresì compresi i danni da circolazione conseguenti al furto od alla rapina. Sono inclusi nella garanzia, gli accessori fono-audio-visivi quali apparecchi radio, radiotelefonici, televisori, registratori e simili qualora dotazione necessaria al veicolo per lo scopo istituzionale al quale lo stesso è adibito. MODALITA’ DI SEGNALAZIONE da presentare, entro e non oltre 5 cinque giorni, all’ U.O. AFFARI LEGALI – Via Manzoni, 14 – Savona a) ESCLUSIVAMENTE PER LA GARANZIA R.C.AUTO: • RELAZIONE dettagliata sulle circostanze che hanno dato luogo al sinistro come da modello fac-simile allegato; • Copia della patente di guida; • Copia del libretto di circolazione; • originale mod. CID correttamente compilato e sottoscritto da entrambi le parti, ove le circostanze lo consentono; • indicazione di eventuali testimoni; • dettagliata indicazione di tutti i dati della controparte (il nominativo del proprietario del veicolo e l’ indirizzo, il conduttore se diverso dal proprietario, la Compagnia Assicuratrice, l’ indirizzo dell’ agenzia, n° di polizza e i dati del veicolo coinvolto ); • nonché ogni altra notizia utile ai fini dell’ istruttoria della pratica. b) PER FURTO ED ATTI VANDALICI: • RELAZIONE dettagliata sulle circostanze che hanno dato luogo all’ evento come da modello fac-simile allegato; vademecum 28/03/2006 9.56 Pagina 18 di 29 • Copia del libretto di circolazione; • Copia denuncia Autorita’ ( Polizia, Carabinieri, Polizia Municipale ); • nonché ogni altra notizia utile ai fini dell’ istruttoria della pratica. c) PER L’ INCENDIO: • RELAZIONE dettagliata sulle circostanze che hanno dato luogo all’ evento come da modello fac-simile allegato; • Copia del libretto di circolazione; • Copia denuncia Autorita’ ( Polizia, Carabinieri, Polizia Municipale ); • indicazione valore commerciale del veicolo; • nonché ogni altra notizia utile ai fini dell’ istruttoria della pratica. vademecum 28/03/2006 9.56 Pagina 19 di 29 All’ U.O. Affari Legali E, p.c. Al Responsabile Autoparco Loro Sede Oggetto: denuncia di sinistro. Il/La Sottoscritto/a ___________________________ nato a __________ il ___ /___ /______, residente a ______________________ in Via ___________________ n. ______ dipendente dell’ ASL n. 2 “ Savonese ” , in servizio presso l’ U.O. __________________________, n. patente__________ rilasciata da ____________________ il _____________, dichiara che in data _____________ alle ore ________ (descrivere dettagliatamente i fatti con indicazione di eventuale testimoni - il tipo di auto e la targa – in dotazione al Servizio, se l’ urto avviene con altro veicolo indicare il nominativo del proprietario del veicolo e l’ indirizzo, il conduttore se diverso dal proprietario, la Compagnia Assicuratrice, l’ indirizzo dell’ agenzia, n° di polizza e i dati del veicolo coinvolto – compilare, se le circostanze lo consentono, sempre il mod. CID – indicare se sono intervenute le autorità. Adeguare la relazione alle ipotesi di furto/atti vandalici/Incendio). Per eventuali comunicazioni il mio recapito telefonico è il seguente: cell. ___________________ - tel Ufficio ___________________ Distinti saluti. Allega: a) PER LA GARANZIA R.C.AUTO: • Fotocopia della patente di guida; vademecum 28/03/2006 9.56 Pagina 20 di 29 • Fotocopia del libretto di circolazione; • originale mod. CID correttamente compilato e sottoscritto da entrambi le parti, ove le circostanze lo consentono. b) PER FURTO ED ATTI VANDALICI: • Fotocopia del libretto di circolazione; • Originale denuncia Autorita’ ( Polizia, Carabinieri, Polizia Municipale ). c) PER L’ INCENDIO: • Fotocopia del libretto di circolazione; • Originale denuncia Autorita’ ( Polizia, Carabinieri, Polizia Municipale ); • Indicazione valore commerciale del veicolo. Fac-simile vademecum 28/03/2006 9.56 Pagina 21 di 29 POLIZZA DI RESPONSABILITA’ CIVILE GENERALE R.C.T./O. N. 58.467900 VALIDITA’ POLIZZA : dal 31.12.2005 al 31.12.2010. Oggetto dell’ Assicurazione Garanzia A – Assicurazione responsabilita’ civile verso terzi (R.C.T.) La Società Assicuratrice si obbliga, entro il massimale di garanzia a tenere indenne il Contraente di quanto questo sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione allo svolgimento dell’ attività istituzionale dell’ Azienda Sanitaria Locale n. 2 Savonese, connesso con l’ erogazione di tutte le prestazioni mediche, chirurgiche, farmaceutiche, specialistiche ospedaliere, assistenziali ed amministrative, ivi compresa la libera professione “ intramoenia” , anche prestata in strutture esterne all’ Azienda, e di ogni altra prestazione cui il Contraente è tenuto per legge, regolamenti, delibere e/o propri atti, sia per fatto proprio che delle persone delle quali o con le quali debba rispondere ai sensi di legge, comprese tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti a quelle principali anzidette, comunque e ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata. L’ assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’ Assicurato da fatto doloso o da colpa grave di persone delle quali debba rispondere. vademecum 28/03/2006 9.56 Pagina 22 di 29 Non sono considerati terzi ai fini dell’ assicurazione RCT le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l’ Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio. Garanzia B – responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O) La Società si obbliga a tenere indenne gli Assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare (capitale, interessi e spese) quali civilmente responsabili: a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, per gli infortuni e malattie professionali, compreso il danno biologico, sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti, la garanzia si intende estesa anche ai lavoratori parasubordinati di cui art. 5 del d.lgs. n. 38 del 23 febbraio 2000; b) nonché ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento dei danni eccedenti o non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del d.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai prestatori di lavoro suddetti per morte e lesione personale, compreso il danno biologico, dalla quale sia derivata una invalidità permanente, valutata sulla base delle tabelle di cui al DPR n. 1124/1965. GARANZIA AGGIUNTIVA “ ESTENSIONE COLPA GRAVE” (AD ADE- SIONE) (Valida esclusivamente per i Sanitari che aderiscono volontariamente e i cui nominativi vengono pertanto comunicati dall’ Azienda alla Compagnia) Oggetto della predetta garanzia: Ad integrazione delle condizioni tutte previste nella presente polizza, la Compagnia dietro pagamento del relativo premio, rinuncia al diritto di rivalsa in caso di Colpa Grave nei confronti del singolo aderente. In caso di esistenza di polizze assicurative personali che assicurino il medesimo rischio, tale copertura opererà: vademecum 28/03/2006 9.56 Pagina 23 di 29 a) per quanto previsto dalle polizze individuali già esistenti, in eccedenza ai massimali previsti da queste ultime; b) per quanto non previsto dalle polizze individuali già esistenti, dal primo euro. MODALITA’ DI SEGNALAZIONE da presentare, entro e non oltre 5 giorni, all’ U.O. AFFARI LEGALI – Via Manzoni, 14 – Savona a) PER LA POLIZZA RCT PROFESSIONALE ( COMPRENSO COINVOLGIMENTO DELLA COLPA GRAVE PERSONALE MEDICO CHE HA ADERITO ALLA GARANZIA ) • tempestiva segnalazione del sinistro; • relazione dettagliata e documentazione utile; • documentazione sanitaria relazione, cartella clinica, prestazioni di pronto soccorso referti di esami clinici e diagnostici ecc. • indicazione di eventuale possesso e/o titolarieta’ di polizza personale RTC Professionale e relativi estremi a termini dell’ art. 1910 codice civile che di seguito integralmente si riporta : “ 1910. Assicurazione pres- so diversi assicuratori. Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’ assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l’ assicurato omette dolosamente di dare l’ avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’ indennità. Nel caso di sinistro, l’ assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’ articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’ assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’ indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ ammontare del danno (1980). L’ assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso (1299) contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota vie- vademecum 28/03/2006 9.56 Pagina 24 di 29 ne ripartita fra gli altri assicuratori (1299/2) “ ; • b) nonché ogni altra notizia utile ai fini dell’ istruttoria della pratica. R.C.T. GENERALE ( OGNI EVENTO FORTUITO CHE PRESUMIBIL- MENTE POSSA COINVOLGERE LA RESPONSABILITA’ CIVILE DELL’ AZIENDA ) c) • tempestiva segnalazione del sinistro; • relazione dettagliata e documentazione utile; • nonché ogni altra notizia utile ai fini dell’ istruttoria della pratica. R.C.O. ( IN CASO DI INFORTUNIO, MALATTIA, MORTE AVVENUTI DURANTE L’ ESPLETAMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITA’ SA RAGIONEVOLMENTE COINVOLGERE LA CHE POS- RESPONSABILITA’ DELL’ AZIENDA ) • tempestiva segnalazione del sinistro; • relazione dettagliata e documentazione utile; • nonché ogni altra notizia utile ai fini dell’ istruttoria della pratica. vademecum 28/03/2006 9.56 Pagina 25 di 29 POLIZZA TUTELA LEGALE N. 58.467886 VALIDITA’ POLIZZA : dal 31.12.2005 al 31.12.2010. SEZIONE – B – NORME SULLA GARANZIA DI TUTELA GIUDIZIARIA B 1) - Oggetto della garanzia La garanzia è prestata per l’ assistenza in sede processuale a favore degli Assicurati (Azienda e suoi Dipendenti) che si trovino implicati, in conseguenza di fatti e/o atti connessi all’ espletamento del servizio ed all’ adempimento dei compiti di ufficio, in procedimenti di responsabilità civile, penale e amministrativa, contabile, fiscale e del lavoro, sia in sede stragiudiziale (es. Arbitrati, conciliazioni, ecc.) che giudiziale di fronte alla Magistratura Civile, Penale, Amministrativa, Contabile, Fiscale e del Lavoro o ad altri organi di Giurisdizione Speciale in ogni fase e grado di giudizio. Per personale dipendente deve intendersi anche il personale medico e non medico dipendente della Università, altri Enti che, per convenzione, presta in via continuativa la propria opera all’ interno delle strutture dei presidi ospedalieri di questa Azienda. La garanzia si deve ritenere estesa inoltre ai componenti esterni facenti parte delle commissioni dei concorsi svolti da questa Azienda. Devono altresì intendersi assicurati il Direttore Generale, il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario anche qualora non siano dipendenti dell’ Azienda. La garanzia copre anche: a) le spese di eventuali perizie e consulenze tecniche in genere. vademecum 28/03/2006 9.56 Pagina 26 di 29 b) I rischi derivanti da controversie civili ed amministrative con qualsiasi altro Ente Pubblico, per inosservanza da parte di questi, degli accordi per la regolamentazione dei rapporti con gli assicurati; c) Le spese legali e peritali necessarie per promuovere o resistere ad azioni relative a controversie di lavoro con dipendenti; d) Le spese legali e peritali per la difesa penale derivante da imputazioni colpose e/o contravvenzionali (compresa quella derivante da inquinamento di aria, acqua, suolo e smaltimento rifiuti solidi); e) Le spese legali e peritali per recupero danni, subiti per fatto illecito di terzi , compresa la formulazione di denuncia-querela, per danni patiti, quando vi segua costituzione di parte civile; f) Il contenzioso derivante da attività contrattuali dell’ Azienda; g) Le spese di soccombenza sino al 100% di quelle liquidate giudizialmente. La garanzia è prestata anche (in tutte le sedi giudiziarie sopra citate) per la tutela dell’ Assicurato in conseguenza di un fatto connesso alla circolazione di veicoli a motore di proprietà o in uso all’ Azienda con le seguenti limitazioni e precisazioni: • La garanzia deve ritenersi estesa anche ai volontari ospedalieri autorizzati a svolgere la loro opera dall’ azienda. • La garanzia è estesa inoltre al personale dipendente universitario e al personale dipendente in rapporto convenzionato. • Il conducente deve essere dipendente dell’ azienda regolarmente abilitato alla guida a norma di Legge; • La circolazione del veicolo deve avvenire per ragioni di servizio; • Il veicolo deve essere regolarmente coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile. • Il conducente non deve essere imputato di guida in stato di ebbrezza o sotto l’ influenza di sostanze stupefacenti in violazione della relativa vigente normativa, salvo il caso di successiva assoluzione. Si precisa che l’ Azienda è assicurata con diversa polizza per responsabilità Civile verso terzi e prestatori d’ opera. A tal fine tra le parti resta vademecum 28/03/2006 9.56 Pagina 27 di 29 inteso che le prestazioni della presente polizza valgono ad integrazione delle medesime prestazioni derivanti dalla citata polizza RCT/O ove operanti. MASSIMALE E FRANCHIGIA Le garanzie previste dalla presente polizza vengono prestate fino al massimale di € . 150.000,00 per caso assicurativo, con un massimo di € . 1.000.000,00 per anno assicurativo. Le vertenze promosse da o contro più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse si considerano a tutti gli effetti un unico caso assicurativo. Il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti in presenza di indagini o rinvii a giudizio a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo evento o fatto. Ad ogni sinistro verrà applicata una franchiglia pari a € . 500,00 che resterà a totale carico dell’ Azienda. DENUNCIA DEL SINISTRO L’ Azienda deve immediatamente denunciare alla Compagnia qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. In ogni caso deve, pena la decadenza dal diritto alla garanzia assicurativa fare pervenire alla Compagnia notizia di ogni atto a lui notificato entro 20 (venti) giorni dalla data della notifica stessa. La Compagnia assume a proprio carico ogni onere di difesa fin dall’ apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio facendo assistere gli Assicurati (ASL e dipendenti) da un legale scelto dagli stessi assicurati in relazione agli interessi coinvolti. Resta a carico degli Assicurati la tempestiva comunicazione alla Compagnia del nominativo del legale prescelto. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, la Compagnia procede, ad integrazione delle spese liquidate in sentenza ed a esaurimento, al rimborso delle spese legali entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della parcella e della sentenza. vademecum 28/03/2006 9.56 Pagina 28 di 29 MODALITA’ DI DENUNCIA da presentare, entro e non oltre 5 giorni, all’ U.O. AFFARI LEGALI – Via Manzoni, 14 – Savona • tempestiva segnalazione del caso assicurativo; • copia dell’ atto notificato a carico di dipendenti dell’ Azienda; • relazione e documentazione utile. • nonché ogni altra notizia utile ai fini dell’ istruttoria della pratica. Nel caso in cui l’ Azienda è parte attiva nella tutela dei propri interessi: • tempestiva segnalazione del caso assicurativo; • relazione e documentazione utile • nonché ogni altra notizia utile ai fini dell’ istruttoria della pratica. vademecum 28/03/2006 9.56 Pagina 29 di 29