Manuale per il risarcimento RCA Il nuovo Codice delle Assicurazioni ha profondamente mutato il sistema di liquidazione dei sinistri, offrendo tra l’altro nuove opportunità di ottenere in tempi rapidi e con procedure semplificate il pagamento del danno direttamente dal proprio assicuratore (il cosiddetto “risarcimento diretto”). Nelle pagine che seguono illustriamo dettagliatamente cosa fare in caso di sinistro e come ottenere un equo risarcimento; ne consigliamo una attenta lettura! Nonostante i nostri sforzi di chiarezza, la procedura di liquidazione dei sinistri può creare dubbi o incertezze; consigliamo quindi di telefonare sempre al nostro Call Center che ti fornirà tutta l’assistenza di cui hai bisogno dalla denuncia al pagamento del sinistro 800 643 643 La documentazione relativa ai sinistri va inviata al Fax 800 645 645 oppure a InChiaro Assicurazioni S.p.A. – Gestione Sinistri via Abruzzi, 25 - 00187 Roma o tramite la tua succursale del Gruppo Banca Sella ricordando di indicare sempre il tuo recapito telefonico, l’indirizzo e la e-mail (se disponibile). 2 Cosa fare in caso di sinistro e come ottenere un equo risarcimento Tutte le novità del Nuovo Codice delle Assicurazioni Cosa fare in caso di incidente (sinistro) 3 Come fare la denuncia di sinistro 5 Ricorda di tenere sempre presenti in auto 5 Cos’è il modulo blu 6 Come ottenere il risarcimento 7 La procedura di risarcimento diretto 7 La procedura ordinaria 12 Disciplina sul danno biologico 15 Fondo di garanzia vittime della strada 16 Incidenti provocati da veicoli stranieri 16 Accordo sinistri catastrofali 18 Tempi di prescrizione 19 Principali riferimenti giuridici 19 Ulteriori fonti di informazione 19 3 Cosa fare in caso di incidente (sinistro) Una denuncia di sinistro tempestiva e completa in ogni parte, non solo permette di rispettare un impegno contrattuale, ma accelera la procedura di liquidazione del danno. È quindi fondamentale la collaborazione tra le persone coinvolte nel sinistro. Se non vi è accordo sulle modalità del sinistro, può essere utile richiedere l’intervento dell’autorità. È necessario comunque raccogliere tutti gli elementi utili seguendo queste indicazioni: compilare accuratamente il modulo blu (Constatazione Amichevole di Incidente - Denuncia di sinistro) seguendo le istruzioni riportate nell’ultima pagina del modulo stesso; firmarlo e, possibilmente, farlo firmare anche all’altro conducente; se firmato da entrambi i conducenti, trattenere due copie del modulo e consegnare le rimanenti all’altro conducente; reperire e indicare i recapiti telefonici dei coinvolti nel sinistro. 4 Se nessuno dei due conducenti ha con sé il modulo blu, raccogliere almeno i seguenti dati: data, luogo e ora del sinistro; tipo e targa dell’altro veicolo; compagnia di assicurazione dell’altro veicolo (nel caso si tratti di un autoveicolo si può ricavare dal contrassegno esposto sul parabrezza); numero di polizza (che si può ricavare anche dal certificato di assicurazione che deve essere conservato in auto); cognome, nome, indirizzo, codice fiscale e numero di telefono/cellulare del conducente dell’altro veicolo; generalità e codice fiscale del proprietario dell’altro veicolo (se diverso dal conducente); descrizione dettagliata dell’incidente e dei danni materiali visibili; generalità e recapiti di eventuali feriti; generalità e recapiti di eventuali testimoni; autorità eventualmente intervenute. 5 Come fare la denuncia di sinistro È assolutamente consigliabile che la denuncia di sinistro venga effettuata utilizzando il modulo blu. Se questo non fosse disponibile al momento del sinistro è utile compilarlo successivamente con i dati raccolti e sottoscriverlo. In ogni caso occorre che entrambi gli assicurati presentino sollecitamente al proprio assicuratore (entro tre giorni secondo il codice civile) la denuncia di sinistro e forniscano ogni altra indicazione eventualmente richiesta. Eventuali ritardi e/o omissioni potrebbero danneggiare la Compagnia la quale, in seguito, potrebbe rivalersi per il pregiudizio sofferto. Ricorda di tenere sempre presenti in auto più copie del modulo blu, magari già precompilate con i dati dell’assicurato, del veicolo e della polizza (sezioni 6, 7 e 8), ovviamente una penna e il certificato di assicurazione (obbligatorio). 6 Cos’è il modulo blu (constatazione amichevole d’incidente-CAI) Il modulo blu, per la constatazione amichevole degli incidenti è il documento tramite il quale effettuare la denuncia di sinistro e deve essere compilato in ogni sua parte. Chiede anche di specificare, nella prima pagina, il codice fiscale (o la Partita IVA) dei due conducenti / assicurati e presenta una pagina, interamente dedicata alla raccolta dei dati riguardanti eventuali testimoni e feriti. La prima pagina del modulo blu dovrà essere compilata necessariamente per poter usufruire dei benefici previsti dalla procedura di Risarcimento Diretto. La seconda pagina non è obbligatoria ai fini dell’applicazione della procedura, ma consente di indicare in modo completo: nome, cognome, codice fiscale, indirizzo e numero telefonico dei testimoni. I dati del proprietario, al contrario, devono essere indicati, soltanto quando si tratta di persona diversa dal contraente (persona a nome della quale è stato emesso il contratto) / assicurato (persona che usufruisce dei benefici del contratto). La parte inferiore, riservata alla raccolta dei dati dei soggetti lesi, è ancora più dettagliata. Chiede di specificare: nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo e codice fiscale. Inoltre è importante precisare se il ferito è il conducente, un passeggero o un pedone e se è stato trasportato presso un Pronto Soccorso, del quale devono essere indicati il nome e l’indirizzo. 7 Come ottenere il risarcimento Ci sono due possibilità: La prima mediante la procedura di Risarcimento Diretto (se applicabile) La seconda tramite la procedura “ordinaria” La procedura di Risarcimento Diretto Per i sinistri accaduti dal 1° febbraio 2007 è applicabile la procedura di Risarcimento Diretto Questa procedura consente all’assicurato proprietario / conducente, che ha in tutto o in parte ragione, di ottenere il risarcimento dei danni materiali e fisici (l’assicuratore gestisce anche le lesioni del conducente del veicolo fino ad un massimo del 9% di invalidità permanente) direttamente dal proprio assicuratore (questo principio si applica anche per i suoi trasportati che, comunque, vengono risarciti integralmente senza il limite del 9%, ai sensi dell’art. 141 del Codice delle Assicurazioni). Il Risarcimento Diretto si applica quando: il modulo blu è firmato da almeno un conducente; si tratta di urto fra due soli veicoli con targa definitiva (sono quindi esclusi ciclomotori con il cosiddetto targhino e le macchine agricole) assicurati da imprese operanti in Italia. Il sinistro è avvenuto in Italia. 8 Per targa definitiva si intende il sistema di targatura previsto ai sensi del DPR n° 153 del 6 marzo 2006. In tal caso, l’assicuratore: raccoglie la denuncia di sinistro (ritirando una delle due copie in possesso dell’assicurato che ne trattiene sempre una) e ne rilascia ricevuta; la ricevuta non è necessaria se la denuncia è stata inviata per lettera raccomandata; assiste il cliente richiedendogli la documentazione integrativa necessaria Se il modulo è a firma congiunta ovvero il modello CAI è firmato da entrambi i conducenti e la dinamica è chiara e condivisa, richiede all’altra Compagnia l’autorizzazione alla gestione e, se la riceve, comunica all’assicurato il numero del sinistro, il nome del perito che valuterà il danno materiale (in caso di lesioni, il nominativo del medico che valuterà il danno alla persona, qualora residuano dei postumi, sarà comunicato successivamente) e l’ufficio incaricato di trattare il danno con il relativo recapito, numero telefonico e reperibilità. Qualora ottenga risposta negativa dall’altra Compagnia ne da comunicazione al cliente/danneggiato invitandolo a rivolgersi al responsabile civile ed all’assicuratore di quest’ultimo. 9 Se il modulo è a firma unica richiede all’altra Compagnia l’autorizzazione alla gestione e, se la riceve, comunica all’assicurato il numero del sinistro, il nome del perito che valuterà il danno materiale (in caso di lesioni, il nominativo del medico che valuterà il danno alla persona qualora residuano dei postumi, sarà comunicato successivamente) e l’ufficio incaricato di trattare il danno con il relativo recapito, numero telefonico e reperibilità. Qualora ottenga risposta negativa dall’altra Compagnia ne da comunicazione al cliente/danneggiato invitandolo a rivolgersi al responsabile civile ed all’assicuratore di quest’ultimo. Inoltre, per il tramite dell’altra Compagnia, verso la quale si attiva direttamente, ottiene la versione sulle modalità dell’evento indicate dal conducente dell’altro veicolo coinvolto, effettuando un confronto con quelle dichiarate dal proprio cliente e avvertendolo delle discordanze. L’Assicuratore provvede alla perizia del danno al veicolo entro 10 giorni da quello in cui il mezzo è stato messo a sua disposizione dal cliente che ne ha indicato luogo e modalità di reperibilità al momento della denuncia; E nei termini previsti (30 giorni nel caso di danno a cose e modulo blu congiuntamente firmato e 60 nel caso di modulo blu a firma unica): in caso di accordo, paga al cliente proprietario del veicolo l’importo concordato e, contestualmente, può chiederne ricevuta; 10 in caso di disaccordo (ad esempio sull’entità del danno o sulle percentuali di responsabilità del sinistro), paga al cliente proprietario del veicolo la somma che ritiene dovuta. In quest’ultimo caso, l’assicurato incassa la somma e può rivolgersi al proprio assicuratore, per richiedere l’ulteriore parte di danno che ritiene gli debba essere risarcita; contesta al cliente proprietario del veicolo la mancata messa a disposizione del veicolo per la perizia. Qualora si sia verificato un danno alla persona, per la sua valutazione vale quanto indicato al paragrafo “Disciplina sul danno biologico” riportato a pagina 15. Ma è necessario che il cliente/danneggiato fornisca all’assicuratore i dati relativi all’età, al codice fiscale, all’attività del soggetto leso, al reddito, all’entità delle lesioni subite ed alleghi: l’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti o, in caso di decesso, il certificato di morte. Qualora tali certificazioni non siano subito disponibili, è possibile inviarle in seguito con una seconda raccomandata. 11 Di contro l’assicuratore: indica al danneggiato il numero di sinistro, la persona o l’ufficio incaricato di trattare il danno con il relativo recapito, numero telefonico e reperibilità; provvede all’accertamento dei danni alla persona attraverso visita medico-legale cui il danneggiato è tenuto a sottoporsi; se il danno è risarcibile, comunica al danneggiato la somma offerta; se il danno non risulta risarcibile, comunica al danneggiato i motivi per cui ritiene di non dover fare l’offerta. Queste ultime comunicazioni sono effettuate, per legge: per i danni alla persona guaribili entro 40 giorni, nei 60 giorni successivi alla ricezione della documentazione necessaria. per i danni alla persona guaribili oltre 40 giorni, nei 90 giorni successivi alla ricezione della documentazione necessaria. Qualora, nel corso della procedura di Risarcimento Diretto, l’assicuratore rilevi fatti che impediscano l’applicazione della procedura stessa, ne informa l’assicurato, invitandolo a rivolgersi all’assicuratore dell’altro veicolo (con le modalità indicate al successivo paragrafo “La procedura ordinaria”), al quale, contestualmente, trasferisce la pratica. 12 La procedura ordinaria Se non può essere applicato il Risarcimento Diretto, allora si applica la seguente procedura: A. Il danneggiato: invia all’assicuratore dell’altro veicolo e al proprietario dello stesso la richiesta di risarcimento dei danni subiti, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (allegato A facsimile di richiesta). Per i danni a cose la lettera raccomandata deve: avere in allegato una copia del modulo blu o, in mancanza, una descrizione del sinistro contenente gli elementi indicati al paragrafo “Cosa fare in caso di incidente (sinistro)” a pagina 3; indicare il luogo e i tempi utili in cui le cose sono a disposizione dell’assicuratore per la perizia dei danni (almeno 8 giorni lavorativi successivi a quello del ricevimento della raccomandata, nei normali orari di lavoro). Per i danni alla persona la lettera raccomandata deve: avere in allegato una copia del modulo blu o, in mancanza, una descrizione del sinistro contenente gli elementi indicati al paragrafo “Cosa fare in caso di incidente (sinistro)” a pagina 3; indicare i dati relativi all’età, al codice fiscale, all’atti- 13 vità del danneggiato, al suo reddito, all’entità delle lesioni subite e contenere in allegato l’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti o, in caso di decesso, il certificato di morte. Qualora tali certificazioni non siano subito disponibili, è possibile inviarle in seguito con una seconda raccomandata. B. L’assicuratore: B1: se il danneggiato ha fornito tutti gli elementi indicati al precedente punto A: indica al danneggiato il numero di sinistro, la persona o l’ufficio incaricato di trattare il danno con il relativo recapito, numero telefonico e reperibilità; provvede all’accertamento dei danni, anche attraverso visita medico-legale cui il danneggiato, in caso di danni alla persona, è tenuto a sottoporsi; se il danno è risarcibile, comunica al danneggiato la somma offerta per il risarcimento; se il danno non risulta risarcibile, comunica al danneggiato i motivi per cui ritiene di non dover fare l’offerta. Queste ultime comunicazioni sono effettuate, per legge: per i danni a cose entro 60 giorni dalla ricezione della raccomandata, oppure entro 30 giorni in caso di modulo firmato da entrambi i conducenti; 14 per i danni alla persona guaribili entro 40 giorni, nei 60 giorni successivi alla ricezione della documentazione necessaria. per i danni alla persona guaribili oltre 40 giorni, nei 90 giorni successivi alla ricezione della documentazione necessaria. B2: se il danneggiato non ha fornito tutti gli elementi di cui al punto A: chiede le informazioni e la documentazione mancante entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta incompleta; indica il numero di sinistro, la persona o l’ufficio incaricato di trattare il danno con il relativo recapito, numero telefonico e reperibilità; dal momento della ricezione della documentazione completa, troverà applicazione quanto riportato nel punto B1. C. Il danneggiato, una volta ricevuta l’offerta dall’assicuratore, può: dichiarare di accettarla: in questo caso l’assicuratore deve provvedere al pagamento entro 15 giorni dal ricevimento della dichiarazione; dichiarare di non accettarla: in questo caso l’assicuratore deve inviare egualmente la somma offerta entro 15 giorni dal ricevimento della dichiarazione; 15 il danneggiato può incassarla, quale acconto sul maggior danno, senza che questo pregiudichi le sue pretese; non riscontrare l’offerta ricevuta: in questo caso l’assicuratore, trascorsi 30 giorni dalla comunicazione dell’offerta senza ricevere risposta, ha l’obbligo comunque, entro i successivi 15 giorni, di inviare la somma offerta; il danneggiato può incassarla, quale acconto sul maggior danno, senza che questo pregiudichi le sue pretese. Disciplina sul danno biologico Per semplificare ed uniformare il risarcimento delle lesioni personali permanenti di lieve entità (fino a 9 punti), la legge prevede specifiche tabelle che, sulla base della gravità della lesione e dell’età del danneggiato, permettono una facile quantificazione del danno. Per le lesioni temporanee è invece previsto un importo per ogni giorno di inabilità assoluta, percentualmente ridotto in caso di inabilità parziale. Il danno può inoltre essere ulteriormente risarcito tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato. Inoltre è previsto un risarcimento quale danno morale da calcolarsi in percentuale sul danno biologico. È quindi necessario che il danneggiato fornisca all’assicuratore che gestisce le lesioni, al quale ha chiesto il risarcimento, la documentazione medica (certificati del pronto soccorso e successivi) inerente all’evento. 16 Fondo di garanzia vittime della strada Istituito dal legislatore a tutela dei danneggiati, il Fondo di Garanzia interviene, nei limiti dei massimali obbligatori, nei seguenti tre casi: sinistri causati da veicoli non identificati, solo per i danni alle persone; sinistri causati da veicoli non assicurati, per i danni alle persone e anche, con una franchigia di € 500,00, per i danni alle cose; sinistri causati da veicoli assicurati con imprese poste in “liquidazione coatta amministrativa”. Nei casi relativi ai primi due punti occorre inviare la richiesta di risarcimento (redatta conformemente al precedente punto A di pag. 12) alla CONSAP S.p.A., Servizio Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, Via Yser, 14 - 00198 Roma. Nell’ultimo caso, poiché la legge prevede varie ipotesi, è opportuno, prima di inviare la richiesta di risarcimento, individuare il soggetto cui deve essere trasmessa. Incidenti provocati da veicoli stranieri Se l’incidente, provocato da un veicolo straniero, è avvenuto in Italia, occorre inviare la richiesta di risarcimento (redatta conformemente al precedente punto A 17 di pag. 12) all’UCI - Ufficio Centrale Italiano, Corso Sempione, 39 - 20145 Milano, che, successivamente, comunicherà il nominativo della società incaricata di liquidare il danno. Se invece l’incidente provocato da un veicolo straniero è avvenuto all’estero, la richiesta di risarcimento deve essere inviata direttamente all’assicuratore del responsabile e al “Bureau” di quello Stato (l’equivalente dell’UCI italiano). È quindi opportuno, al momento del sinistro, individuare esattamente l’assicuratore del veicolo straniero. A far data dal 20 gennaio 2003, alla luce di quanto previsto dalla IV direttiva U.E. l’assicurato che abbia subito un danno con responsabilità a carico di cittadino residente in uno degli stati dello SEE (Spazio Economico Europeo), può rivolgere le sue richieste direttamente in Italia al rappresentante della Compagnia assicuratrice del veicolo straniero. Per avere informazioni su quale Società ricopra tale ruolo, l’assicurato potrà rivolgersi all’ISVAP - Centro di informazione IV Direttiva U.E. - con sede a Roma, Via del Quirinale 21, Tel. 06/421331 Fax 06/42133206. www.ucimi.it, www.isvap.it 18 Accordo sinistri catastrofali Questo accordo ha lo scopo di facilitare la gestione di incidenti che coinvolgono contemporaneamente almeno 40 veicoli (ad es. maxitamponamenti in autostrada). Tuttavia una speciale commissione costituita dall’ANIA può, in determinati casi particolarmente gravi, dichiarare applicabile l’accordo anche per gli incidenti che coinvolgono almeno 20 veicoli. In questi casi, ciascun assicuratore provvede a gestire i danni del proprio assicurato (conducente incolpevole o solo parzialmente colpevole e veicolo) nonché delle persone da lui trasportate, a prescindere dalla responsabilità dell’assicurato e fino ad un limite massimo di € 1.500.000,00 (IVA compresa). La richiesta di risarcimento, pertanto, va inviata all’assicuratore così individuato. 19 Tempi di prescrizione Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli, il diritto si prescrive in due anni. Occorrerà pertanto formalizzare la richiesta non oltre 2 anni dalla data dell’incidente. Se necessario bisogna rinnovare la richiesta entro 2 anni sempre a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Principali riferimenti giuridici Codice delle Assicurazioni: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - G.U. n. 239 del 13-10-2005 Suppl. Ordinario n. 163; Decreto del Presidente della Repubblica del 18 Luglio 2006, n. 254 Ulteriori fonti di informazione www.isvap.it, www.ania.it www.ucimi.it, www.inchiaro.it, 20 Allegato A Raccomandata A.R. Alla Società. (Direzione Generale) All’Ispettorato sinistri della Società (Ufficio incaricato del luogo di domicilio del danneggiato) Oggetto: richiesta di risarcimento dei danni ex art. 148, decreto legislativo 209/2005 Il Sottoscritto (nome, cognome e codice fiscale) proprietario del veicolo (tipologia di veicolo modello e targa) con la presente intende costituire in mora codesta società per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito del sinistro avvenuto il (data) in (località con indicazione precisa del luogo di accadimento). Il sinistro si è verificato per esclusiva responsabilità del conducente dell’autovettura (tipologia del veicolo, modello, e targa) assicurata per la responsabilità civile auto con codesta società (polizza n………… se conosciuta). Le modalità e le conseguenze del sinistro sono riportate nell’allegato modello di constatazione amichevole di sinistro (compilare in ogni sua parte il modello) a firma ………… (indicare se singola o congiunta). In alternativa al modulo CAI inserire la frase seguente: Il sinistro si è verificato secondo le seguenti modalità (descrizione della modalità di accadimento del danno) e i danni riportati dallo scrivente consistono (descrizione dei danni subiti e delle eventuali lesioni subite). 21 Si invita codesta società a procedere all’accertamento e alla quantificazione dei danni precisando che le cose danneggiate restano a disposizione per gli eventuali accertamenti peritali per otto giorni non festivi consecutivi a far data dalla ricezione della presente in orari lavorativi (ovvero dalle ore ……… alle ore ……… scegliendo un arco temporale di almeno due ore giornaliere nell’arco dell’orario solitamente dedicato al lavoro) al seguente indirizzo ………………………………………………………… Previo appuntamento telefonico al n……….................. o tramite e-mail ………………………………… In caso di lesioni: poiché dal sinistro sono derivati anche danni fisici al sig……………...........………… (nome, cognome, codice fiscale, indirizzo di residenza, professione e reddito) si allega la relativa documentazione medica dalla quale si evince: la durata della inabilità temporanea (con eventuale dichiarazione di guarigione) la quantificazione della inabilità permanente subita se il danneggiato abbia diritto a percepire l’indennità di malattia da un ente di assicurazione sociale. Si informa sin d’ora che, in assenza di comunicazione dell’offerta ovvero dei motivi in base ai quali si ritiene di non poter procedere all’offerta nei tempi stabiliti dalla normativa si provvederà ad inviare segnalazione all’Isvap - Sezione Reclami - affinché proceda all’irrogazione delle relative sanzioni. Firma Fac - simile di modulo predisposto da Isvap e scaricabile dal sito Internet Isvap sezione circolari / 2003/ circolare 502/D /allegati 22 Criteri di determinazione del grado di responsabilità Principi generali Ai fini dell’accertamento della responsabilità in ordine ai sinistri disciplinati dall’art. 149 del codice delle assicurazioni private, si apllicano i seguenti principi: Se due veicoli circolano nella stessa direzione e sulla medesima fila, il veicolo che urta quello antistante è responsabile al 100% del sinistro. La responsabilità è del veicolo nero che urta posterior- Se i due veicoli circolano su due file differenti, il veicolo che cambia fila è responsabile al 100% del sinistro. La responsabilità è del veicolo nero che cambia fila 23 Se il contatto tra i due veicoli avviene senza cambiamento di fila, si presume una responsabilità concorsuale al 50%. La responsabilità è al 50% se non c’è cambiamento di fila Se uno dei due veicoli si rimette nel flusso della circolazione da una posizione di sosta o uscendo da un’area privata e urta un veicolo in circolazione è responsabileal 100% del sinistro. La responsabilità è del veicolo nero che si rimette in circolazione dopo una sosta Se i due veicoli circolano in senso inverso, impegnando o sorpassando l’asse mediano della carreggiata, e si scontrano frontalmente, si presume una responsabilità concorsuale al 50%. La responsabilitù è al 50% visto che entrambi i veicoli superano l’asse mediano della carreggiata 24 Se invece è solo uno dei due veicoli a sorpassare l’asse mediano della carreggiata la responsabilità è integralmente a carico di quest’ultimo. La responsabilità è del veicolo nero che sorpassa l’asse mediano della carreggiata Se i due veicoli provengono da due strade differenti, le cui direzioni si intersecano o si congiungono, la responsabilità è interamente a carico di quello che proviene da sinistra a meno che le precedenze non siano indicate in maniera differente da segnali stradali o semaforici. La responsabilità è del veicolo nero che proviene da sinistra Se un veicolo in circolazione urta un veicolo in sosta è interamente responsabile del sinistro. La responsabilità è del veicolo nero che essendo in circolazione urta un veicolo in sosta 25 Se uno dei veicoli circola in retromarcia è responsabile del sinistro. La responsabilità è del veicolo nero che circola in retromarcia Schema di ripartizione delle responsabilità sulla base delle casistiche ricorrenti Nel riparto delle responsabilità per sinistri nei quali siano coinvolti due veicoli si applicano, laddove corrispondenti al caso di specie, i criteri contemplati dalla tabella riportata alla pagina seguente (casistica riportata sul modulo di constatazione amichevole), recante lo schema di ripartizione delle responsabilità sulla base della casistica ricorrente. (nel prospetto della pagina seguente è riportata la situazione relativa alla responsabilità del veicolo A) Le percentuali di responsabilità indicate nello schema possono variare in funzione: - della corresponsabilità dovuta al mercato rispetto del limite di velocità, quantificabile in una misura che varia dal 30% al 70%. - del mancato rispetto delle modalità previste dal Codice della Strada per le svolte a destra e sinistra, quantificabile in una misura che varia dal 30% al 70%. A prescindere dalle indicazioni riportate nella seguente tabella, ogni sinistro andrà valutato nel caso concreto tenendo conto anche di ulteriori circostanze che possono aver influito sulla dinamica del sinistro. 26