Manuale per il risarcimento RCA
Il nuovo Codice delle Assicurazioni ha profondamente
mutato il sistema di liquidazione dei sinistri, offrendo tra
l’altro nuove opportunità di ottenere in tempi rapidi e
con procedure semplificate il pagamento del danno
direttamente dal proprio assicuratore (il cosiddetto
“risarcimento diretto”).
Nelle pagine che seguono illustriamo dettagliatamente
cosa fare in caso di sinistro e come ottenere un equo
risarcimento; ne consigliamo una attenta lettura!
Nonostante i nostri sforzi di chiarezza, la procedura di
liquidazione dei sinistri può creare dubbi o incertezze;
consigliamo quindi di telefonare sempre al nostro Call
Center che ti fornirà tutta l’assistenza di cui hai bisogno
dalla denuncia al pagamento del sinistro
800 643 643
La documentazione relativa ai sinistri va inviata al
Fax
800 645 645
oppure a InChiaro Assicurazioni S.p.A. – Gestione Sinistri
via Abruzzi, 25 - 00187 Roma
o tramite la tua succursale del Gruppo Banca Sella
ricordando di indicare sempre il tuo recapito
telefonico, l’indirizzo e la e-mail (se disponibile).
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Cosa fare in caso di sinistro e come
ottenere un equo risarcimento
Tutte le novità del Nuovo Codice delle Assicurazioni
Cosa fare in caso di incidente (sinistro)
3
Come fare la denuncia di sinistro
5
Ricorda di tenere sempre presenti in auto
5
Cos’è il modulo blu
6
Come ottenere il risarcimento
7
La procedura di risarcimento diretto
7
La procedura ordinaria
12
Disciplina sul danno biologico
15
Fondo di garanzia vittime della strada
16
Incidenti provocati da veicoli stranieri
16
Accordo sinistri catastrofali
18
Tempi di prescrizione
19
Principali riferimenti giuridici
19
Ulteriori fonti di informazione
19
3
Cosa fare in caso di incidente (sinistro)
Una denuncia di sinistro tempestiva e completa in ogni
parte, non solo permette di rispettare un impegno contrattuale, ma accelera la procedura di liquidazione del
danno. È quindi fondamentale la collaborazione tra le
persone coinvolte nel sinistro. Se non vi è accordo sulle
modalità del sinistro, può essere utile richiedere l’intervento dell’autorità.
È necessario comunque raccogliere tutti gli elementi
utili seguendo queste indicazioni:
compilare
accuratamente
il
modulo
blu
(Constatazione Amichevole di Incidente - Denuncia
di sinistro) seguendo le istruzioni riportate nell’ultima
pagina del modulo stesso;
firmarlo e, possibilmente, farlo firmare anche all’altro
conducente;
se firmato da entrambi i conducenti, trattenere due
copie del modulo e consegnare le rimanenti all’altro
conducente;
reperire e indicare i recapiti telefonici dei coinvolti nel
sinistro.
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Se nessuno dei due conducenti ha con sé il modulo blu,
raccogliere almeno i seguenti dati:
data, luogo e ora del sinistro;
tipo e targa dell’altro veicolo;
compagnia di assicurazione dell’altro veicolo (nel
caso si tratti di un autoveicolo si può ricavare dal
contrassegno esposto sul parabrezza);
numero di polizza (che si può ricavare anche dal certificato di assicurazione che deve essere conservato
in auto);
cognome, nome, indirizzo, codice fiscale e numero di
telefono/cellulare del conducente dell’altro veicolo;
generalità e codice fiscale del proprietario dell’altro
veicolo (se diverso dal conducente);
descrizione dettagliata dell’incidente e dei danni
materiali visibili;
generalità e recapiti di eventuali feriti;
generalità e recapiti di eventuali testimoni;
autorità eventualmente intervenute.
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Come fare la denuncia di sinistro
È assolutamente consigliabile che la denuncia di sinistro venga effettuata utilizzando il modulo blu.
Se questo non fosse disponibile al momento del sinistro
è utile compilarlo successivamente con i dati raccolti e
sottoscriverlo.
In ogni caso occorre che entrambi gli assicurati presentino sollecitamente al proprio assicuratore (entro tre giorni secondo il codice civile) la denuncia di sinistro e forniscano ogni altra indicazione eventualmente richiesta.
Eventuali ritardi e/o omissioni potrebbero danneggiare
la Compagnia la quale, in seguito, potrebbe rivalersi per
il pregiudizio sofferto.
Ricorda di tenere sempre presenti in auto
più copie del modulo blu, magari già precompilate con i
dati dell’assicurato, del veicolo e della polizza (sezioni 6,
7 e 8), ovviamente una penna e il certificato di assicurazione (obbligatorio).
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Cos’è il modulo blu
(constatazione amichevole d’incidente-CAI)
Il modulo blu, per la constatazione amichevole degli incidenti è il documento tramite il quale effettuare la denuncia
di sinistro e deve essere compilato in ogni sua parte.
Chiede anche di specificare, nella prima pagina, il codice fiscale (o la Partita IVA) dei due conducenti / assicurati e presenta una pagina, interamente dedicata alla
raccolta dei dati riguardanti eventuali testimoni e feriti.
La prima pagina
del modulo blu dovrà essere compilata necessariamente per poter usufruire dei benefici previsti dalla procedura di Risarcimento Diretto.
La seconda pagina
non è obbligatoria ai fini dell’applicazione della procedura, ma
consente di indicare in modo completo: nome, cognome,
codice fiscale, indirizzo e numero telefonico dei testimoni. I
dati del proprietario, al contrario, devono essere indicati, soltanto quando si tratta di persona diversa dal contraente (persona a nome della quale è stato emesso il contratto) / assicurato (persona che usufruisce dei benefici del contratto).
La parte inferiore, riservata alla raccolta dei dati dei soggetti
lesi, è ancora più dettagliata.
Chiede di specificare: nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo e codice fiscale. Inoltre è importante precisare se
il ferito è il conducente, un passeggero o un pedone e se è
stato trasportato presso un Pronto Soccorso, del quale devono essere indicati il nome e l’indirizzo.
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Come ottenere il risarcimento
Ci sono due possibilità:
La prima mediante la procedura di Risarcimento
Diretto (se applicabile)
La seconda tramite la procedura “ordinaria”
La procedura di Risarcimento Diretto
Per i sinistri accaduti dal 1° febbraio 2007 è
applicabile la procedura di Risarcimento Diretto
Questa procedura consente all’assicurato proprietario /
conducente, che ha in tutto o in parte ragione, di ottenere il risarcimento dei danni materiali e fisici (l’assicuratore gestisce anche le lesioni del conducente del veicolo fino ad un massimo del 9% di invalidità permanente) direttamente dal proprio assicuratore (questo principio si applica anche per i suoi trasportati che, comunque, vengono risarciti integralmente senza il limite del
9%, ai sensi dell’art. 141 del Codice delle
Assicurazioni).
Il Risarcimento Diretto si applica quando:
il modulo blu è firmato da almeno un conducente;
si tratta di urto fra due soli veicoli con targa definitiva (sono quindi esclusi ciclomotori con il cosiddetto
targhino e le macchine agricole) assicurati da imprese operanti in Italia.
Il sinistro è avvenuto in Italia.
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Per targa definitiva si intende il sistema di targatura
previsto ai sensi del DPR n° 153 del 6 marzo 2006.
In tal caso, l’assicuratore:
raccoglie la denuncia di sinistro (ritirando una delle
due copie in possesso dell’assicurato che ne trattiene sempre una) e ne rilascia ricevuta; la ricevuta non
è necessaria se la denuncia è stata inviata per lettera raccomandata;
assiste il cliente richiedendogli la documentazione
integrativa necessaria
Se il modulo è a firma congiunta ovvero il modello
CAI è firmato da entrambi i conducenti e la dinamica è chiara e condivisa,
richiede all’altra Compagnia l’autorizzazione alla
gestione e, se la riceve, comunica all’assicurato il
numero del sinistro, il nome del perito che valuterà il
danno materiale (in caso di lesioni, il nominativo del
medico che valuterà il danno alla persona, qualora residuano dei postumi, sarà comunicato successivamente)
e l’ufficio incaricato di trattare il danno con il relativo
recapito, numero telefonico e reperibilità.
Qualora ottenga risposta negativa dall’altra Compagnia
ne da comunicazione al cliente/danneggiato invitandolo
a rivolgersi al responsabile civile ed all’assicuratore di
quest’ultimo.
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Se il modulo è a firma unica
richiede all’altra Compagnia l’autorizzazione alla
gestione e, se la riceve, comunica all’assicurato il
numero del sinistro, il nome del perito che valuterà il
danno materiale (in caso di lesioni, il nominativo del
medico che valuterà il danno alla persona qualora residuano dei postumi, sarà comunicato successivamente)
e l’ufficio incaricato di trattare il danno con il relativo
recapito, numero telefonico e reperibilità. Qualora ottenga risposta negativa dall’altra Compagnia ne da comunicazione al cliente/danneggiato invitandolo a rivolgersi
al responsabile civile ed all’assicuratore di quest’ultimo.
Inoltre, per il tramite dell’altra Compagnia, verso la
quale si attiva direttamente, ottiene la versione sulle
modalità dell’evento indicate dal conducente dell’altro
veicolo coinvolto, effettuando un confronto con quelle
dichiarate dal proprio cliente e avvertendolo delle
discordanze.
L’Assicuratore provvede alla perizia del danno al veicolo entro 10 giorni da quello in cui il mezzo è stato
messo a sua disposizione dal cliente che ne ha indicato luogo e modalità di reperibilità al momento
della denuncia;
E nei termini previsti (30 giorni nel caso di danno a
cose e modulo blu congiuntamente firmato e 60 nel
caso di modulo blu a firma unica):
in caso di accordo, paga al cliente proprietario del
veicolo l’importo concordato e, contestualmente,
può chiederne ricevuta;
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in caso di disaccordo (ad esempio sull’entità del
danno o sulle percentuali di responsabilità del sinistro), paga al cliente proprietario del veicolo la
somma che ritiene dovuta. In quest’ultimo caso, l’assicurato incassa la somma e può rivolgersi al proprio
assicuratore, per richiedere l’ulteriore parte di danno
che ritiene gli debba essere risarcita;
contesta al cliente proprietario del veicolo la mancata messa a disposizione del veicolo per la perizia.
Qualora si sia verificato un danno alla persona, per la
sua valutazione vale quanto indicato al paragrafo
“Disciplina sul danno biologico” riportato a pagina 15.
Ma è necessario che il cliente/danneggiato fornisca
all’assicuratore i dati relativi all’età, al codice fiscale,
all’attività del soggetto leso, al reddito, all’entità delle
lesioni subite ed alleghi: l’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti o, in caso di decesso, il certificato di morte.
Qualora tali certificazioni non siano subito disponibili, è
possibile inviarle in seguito con una seconda raccomandata.
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Di contro l’assicuratore:
indica al danneggiato il numero di sinistro, la persona o l’ufficio incaricato di trattare il danno con il relativo recapito, numero telefonico e reperibilità;
provvede all’accertamento dei danni alla persona
attraverso visita medico-legale cui il danneggiato è
tenuto a sottoporsi;
se il danno è risarcibile, comunica al danneggiato la
somma offerta;
se il danno non risulta risarcibile, comunica al danneggiato i motivi per cui ritiene di non dover fare l’offerta.
Queste ultime comunicazioni sono effettuate, per legge:
per i danni alla persona guaribili entro 40 giorni, nei 60
giorni successivi alla ricezione della documentazione
necessaria.
per i danni alla persona guaribili oltre 40 giorni, nei 90
giorni successivi alla ricezione della documentazione
necessaria.
Qualora, nel corso della procedura di Risarcimento
Diretto, l’assicuratore rilevi fatti che impediscano l’applicazione della procedura stessa, ne informa l’assicurato,
invitandolo a rivolgersi all’assicuratore dell’altro veicolo
(con le modalità indicate al successivo paragrafo “La
procedura ordinaria”), al quale, contestualmente, trasferisce la pratica.
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La procedura ordinaria
Se non può essere applicato il Risarcimento Diretto,
allora si applica la seguente procedura:
A. Il danneggiato:
invia all’assicuratore dell’altro veicolo e al proprietario
dello stesso la richiesta di risarcimento dei danni subiti,
mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno
(allegato A facsimile di richiesta).
Per i danni a cose la lettera raccomandata deve:
avere in allegato una copia del modulo blu o, in mancanza, una descrizione del sinistro contenente gli
elementi indicati al paragrafo “Cosa fare in caso di
incidente (sinistro)” a pagina 3;
indicare il luogo e i tempi utili in cui le cose sono a
disposizione dell’assicuratore per la perizia dei danni
(almeno 8 giorni lavorativi successivi a quello del
ricevimento della raccomandata, nei normali orari di
lavoro).
Per i danni alla persona la lettera raccomandata deve:
avere in allegato una copia del modulo blu o, in mancanza, una descrizione del sinistro contenente gli
elementi indicati al paragrafo “Cosa fare in caso di
incidente (sinistro)” a pagina 3;
indicare i dati relativi all’età, al codice fiscale, all’atti-
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vità del danneggiato, al suo reddito, all’entità delle
lesioni subite e contenere in allegato l’attestazione
medica comprovante l’avvenuta guarigione con o
senza postumi permanenti o, in caso di decesso, il
certificato di morte.
Qualora tali certificazioni non siano subito disponibili, è
possibile inviarle in seguito con una seconda raccomandata.
B. L’assicuratore:
B1: se il danneggiato ha fornito tutti gli elementi indicati al precedente punto A:
indica al danneggiato il numero di sinistro, la persona o l’ufficio incaricato di trattare il danno con il relativo recapito, numero telefonico e reperibilità;
provvede all’accertamento dei danni, anche attraverso visita medico-legale cui il danneggiato, in caso di
danni alla persona, è tenuto a sottoporsi;
se il danno è risarcibile, comunica al danneggiato la
somma offerta per il risarcimento;
se il danno non risulta risarcibile, comunica al danneggiato i motivi per cui ritiene di non dover fare l’offerta.
Queste ultime comunicazioni sono effettuate, per legge:
per i danni a cose entro 60 giorni dalla ricezione della
raccomandata, oppure entro 30 giorni in caso di
modulo firmato da entrambi i conducenti;
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per i danni alla persona guaribili entro 40 giorni, nei
60 giorni successivi alla ricezione della documentazione necessaria.
per i danni alla persona guaribili oltre 40 giorni, nei 90
giorni successivi alla ricezione della documentazione
necessaria.
B2: se il danneggiato non ha fornito tutti gli elementi di
cui al punto A:
chiede le informazioni e la documentazione mancante entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta
incompleta; indica il numero di sinistro, la persona o
l’ufficio incaricato di trattare il danno con il relativo
recapito, numero telefonico e reperibilità;
dal momento della ricezione della documentazione
completa, troverà applicazione quanto riportato nel
punto B1.
C. Il danneggiato, una volta ricevuta l’offerta dall’assicuratore,
può:
dichiarare di accettarla: in questo caso l’assicuratore deve provvedere al pagamento entro 15 giorni dal
ricevimento della dichiarazione;
dichiarare di non accettarla: in questo caso l’assicuratore deve inviare egualmente la somma offerta
entro 15 giorni dal ricevimento della dichiarazione;
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il danneggiato può incassarla, quale acconto sul
maggior danno, senza che questo pregiudichi le sue
pretese;
non riscontrare l’offerta ricevuta: in questo caso l’assicuratore, trascorsi 30 giorni dalla comunicazione
dell’offerta senza ricevere risposta, ha l’obbligo
comunque, entro i successivi 15 giorni, di inviare la
somma offerta; il danneggiato può incassarla, quale
acconto sul maggior danno, senza che questo pregiudichi le sue pretese.
Disciplina sul danno biologico
Per semplificare ed uniformare il risarcimento delle
lesioni personali permanenti di lieve entità (fino a 9
punti), la legge prevede specifiche tabelle che, sulla
base della gravità della lesione e dell’età del danneggiato, permettono una facile quantificazione del danno. Per
le lesioni temporanee è invece previsto un importo per
ogni giorno di inabilità assoluta, percentualmente ridotto in caso di inabilità parziale. Il danno può inoltre essere ulteriormente risarcito tenuto conto delle condizioni
soggettive del danneggiato. Inoltre è previsto un risarcimento quale danno morale da calcolarsi in percentuale
sul danno biologico.
È quindi necessario che il danneggiato fornisca all’assicuratore che gestisce le lesioni, al quale ha chiesto il
risarcimento, la documentazione medica (certificati del
pronto soccorso e successivi) inerente all’evento.
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Fondo di garanzia vittime della strada
Istituito dal legislatore a tutela dei danneggiati, il Fondo
di Garanzia interviene, nei limiti dei massimali obbligatori, nei seguenti tre casi:
sinistri causati da veicoli non identificati, solo per i
danni alle persone;
sinistri causati da veicoli non assicurati, per i danni
alle persone e anche, con una franchigia di
€ 500,00, per i danni alle cose;
sinistri causati da veicoli assicurati con imprese
poste in “liquidazione coatta amministrativa”.
Nei casi relativi ai primi due punti occorre inviare la
richiesta di risarcimento (redatta conformemente al precedente punto A di pag. 12) alla CONSAP S.p.A.,
Servizio Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada,
Via Yser, 14 - 00198 Roma.
Nell’ultimo caso, poiché la legge prevede varie ipotesi,
è opportuno, prima di inviare la richiesta di risarcimento, individuare il soggetto cui deve essere trasmessa.
Incidenti provocati da veicoli stranieri
Se l’incidente, provocato da un veicolo straniero, è
avvenuto in Italia, occorre inviare la richiesta di risarcimento (redatta conformemente al precedente punto A
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di pag. 12) all’UCI - Ufficio Centrale Italiano, Corso
Sempione, 39 - 20145 Milano, che, successivamente,
comunicherà il nominativo della società incaricata di
liquidare il danno.
Se invece l’incidente provocato da un veicolo straniero
è avvenuto all’estero, la richiesta di risarcimento deve
essere inviata direttamente all’assicuratore del responsabile e al “Bureau” di quello Stato (l’equivalente
dell’UCI italiano). È quindi opportuno, al momento del
sinistro, individuare esattamente l’assicuratore del veicolo straniero.
A far data dal 20 gennaio 2003, alla luce di quanto previsto dalla IV direttiva U.E. l’assicurato che abbia subito
un danno con responsabilità a carico di cittadino residente in uno degli stati dello SEE (Spazio Economico
Europeo), può rivolgere le sue richieste direttamente in
Italia al rappresentante della Compagnia assicuratrice
del veicolo straniero.
Per avere informazioni su quale Società ricopra tale
ruolo, l’assicurato potrà rivolgersi all’ISVAP - Centro di
informazione IV Direttiva U.E. - con sede a Roma, Via
del Quirinale 21, Tel. 06/421331 Fax 06/42133206.
www.ucimi.it, www.isvap.it
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Accordo sinistri catastrofali
Questo accordo ha lo scopo di facilitare la gestione di
incidenti che coinvolgono contemporaneamente almeno 40 veicoli (ad es. maxitamponamenti in autostrada).
Tuttavia una speciale commissione costituita dall’ANIA
può, in determinati casi particolarmente gravi, dichiarare applicabile l’accordo anche per gli incidenti che coinvolgono almeno 20 veicoli. In questi casi, ciascun assicuratore provvede a gestire i danni del proprio assicurato (conducente incolpevole o solo parzialmente colpevole e veicolo) nonché delle persone da lui trasportate,
a prescindere dalla responsabilità dell’assicurato e fino
ad un limite massimo di € 1.500.000,00 (IVA compresa).
La richiesta di risarcimento, pertanto, va inviata all’assicuratore così individuato.
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Tempi di prescrizione
Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli, il diritto si prescrive in due anni.
Occorrerà pertanto formalizzare la richiesta non oltre 2
anni dalla data dell’incidente.
Se necessario bisogna rinnovare la richiesta entro 2
anni sempre a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Principali riferimenti giuridici
Codice delle Assicurazioni: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - G.U. n. 239 del 13-10-2005
Suppl. Ordinario n. 163;
Decreto del Presidente della Repubblica del 18
Luglio 2006, n. 254
Ulteriori fonti di informazione
www.isvap.it,
www.ania.it
www.ucimi.it,
www.inchiaro.it,
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Allegato A
Raccomandata A.R.
Alla Società.
(Direzione Generale)
All’Ispettorato sinistri
della Società
(Ufficio incaricato del luogo
di domicilio del danneggiato)
Oggetto: richiesta di risarcimento dei danni ex art. 148,
decreto legislativo 209/2005
Il Sottoscritto (nome, cognome e codice fiscale) proprietario del veicolo (tipologia di veicolo modello e
targa) con la presente intende costituire in mora codesta
società per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a
seguito del sinistro avvenuto il (data) in (località con
indicazione precisa del luogo di accadimento).
Il sinistro si è verificato per esclusiva responsabilità del conducente dell’autovettura (tipologia del veicolo, modello, e
targa) assicurata per la responsabilità civile auto con codesta società (polizza n………… se conosciuta).
Le modalità e le conseguenze del sinistro sono riportate nell’allegato modello di constatazione amichevole di
sinistro (compilare in ogni sua parte il modello) a
firma ………… (indicare se singola o congiunta).
In alternativa al modulo CAI inserire la frase seguente: Il
sinistro si è verificato secondo le seguenti modalità
(descrizione della modalità di accadimento del danno) e
i danni riportati dallo scrivente consistono (descrizione
dei danni subiti e delle eventuali lesioni subite).
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Si invita codesta società a procedere all’accertamento e
alla quantificazione dei danni precisando che le cose danneggiate restano a disposizione per gli eventuali accertamenti peritali per otto giorni non festivi consecutivi a far
data dalla ricezione della presente in orari lavorativi (ovvero dalle ore ……… alle ore ……… scegliendo un arco
temporale di almeno due ore giornaliere nell’arco dell’orario solitamente dedicato al lavoro) al seguente
indirizzo …………………………………………………………
Previo appuntamento telefonico al n……….................. o
tramite e-mail …………………………………
In caso di lesioni: poiché dal sinistro sono derivati anche
danni fisici al sig……………...........………… (nome,
cognome, codice fiscale, indirizzo di residenza, professione e reddito) si allega la relativa documentazione medica dalla quale si evince:
la durata della inabilità temporanea (con eventuale
dichiarazione di guarigione)
la quantificazione della inabilità permanente subita
se il danneggiato abbia diritto a percepire l’indennità
di malattia da un ente di assicurazione sociale.
Si informa sin d’ora che, in assenza di comunicazione
dell’offerta ovvero dei motivi in base ai quali si ritiene di
non poter procedere all’offerta nei tempi stabiliti dalla
normativa si provvederà ad inviare segnalazione
all’Isvap - Sezione Reclami - affinché proceda all’irrogazione delle relative sanzioni.
Firma
Fac - simile di modulo predisposto da Isvap e scaricabile dal sito Internet Isvap sezione circolari / 2003/ circolare 502/D /allegati
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Criteri di determinazione del grado
di responsabilità
Principi generali
Ai fini dell’accertamento della responsabilità in ordine ai sinistri
disciplinati dall’art. 149 del codice delle assicurazioni private, si
apllicano i seguenti principi:
Se due veicoli circolano nella stessa direzione e sulla medesima
fila, il veicolo che urta quello antistante è responsabile al 100%
del sinistro.
La responsabilità è del veicolo nero che urta posterior-
Se i due veicoli circolano su due file differenti, il veicolo che
cambia fila è responsabile al 100% del sinistro.
La responsabilità è del veicolo nero che cambia fila
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Se il contatto tra i due veicoli avviene senza cambiamento di fila,
si presume una responsabilità concorsuale al 50%.
La responsabilità è al 50% se non c’è cambiamento di fila
Se uno dei due veicoli si rimette nel flusso della circolazione da
una posizione di sosta o uscendo da un’area privata e urta un
veicolo in circolazione è responsabileal 100% del sinistro.
La responsabilità è del veicolo nero che si rimette in circolazione dopo una sosta
Se i due veicoli circolano in senso inverso, impegnando o
sorpassando l’asse mediano della carreggiata, e si scontrano
frontalmente, si presume una responsabilità concorsuale al 50%.
La responsabilitù è al 50% visto che entrambi i veicoli
superano l’asse mediano della carreggiata
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Se invece è solo uno dei due veicoli a sorpassare l’asse
mediano della carreggiata la responsabilità è integralmente a
carico di quest’ultimo.
La responsabilità è del veicolo nero che sorpassa l’asse
mediano della carreggiata
Se i due veicoli provengono da due strade differenti, le cui
direzioni si intersecano o si congiungono, la responsabilità è
interamente a carico di quello che proviene da sinistra a meno
che le precedenze non siano indicate in maniera differente da
segnali stradali o semaforici.
La responsabilità è del veicolo nero che proviene da sinistra
Se un veicolo in circolazione urta un veicolo in sosta è
interamente responsabile del sinistro.
La responsabilità è del veicolo nero che essendo in
circolazione urta un veicolo in sosta
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Se uno dei veicoli circola in retromarcia è responsabile del sinistro.
La responsabilità è del veicolo nero che circola in retromarcia
Schema di ripartizione delle responsabilità
sulla base delle casistiche ricorrenti
Nel riparto delle responsabilità per sinistri nei quali siano coinvolti
due veicoli si applicano, laddove corrispondenti al caso di specie,
i criteri contemplati dalla tabella riportata alla pagina seguente
(casistica riportata sul modulo di constatazione amichevole),
recante lo schema di ripartizione delle responsabilità sulla base
della casistica ricorrente.
(nel prospetto della pagina seguente è riportata la situazione
relativa alla responsabilità del veicolo A)
Le percentuali di responsabilità indicate nello schema possono variare in funzione:
- della corresponsabilità dovuta al mercato rispetto del limite di velocità, quantificabile in
una misura che varia dal 30% al 70%.
- del mancato rispetto delle modalità previste dal Codice della Strada per le svolte a destra
e sinistra, quantificabile in una misura che varia dal 30% al 70%.
A prescindere dalle indicazioni riportate nella seguente tabella, ogni sinistro andrà valutato
nel caso concreto tenendo conto anche di ulteriori circostanze che possono aver influito
sulla dinamica del sinistro.
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cosa fare in caso di sinistro