a cura del DOTT. LUIGI CINIGLIO
VALORE ASSICURATIVO E RIFERIMENTI AL
CONTRATTO ASSICURATIVO PROPERTY
ANNO ACCADEMICO 2011 - 2012
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Roma 29/11/2011
ESEMPI DI VALORE:
• Valore Contabile
uso continuo
• Valore di Mercato
“ristretta”
liquidazione
“prolungata”
• Valore di Salvataggio
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PERCHÉ È IMPORTANTE IL VALORE
IN CAMPO ASSICURATIVO:
Art. 1907 - Assicurazione parziale
Se l’assicurazione copre solo una parte del valore
che la cosa assicurata aveva nel tempo del
sinistro, l’assicuratore risponde dei danni in
proporzione della parte suddetta, a meno che non
sia diversamente convenuto.
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REGOLA PROPRORZIONALE art. 1907 c.c.
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Art. 1908 - Valore della cosa assicurata
Nell’accettare il danno non si può attribuire alle cose perite o danneggiate un
valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro.
Il valore delle cose assicurate può essere tuttavia stabilito al tempo della
conclusione del contratto, mediante stima accettata per iscritto dalle parti.
Non equivale a stima la dichiarazione di valore delle cose assicurate
contenuta nella polizza o in altri documenti.
Nell’assicurazione dei prodotti del suolo il danno si determina in relazione al
valore che i prodotti avrebbero avuto al tempo della maturazione o al tempo
in cui ordinariamente si raccolgono.
Art. 1909 - Assicurazione per somma eccedente il valore delle cose
L’assicurazione per una somma che eccede il valore reale della cosa
assicurata non è valida se vi è stato dolo da parte dell’assicurato;
l’assicuratore, se è in buona fede, ha diritto ai premi del periodo di
assicurazione in corso.
Se non vi è stato dolo da parte del contraente, il contratto ha effetto fino alla
concorrenza del valore reale della cosa assicurata, e il contraente ha diritto di
ottenere per l’avvenire una proporzionale riduzione del premio.
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VALORI IN CAMPO ASSICURATIVO
- VALORE VENALE AL MOMENTO DEL DANNO
a) FABBRICATO: è il criterio con cui si stima il valore a nuovo del bene, al netto di un
deprezzamento stabilito in relazione a: grado di vetustà, stato di conservazione, modo
di costruzione, ubicazione, uso e ad ogni altra circostanza concomitante.
b) CONTENUTO: il costo di rimpiazzo al netto di un deprezzamento stabilito in
relazione al tipo, alla qualità, alla funzionalità, alla vetustà, al rendimento, allo stato
di manutenzione e ad ogni altra circostanza concomitante.
- VALORE A NUOVO
a) FABBRICATO: la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo del fabbricato
distrutto o per il ripristino di quello danneggiato, escluso il valore dell’area.
b) CONTENUTO: il costo di rimpiazzo di arredamento, macchinario e attrezzatura, con
enti nuovi, uguali o equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di
trasporto, di montaggio e fiscali.
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Nel Valore Venale o di Mercato interviene il “DEPREZZAMENTO”
Esistono tre tipi di deprezzamento:

Il deterioramento fisico della proprietà (Vetustà).

Obsolescenza funzionale o mancanza di desiderabilità per quanto
riguarda la disposizione, lo stile ed il disegno.

Obsolescenza economica risultante da una perdita di valore dovuta a
cause esterne alla proprietà stessa.
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PARTITE ASSICURATE:

FABBRICATI

MACCHINARI

MERCI
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DEFINIZIONE FABBRICATI:
L’intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura
compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrate, impianti
idrici, igienici e sanitari, impianti fissi per illuminazione, impianti ad
uso esclusivo di riscaldamento dei locali, ascensori, montacarichi,
affreschi e statue non aventi valore artistico, ed escluso quanto
indicato sotto la denominazione macchinario, attrezzature,
arredamento. Qualora si tratti di rischi civili (abitazione, uffici,
chiese, scuole, musei, pinacoteche, caserme, biblioteche, alberghi
ed ospedali) nel fabbricato s’intendono convenzionalmente
compresi anche gli impianti fissi di condizionamento d’aria impianti
di segnalazione e comunicazione.
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DEFINIZIONE MACCHINARI:
Macchine, attrezzi, utensili, e relativi ricambi e basamenti, impianti e
mezzi di sollevamento esclusi ascensori e montacarichi, impianti e
attrezzature di pesa, nonché di traino e trasporto non iscritti al
P.R.A.; impianti di condizionamento; scale mobili; apparecchiature
di segnalazione e comunicazione, altri impianti non indicati sotto la
denominazione fabbricato, mobilio e arredamento industriale;
quanto costituisce attrezzatura e arredamento dei depositi e
dipendenze d’industria.
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DEFINIZIONE MERCI:
Merci, materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti
dell’industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo,
imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le
imposte di fabbricazione ed i diritti doganali, ed esclusi esplodenti,
infiammabili e merci speciali.
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Art. 1910 – Assicurazione presso diversi Assicuratori
(Coassicurazione indiretta)
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni
presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le
assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non
sono tenuti a pagare l'indennità. Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne
avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo Art. 1913, indicando a
ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun
assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le
somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.
L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la
ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i
rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene
ripartita fra gli altri assicuratori.
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Determinazione del Valore in una Polizza di Assicurazione:
A) Stima analitica dei costi di Ricostruzione e di Rimpiazzo con o senza
deprezzamenti (esistono società specializzate riconosciute dagli Assicuratori)
B) Stima “approssimativa”:
Fabbricato : m² / Costo di costruzione
Contenuto : Costi di rimpiazzo
Merci
: Valore delle merci
NOTE : - In casi particolari Stima accettata
- Valore Mutuo Immobiliare
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Alcuni articoli di una Polizza incendio in correlazione ai Valori
Assicurati:
1) Obblighi in caso di sinistro;
2) Esagerazione dolosa del danno;
3) Procedura per la Valutazione del danno;
4) Mandato dei Periti;
5) Clausola Valore a Nuovo;
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1) Obblighi in caso di sinistro:
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve:
Fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico
dell’Impresa secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’art. 1914 C.C.;
Darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all’Impresa entro tre giorni
da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 C.C.;
Fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del
luogo, precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del
sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa
all’Impresa;
Conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per
questo, diritto ad indennità alcuna;
Predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore
delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre
cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore,
mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che
possa essere richiesto dall’Impresa o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. In caso di
danno alla partita “merci” deve mettere altresì a disposizione dell’Impresa la documentazione
contabile di magazzino e, per gli esercizi commerciali destinati alla vendita di merci e per le
aziende che trasformano o lavorano materie in genere, la documentazione analitica del costo
relativo alle merci danneggiate, sia finite sia in corso di lavorazione.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto
all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 C.C.
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2) Esagerazione dolosa del danno:
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara
distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette
cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti,
altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde
il diritto all’indennizzo.
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3) Procedura per la Valutazione del danno:
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
Direttamente dall’Impresa, o persona da questa incaricata, con il Contraente o
persona da lui designata; oppure, a richiesta delle Parti:
Fra due Periti nominati uno dall’Impresa ed uno dal Contraente con apposito atto
unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed
anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di
disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone,
le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però aver alcun voto
deliberativo.
Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti
non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di
una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui
giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese
del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
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4) Mandato dei periti:
I Periti devono:
indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti
contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che
avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se
l’Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’Art. 15;
verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il
valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di
valutazione di cui all’Art. 19;
procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di
salvataggio.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’Art. 17 –
lettera b., i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito
verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per
ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3. e 4. sono obbligatori
per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di
dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni
caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto
deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono
dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
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5) Clausola Valore a Nuovo:
Le Parti convengono di stipulare l’assicurazione in base al “valore a nuovo” alle seguenti condizioni:
1. in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
a) l’ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione “valore a nuovo” non
esistesse;
b) il supplemento di indennità che, aggiunto all’importo del danno di cui ad a., determina l’ammontare del
danno calcolato in base al valore a nuovo;
2. il supplemento d’indennità per ogni partita qualora la somma assicurata risulti:
a) superiore od uguale al rispettivo “valore a nuovo” è dato dall’intero supplemento dell’ammontare del
danno;
b) inferiore al rispettivo “valore a nuovo” ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui
risulta assicurata solo una parte dell’intera differenza occorrente per l’integrale “assicurazione
a nuovo”, viene calcolato in base alla riduzione proporzionale tra detta parte e l’intera differenza;
c) eguale o inferiore al momento del sinistro, diventa nullo;
3. il pagamento del supplemento d’indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la
ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le
cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per l’assicuratore, purchè ciò
avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole
o del verbale definitivo di perizia:
4.l’assicurazione in base al “valore a nuovo” riguarda soltanto fabbricati, macchinari o impianti di reparti in
stato di attività;
5. per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.
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RISCHIO ASSICURATO:
Si intendono indennizzati i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate
(fabbricato, contenuto, merci), anche di proprietà di terzi, da:
a) incendio;
b) fulmine;
c) esplosione, implosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
d) autocombustione;
e) caduta di meteoriti, aereomobili, veicoli spaziali, satelliti artificiali, loro
parti;
f) urto di veicoli stradali, non appartenenti all’Assicurato o alle persone delle
quali deve rispondere;
g) bang sonico;
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Garanzie accessorie Incendio:
- Alluvione e allagamento;
- Eventi sociopolitici e atti vandalici;
- Eventi atmosferici;
- Terremoto;
- Fenomeno elettrico;
- Collasso strutturale;
- Rottura tubazioni, ricerca e riparazioni danni da acqua
condotta;
- Ricorso terzi;
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M.U.R. (massima unità di rischio):
Indipendentemente dal valore complessivo delle cose da assicurare, questa stima serve
per valutare quale massima esposizione di rischio rimane a carico dell‘Assicuratore in
presenza di un normale sinistro che si possa verificare.
Questa particolare stima viene adottata in presenza di rischi industriali costituiti
normalmente da più corpi di fabbricato, come pure da separazioni di attività che in essi si
svolgono.
M.P.L. (massimo danno probabile – probable loss):
Rappresenta un risultato concreto delle tecniche di valutazione dei rischi, conduce alla
individuazione della possibilità di accadimento degli eventi dannosi ed alla stima delle perdite
attese.
La stima del M.P.L. deve, ad esempio, tener conto della esistenza di separazione di corpi di
fabbricato.
Non costituisce limite al risarcimento.
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Dati necessari per quotare una polizza Incendio:
A) Descrizione del rischio (sopralluogo);
B) Destinazione d’uso;
C) Localizzazione;
D) Partite da assicurare e valori;
E) Tipo di valore da assicurare;
F) Precedente sinistrosità;
G) Valutazione preventiva franchigie e scoperti (per abbattimento costi).
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