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Società Generale di Servizi Assicurativi
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PROCEDURE
CONVENZIONE “CARD”
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LA CONVENZIONE “CARD”
La Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto (CARD) ,
prevede, per la parte di nostro interesse, due tipologie di sinistri e
precisamente:
•Sinistri gestiti in ambito art. 17 della CARD (ex procedura CID)
•Sinistri gestiti in ambito art 18 della CARD
I sinistri che non trovano applicabilità nell’artt. 149 e 150 del
Codice delle Assicurazioni, cioè che fuoriescono dall’ambito della
CARD, vengono gestisti in regime RCA.
IL TESTO INTEGRALE DELLA CONVENZIONE “CARD” UNITAMENTE AI
CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL GRADO DI RESPONSABILITA’ ,
SONO DISPONIBILE NELL’AREA DOWNLOAD DEL NOSTRO SITO
INTERNET: WWW.SOGESA.NET
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APPLICABILITA’ CARD
La “CARD” non si applica nei seguenti casi (art 15 della CARD):
•Urto con veicolo non targati,( macchine agricole e/o operatrici che
circolano in forza di specifiche autorizzazioni pur essendo sprovviste di
targa identificativa)
•Coinvolto ciclomotore 50 cc (vecchia targa)
•Se nel sinistro risultano coinvolti 3 veicoli
•Se non c’è stato urto diretto tra i veicoli
•Un solo veicolo coinvolto contro ostacolo fisso
•Sinistro avvenuto all’estero
•Se uno dei due veicoli coinvolti non sia stato immatricolato in Italia,
Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.
IN TUTTI QUESTI CASI L’AVENTE DIRITTO DOVRA’ EFFETTUARE RICHIESTA
RICHIESTA
DANNI ALL’ASSICURATORE DEL VEICOLO IL CUI CONDUCENTE E’ IL
CIVILMENTE RESPONSABILE DELLA CAUSA DEL SINISTRO
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TIPOLOGIA INCARICHI PERIZIA
• PERIZIA ART 17 ->
CAI A DOPPIA FIRMA
• PERIZIA ART 18 ->
DENUNCIA A FIRMA UNICA
• PERIZIA RCA
NOTA:
PER LE PERIZIA RCA SI ESEGUIRA’ LA PERIZIA, CONCORDANDO
SE POSSIBILE IL DANNO PER ISCRITTO, E SI INVIERA’ LA
STESSA COME DI CONSUETO.
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Perizia articolo 17 (CAI a firma congiunta) :
-
Ritirare copia originale della CAI e verificare se sono presenti i 6 dati
necessari* per attivare la procedura di risarcimento diretto.
Effettuare la perizia inviando la stessa come di consueto, facendo attenzione
ad acquisire ed allegare detta documentazione in formato digitale.
N.B.
E’ sempre preferibile far firmare, in caso di accordo, il concordato
dall’assicurato o dal delegato.
DATI ESSENZIALI DA CONTROLLARE NELLA CAI:
- Data del sinistro
- Generalità delle parti (conducente e/o assicurato)
- Targhe dei due veicoli coinvolti
- Denominazione delle rispettive imprese
- Descrizione, anche anagrafica, delle circostanze e delle modalità del sinistro
- Firma dei conducenti o assicurati coinvolti nel sinistro.
e
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Perizia in PL articolo 17 (CAI a firma congiunta) :
-
-
Ritirare copia originale della CAI e verificare se sono presenti i 6 dati necessari*
per attivare la procedura di risarcimento diretto.
Effettuare la perizia inviando la stessa come di consueto, facendo attenzione ad
acquisire ed allegare tutta detta documentazione in formato digitale
In caso di accordo pagare il danno se lo stesso è pari o inferiore a € 2000,00,
2000,00
rilasciando assegno di traenza al proprietario del veicolo o persona munita di
delega facendo firmare SEMPRE la quietanza.
Nel caso in cui il danno supera il plafond consentito è sempre preferibile, in caso
di accordo, far firmare il concordato dall’assicurato o dal delegato.
- DATI ESSENZIALI DA CONTROLLARE NELLA CAI:
- Data del sinistro
- Generalità delle parti (conducente e/o assicurato)
- Targhe dei due veicoli coinvolti
- Denominazione delle rispettive imprese
- Descrizione, anche anagrafica, delle circostanze e delle modalità del sinistro
- Firma dei conducenti o assicurati coinvolti nel sinistro.
e
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Perizia articolo 18:
- Ritirare SEMPRE copia originale della CAI e/o modulo equipollente di
denuncia e raccogliere ogni altra ulteriore utile notizia e/o documentazione
(Testi, autorità intervenute, foto sul luogo del sinistro) atta ad avvalorare la
dinamica esposta dall’assicurato nonché i dati di eventuali trasportati sul
veicolo garantito.
- Qualora non sia possibile acquisire quanto sopra descritto è sempre utile
riportare la mancanza di detti documenti nelle note o nel corpo perizia.
-
Effettuare la perizia inviando la stessa come di consueto, facendo attenzione ad
allegare l’eventuale documentazione acquisita dalla parte in formato digitale.
N.B.
E’ sempre preferibile far firmare, in caso di accordo, il concordato dall’assicurato
o dal delegato.
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Perizia in PL articolo 18 :
- Ritirare SEMPRE copia originale della CAI e/o modulo di denuncia e
raccogliere ogni altra ulteriore utile notizia e/o documentazione (Testi,
autorità intervenute, foto sul luogo del sinistro) atta ad avvalorare la
dinamica esposta dall’assicurato, allegando alla perizia detta
documentazione in formato digitale (vedasi anche “domande frequenti art
18”).
- In caso di accordo pagare il danno, se lo stesso è pari o inferiore a
€1000,00,
€1000,00 rilasciando assegno di traenza al proprietario del veicolo o
persona munita di delega e facendo firmare SEMPRE la quietanza
dall’assicurato o dal delegato, solo nel caso che siano stati presentati
e ritirati i documenti descritti al punto sopra .
- Nel caso in cui il danno supera il plafond consentito, è sempre
preferibile, se possibile, far firmare il concordato dall’assicurato o
dal delegato.
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Domande Frequenti
•Quando è possibile liquidare ?
è possibile effettuare la liquidazione solo quando si è ricevuto l’incarico
con la dicitura “perizia in pronta liquidazione” e sussisto i requisiti per
farlo (vedi perizia in pl art. 17 ed art 18).
•E’ possibile liquidare in presenza di lesioni ?
SI ! è possibile liquidare solo il danno a cose, fino al plafond
consentito, avendo cura di acquisire i referti e/o annotare la presenza di
feriti.
•E’ possibile liquidare in presenza di concorsualità dell’ass.to?
SI ! è possibile liquidare il danno, entro i plafond consentiti, in
corresponsabilità (secondo i gradi di responsabilità) solo quando
sussistono i presupposti di al primo punto (“quando è possibile liquidare?”)
• Cosa comprendono i plafond?
i plafond comprendono il totale del danno più gli accessori (fermo
tecnico, spese rottamazione, nolo auto sostitutiva, ect). Il
fiduciario,quindi, fino al plafond, ha autonomia di gestire il danno,
sempre secondo la migliore tecnica liquidativa
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Domande Frequenti art 18
•E’ possibile in art 18 liquidare senza la denuncia e/o elementi di prova?
No!!!
•Cosa si intende per elementi di prova ?
dichiarazione scritta di un testimone; foto, anche dei luoghi, con i veicoli
coinvolti , rapporto di incidente redatto dagli inquirenti intervenuti, ect.
•L’assicurato dichiara che il veicolo di controparte dopo l’urto è scappato,ha
fatto in tempo a trascrivere il numero di targa.
Dalla dinamica esposta il cliente ha ragione. E’ possibile liquidare ?
NO ! Non è possibile liquidare il danno. Raccogliere comunque gli
elementi di prova.
L’assicurato di chiara di aver fatto denuncia telefonica. All’atto della perizia non ha
ricevuto il modello di denuncia da parte della compagnia. Come si deve procedere?
Si dovrà procedere facendo compilare al danneggiato la denuncia, o su
mod. CAI o su carta libera. A richiesta ,in tempo reale, siamo in grado di
trasmettervi il modello CAI già compilato con i dati e la dinamica riportata
nell’incarico di perizia, perché sia eventualmente completata e firmata
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Domande Frequenti
• E’ possibile liquidare se nel modello CAI la targa assicurata è errata ?
No ! non è possibile effettuare la liquidazione.
• E’ possibile liquidare in caso di sinistro avvenuto in Italia con una vettura
immatricolata in uno stato estero, facente parte però della C.E.E. ?
No ! non è possibile effettuare la liquidazione in quanto non sussistono i
requisiti necessari per l’attuazione della procedura “CARD”.
•E’ possibile liquidare in presenza di sinistro senza urto diretto fra i veicoli?
No ! non è possibile effettuare la liquidazione in quanto non sussistono i
requisiti necessari per l’attuazione della procedura “CARD”.
• Se nella CAI si evidenzia che l’urto è avvenuto a causa di un terzo veicolo,
non identificato, e non rimasto coinvolto, è possibile liquidare?
No ! non è possibile effettuare la liquidazione in quanto non sussistono
i requisiti necessari per l’attuazione della procedura “CARD”.
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E’ IMPORTANTE RICORDARE CHE……
• La CARD prevede che per ogni sinistro pagato dalla Gestionaria, alla
stessa verrà riconosciuto un importo forfetario, indipendentemente
dall’entità del danno liquidato, risulta quindi necessario fare enorme
attenzione ai criteri di quantificazione del danno ed ai costi conseguenti,
nella consapevolezza di conseguire l’obiettività della liquidazione
conciliandola con la soddisfazione dell’utente.
• La tempestività degli interventi e degli adempimenti finalizzati alla
definizione del danno in uno alla praticabilità di tutti quei fattori che
possano consentire il conseguimento di un costo medio apprezzabile
costituiranno elemento determinante per la valutazione dell’operato
professionale del collaboratore fiduciario.
• All’atto della liquidazione, in ambito art 18, non si ha consapevolezza di
come l’altra Compagnia sta gestendo lo stesso sinistro. Per cui dobbiamo
raccogliere ogni elemento utile a sostenere la dinamica esposta dal nostro
assicurato, in vista anche di un eventuale arbitrato a cui la compagnia
dovesse essere costretta a partecipare.
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