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Pubblicazione N° 1
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Marzo 2014
China INSURANCE BULLETIN
L’OPUSCOLO INFORMATIVO IN ITALIANO SUL DIRITTO ASSICURATIVO CINESE
L’EFFICACIA DEL CONTRATTO DI
ASSICURAZIONE IN CINA E ITALIA
Il presente articolo affrronta il tema dell’efficacia del contratto di assicurazione ovvero del momento a partire dal
quale l’assicuratore è vincolato al rispetto dei termini accordati. Si offre comparazione con il sistema italiano in merito
alle medesime questioni.
Assicurazione – Cina
Assicurazione – Italia
Legge delle Assicurazioni
Nel diritto italiano, il contratto di assicurazione è
disciplinato dagli artt. 1882 e ss. del Codice Civile. Per
quanto non espressamente regolato si rimanda alla disciplina
generale del contratto, come esposta negli artt. 1321 e ss.
Art. 13 para. 1: “Un contratto di assicurazione è
perfezionato quando l’assicurato ne fa richiesta e
l’assicuratore accetta. L’assicuratore dovrà procedere ad
emettere la polizza assicurativa o altro docuemento
equipollente in tempi brevi”.
Art. 13 para. 3: “ Un contratto di assicurazione è valido ed
efficace al momento del perfezionamento. L’assicurato e
l’assicuratore possono, di concerto, porre delle condizioni
temporali o di altro tipo all’efficacia del contratto”.
Dai presenti articoli si desume che il contratto si perfeziona
in seguito all’accordo tra le parti, relegando il dovere
dell’assicuratore di emettere la polizza ad elemento non
Di segiuito un elenco delle norme principlai in materia:
Art. 1882 – Nozione: “L’assicurazione è il contratto col
quale l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si
obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del
danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un
capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente
alla vita umana.”
Art. 1326 – Conclusione del contratto: “Il contratto è
concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha
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L’EFFICACIA DEL CONTRATTO
DI ASSICURAZIONE IN CINA E ITALIA
costitutivo del rapporto contrattuale. Pertanto, se
l’accettazione, in qualunque forma, avviene anche molto
prima del momento di emissione della polizza, il contratto
sarà già efficace e l’assicuratore dovrà considerarsi come
vincolato dai termini del contratto. Al fine di determinare il
momento dell’accettazione, potrà essere presa in
considerazione anche l’effettiva esecuzione del contratto
piuttosto che l’esplicita dichiarazione delle parti. Asseconda
da chi abbia effettuato la proposta, un ulteriore prova di
validità del contratto è data dal pagamento oppure dalla sua
riscossione.
Quindi, sulla base di quanto precedentemente esposto, il
contratto è vincolante al momento stesso del
perfezionamento, salvo diversa pattuizione.
Art. 14: “Dopo che un contratto di assicurazione è
perfezionato, l’assicurato dovraà pagare un premio così
come pattuito e l’assicuratore è vincolato dal momento
pattuito dalle parti”. Questo articolo,
E’quindi chiaro che gli assicuratori potranno essere soggetti
alle responsabilità assicurative quanto il contratto è
perfezionato o diventa efficace o al momento stabilito dalle
parti.
E’ inoltre importante sottolineare che un tipo di condizioni
come quelle temporali non possono essere imposte
univocamente, ma devono sempre essere il frutto di asseso
della controparte. Ci è particolarmente rilevante nei casi di
polizze sottoscritte per telefono oppure della sottoscrizione
di format proposti dall’assicuratore. In questi casi l’assenso
alla singola clausola deve essere esplicito e non desumibile
dalla firma dell’intero contratto.
By Michael Chen & Linda Zhang
conoscenza dell’accettazione dell’altra parte. [...]”.
Art. 1372 – Efficacia del contratto: “Il contratto ha forza di
legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo
consenso o per cause ammesse dalla legge. Il contratto non
produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla
legge”.
Art. 1901 - Mancato pagamento del premio: “Se il
contraente non paga il premio o la prima rata di premio
stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle
ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è
a lui dovuto. [...]”.
Anche in Italia, il contratto di assicurazione è un contratto
consensuale, che si perfeziona al momento dell’accettazione
da parte del contraente che riceve la proposta. Tuttavia,
come esplicitato dal riportato articolo 1901, l’efficacia del
contratto è subordinata al pagamento del premio, o meglio
fino alle ore ventiquattro del giorno in cui è effettuato il
pagamento.
Pertanto, la natura “condizionale” del contratto è già
stabilita del codice civile. Si può dedurre che in Cina
condizioni e termini siano concessi per ovviare alla scelta di
rendere i contratti efficaci alla data della sottoscrizione. Al
contrario, il legislatore italiano ha posto la condizione a
monte.
In ogni caso, anche nel diritto italiano, in presenza di
clausole poco favorevoli ad uno dei contraenti e con
specifico riferimento ai contratti in cui una parte contrattuale
è quasi interamente priva di forza, si applicano, infatti, gli
artt. 1341 e 1342 del codice civile in merito a clausole
vessatorie e contratti standard. L’art. 1341 in particolare
prevede che la necessità di esplicita accettazione di clausole
contrattuali eccessivamente a favore di una delle parti.
By Franco Fornari, Valentino Lucini & Vera Piovesan
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2014 Bollettino Legale sulle Assicurazioni in Cina