CANTON QINGDAO SHANGHAI XIAMEN PECHINO FUZHOU Pubblicazione N° 1 NANSHA HAIKOU TIANJIN HONG KONG Marzo 2014 China INSURANCE BULLETIN L’OPUSCOLO INFORMATIVO IN ITALIANO SUL DIRITTO ASSICURATIVO CINESE L’EFFICACIA DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN CINA E ITALIA Il presente articolo affrronta il tema dell’efficacia del contratto di assicurazione ovvero del momento a partire dal quale l’assicuratore è vincolato al rispetto dei termini accordati. Si offre comparazione con il sistema italiano in merito alle medesime questioni. Assicurazione – Cina Assicurazione – Italia Legge delle Assicurazioni Nel diritto italiano, il contratto di assicurazione è disciplinato dagli artt. 1882 e ss. del Codice Civile. Per quanto non espressamente regolato si rimanda alla disciplina generale del contratto, come esposta negli artt. 1321 e ss. Art. 13 para. 1: “Un contratto di assicurazione è perfezionato quando l’assicurato ne fa richiesta e l’assicuratore accetta. L’assicuratore dovrà procedere ad emettere la polizza assicurativa o altro docuemento equipollente in tempi brevi”. Art. 13 para. 3: “ Un contratto di assicurazione è valido ed efficace al momento del perfezionamento. L’assicurato e l’assicuratore possono, di concerto, porre delle condizioni temporali o di altro tipo all’efficacia del contratto”. Dai presenti articoli si desume che il contratto si perfeziona in seguito all’accordo tra le parti, relegando il dovere dell’assicuratore di emettere la polizza ad elemento non Di segiuito un elenco delle norme principlai in materia: Art. 1882 – Nozione: “L’assicurazione è il contratto col quale l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.” Art. 1326 – Conclusione del contratto: “Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha China Insurance Bulletin è offerto dallo Studio Legale Wang Jing & Associati Direttore: Mr. Wang Jing Caporedattore: Mr. Franco Fornari Redattore: Mr. Lucini Valentino www.wjnco.com/it [email protected] (+86) 2037190993 1 L’EFFICACIA DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN CINA E ITALIA costitutivo del rapporto contrattuale. Pertanto, se l’accettazione, in qualunque forma, avviene anche molto prima del momento di emissione della polizza, il contratto sarà già efficace e l’assicuratore dovrà considerarsi come vincolato dai termini del contratto. Al fine di determinare il momento dell’accettazione, potrà essere presa in considerazione anche l’effettiva esecuzione del contratto piuttosto che l’esplicita dichiarazione delle parti. Asseconda da chi abbia effettuato la proposta, un ulteriore prova di validità del contratto è data dal pagamento oppure dalla sua riscossione. Quindi, sulla base di quanto precedentemente esposto, il contratto è vincolante al momento stesso del perfezionamento, salvo diversa pattuizione. Art. 14: “Dopo che un contratto di assicurazione è perfezionato, l’assicurato dovraà pagare un premio così come pattuito e l’assicuratore è vincolato dal momento pattuito dalle parti”. Questo articolo, E’quindi chiaro che gli assicuratori potranno essere soggetti alle responsabilità assicurative quanto il contratto è perfezionato o diventa efficace o al momento stabilito dalle parti. E’ inoltre importante sottolineare che un tipo di condizioni come quelle temporali non possono essere imposte univocamente, ma devono sempre essere il frutto di asseso della controparte. Ci è particolarmente rilevante nei casi di polizze sottoscritte per telefono oppure della sottoscrizione di format proposti dall’assicuratore. In questi casi l’assenso alla singola clausola deve essere esplicito e non desumibile dalla firma dell’intero contratto. By Michael Chen & Linda Zhang conoscenza dell’accettazione dell’altra parte. [...]”. Art. 1372 – Efficacia del contratto: “Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge. Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge”. Art. 1901 - Mancato pagamento del premio: “Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è a lui dovuto. [...]”. Anche in Italia, il contratto di assicurazione è un contratto consensuale, che si perfeziona al momento dell’accettazione da parte del contraente che riceve la proposta. Tuttavia, come esplicitato dal riportato articolo 1901, l’efficacia del contratto è subordinata al pagamento del premio, o meglio fino alle ore ventiquattro del giorno in cui è effettuato il pagamento. Pertanto, la natura “condizionale” del contratto è già stabilita del codice civile. Si può dedurre che in Cina condizioni e termini siano concessi per ovviare alla scelta di rendere i contratti efficaci alla data della sottoscrizione. Al contrario, il legislatore italiano ha posto la condizione a monte. In ogni caso, anche nel diritto italiano, in presenza di clausole poco favorevoli ad uno dei contraenti e con specifico riferimento ai contratti in cui una parte contrattuale è quasi interamente priva di forza, si applicano, infatti, gli artt. 1341 e 1342 del codice civile in merito a clausole vessatorie e contratti standard. L’art. 1341 in particolare prevede che la necessità di esplicita accettazione di clausole contrattuali eccessivamente a favore di una delle parti. By Franco Fornari, Valentino Lucini & Vera Piovesan 2