Roma, 20 giugno 2012
Prot. n. 1649/Studi
Alle Associazioni Territoriali A.G.C.I.
Alle Associazioni Nazionali di Settore A.G.C.I.
Alle Cooperative aderenti
--------------------------------------------------------------Trasmissione via e-mail
Circolare n. 34/2012
OGGETTO:
SOCIETÀ DI COMODO
Come noto, il D.L. n. 138 del 13/08/2011 (cosiddetta “Manovra di
Ferragosto”) ha aggiornato la disciplina delle società di comodo di cui all’art. 30
della Legge n. 724/1994, prevedendone da quest’anno un ampliamento dell’ambito
di applicazione, unitamente ad un inasprimento del relativo regime fiscale.
In particolare, nelle connesse ipotesi di “non operatività” vengono ora attratti
anche i soggetti in perdita per tre periodi di imposta e quelli che, nell’arco del
triennio, dichiarino, per due periodi d’imposta, una perdita e, per l’altro, un reddito
inferiore a quello minimo.
Indipendentemente dal superamento dell’apposito test, quindi, occorre
verificare di non trovarsi in nessuna delle due condizioni sopra elencate per evitare
di ricadere nelle prescrizioni e nelle limitazioni stabilite in materia.
Riguardo al secondo aspetto, l’aliquota IRES applicabile al reddito delle
società considerate “di comodo" passa dal tradizionale 27,50% al 38%.
Ricordiamo, in proposito, che i soggetti interessati da tale normativa sono i
seguenti:
-
le società per azioni;
le società in accomandita per azioni;
le società a responsabilità limitata;
le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e
le società ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 del TUIR;
le società ed enti di ogni tipo non residenti, ma con stabile
organizzazione nel territorio dello Stato.
Restano invece escluse dall’applicazione di detta disciplina, in quanto non
richiamate in essa:
-
le società cooperative e di mutua assicurazione;
gli enti commerciali e non commerciali residenti nello Stato
italiano;
le società consortili;
le società e gli enti non residenti, privi di stabile organizzazione
nel territorio dello Stato.
Ad ogni modo, per opportuna conoscenza, Vi informiamo che, con proprio
Provvedimento dell’11 giugno scorso, l’Agenzia delle Entrate ha sancito la
disapplicazione automatica delle norme concernenti le società di comodo, senza
dover assolvere dunque all’onere di presentare istanza di interpello, per i soggetti
che:
sono in liquidazione e richiedono, con impegno assunto nella
dichiarazione dei redditi, la cancellazione dal registro delle
imprese entro il termine di presentazione del successivo Unico;
sono assoggettate a procedure concorsuali o a liquidazione
giudiziaria;
sono sottoposte a sequestro penale o a confisca per violazioni
della normativa antimafia, o in altre fattispecie analoghe in cui il
Tribunale in sede civile abbia disposto la nomina di un
amministratore giudiziario;
non svolgono attività diverse da quelle strettamente funzionali
alla gestione di partecipazioni, iscritte esclusivamente tra le
immobilizzazioni finanziarie, il cui valore economico è
prevalentemente riconducibile a società: 1) considerate non in
perdita sistematica 2) escluse dalla disciplina anche in
conseguenza di accoglimento dell’istanza di disapplicazione 3) a
cui si applica la normativa sulle collegate estere (articolo 168 del
Tuir);
hanno ottenuto l’accoglimento dell’istanza di disapplicazione per
un precedente periodo di imposta, sulla base di circostanze
oggettive puntualmente indicate nell’istanza e non hanno subito
modificazioni nei periodi di imposta successivi;
hanno un margine operativo lordo positivo;
registrano una somma algebrica, fra perdita fiscale di periodo e
importi che non concorrono a formare il reddito imponibile,
positiva;
risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore, anche
per effetto dell’adeguamento in dichiarazione;
si trovano nel primo periodo d’imposta;
esercitano esclusivamente attività agricola e rispettano le
condizioni previste per le società agricole dall’articolo 2 del
D.lgs. n. 99/2004;
hanno ottenuto la sospensione o il differimento di adempimenti e
versamenti tributari, in conseguenza della dichiarazione dello
stato di emergenza.
Contestualmente, è stata diffusa dalla stessa Amministrazione finanziaria
anche la Circolare n. 23/E, con la quale viene chiarito innanzitutto che le
situazioni in cui è stabilita l’automatica disapplicazione della normativa
determinano un immediato effetto interruttivo del “periodo di osservazione”
triennale.
Nel citato provvedimento, si precisa inoltre che “qualora in relazione
all’anno 2012 (assumendo il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare)
una società sia interessata a presentare istanza di disapplicazione in relazione
alla disciplina sulle società non operative e a quella sulle perdite sistematiche, la
stessa sarà tenuta a trasmettere all’Ufficio competente due distinte istanze”.
Con i più cordiali saluti.
F.to
Il Presidente
Rosario Altieri
/sr
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