Roma, 20 giugno 2012 Prot. n. 1649/Studi Alle Associazioni Territoriali A.G.C.I. Alle Associazioni Nazionali di Settore A.G.C.I. Alle Cooperative aderenti --------------------------------------------------------------Trasmissione via e-mail Circolare n. 34/2012 OGGETTO: SOCIETÀ DI COMODO Come noto, il D.L. n. 138 del 13/08/2011 (cosiddetta “Manovra di Ferragosto”) ha aggiornato la disciplina delle società di comodo di cui all’art. 30 della Legge n. 724/1994, prevedendone da quest’anno un ampliamento dell’ambito di applicazione, unitamente ad un inasprimento del relativo regime fiscale. In particolare, nelle connesse ipotesi di “non operatività” vengono ora attratti anche i soggetti in perdita per tre periodi di imposta e quelli che, nell’arco del triennio, dichiarino, per due periodi d’imposta, una perdita e, per l’altro, un reddito inferiore a quello minimo. Indipendentemente dal superamento dell’apposito test, quindi, occorre verificare di non trovarsi in nessuna delle due condizioni sopra elencate per evitare di ricadere nelle prescrizioni e nelle limitazioni stabilite in materia. Riguardo al secondo aspetto, l’aliquota IRES applicabile al reddito delle società considerate “di comodo" passa dal tradizionale 27,50% al 38%. Ricordiamo, in proposito, che i soggetti interessati da tale normativa sono i seguenti: - le società per azioni; le società in accomandita per azioni; le società a responsabilità limitata; le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e le società ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 del TUIR; le società ed enti di ogni tipo non residenti, ma con stabile organizzazione nel territorio dello Stato. Restano invece escluse dall’applicazione di detta disciplina, in quanto non richiamate in essa: - le società cooperative e di mutua assicurazione; gli enti commerciali e non commerciali residenti nello Stato italiano; le società consortili; le società e gli enti non residenti, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato. Ad ogni modo, per opportuna conoscenza, Vi informiamo che, con proprio Provvedimento dell’11 giugno scorso, l’Agenzia delle Entrate ha sancito la disapplicazione automatica delle norme concernenti le società di comodo, senza dover assolvere dunque all’onere di presentare istanza di interpello, per i soggetti che: sono in liquidazione e richiedono, con impegno assunto nella dichiarazione dei redditi, la cancellazione dal registro delle imprese entro il termine di presentazione del successivo Unico; sono assoggettate a procedure concorsuali o a liquidazione giudiziaria; sono sottoposte a sequestro penale o a confisca per violazioni della normativa antimafia, o in altre fattispecie analoghe in cui il Tribunale in sede civile abbia disposto la nomina di un amministratore giudiziario; non svolgono attività diverse da quelle strettamente funzionali alla gestione di partecipazioni, iscritte esclusivamente tra le immobilizzazioni finanziarie, il cui valore economico è prevalentemente riconducibile a società: 1) considerate non in perdita sistematica 2) escluse dalla disciplina anche in conseguenza di accoglimento dell’istanza di disapplicazione 3) a cui si applica la normativa sulle collegate estere (articolo 168 del Tuir); hanno ottenuto l’accoglimento dell’istanza di disapplicazione per un precedente periodo di imposta, sulla base di circostanze oggettive puntualmente indicate nell’istanza e non hanno subito modificazioni nei periodi di imposta successivi; hanno un margine operativo lordo positivo; registrano una somma algebrica, fra perdita fiscale di periodo e importi che non concorrono a formare il reddito imponibile, positiva; risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore, anche per effetto dell’adeguamento in dichiarazione; si trovano nel primo periodo d’imposta; esercitano esclusivamente attività agricola e rispettano le condizioni previste per le società agricole dall’articolo 2 del D.lgs. n. 99/2004; hanno ottenuto la sospensione o il differimento di adempimenti e versamenti tributari, in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza. Contestualmente, è stata diffusa dalla stessa Amministrazione finanziaria anche la Circolare n. 23/E, con la quale viene chiarito innanzitutto che le situazioni in cui è stabilita l’automatica disapplicazione della normativa determinano un immediato effetto interruttivo del “periodo di osservazione” triennale. Nel citato provvedimento, si precisa inoltre che “qualora in relazione all’anno 2012 (assumendo il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare) una società sia interessata a presentare istanza di disapplicazione in relazione alla disciplina sulle società non operative e a quella sulle perdite sistematiche, la stessa sarà tenuta a trasmettere all’Ufficio competente due distinte istanze”. Con i più cordiali saluti. F.to Il Presidente Rosario Altieri /sr