NUMERO 14/2013 LE NOVITA’ IN 4OO CARATTERI Centro Studi Consulta pag. 3 E. Vial & V. Pozzi pag. 6 S. Pellegrino & G. Valcarenghi pag. 13 S. Pellegrino & G. Valcarenghi pag. 19 F. Furlani pag. 23 S. Pellegrino & G. Valcarenghi pag. 39 I TEMI DI ATTUALITA’ Lo scambio di informazioni con il Lussemburgo: verso l'inizio della “fine” del segreto L’APPROFONDIMENTO DELLA SETTIMANA Soggettività passiva Irap: il professionista e la società di servizi FOCUS DICHIARAZIONI Modello Unico 2013: il prospetto dei crediti La compilazione del prospetto delle società di comodo LE CARTE DI LAVORO DELLO STUDIO Attività estere e comunicazione del cliente La circolare torna nella settimana del 6 maggio Buon ponte a tutti! G C P Il ruppo entro aghe è il partner ideale dello Studio per la gestione dei servizi e software per la gestione del personale. Siamo una realtà che sviluppa software e servizi specifici per l’attività dei professionisti del settore paghe in tutta Italia, grazie ai nostri centri e partner sul territorio, per un'offerta che spazia nei vari campi connessi alla gestione del personale: Service procedura paghe, Rilevazione Presenze, Gestione delle risorse umane, Gestione della Formazione e sicurezza, Gestione documentale e conservazione sostitutiva. Per maggiori informazioni contattate i nostri centri O L N C O L Per Voi in maggio il Servizio ordo etto osto n ine. Centro Paghe mette a completa disposizione del cliente il sito per l’utilizzo della procedura Netto Lordo Costo, in maniera completamente gratuita! La funzione “Netto lordo costo” permette di calcolare il costo del dipendente e della ditta in base ai dati contrattuali, fiscali e contributivi aggiornati in tempo reale. Richieda il servizio tramite mail ai recapiti indicati. Centro Paghe S.r.l. 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Tel. 0498075766 www.centropaghepadova.it [email protected] Centro Paghe Verona S.r.l. Tel. 0458904277 www.centropagheverona.it [email protected] Centro Paghe Brescia S.r.l. Tel. 3929809532 www.centropaghebrescia.it Centro Paghe Bergamo S.r.l. Tel. 035313881 www.centropaghebg.it [email protected] Centro Paghe Milano S.r.l. Tel. 0240741298 www.centropaghemi.it [email protected] Centro Paghe Varese S.r.l. Tel. 3929809532 www.centropaghevarese.it Centro Paghe Emilia Tel. 3929809532 - 3315756406 Centro Paghe Liguria S.r.l. Via Rimassa, 64/5 16129 Genova Tel. 010589476 - 3929809532 www.centropagheliguria.it LE NOVITA’ IN 400 CARATTERI a cura del Centro Studi Consulta PRASSI ( a cura di Giovanni Grimaldi) Provvedimento Agenzia delle Entrate L'Agenzia delle Entrate ha apportato alcune modifiche al modello di dichiarazione UNICO 2013-PF ed alle relative istruzioni. 18/04/2013, n. 2013/47941 L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per le società con periodo d’imposta Risoluzione non coincidente con l’anno solare è compensabile in F24 il credito d’imposta Agenzia delle per le attività di R&S avviate prima del 29 novembre 2008 per le quali, alla Entrate presentazione del modello FRS, non abbia fatto seguito il rilascio del nullaosta 18/04/2013, n. 26/E da parte dell’Agenzia. A tal fine, l’ammontare complessivo del credito dovrà essere esposto nell’apposito rigo del quadro RU del modello UNICO 2012. GIURISPRUDENZA (a cura di Daniele Tomarchio) Imposta di registro. Avviso di rettifica fondato sull’Osservatorio prezzi dell’Agenzia del Territorio. Validità. Sussiste. Non può negarsi la validità dell’avviso motivato con riferimento ad elementi Cass. Civile, Sez. extratestuali che il contribuente è in grado di conoscere atteso che pure in tali Tributaria, 19 casi il contribuente è posto in condizioni di identificare compiutamente i aprile 2013, n. termini e le ragioni dell’accertamento e, quindi, di approntare la difesa. 9582 Devono ritenersi sufficienti, ai fini della motivazione il riferimento, oltre ai valori dichiarati nel triennio per terreni similari, ai valori comunicati dall’osservatorio prezzi dell’Agenzia del territorio. Accertamento definitivo a carico del de cuius. Erede del contribuente. Notifica cartella pagamento. Violazione del diritto di difesa. Esclusione. Cass. Civile, Sez. La circostanza che la cartella di pagamento sia stata notificata all’erede Tributaria, 19 dell’originario contribuente non ne fa venir meno la legittimità quando aprile 2013, n. emessa in conformità dell’art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973, poiché, a soddisfare la 9583. garanzia difensiva, è sufficiente che l’atto richiami l’iscrizione a ruolo, permettendo, così, di identificare l’accertamento divenuto definitivo da cui trae la riscossione. Iva. Contabilità presso terzi. Illegittimo ritardo nei versamenti. Cass. Civile, Sez. La scelta del regime fiscale di contabilità presso terzi, non comporta Tributaria, 19 slittamento alcuno dei termini per i versamenti periodici dell’Iva. Difatti non aprile 2013, n. vi è nessun motivo per ritenere che se la società abbia optato per tale regime 9558 di contabilità debba corrispondere anche un diverso termine per effettuare il versamento dell’imposta stessa. Accertamento con adesione. Attenuante speciale. Applicazione. Legittimità. Sussiste. Se il contribuente trova l’accordo con il fisco in sede di accertamento con Cass. Penale, Sez. adesione può essere applicata l’attenuante speciale, giacchè, nel caso di Terza, 18 aprile specie, i giudici di merito hanno riconosciuto espressamente una valenza 2013, n. 17706 diminuente sulla dosimetria sanzionatoria all’accesso da parte dell’imputato alla procedura conciliativa ed al pagamento di quanto con la stessa determinato. Frode carosello. Società cartiera. Confisca beni. Illegittimità. Il sequestro per equivalente finalizzato alla confisca è illegittimo se non è Cass. Penale, Sez. Terza, 17 aprile 2013, n. 17610 proporzionato al debito con il fisco. Fra l’altro, in ipotesi di reato tributario commesso dall’amministratore di s.r.l., non può essere fatto sui beni della società cartiera, per l’inapplicabilità della confisca nei confronti di un soggetto diverso dall’autore del fatto, salvo che la struttura societaria rappresenti un apparato fittizio. master Breve LA PROSSIMA EDIZIONE ANCORA PIÙ RICCA E INTERATTIVA a Master Breve giunge alla 15 edizione, ulteriormente arricchito per essere ancora più vicino alle esigenze dei professionisti, con una serie di importanti novità. 1 2 DIREZIONE SCIENTIFICA La Direzione Scientifica del Master Breve sarà affidata a Sergio Pellegrino e Giovanni Valcarenghi, esperti nel settore della formazione dei professionisti e delle imprese, per garantire un prodotto ancora più vicino alle esigenze dei partecipanti. COMITATO SCIENTIFICO Ai membri dell’attuale Comitato Scientifico si affiancheranno altri componenti di assoluto valore nell’ambito della formazione professionale. Il Comitato Scientifico è strutturato in modo che ciascuno dei componenti sia fortemente specializzato in una specifica area tematica in modo da garantire un elevato valore all’erogazione dei contenuti. 3 4 RELATORI IN ESCLUSIVA 5 QUESITI ON LINE 6 E-LEARNING DI PREPARAZIONE SUI TEMI MONOTEMATICI 7 FORUM SUI TEMI MONOTEMATICI I principali relatori saranno in ESCLUSIVA ASSOLUTA per il Master Breve. COORDINATORE DIDATTICO In ciascuna sede vi sarà un coordinatore scientifico per garantire la continuità e l’uniformità didattica. Verrà introdotta la possibilità di porre quesiti on line successivamente all’evento formativo sulle tematiche affrontate in aula. Verranno messi a disposizione dei partecipanti delle ore formative e-learning propedeutiche ai temi monotematici affrontati in aula, che consentiranno di maturare ulteriori crediti formativi. Verrà introdotta la possibilità di partecipare ad un forum on line per sviluppare discussioni ed approfondimenti con i relatori e gli altri partecipanti sui temi affrontati nella parte monotematica. IL DETTAGLIO DELLE NOVITÀ ED IL PROGRAMMA SARANNO DISPONIBILI A PARTIRE DAL 1° GIUGNO 2013 SU WWW.EUROCONFERENCE.IT Gruppo Euroconference S.p.A. via Enrico Fermi,11/a – 37135 VR tel. 045 8201828 (interno 1) • fax. 045 583111 e-mail: [email protected] sito: www.euroconference.it LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI COL LUSSEMBURGO: VERSO L'INIZIO DELLA “FINE” DEL SEGRETO a cura di Ennio Vial e Vita Pozzi L’art. 27 integrato prevede la possibilità, per i Introduzione Lo scambio di informazioni in materia fiscale trova la sua principale disciplina, con riferimento alle fonti internazionali, nell’art. 26 del Modello di Convenzione dell’Ocse. due stati, di chiedere informazioni detenute da banche o altre istituzioni finanziarie. La convenzione tra l’Italia e il Lussemburgo L’art. 27 (scambio di informazioni) della Convenzione tra l’Italia e il Il citato articolo disciplina le modalità con le quali gli stati E' stato cambiato contraenti possono scambiarsi le informazioni per assicurare l'articolo della la corretta applicazione delle convenzione tra Italia e disposizioni convenzionali e di Lussemburgo relativa quelle interne relative ad ogni imposta applicata in ciascuno degli ordinamenti coinvolti. Le Convenzioni contro allo scambio di informazioni anche per le gli intermediari finanziari. doppie imposizioni si ispirano al Modello OCSE. l’art. 26 del Modello OCSE, analizzeremo la modifica all’art. 27 (scambio di informazioni) Convenzione Lussemburgo. Le Autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle della legislazione interna degli Stati contraenti imposte relative previste alle dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che essa prevede non è contraria alla Convenzione. Lo Nel presente intervento, dopo aver esaminato della Lussemburgo stabilisce che “1. tra l’Italia e il scambio di informazioni non viene limitato dall'art. 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od Autorità (compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Dette persone od Autorità utilizzeranno tali dicembre informazioni soltanto per questi fini. Esse reciproca delle autorità competenti degli Stati potranno servirsi di queste informazioni nel corso membri nel settore delle imposte dirette. di udienze pubbliche di tribunale o nei giudizi. 1977 concernente l’assistenza Come si dirà successivamente, la citata 2. Le disposizioni del paragrafo 1. non possono in direttiva è stata abrogata e sostituita dalla nessun caso essere interpretate nel senso di Direttiva n. 16 del 2011. imporre ad uno Stato contraente l’obbligo: a) di adottare provvedimenti amministrativi Il protocollo modificativo in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o al quelle Il 21 giugno 2012 il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Granducato del dell’altro Stato contraente; b) di fornire informazioni che non potrebbero Lussemburgo hanno firmato il testo di un essere ottenute in base alla propria protocollo modificativo della convenzione legislazione o nel quadro della propria contro le doppie imposizioni tra Repubblica normale prassi amministrativa o di quelle italiana e Granducato del Lussemburgo che dell’altro Stato contraente; prevede il recepimento, nel testo della c) di fornire informazioni che potrebbero rilevare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all’ordine pubblico.” Come detto, le convenzioni contro le doppie imposizioni si ispirano al Modello OCSE. L’art. 27 della Convenzione in oggetto ripropone, in sostanza, i primi tre paragrafi dell’art. 26 del Modello OCSE. Il Protocollo alla Convenzione precisa inoltre che le disposizioni dell’art. 27 non recano pregiudizio all’esecuzione di obbligazioni estere che potrebbero derivare dalle misure adottate in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità Europee del 19 convenzione, del paragrafo 5 dell’art. 26 del modello OCSE. In sostanza, l’operatività dello scambio di informazioni a domanda non può trovar ostacoli nei segreti bancario e professionale previsti dalle legislazioni interne dei due Stati. Il protocollo, che entrerà in vigore una volta completate le formalità di notifica delle rispettive ratifiche interne, non rappresenta un’isolata apertura del Lussemburgo verso l’Italia. I protocolli modificativi delle rispettive In sostanza, la modifica in oggetto è di convenzioni sono già operativi con Paesi rilevante importanza poiché consente, come come1: detto, agli stati contraenti di scambiarsi le informazioni detenute da istituti finanziari. gli Stati Uniti; l'Olanda; Si riporta la seguente tabella che confronta la Francia; l’art. 27 ante e post modifica. la Danimarca; la Finlandia; il Regno Unito; l’Austria; la Norvegia; il Belgio; la Svizzera; l’Islanda; la Germania; Tabella n. 1: L’art. 27 della Convenzione contro le doppie imposizioni La Convenzione prima La Convenzione dopo del l’entrata in vigore del protocollo modificativo protocollo modificativo2 1. Le Autorità 1. Le autorità competenti degli Stati competenti degli Stati contraenti si contraenti si la Spagna; scambieranno le scambieranno le e, infine, Bahrein, Armenia, Qatar, informazioni necessarie informazioni Principato di Monaco, Liechtenstein, per prevedibilmente Turchia e Messico. disposizioni applicare le della pertinenti per L’art. 4 del protocollo prevede espressamente presente Convenzione l'esecuzione delle un effetto parzialmente retroattivo, avuto o disposizioni della riguardo all’anno d’imposta che inizia il 1° gennaio 2012. quelle della legislazione interna presente Convenzione degli Stati contraenti o per l’amministrazione relative o l’applicazione delle alle imposte Secondo il testo del protocollo, è vietata la previste dalla leggi retroattività dello scambio di informazioni in Convenzione, nella concernente le imposte la di ogni genere degli essa stati contraenti o delle deroga ai segreti bancario e professionale per gli esercizi anteriori rispetto all’anno fiscale 2012. 1 “ITALIA - LUSSEMBURGO: SCAMBIO DI INFORMAZIONI A DOMANDA IN DEROGA AL SEGRETO BANCARIO E PROFESSIONALE” di Cavallaro Vincenzo José in "Corriere tributario" n. 41 del 2012. misura in tassazione cui che nazionali prevede non è contraria loro alla Convenzione. politiche Lo scambio di informazioni non viene suddivisioni o amministrative o locali nella misura in cui Si propone una traduzione non ufficiale del testo del protocollo modificativo. 2 limitato dall'art. 1. Le l’imposizione che essa possono in nessun caso persone o autorità informazioni prevede non è contraria essere interpretate nel utilizzeranno tali alla Convenzione. senso di imporre ad informazioni soltanto uno per ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate Lo scambio di informazioni non viene limitato dagli articoli 1 e 2. 2. Le informazioni ricevute a norma del Autorità paragrafo 1 da uno i tribunali e gli organi Stato amministrativi) saranno tenute segrete incaricate nello stesso modo delle dell'accertamento o contraente informazioni ottenute della riscossione delle in base alla legislazione imposte previste dalla interna di detto Stato e Convenzione, saranno delle procedure o dei procedimenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati comunicate soltanto alle persone o autorità (ivi compresi i concernenti per tali tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell’accertamento o della riscossione delle od imposte utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunale o nei giudizi. di cui al paragrafo 1, delle procedure o dei concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per o 2. Le disposizioni del controllo di paragrafo sopra esposto. Queste non per tali imposte 1. a) di adottare amministrativi in deroga alla propria il quanto fini. Essi legislazione alla informazioni una durante procedura giudiziaria pubblica o in sentenze. 3. Le disposizioni del e propria paragrafo 1 non possono in nessun caso prassi essere interpretate nel amministrativa senso di imporre ad o uno Stato contraente al quelle dell’altro Stato contraente; b) di fornire informazioni che non potrebbero in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa procedimenti tali possono rivelare queste essere ottenute imposte. Dette persone Autorità l’obbligo: provvedimenti soltanto alle persone od (compresi Stato contraente o di quelle dell’altro Stato contraente; c) di fornire informazioni che potrebbero rilevare un l’obbligo: a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione alla e propria prassi amministrativa o al quelle dell’altro Stato contraente; b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o segreto nel quadro limiti non commerciale, della propria essere interpretati industriale, normale prassi modo da costituire il professionale o amministrativa presupposto per negare un o la processo di quelle devono fornitura in di commerciale dell’altro Stato informazioni quando le oppure contraente; leggi o la prassi di uno informazioni la di fornire informazioni Stato cui che potrebbero rilevare requisito dell’interesse comunicazione un fiscale nazionale. sarebbe commerciale, contraria industriale, all’ordine professionale pubblico. processo segreto o Stato contraente si può un rifiutare commerciale Stato Se fornire all’altro contraente soltanto contraria perché informazioni all’ordine pubblico. 4. di informazioni comunicazione sarebbe il 5. In nessun caso uno oppure informazioni la cui prevedono le sono custodite da una banca l’informazione o da altra istituzione richiesta da uno stato è finanziaria, da un conforme a mandatario o da articolo, gli questo stati persone che agiscono in devono qualità di agenti ovvero utilizzare le misure di fiduciari o in relazione raccolta ai diritti di proprietà di contraenti delle informazioni ottenere le per una persona. richieste anche se anche se ciò fosse richiesto soltanto La direttiva UE n.16 del 2011 “Cooperazione per amministrativa nel settore fiscale” fornire informazioni Stato all’altro contraente. L’esigenza di fornire gli Stati membri L’obbligo contemplato dell’Unione europea di uniformi strumenti in nel è materia di scambio di informazione per soggetto ai limiti del contrastare le evasioni fiscali internazionali è paragrafo 4 paragrafo 3 ma tali alla base dell’emanazione della direttiva del E’ chiaro il rinvio al disposto del Modello Consiglio 2011/16/UE del 15 febbraio 20113. OCSE. La direttiva europea, che dovrà essere Rispetto recepita dai vari stati membri entro il 2013 modello OCSE, in cui non è previsto un rappresenta un ulteriore strumento degli stati termine massimo per il completamento della contraenti per lo scambio di informazioni. procedura di scambio di informazioni, la Nella citata direttiva è prevista una procedura di scambio di informazioni a alle convenzioni conformi al direttiva prevede un termine massimo di 6 mesi. domanda che recepisce le best practices L’art. 5 prevede, infatti, che “l’autorità OCSE un interpellata comunica le informazioni di cui di all'art. 5 al più presto e comunque entro 6 mesi informazioni (art. 8 della direttiva) che avrà dalla data di ricevimento della richiesta. Tuttavia, ad oggetto, in una fase iniziale, solo alcune se categorie di redditi, per estendersi, a regime, dell'autorità interpellata, queste sono trasmesse anche ai redditi da capitale ed ai capital entro due mesi da tale data”. (art. 5 della direttiva) meccanismo di scambio ed automatico gains. le informazioni sono già in possesso La vera novità della direttiva è rappresentata Quanto allo scambio di informazioni a dal meccanismo di scambio automatico di domanda, informazioni previsto dagli artt. 8 e 9: a la direttiva precisa che le informazioni che possono formare oggetto di partire scambio competente sono quelle “prevedibilmente dal 1° gennaio 2014 l’autorità di ciascuno Stato membro pertinenti” per l’accertamento di una norma comunica all’autorità competente di qualsiasi tributaria interna. altro Stato membro le informazioni disponibili sui periodi d’imposta dal 1° Inoltre, tra le premesse, si afferma (punto n. 20) che “uno Stato membro non dovrebbe gennaio 2014 riguardanti residenti di tali altri Stati sulle seguenti categorie di reddito4: rifiutare di trasmettere le informazioni... perché tali informazioni sono detenute da una banca, da a) redditi di lavoro; un altro istituto finanziario, da una persona b) compensi per dirigenti; designata o che agisce in qualità di agente o c) redditi assicurazione fiduciario”. La citata direttiva abroga la precedente direttiva 77/799/CEE relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri. da sulla prodotti vita di non “ITALIA - LUSSEMBURGO: SCAMBIO DI INFORMAZIONI A DOMANDA IN DEROGA AL SEGRETO BANCARIO E PROFESSIONALE” di Cavallaro Vincenzo José in "Corriere tributario" n. 41 del 2012. 4 3 derivanti contemplati in altri strumenti giuridici dell’Unione sullo scambio di informazioni e misure analoghe; prevede un percorso durante il quale le informazioni sono state rese disponibili. evince come le modifiche alla convenzione e) proprietà e redditi immobiliari. direttiva membro Alla luce delle considerazioni proposte si d) pensioni; La Stato di ampliamento delle categorie di redditi che potranno formare l’oggetto dello scambio automatico di informazioni a partire dal 1° gennaio 2017; in particolare si fa riferimento ai dividendi alle plusvalenze e alle royalties. La comunicazione di informazioni ha luogo almeno una volta all’anno, entro i sei mesi successivi al termine dell’anno fiscale dello Lussemburgo - Italia rappresentano dunque, non la rinuncia unilaterale da parte del Granducato del Lussemburgo al segreto bancario interno ma il semplice adeguamento ad un trend mondiale ed europeo. SOGGETTIVITA’ PASSIVA IRAP: IL PROFESSIONISTA E LA SOCIETA’ DI SERVIZI a cura di Giovanni Valcarenghi e Sergio Pellegrino Premessa occasionale) di lavoro di terzi (nelle forme del L’avvicinarsi del termine di presentazione lavoro dipendente e/o della collaborazione della dichiarazione dei redditi riaccende i coordinata riflettori sul tema della soggettività passiva l’insorgere dell’obbligo di pagamento del IRAP. tributo, per nulla delineato è il caso in cui un Il tema, invero un po’ inflazionato, vanta una soggetto si avvalga dei medesimi fattori dote di pronunce della Cassazione che produttivi giuridicamente in capo a terzi. rischiano, per assurdo, di confondere le idee In tali casi, l’aspetto importante da analizzare agli operatori; infatti, spesso si cercano di è la possibilità del contribuente d influire trarre delle regole generali da sentenze che si sulle modalità organizzative della struttura pronunciano caso, terza, senza che invece rilevi il fatto che la mescolando questioni relative ai principi di stessa comunque apporti un aiuto allo diritto, con altre attinenti il comportamento svolgimento processuale delle parti o le tecniche di 5396/2012). motivazione della sentenza da parte dei Così, appare ormai consolidato il fatto che un Giudici. professionista inserito in uno studio di terzi, Comunque sia, due recenti pronunciamenti si pur beneficiando del supporto di segreteria interessano del tema del professionista con nonché partita IVA autonoma che si avvale di una strumenti anche sofisticati, non debba pagare società di servizi a latere. il tributo. Proviamo ad analizzarle per cercare una linea Il caso tipico è quello del giovane avvocato o direttrice condivisibile. commercialista che collabora stabilmente con su uno specifico uno e della studio continuativa) determinano dell’attività possibilità dotato (Cassazione di di utilizzare autonoma L’organizzazione autonoma ed i mezzi organizzazione; poiché il soggetto non ha forniti da terzi capacità Se, ormai, appare pacifico che la presenza di (governata dal dominus dello studio presso il beni quale è inserito), l’IRAP non è dovuta strumentali indispensabile eccedenti per lo il minimo svolgimento di influenza sulla struttura (Cassazione 15805/2011). dell’attività, così come (in via alternativa) Parimenti, abbiamo anche appreso che il l’impiego stabile (da intendersi come non medico (titolare di partita IVA) che effettua interventi chirurgici all’interno di una clinica creare un valore aggiunto rispetto alla dotata di macchinari, attrezzature, strumenti mera attività diagnostici, dagli strumenti sale operatorie e personale dipendente, non deve pagare l’IRAP in quanto tale organizzazione (senza dubbio intellettuale supportata indispensabili e di corredo del know how del professionista; 2) la sola disponibilità di uno studio, esistente) non soggiace al suo governo, ma rientrando nell’ambito deve rispondere alle direttive della clinica indispensabile per l’esercizio dell’attività presso cui lo stesso medico opera (Cassazione professionale, non integra, in assenza di 9692/2012). lavoro Ma cosa accade quando il professionista si dell’autonoma organizzazione; dipendente, del il minimo requisito avvale di una struttura a lui molto vicina? E’ 3) non è sufficiente che il professionista si proprio il caso che spesso ricorre nel settore avvalga di una struttura organizzata dei professionisti contabili e fiscali che, per le messagli a disposizione da terzi, ma è più spesso anche necessario che questa struttura sia affiancati ad una società di mezzi, che sia autonoma, cioè faccia capo al lavoratore centro elaborazione dati o società di servizi stesso, non solo ai fini operativi ma anche che dir si voglia. sotto i profili organizzativi; disparate ragioni operano 4) il libero professionista che opera come La sentenza 8741 del 10 aprile 2013 amministratore di società o presidente del Con la sentenza n. 8741 del 10 aprile 2013, si è consiglio di amministrazione non va analizzata la posizione di un commercialista soggetto all’IRAP per la parte di ricavo che si avvaleva del supporto di una “sua” netto che risulta da quelle attività, società di elaborazione dati. soltanto se adempie alla funzione senza La sentenza appare interessante perché ricorrere propone una sorta di rassegna, affermando, organizzativa; in particolare che: ad un’autonoma 5) l’IRAP risulta sempre struttura dovuta se il 1) l’IRAP coinvolge una capacità produttiva professionista si avvale in modo non impersonale ed aggiuntiva rispetto a occasionale di lavoro altrui; in particolare quella è stato affermato che: propria (determinata dalla del sua professionista cultura e - rileva la presenza anche di una preparazione professionale), e colpisce un segretaria solo part time (Cassazione reddito 14693/2009); che contenga una parte aggiuntiva di profitto, derivante da una struttura organizzativa esterna, capace di - rileva la presenza anche di una semplice inserviente dello studio - medico (Cassazione 17598/2011); essere organizzata, quali criteri debba seguire rileva non solo il rapporto di lavoro nello svolgimento del lavoro, quali tempi di subordinato, ma anche quello di lavoro si debbano seguire, ecc. ecc. collaborazione Tale considerazione, nel caso specifico, ha coordinata continuativa e (Cassazione 16628/2011). evidentemente spinto la Cassazione a rinviare la decisione ad altra CTR, affinché Fatte tali precisazioni generali, si osserva che, venisse valutata la situazione particolare del nel caso specifico, la sentenza della CTR non professionista che, trovandosi nell’organo si è soffermata sull’utilizzo, da parte del amministrativo della società (poco incide, contribuente (come invece risultante in via invece, a parere di chi scrive, il fatto che il documentale) di dipendenti o collaboratori e professionista stesso fosse anche membro attrezzature e locali relativi ad una società, di dell’organo di controllo), tradisce l’esistenza cui il contribuente stesso sarebbe stato di una possibile influenza proprio sulle amministratore e sindaco. modalità organizzative della struttura sia Dalla cassazione della pronuncia della pure terza rispetto al professionista. regionale, possiamo evincere, per converso, che la presenza di tali elementi può costituire La sentenza 8962 del 12 aprile 2013 un ostacolo alla non applicazione del tributo. Con la sentenza n. 8962, del 12 aprile 2013, la Ed in particolare, ci sembra decisivo il passo suprema Corte è intervenuta ad analizzare della sentenza ove si afferma che l’utilizzo di una sentenza della Commissione Tributaria strutture organizzate giuridicamente facenti Regionale del Veneto che, accogliendo le capo a terzi soggetti rilevano non solo doglianze dell’Agenzia delle entrate, aveva quando determinano un vantaggio a fini dichiarato non spettante il rimborso IRAP ad operativi (in quanto appare ovvio che un commercialista sia per il fatto che avesse l’utilizzo di fattori produttivi aggiuntivi, sia presentato istanza di condono (motivo che pure in forma indiretta, possa generare un non interessa in questa sede), sia per la benefico effetto sui compensi prodotti), ma circostanza che si avvalesse delle prestazioni quando l’influenza sulla struttura di terzi si di una società di servizi. spinge sino alla possibilità di governarne i Al riguardo, la Cassazione nota che … profili organizzativi. l’ulteriore motivo sollevato dal ricorrente, … Per condensare il concetto in maniera brutale, nel prospettare l’utilizzo, da parte del potremmo dire che rileva la struttura di terzi contribuente, quando decidere documentale, di collaboratori e dei locali autonomamente come tale struttura debba relativi ad una società, di cui lo stesso era il professionista può come risultante in via “amministratore e membro del consiglio di Costituisce onere del contribuente che chieda amministrazione”, soltanto in via occasionale il rimborso dell’imposta asseritamente non e non continuativa, e l’omesso esame di tale dovuta dare la prova dell’assenza delle profilo da parte dei giudici tributari, è, predette condizioni. peraltro, infondato. Alla stregua di tali consolidati principi Invero, premesso che, come più volte chiarito l’impiego non occasionale di lavoro altrui da questa Corte (Cass. 36678/07, SS.UU. deve ritenersi di per sé integrativo del 12108/09, 10240/10, 21122/10), in tema di requisito dell’autonoma organizzazione; si Irap, l’esercizio per professione abituale, veda, in particolare, Cass. 10151/10: “In tema ancorché non esclusiva, di attività di lavoro di IRAP, il ricorso al lavoro di terzi per la autonomo diversa dall’impresa commerciale fornitura di tutti i necessari servizi (dalla costituisce, l’interpretazione telefonia al segretariato) in forma rilevante e costituzionalmente orientata fornita dalla non occasionale, ma continuativa, integra il Corte Costituzionaìe con la sentenza n. 156 presupposto dell’esercizio abituale di una del 2001, presupposto dell’imposta soltanto attività autonomamente organizzata, previsto qualora si tratti di attività autonomamente dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, organizzata. comma 1, non rilevando che la struttura Il requisito dell’autonoma organizzazione, il posta a sostegno e potenziamento dell’attività cui accertamento spetta al giudice di merito professionale del contribuente sia fornita da ed è insindacabile in sede di legittimità se personale dipendente o da un terzo in base congruamente motivato, ricorre quando il ad un contratto di fornitura”. contribuente che eserciti attività di lavoro Ora, la motivazione della decisione di appello autonomo: risulta congrua e sufficientemente articolata, a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile venendo ivi fatte delle affermazioni, in ordine dell’organizzazione, e non sia quindi inserito alla in strutture organizzative riferibili ad altrui organizzazione, con riferimento agli elementi responsabilità ed interesse; esaminati e presi in considerazione nel b) impieghi beni strumentali eccedenti le percorso decisionale (in particolare, il ricorso quantità che, secondo l’“id quod plerumque al lavoro di terzi collaboratori, con carattere accidit”, costituiscono nell’attualità il minimo di continuità, come risultante dai compensi indispensabile per l’esercizio dell’attività versati, per diverse decine di migliaia di lire e anche in assenza di organizzazione, oppure si di euro annuali, nel corso degli anni, con avvalga in modo non occasionale di lavoro carattere sistematico). altrui. Per tali motivi, si conferma la sentenza della secondo asserita inesistenza dell’autonoma commissione tributaria regionale, considerato In sintesi: anche che … laddove poi il contribuente (sul 1) il fatto che i beni strumentali ed i quale gravava l’onere della prova dipendenti facciano capo ad una società dell’assenza delle condizioni indicate dalla di giurisprudenza, trattandosi di istanza di rappresentare elemento certo che faccia rimborso dell’imposta asseritamente non escludere a priori la soggettività IRAP; dovuta) lamenta, in ricorso, il mancato esame 2) più servizi, di per esistono sé non commistioni può tra il della documentazione prodotta in giudizio, il professionista e la società di servizi, più motivo è anche inammissibile, perché il elevato ricorrente – a fronte dell’affermazione della configurare sentenza gravata secondo cui “l’appellato organizzazione; è il rischio l’utilizzo che si possa rilevante della non ha provato… quali siano stati i servizi 3) il semplice fatto di essere socio della prestati dalla società, producendo lo statuto società di servizi non dovrebbe essere della stessa e tutte le fatture emesse con rilevante; l’indicazione delle relative prestazioni” – 4) il fatto di essere amministratore della avrebbe dovuto indicare nel ricorso (e ivi società di servizi, invece, può determinare trascriverle o riassumerle, in ossequio al un elemento di incertezza; principio di autosufficienza) le risultanze di 5) la circostanza che vi siano prestazioni rese causa, trascurate dal giudice di merito, alla cliente che siano del tutto omogenee idonee a dimostrare come egli non si ed interdipendenti tra professionista e avvalesse di collaboratori e consulenti. In società di servizi (nel senso che al cliente difetto di tali indicazioni, il motivo di ricorso si si risolve nella richiesta alla Corte di ulteriormente le cose; rende un unicum) complica procedere ad una rivalutazione diretta delle 6) il fatto che l’attività del professionista e risultanze istruttorie che non può trovare quella della società di servizi siano svolte ingresso in sede di legittimità. nei medesimi distinzioni Conclusioni locali, fisiche, senza evidenti rappresenta una ulteriore complicazione. Come spesso capita di dover riscontrare in Insomma, pur non potendo affermare che tema di soggettività passiva IRAP, anche per l’esclusione da IRAP sia impossibile, ci la vicenda in analisi non è possibile giungere limitiamo a concludere riscontrando che, a delle conclusioni del tutto trancianti; nella normale impostazione che si riscontra tuttavia, qualche elemento di valutazione sul mercato, quella distinzione netta e precisa ricorrente crediamo di poterlo individuare. tra le due posizioni raramente esiste, con la conseguenza che più elevato è il rischio che si professionista rintracci quella possibilità di incidere a livello rispetto a quelle rese dalla società di servizi; organizzativo sulla struttura di terzi, che ad esempio, se il professionista si occupa solo determina l’obbligo di pagamento dell’IRAP. di consulenze, di incarichi in collegi sindacali Certamente, il rischio di cui sopra si e simili, appare maggiormente sostenibile assottiglia sino quasi a scomparire, nelle l’autonomia tra i due soggetti. ipotesi in cui le prestazioni rese dal siano del tutto separate MODELLO UNICO 2013: IL PROSPETTO DEI CREDITI a cura di Giovanni Valcarenghi e Sergio Pellegrino Premessa Ci perdite su crediti; ci riferiamo alla “nuova siamo precedenti versione” dell’articolo 101, comma 5 del contributi su questa stessa circolare sulle TUIR che, come noto, ora prefigura delle ben novità che sono state apportate, nel corso del precise casistiche al ricorrere delle quali è 2012, all’articolo 101 del TUIR, in tema di possibile individuare delle perdite su crediti deducibilità delle perdite su crediti. munite (ex lege) dei requisiti della certezza e La materia non appare per nulla sedimentata, precisione che consentono il riconoscimento né fiscale. sono già soffermati giunti in chiarimenti dell’Amministrazione da finanziaria, parte con la conseguenza che ci apprestiamo a compilare la dichiarazione dei redditi senza In particolare, quanto sopra riguarda: le i crediti di modesto importo (considerato normalmente pari a 2.500 euro), già necessarie coordinate. scaduti da almeno 6 mesi alla data di Infatti, avremo modo di dimostrare che, salvo chiusura del periodo di imposta; nostri errori interpretativi, sussiste un disallineamento particolarmente “delicato” i crediti interessati da prescrizione civilistica. tra le regole civilistiche per la redazione dei In maniera sbrigativa, potremmo limitarci ad bilanci e le regole fiscali che sovrintendono la osservare che le perdite su crediti che non deducibilità delle perdite su crediti e delle posseggono i requisiti richiesti dalla norma svalutazioni. fiscale Facendo riferimento al modello delle società variazione in aumento al rigo RF20 del di capitali, proviamo a riepilogare i contorni modello della vicenda. documentare altrimenti la inesigibilità, ad debbono UNICO, essere salvo esposte non si come possa esempio mediante decreto ingiuntivo andato Le perdite su crediti: sintesi Una delle modifiche più significative che si registrano nel corso del 2012 è certamente quella che attiene le regole di deduzione delle insoluto entro la fine del periodo di imposta. Sappiamo, però, che la vicenda non è così il fondo (anche in caso di procedure piana, sussistendo dubbi sia in merito alle concorsuali ancora in via di svolgimento). modalità di verifica del limite dei 2.500 euro, Le seconde (regole fiscali) contrappongono sia in relazione alla verifica dell’avvenuta anch’esse le tematiche delle perdite su crediti prescrizione del credito, sussistendo diversi (art. 101) e delle svalutazioni (art. 106), ma la termini nel mondo civilistico, ed essendo linea di demarcazione assume connotati che oltremodo difficoltoso indagare in merito alla non paiono sovrapponibili con le indicazioni sussistenza dei principi contabili; infatti, l’ipotesi dei di fatti interruttivi della prescrizione. crediti di modesto importo scaduti da oltre 6 Si tratta di trovare un possibile metodo di mesi fiscalmente rappresenta una perdita, raccordo tra le regole civilistiche del bilancio mentre civilisticamente dovrebbe indurre la e alimentazione del fondo svalutazione. quelle fiscali di determinazione dell’imponibile. Le svalutazioni forfetarie, inoltre, possono Le prime (cioè le regole contabili), come essere dedotte solo nel limite dello 0,5% indicato dal documento contabile OIC 15, dell’ammontare dei crediti commerciali non relegano la casistica della perdita a ben coperti da garanzia assicurativa, con la precisi accadimenti di ordine oggettivo, quali conseguenza che l’eventuale eccedenza deve una avvenuta transazione con il debitore, una essere fatta oggetto di una variazione in sentenza passata in giudicato, una cessione aumento al rigo RF26. del credito pro soluto, oppure la prescrizione; tutte le altre ipotesi vanno invece gestite nell’ambito delle svalutazioni che alimentano Ad esempio, nel caso di un fallimento di un Diversamente, la norma fiscale consente la cliente corretto deduzione della posta ma come “perdita su vorrebbe crediti” (e non come svalutazione, salvo il nel corso comportamento del 2012, contabile il l’alimentazione del fondo svalutazione, salvo caso il caso che non si sia in grado di presumere nell’articolo 106). (con una valutazione del redattore del Tali complicazioni si palesano come del tutto bilancio) che non si potrà addivenire ad un evidenti anche per la nuova ipotesi delle incasso nemmeno parziale del credito per perdite su crediti di modesto importo: il fisco completa ne ammette la deduzione, ma la norma procedura. insussistenza di attivo della di capienza dello 0,5% indicato sembra richiedere che le medesime siano state qualificate come vere e proprie perdite tutti derivanti da transazioni commerciali e anche a conto economico (voce B14). senza alcuna garanzia assicurativa; tra tali Pur tuttavia, non è affatto scontato che il crediti ve ne sono alcuni di modesto importo, mancato pagamento del dovuto entro 6 mesi per complessivi 15.000 euro, già scaduti da dalla scadenza determini, gioco forza, una oltre 6 mesi alla fine dell’esercizio. assoluta impossibilità di incasso, con la Data questa situazione di base, si ipotizzano conseguenza che contabilmente sarebbe più le conseguenze dichiarative a seconda del corretto alimentare il fondo svalutazione comportamento contabile adottato. crediti. Ma la svalutazione (sic!) non è Se fiscalmente ascrivibile all’articolo 101 del economico le somme come perdite su crediti, TUIR. con stralcio diretto del cliente, non si Sembra di avere infilato un vero e proprio avrebbero particolari ripercussioni fiscali, nel labirinto che, nel modello UNICO, trova senso che si potrebbe: esplicita rappresentazione nel prospetto dei crediti che, nelle annualità passate, sovente veniva compilato con una certa approssimazione. si decidesse di imputare a conto dedurre integralmente la perdita di 15.000 euro; accantonare ulteriormente una svalutazione forfetaria, deducibile per un importo non superiore allo 0,5% del totale Un esempio pratico per capire meglio dei crediti commerciali residui (pari a Per comprendere le difficoltà, si ipotizzi il 285.000 euro). caso della società ALFA che non ha mai Il prospetto sarebbe così compilato: accantonato, nel passato, alcuna somma al fondo svalutazione crediti (ciò facilita il ragionamento). Nel corso del 2012 ha maturato dei crediti verso clienti per complessivi 300.000 euro, 15.000 1.425 1.425 285.000 15.000 1.425 1.425 285.000 Diversamente, se si decidesse di imputare a massimo previsto dall’articolo 106 del TUIR. conto economico le presunte perdite come In tale ipotesi, che renderebbe del tutto svalutazioni, ci si confronterebbe con una inutile la modifica apportata all’articolo 101 limitazione alla deducibilità di tali poste, del TUIR, il prospetto sarebbe così compilato: posto che verrebbe ad essere superato il tetto 15.000 15.000 300.000 1.500 1.500 300.000 Ovviamente, si dovrà esporre nel rigo RF26 sarebbe anche la necessità di adeguare le di UNICO una variazione in aumento di euro istruzioni per la compilazione del prospetto 9.000, pari alla quota di svalutazione crediti di supporto che, diversamente, non sarebbe non ammessa in deduzione, in quanto più raccordabile con la esigenza di mantenere eccedente lo 0,5% dei crediti commerciali memoria del valore dei crediti e del fondo esposti in bilancio. nella dimensione civile e fiscale. Conclusioni Da quanto sopra esposto, risulta evidente come la mancata previsione di un preciso raccordo tra norma civile e norma fiscale possa determinare delle conseguenze non del tutto conformi a quella che poteva apparire la ratio della norma. Sarebbe in tal senso auspicabile un intervento di prassi che tenda a confermare che l’accantonamento al fondo determinato come nel secondo esempio sopra proposto possa essere assimilato ad una perdita sui crediti, con la possibilità di riguadagnare la deducibilità della posta; ove così fosse, vi LA COMPILAZIONE DEL PROSPETTO DELLE SOCIETA’ DI COMODO a cura di Federica Furlani La disciplina delle società cosiddette “di se nel terzo è dichiarato un reddito inferiore a comodo”, dettata dalla L. 724/1994, è stata quello minimo; introdotta con l’obiettivo di contrastare - la maggiorazione di 10,5 punti percentuali l’intestazione di beni a veicoli societari, per dell'aliquota dell'Ires dovuta dalle società di ottenere benefici di carattere fiscale, anziché comodo, che va applicata sul reddito minimo agli effettivi utilizzatori degli stessi. determinato in base alla disciplina o sul La disciplina è stata integrata in modo reddito imponibile dichiarato (se superiore a significativo dall'art. 2 co. 36-quinquies - 36- quello minimo). duodecies Una del DL 138/2011 (conv. L. società può quindi “patire” le 148/2011). conseguenze previste dalla disciplina sulle Le modifiche legislative hanno inasprito la società di comodo perché non operativa e/o normativa mediante due interventi aventi a in perdita sistematica, essendo “sufficiente” oggetto: che si verifichi una delle due condizioni: in - l'applicazione della normativa sulle comodo entrambi i casi, se si tratta di un soggetto Ires, anche dovrà alle società che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi scontare una maggiorazione di imposizione di 10,5 punti percentuali. d'imposta consecutivi ovvero per due periodi La presenza di cause di esclusione o di che non hanno una stabile organizzazione nel disapplicazione automatica territorio dello Stato. I soggetti interessati dalla disciplina delle Le società che presentano il rischio di società di comodo sono tutte le società di rientrare capitali e quelle di persone, mentre restano disciplina delle società di comodo devono invece non vi sono soggette le società innanzitutto verificare se non sussistano cooperative, gli enti commerciali e non cause commerciali, le società consortili e le società automatica che possano risolvere il problema di nel campo esclusione applicativo o della disapplicazione “alla radice”. Nel momento in cui sussiste una causa di considerata di comodo, né ai fini della esclusione, che va verificata sul periodo disciplina delle non operative, né ai fini della d’imposta 2012, la società non può essere nuova fattispecie della perdita sistematica. Ci sono poi una serie di cause di in perdita sistematica: nel primo caso, la disapplicazione che sono state individuate sussistenza delle stesse va verificata in dai Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia relazione al periodo 2012, mentre per la delle Entrate del 14.2.2008, per quanto nuova fattispecie in uno dei tre anni oggetto riguarda la fattispecie della non operatività, e del monitoraggio (quindi 2009, 2010 e 2011). del 11.6.2012, per quel che concerne le società Il test di operatività conto economico un ammontare complessivo Nel caso in cui non sussistano cause di di ricavi, incrementi di rimanenze e proventi, esclusione o disapplicazione della disciplina esclusi quelli straordinari, inferiore rispetto al sulla non operatività, bisogna procedere con dato l’effettuazione del test previsto dall’art. 30 sommatoria della legge 724/1994. applicando al valore “medio” triennale dei La norma stabilisce che si devono considerare beni individuati dalla norma specifiche non operative le società che hanno rilevato a percentuali di produttività: Tipologia di bene minimo presunto dei valori ottenuto che dalla risultano Test di operatività – percentuali da applicare Azioni e quote 2% Terreni e fabbricati iscritti tra le immobilizzazioni e navi anche in locazione finanziaria 6% Immobili A/10 (1% per gli immobili situati in comuni con meno di 1.000 abitanti) 5% (1% per gli immobili situati in comuni con meno di 1.000 abitanti) Immobili a destinazione abitativa acquistati o rivalutati nell’esercizio o nei due precedenti Altre immobilizzazioni 4% (1% per gli immobili situati in comuni con meno di 1.000 abitanti) 15% Se dal calcolo effettuato risulta che i proventi sulla base del test di operatività, la società effettivi sono superiori a quelli determinati non è da considerarsi di comodo e, pertanto, determina le imposte d’esercizio sulla base A tal fine si applicano gli appositi coefficienti del reddito effettivo; se invece i proventi di redditività, definiti dalla disposizione, al effettivi sono inferiori rispetto a quelli valore degli stessi elementi patrimoniali convenzionali, la società si considera non considerati nel test di operatività, tenendo operativa essere conto, però, soltanto del periodo d’imposta in determinato effettuando il computo previsto questione (e non, quindi, su base triennale dalla norma. come nel test di operatività): ed il reddito deve Tipologia di bene Determinazione reddito minimo – percentuale da applicare Azioni e quote 1,5% Terreni e fabbricati iscritti tra le immobilizzazioni e navi anche in locazione finanziaria 4,75% Immobili A/10 (1% per gli immobili situati in comuni con meno di 1.000 abitanti) 4% (1% per gli immobili situati in comuni con meno di 1.000 abitanti) Immobili a destinazione abitativa acquistati o rivalutati nell’esercizio o nei due precedenti Altre immobilizzazioni 3% (1% per gli immobili situati in comuni con meno di 1.000 abitanti) 12% Nel caso di beni assoggettati a rivalutazione, presunto in base all'art. 30, comma 3, della il valenza legge n. 724 del 1994, a prescindere dal nell’ambito della disciplina delle società di superamento o meno del "test di operatività“, comodo solo a decorrere dal periodo di ovvero anche quando i ricavi dichiarati sono decorrenza fiscale della rivalutazione stessa. superiori valore rivalutato assume In base a quanto previsto dal D.L. 185/2008, a quelli minimi determinati attraverso l'applicazione delle percentuali. nel bilancio 2008 le imprese hanno potuto La nuova disciplina trova la propria prima attuare una rivalutazione volontaria degli applicazione proprio a partire dal periodo di immobili detenuti, solo sul piano civilistico imposta 2012: qualora il triennio 2009-2011 oppure attribuendo loro rilevanza fiscale presenti una situazione di perdita sistematica attraverso ovvero due esercizi in perdita e uno al di il pagamento dell’imposta sostitutiva. Gli immobili rivalutati solo da un punto di sotto del reddito mimino, la società, nel 2012, verrà considerata di comodo. vista civilistico continueranno a rilevare nei La test di operatività e di redditività, assumendo disapplicativo il costo fiscale originario e non il valore rivalutato; nel caso in cui vi sia stato il riconoscimento fiscale, il maggior valore rileverà a partire dal 2013 (da quando inizia cioè ad esplicare gli effetti ai fini della deduzione della quota ammortamenti e per il presentazione dell’interpello Le società che si considerano di comodo per una o l’altra fattispecie possono presentare un interpello disapplicativo, ex art. 37 bis D.P.R. 600/1973, per evitare l’applicazione della disciplina antielusiva. calcolo della quota deducibile delle spese di Nel caso in cui ricorrano entrambe le manutenzione e riparazione). condizioni, vale a dire la non operatività e nel Le società in perdita sistematica contempo la sussistenza della condizione di perdita sistematica, dovranno essere Come evidenziato in precedenza, il decreto presentati due interpelli distinti, atteso il fatto legge n. 138/2011 ha ampliato l'ambito che le problematiche sono diverse (nel primo soggettivo di applicazione della disciplina caso vi è un problema di “ricavi”, nel delle società di comodo, includendovi anche secondo di mancanza di “reddito”). le società che per tre periodi d'imposta consecutivi dichiarano una perdita fiscale L’Irap per le società di comodo ovvero per due anni una perdita fiscale e per Oltre al reddito minimo presunto che deve un anno un reddito inferiore a quello minimo essere dichiarato ai fini dell’imposizione diretta dalla società di comodo, vi sono 1997, n. 241, o di cessione ai sensi dell’articolo 5, conseguenze negative anche in termini di comma 4-ter, del decreto – legge 14 marzo 1988, determinazione dell’Irap dovuta. n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 Il comma 3 bis dell’art. 30 della legge 724/1994 prevede che il valore della produzione netta non possa essere inferiore al reddito minimo determinato ai sensi del maggio 1988, n. 154. Qualora per tre periodi di imposta consecutivi la società o l’ente non operativo non effettui operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto non inferiore all’importo che risulta dall’applicazione delle comma 3 “aumentato delle retribuzioni sostenute percentuali di cui al comma 1, l’eccedenza di per il personale dipendente, dei compensi spettanti credito non è ulteriormente riportabile a scomputo ai collaboratori coordinati e continuativi, di quelli dell’Iva a debito relativa ai periodi di imposta per prestazioni di lavoro autonomo non eserciate successivi.” abitualmente e degli interessi passivi”. Per le società di comodo, il credito Iva Le limitazioni nell’utilizzo del credito Iva risultante dalla dichiarazione non è ammesso L’art. 30 comma 4 della legge 724/1997 a rimborso, né può essere ceduto; inoltre stabilisce che “Per le società e gli enti non viene ad essere perso, e non può quindi più operativi, l’eccedenza di credito risultante dalla essere riportato in avanti, se per tre periodi dichiarazione presentata ai fini dell’imposta sul consecutivi la società è stata non operativa e valore aggiunto non è ammessa al rimborso né non ha effettuato operazioni rilevanti ai fini può costituire oggetto di compensazione ai sensi Iva in misura non inferiore all’importo dei dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio ricavi presunti. Rigo RF74 Casella 1 – Cause di esclusione Le cause di esclusione sono comuni alle due fattispecie, ossia se sussiste una causa di esclusione la società non può essere considerata di comodo né sulla base della non operatività, né sulla base della perdita sistematica. I soggetti che possono vantare una causa di esclusione devono indicare il codice corrispondente nell’apposita casella : 1 Soggetti obbligati a costituirsi sotto forma di società di capitali 2 Soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta 3 Società in amministrazione controllata o straordinaria 4 Società ed enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, nonché per le stesse società ed enti quotati e per le società da essi controllate, anche indirettamente 5 Società esercenti pubblici servizi di trasporto 6 Società con un numero di soci non inferiore a 50 7 Società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore a 10 unità 8 Società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo 9 Società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione (raggruppamento A del conto economico) superiore al totale attivo dello stato patrimoniale 10 Società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20% 11 Società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore 12 Società consortili Casella 2 – Cause di disapplicazione per le società non operative A differenza delle cause di esclusione, quelle di disapplicazione sono differenziate in relazione alle due diverse discipline. I soggetti che presentano situazioni oggettive di disapplicazione della disciplina sulla società non operative, così come individuate dal provvedimento direttoriale del 14 febbraio 2008, devono indicare nell’apposita casella 2 il codice corrispondente e cioè: società assoggettate ad una delle procedure indicate nell’articolo 101, comma 5, del Tuir ovvero ad una procedura di liquidazione giudiziaria. La disapplicazione opera con riferimento ai periodi d’imposta precedenti all’inizio delle predette procedure, i cui termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi scadono successivamente all’inizio delle procedure medesime; 3 società sottoposte a sequestro penale o a confisca nelle fattispecie di cui agli articoli 2sexies e 2-nonies della legge 31 maggio 1965 n. 575 o in altre fattispecie analoghe in cui il Tribunale in sede civile abbia disposto la nomina di un amministratore giudiziario. La disapplicazione opera con riferimento al periodo di imposta nel corso del quale è emesso il provvedimento di nomina dell’amministratore giudiziario ed ai successivi periodi di imposta nei quali permane l’amministrazione giudiziaria; 4 società che dispongono di immobilizzazioni costituite da immobili concessi in locazione ad enti pubblici ovvero locati a canone vincolato in base alla legge 9 dicembre 1998 n. 431 o ad altre leggi regionali o statali. La disapplicazione opera limitatamente ai predetti immobili; 5 società che detengono partecipazioni in: 1) società considerate non di comodo ai sensi dell’articolo 30 della legge n. 724 del 1994; 2) società escluse dall’applicazione della disciplina di cui al citato articolo 30 anche in conseguenza di accoglimento dell’istanza di disapplicazione; 3) società collegate residenti all’estero cui si applica il regime dell’articolo 168 del TUIR. La disapplicazione opera limitatamente alle predette partecipazioni; 6 società che hanno ottenuto l’accoglimento dell’istanza di disapplicazione in relazione ad un precedente periodo di imposta sulla base di circostanze oggettive puntualmente indicate nell’istanza che non hanno subito modificazioni nei periodi di imposta successivi. La disapplicazione opera limitatamente alle predette circostanze oggettive. 7 società che hanno ottenuto l’accoglimento dell’istanza di disapplicazione in relazione ad un precedente periodo di imposta sulla base di circostanze oggettive puntualmente indicate nell’istanza che non hanno subito modificazioni nei periodi di imposta successivi, in caso di esonero dall’obbligo di compilazione del prospetto. 8 le società che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile e rispettano le condizioni previste dall’ articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99; 9 le società per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi o differiti da disposizioni normative adottate in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. La disapplicazione opera limitatamente al periodo d’imposta in cui si è verificato l’evento calamitoso e quello successivo. 99 società in stato di liquidazione che con impegno assunto in dichiarazione dei redditi richiedono la cancellazione dal registro delle imprese a norma degli articoli 2312 e 2495 del codice civile entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva. La disapplicazione opera con riferimento al periodo di imposta in corso alla data di assunzione del predetto impegno, a quello precedente e al successivo, ovvero con riferimento all’unico periodo di imposta di cui all’articolo 182, commi 2 e 3, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni. Nelle ipotesi di disapplicazione parziale (codice 4, 5 e 6), il prospetto va compilato non tenendo conto dei relativi valori ai fini della determinazione dei ricavi e del reddito presunti. Se non si hanno altri beni da indicare nel prospetto, diversi da quelli di cui al predetti codici, è necessario compilare la casella “Casi particolari”. Casella 3 – Soggetto in perdita sistematica La colonna 3 deve essere compilata da parte delle società in perdita sistematica. Va indicato il codice 1 se il soggetto si deve considerare in perdita sistematica ed in tal caso è necessario compilare le colonne 3 e 4 dei righi da FC45 a FC53. Laddove sussista una delle cause di disapplicazione individuate dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’11 giugno 2012, la cui sussistenza va verificata in uno dei tre anni oggetto di monitoraggio (2009-2010-2011), nella colonna 3 va indicato il relativo codice: 2 società assoggettate ad una delle procedure indicate nell’articolo 101, comma 5, del Tuir ovvero ad una procedura di liquidazione giudiziaria. La disapplicazione opera con riferimento ai periodi d’imposta precedenti all’inizio delle predette procedure, i cui termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi scadono successivamente all’inizio delle procedure medesime; 3 società sottoposte a sequestro penale o a confisca nelle fattispecie di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o in altre fattispecie analoghe in cui il Tribunale in sede civile abbia disposto la nomina di un amministratore giudiziario. La disapplicazione opera con riferimento al periodo di imposta nel corso del quale è emesso il provvedimento di nomina dell’amministratore giudiziario ed ai successivi periodi di imposta nei quali permane l’amministrazione giudiziaria; 4 società che detengono partecipazioni, iscritte esclusivamente tra le immobilizzazioni finanziarie, il cui valore economico è prevalentemente riconducibile a: 1) società considerate non in perdita sistematica ai sensi dell’articolo 2, commi 36-decies e seguenti del d.l. n. 138 del 2011; 2) società escluse dall’applicazione della disciplina di cui al citato articolo 2 anche in conseguenza di accoglimento dell’istanza di disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistematica; 3) società collegate residenti all’estero cui si applica il regime dell’articolo 168 del TUIR. La disapplicazione opera a condizione che la società non svolga attività diverse da quelle strettamente funzionali alla gestione delle partecipazioni; 5 società che hanno ottenuto l’accoglimento dell’istanza di disapplicazione in relazione ad un precedente periodo di imposta sulla base di circostanze oggettive puntualmente indicate nell’istanza che non hanno subito modificazioni nei periodi di imposta successivi. La disapplicazione opera limitatamente alle predette circostanze oggettive. 6 società che hanno ottenuto l’accoglimento dell’istanza di disapplicazione in relazione ad un precedente periodo di imposta sulla base di circostanze oggettive puntualmente indicate nell’istanza che non hanno subito modificazioni nei periodi di imposta successivi, in caso di esonero dall’obbligo di compilazione del prospetto. 7 società che conseguono un margine operativo lordo positivo. Per margine operativo lordo si intende la differenza tra il valore ed i costi della produzione di cui alla lettere A) e B) dell’articolo 2425 del codice civile. A tale fine i costi della produzione rilevano al netto delle voci relative ad ammortamenti, svalutazioni ed accantonamenti di cui ai numeri 10), 12) e 13) della citata lettera B). Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti; 8 società per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi o differiti da disposizioni normative adottate in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. La disapplicazione opera limitatamente al periodo d’imposta in cui si è verificato l’evento calamitoso e quello successivo; 9 società per le quali risulta positiva la somma algebrica della perdita fiscale di periodo e degli importi che non concorrono a formare il reddito imponibile per effetto di proventi esenti, esclusi o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, ovvero di disposizioni agevolative; 10 società che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile e rispettano le condizioni previste dall’articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99; 11 società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore; 12 società che si trovano nel primo periodo d’imposta; 99 società in stato di liquidazione che con impegno assunto in dichiarazione dei redditi richiedono la cancellazione dal registro delle imprese a norma degli articoli 2312 e 2495 del codice civile entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva. La disapplicazione opera con riferimento al periodo di imposta in corso alla data di assunzione del predetto impegno, a quello precedente e al successivo, ovvero con riferimento all’unico periodo di imposta di cui all’articolo 182, commi 2 e 3, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni. Colonne 3, 4 e 5 – Interpello disapplicativo Le società non operative, che adducendo oggettive situazioni che impediscono il conseguimento di ricavi “congrui”, hanno presentato interpello disapplicativo ex art. 37 bis D.P.R. 600/1973 per evitare l’applicazione della disciplina antielusiva devono darne evidenza nel rigo RF74. In particolare barrando: Disapplicazione ottenuta ai fini Ires Disapplicazione ottenuta ai fini Irap Disapplicazione ottenuta ai fini Iva In caso di accoglimento dell’istanza ai fini Ires, va indicato nella casella “Imposta sul reddito”, uno dei seguenti codici: 1. se è stata ottenuta la disapplicazione della disciplina delle società non operative; 2. se è stata ottenuta la disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistemica; 3. se è stata ottenuta la disapplicazione di entrambe le discipline. Colonne 6 – Casi particolari La casella va compilata indicando: - codice 1: nell’ipotesi in cui il dichiarante, nell’esercizio relativo alla presente dichiarazione e nei due precedenti non abbia alcuno dei beni indicati nei righi da RF75 a RF80. - codice 2: nell’ipotesi in cui il dichiarante, esclusivamente con riferimento all’esercizio relativo alla presente dichiarazione, non abbia posseduto dei beni indicati nei righi da RF75 a RF80. In tal caso le colonne 4 e 5 dei righi da RF75 a RF81 non vanno compilate. Righi da RF75 a RF80 Nella colonna 1 dei righi da RF75 a RF80 va riportata la media dei valori dei relativi beni dell’esercizio e dei due precedenti; a tal fine il valore dei beni acquistati o ceduti nel corso degli esercizi interessati dovrà essere ragguagliato al periodo di possesso. Beni in leasing Il valore è costituito dal costo del concedente o, in assenza di documentazione, dalla somma dei canoni di locazione e del prezzo di riscatto risultanti dal contratto. Nella colonna 4 dei righi da RF75 a RF80 va riportato solo il valore dei relativi beni dell’esercizio. In particolare: Titoli e crediti - azioni o quote di partecipazione di cui all’art. 85, comma 1, lett c) Tuir - strumenti finanziari di cui all’art. 85, comma 1, lett d) Tuir - obbligazioni, altri titoli di serie o di massa di versi da azioni o quote di partecipazione di cui all’art. 85, comma 1, lett e) Tuir - quote di partecipazione in società commerciali di cui all’art. 5 Tuir anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie - crediti, esclusi quelli di natura commerciale ed i depositi bancari Immobili ed altri - immobili beni - navi di cui all’art. 8-bis, comma 1, lett. a) DPR 633/1972 destinate ad esercizio di attività commerciali o pesca, operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, demolizione. Immobili A/10 Immobili classificati nella categoria catastale A/10. Immobili abitativi Immobili a destinazione abitativa (categorie catastali da A/1 a A/10) Altre Altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria, escluse le immobilizzazioni immobilizzazioni in corso e gli acconti. Beni piccoli comuni Altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria, situate nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti. Rigo RF81 Nella colonna 2 “Ricavi presunti” va indicata la somma degli importi ottenuti moltiplicando i valori di colonna 1 dei righi da RF75 a RF80 per le percentuali indicate. Nella colonna 3 “Ricavi effettivi” vanno indicati i ricavi, gli incrementi di rimanenze e i proventi, esclusi quelli straordinari, assunti in base alla risultanze medie del conto economico dell’esercizio e dei due precedenti. RF81 col. 2 > RF81 col. 3 la società non è operativa Di conseguenza è necessario determinare il reddito imponibile, applicando ai valori di colonna 2 dei righi da RF75 a RF80 le percentuali ivi indicate e riportando detto valore nella colonna 5. Le istruzioni precisano che “ai fini dell’adeguamento del reddito da dichiarare, tenuto conto che la normativa in esame non implica il venir meno delle agevolazioni fiscali previste da specifiche disposizioni di legge, i soggetti interessati dovranno indicare nel rigo RF82 la somma degli importi che non concorrono a formare il reddito imponibile per effetto di dette disposizioni, quali, ad esempio: proventi esenti, soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva; reddito esente ai fini IRES, anche per effetto di plusvalenze realizzate ai sensi dell’art. 87 del TUIR; l’importo escluso dal reddito per effetto dell’agevolazione fiscale prevista dall’art. 42 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (c.d. Reti d’impresa). dividendi che fruiscono della detassazione di cui all’art. 89 del TUIR”. Rigo RF83 RF83 = RF81 col. 5 – RF 82 L’ammontare indicato al rigo RF83 deve essere poi confrontato con quello di cui al rigo RN6. Se RF83 > RN6 il reddito imponibile va integrato per la differenza fra RF83 e RN6. L’importo di RN6 può essere aumentato anche mediante riduzione delle perdite. Le perdite non compensate di cui al rigo RF59, colonna 1, non possono essere riportate negli esercizi successivi, né trasferite in caso di opzione per la trasparenza fiscale o per il consolidato. ESEMPIO DI COMPILAZIONE PER SOCIETA’ NON OPERATIVA La società Alfa Srl, che ha determinato un reddito imponibile effettivo di € 35.000, presenta i seguenti dati: 2010 2011 2012 media Partecipazioni 150.000 130.000 170.000 150.000 Immobili diversi da A/10 300.000 330.000 360.000 330.000 Immobili A/10 100.000 80.000 120.000 100.000 Immobili abitativi 40.000 60.000 50.000 50.000 Altre immobilizzazioni 90.000 85.000 95.000 90.000 Beni situati in piccoli comuni 20.000 10.000 15.000 15.000 2010 Ricavi 2011 2012 media 42.000 30.000 39.000 37.000 Incrementi rimanenze 5.000 3.000 4.000 4.000 Proventi 1.000 1.000 1.000 1.000 42.000 I ricavi presunti sono così determinati: media ricavi presunti % Partecipazioni 150.000 2% 3.000 Immobili diversi da A/10 330.000 6% 19.800 Immobili A/10 100.000 5% 5.000 Immobili abitativi 50.000 4% 2.000 Altre immobilizzazioni 90.000 15% 13.500 Beni situati in piccoli comuni 15.000 1% 150 43.450 Poiché i ricavi presunti (43.450) sono maggiori di quelli effettivi (42.000), la società si qualifica come non operativa e quindi determina il reddito presunto come segue: reddito presunto 2012 % Partecipazioni 170.000 1,50% 2.550 Immobili diversi da A/10 360.000 4,75% 17.100 Immobili A/10 120.000 4,00% 4.800 Immobili abitativi 50.000 3,00% 1.500 Altre immobilizzazioni 95.000 12,00% 11.400 Beni situati in piccoli comuni 15.000 0,90% 135 37.485 Di seguito la compilazione del prospetto: 150.000 170.000 330.000 360.000 100.000 120.000 50.000 50.000 90.000 95.000 15.000 15.000 37.485 43.450 42.000 37.485 37.485 37.485 LE CARTE DI LAVORO DELLO STUDIO ATTIVITA’ ESTERE E COMUNICAZIONE DEL CLIENTE a cura di Giovanni Valcarenghi e Sergio Pellegrino La mancata compilazione dei quadri che, tutto ad un tratto, non ricordano più relativi e quanto era stato loro detto in precedenza, contribuenti incalzano affermando che se lo studio alle finanziarie all’estero attività detenute può patrimoniali dai determinare pesanti avesse sollecitato maggiore attenzione sanzioni per le violazioni alla normativa loro non si sarebbero certo sottratti a sul fornire le informazioni necessarie. monitoraggio fiscale, oltre che irregolarità nel corretto assolvimento Insomma, si potrebbe prefigurare un delle imposte patrimoniali sulle stesse “balletto” teso a ribaltare il pagamento attività estere. delle sanzioni sullo studio Per effetto di una ritrosia di fondo della anche che potrà intervenire la polizza clientela a comunicare l’esistenza di tali assicurativa …”. attività, si potrebbero produrre degli Per evitare tali situazioni, suggeriamo di spiacevoli malintesi in caso di successiva acquisire dalla clientela una dichiarazione irrogazione strutturata come nel fac simile che segue. delle sanzioni da parte dell’Amministrazione finanziaria. Nonostante sia già programmata una opportuna e profonda revisione di tale meccanismo sanzionatorio, appare quanto mai necessario acquisire una dichiarazione di responsabilità affinché si possa provvedere alla compilazione (o alla non compilazione) del modello UNICO con estrema tranquillità. Ci si sofferma su tale problematica in quanto, nel irrogazione malaugurato di sanzioni, caso si di temono improvvise amnesie da parte dei clienti “ …. visto Dati anagrafici del cliente Spett.le Studio OGGETTO: comunicazione dati relativa alle attività estere. Il/la sottoscritto/a ………………………………., nato a …………………… il …/…/…., e residente in ……………........., alla Via ………………………., codice fiscale ……………………………….., debitamente informato sugli obblighi dichiarativi e sugli obblighi relativi alla normativa sul monitoraggio fiscale, con la presente ATTESTA E COMUNICA di possedere le seguenti attività patrimoniali all’estero (ad esempio, immobili): di possedere le seguenti attività finanziarie estere (ad esempio, conti correnti, quote di società estere, finanziamenti soci a società estere, polizze assicurative emesse da compagnie straniere, ecc.): di non possedere alcuna attività patrimoniale estera; di non possedere alcuna attività finanziaria estera. Alla luce di quanto sopra, si prega lo Studio di compilare la dichiarazione annuale dei redditi in modo conforme alle informazioni sopra fornite. Data …/ …/ 2013 Firma _____________________________________