NUMERO 14/2013
LE NOVITA’ IN 4OO CARATTERI
Centro Studi
Consulta
pag. 3
E. Vial &
V. Pozzi
pag. 6
S. Pellegrino &
G. Valcarenghi
pag. 13
S. Pellegrino &
G. Valcarenghi
pag. 19
F. Furlani
pag. 23
S. Pellegrino &
G. Valcarenghi
pag. 39
I TEMI DI ATTUALITA’
Lo scambio di informazioni con il Lussemburgo:
verso l'inizio della “fine” del segreto
L’APPROFONDIMENTO DELLA SETTIMANA
Soggettività passiva Irap:
il professionista e la società di servizi
FOCUS DICHIARAZIONI
Modello Unico 2013: il prospetto dei crediti
La compilazione del prospetto delle società di
comodo
LE CARTE DI LAVORO DELLO STUDIO
Attività estere e comunicazione del cliente
La circolare torna nella settimana del 6 maggio
Buon ponte a tutti!
G
C
P
Il
ruppo
entro
aghe è il partner ideale dello Studio per la gestione dei servizi e software per la
gestione del personale. Siamo una realtà che sviluppa software e servizi specifici per l’attività dei
professionisti del settore paghe in tutta Italia, grazie ai nostri centri e partner sul territorio, per un'offerta
che spazia nei vari campi connessi alla gestione del personale: Service procedura paghe, Rilevazione
Presenze, Gestione delle risorse umane, Gestione della Formazione e sicurezza, Gestione documentale e
conservazione sostitutiva. Per maggiori informazioni contattate i nostri centri
O
L
N
C
O L
Per Voi in
maggio il Servizio
ordo
etto
osto
n
ine. Centro Paghe mette a completa
disposizione del cliente il sito per l’utilizzo della procedura Netto Lordo Costo, in maniera completamente
gratuita! La funzione “Netto lordo costo” permette di calcolare il costo del dipendente e della ditta in base
ai dati contrattuali, fiscali e contributivi aggiornati in tempo reale. Richieda il servizio tramite mail ai
recapiti indicati.
Centro Paghe S.r.l.
Per informazioni:
Via Brescia, 49
36040 - Torri di Quartesolo (VI)
Telefono 0444-267568
Fax 0444-267560
[email protected]
www.centropaghe.it
Centro Paghe Abruzzo S.r.l.
Tel. 0854227739
www.centropagheabruzzo.it
[email protected]
Centro Paghe Palermo S.r.l.
Tel. 091203050
www.centropaghepalermo.it
[email protected]
Centro Paghe per la Sardegna
Via Canelles, 56
09124 – CAGLIARI
Tel. 3929809532
www.centropaghesardegna.com
Augea S.r.l.
Via Mengolina, 16
48018 Faenza (RA)
Tel. 0546 560611
www.augea.it
SECO S.r.l.
V.le Cavour, 82
64100 Teramo
Tel. 3929809532 – 3920027569
www.secosh.it
DatCo 2000 srl
Via Roveggia, 79
37136 Verona
Tel. 0458200999
www.datco2000.it
Divisione Risorse Umane
SGP S.r.l.
Via Betty Ambiveri, 11
24126 Bergamo
Tel. 0354592119
Centro Paghe Vicenza S.r.l.
Tel. 0444267567
www.centropaghe.it
[email protected]
Centro Paghe Treviso S.r.l.
Tel. 0422363662
www.centropaghetreviso.it
[email protected]
Centro Paghe Padova S.r.l.
Tel. 0498075766
www.centropaghepadova.it
[email protected]
Centro Paghe Verona S.r.l.
Tel. 0458904277
www.centropagheverona.it
[email protected]
Centro Paghe Brescia S.r.l.
Tel. 3929809532
www.centropaghebrescia.it
Centro Paghe Bergamo S.r.l.
Tel. 035313881
www.centropaghebg.it
[email protected]
Centro Paghe Milano S.r.l.
Tel. 0240741298
www.centropaghemi.it
[email protected]
Centro Paghe Varese S.r.l.
Tel. 3929809532
www.centropaghevarese.it
Centro Paghe Emilia
Tel. 3929809532 - 3315756406
Centro Paghe Liguria S.r.l.
Via Rimassa, 64/5
16129 Genova
Tel. 010589476 - 3929809532
www.centropagheliguria.it
LE NOVITA’ IN 400 CARATTERI
a cura del Centro Studi Consulta
PRASSI ( a cura di Giovanni Grimaldi)
Provvedimento
Agenzia delle
Entrate
L'Agenzia delle Entrate ha apportato alcune modifiche al modello di
dichiarazione UNICO 2013-PF ed alle relative istruzioni.
18/04/2013, n.
2013/47941
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per le società con periodo d’imposta
Risoluzione
non coincidente con l’anno solare è compensabile in F24 il credito d’imposta
Agenzia delle
per le attività di R&S avviate prima del 29 novembre 2008 per le quali, alla
Entrate
presentazione del modello FRS, non abbia fatto seguito il rilascio del nullaosta
18/04/2013, n. 26/E
da parte dell’Agenzia. A tal fine, l’ammontare complessivo del credito dovrà
essere esposto nell’apposito rigo del quadro RU del modello UNICO 2012.
GIURISPRUDENZA (a cura di Daniele Tomarchio)
Imposta di registro. Avviso di rettifica fondato sull’Osservatorio prezzi
dell’Agenzia del Territorio. Validità. Sussiste.
Non può negarsi la validità dell’avviso motivato con riferimento ad elementi
Cass. Civile, Sez.
extratestuali che il contribuente è in grado di conoscere atteso che pure in tali
Tributaria, 19
casi il contribuente è posto in condizioni di identificare compiutamente i
aprile 2013, n.
termini e le ragioni dell’accertamento e, quindi, di approntare la difesa.
9582
Devono ritenersi sufficienti, ai fini della motivazione il riferimento, oltre ai
valori dichiarati nel triennio per terreni similari, ai valori comunicati
dall’osservatorio prezzi dell’Agenzia del territorio.
Accertamento definitivo a carico del de cuius. Erede del contribuente.
Notifica cartella pagamento. Violazione del diritto di difesa. Esclusione.
Cass. Civile, Sez.
La circostanza che la cartella di pagamento sia stata notificata all’erede
Tributaria, 19
dell’originario contribuente non ne fa venir meno la legittimità quando
aprile 2013, n.
emessa in conformità dell’art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973, poiché, a soddisfare la
9583.
garanzia difensiva, è sufficiente che l’atto richiami l’iscrizione a ruolo,
permettendo, così, di identificare l’accertamento divenuto definitivo da cui
trae la riscossione.
Iva. Contabilità presso terzi. Illegittimo ritardo nei versamenti.
Cass. Civile, Sez.
La scelta del regime fiscale di contabilità presso terzi, non comporta
Tributaria, 19
slittamento alcuno dei termini per i versamenti periodici dell’Iva. Difatti non
aprile 2013, n.
vi è nessun motivo per ritenere che se la società abbia optato per tale regime
9558
di contabilità debba corrispondere anche un diverso termine per effettuare il
versamento dell’imposta stessa.
Accertamento con adesione. Attenuante speciale. Applicazione. Legittimità.
Sussiste.
Se il contribuente trova l’accordo con il fisco in sede di accertamento con
Cass. Penale, Sez.
adesione può essere applicata l’attenuante speciale, giacchè, nel caso di
Terza, 18 aprile
specie, i giudici di merito hanno riconosciuto espressamente una valenza
2013, n. 17706
diminuente sulla dosimetria sanzionatoria all’accesso da parte dell’imputato
alla procedura conciliativa ed al pagamento di quanto con la stessa
determinato.
Frode carosello. Società cartiera. Confisca beni. Illegittimità.
Il sequestro per equivalente finalizzato alla confisca è illegittimo se non è
Cass. Penale, Sez.
Terza, 17 aprile
2013, n. 17610
proporzionato al debito con il fisco. Fra l’altro, in ipotesi di reato tributario
commesso dall’amministratore di s.r.l., non può essere fatto sui beni della
società cartiera, per l’inapplicabilità della confisca nei confronti di un soggetto
diverso dall’autore del fatto, salvo che la struttura societaria rappresenti un
apparato fittizio.
master
Breve
LA PROSSIMA EDIZIONE
ANCORA PIÙ RICCA E INTERATTIVA
a
Master Breve giunge alla 15 edizione, ulteriormente arricchito per
essere ancora più vicino alle esigenze dei professionisti, con una
serie di importanti novità.
1
2
DIREZIONE SCIENTIFICA
La Direzione Scientifica del Master Breve sarà affidata a Sergio Pellegrino e Giovanni Valcarenghi,
esperti nel settore della formazione dei professionisti e delle imprese, per garantire un prodotto
ancora più vicino alle esigenze dei partecipanti.
COMITATO SCIENTIFICO
Ai membri dell’attuale Comitato Scientifico si affiancheranno altri componenti di assoluto valore
nell’ambito della formazione professionale.
Il Comitato Scientifico è strutturato in modo che ciascuno dei componenti sia fortemente specializzato
in una specifica area tematica in modo da garantire un elevato valore all’erogazione dei contenuti.
3
4
RELATORI IN ESCLUSIVA
5
QUESITI ON LINE
6
E-LEARNING DI PREPARAZIONE SUI TEMI MONOTEMATICI
7
FORUM SUI TEMI MONOTEMATICI
I principali relatori saranno in ESCLUSIVA ASSOLUTA per il Master Breve.
COORDINATORE DIDATTICO
In ciascuna sede vi sarà un coordinatore scientifico per garantire la continuità e l’uniformità
didattica.
Verrà introdotta la possibilità di porre quesiti on line successivamente all’evento formativo
sulle tematiche affrontate in aula.
Verranno messi a disposizione dei partecipanti delle ore formative e-learning propedeutiche ai temi
monotematici affrontati in aula, che consentiranno di maturare ulteriori crediti formativi.
Verrà introdotta la possibilità di partecipare ad un forum on line per sviluppare discussioni ed
approfondimenti con i relatori e gli altri partecipanti sui temi affrontati nella parte monotematica.
IL DETTAGLIO DELLE NOVITÀ ED IL PROGRAMMA SARANNO DISPONIBILI
A PARTIRE DAL 1° GIUGNO 2013 SU
WWW.EUROCONFERENCE.IT
Gruppo Euroconference S.p.A.
via Enrico Fermi,11/a – 37135 VR
tel. 045 8201828 (interno 1) • fax. 045 583111
e-mail: [email protected] sito: www.euroconference.it
LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI COL LUSSEMBURGO:
VERSO L'INIZIO DELLA “FINE” DEL SEGRETO
a cura di Ennio Vial e Vita Pozzi
L’art. 27 integrato prevede la possibilità, per i
Introduzione
Lo scambio di informazioni in materia fiscale
trova
la
sua
principale
disciplina,
con
riferimento alle fonti internazionali, nell’art.
26 del Modello di Convenzione dell’Ocse.
due stati, di chiedere informazioni detenute
da banche o altre istituzioni finanziarie.
La convenzione tra l’Italia e il Lussemburgo
L’art. 27 (scambio di informazioni) della
Convenzione tra l’Italia e il
Il citato articolo disciplina le
modalità con le quali gli stati
E' stato cambiato
contraenti possono scambiarsi
le informazioni per assicurare
l'articolo della
la corretta applicazione delle
convenzione tra Italia e
disposizioni convenzionali e di
Lussemburgo relativa
quelle interne relative ad ogni
imposta applicata in ciascuno
degli ordinamenti coinvolti.
Le
Convenzioni
contro
allo scambio di
informazioni anche per
le
gli intermediari
finanziari.
doppie imposizioni si ispirano
al Modello OCSE.
l’art. 26 del Modello OCSE, analizzeremo la
modifica all’art. 27 (scambio di informazioni)
Convenzione
Lussemburgo.
Le Autorità competenti degli Stati
contraenti si scambieranno le
informazioni
necessarie
per
applicare le disposizioni della
presente Convenzione o quelle
della legislazione interna degli
Stati
contraenti
imposte
relative
previste
alle
dalla
Convenzione, nella misura in cui
la tassazione che essa prevede non
è contraria alla Convenzione. Lo
Nel presente intervento, dopo aver esaminato
della
Lussemburgo stabilisce che “1.
tra
l’Italia
e
il
scambio di informazioni non viene limitato
dall'art. 1. Le informazioni ricevute da uno Stato
contraente saranno tenute segrete, analogamente
alle informazioni ottenute in base alla legislazione
interna di detto Stato e saranno comunicate
soltanto alle persone od Autorità (compresi i
tribunali e gli organi amministrativi) incaricate
dell'accertamento o della riscossione delle imposte
previste dalla Convenzione, delle procedure o dei
procedimenti concernenti tali imposte, o delle
decisioni di ricorsi presentati per tali imposte.
Dette persone od Autorità utilizzeranno tali
dicembre
informazioni soltanto per questi fini. Esse
reciproca delle autorità competenti degli Stati
potranno servirsi di queste informazioni nel corso
membri nel settore delle imposte dirette.
di udienze pubbliche di tribunale o nei giudizi.
1977
concernente
l’assistenza
Come si dirà successivamente, la citata
2. Le disposizioni del paragrafo 1. non possono in
direttiva è stata abrogata e sostituita dalla
nessun caso essere interpretate nel senso di
Direttiva n. 16 del 2011.
imporre ad uno Stato contraente l’obbligo:
a) di adottare provvedimenti amministrativi
Il protocollo modificativo
in deroga alla propria legislazione e alla
propria prassi amministrativa o al quelle
Il 21 giugno 2012 il Governo della Repubblica
Italiana ed il Governo del Granducato del
dell’altro Stato contraente;
b) di fornire informazioni che non potrebbero
Lussemburgo hanno firmato il testo di un
essere ottenute in base alla propria
protocollo modificativo della convenzione
legislazione o nel quadro della propria
contro le doppie imposizioni tra Repubblica
normale prassi amministrativa o di quelle
italiana e Granducato del Lussemburgo che
dell’altro Stato contraente;
prevede il recepimento, nel testo della
c) di fornire informazioni che potrebbero
rilevare
un
segreto
commerciale,
industriale, professionale o un processo
commerciale oppure informazioni la cui
comunicazione
sarebbe
contraria
all’ordine pubblico.”
Come detto, le convenzioni contro le doppie
imposizioni si ispirano al Modello OCSE.
L’art. 27 della Convenzione in oggetto
ripropone, in sostanza, i primi tre paragrafi
dell’art. 26 del Modello OCSE.
Il Protocollo alla Convenzione precisa inoltre
che le disposizioni dell’art. 27 non recano
pregiudizio all’esecuzione di obbligazioni
estere che potrebbero derivare dalle misure
adottate in applicazione della direttiva del
Consiglio delle Comunità Europee del 19
convenzione, del paragrafo 5 dell’art. 26 del
modello OCSE.
In sostanza, l’operatività dello scambio di
informazioni a domanda non può trovar
ostacoli nei segreti bancario e professionale
previsti dalle legislazioni interne dei due
Stati.
Il protocollo, che entrerà in vigore una volta
completate le formalità di notifica delle
rispettive ratifiche interne, non rappresenta
un’isolata apertura del Lussemburgo verso
l’Italia.
I
protocolli modificativi delle
rispettive
In sostanza, la modifica in oggetto è di
convenzioni sono già operativi con Paesi
rilevante importanza poiché consente, come
come1:
detto, agli stati contraenti di scambiarsi le
informazioni detenute da istituti finanziari.

gli Stati Uniti;

l'Olanda;
Si riporta la seguente tabella che confronta

la Francia;
l’art. 27 ante e post modifica.

la Danimarca;

la Finlandia;

il Regno Unito;

l’Austria;

la Norvegia;

il Belgio;

la Svizzera;

l’Islanda;

la Germania;


Tabella n. 1: L’art. 27 della Convenzione contro
le doppie imposizioni
La Convenzione prima
La Convenzione dopo
del
l’entrata in vigore del
protocollo
modificativo
protocollo
modificativo2
1.
Le
Autorità
1.
Le
autorità
competenti degli Stati
competenti degli Stati
contraenti
si
contraenti
si
la Spagna;
scambieranno
le
scambieranno
le
e, infine, Bahrein, Armenia, Qatar,
informazioni necessarie
informazioni
Principato di Monaco, Liechtenstein,
per
prevedibilmente
Turchia e Messico.
disposizioni
applicare
le
della
pertinenti
per
L’art. 4 del protocollo prevede espressamente
presente Convenzione
l'esecuzione
delle
un effetto parzialmente retroattivo, avuto
o
disposizioni
della
riguardo all’anno d’imposta che inizia il 1°
gennaio 2012.
quelle
della
legislazione
interna
presente Convenzione
degli Stati contraenti
o per l’amministrazione
relative
o l’applicazione delle
alle
imposte
Secondo il testo del protocollo, è vietata la
previste
dalla
leggi
retroattività dello scambio di informazioni in
Convenzione,
nella
concernente le imposte
la
di ogni genere degli
essa
stati contraenti o delle
deroga ai segreti bancario e professionale per
gli esercizi anteriori rispetto all’anno fiscale
2012.
1
“ITALIA - LUSSEMBURGO: SCAMBIO DI
INFORMAZIONI A DOMANDA IN DEROGA AL
SEGRETO BANCARIO E PROFESSIONALE” di
Cavallaro Vincenzo José in "Corriere
tributario" n. 41 del 2012.
misura
in
tassazione
cui
che
nazionali
prevede non è contraria
loro
alla Convenzione.
politiche
Lo
scambio
di
informazioni non viene
suddivisioni
o
amministrative o locali
nella
misura
in
cui
Si propone una traduzione non ufficiale del testo del
protocollo modificativo.
2
limitato dall'art. 1. Le
l’imposizione che essa
possono in nessun caso
persone
o
autorità
informazioni
prevede non è contraria
essere interpretate nel
utilizzeranno
tali
alla Convenzione.
senso di imporre ad
informazioni
soltanto
uno
per
ricevute
da uno Stato contraente
saranno tenute segrete,
analogamente
alle
informazioni
ottenute
in base alla legislazione
interna di detto Stato e
saranno
comunicate
Lo
scambio
di
informazioni non viene
limitato dagli articoli 1
e 2.
2.
Le
informazioni
ricevute a norma del
Autorità
paragrafo 1 da uno
i
tribunali e gli organi
Stato
amministrativi)
saranno tenute segrete
incaricate
nello stesso modo delle
dell'accertamento
o
contraente
informazioni
ottenute
della riscossione delle
in base alla legislazione
imposte previste dalla
interna di detto Stato e
Convenzione,
saranno
delle
procedure
o
dei
procedimenti
tali
imposte,
o
delle
decisioni
di
ricorsi
presentati
comunicate
soltanto alle persone o
autorità (ivi compresi i
concernenti
per
tali
tribunali e gli organi
amministrativi)
incaricate
dell’accertamento
o
della riscossione delle
od
imposte
utilizzeranno
tali
informazioni
soltanto
per questi fini. Esse
potranno
servirsi
di
queste informazioni nel
corso
di
udienze
pubbliche di tribunale o
nei giudizi.
di
cui
al
paragrafo 1, delle
procedure
o
dei
concernenti
tali
imposte,
o
delle
decisioni
di
ricorsi
presentati
per
o
2. Le disposizioni del
controllo
di
paragrafo
sopra esposto. Queste
non
per
tali
imposte
1.
a) di
adottare
amministrativi
in deroga alla
propria
il
quanto
fini.
Essi
legislazione
alla
informazioni
una
durante
procedura
giudiziaria pubblica o
in sentenze.
3. Le disposizioni del
e
propria
paragrafo
1
non
possono in nessun caso
prassi
essere interpretate nel
amministrativa
senso di imporre ad
o
uno Stato contraente
al
quelle
dell’altro Stato
contraente;
b) di
fornire
informazioni
che
non
potrebbero
in
base
alla
propria
legislazione
o
nel
quadro
della
propria
normale prassi
amministrativa
procedimenti
tali
possono rivelare queste
essere ottenute
imposte. Dette persone
Autorità
l’obbligo:
provvedimenti
soltanto alle persone od
(compresi
Stato contraente
o
di
quelle
dell’altro Stato
contraente;
c) di
fornire
informazioni
che potrebbero
rilevare
un
l’obbligo:
a) di
adottare
provvedimenti
amministrativi
in deroga alla
propria
legislazione
alla
e
propria
prassi
amministrativa
o
al
quelle
dell’altro Stato
contraente;
b) di
fornire
informazioni
che
non
potrebbero
essere ottenute
in
base
alla
propria
legislazione
o
segreto
nel
quadro
limiti
non
commerciale,
della
propria
essere
interpretati
industriale,
normale prassi
modo da costituire il
professionale o
amministrativa
presupposto per negare
un
o
la
processo
di
quelle
devono
fornitura
in
di
commerciale
dell’altro Stato
informazioni quando le
oppure
contraente;
leggi o la prassi di uno
informazioni la
di fornire informazioni
Stato
cui
che potrebbero rilevare
requisito dell’interesse
comunicazione
un
fiscale nazionale.
sarebbe
commerciale,
contraria
industriale,
all’ordine
professionale
pubblico.
processo
segreto
o
Stato contraente si può
un
rifiutare
commerciale
Stato
Se
fornire
all’altro
contraente
soltanto
contraria
perché
informazioni
all’ordine pubblico.
4.
di
informazioni
comunicazione
sarebbe
il
5. In nessun caso uno
oppure informazioni la
cui
prevedono
le
sono
custodite da una banca
l’informazione
o da altra istituzione
richiesta da uno stato è
finanziaria,
da
un
conforme
a
mandatario
o
da
articolo,
gli
questo
stati
persone che agiscono in
devono
qualità di agenti ovvero
utilizzare le misure di
fiduciari o in relazione
raccolta
ai diritti di proprietà di
contraenti
delle
informazioni
ottenere
le
per
una persona.
richieste
anche se anche se ciò
fosse richiesto soltanto
La direttiva UE n.16 del 2011 “Cooperazione
per
amministrativa nel settore fiscale”
fornire
informazioni
Stato
all’altro
contraente.
L’esigenza
di
fornire
gli
Stati
membri
L’obbligo contemplato
dell’Unione europea di uniformi strumenti in
nel
è
materia di scambio di informazione per
soggetto ai limiti del
contrastare le evasioni fiscali internazionali è
paragrafo
4
paragrafo 3 ma tali
alla base dell’emanazione della direttiva del
E’ chiaro il rinvio al disposto del Modello
Consiglio 2011/16/UE del 15 febbraio 20113.
OCSE.
La direttiva europea, che dovrà essere
Rispetto
recepita dai vari stati membri entro il 2013
modello OCSE, in cui non è previsto un
rappresenta un ulteriore strumento degli stati
termine massimo per il completamento della
contraenti per lo scambio di informazioni.
procedura di scambio di informazioni, la
Nella
citata
direttiva
è
prevista
una
procedura di scambio di informazioni a
alle
convenzioni
conformi
al
direttiva prevede un termine massimo di 6
mesi.
domanda che recepisce le best practices
L’art. 5 prevede, infatti, che “l’autorità
OCSE
un
interpellata comunica le informazioni di cui
di
all'art. 5 al più presto e comunque entro 6 mesi
informazioni (art. 8 della direttiva) che avrà
dalla data di ricevimento della richiesta. Tuttavia,
ad oggetto, in una fase iniziale, solo alcune
se
categorie di redditi, per estendersi, a regime,
dell'autorità interpellata, queste sono trasmesse
anche ai redditi da capitale ed ai capital
entro due mesi da tale data”.
(art.
5
della
direttiva)
meccanismo
di
scambio
ed
automatico
gains.
le
informazioni
sono
già
in
possesso
La vera novità della direttiva è rappresentata
Quanto allo scambio di informazioni a
dal meccanismo di scambio automatico di
domanda,
informazioni previsto dagli artt. 8 e 9: a
la
direttiva
precisa
che
le
informazioni che possono formare oggetto di
partire
scambio
competente
sono
quelle
“prevedibilmente
dal
1°
gennaio
2014
l’autorità
di
ciascuno
Stato
membro
pertinenti” per l’accertamento di una norma
comunica all’autorità competente di qualsiasi
tributaria interna.
altro
Stato
membro
le
informazioni
disponibili sui periodi d’imposta dal 1°
Inoltre, tra le premesse, si afferma (punto n.
20) che “uno Stato membro non dovrebbe
gennaio 2014 riguardanti residenti di tali altri
Stati sulle seguenti categorie di reddito4:
rifiutare di trasmettere le informazioni... perché
tali informazioni sono detenute da una banca, da
a) redditi di lavoro;
un altro istituto finanziario, da una persona
b) compensi per dirigenti;
designata o che agisce in qualità di agente o
c) redditi
assicurazione
fiduciario”.
La citata direttiva abroga la precedente direttiva
77/799/CEE relativa alla reciproca assistenza fra le
autorità competenti degli Stati membri.
da
sulla
prodotti
vita
di
non
“ITALIA - LUSSEMBURGO: SCAMBIO DI
INFORMAZIONI A DOMANDA IN DEROGA AL
SEGRETO BANCARIO E PROFESSIONALE” di
Cavallaro Vincenzo José in "Corriere tributario" n. 41
del 2012.
4
3
derivanti
contemplati
in
altri
strumenti
giuridici dell’Unione sullo scambio di
informazioni e misure analoghe;
prevede
un
percorso
durante
il
quale
le
informazioni sono state rese disponibili.
evince come le modifiche alla convenzione
e) proprietà e redditi immobiliari.
direttiva
membro
Alla luce delle considerazioni proposte si
d) pensioni;
La
Stato
di
ampliamento delle categorie di redditi che
potranno formare l’oggetto dello scambio
automatico di informazioni a partire dal 1°
gennaio 2017; in particolare si fa riferimento
ai dividendi alle plusvalenze e alle royalties.
La comunicazione di informazioni ha luogo
almeno una volta all’anno, entro i sei mesi
successivi al termine dell’anno fiscale dello
Lussemburgo - Italia rappresentano dunque,
non la rinuncia unilaterale da parte del
Granducato del Lussemburgo al segreto
bancario interno ma il semplice adeguamento
ad un trend mondiale ed europeo.
SOGGETTIVITA’ PASSIVA IRAP:
IL PROFESSIONISTA E LA SOCIETA’ DI SERVIZI
a cura di Giovanni Valcarenghi e Sergio Pellegrino
Premessa
occasionale) di lavoro di terzi (nelle forme del
L’avvicinarsi del termine di presentazione
lavoro dipendente e/o della collaborazione
della dichiarazione dei redditi riaccende i
coordinata
riflettori sul tema della soggettività passiva
l’insorgere dell’obbligo di pagamento del
IRAP.
tributo, per nulla delineato è il caso in cui un
Il tema, invero un po’ inflazionato, vanta una
soggetto si avvalga dei medesimi fattori
dote di pronunce della Cassazione che
produttivi giuridicamente in capo a terzi.
rischiano, per assurdo, di confondere le idee
In tali casi, l’aspetto importante da analizzare
agli operatori; infatti, spesso si cercano di
è la possibilità del contribuente d influire
trarre delle regole generali da sentenze che si
sulle modalità organizzative della struttura
pronunciano
caso,
terza, senza che invece rilevi il fatto che la
mescolando questioni relative ai principi di
stessa comunque apporti un aiuto allo
diritto, con altre attinenti il comportamento
svolgimento
processuale delle parti o le tecniche di
5396/2012).
motivazione della sentenza da parte dei
Così, appare ormai consolidato il fatto che un
Giudici.
professionista inserito in uno studio di terzi,
Comunque sia, due recenti pronunciamenti si
pur beneficiando del supporto di segreteria
interessano del tema del professionista con
nonché
partita IVA autonoma che si avvale di una
strumenti anche sofisticati, non debba pagare
società di servizi a latere.
il tributo.
Proviamo ad analizzarle per cercare una linea
Il caso tipico è quello del giovane avvocato o
direttrice condivisibile.
commercialista che collabora stabilmente con
su
uno
specifico
uno
e
della
studio
continuativa)
determinano
dell’attività
possibilità
dotato
(Cassazione
di
di
utilizzare
autonoma
L’organizzazione autonoma ed i mezzi
organizzazione; poiché il soggetto non ha
forniti da terzi
capacità
Se, ormai, appare pacifico che la presenza di
(governata dal dominus dello studio presso il
beni
quale è inserito), l’IRAP non è dovuta
strumentali
indispensabile
eccedenti
per
lo
il
minimo
svolgimento
di
influenza
sulla
struttura
(Cassazione 15805/2011).
dell’attività, così come (in via alternativa)
Parimenti, abbiamo anche appreso che il
l’impiego stabile (da intendersi come non
medico (titolare di partita IVA) che effettua
interventi chirurgici all’interno di una clinica
creare un valore aggiunto rispetto alla
dotata di macchinari, attrezzature, strumenti
mera
attività
diagnostici,
dagli
strumenti
sale
operatorie
e
personale
dipendente, non deve pagare l’IRAP in
quanto tale organizzazione (senza dubbio
intellettuale
supportata
indispensabili
e
di
corredo del know how del professionista;
2) la sola disponibilità di uno studio,
esistente) non soggiace al suo governo, ma
rientrando
nell’ambito
deve rispondere alle direttive della clinica
indispensabile per l’esercizio dell’attività
presso cui lo stesso medico opera (Cassazione
professionale, non integra, in assenza di
9692/2012).
lavoro
Ma cosa accade quando il professionista si
dell’autonoma organizzazione;
dipendente,
del
il
minimo
requisito
avvale di una struttura a lui molto vicina? E’
3) non è sufficiente che il professionista si
proprio il caso che spesso ricorre nel settore
avvalga di una struttura organizzata
dei professionisti contabili e fiscali che, per le
messagli a disposizione da terzi, ma è
più
spesso
anche necessario che questa struttura sia
affiancati ad una società di mezzi, che sia
autonoma, cioè faccia capo al lavoratore
centro elaborazione dati o società di servizi
stesso, non solo ai fini operativi ma anche
che dir si voglia.
sotto i profili organizzativi;
disparate
ragioni
operano
4) il libero professionista che opera come
La sentenza 8741 del 10 aprile 2013
amministratore di società o presidente del
Con la sentenza n. 8741 del 10 aprile 2013, si è
consiglio di amministrazione non va
analizzata la posizione di un commercialista
soggetto all’IRAP per la parte di ricavo
che si avvaleva del supporto di una “sua”
netto che risulta da quelle attività,
società di elaborazione dati.
soltanto se adempie alla funzione senza
La sentenza appare interessante perché
ricorrere
propone una sorta di rassegna, affermando,
organizzativa;
in particolare che:
ad
un’autonoma
5) l’IRAP risulta
sempre
struttura
dovuta
se
il
1) l’IRAP coinvolge una capacità produttiva
professionista si avvale in modo non
impersonale ed aggiuntiva rispetto a
occasionale di lavoro altrui; in particolare
quella
è stato affermato che:
propria
(determinata
dalla
del
sua
professionista
cultura
e
-
rileva la presenza anche di una
preparazione professionale), e colpisce un
segretaria solo part time (Cassazione
reddito
14693/2009);
che
contenga
una
parte
aggiuntiva di profitto, derivante da una
struttura organizzativa esterna, capace di
-
rileva la presenza anche di una
semplice
inserviente
dello
studio
-
medico (Cassazione 17598/2011);
essere organizzata, quali criteri debba seguire
rileva non solo il rapporto di lavoro
nello svolgimento del lavoro, quali tempi di
subordinato, ma anche quello di
lavoro si debbano seguire, ecc. ecc.
collaborazione
Tale considerazione, nel caso specifico, ha
coordinata
continuativa
e
(Cassazione
16628/2011).
evidentemente
spinto
la
Cassazione
a
rinviare la decisione ad altra CTR, affinché
Fatte tali precisazioni generali, si osserva che,
venisse valutata la situazione particolare del
nel caso specifico, la sentenza della CTR non
professionista che, trovandosi nell’organo
si è soffermata sull’utilizzo, da parte del
amministrativo della società (poco incide,
contribuente (come invece risultante in via
invece, a parere di chi scrive, il fatto che il
documentale) di dipendenti o collaboratori e
professionista stesso fosse anche membro
attrezzature e locali relativi ad una società, di
dell’organo di controllo), tradisce l’esistenza
cui il contribuente stesso sarebbe stato
di una possibile influenza proprio sulle
amministratore e sindaco.
modalità organizzative della struttura sia
Dalla
cassazione
della
pronuncia
della
pure terza rispetto al professionista.
regionale, possiamo evincere, per converso,
che la presenza di tali elementi può costituire
La sentenza 8962 del 12 aprile 2013
un ostacolo alla non applicazione del tributo.
Con la sentenza n. 8962, del 12 aprile 2013, la
Ed in particolare, ci sembra decisivo il passo
suprema Corte è intervenuta ad analizzare
della sentenza ove si afferma che l’utilizzo di
una sentenza della Commissione Tributaria
strutture organizzate giuridicamente facenti
Regionale del Veneto che, accogliendo le
capo a terzi soggetti rilevano non solo
doglianze dell’Agenzia delle entrate, aveva
quando determinano un vantaggio a fini
dichiarato non spettante il rimborso IRAP ad
operativi (in quanto appare ovvio che
un commercialista sia per il fatto che avesse
l’utilizzo di fattori produttivi aggiuntivi, sia
presentato istanza di condono (motivo che
pure in forma indiretta, possa generare un
non interessa in questa sede), sia per la
benefico effetto sui compensi prodotti), ma
circostanza che si avvalesse delle prestazioni
quando l’influenza sulla struttura di terzi si
di una società di servizi.
spinge sino alla possibilità di governarne i
Al riguardo, la Cassazione nota che …
profili organizzativi.
l’ulteriore motivo sollevato dal ricorrente, …
Per condensare il concetto in maniera brutale,
nel prospettare l’utilizzo, da parte del
potremmo dire che rileva la struttura di terzi
contribuente,
quando
decidere
documentale, di collaboratori e dei locali
autonomamente come tale struttura debba
relativi ad una società, di cui lo stesso era
il
professionista
può
come
risultante
in
via
“amministratore e membro del consiglio di
Costituisce onere del contribuente che chieda
amministrazione”, soltanto in via occasionale
il rimborso dell’imposta asseritamente non
e non continuativa, e l’omesso esame di tale
dovuta dare la prova dell’assenza delle
profilo da parte dei giudici tributari, è,
predette condizioni.
peraltro, infondato.
Alla stregua di tali consolidati principi
Invero, premesso che, come più volte chiarito
l’impiego non occasionale di lavoro altrui
da questa Corte (Cass. 36678/07, SS.UU.
deve ritenersi di per sé integrativo del
12108/09, 10240/10, 21122/10), in tema di
requisito dell’autonoma organizzazione; si
Irap, l’esercizio per professione abituale,
veda, in particolare, Cass. 10151/10: “In tema
ancorché non esclusiva, di attività di lavoro
di IRAP, il ricorso al lavoro di terzi per la
autonomo diversa dall’impresa commerciale
fornitura di tutti i necessari servizi (dalla
costituisce,
l’interpretazione
telefonia al segretariato) in forma rilevante e
costituzionalmente orientata fornita dalla
non occasionale, ma continuativa, integra il
Corte Costituzionaìe con la sentenza n. 156
presupposto dell’esercizio abituale di una
del 2001, presupposto dell’imposta soltanto
attività autonomamente organizzata, previsto
qualora si tratti di attività autonomamente
dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2,
organizzata.
comma 1, non rilevando che la struttura
Il requisito dell’autonoma organizzazione, il
posta a sostegno e potenziamento dell’attività
cui accertamento spetta al giudice di merito
professionale del contribuente sia fornita da
ed è insindacabile in sede di legittimità se
personale dipendente o da un terzo in base
congruamente motivato, ricorre quando il
ad un contratto di fornitura”.
contribuente che eserciti attività di lavoro
Ora, la motivazione della decisione di appello
autonomo:
risulta congrua e sufficientemente articolata,
a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile
venendo ivi fatte delle affermazioni, in ordine
dell’organizzazione, e non sia quindi inserito
alla
in strutture organizzative riferibili ad altrui
organizzazione, con riferimento agli elementi
responsabilità ed interesse;
esaminati e presi in considerazione nel
b) impieghi beni strumentali eccedenti le
percorso decisionale (in particolare, il ricorso
quantità che, secondo l’“id quod plerumque
al lavoro di terzi collaboratori, con carattere
accidit”, costituiscono nell’attualità il minimo
di continuità, come risultante dai compensi
indispensabile per l’esercizio dell’attività
versati, per diverse decine di migliaia di lire e
anche in assenza di organizzazione, oppure si
di euro annuali, nel corso degli anni, con
avvalga in modo non occasionale di lavoro
carattere sistematico).
altrui.
Per tali motivi, si conferma la sentenza della
secondo
asserita
inesistenza
dell’autonoma
commissione tributaria regionale, considerato
In sintesi:
anche che … laddove poi il contribuente (sul
1) il fatto che i beni strumentali ed i
quale
gravava
l’onere
della
prova
dipendenti facciano capo ad una società
dell’assenza delle condizioni indicate dalla
di
giurisprudenza, trattandosi di istanza di
rappresentare elemento certo che faccia
rimborso dell’imposta asseritamente non
escludere a priori la soggettività IRAP;
dovuta) lamenta, in ricorso, il mancato esame
2) più
servizi,
di
per
esistono
sé
non
commistioni
può
tra
il
della documentazione prodotta in giudizio, il
professionista e la società di servizi, più
motivo è anche inammissibile, perché il
elevato
ricorrente – a fronte dell’affermazione della
configurare
sentenza gravata secondo cui “l’appellato
organizzazione;
è
il
rischio
l’utilizzo
che
si
possa
rilevante
della
non ha provato… quali siano stati i servizi
3) il semplice fatto di essere socio della
prestati dalla società, producendo lo statuto
società di servizi non dovrebbe essere
della stessa e tutte le fatture emesse con
rilevante;
l’indicazione delle relative prestazioni” –
4) il fatto di essere amministratore della
avrebbe dovuto indicare nel ricorso (e ivi
società di servizi, invece, può determinare
trascriverle o riassumerle, in ossequio al
un elemento di incertezza;
principio di autosufficienza) le risultanze di
5) la circostanza che vi siano prestazioni rese
causa, trascurate dal giudice di merito,
alla cliente che siano del tutto omogenee
idonee a dimostrare come egli non si
ed interdipendenti tra professionista e
avvalesse di collaboratori e consulenti. In
società di servizi (nel senso che al cliente
difetto di tali indicazioni, il motivo di ricorso
si
si risolve nella richiesta alla Corte di
ulteriormente le cose;
rende
un
unicum)
complica
procedere ad una rivalutazione diretta delle
6) il fatto che l’attività del professionista e
risultanze istruttorie che non può trovare
quella della società di servizi siano svolte
ingresso in sede di legittimità.
nei
medesimi
distinzioni
Conclusioni
locali,
fisiche,
senza
evidenti
rappresenta
una
ulteriore complicazione.
Come spesso capita di dover riscontrare in
Insomma, pur non potendo affermare che
tema di soggettività passiva IRAP, anche per
l’esclusione da IRAP sia impossibile, ci
la vicenda in analisi non è possibile giungere
limitiamo a concludere riscontrando che,
a delle conclusioni del tutto trancianti;
nella normale impostazione che si riscontra
tuttavia, qualche elemento di valutazione
sul mercato, quella distinzione netta e precisa
ricorrente crediamo di poterlo individuare.
tra le due posizioni raramente esiste, con la
conseguenza che più elevato è il rischio che si
professionista
rintracci quella possibilità di incidere a livello
rispetto a quelle rese dalla società di servizi;
organizzativo sulla struttura di terzi, che
ad esempio, se il professionista si occupa solo
determina l’obbligo di pagamento dell’IRAP.
di consulenze, di incarichi in collegi sindacali
Certamente, il rischio di cui sopra si
e simili, appare maggiormente sostenibile
assottiglia sino quasi a scomparire, nelle
l’autonomia tra i due soggetti.
ipotesi
in
cui
le
prestazioni
rese
dal
siano
del
tutto
separate
MODELLO UNICO 2013: IL PROSPETTO DEI CREDITI
a cura di Giovanni Valcarenghi e Sergio Pellegrino
Premessa
Ci
perdite su crediti; ci riferiamo alla “nuova
siamo
precedenti
versione” dell’articolo 101, comma 5 del
contributi su questa stessa circolare sulle
TUIR che, come noto, ora prefigura delle ben
novità che sono state apportate, nel corso del
precise casistiche al ricorrere delle quali è
2012, all’articolo 101 del TUIR, in tema di
possibile individuare delle perdite su crediti
deducibilità delle perdite su crediti.
munite (ex lege) dei requisiti della certezza e
La materia non appare per nulla sedimentata,
precisione che consentono il riconoscimento
né
fiscale.
sono
già
soffermati
giunti
in
chiarimenti
dell’Amministrazione
da
finanziaria,
parte
con
la
conseguenza che ci apprestiamo a compilare
la
dichiarazione
dei
redditi
senza
In particolare, quanto sopra riguarda:

le
i crediti di modesto importo (considerato
normalmente pari a 2.500 euro), già
necessarie coordinate.
scaduti da almeno 6 mesi alla data di
Infatti, avremo modo di dimostrare che, salvo
chiusura del periodo di imposta;
nostri
errori
interpretativi,
sussiste
un
disallineamento particolarmente “delicato”

i
crediti
interessati
da
prescrizione
civilistica.
tra le regole civilistiche per la redazione dei
In maniera sbrigativa, potremmo limitarci ad
bilanci e le regole fiscali che sovrintendono la
osservare che le perdite su crediti che non
deducibilità delle perdite su crediti e delle
posseggono i requisiti richiesti dalla norma
svalutazioni.
fiscale
Facendo riferimento al modello delle società
variazione in aumento al rigo RF20 del
di capitali, proviamo a riepilogare i contorni
modello
della vicenda.
documentare altrimenti la inesigibilità, ad
debbono
UNICO,
essere
salvo
esposte
non
si
come
possa
esempio mediante decreto ingiuntivo andato
Le perdite su crediti: sintesi
Una delle modifiche più significative che si
registrano nel corso del 2012 è certamente
quella che attiene le regole di deduzione delle
insoluto entro la fine del periodo di imposta.
Sappiamo, però, che la vicenda non è così
il fondo (anche in caso di procedure
piana, sussistendo dubbi sia in merito alle
concorsuali ancora in via di svolgimento).
modalità di verifica del limite dei 2.500 euro,
Le seconde (regole fiscali) contrappongono
sia in relazione alla verifica dell’avvenuta
anch’esse le tematiche delle perdite su crediti
prescrizione del credito, sussistendo diversi
(art. 101) e delle svalutazioni (art. 106), ma la
termini nel mondo civilistico, ed essendo
linea di demarcazione assume connotati che
oltremodo difficoltoso indagare in merito alla
non paiono sovrapponibili con le indicazioni
sussistenza
dei principi contabili; infatti, l’ipotesi dei
di
fatti
interruttivi
della
prescrizione.
crediti di modesto importo scaduti da oltre 6
Si tratta di trovare un possibile metodo di
mesi fiscalmente rappresenta una perdita,
raccordo tra le regole civilistiche del bilancio
mentre civilisticamente dovrebbe indurre la
e
alimentazione del fondo svalutazione.
quelle
fiscali
di
determinazione
dell’imponibile.
Le svalutazioni forfetarie, inoltre, possono
Le prime (cioè le regole contabili), come
essere dedotte solo nel limite dello 0,5%
indicato dal documento contabile OIC 15,
dell’ammontare dei crediti commerciali non
relegano la casistica della perdita a ben
coperti da garanzia assicurativa, con la
precisi accadimenti di ordine oggettivo, quali
conseguenza che l’eventuale eccedenza deve
una avvenuta transazione con il debitore, una
essere fatta oggetto di una variazione in
sentenza passata in giudicato, una cessione
aumento
al
rigo
RF26.
del credito pro soluto, oppure la prescrizione;
tutte le altre ipotesi vanno invece gestite
nell’ambito delle svalutazioni che alimentano
Ad esempio, nel caso di un fallimento di un
Diversamente, la norma fiscale consente la
cliente
corretto
deduzione della posta ma come “perdita su
vorrebbe
crediti” (e non come svalutazione, salvo il
nel
corso
comportamento
del
2012,
contabile
il
l’alimentazione del fondo svalutazione, salvo
caso
il caso che non si sia in grado di presumere
nell’articolo 106).
(con una valutazione del redattore del
Tali complicazioni si palesano come del tutto
bilancio) che non si potrà addivenire ad un
evidenti anche per la nuova ipotesi delle
incasso nemmeno parziale del credito per
perdite su crediti di modesto importo: il fisco
completa
ne ammette la deduzione, ma la norma
procedura.
insussistenza
di
attivo
della
di
capienza
dello
0,5%
indicato
sembra richiedere che le medesime siano
state qualificate come vere e proprie perdite
tutti derivanti da transazioni commerciali e
anche a conto economico (voce B14).
senza alcuna garanzia assicurativa; tra tali
Pur tuttavia, non è affatto scontato che il
crediti ve ne sono alcuni di modesto importo,
mancato pagamento del dovuto entro 6 mesi
per complessivi 15.000 euro, già scaduti da
dalla scadenza determini, gioco forza, una
oltre 6 mesi alla fine dell’esercizio.
assoluta impossibilità di incasso, con la
Data questa situazione di base, si ipotizzano
conseguenza che contabilmente sarebbe più
le conseguenze dichiarative a seconda del
corretto alimentare il fondo svalutazione
comportamento contabile adottato.
crediti. Ma la svalutazione (sic!) non è
Se
fiscalmente ascrivibile all’articolo 101 del
economico le somme come perdite su crediti,
TUIR.
con stralcio diretto del cliente, non si
Sembra di avere infilato un vero e proprio
avrebbero particolari ripercussioni fiscali, nel
labirinto che, nel modello UNICO, trova
senso che si potrebbe:
esplicita rappresentazione nel prospetto dei

crediti che, nelle annualità passate, sovente
veniva
compilato
con
una
certa
approssimazione.
si
decidesse
di
imputare
a
conto
dedurre integralmente la perdita di 15.000
euro;

accantonare
ulteriormente
una
svalutazione forfetaria, deducibile per un
importo non superiore allo 0,5% del totale
Un esempio pratico per capire meglio
dei crediti commerciali residui (pari a
Per comprendere le difficoltà, si ipotizzi il
285.000 euro).
caso della società ALFA che non ha mai
Il prospetto sarebbe così compilato:
accantonato, nel passato, alcuna somma al
fondo svalutazione crediti (ciò facilita il
ragionamento).
Nel corso del 2012 ha maturato dei crediti
verso clienti per complessivi 300.000 euro,
15.000
1.425
1.425
285.000
15.000
1.425
1.425
285.000
Diversamente, se si decidesse di imputare a
massimo previsto dall’articolo 106 del TUIR.
conto economico le presunte perdite come
In tale ipotesi, che renderebbe del tutto
svalutazioni, ci si confronterebbe con una
inutile la modifica apportata all’articolo 101
limitazione alla deducibilità di tali poste,
del TUIR, il prospetto sarebbe così compilato:
posto che verrebbe ad essere superato il tetto
15.000
15.000
300.000
1.500
1.500
300.000
Ovviamente, si dovrà esporre nel rigo RF26
sarebbe anche la necessità di adeguare le
di UNICO una variazione in aumento di euro
istruzioni per la compilazione del prospetto
9.000, pari alla quota di svalutazione crediti
di supporto che, diversamente, non sarebbe
non ammessa in deduzione, in quanto
più raccordabile con la esigenza di mantenere
eccedente lo 0,5% dei crediti commerciali
memoria del valore dei crediti e del fondo
esposti in bilancio.
nella dimensione civile e fiscale.
Conclusioni
Da quanto sopra esposto, risulta evidente
come la mancata previsione di un preciso
raccordo tra norma civile e norma fiscale
possa determinare delle conseguenze non del
tutto conformi a quella che poteva apparire la
ratio della norma.
Sarebbe in tal senso auspicabile un intervento
di prassi che tenda a confermare che
l’accantonamento al fondo determinato come
nel secondo esempio sopra proposto possa
essere assimilato ad una perdita sui crediti,
con
la
possibilità
di
riguadagnare
la
deducibilità della posta; ove così fosse, vi
LA COMPILAZIONE DEL PROSPETTO DELLE SOCIETA’ DI COMODO
a cura di Federica Furlani
La disciplina delle società cosiddette “di
se nel terzo è dichiarato un reddito inferiore a
comodo”, dettata dalla L. 724/1994, è stata
quello minimo;
introdotta con l’obiettivo di
contrastare
- la maggiorazione di 10,5 punti percentuali
l’intestazione di beni a veicoli societari, per
dell'aliquota dell'Ires dovuta dalle società di
ottenere benefici di carattere fiscale, anziché
comodo, che va applicata sul reddito minimo
agli effettivi utilizzatori degli stessi.
determinato in base alla disciplina o sul
La disciplina è stata integrata in modo
reddito imponibile dichiarato (se superiore a
significativo dall'art. 2 co. 36-quinquies - 36-
quello minimo).
duodecies
Una
del
DL
138/2011
(conv.
L.
società
può
quindi
“patire”
le
148/2011).
conseguenze previste dalla disciplina sulle
Le modifiche legislative hanno inasprito la
società di comodo perché non operativa e/o
normativa mediante due interventi aventi a
in perdita sistematica, essendo “sufficiente”
oggetto:
che si verifichi una delle due condizioni: in
- l'applicazione della normativa sulle comodo
entrambi i casi, se si tratta di un soggetto Ires,
anche
dovrà
alle
società
che
presentano
dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi
scontare
una
maggiorazione
di
imposizione di 10,5 punti percentuali.
d'imposta consecutivi ovvero per due periodi
La presenza di cause di esclusione o di
che non hanno una stabile organizzazione nel
disapplicazione automatica
territorio dello Stato.
I soggetti interessati dalla disciplina delle
Le società che presentano il rischio di
società di comodo sono tutte le società di
rientrare
capitali e quelle di persone, mentre restano
disciplina delle società di comodo devono
invece non vi sono soggette le società
innanzitutto verificare se non sussistano
cooperative, gli enti commerciali e non
cause
commerciali, le società consortili e le società
automatica che possano risolvere il problema
di
nel
campo
esclusione
applicativo
o
della
disapplicazione
“alla radice”.
Nel momento in cui sussiste una causa di
considerata di comodo, né ai fini della
esclusione, che va verificata sul periodo
disciplina delle non operative, né ai fini della
d’imposta 2012, la società non può essere
nuova fattispecie della perdita sistematica.
Ci
sono
poi
una
serie
di
cause
di
in perdita sistematica: nel primo caso, la
disapplicazione che sono state individuate
sussistenza delle stesse va verificata in
dai Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia
relazione al periodo 2012, mentre per la
delle Entrate del 14.2.2008, per quanto
nuova fattispecie in uno dei tre anni oggetto
riguarda la fattispecie della non operatività, e
del monitoraggio (quindi 2009, 2010 e 2011).
del 11.6.2012, per quel che concerne le società
Il test di operatività
conto economico un ammontare complessivo
Nel caso in cui non sussistano cause di
di ricavi, incrementi di rimanenze e proventi,
esclusione o disapplicazione della disciplina
esclusi quelli straordinari, inferiore rispetto al
sulla non operatività, bisogna procedere con
dato
l’effettuazione del test previsto dall’art. 30
sommatoria
della legge 724/1994.
applicando al valore “medio” triennale dei
La norma stabilisce che si devono considerare
beni individuati dalla norma specifiche
non operative le società che hanno rilevato a
percentuali di produttività:
Tipologia di bene
minimo
presunto
dei
valori
ottenuto
che
dalla
risultano
Test di operatività –
percentuali da applicare
Azioni e quote
2%
Terreni
e
fabbricati
iscritti
tra
le
immobilizzazioni e navi anche in locazione
finanziaria
6%
Immobili A/10
(1% per gli immobili situati in comuni con
meno di 1.000 abitanti)
5%
(1% per gli immobili situati in comuni con
meno di 1.000 abitanti)
Immobili a destinazione abitativa acquistati o
rivalutati nell’esercizio o nei due precedenti
Altre immobilizzazioni
4%
(1% per gli immobili situati in comuni con
meno di 1.000 abitanti)
15%
Se dal calcolo effettuato risulta che i proventi
sulla base del test di operatività, la società
effettivi sono superiori a quelli determinati
non è da considerarsi di comodo e, pertanto,
determina le imposte d’esercizio sulla base
A tal fine si applicano gli appositi coefficienti
del reddito effettivo; se invece i proventi
di redditività, definiti dalla disposizione, al
effettivi sono inferiori rispetto a quelli
valore degli stessi elementi patrimoniali
convenzionali, la società si considera non
considerati nel test di operatività, tenendo
operativa
essere
conto, però, soltanto del periodo d’imposta in
determinato effettuando il computo previsto
questione (e non, quindi, su base triennale
dalla norma.
come nel test di operatività):
ed
il
reddito
deve
Tipologia di bene
Determinazione reddito minimo –
percentuale da applicare
Azioni e quote
1,5%
Terreni
e
fabbricati
iscritti
tra
le
immobilizzazioni e navi anche in locazione
finanziaria
4,75%
Immobili A/10
(1% per gli immobili situati in comuni con
meno di 1.000 abitanti)
4%
(1% per gli immobili situati in comuni con
meno di 1.000 abitanti)
Immobili a destinazione abitativa acquistati o
rivalutati nell’esercizio o nei due precedenti
Altre immobilizzazioni
3%
(1% per gli immobili situati in comuni con
meno di 1.000 abitanti)
12%
Nel caso di beni assoggettati a rivalutazione,
presunto in base all'art. 30, comma 3, della
il
valenza
legge n. 724 del 1994, a prescindere dal
nell’ambito della disciplina delle società di
superamento o meno del "test di operatività“,
comodo solo a decorrere dal periodo di
ovvero anche quando i ricavi dichiarati sono
decorrenza fiscale della rivalutazione stessa.
superiori
valore
rivalutato
assume
In base a quanto previsto dal D.L. 185/2008,
a
quelli
minimi
determinati
attraverso l'applicazione delle percentuali.
nel bilancio 2008 le imprese hanno potuto
La nuova disciplina trova la propria prima
attuare una rivalutazione volontaria degli
applicazione proprio a partire dal periodo di
immobili detenuti, solo sul piano civilistico
imposta 2012: qualora il triennio 2009-2011
oppure attribuendo loro rilevanza fiscale
presenti una situazione di perdita sistematica
attraverso
ovvero due esercizi in perdita e uno al di
il
pagamento
dell’imposta
sostitutiva.
Gli immobili rivalutati solo da un punto di
sotto del reddito mimino, la società, nel 2012,
verrà considerata di comodo.
vista civilistico continueranno a rilevare nei
La
test di operatività e di redditività, assumendo
disapplicativo
il costo fiscale originario e non il valore
rivalutato; nel caso in cui vi sia stato il
riconoscimento fiscale, il maggior valore
rileverà a partire dal 2013 (da quando inizia
cioè ad esplicare gli effetti ai fini della
deduzione della quota ammortamenti e per il
presentazione
dell’interpello
Le società che si considerano di comodo per
una o l’altra fattispecie possono presentare
un interpello disapplicativo, ex art. 37 bis
D.P.R. 600/1973, per evitare l’applicazione
della disciplina antielusiva.
calcolo della quota deducibile delle spese di
Nel caso in cui ricorrano entrambe le
manutenzione e riparazione).
condizioni, vale a dire la non operatività e nel
Le società in perdita sistematica
contempo la sussistenza della condizione di
perdita
sistematica,
dovranno
essere
Come evidenziato in precedenza, il decreto
presentati due interpelli distinti, atteso il fatto
legge n. 138/2011 ha ampliato l'ambito
che le problematiche sono diverse (nel primo
soggettivo di applicazione della disciplina
caso vi è un problema di “ricavi”, nel
delle società di comodo, includendovi anche
secondo di mancanza di “reddito”).
le società che per tre periodi d'imposta
consecutivi dichiarano una perdita fiscale
L’Irap per le società di comodo
ovvero per due anni una perdita fiscale e per
Oltre al reddito minimo presunto che deve
un anno un reddito inferiore a quello minimo
essere dichiarato ai fini dell’imposizione
diretta dalla società di comodo, vi sono
1997, n. 241, o di cessione ai sensi dell’articolo 5,
conseguenze negative anche in termini di
comma 4-ter, del decreto – legge 14 marzo 1988,
determinazione dell’Irap dovuta.
n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
Il comma 3 bis dell’art. 30 della legge
724/1994
prevede
che
il
valore
della
produzione netta non possa essere inferiore
al reddito minimo determinato ai sensi del
maggio 1988, n. 154. Qualora per tre periodi di
imposta consecutivi la società o l’ente non
operativo non effettui operazioni rilevanti ai fini
dell’imposta sul valore aggiunto non inferiore
all’importo che risulta dall’applicazione delle
comma 3 “aumentato delle retribuzioni sostenute
percentuali di cui al comma 1, l’eccedenza di
per il personale dipendente, dei compensi spettanti
credito non è ulteriormente riportabile a scomputo
ai collaboratori coordinati e continuativi, di quelli
dell’Iva a debito relativa ai periodi di imposta
per prestazioni di lavoro autonomo non eserciate
successivi.”
abitualmente e degli interessi passivi”.
Per le società di comodo, il credito Iva
Le limitazioni nell’utilizzo del credito Iva
risultante dalla dichiarazione non è ammesso
L’art. 30 comma 4 della legge 724/1997
a rimborso, né può essere ceduto; inoltre
stabilisce che “Per le società e gli enti non
viene ad essere perso, e non può quindi più
operativi, l’eccedenza di credito risultante dalla
essere riportato in avanti, se per tre periodi
dichiarazione presentata ai fini dell’imposta sul
consecutivi la società è stata non operativa e
valore aggiunto non è ammessa al rimborso né
non ha effettuato operazioni rilevanti ai fini
può costituire oggetto di compensazione ai sensi
Iva in misura non inferiore all’importo dei
dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
ricavi presunti.
Rigo RF74
Casella 1 – Cause di esclusione
Le cause di esclusione sono comuni alle due fattispecie, ossia se sussiste una causa di esclusione la
società non può essere considerata di comodo né sulla base della non operatività, né sulla base
della perdita sistematica.
I soggetti che possono vantare una causa di esclusione devono indicare il codice corrispondente
nell’apposita casella
:
1
Soggetti obbligati a costituirsi sotto forma di società di capitali
2
Soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta
3
Società in amministrazione controllata o straordinaria
4
Società ed enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati
regolamentati italiani ed esteri, nonché per le stesse società ed enti quotati e per le
società da essi controllate, anche indirettamente
5
Società esercenti pubblici servizi di trasporto
6
Società con un numero di soci non inferiore a 50
7
Società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai
inferiore a 10 unità
8
Società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di
liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo
9
Società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione
(raggruppamento A del conto economico) superiore al totale attivo dello stato
patrimoniale
10
Società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20%
11
Società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore
12
Società consortili
Casella 2 – Cause di disapplicazione per le società non operative
A differenza delle cause di esclusione, quelle di disapplicazione sono differenziate in relazione alle
due diverse discipline.
I soggetti che presentano situazioni oggettive di disapplicazione della disciplina sulla società non
operative, così come individuate dal provvedimento direttoriale del 14 febbraio 2008, devono
indicare nell’apposita casella
2
il codice corrispondente e cioè:
società assoggettate ad una delle procedure indicate nell’articolo 101, comma 5, del Tuir
ovvero ad una procedura di liquidazione giudiziaria. La disapplicazione opera con
riferimento ai periodi d’imposta precedenti all’inizio delle predette procedure, i cui
termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi scadono successivamente
all’inizio delle procedure medesime;
3
società sottoposte a sequestro penale o a confisca nelle fattispecie di cui agli articoli 2sexies e 2-nonies della legge 31 maggio 1965 n. 575 o in altre fattispecie analoghe in cui il
Tribunale in sede civile abbia disposto la nomina di un amministratore giudiziario. La
disapplicazione opera con riferimento al periodo di imposta nel corso del quale è emesso
il provvedimento di nomina dell’amministratore giudiziario ed ai successivi periodi di
imposta nei quali permane l’amministrazione giudiziaria;
4
società che dispongono di immobilizzazioni costituite da immobili concessi in locazione
ad enti pubblici ovvero locati a canone vincolato in base alla legge 9 dicembre 1998 n.
431 o ad altre leggi regionali o statali. La disapplicazione opera limitatamente ai predetti
immobili;
5
società che detengono partecipazioni in: 1) società considerate non di comodo ai sensi
dell’articolo 30 della legge n. 724 del 1994; 2) società escluse dall’applicazione della
disciplina di cui al citato articolo 30 anche in conseguenza di accoglimento dell’istanza di
disapplicazione; 3) società collegate residenti all’estero cui si applica il regime
dell’articolo 168 del TUIR. La disapplicazione opera limitatamente alle predette
partecipazioni;
6
società che hanno ottenuto l’accoglimento dell’istanza di disapplicazione in relazione ad
un precedente periodo di imposta sulla base di circostanze oggettive puntualmente
indicate nell’istanza che non hanno subito modificazioni nei periodi di imposta
successivi. La disapplicazione opera limitatamente alle predette circostanze oggettive.
7
società che hanno ottenuto l’accoglimento dell’istanza di disapplicazione in relazione ad
un precedente periodo di imposta sulla base di circostanze oggettive puntualmente
indicate nell’istanza che non hanno subito modificazioni nei periodi di imposta
successivi, in caso di esonero dall’obbligo di compilazione del prospetto.
8
le società che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del
codice civile e rispettano le condizioni previste dall’ articolo 2 del decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 99;
9
le società per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi o
differiti da disposizioni normative adottate in conseguenza della dichiarazione dello
stato di emergenza ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. La
disapplicazione opera limitatamente al periodo d’imposta in cui si è verificato l’evento
calamitoso e quello successivo.
99
società in stato di liquidazione che con impegno assunto in dichiarazione dei redditi
richiedono la cancellazione dal registro delle imprese a norma degli articoli 2312 e 2495
del codice civile entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi
successiva. La disapplicazione opera con riferimento al periodo di imposta in corso alla
data di assunzione del predetto impegno, a quello precedente e al successivo, ovvero con
riferimento all’unico periodo di imposta di cui all’articolo 182, commi 2 e 3, del testo
unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e
successive modificazioni ed integrazioni.
 Nelle ipotesi di disapplicazione parziale (codice 4, 5 e 6), il prospetto va compilato non tenendo
conto dei relativi valori ai fini della determinazione dei ricavi e del reddito presunti. Se non si
hanno altri beni da indicare nel prospetto, diversi da quelli di cui al predetti codici, è necessario
compilare la casella “Casi particolari”.
Casella 3 – Soggetto in perdita sistematica
La colonna 3 deve essere compilata da parte delle società in perdita sistematica.
Va indicato il codice 1 se il soggetto si deve considerare in perdita sistematica ed in tal caso è
necessario compilare le colonne 3 e 4 dei righi da FC45 a FC53.
Laddove sussista una delle cause di disapplicazione individuate dal provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle Entrate dell’11 giugno 2012, la cui sussistenza va verificata in uno dei tre anni
oggetto di monitoraggio (2009-2010-2011), nella colonna 3 va indicato il relativo codice:
2
società assoggettate ad una delle procedure indicate nell’articolo 101, comma 5, del Tuir
ovvero ad una procedura di liquidazione giudiziaria. La disapplicazione opera con
riferimento ai periodi d’imposta precedenti all’inizio delle predette procedure, i cui
termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi scadono successivamente
all’inizio delle procedure medesime;
3
società sottoposte a sequestro penale o a confisca nelle fattispecie di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o in altre fattispecie analoghe in cui il Tribunale in
sede civile abbia disposto la nomina di un amministratore giudiziario. La
disapplicazione opera con riferimento al periodo di imposta nel corso del quale è emesso
il provvedimento di nomina dell’amministratore giudiziario ed ai successivi periodi di
imposta nei quali permane l’amministrazione giudiziaria;
4
società che detengono partecipazioni, iscritte esclusivamente tra le immobilizzazioni
finanziarie, il cui valore economico è prevalentemente riconducibile a: 1) società
considerate non in perdita sistematica ai sensi
dell’articolo 2, commi 36-decies e seguenti del d.l. n. 138 del 2011; 2) società escluse
dall’applicazione della disciplina di cui al citato articolo 2 anche in conseguenza di
accoglimento dell’istanza di disapplicazione della disciplina delle società in perdita
sistematica; 3) società collegate residenti all’estero cui si applica il regime dell’articolo
168 del TUIR. La disapplicazione opera a condizione che la società non svolga attività
diverse da quelle strettamente funzionali alla gestione delle partecipazioni;
5
società che hanno ottenuto l’accoglimento dell’istanza di disapplicazione in relazione ad
un precedente periodo di imposta sulla base di circostanze oggettive puntualmente
indicate nell’istanza che non hanno subito modificazioni nei periodi di imposta
successivi. La disapplicazione opera limitatamente alle predette circostanze oggettive.
6
società che hanno ottenuto l’accoglimento dell’istanza di disapplicazione in relazione ad
un precedente periodo di imposta sulla base di circostanze oggettive puntualmente
indicate nell’istanza che non hanno subito modificazioni nei periodi di imposta
successivi, in caso di esonero dall’obbligo di compilazione del prospetto.
7
società che conseguono un margine operativo lordo positivo. Per margine
operativo lordo si intende la differenza tra il valore ed i costi della produzione di cui alla
lettere A) e B) dell’articolo 2425 del codice civile. A tale fine i costi della produzione
rilevano al netto delle voci relative ad ammortamenti, svalutazioni ed accantonamenti di
cui ai numeri 10), 12) e 13) della citata lettera B). Per i soggetti che redigono il bilancio in
base ai principi contabili internazionali si assumono le voci di conto economico
corrispondenti;
8
società per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi o differiti
da disposizioni normative adottate in conseguenza della dichiarazione dello stato di
emergenza ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. La disapplicazione
opera limitatamente al periodo d’imposta in cui si è verificato l’evento calamitoso e
quello successivo;
9
società per le quali risulta positiva la somma algebrica della perdita fiscale di periodo e
degli importi che non concorrono a formare il reddito imponibile per effetto di proventi
esenti, esclusi o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva,
ovvero di disposizioni agevolative;
10
società che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del
codice civile e rispettano le condizioni previste dall’articolo 2 del decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 99;
11
società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore;
12
società che si trovano nel primo periodo d’imposta;
99
società in stato di liquidazione che con impegno assunto in dichiarazione dei redditi
richiedono la cancellazione dal registro delle imprese a norma degli articoli 2312 e 2495
del codice civile entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi
successiva. La disapplicazione opera con riferimento al periodo di imposta in corso alla
data di assunzione del predetto impegno, a quello precedente e al successivo, ovvero con
riferimento all’unico periodo di imposta di cui all’articolo 182, commi 2 e 3, del testo
unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Colonne 3, 4 e 5 – Interpello disapplicativo
Le società non operative, che adducendo oggettive situazioni che impediscono il conseguimento di
ricavi “congrui”, hanno presentato interpello disapplicativo ex art. 37 bis D.P.R. 600/1973 per
evitare l’applicazione della disciplina antielusiva devono darne evidenza nel rigo RF74.
In particolare barrando:
Disapplicazione
ottenuta ai fini
Ires
Disapplicazione
ottenuta ai fini
Irap
Disapplicazione
ottenuta ai fini
Iva
In caso di accoglimento dell’istanza ai fini Ires, va indicato nella casella “Imposta sul reddito”, uno
dei seguenti codici:
1. se è stata ottenuta la disapplicazione della disciplina delle società non operative;
2. se è stata ottenuta la disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistemica;
3. se è stata ottenuta la disapplicazione di entrambe le discipline.
Colonne 6 – Casi particolari
La casella va compilata indicando:
-
codice 1: nell’ipotesi in cui il dichiarante, nell’esercizio relativo alla presente dichiarazione
e nei due precedenti non abbia alcuno dei beni indicati nei righi da RF75 a RF80.
-
codice 2: nell’ipotesi in cui il dichiarante, esclusivamente con riferimento all’esercizio
relativo alla presente dichiarazione, non abbia posseduto dei beni indicati nei righi da RF75
a RF80. In tal caso le colonne 4 e 5 dei righi da RF75 a RF81 non vanno compilate.
Righi da RF75 a RF80
Nella colonna 1 dei righi da RF75 a RF80 va riportata la media dei valori dei relativi beni
dell’esercizio e dei due precedenti; a tal fine il valore dei beni acquistati o ceduti nel corso degli
esercizi interessati dovrà essere ragguagliato al periodo di possesso.
 Beni in leasing
Il valore è costituito dal costo del concedente o, in assenza di documentazione, dalla somma dei
canoni di locazione e del prezzo di riscatto risultanti dal contratto.
Nella colonna 4 dei righi da RF75 a RF80 va riportato solo il valore dei relativi beni dell’esercizio.
In particolare:
Titoli e crediti
-
azioni o quote di partecipazione di cui all’art. 85, comma 1, lett c)
Tuir
-
strumenti finanziari di cui all’art. 85, comma 1, lett d) Tuir
-
obbligazioni, altri titoli di serie o di massa di versi da azioni o quote
di partecipazione di cui all’art. 85, comma 1, lett e) Tuir
-
quote di partecipazione in società commerciali di cui all’art. 5 Tuir
anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie
-
crediti, esclusi quelli di natura commerciale ed i depositi bancari
Immobili ed altri
-
immobili
beni
-
navi di cui all’art. 8-bis, comma 1, lett. a) DPR 633/1972 destinate ad
esercizio di attività commerciali o pesca, operazioni di salvataggio o
di assistenza in mare, demolizione.
Immobili A/10
Immobili classificati nella categoria catastale A/10.
Immobili abitativi
Immobili a destinazione abitativa (categorie catastali da A/1 a A/10)
Altre
Altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria, escluse le
immobilizzazioni
immobilizzazioni in corso e gli acconti.
Beni piccoli comuni
Altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria, situate nei
comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.
Rigo RF81
Nella colonna 2 “Ricavi presunti” va indicata la somma degli importi ottenuti moltiplicando i
valori di colonna 1 dei righi da RF75 a RF80 per le percentuali indicate.
Nella colonna 3 “Ricavi effettivi” vanno indicati i ricavi, gli incrementi di rimanenze e i proventi,
esclusi quelli straordinari, assunti in base alla risultanze medie del conto economico dell’esercizio e
dei due precedenti.
RF81 col. 2 > RF81 col. 3  la società non è operativa
Di conseguenza è necessario determinare il reddito imponibile, applicando ai valori di colonna 2
dei righi da RF75 a RF80 le percentuali ivi indicate e riportando detto valore nella colonna 5.
Le istruzioni precisano che “ai fini dell’adeguamento del reddito da dichiarare, tenuto conto che la
normativa in esame non implica il venir meno delle agevolazioni fiscali previste da specifiche disposizioni di
legge, i soggetti interessati dovranno indicare nel rigo RF82 la somma degli importi che non concorrono a
formare il reddito imponibile per effetto di dette disposizioni, quali, ad esempio:

proventi esenti, soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva;

reddito esente ai fini IRES, anche per effetto di plusvalenze realizzate ai sensi dell’art. 87 del TUIR;

l’importo escluso dal reddito per effetto dell’agevolazione fiscale prevista dall’art. 42 del decreto legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (c.d. Reti
d’impresa).

dividendi che fruiscono della detassazione di cui all’art. 89 del TUIR”.
Rigo RF83
RF83 = RF81 col. 5 – RF 82
L’ammontare indicato al rigo RF83 deve essere poi confrontato con quello di cui al rigo RN6.
Se RF83 > RN6  il reddito imponibile va integrato per la differenza fra RF83 e RN6. L’importo di
RN6 può essere aumentato anche mediante riduzione delle perdite.
 Le perdite non compensate di cui al rigo RF59, colonna 1, non possono essere riportate negli
esercizi successivi, né trasferite in caso di opzione per la trasparenza fiscale o per il consolidato.
ESEMPIO DI COMPILAZIONE PER SOCIETA’ NON OPERATIVA
La società Alfa Srl, che ha determinato un reddito imponibile effettivo di € 35.000, presenta i
seguenti dati:
2010
2011
2012
media
Partecipazioni
150.000
130.000
170.000
150.000
Immobili diversi da A/10
300.000
330.000
360.000
330.000
Immobili A/10
100.000
80.000
120.000
100.000
Immobili abitativi
40.000
60.000
50.000
50.000
Altre immobilizzazioni
90.000
85.000
95.000
90.000
Beni situati in piccoli comuni
20.000
10.000
15.000
15.000
2010
Ricavi
2011
2012
media
42.000
30.000
39.000
37.000
Incrementi rimanenze
5.000
3.000
4.000
4.000
Proventi
1.000
1.000
1.000
1.000
42.000
I ricavi presunti sono così determinati:
media
ricavi
presunti
%
Partecipazioni
150.000
2%
3.000
Immobili diversi da A/10
330.000
6%
19.800
Immobili A/10
100.000
5%
5.000
Immobili abitativi
50.000
4%
2.000
Altre immobilizzazioni
90.000
15%
13.500
Beni situati in piccoli comuni
15.000
1%
150
43.450
Poiché i ricavi presunti (43.450) sono maggiori di quelli effettivi (42.000), la società si qualifica
come non operativa e quindi determina il reddito presunto come segue:
reddito
presunto
2012
%
Partecipazioni
170.000
1,50%
2.550
Immobili diversi da A/10
360.000
4,75%
17.100
Immobili A/10
120.000
4,00%
4.800
Immobili abitativi
50.000
3,00%
1.500
Altre immobilizzazioni
95.000
12,00%
11.400
Beni situati in piccoli comuni
15.000
0,90%
135
37.485
Di seguito la compilazione del prospetto:
150.000
170.000
330.000
360.000
100.000
120.000
50.000
50.000
90.000
95.000
15.000
15.000
37.485
43.450
42.000
37.485
37.485
37.485
LE CARTE DI LAVORO DELLO STUDIO
ATTIVITA’ ESTERE E COMUNICAZIONE DEL CLIENTE
a cura di Giovanni Valcarenghi e Sergio Pellegrino
La mancata compilazione dei quadri
che, tutto ad un tratto, non ricordano più
relativi
e
quanto era stato loro detto in precedenza,
contribuenti
incalzano affermando che se lo studio
alle
finanziarie
all’estero
attività
detenute
può
patrimoniali
dai
determinare
pesanti
avesse sollecitato maggiore attenzione
sanzioni per le violazioni alla normativa
loro non si sarebbero certo sottratti a
sul
fornire le informazioni necessarie.
monitoraggio
fiscale,
oltre
che
irregolarità nel corretto assolvimento
Insomma, si potrebbe prefigurare un
delle imposte patrimoniali sulle stesse
“balletto” teso a ribaltare il pagamento
attività estere.
delle sanzioni sullo studio
Per effetto di una ritrosia di fondo della
anche che potrà intervenire la polizza
clientela a comunicare l’esistenza di tali
assicurativa …”.
attività, si potrebbero produrre degli
Per evitare tali situazioni, suggeriamo di
spiacevoli malintesi in caso di successiva
acquisire dalla clientela una dichiarazione
irrogazione
strutturata come nel fac simile che segue.
delle
sanzioni
da
parte
dell’Amministrazione finanziaria.
Nonostante sia già programmata una
opportuna e profonda revisione di tale
meccanismo
sanzionatorio,
appare
quanto mai necessario acquisire una
dichiarazione di responsabilità affinché si
possa provvedere alla compilazione (o
alla non
compilazione)
del modello
UNICO con estrema tranquillità.
Ci si sofferma su tale problematica in
quanto,
nel
irrogazione
malaugurato
di
sanzioni,
caso
si
di
temono
improvvise amnesie da parte dei clienti
“ …. visto
Dati anagrafici del cliente
Spett.le Studio
OGGETTO: comunicazione dati relativa alle attività estere.
Il/la sottoscritto/a ………………………………., nato a …………………… il …/…/…., e
residente
in
…………….........,
alla
Via
……………………….,
codice
fiscale
……………………………….., debitamente informato sugli obblighi dichiarativi e sugli
obblighi relativi alla normativa sul monitoraggio fiscale, con la presente
ATTESTA E COMUNICA
 di possedere le seguenti attività patrimoniali all’estero (ad esempio, immobili):
 di possedere le seguenti attività finanziarie estere (ad esempio, conti correnti, quote di
società estere, finanziamenti soci a società estere, polizze assicurative emesse da
compagnie straniere, ecc.):
 di non possedere alcuna attività patrimoniale estera;
 di non possedere alcuna attività finanziaria estera.
Alla luce di quanto sopra, si prega lo Studio di compilare la dichiarazione annuale dei
redditi in modo conforme alle informazioni sopra fornite.
Data …/ …/ 2013
Firma _____________________________________
Scarica

NUMERO 14/2013