2
4
1
3
5
1)
Crediti solo se produttivi di interessi
2)
Immobili rivalutati al valore storico fino ad
effetto fiscale
3) Immobili rivalutati dal periodo di effetto
e per due anni ulteriori
4) Per i costi pluriennali si assume il costo
al netto degli ammortamenti
5) Nei ricavi effettivi anche agevolazioni fiscali
Quali pex, tremonti ter, e bonus
capitalizzazioni
RICAVI PRESUNTIVI
2) Valorizzazione dei beni
e delle immobilizzazioni
Art.30 comma
2 del D.L.
724/94
Avviene in base
alle regole fiscali
di cui all’art.110
del Tuir
Circ. 11/07: beni
a deducibilità
limitata rilevano
per il costo
integrale
RICAVI PRESUNTIVI
2) Valorizzazione dei beni
e delle immobilizzazioni
Regole di
determinazio
ne del valore
di cui
all’art.110 del
Tuir
- rivalutazioni che hanno rilevanza
fiscale es. L. 342/2000 > valore
riconosciuto
-Rivalutazione a effetto posticipato
es. d.l.185/08 > valore storico fino al
momento di rilevanza fiscale
-Al netto dei contributi in conto
impianti ( principio del tempus regit
actum Circ. 55/02)
-Disavanzi di fusione irrilevanti
RICAVI PRESUNTIVI
2) Valorizzazione dei beni
e delle immobilizzazioni
Regole di
determinazio
ne del valore
di cui
all’art.110 del
Tuir
-Costi incrementativi rilevanti
-Ragguaglio a giorni per detenzione
minore di 365 gg
-Doppio ragguaglio per periodo
inferiore a 12 mesi
-Partecipazioni > non rilevano
rivalutazioni e svalutazioni da
iscrizione
-Costi pluriennali > circ. 48 >
rilevano al netto degli
ammortamenti
COMPUTO DELLE MEDIA
TRIENNALE
Assonime ed
Agenzia
entrate
-
Se non ci sono tre
esercizi si assumono
anche in numero
minore
-
I
periodi
esclusi
esclusi rilevano nella
media (cir 25/2007)
TEST DI OPERATIVITA’ E REDDITIVITA’
Alcune regole da ricordare
-Beni in leasing – sempre costo del concedente
-Beni ammortizzabili – costo storico
-Costi pluriennali – valore residuo
-Beni in corso di costruzione – non rilevano
-Fabbricati e auto – costo storico contabile
-Questione della “omogeneità” beni – proventi
-Anche beni inferiore a 516,46€
RIVALUTAZIONE DL 185
(immobili diversi da A10 e situati in
comuni con più di 1.000 abitanti)
1. fino al 2012 gli immobili : 6 per cento sul valore non rivalutato;
2. a partire dal periodo d’imposta 2013 e per i successivi due periodi
d’imposta: coefficiente agevolato del 4 per cento sul maggior valore divenuto
fiscalmente rilevante;
3. a partire dal periodo d’imposta 2016: 6 per cento sul valore rivalutato.
PROSPETTO “SOCIETA’ DI COMODO”
IMMOBILI RIVALUTATI EX L. 266/2005
Esempio: Società che detiene immobili abitativi del costo storico di euro 500.000
rivalutati per 100.000 euro nel 2005. Gli immobili abitativi sono affittati con ricavi
medi per il triennio di riferimento: nel 2007 pari ad euro 25.000 e nel 2008 pari ad
euro 26.500.
€
€
Media valori
Periodo d'imposta 2007
2005
2006
2007
500.000,00 € 500.000,00 €
500.000,00 €
Periodo d'imposta 2008
2006
2007
2008
€ 500.000,00
€ 500.000,00 €
600.000,00 €
valore
coefficiente
500.000,00
6%
€ 533.333,33
4%
Media
500.000,00
Media
533.333,33
Test di operatività
Ricavi presunti Ricavi dichiarati
Esito
€
30.000,00 €
25.000,00 Società di comodo
€
21.333,33 €
26.500,00 Società operativa
SOCIETÀ NON OPERATIVE
Determinazione del reddito minimo IRAP
Dal 2007 le norme in materia di società di comodo interessano
anche la modalità di determinazione della base imponibile
IRAP si presume non inferiore al reddito minimo determinato
ai sensi del comma 3, aumentato:
- delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente;
- dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e
continuativi;
- dei compensi erogati per prestazioni di lavoro autonomo non
esercitate abitualmente;
- degli interessi passivi.
Società di comodo e IRAP
Circolare 21/E del 17 marzo 2008
L’Agenzia ha avuto modo di chiarire che, essendo la disciplina
IRAP in tema di società di comodo legata ad uno specifico criterio
di determinazione dell’imponibile, la stessa resta sganciata dai
possibili effetti che possono scaturire dalle modifiche apportate al
D. Lgs. 446/97. In pratica, secondo le Entrate, non sussiste alcun
contrasto normativo e quindi, lo speciale sistema forfetario di
determinazione della base imponibile minima ai fini dell’Irap
prevista per le società di comodo, resta confermato, a prescindere
dalle risultanze contabili della società.
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Soc. Comodo