UNICO 2014 E STUDI DI SETTORE Unico 2014: proroga per i versamenti 1 Unico 2014 1. PROVVEDIMENTO IN LAVORAZIONE NUOVE SCADENZE 7 luglio senza maggiorazione dal 8 luglio g al 20 agosto g con maggiorazione 0,40% 2 Unico 2014: proroga per i versamenti 2. SOGGETTI CHE RIENTRANO NELLA PROROGA La proroga dei versamenti di Unico 2014 spetta, dunque, ai contribuenti che: esercitano it attività tti ità economiche i h per le l qualili sono stati t ti elaborati l b ti glili studi t di di settore; dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiori al limite stabilito per ciascuno studio di settore. Di tale proroga fruiscono anche i contribuenti che partecipano a: società che applicano gli studi di settore; associazioni e imprese soggette a studi di settore. 3 Unico 2014: proroga per i versamenti 3. SOGGETTI CHE RIENTRANO NELLA PROROGA Contribuenti rientranti negli studi Come contribuenti che applicano gli studi di settore, si intendono quelli soggetti al controllo induttivo mediante prodotto informatico Gerico e per i quali sono stati approvati gli specifici studi di settore, compresi quelli lli con eventuali t li cause di esclusione l i o di inapplicabilità i li bilità dagli d li studi t di stessi. 4 Unico 2014: proroga per i versamenti 4. CONTRIBUENTI CHE NON USUFRUISCONO DELLA PROROGA Rimangono, invece, ferme le scadenze per i pagamenti di Unico 2014: del 16 giugno 2014 o; dal 17 giugno al 16 luglio 2014 con la maggiorazione dello 0,40%; per contribuenti contrib enti che sono estranei agli studi st di di settore, settore cioè: cioè soggetti non titolari di Partita Iva; soggetti tti che h hanno h un codice di attività tti ità per il quale l non sono previsti i ti studi di settore (e quindi sono soggetti a parametri); soggetti titolari di partita Iva, Iva ma che non conseguono un reddito d’impresa/lavoro autonomo (es. società/imprenditori titolari di reddito agrario). 5 Unico 2014: proroga per i versamenti 5. PAGAMENTI PROROGATI La proroga riguarda tutti i versamenti risultanti da Unico 2014, compresi i pagamenti dei contributi previdenziali, cioè quelli che si calcolano sul reddito che supera il cosiddetto “minimale”. Il differimento vale anche per la maggiorazione del 3% applicabile per l’adeguamento agli studi di settore in caso di scostamento superiore al 10% tra entrate presunte dagli studi ed entrate contabili. contabili RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA 7 Rivalutazione beni d’impresa 7. d impresa Omesso versamento Efficacia rivalutazione ACCONTI IRAP 9 Rivalutazione beni d’impresa 9. d impresa Metodo storico Metodo previsionale Aliq ote Aliquote 3.90% - 3.70% - 3.50% Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2014 11 Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2014 11. CODICI CAUSE DI ESCLUSIONE CODICI CAUSE DI ESCLUSIONE STUDI DI SETTORE 1. inizio dell 1 dell’attività attività nel corso del periodo d d’imposta; imposta; 2. cessazione dell’attività nel corso del periodo d’imposta; 3. ammontare di ricavi dichiarati di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli lli di cuii alla ll lettera l tt c), ) d) ed d e)) o compensii di cuii all’articolo ll’ ti l 54, 54 comma 1, del TUIR, superiore a 5.164.569 e fino a 7,5 milioni di euro; 4. ammontare di ricavi dichiarati di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c), d) ed e) o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del TUIR, superiore a 7,5 milioni di euro; 5. p periodo di non normale svolgimento g dell’attività,, in q quanto l’impresa p è in liquidazione ordinaria; 6. Periodo di non normale svolgimento dell’attività, in quanto l’impresa è in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare. fallimentare Tali soggetti non devono compilare il Modello relativo agli Studi di settore. 12. Le modifiche ai modelli degli g Studi di settore 2014 CODICI CAUSE DI ESCLUSIONE STUDI DI SETTORE 7. 8. Altre situazioni di non normale svolgimento dell’attività. Determinazione del reddito con criteri “forfetari” (agriturismo,allevamento ecc ) ecc.) 9. Incaricati alle vendite a domicilio 10. Classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro d d li elementi degli l ti contabili t bili contenuto t t nell Modello M d ll per la l comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dello studio di settore approvato per l’attività esercitata. 11. Modifica, nel corso del periodo d’imposta, dell’attività esercitata, nel caso in cui le due attività siano soggette a due differenti studi di settore. 12. inutilizzabilità, in fase di accertamento, delle risultanze degli studi di settore per il periodo di imposta 2013 prevista dal DM 11 febbraio 2008 e successive modificazioni (deve essere compilato il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell dell’applicazione applicazione degli studi di settore). 13. Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2014 CAUSA DI ESCLUSIONE F I contribuenti che fino al 31.12.2012 hanno applicato il regime dei minimi e a partire dal 1.1.2013 sono usciti per obbligo e per opzione sono esclusi dagli studi di settore e dovranno indicare il codice 12 nel modello Unico a prescindere dal regime utilizzato (super semplificato per gli ex minimi, semplificato o ordinario). Tali soggetti sono comunque tenuti a compilare il modello. CODICE 12 DI ESCLUSIONE Per contribuenti che fino al 2012 applicavano il regime dei minimi e che dal 2013 sono usciti da tale regime In particolare tale codice viene utilizzato nei casi di “inutilizzabilità, inutilizzabilità, in fase di accertamento, delle risultanze degli studi di settore per il periodo di imposta 2013 prevista dal DM 11 febbraio 2008 e successive i modificazioni” difi i i” Premio di congruità 15. Studi di settore e p premio congruità g NUOVO PREMIO CONGRUITÀ Art. 10 D.L. 201/2011 NUOVO PREMIO CONGRUITA’ Comma 9 Benefici riservati ai soggetti congrui e coerenti: F abolizione dei controlli analitico presuntivi (art 39 co. 1 lett d]) per i soggetti congrui e coerenti; lett. F riduzione di un anno dei termini di decadenza di cui all’art. 43 d.P.R. 600/73; F aumento della franchigia prevista dall’accertamento sintetico (che passa da 1/5 a 1/3). Comma 10 Condizioni per ll’accesso accesso alla nuova disciplina: F fedeltà dei dati dichiarati nel modello Studi di settore; F coerenza rispetto agli indicatori previsti a livello di singolo studio di settore. 16. Studi di settore e p premio congruità g VECCHIO PREMIO CONGRUITÀ VECCHIO Premio di congruità (art. 10, comma 4-bis, Legge n. 146/98). Fino al 2011 (Unico 2012) Prevista una soglia relativa e assoluta (40% - € 50.000) al di sopra della quale non si applica il beneficio Prevista una soglia del 10% di scostamento del reddito dichiarato che individua la condizione di fedeltà nella compilazione del modello studi È richiesta la congruità anche per il periodo precedente Non è richiesta la coerenza agli indicatori tradizionali Nessuna modifica ai termini decadenziali per l’accertamento N Nessun effetto ff tt sull’accertamento ll’ t t sintetico i t ti 17. Studi di settore e p premio congruità g FEDELTÀ DEGLI STUDI DI SETTORE Il contribuente dovrà tenere in maggiore considerazione nella redazione di Unico 2014 al fine di godere del nuovo premio congruità, la fedeltà dei dati indicati A tal proposito la norma prevede: F “il contribuente t ib t abbia bbi regolarmente l t assolto lt glili obblighi bbli hi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli Studi di settore, settore indicando fedelmente tutti i dati previsti previsti”. 18. Studi di settore e p premio congruità g CONTROLLI PER I SOGGETTI NON CONGRUI E COERENTI Specifici piani di controllo per individuare i contribuenti a maggior rischio di evasione Co. 11 dell’art. 10 del DL 201/2011 F“L’Agenzia delle Entrate e la GdF destinano parte della capacità operativa alla effettuazione di specifici piani di controllo, articolati su tutto il territorio in modo proporzionato alla numerosità dei contribuenti interessati e basati su specifiche analisi del rischio di evasione che tengano anche conto delle informazioni presenti nella apposita sezione dell’anagrafe tributaria”. 19. Studi di settore e p premio congruità g SANZIONI Le maggiorazioni delle sanzioni (Manovra estiva 2011) O Omessa compilazione il i del d l modello d ll studi t di sanzione irrogabile g è sempre p q quella massima, ossia p pari a € 2.065 (art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 471/97); in caso di infedele dichiarazione dei redditi, IVA e IRAP, la sanzione irrogabile è incrementata del 50% e pertanto è compresa tra il 150% e il 300% della maggiore imposta dovuta Società di comodo, comodo congruità e coerenza 21 Società di comodo, 21. comodo congruità e coerenza APPROVAZIONE DI GE.RI.CO. Generale riduzione dei ricavi presunti Agevole raggiungimento della soglia di congruità da parte del soggetto interessato, pur in uno scenario economico caratterizzato dalla crisi economica e finanziaria che coinvolge di fatto tutti i settori economici. 22 Società di comodo, 22. comodo congruità e coerenza RAGGIUNGIMENTO DELLA CONGRUITÀ E COERENZA ALLE RISULTANZE DI GE.RI.CO. Utile per escludere l'applicazione delle regole previste per le società non operative: p F sia per le società che non superano il test di operatività per il periodo d’imposta p p 2014;; F sia per le società in perdita sistemica nel triennio 2011-2013, per effetto e e o de delle ed disposizioni spos o de del D.L. n. 138/2011. 38/ 0 23 Società di comodo, 23. comodo congruità e coerenza RAGGIUNGIMENTO DELLA CONGRUITÀ E COERENZA ALLE RISULTANZE DI GE.RI.CO. Effetti p premiali Il raggiungimento della congruità e coerenza (fedele) alle risultanze degli studi di settore comporta l'applicazione degli effetti premiali ed in particolare: F la preclusione da qualsiasi accertamento analitico analitico-presuntivo; presuntivo; F riduzione di un anno dei termini di accertamento; F l'applicazione di una maggior "franchigia" (1/3 in luogo di 1/5) per l'accertamento sintetico in termini di scostamento tra reddito dichiarato e maggior reddito accertato sinteticamente. 24 Società di comodo, 24. comodo congruità e coerenza EFFETTO PREMIALE APPLICABILE SOLO A IMPRESE E PROFESSIONISTI INDIVIDUALI Agenzia delle Entrate - Circolare n. 25/2012 Effetto premiale si rende applicabile solamente alle imprese individuali ed ai professionisti individuali, e non anche ai soci di soggetti trasparenti, atteso che in tale ultima ipotesi non vi è coincidenza tra soggetto che applica gli studi di settore e soggetto cui si rende applicabile l’accertamento sintetico MINIMI E STUDI DI SETTORE 26 Minimi e studi di settore 26. MINIMI DEL 2012 Ordinari nel 2013;; F problema delle rimanenze. 27 Studi di settore: le multiattività 27. La L percentuale t l del d l 30%: 30% F inapplicabilità dell’accertamento; F compilazione del prospetto. 28 Studi di settore: la complementarietà 28. QUANDO NON SCATTA LA MULTIATTIVITA MULTIATTIVITA’ WG37U F da compilare: gelaterie, pasticcerie, ambulanti, bar e altri lt i esercizi; i i ¾ ristorazione, F ristoranti - trattorie - pizzerie: gelaterie e p pasticcerie. ¾g Società non operative 31. Società non operative La disciplina contenuta nell’art. 30, Legge n. 724/94, relativa alle c.d. “società di comodo” o “non operative” è applicabile alle: società di capitali (spa, sapa, srl); alle società di p persone ((snc,, sas e soggetti gg equiparati); q p ); nonché alle società ed enti di ogni tipo, non residenti, con stabile organizzazione in Italia, indipendentemente dal regime di contabilità (ordinaria / semplificata) adottato adottato. 32. Le società di comodo: ambito di applicazione pp SI APPLICA A… NON SI APPLICA A…. società di capitali (società per azioni azioni, in l società le i à e glili entii non residenti id i privi i i di stabile bil accomandita per azioni, a responsabilità organizzazione nel territorio dello Stato. limitata residenti in Italia) società di persone (società in nome società i tà semplici, li i iin quanto t non esercenti ti attività tti ità collettivo e in accomandita semplice d’impresa residenti in Italia) le società consortili,, riscontrandosi per p le stesse società i tà e d deglili enti ti di ognii titipo non il medesimo scopo mutualistico che caratterizza residenti con stabile organizzazione nel le società cooperative e quelle di mutua territorio dello Stato assicurazione soggetti formalmente domiciliati all’estero le società cooperative e le società di mutua che, pur privi di stabile organizzazione nel assicurazione, gli enti commerciali e non territorio dello Stato, siano da considerare commerciali, come i trust, residenti nel territorio fi fiscalmente l t residenti id ti iin It Italia li per effetto ff tt d ll Stato, dello St t perché hé non espressamente t della presunzione di cd. richiamati dalla norma “esterovestizione” ¾ indipendentemente i di d t t dal d l regime i di contabilità t bilità (ordinaria ( di i / semplificata) lifi t ) adottato. d tt t 33. Le società di comodo: ambito di applicazione pp L Le società i tà alle ll qualili non sii applica li la l disciplina di i li delle d ll società i tà di comodo devono limitarsi a non compilare il modello. Eccezion fatta per le società consortili, che devono indicare l’apposito codice di esclusione «12». È inoltre prevista l’esclusione dalla disciplina in esame per le start-up innovative 34. Le società di comodo SOCIETA’’ DI COMODO SOCIETA TEST 1: RICAVI EFFETTIVI > RICAVI PRESUNTI TEST 2: SOCIETA’ non sia IN PERDITA SISTEMICA 1° TEST OPERATIVITÀ RICAVI EFFETTIVI (somma dei ricavi, dell’incremento delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari straordinari, risultanti dal conto economico) < RICAVI PRESUNTI (somma degli importi che risultano applicando ai titoli e alle partecipazioni agli immobili e alle altre partecipazioni, immobilizzazioni le percentuali previste) 2° TEST DELLE PERDITE SISTEMATICHE 1.LA SOCIETÀ È IN PERDITA FISCALE PER 3 ESERCIZI CONSECUTIVI 2.PER 2 PERIODI IN PERDITA E IL 3° CON REDDITO < MINIMO = PER IL 4° PERIODO D’IMPOSTA È NON OPERATIVA (a prescindere dal calcolo della operatività p in termini di ricavi ) 35. Società non operative Al termine esercizio (31.12) -> TEST OPERATIVITA’ MEDIA RICAVI + INCR. RIM. – PROV. ORDINARI ti triennio i 2011-2012-2013 2011 2012 2013 < RICAVI MINIMI FIGURATIVI (coeff. redditività presunta agli assets) triennio 2011-2012-2013 DI 37. Le società in perdita sistematica • PERDITA FISCALE PER UN TRIENNIO • PERDITA PER 2 ESERCIZI E CON UN REDDITO < MINIMO NEL 3° SOCIETA’ DI COMODO (D.L. 138/2011) Il triennio su cui operare la verifica è mobile, nel senso che: F nel 2012 occorrerà tener conto del triennio 2009-2011; F nel 2013 occorrerà tener conto del triennio 2010-2012; F nel 2014 del triennio 2011-2013, ecc. 38. Le società in perdita sistematica 2010 Perdita fiscale Perdita fiscale 2011 P dit Perdita fiscale Perdita fiscale Reddito P dit fifiscale Perdita l i f i inferiore all minimo Reddito inferiore al minimo 2012 2013 Perdita fiscale Società in perdita sistematica Reddito inferiore al Società in perdita sistematica minimo Perdita fiscale Perdita Perdita fiscale fiscale Società in perdita sistematica Società in perdita sistematica 39. Società non operative CONSEGUENZE ASSUNZIONE DELLA QUALIFICA DI SOCIETÀ DI COMODO SERIE DI RESTRIZIONI obbligo di dichiarare ai fini IRES / IRPEF un reddito non inferiore a quello minimo presunto + ai fini IRAP un valore della produzione minimo (determinato aumentando il reddito minimo ai fini delle imposte dirette di p indeducibili); ); alcune componenti la possibilità di utilizzare, nel periodo d’imposta in cui la società è non operativa, le perdite dei periodi d’ imposta precedenti in diminuzione per la p parte di reddito che eccede q quello minimo;; soltanto p l’impossibilità di chiedere a rimborso / utilizzare in compensazione nel mod. F24 il credito IVA - qualora la società risulti non operativa per 3 periodi d’imposta p e negli g stessi dichiari un volume d’affari inferiore a q quello p presunto, il credito IVA è definitivamente perso 40. Confronto Società non operative e in perdita sistematica: ANALOGIE - Comportano le medesime penalizzazioni ai fini delle imposte sui redditi, Irap e Iva. - Stesse cause di esclusione previste dalla norma - In entrambi i casi può essere presentato interpello disapplicativo Società non operative e in perdita sistematica: DIFFERENZE - Diversi i presupposti di applicazione - Diverse le cause di disapplicazione automatica Le novità in Unico 2014 42. Le novità in Unico 2014 SOCIETA’ DI COMODO E UNICO14: LE NOVITA’ Anche p per le società di capitali p il p prospetto p delle società di comodo trova spazio nel quadro RS (non più in RF) Le novità di Unico14 Nuovi campi per tener conto della rateizzazione della plusvalenza ai fini del test di operatività e nuove istruzioni per la determinazione della perdita sistematica in caso di plusvalenza rateizzata (Risoluzione 68/E 2013) 43. Le novità in Unico 14: rateizzazione plusvalenze Se la società risulta non operativa (ricavi effettivi inferiori a quelli presunti) occorre dichiarare un reddito non inferiore al reddito imponibile minimo Reddito imponibile minimo (da confrontare con quello dichiarato) Reddito minimo presunto Redditi esenti esenti, soggetti a ritenute alla fonte a titolo d’imposta d imposta o ad imposte sostitutive. Da quest’anno anche le plusvalenze rateizzate rilevano nella determinazione del reddito minimo minimo. 44. Le novità in Unico 2014 Nel 2013 sono inoltre intervenute alcune importanti chiarimenti dell’Agenzia delle entrate, che, pur non introducendo alcuna novità, h hanno chiarito hi it alcuni l i aspetti. tti Circolare 36/E del 19.12.2013 Settore delle energie rinnovabili: i ricavi caratteristici . I prezzi di vendita sono fissati: l’imprenditore non può determinare i prezzi liberamente Gli imprenditori possono richiedere la disapplicazione della disciplina mediante interpello disapplicativo. 45. Le novità in Unico 2014 Circolare 36/E del 19.12.2013 Viene stabilito che, ai fini del calcolo previsto per il test di operatività, gli impianti fotovoltaici devono essere sempre ricompresi nella categoria “Immobili”, indipendentemente dal fatto che gli stessi siano inquadrati come mobili o immobili. Andrà p pertanto applicato pp il coefficiente del 6 % e q quello del 4,75% p per il calcolo del reddito presunto. . 46. Le novità in Unico 2014 Risoluzione n. 101/E del 20 dicembre 2013 Nel caso in cui sia stata effettuata la rivalutazione degli immobili nel 2008, con specifico p riferimento al test di operatività, p , i valori da considerare sono i seguenti: g valore non rivalutato degli immobili per il 2012 e per il 2011 (non essendo per tali periodi efficace, ai fini fiscali, la rivalutazione); maggior i valore l a seguito it della d ll rivalutazione i l t i per l’anno l’ 2013 2013. Aliquota del 4% . Solo per gli immobili abitativi acquisiti i rivalutati nell’esercizio nell esercizio e nei due precedenti Il test delle perdite triennali 1 PERDITA SISTEMICA - NON C’E’ PIU’ NULLA DA FARE (DL 138/11 art art.2 2 co co. 36-terdecies) codice “1” se: F dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d’imposta consecutivi; F ovvero, ovvero che nello stesso arco temporale, temporale sono per due periodi d d’imposta imposta in perdita fiscale ed in uno hanno dichiarato un reddito inferiore all’ammontare minimo determinato ai sensi dell’art. 30, comma 3, della citata legge n. 724 del 1994. + compilare le colonne 4 e 5 dei righi da RS117 a RS125 49. Il test delle p perdite triennali Un reddito dichiarato per importo superiore al minimo, che viene compensato con perdite pregresse fino al ridurlo al di sotto della soglia, è comunque da considerare inferiore al minimo? 2010 2011 2012 Reddito dichiarato: 1.000 P dit fi Perdita fiscale: l Perdite P dit pregresse scomputate: t t 800 Perdita fiscale: 1.200 Reddito tassato: 200 500 Reddito minimo: 900 Circolare n. 1/E del 15.02.2013 dato il rinvio del legislatore al “reddito dichiarato”, si d deve i t d intendere che h questo t sii riferisca if i all reddito ddit complessivo l i all lordo l d dell’utilizzo d ll’ tili delle eventuali perdite dei precedenti esercizi. -> NON è in perdita sistematica 50. Il test delle p perdite triennali Assume rilevanza l’eventuale reddito adeguato al minimo? 2010 2011 2012 Perdita fiscale: 400 Perdita fiscale: 1.200 Perdita fiscale: 500 La società non supera però il test dei ricavi e si adegua al reddito minimo: 900 Circolare n n. 1/E del 15 15.02.2013: 02 2013: non assume rilevanza l’adeguamento l adeguamento, quindi la società è in perdita sistematica Il test di operatività 52. Il test di operatività p Se i ricavi presunti superano quelli effettivi, la società è considerata non operativa I ricavi minimi presunti si determinano applicando le percentuali previste al valore medio del triennio delle attività rilevanti. 53. Le società di comodo: ambito di applicazione pp 54. Il calcolo dei ricavi minimi Valore medio dell’esercizio e dei due precedenti (anche se interessati da cause di esclusione l i d dall’applicazione ll’ li i d della ll norma). Valore dei beni da considerare ai fini del calcolo Il valore deve essere ragguagliato ai giorni di effettivo possesso degli stessi b i beni. 55. Il calcolo dei ricavi minimi Indipendentemente dalla loro classificazione in bilancio (immobilizzazioni o attivo circolante) Valore delle partecipazioni, titoli e crediti L importo da considerare è quello L’importo rilevante fiscalmente (eccezion fatta per le partecipazioni che beneficiano del regime g PEX che vanno considerate p per il loro intero valore) 56. l calcolo dei ricavi minimi Azioni p proprie p ((non danno diritto ad utili)) Partecipazioni, P t i i i titoli e crediti: componenti irrilevanti Azioni in nuda proprietà (non danno diritto agli utili) Crediti commerciali Crediti per il rimborso di imposte (non sono crediti di finanziamento) 57. Il calcolo dei ricavi minimi GLI IMMOBILI E LE NAVI beni immobili costituiti da terreni e fabbricati le navi destinate all’esercizio di attività commerciali o alla pesca o ad d operazioni i i di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione SOLO SE ISCRITTI TRA LE IMMOBILIZZAZIONI 58. Il calcolo dei ricavi minimi GLI IMMOBILI E LE NAVI DA CONSIDERARE SI NO Immobili e navi condotti in leasing Acquisiti in locazione, comodato o noleggio I terreni (non ammortizzabili) C Concessi i iin usufrutto f tt a titolo tit l oneroso Concessi in usufrutto a titolo gratuito L iimmobilizzazioni Le bili i i iin corso di costruzione e gli acconti Immobili finiti, anche se non hanno trovato effettiva utilizzazione Impianti fotovoltaici 59. Il calcolo dei ricavi minimi TEST DI OPERATIVITA’: LE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI DA CONSIDERARE SI Gli impianti p e i macchinari,, le attrezzature industriali e commerciali, le altre immobilizzazioni in proprietà I beni strumentali di valore inferiore a 516,46 euro. Le immobilizzazioni immateriali (gli oneri pluriennali vanno considerati al netto p degli ammortamenti, così come riportati in bilancio) I beni a deducibilità limitata (es. auto e telefoni) con riferimento al loro intero telefoni), ammontare Beni in leasing (vanno considerati nel loro valore effettivo,, indipendentemente p da quello di riscatto). NO Immobilizzazioni in corso e acconti ((se vengono g completate p durante il periodo il loro valore va ragguagliato al periodo in cui sono in grado di generare ricavi) 60. Il test di operatività in Unico Inserire la media triennale del valore dei beni patrimoniali rilevanti somma degli importi determinati applicando le percentuali previste in corrispondenza dei valori indicati in colonna 1 dei righi da RS 117 a RS 112 61. Il test di operatività in Unico Codice 1: non vi sono beni nel triennio. Il prospetto non va compilato Codice 2: non vi sono beni nell’anno di riferimento. Vanno compilate solo le colonne 4 e 5 62. Il calcolo dei ricavi effettivi DETERMINAZIONE RICAVI “EFFETTIVI” RICAVI TIPICI (A1 + A5) + INCREMENTI RIMANENZE se positivi(+ A2 + A3 – B11) + ALTRI PROVENTI (C15 + C16) risultanti dal Conto Economico del bilancio CEE dell'ultimo triennio (MEDIA TRIENNALE) I dati d ti d devono essere d desuntiti d dall conto t economico, i senza tener t conto delle variazioni fiscali 63. Le società non operative in Unico Indicare la somma dei ricavi, proventi e incrementi di rimanenze effettivamente conseguiti nel periodo d’imposta Le penalizzazioni previste per le società di comodo 65. Le penalizzazioni CONSEGUENZE Reddito minimo fi figurativo ti Base imponibile Irap Super Ires Limiti all all’utilizzo utilizzo del credito Iva 66. Le penalizzazioni IL DUBBIO -> Posso evitare le penalizzazioni Iva se mi adeguo al reddito minimo previsto? CIRCOLARE N.10/E/2014 e SOCIETA’ DI SOCIETA COMODO IL CHIARIMENTO -> NO! anche se mi adeguo al reddito minimo incorro sempre nelle penalizzazioni previste ai fini Iva Iva. 67. Il reddito minimo presunto L società La i tà non supera il test t t di operatività e/o delle perdite triennali Il reddito effettivo della società è inferiore a quello minimo La società deve adeguare il reddito effettivo per l’importo l importo della differenza (e dichiarare così il reddito minimo) 68. Il reddito minimo presunto VALORE DELL’ DELL’ESERCIZIO NO VALORE MEDIO! Coeff. determinazione redditi minimi presunti Azioni, quote (anche di snc se classificate tra le immobilizzazioni e crediti) 15% 1,5 Terreni e fabbricati iscritti tra le immobilizzazioni e navi anche in locazione Finanziaria 4,75 4 75 % (0,9 %*) Immobili classificati A/10 4% (0,9 %*) Immobili a destinazione abitativa acquistati o rivalutati nell’esercizio nell esercizio e nei due precedenti 3% (0 9 %*) (0,9 %) Altre immobilizzazioni 12 % * per beni situati in comuni con meno di 1.000 abitanti 69. Il reddito minimo presunto ADEGUAMENTO E AGEVOLAZIONI Se fosse S f previsto i t un mero adeguamento d t all reddito ddit minimo, i i t tt le tutte l agevolazioni fiscali di cui potrebbero fruire le società non operative andrebbero perse. Al fine di salvaguardare eventuali esenzioni o esclusioni da imposizione di alcuni elementi reddituali, il prospetto delle società di comodo accoglie un apposito pp rigo g nel q quale vanno indicate le somme che non concorrono a formare il reddito imponibile, quali: proventi esenti, soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva; reddito esente ai fini IRES, anche per effetto di plusvalenze realizzate ai sensi dell’art. 87 del TUIR; dividendi di id di che h fruiscono f i d ll detassazione della d t i di cuii all’art. ll’ t 89 del d l TUIR; TUIR l’importo pari alle quote di plusvalenza rinviate agli esercizi successivi, in virtù dell’esercizio dell’opzione di cui all’art. 86, comma 4, del TUIR. 70. Il reddito minimo presunto ADEGUAMENTO E AGEVOLAZIONI Nel rigo RS124 di Unico14 SC vanno indicate le somme non imponibili Indicar e la variazione i aumento in t effettuata ff tt t in dichiarazione, in r elazione alla quota di plusvalenza rinviata COLONNA 1 – COLONNA 2 71. Le società non operative in Unico 116.667 130.000 128.333 130.000 26.250 20.200 21.775 21.775 15.000 21.775 21.775 21.775 72. La super-Ires CIRCOLARE N. 3/E DEL 4 MARZO 2013 La Base Imponibile a cui applicare la maggiorazione Ires in parola è è, di norma norma, il reddito imponibile del periodo d’imposta in cui il soggetto interessato risulta “di comodo”. Questo può essere costituito, a seconda dei casi: 1. dal reddito minimo presunto determinato in base all’articolo 30, co. 3, d ll Legge della L 23 dicembre di b 1994, 1994 n. 724 (REDD. (REDD EFF< REDD. REDD MINIMO PRESUNTO). 2. dal reddito “ordinariamente” determinato (REDD. EFF> REDD. MINIMO PRESUNTO). PRESUNTO) 73. La super-Ires ESEMPIO Reddito minimo superiore a reddito complessivo Società XY S.r.l.: F periodo di imposta 2013; F test di operatività NON superato. Reddito complessivo: euro 150.000 150 000 Reddito minimo ai fini della disciplina delle società di comodo: euro 100.000 Determinazione dell’IRES: euro 150.000 (reddito imponibile) 38% (27,5% IRES ordinaria + 10.5% maggiorazione) = euro 45.000 74. La super-Ires La maggiorazione non è stata, al contrario, prevista per i soci persone fisiche delle società di persone “di comodo” che continueranno ad applicare la normali aliquote progressive sul reddito minimo. APPLICAZIONE della MAGGIORAZIONE IRES Disciplina Soggetto a cui Applicabilità della applicabile pp viene applicata pp maggiorazione gg Ires Perdita sistemica e Soggetto Ires Si può applicare Soggetto diverso Non si può applicare Società non operative 75. La super-Ires La maggiorazione Ires andrà liquidata, nel quadro RQ del modello Unico SC, sezione XVIII, da tutte le società che sono tenute al versamento della maggiorazione Indicare il maggiore tra reddito minimo e reddito effettivo 21 775 21.775 21.775 2.286 76. Il riporto delle perdite PERDITA D’ESERCIZIO -> INESISTENTE SOCIETA’ DI COMODO: LE PERDITE PERDITA ESERCIZI PRECEDENTI -> possono essere utilizzate tili t solo l per compensare la parte di reddito imponibile eventualmente eccedente quello minimo presunto 77. Il riporto delle perdite Limite dell’80% -> serve per determinare le perdite astrattamente utilizzabili LIMITI AGLI UTILIZZI DELLE PERDITE Specifico limite previsto per le so-cietà di comodo ((eccedenza sul reddito minimo -> serve per deter-minare la perdita effettivamente com-pensabile 78. Il riporto delle perdite SOCIETA’ ALFA REDDITO DA DICHIARARE: 100 REDDITO MINIMO PRESUNTO: 50 PERDITE ESERCIZIO PRECEDENTE: PRECEDENTE 200 PERDITA COMPENSABILE: 80 (100 x 0,80) 0 80) 79. Il riporto delle perdite SOCIETA’ BETA REDDITO DA DICHIARARE: 100 REDDITO MINIMO PRESUNTO: PRESUNTO 15 PERDITE ESERCIZIO PRECEDENTE: 130 PERDITA COMPENSABILE: 80 (100 x 0,80) 80. l riporto delle perdite in Unico Nell anno precedente Alfa Srl aveva riportato una perdita pari a 20.000 Nell’anno 20 000 euro (compensabile nel limite dell’80%). Nell’esercizio Nell esercizio 2013, 2013 invece, invece il suo reddito è pari ad euro 30.000. 30 000 Alfa Srl, potrebbe potenzialmente compensare il seguente importo: 30 000 x 80% = 24.000 30.000 24 000 Alfa non ha superato il test delle perdite triennali e il reddito minimo è pari a euro 21.775 Il suo reddito imponibile potrebbe pertanto essere pari a 6.000, ma, pur-troppo, non p il test delle p perdite triennali dovrà dichiarare almeno 21.775 euro. avendo superato La perdita che potrà utilizzare in compensazione è quindi pari a: 30.000 – 21.775 = 8.225 euro 81. Il riporto delle perdite 30.000 30.000 8 225 8.225 21.775 21.775 21.775 la maggiorazione Ires va applicata al reddito complessivo al netto delle perdite (21.775 euro) 82. Le penalizzazioni Irap Reddito minimo – RS123, colonna 5, del modello UNICO 2014 Società di capitali; – RS18, colonna 5, del modello UNICO 2014 Società di persone; – RS55, colonna 5, del modello UNICO 2014 Enti non commerciali. + Retribuzioni dipendenti, dipendenti compresi Co.co.Pro., Co co Pro lavoro autonomo occasionale ed altre somme + Interessi passivi edu o e age agevolazioni oa o a ai fini Irap ap - Deduzioni Valore presunto produzione netta Irap Base imponibile Irap calcolata l l t secondo d gli ordinari criteri IL PIU’ ELEVATO DEI DUE RAPPRESENTA LA BASE IMPONIBILE IRAP 83. Le penalizzazioni Irap 10.000 21.750 1.750 1.750 20 000 20.000 21.750 20.000 3.000 10 000 10.000 34.750 84. Il blocco del credito Iva I livello -> il credito non può essere chiesto a rimborso, non può essere utilizzato in compensazione “orizzontale”, orizzontale , non può essere ceduto a terzi. ->SI CONGELA SOCIETA’ DI COMODO E IVA: 2 livelli di penalizzazione II livello -> definitiva perdita della facoltà di compensazione “verticale” e di riporto in avanti se la società è di comodo per 3 anni e non effettua operazioni rilevanti ai fini Iva almeno pari ai ricavi minimi ->SI PERDE 85. Il blocco del credito Iva – I livello BLOCCO CREDITO IVA Sul triennio 2010/2012 se non viene superato test operatività e perdite fiscali triennali da quando scatta il blocco del credito Iva? F Se la società dichiara perdite fiscali nel triennio 2010-2012, essa diviene di comodo ((salva la disapplicazione pp con interpello) p ) solo a p partire dall'anno 2013, con la conseguenza che l'eventuale credito oggetto di divieto di compensazione o rimborso sarà solo quello relativo a tale annualità (risultante dalla dichiarazione Iva che sarà presentata per il 2014). F Se invece non viene superato il test di operatività (ricavi effettivi inferiori a minimi) già per il 2013 (Unico 2014), 2014) il divieto di ieto di compensazione del credito Iva scatta già con riferimento a tale esercizio. 86. Il blocco del credito Iva – II livello Verificare di non essere di comodo per tre esercizi consecutivi Qualora risultassero di comodo per tre esercizi, devono effettuare, anno per anno, un raffronto tra il volume d’affari realizzato e il valore dei ricavi presunti. presunti Se il volume d’affari risulta inferiore al valore dei ricavi presunti per tre periodi d’imposta consecutivi, detti soggetti perdono la possibilità di utilizzare il credito IVA annuale, il quale di fatto viene definitivamente perso È abbastanza atipico che la società non operativa ai fini del test abbia effettuato un ammontare di operazioni rilevanti ai fini IVA superiore al valore dei ricavi medi figurativi; situazione questa che potrebbe verificarsi solo nel raro caso in cui vi siano operazioni rilevanti il i aii fini fi i IVA che h diano di però ò luogo l a componentii reddituali ddi li di natura straordinaria e per questo escluse dal computo ai fini del test, oppure, ad esempio, nel caso delle operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate per conto terzi, che non rilevano quanto mere p partite di g giro finanziario tra i ricavi,, in q 87. Il blocco del credito Iva in UNICO14 1 VA15: Nella casella deve essere indicato il codice corrispondente alle seguenti situazioni: – “1” società non operativa per l’anno oggetto della dichiarazione; Æ CREDITO CONGELATO – “2” soc società età non o ope operativa at a pe per l’anno a o oggetto de della a d dichiarazione c a a o e e pe per que quello o precedente; – “3” società non operativa per l’anno oggetto della dichiarazione e per i due p precedenti; – “4” società non operativa per l’anno oggetto della dichiarazione e per i due precedenti e che non ha effettuato nel triennio operazioni rilevanti ai fini dell’Iva non inferiori all’importo che risulta dall’applicazione delle percentuali di cui all’articolo 30, comma 1, della legge n.724 del 1994. Æ CREDITO PERSO Le cause di esclusione e di disapplicazione automatica 89. Società non operative Indicazione in Unico SC 2014 90. Società non operative 91. Società non operative NON OPERATIVA/OPERATIVA AL TEST HO 1 ESIMENTE – CAUSA ESCLUSIONE (art.30 lett. c) L.724/94) 1p per i soggetti gg obbligati g a costituirsi sotto forma di società di capitali; p ; 2 per i soggetti che si trovano nel primo periodo d’imposta; 3 per le società in amministrazione controllata o straordinaria; 4 per le società e gli enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, nonché per le stesse società ed enti quotati e per le società da essi controllate, anche i di tt indirettamente; t 5 per le società esercenti pubblici servizi di trasporto; 6 per le società con un numero di soci non inferiore a 50; 7 per le società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle 10 unità; 8 per le società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo; 9 per le società che presentano valore della produzione (A) CE) superiore al TOT. A SP 10 per le società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20 per cento del capitale sociale; 11 per le società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore; 12 per le società consortili. 93. Società non operative • La casella “start-up” va barrata dalle società “start-up innovative”, di cui all’articolo all articolo 25 comma 2 del DL n n. 179/2012 179/2012, che che, ai sensi dell’art dell art. 26, 26 co. co 4 4, del DL n. 179/ 2012, non applicano le discipline previste per le società di comodo e per i soggetti in perdita sistematica. NON OPERATIVA/OPERATIVA AL TEST HO 1 ESIMENTE – CAUSA DISAPPLICAZIONE (Provv. 14.02.2008) 2 b)Società in stato di fallimento, fallimento liquidazione giudiziaria e coatta amministrativa; società in concordato preventivo e in amministrazione straordinaria. 3 c)Società sottoposte a sequestro penale o confisca a seguito di determinate fattispecie penali in cui il Tribunale ha nominato un amministratore giudiziario. 4 d)Società ) in cui immobili sono concessi in locazione a enti p pubblici o locati a canone vincolato. 5 e)Società che determinano partecipazioni in: società non di comodo; società escluse dalla disciplina, anche a seguito di accoglimento dell'interpello; società collegate non residenti cui si applica l'art. 168, TUIR. 6 e 7 f)Società che hanno ottenuto l'accoglimento dell'interpello disapplicativo in relazione a un precedente periodo d d'imposta imposta. 7 (se esonerato dalla compilazione del prospetto) 99 a) Società in liquidazione volontaria, alle quali non risulta applicabile lo scioglimento/trasformazione agevolata, che, con impegno assunto in dichiarazione dei redditi, anno 2011 richiedono la cancellazione dal Registro delle Imprese entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva. 8 a)Società che esercitano esclusivamente attività agricola (2135 c.c.) e condizioni art. 2 D.Lgs. 99/2004. 9 b)Società i cui versamenti e ademp. sono sospesi per eventi calamitosi (anno in cui si verificano e successivo) PERDITA SISTEMICA - NON C’E’ PIU’ NULLA DA FARE ((DL 138/11 art.2 co. 36-terdecies)) codice “1” se: dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d’imposta consecutivi ovvero, che nello stesso arco temporale, sono per due periodi d’imposta in perdita fiscale ed in uno hanno dichiarato un reddito inferiore all’ammontare minimo determinato ai sensi dell’art. 30, comma 3, della citata legge n. 724 del 1994. + COMPILAZIONE COLONNA 4 E 5 DEI RIGHI DA RF75 A RF 83 PERDITA SISTEMICA - HO 1 ESIMENTE – CAUSA DISAPPLICAZIONE (provv. 11.06.2012) 2 b) Società in stato di fallimento, liquidazione giudiziaria e coatta amministrativa; società in concordato preventivo e in amministrazione straordinaria straordinaria. 3 c) Società sottoposte a sequestro penale o confisca a seguito di determinate fattispecie penali in cui il Tribunale ha nominato un amministratore giudiziario. 4 d) Società che detengono partecipazioni IMM FIN. in: società non di comodo; società escluse dalla disciplina, anche a seguito di accoglimento dell'interpello; società collegate non residenti cui si applica l'art. 168, TUIR. 5 e 6e) 6 )S Società i tà che h h hanno ottenuto tt t l'accoglimento l' li t dell'interpello d ll'i t ll disapplicativo di li ti iin relazione l i a un precedente d t periodo i d d'imposta. 6 (se esonerato dalla compilazione del prospetto) 7 f) MOL >0 8 g) sospensione versamenti e ademp. eventi calamitosi (anno in cui si verificano e successivo) 9 h) perdita fiscale 2012 +// importi prov. esenti/esclusi/rit. fonte tit. impost. o sost. 10 i) Società che esercitano esclusivamente attività agricola (2135 c.c.) e condizioni art. 2 D.Lgs. 99/2004. 11 l) congrue e coerenti studi di settore 12 m) società che si trovano 1° periodo dì’imposta 99 a) Società in liquidazione volontaria, alle quali non risulta applicabile lo scioglimento/trasformazione agevolata, che, h con impegno i assunto t in i dichiarazione di hi i dei d i redditi, dditi anno 2011 richiedono i hi d lla cancellazione ll i d dall R Registro i t delle Imprese entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva. PERDITA SISTEMICA O NON OPERATIVA DA TEST - HO 1 ESIMENTE -> > CAUSA DISAPPLICAZIONE (provv. 14.02.2008 e del 11.06.2012) La casella “Impegno Impegno allo scioglimento scioglimento” va barrata nel caso in cui il soggetto assuma, con la presente dichiarazione, l’impegno a cancellarsi dal registro imprese entro il 30.09 del’anno 2015 ( lett. a), punto 1, dei provvedimenti del 14 febbraio 2008 e dell’11 giugno 2012) In tal caso non occorre compilare la casella “ Disapplicazione società di comodo” -> anno precedente e successivo + anno di presentazione DUBBI MAI CHIARITI (MOMENTO VERIFICA STATO DI LIQUIDAZIONE ? + EFFICACIA PER SOC. PERD. SISTEMICA?) 98. Società non operative ANNO 2013 -> INTERESSATO DALLA DISCIPLINA DELLE COMODO! PERDITA SISTEMICA O NON OPERATIVA - ISTANZA INTERPELLO ((art.37-bis co.8 DPR 600/73)) In caso di accoglimento dell’istanza ai fini dell’IRES va indicato, nella casella “Imposta sul reddito”, uno dei seguenti codici: 1 – se è stata ottenuta la disapplicazione della disciplina delle società di comodo; 2 – se è stata ottenuta la l disapplicazione di li i d ll disciplina della di i li delle d ll società i à in i perdita di sistematica; i i 3 – se è stata ottenuta la disapplicazione di entrambe le discipline. Inoltre, vanno barrate, anche congiuntamente alla compilazione della casella “Imposta sul reddito”, le seguenti caselle: – “IRAP”, “ se la disapplicazione della disciplina è stata ottenuta in relazione all’IRAP; – “IVA”, se la disapplicazione della disciplina è stata ottenuta in relazione all’IVA. 100. Società non operative E’ COMUNQUE SOTTOPOSTO ALLA DISCIPLINA!!! E 101. Società non operative Ipotesi di non compilazione del prospetto; la stessa va compilata: codice “1” nell'ipotesi in cui il dichiarante, nel 2013, 2012 e 2011 non abbia posseduto alcuno dei beni rilevanti ai fini del Test. codice “2” nell'ipotesi in cui il dichiarante nel 2013 non abbia posseduto alcuno dei beni rilevanti per il Test. O COMPILAZIONE CO O PROSPETTO OS O NO 102. Società di comodo: le vie d’uscita DISAPPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA PER LE SOCIETA’ SOCIETA DI COMODO 103. Esclusione e disapplicazione Cause di esclusione (art 30, (art. 30 co. co 1, L. 724/1994) Cause di disapplicazione ((Provvedimento del 14 febbraio 2008, n. 23681/2008) Società non operative X X Società in perdita sistematica X Cause di disapplicazione (Provvedimento del Direttore dell’Agenzia g delle entrate del 11.06.2012, prot. n. 2012/87956) X CAUSE DI ESCLUSIONE (art.30 lett. c) L. 724/94) 1. per i soggetti obbligati a costituirsi sotto forma di società di capitali; ((es. banche,, società di factoring, g, centri di assistenza fiscale…)) 2. per i soggetti che si trovano nel primo periodo d’imposta Il primo periodo d’imposta coincide con l’apertura della partita IVA, a prescindere dall’inizio dell’attività produttiva Nella causa di esclusione non rientrano le società neo costituite a seguito di un’operazione di scissione o di fusione propria o di conferimento d’azienda: in tal caso infatti, caso, infatti non si è in presenza di una nuova attività d d’impresa impresa ma, ma più precisamente, di una prosecuzione dell’attività già svolta dalle società fuse, dalla società scissa o dal soggetto conferente 3. per le società in amministrazione controllata (che non esiste più) o straordinaria; CAUSA ESCLUSIONE (art.30 lett. c) L. 724/94) 4. per le società e gli enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, nonché per le stesse società ed enti quotati e per le società da essi controllate, anche indirettamente; 5. per le società esercenti pubblici servizi di trasporto; 6. per le società con un numero di soci non inferiore a 50; per la maggior parte del periodo d’imposta. 7. per le società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle 10 unità; Per tutti i giorni compresi nell’arco temporale oggetto di osservazione (2 es. precedenti + quello in corso). Tra i dipendenti rientrano i lavoratori subordinati (con contratto a tempo determinato o indeterminato), mentre ne sono esclusi quelli che percepiscono redditi assimilati a quelli lli da d lavoro l di dipendenti, d ti come i collaboratori ll b t i a progetto tt o glili amministratori. i i t t i Per quanto riguarda invece i dipendenti assunti con contratto di lavoro part-time, in mancanza di indicazioni specifiche, si ritiene che gli stessi vadano conteggiati al pari di quelli lli assunti ti a tempo t pieno. i CAUSA ESCLUSIONE (art.30 lett. c) L. 724/94) 8. per le società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo; 9. per le società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione superiore al totale attivo dello stato patrimoniale Nell’esercizio ’ di riferimento f e non nel triennio 10 per le società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20 per cento 10. del capitale sociale; 11. per le società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore; Nel solo esercizio di riferimento Anche a seguito di adeguamento 12. per le società consortili. Come per le cause automaticamente, senza i t interpello. ll di esclusione operano necessità di presentare CAUSE DI DISAPPLICAZIONE A differenza delle cause di esclusione possono anche essere parziali (possono riguardare, cioè, soltanto specifici assets). assets) Infatti, nei casi individuati alle lett. d), e) ed f) si è in presenza di ipotesi di disapplicazione automatica parziale, a fronte delle quali la società deve comunque effettuare ff tt il test t t di operatività ti ità per verificare ifi se il riconoscimento i i t della causa di disapplicazione è sufficiente o meno a ricondurla allo stato di operatività Causa di disapplicazione totale: il prospetto NON va compilato! ESEMPIO 2) società in fallimento (periodo anteriori all’avvio delle procedure i cui termini scadono dopo l’inizio delle procedure stesse ) 2 Causa di disapplicazione pp PARZIALE: il p prospetto p va compilato! p ESEMPIO 5) società con partecipazioni in società considerate operative In questo caso dovrà comunque compilare il modello, ma, in RS117, tra i titoli e crediti, non indicherà il valore delle partecipazioni in og-getto, pari a 100.000 euro. 5 30.000 25.000 4.500 3.000 NON OPERATIVE: CAUSE DI DISAPPLICAZIONE 2. b)Società )S in stato di fallimento,, liquidazione q giudiziaria g e coatta amministrativa;; società in concordato preventivo e in amministrazione straordinaria. (periodi d’imposta precedenti all’inizio delle predette procedure) 3 c)Società sottoposte a sequestro penale o confisca a seguito di determinate fattispecie penali in 3. cui il Tribunale ha nominato un amministratore giudiziario 4. d)Società ) in cui immobili sono concessi in locazione a enti p pubblici o locati a canone vincolato. 5. e) società con partecipazioni in società considerate operative, società escluse dalla disciplina delle società di comodo anche mediante interpello, collegate di black-list che applicano li l’ t 168 Tuir; l’art. T i -> i collegati ll ti proventiti vanno esclusi; l i i finanziamenti fi i ti verso queste t società possono essere esclusi? 6 e 7 f)Società che hanno ottenuto ll'accoglimento accoglimento dell dell'interpello interpello disapplicativo in relazione a un precedente periodo d'imposta. 7 (se esonerato dalla compilazione del prospetto) Limitatamente alle predette circostanze oggettive! 8. a)Società che esercitano esclusivamente attività agricola (2135 c.c.) e condizioni art. 2 D.Lgs. 99/2004. 9. b)Società i cui versamenti e ademp. sono sospesi per eventi calamitosi (anno in cui si verificano e successivo) NON OPERATIVA CAUSE DI DISAPPLICAZIONE (Provv. (Provv 14.02.2008) 14 02 2008) 99 – società in liquidazione che abbia assunto, in una delle precedenti dichiarazioni dei redditi,, l’impegno p g a richiedere la cancellazione dal registro g imprese a norma degli articoli 2312 e 2495 c.c., entro il termine per la dichiarazione dell’esercizio successivo se l’impegno l impegno si assume nella presente dichiarazione dichiarazione, va compilato l’apposita l apposita casella “Impegno allo scioglimento” LIQUIDAZIONE GIA’ IN ESSERE NELL’ESERCIZIO DI RIFERIMENTO! Analizziamo ora le cause di disapplicazione per le società in perdita sistematica sistematica…… CAUSE DI ESCLUSIONE CAUSE DI DISAPPLICAZIONE PER LE SOCIETA’ IN PERDITA SOCIETA SISTEMICA ESERCIZIO RILEVANTE A fronte di un periodo di Le situazioni devono osservazione di tre p periodi di imposta p essere riferite if it esclusivamente l i t in perdita fiscale le suddette fattispecie ad uno dei 3 periodi rilevano limitatamente al quarto d’imposta compresi nel periodo d’imposta. periodo di osservazione EFFETTI Consentono la non applicazione della disciplina delle società in perdita sistematica nel periodo di imposta di applicazione della stessa, Determinano un senza la necessità di richiederne la immediato effetto specifica disapplicazione. Essendo le interruttivo del periodo di stesse cause previste per le società osservazione di riferimento non operative, al ricorrere di una di queste cause, nessuna delle due discipline troverà applicazione. 113. Cosa significa effetto interruttivo? MOL A) Va lor e d e lla p r od u zion e B) Cost i d e lla p r od u zion e + Ammor t a me n t i e sva lu t a zion i (n u me r i 1 0 ,1 2 e 13 le t t e r a B) + ca n on i d i le a sin g MOL POSITIVO TRIENNIO DI OSSERVAZIONE SOCIETA’ NON IN PERDITA SISTEMATICA 114. Cosa significa effetto interruttivo? MOL POSITIVO TRIENNIO DI OSSERVAZIONE SOCIETA’ IN PERDITA SISTEMATICA 115. Cosa significa effetto interruttivo? MOL POSITIVO TRIENNIO DI OSSERVAZIONE SOCIETA’ IN PERDITA SISTEMATICA PERDITA SISTEMICA - CAUSA DISAPPLICAZIONE 2 b)) Società in stato di fallimento, liquidazione q giudiziaria e coatta amministrativa; società in g concordato preventivo e in amministrazione straordinaria. 3 c) Società sottoposte a sequestro penale o confisca a seguito di determinate fattispecie penali in cui il Tribunale ha nominato un amministratore giudiziario. 4 d) Società S i tà che h detengono d t partecipazioni t i i i IMM FIN. FIN in: i società i tà non di comodo; d società i tà escluse dalla disciplina, anche a seguito di accoglimento dell'interpello; società collegate non residenti cui si applica l'art. 168, TUIR. 5e6 e) Società che hanno ottenuto ll'accoglimento accoglimento dell dell'interpello interpello disapplicativo in relazione a un precedente periodo d'imposta. 6 (se esonerato dalla compilazione del prospetto) 7 f) MOL >0 8 g) sospensione versamenti e ademp. eventi calamitosi ((anno in cui si verificano e successivo) 9 h) perdita fiscale 2013 +/- importi prov. esenti/esclusi/rit. fonte tit. impost. o sost. 10 i) Società che esercitano esclusivamente attività agricola (2135 c.c.) e condizioni art. 2 DL D.Lgs. 99/2004 99/2004. 11 l) congrue e coerenti studi di settore 12 m) società che si trovano 1° periodo dì’imposta 99 a) Società in liquidazione volontaria, volontaria alle quali non risulta applicabile lo scioglimento/trasformazione agevolata, che, con impegno assunto in dichiarazione dei redditi, precedenti di cancellarsi dal Registro delle Imprese entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva. Con riferimento alle società in perdita sistematica…. Immaginiamo che la Alfa Srl possa disapplicare la disciplina in quanto, ll’esercizio esercizio precedente precedente, era congrua e coerente con gli studi di settore settore. Indicherà pertanto il codice 11 11 116.667 130.000 128.333 130.000 26.250 20.200 21.775 In questo caso la società, società dopo aver indicato il codice di disapplicazione, disapplicazione dovrà comunque redigere il prospetto al fine di verificare l’operatività. L’interpello disapplicativo 120. L’interpello disapplicativo INTERPELLO DISAPPLICATIVO (CIRCOLARE N N. 23/E/2012) 121. L’interpello disapplicativo Deve essere PREVENTIVO L’interpello disapplicativo previsto per le società di comodo NON O vige il principio del silenzioassenso La risposta vincola l’Amministrazione Finanziaria 122. Le società non operative A CHI VA PRESENTATA L’ISTANZA L’istanza va presentata al Direttore regionale delle Entrate competente per territorio. COME VA PRESENTATA L’ISTANZA L’istanza va spedita in plico raccomandato con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo fax o posta elettronica, all’ufficio finanziario competente per ll’accertamento accertamento in ragione del domicilio fiscale del contribuente. COSA DEVE CONTENERE L’ISTANZA Attenzione ai dati che devono essere riportati pena innamissibilità dell’istanza (es. dati del richiedente) Nella N ll Circolare Ci l 25/E del d l 4 marzo 2007 l’Agenzia l’A i delle d ll entrate t t ha h consigliato i li t di allegare alle istanze di interpello copia del prospetto di operatività 123. Le società non operative L’istanza può essere accolta anche con riferimento a singole tipologie di imposte!! In particolare, n caso di accoglimento dell’istanza ai fini dell’Ires va indicato, nella casella “Imposta sul reddito”, uno dei seguenti codici: 1. se è stata ottenuta la disapplicazione della disciplina delle società non operative; 2 se è stata ottenuta la disapplicazione della disciplina delle società in perdita 2. sistematica; 3. se è stata ottenuta la disapplicazione di entrambe le discipline. Inoltre, vanno barrate, anche congiuntamente alla compilazione della casella “Imposta sul reddito”, le seguenti caselle: - “IRAP”, se la disapplicazione della disciplina è stata ottenuta in relazione all’IRAP; --“IVA”, se la disapplicazione della disciplina è stata ottenuta in relazione all’IVA. 124. Le società non operative Alfa Srl ha ottenuto la disapplicazione della disciplina delle società non operative, anche ai fini Irap e Iva. La società, invece, supera il test delle perdite triennali. 1 X X Attenzione! La disapplicazione pp può anche essere solo p p parziale 125. L’interpello disapplicativo 30 settembre 2014 è il termine per la presentazione di Unico 2014 Il Direttore Regionale delle Entrate risponde entro 90 giorni TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA D’INTERPELLO: 02 luglio 2014 126. L’interpello disapplicativo In linea generale si deve ritenere che, qualora l'istanza venga inoltrata adducendo fatti oggettivi e non dipendenti dalla volontà dell dell'istante istante non si pone alcuna causa ostativa alla disapplicazione, parziale o totale, delle disposizioni sulle società di comodo, mentre, qualora le situazioni oggettive evidenziate dall'istante siano in qualche modo riconducibili alla volontà o all'inerzia del medesimo l'istanza di disapplicazione non si ritiene generalmente in linea con la volontà del Legislatore. I t Interpello ll di disapplicativo li ti Rilevano ttutti Ril tti queii casii iin cuii vengano individuati fatti oggettivi e non dipendenti dalla volontà d ll'i dell'istante 127. L’interpello disapplicativo Le oggettive situazioni che consentono la disapplicazione mediante interpello: non devono necessariamente riguardare la straordinaria amministrazione ma possono anche porsi nell'ambito della gestione ordinaria dell'impresa (per effetto delle modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 109, lett. h), della legge finanziaria 2007); deve sempre e comunque esistere un nesso di causalità tra la situazione addotta e l'impossibilità di superare il test di operatività o delle perdite triennali; possono riferirsi anche solo ad alcuni soltanto degli assets di cui all'art. 30, comma 4 bis, legge n. 724/1994 ovvero possono riguardare anche solo parte del triennio rilevante per la determinazione dei ricavi presunti. 128. Un esempio: le società immobiliari Possono richiedere la disapplicazione: società proprietaria di terreni in attesa delle autorizzazioni amministrative per l edificazione; l'edificazione; il canone di locazione rispetta i valori OMI; società i cui terreni non possono essere edificati in presenza di vincoli apposti da leggi regionali. regionali Impossibilità di modificare i canoni di locazione (es. contratti a canone vincolato o contratti che, inizialmente congrui, non possono più essere modificati) immobili non locati in quanto non più richiesti dal mercato (standard costruttivi non più idonei); immobili inagibili in stato di degrado, anche inagibilità temporanea. Non possono richiedere la disapplicazione: società con terreni agricoli incolti, in quanto posseduti da soci che si dedicano ad altre attività; società con canoni di locazione risalenti nel tempo, se la mancata modifica delle condizioni è imputabile alla società istante; società con la medesima compagine sociale della società che prende in locazione gli immobili. 129. Un esempio: periodo di non normale svolgimento g Sono periodi di non normale svolgimento: periodo di durata inferiore a quello stabilito nell nell'atto atto costitutivo, per effetto di operazioni straordinarie (trasformazione, fusione, scissione..); periodo che precede quello in cui ha avuto inizio la liquidazione, periodo in cui ll'impresa impresa ha affittato o concesso in usufrutto ll'unica unica azienda posseduta, periodo in cui viene svolta soltanto attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni o servizi periodo in cui l’attività non può essere svolta perché non è stata concessa la licenza , periodo in cui l’attività non può essere svolta a causa del protrarsi della costruzione di uno specifico impianto (per cause non dipendenti dalla volontà dell’imprenditore), Congiuntura economica negativa (anche senza bisogno di prove ma sulla base di nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza) -> riconosciuto dalla g giurisprudenza p 130. L’interpello disapplicativo MANCATA PRESENTAZIONE DELL’INTERPELLO DISAPPLICATIVO In contribuente può anche decidere di non presentare interpello disapplicativo MA attenzione alla doppia sanzione! sarà sempre applicabile in sede d di controllo t ll la l sanzione amministrativa da euro 258,00 ad euro 2 065 00 per l’omissione 2.065,00 di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria tributaria. Sarà applicabile la sanzione per infedele dichiarazione nella misura massima prevista dalla legge (2.065 euro) qualora in fase di accertamento l’Amministrazione rilevi l’insussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina p 131. L’interpello disapplicativo IMPUGNABILITA’ INTERPELLO DISAPPLICATIVO: OPINIONI CONTRASTANTI DELLA GIURISPRUDENZA Sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, n. 8663 del 15/04/2011 -> diniego di agevolazione Sentenza della Corte di Cassazione n. 17010 del 5 ottobre 2012 -> disapplicazione di norma antielusiva la mancata impugnazione del diniego rende definitiva la carenza di potere di disapplicazione della norma antielusiva in capo all’istante per cui la natura non elusiva e us a de della a fattispecie att spec e non o pot potrà àp più ù essere sindacata successivamente, ad esempio, nel caso di un successivo avviso di accertamento. il contribuente è titolare di una mera facoltà di impugnazione della risposta risposta, e non di un onere Si consiglia, prudenzialmente, di impugnare il diniego! 132. No al controllo formale È bene ricordare come, nel caso di accertamenti fondati sulla disciplina delle società di comodo,, l'ente impositore p deve,, a p pena di nullità,, richiedere chiarimenti al contribuente e motivare le ragioni di rigetto nell'accertamento, secondo quanto affermato da consolidata giurisprudenza. Il contribuente, pur non avendo superato il test di operatività e non avendo presentato interpello p disapplicativo, pp , non si adegua al reddito minimo Controllo formale della dichiarazione per il recupero delle somme -> NO Avviso di accertamento motivato -> SI Ace e start-up innovative 134. ACE e comodo L'agevolazione Ace, nel modello delle società di capitali, viene portata a riduzione del reddito di impresa direttamente nel quadro RN (imponibile complessivo), sicché il mancato richiamo alla norma nel quadro RF non risulta affatto preclusivo all'utilizzo dell'incentivo. Nel campo RN6 di Unico SC, infatti, le società di comodo deducono ll'Ace Ace dopo ll'eventuale eventuale adeguamento del reddito al valore minimo e, in quella sede, le istruzioni non contengono alcun vincolo al possibile abbattimento del reddito (eventualmente fino ad azzerarlo). ESEMPIO Una Srl di comodo con un reddito effettivo di 1.000, un reddito minimo di 1,300 e una deduzione Ace di 600, indicherà i seguenti valori: 1.000 1.300 1.300 600 700 ¾ l'agevolazione verrà interamente fruita (anche scendendo al di sotto del minimo e/o del reddito effettivo). effettivo) La spettanza dell'Ace per gli enti di comodo è confermata dalle istruzioni al modello Unico SP che, essendo strutturato in modo differente, richiede di indicare la deduzione già nel quadro dedicato alle società di comodo (RS19, col. 1). START-UP INNOVATIVE Le start-up innovative sono esonerate dalla disciplina delle società di comodo.