UNICO 2014 E
STUDI DI SETTORE
Unico 2014: proroga per i versamenti
1 Unico 2014
1.
PROVVEDIMENTO IN LAVORAZIONE
NUOVE SCADENZE
7 luglio
senza maggiorazione
dal 8 luglio
g al 20 agosto
g
con maggiorazione
0,40%
2 Unico 2014: proroga per i versamenti
2.
SOGGETTI CHE RIENTRANO NELLA PROROGA
La proroga dei versamenti di Unico 2014 spetta, dunque, ai contribuenti che:
ƒ esercitano
it
attività
tti ità economiche
i h per le
l qualili sono stati
t ti elaborati
l b ti glili studi
t di di
settore;
ƒ dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiori al limite stabilito
per ciascuno studio di settore.
Di tale proroga fruiscono anche i contribuenti che partecipano a:
società che applicano gli studi di settore;
associazioni e imprese soggette a studi di settore.
3 Unico 2014: proroga per i versamenti
3.
SOGGETTI CHE RIENTRANO NELLA PROROGA
Contribuenti rientranti negli studi
Come contribuenti che applicano gli studi di settore, si intendono quelli
soggetti al controllo induttivo mediante prodotto informatico Gerico e
per i quali sono stati approvati gli specifici studi di settore, compresi
quelli
lli con eventuali
t li cause di esclusione
l i
o di inapplicabilità
i
li bilità dagli
d li studi
t di
stessi.
4 Unico 2014: proroga per i versamenti
4.
CONTRIBUENTI CHE NON USUFRUISCONO DELLA PROROGA
Rimangono, invece, ferme le scadenze per i pagamenti di Unico 2014:
ƒ del 16 giugno 2014 o;
ƒ dal 17 giugno al 16 luglio 2014 con la maggiorazione dello 0,40%;
per contribuenti
contrib enti che sono estranei agli studi
st di di settore,
settore cioè:
cioè
ƒ soggetti non titolari di Partita Iva;
ƒ soggetti
tti che
h hanno
h
un codice
di attività
tti ità per il quale
l non sono previsti
i ti
studi di settore (e quindi sono soggetti a parametri);
ƒ soggetti titolari di partita Iva,
Iva ma che non conseguono un reddito
d’impresa/lavoro autonomo (es. società/imprenditori titolari di reddito
agrario).
5 Unico 2014: proroga per i versamenti
5.
PAGAMENTI PROROGATI
La proroga riguarda tutti i versamenti risultanti da Unico 2014, compresi
i pagamenti dei contributi previdenziali, cioè quelli che si calcolano sul
reddito che supera il cosiddetto “minimale”.
ƒ Il differimento vale anche per la maggiorazione del 3% applicabile
per l’adeguamento agli studi di settore in caso di scostamento
superiore al 10% tra entrate presunte dagli studi ed entrate
contabili.
contabili
RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA
7 Rivalutazione beni d’impresa
7.
d impresa
ƒ Omesso versamento
ƒ Efficacia rivalutazione
ACCONTI IRAP
9 Rivalutazione beni d’impresa
9.
d impresa
ƒ Metodo storico
ƒ Metodo previsionale
Aliq ote
Aliquote
3.90% - 3.70% - 3.50%
Le modifiche ai modelli degli Studi di
settore 2014
11 Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2014
11.
CODICI CAUSE DI ESCLUSIONE
CODICI CAUSE DI ESCLUSIONE STUDI DI SETTORE
1. inizio dell
1
dell’attività
attività nel corso del periodo d
d’imposta;
imposta;
2. cessazione dell’attività nel corso del periodo d’imposta;
3. ammontare di ricavi dichiarati di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi
quelli
lli di cuii alla
ll lettera
l tt
c),
) d) ed
d e)) o compensii di cuii all’articolo
ll’ ti l 54,
54
comma 1, del TUIR, superiore a 5.164.569 e fino a 7,5 milioni di euro;
4. ammontare di ricavi dichiarati di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi
quelli di cui alla lettera c), d) ed e) o compensi di cui all’articolo 54,
comma 1, del TUIR, superiore a 7,5 milioni di euro;
5. p
periodo di non normale svolgimento
g
dell’attività,, in q
quanto l’impresa
p
è in
liquidazione ordinaria;
6. Periodo di non normale svolgimento dell’attività, in quanto l’impresa è in
liquidazione coatta amministrativa o fallimentare.
fallimentare Tali soggetti non
devono compilare il Modello relativo agli Studi di settore.
12. Le modifiche ai modelli degli
g Studi di settore 2014
CODICI CAUSE DI ESCLUSIONE STUDI DI SETTORE
7.
8.
Altre situazioni di non normale svolgimento dell’attività.
Determinazione del reddito con criteri “forfetari” (agriturismo,allevamento
ecc )
ecc.)
9. Incaricati alle vendite a domicilio
10. Classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal
quadro
d
d li elementi
degli
l
ti contabili
t bili contenuto
t
t
nell Modello
M d ll
per la
l
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dello studio di
settore approvato per l’attività esercitata.
11. Modifica, nel corso del periodo d’imposta, dell’attività esercitata, nel caso
in cui le due attività siano soggette a due differenti studi di settore.
12. inutilizzabilità, in fase di accertamento, delle risultanze degli studi di settore
per il periodo di imposta 2013 prevista dal DM 11 febbraio 2008 e
successive modificazioni (deve essere compilato il modello per la
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell
dell’applicazione
applicazione degli studi di
settore).
13. Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2014
CAUSA DI ESCLUSIONE
F I contribuenti che fino al 31.12.2012 hanno applicato il regime dei minimi e
a partire dal 1.1.2013 sono usciti per obbligo e per opzione sono esclusi
dagli studi di settore e dovranno indicare il codice 12 nel modello Unico a
prescindere dal regime utilizzato (super semplificato per gli ex minimi,
semplificato o ordinario). Tali soggetti sono comunque tenuti a compilare il
modello.
CODICE 12 DI ESCLUSIONE
Per contribuenti che fino al
2012 applicavano il regime dei
minimi e che dal 2013 sono
usciti da tale regime
In particolare tale codice viene utilizzato nei
casi di “inutilizzabilità,
inutilizzabilità, in fase di
accertamento, delle risultanze degli studi di
settore per il periodo di imposta 2013
prevista dal DM 11 febbraio 2008 e
successive
i modificazioni”
difi
i i”
Premio di congruità
15. Studi di settore e p
premio congruità
g
NUOVO PREMIO CONGRUITÀ
Art. 10 D.L.
201/2011
NUOVO PREMIO CONGRUITA’
Comma 9
Benefici riservati ai soggetti congrui e coerenti:
F abolizione dei controlli analitico presuntivi (art 39 co. 1
lett d]) per i soggetti congrui e coerenti;
lett.
F riduzione di un anno dei termini di decadenza di cui
all’art. 43 d.P.R. 600/73;
F aumento della franchigia prevista dall’accertamento
sintetico (che passa da 1/5 a 1/3).
Comma 10
Condizioni per ll’accesso
accesso alla nuova disciplina:
F fedeltà dei dati dichiarati nel modello Studi di settore;
F coerenza rispetto agli indicatori previsti a livello di
singolo studio di settore.
16. Studi di settore e p
premio congruità
g
VECCHIO PREMIO CONGRUITÀ
VECCHIO Premio di congruità (art. 10, comma 4-bis, Legge n.
146/98). Fino al 2011 (Unico 2012)
Prevista una soglia relativa e assoluta (40% - € 50.000) al di sopra della
quale non si applica il beneficio
Prevista una soglia del 10% di scostamento del reddito dichiarato che
individua la condizione di fedeltà nella compilazione del modello studi
È richiesta la congruità anche per il periodo precedente
Non è richiesta la coerenza agli indicatori tradizionali
Nessuna modifica ai termini decadenziali per l’accertamento
N
Nessun
effetto
ff tt sull’accertamento
ll’
t
t sintetico
i t ti
17. Studi di settore e p
premio congruità
g
FEDELTÀ DEGLI STUDI DI SETTORE
Il contribuente dovrà tenere in maggiore considerazione nella
redazione di Unico 2014 al fine di godere del nuovo premio
congruità, la fedeltà dei dati indicati
A tal proposito la norma prevede:
F “il contribuente
t ib
t abbia
bbi regolarmente
l
t assolto
lt glili obblighi
bbli hi di
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli
Studi di settore,
settore indicando fedelmente tutti i dati previsti
previsti”.
18. Studi di settore e p
premio congruità
g
CONTROLLI PER I SOGGETTI NON CONGRUI E COERENTI
Specifici piani di controllo per individuare i contribuenti a maggior
rischio di evasione
Co. 11 dell’art. 10 del DL 201/2011
F“L’Agenzia delle Entrate e la GdF destinano parte della capacità
operativa alla effettuazione di specifici piani di controllo, articolati su
tutto il territorio in modo proporzionato alla numerosità dei
contribuenti interessati e basati su specifiche analisi del rischio di
evasione che tengano anche conto delle informazioni presenti nella
apposita sezione dell’anagrafe tributaria”.
19. Studi di settore e p
premio congruità
g
SANZIONI
Le maggiorazioni delle sanzioni (Manovra estiva 2011)
O
Omessa
compilazione
il i
del
d l modello
d ll studi
t di
sanzione irrogabile
g
è sempre
p q
quella massima, ossia p
pari a €
2.065 (art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 471/97);
in caso di infedele dichiarazione dei redditi, IVA e IRAP, la
sanzione irrogabile è incrementata del 50% e pertanto è
compresa tra il 150% e il 300% della maggiore imposta dovuta
Società di comodo,
comodo congruità e coerenza
21 Società di comodo,
21.
comodo congruità e coerenza
APPROVAZIONE DI GE.RI.CO.
Generale riduzione dei ricavi presunti
Agevole raggiungimento della soglia di congruità da parte del
soggetto interessato, pur in uno scenario economico caratterizzato
dalla crisi economica e finanziaria che coinvolge di fatto tutti i settori
economici.
22 Società di comodo,
22.
comodo congruità e coerenza
RAGGIUNGIMENTO DELLA CONGRUITÀ E COERENZA ALLE
RISULTANZE DI GE.RI.CO.
ƒ Utile per escludere l'applicazione delle regole previste per le società
non operative:
p
F sia per le società che non superano il test di operatività per il
periodo d’imposta
p
p
2014;;
F sia per le società in perdita sistemica nel triennio 2011-2013, per
effetto
e
e o de
delle
ed
disposizioni
spos o de
del D.L. n. 138/2011.
38/ 0
23 Società di comodo,
23.
comodo congruità e coerenza
RAGGIUNGIMENTO DELLA CONGRUITÀ E COERENZA ALLE
RISULTANZE DI GE.RI.CO.
Effetti p
premiali
ƒ Il raggiungimento della congruità e coerenza (fedele) alle risultanze
degli studi di settore comporta l'applicazione degli effetti premiali ed in
particolare:
F la preclusione da qualsiasi accertamento analitico
analitico-presuntivo;
presuntivo;
F riduzione di un anno dei termini di accertamento;
F l'applicazione di una maggior "franchigia" (1/3 in luogo di 1/5) per
l'accertamento sintetico in termini di scostamento tra reddito
dichiarato e maggior reddito accertato sinteticamente.
24 Società di comodo,
24.
comodo congruità e coerenza
EFFETTO PREMIALE APPLICABILE SOLO A IMPRESE E
PROFESSIONISTI INDIVIDUALI
Agenzia delle Entrate - Circolare n. 25/2012
Effetto premiale si rende applicabile solamente alle imprese
individuali ed ai professionisti individuali, e non anche ai soci di
soggetti trasparenti, atteso che in tale ultima ipotesi non vi è
coincidenza tra soggetto che applica gli studi di settore e soggetto
cui si rende applicabile l’accertamento sintetico
MINIMI E STUDI DI SETTORE
26 Minimi e studi di settore
26.
MINIMI DEL 2012
ƒ Ordinari nel 2013;;
F problema delle rimanenze.
27 Studi di settore: le multiattività
27.
ƒ La
L percentuale
t l del
d l 30%:
30%
F inapplicabilità dell’accertamento;
F compilazione del prospetto.
28 Studi di settore: la complementarietà
28.
QUANDO NON SCATTA LA MULTIATTIVITA
MULTIATTIVITA’
ƒ WG37U
F da compilare: gelaterie, pasticcerie, ambulanti, bar e
altri
lt i esercizi;
i i
¾ ristorazione,
F ristoranti - trattorie - pizzerie:
gelaterie e p
pasticcerie.
¾g
Società non operative
31. Società non operative
La disciplina contenuta nell’art. 30, Legge n. 724/94,
relativa alle c.d. “società di comodo” o “non operative” è
applicabile alle:
ƒ società di capitali (spa, sapa, srl);
ƒ alle società di p
persone ((snc,, sas e soggetti
gg
equiparati);
q p
);
ƒ nonché alle società ed enti di ogni tipo, non residenti,
con stabile organizzazione in Italia,
indipendentemente dal regime di contabilità (ordinaria /
semplificata) adottato
adottato.
32. Le società di comodo: ambito di applicazione
pp
SI APPLICA A…
NON SI APPLICA A….
società di capitali (società per azioni
azioni, in
l società
le
i à e glili entii non residenti
id i privi
i i di stabile
bil
accomandita per azioni, a responsabilità
organizzazione nel territorio dello Stato.
limitata residenti in Italia)
società di persone (società in nome
società
i tà semplici,
li i iin quanto
t non esercenti
ti attività
tti ità
collettivo e in accomandita semplice
d’impresa
residenti in Italia)
le società consortili,, riscontrandosi per
p le stesse
società
i tà e d
deglili enti
ti di ognii titipo non
il medesimo scopo mutualistico che caratterizza
residenti con stabile organizzazione nel
le società cooperative e quelle di mutua
territorio dello Stato
assicurazione
soggetti formalmente domiciliati all’estero
le società cooperative e le società di mutua
che, pur privi di stabile organizzazione nel
assicurazione, gli enti commerciali e non
territorio dello Stato, siano da considerare commerciali, come i trust, residenti nel territorio
fi
fiscalmente
l
t residenti
id ti iin It
Italia
li per effetto
ff tt
d ll Stato,
dello
St t perché
hé non espressamente
t
della presunzione di cd.
richiamati dalla norma
“esterovestizione”
¾ indipendentemente
i di
d t
t dal
d l regime
i
di contabilità
t bilità (ordinaria
( di
i / semplificata)
lifi t ) adottato.
d tt t
33. Le società di comodo: ambito di applicazione
pp
ƒ L
Le società
i tà alle
ll qualili non sii applica
li la
l disciplina
di i li delle
d ll società
i tà
di comodo devono limitarsi a non compilare il modello.
ƒ Eccezion fatta per le società consortili, che devono
indicare l’apposito codice di esclusione «12».
ƒ È inoltre prevista l’esclusione dalla disciplina in esame per le
start-up innovative
34. Le società di comodo
SOCIETA’’ DI COMODO
SOCIETA
TEST 1: RICAVI EFFETTIVI > RICAVI PRESUNTI
TEST 2: SOCIETA’ non sia IN PERDITA SISTEMICA
1° TEST OPERATIVITÀ
RICAVI EFFETTIVI
(somma dei ricavi, dell’incremento
delle rimanenze e dei proventi,
esclusi quelli straordinari
straordinari, risultanti
dal conto
economico)
<
RICAVI PRESUNTI
(somma degli importi che risultano
applicando ai titoli e alle
partecipazioni agli immobili e alle altre
partecipazioni,
immobilizzazioni le percentuali
previste)
2° TEST DELLE PERDITE SISTEMATICHE
1.LA SOCIETÀ È IN PERDITA
FISCALE PER 3 ESERCIZI
CONSECUTIVI
2.PER 2 PERIODI IN PERDITA E
IL 3° CON REDDITO < MINIMO
=
PER IL 4° PERIODO D’IMPOSTA È
NON OPERATIVA
(a prescindere dal calcolo della
operatività
p
in termini di ricavi )
35. Società non operative
Al
termine
esercizio
(31.12)
->
TEST
OPERATIVITA’
MEDIA RICAVI + INCR. RIM. – PROV. ORDINARI
ti
triennio
i 2011-2012-2013
2011 2012 2013
<
RICAVI MINIMI FIGURATIVI (coeff. redditività presunta agli assets)
triennio 2011-2012-2013
DI
37. Le società in perdita sistematica
• PERDITA FISCALE PER UN TRIENNIO
• PERDITA PER 2 ESERCIZI E CON UN REDDITO < MINIMO NEL 3°
SOCIETA’ DI COMODO (D.L. 138/2011)
Il triennio su cui operare la verifica è mobile, nel senso che:
F nel 2012 occorrerà tener conto del triennio 2009-2011;
F nel 2013 occorrerà tener conto del triennio 2010-2012;
F nel 2014 del triennio 2011-2013, ecc.
38. Le società in perdita sistematica
2010
Perdita fiscale
Perdita fiscale
2011
P dit
Perdita
fiscale
Perdita
fiscale
Reddito
P dit fifiscale
Perdita
l
i f i
inferiore
all
minimo
Reddito
inferiore al
minimo
2012
2013
Perdita fiscale
Società in perdita
sistematica
Reddito inferiore
al
Società in perdita
sistematica
minimo
Perdita
fiscale
Perdita
Perdita
fiscale
fiscale
Società in perdita
sistematica
Società in perdita
sistematica
39. Società non operative
CONSEGUENZE
ASSUNZIONE DELLA QUALIFICA DI SOCIETÀ DI COMODO
SERIE DI RESTRIZIONI
ƒ obbligo di dichiarare ai fini IRES / IRPEF un reddito non inferiore a quello
minimo presunto + ai fini IRAP un valore della produzione minimo
(determinato aumentando il reddito minimo ai fini delle imposte dirette di
p
indeducibili);
);
alcune componenti
ƒ la possibilità di utilizzare, nel periodo d’imposta in cui la società è non
operativa, le perdite dei periodi d’ imposta precedenti in diminuzione
per la p
parte di reddito che eccede q
quello minimo;;
soltanto p
ƒ l’impossibilità di chiedere a rimborso / utilizzare in compensazione nel mod.
F24 il credito IVA - qualora la società risulti non operativa per 3 periodi
d’imposta
p
e negli
g stessi dichiari un volume d’affari inferiore a q
quello p
presunto,
il credito IVA è definitivamente perso
40. Confronto
Società non operative e in perdita sistematica:
ANALOGIE
- Comportano le medesime penalizzazioni ai fini delle imposte sui
redditi, Irap e Iva.
- Stesse cause di esclusione previste dalla norma
- In entrambi i casi può essere presentato interpello disapplicativo
Società non operative e in perdita sistematica:
DIFFERENZE
- Diversi i presupposti di applicazione
- Diverse le cause di disapplicazione automatica
Le novità in Unico 2014
42. Le novità in Unico 2014
SOCIETA’ DI COMODO E UNICO14: LE NOVITA’
Anche p
per le società di capitali
p
il p
prospetto
p
delle società di comodo trova spazio nel
quadro RS (non più in RF)
Le novità
di Unico14
Nuovi campi per tener conto della
rateizzazione della plusvalenza ai fini del
test di operatività e nuove istruzioni per la
determinazione della perdita sistematica in
caso di plusvalenza rateizzata
(Risoluzione 68/E 2013)
43. Le novità in Unico 14: rateizzazione plusvalenze
Se la società risulta non operativa
(ricavi effettivi inferiori a quelli presunti)
occorre dichiarare un reddito non inferiore al reddito imponibile minimo
Reddito imponibile minimo (da confrontare con quello dichiarato)
Reddito minimo presunto
Redditi esenti
esenti, soggetti a ritenute alla fonte a titolo d’imposta
d imposta o ad imposte
sostitutive.
Da quest’anno anche le plusvalenze rateizzate rilevano nella determinazione del
reddito minimo
minimo.
44. Le novità in Unico 2014
Nel 2013 sono inoltre intervenute alcune importanti chiarimenti
dell’Agenzia delle entrate, che, pur non introducendo alcuna novità,
h
hanno
chiarito
hi it alcuni
l
i aspetti.
tti
Circolare 36/E del 19.12.2013
Settore delle energie
rinnovabili:
i ricavi caratteristici
.
I prezzi di vendita sono fissati:
l’imprenditore non può determinare i prezzi
liberamente
Gli imprenditori possono richiedere la disapplicazione della
disciplina mediante interpello disapplicativo.
45. Le novità in Unico 2014
Circolare 36/E del 19.12.2013
ƒ Viene stabilito che, ai fini del calcolo previsto per il test di operatività, gli
impianti fotovoltaici devono essere sempre ricompresi nella categoria
“Immobili”, indipendentemente dal fatto che gli stessi siano inquadrati
come mobili o immobili.
ƒ Andrà p
pertanto applicato
pp
il coefficiente del 6 % e q
quello del 4,75% p
per
il calcolo del reddito presunto.
.
46. Le novità in Unico 2014
Risoluzione n. 101/E del 20 dicembre 2013
Nel caso in cui sia stata effettuata la rivalutazione degli immobili nel 2008, con
specifico
p
riferimento al test di operatività,
p
, i valori da considerare sono i seguenti:
g
ƒ valore non rivalutato degli immobili per il 2012 e per il 2011 (non
essendo per tali periodi efficace, ai fini fiscali, la rivalutazione);
ƒ maggior
i valore
l
a seguito
it della
d ll rivalutazione
i l t i
per l’anno
l’
2013
2013.
Aliquota del 4%
.
Solo per gli immobili abitativi acquisiti i
rivalutati nell’esercizio
nell esercizio e nei due precedenti
Il test delle perdite triennali
1
PERDITA SISTEMICA - NON C’E’ PIU’ NULLA DA FARE
(DL 138/11 art
art.2
2 co
co. 36-terdecies)
codice “1” se:
F dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d’imposta consecutivi;
F ovvero,
ovvero che nello stesso arco temporale,
temporale sono per due periodi d
d’imposta
imposta in
perdita fiscale ed in uno hanno dichiarato un reddito inferiore
all’ammontare minimo determinato ai sensi dell’art. 30, comma 3, della
citata legge n. 724 del 1994.
+
compilare le colonne 4 e 5 dei righi da RS117 a RS125
49. Il test delle p
perdite triennali
ƒ Un reddito dichiarato per importo superiore al minimo, che viene
compensato con perdite pregresse fino al ridurlo al di sotto della
soglia, è comunque da considerare inferiore al minimo?
2010
2011
2012
Reddito dichiarato: 1.000
P dit fi
Perdita
fiscale:
l Perdite
P dit pregresse scomputate:
t t
800
Perdita fiscale: 1.200
Reddito tassato: 200
500
Reddito minimo: 900
Circolare n. 1/E del 15.02.2013 dato il rinvio del legislatore al “reddito dichiarato”, si
d
deve
i t d
intendere
che
h questo
t sii riferisca
if i
all reddito
ddit complessivo
l
i all lordo
l d dell’utilizzo
d ll’ tili
delle eventuali perdite dei precedenti esercizi. -> NON è in perdita sistematica
50. Il test delle p
perdite triennali
Assume rilevanza l’eventuale reddito adeguato al minimo?
2010
2011
2012
Perdita fiscale: 400
Perdita fiscale:
1.200
Perdita
fiscale:
500
La società non supera però il test
dei ricavi
e si adegua al reddito minimo: 900
Circolare n
n. 1/E del 15
15.02.2013:
02 2013: non assume rilevanza l’adeguamento
l adeguamento, quindi la
società è in perdita sistematica
Il test di operatività
52. Il test di operatività
p
ƒ Se i ricavi presunti superano quelli effettivi, la società è
considerata non operativa
ƒ I ricavi minimi presunti si determinano applicando le
percentuali previste al valore medio del triennio delle
attività rilevanti.
53. Le società di comodo: ambito di applicazione
pp
54. Il calcolo dei ricavi minimi
Valore medio dell’esercizio e dei due
precedenti (anche se interessati da
cause di esclusione
l i
d
dall’applicazione
ll’
li
i
d
della
ll
norma).
Valore dei beni da
considerare ai fini del calcolo
Il valore deve essere ragguagliato ai
giorni di effettivo possesso degli stessi
b i
beni.
55. Il calcolo dei ricavi minimi
Indipendentemente dalla loro
classificazione in bilancio
(immobilizzazioni o attivo circolante)
Valore delle partecipazioni,
titoli e crediti
L importo da considerare è quello
L’importo
rilevante fiscalmente (eccezion fatta per
le partecipazioni che beneficiano del
regime
g
PEX che vanno considerate p
per il
loro intero valore)
56. l calcolo dei ricavi minimi
Azioni p
proprie
p
((non danno diritto ad utili))
Partecipazioni,
P
t i
i i
titoli e crediti:
componenti
irrilevanti
Azioni in nuda proprietà (non danno diritto
agli utili)
Crediti commerciali
Crediti per il rimborso di imposte (non sono
crediti di finanziamento)
57. Il calcolo dei ricavi minimi
GLI IMMOBILI E LE NAVI
beni immobili costituiti da
terreni e fabbricati
le navi destinate all’esercizio
di attività commerciali o alla
pesca o ad
d operazioni
i i di
salvataggio o di assistenza in
mare, ovvero alla demolizione
SOLO SE
ISCRITTI
TRA LE
IMMOBILIZZAZIONI
58. Il calcolo dei ricavi minimi
GLI IMMOBILI E LE NAVI DA CONSIDERARE
SI
NO
Immobili e navi condotti in leasing
Acquisiti in locazione, comodato o
noleggio
I terreni (non ammortizzabili)
C
Concessi
i iin usufrutto
f tt a titolo
tit l oneroso
Concessi in usufrutto a titolo gratuito
L iimmobilizzazioni
Le
bili
i i iin corso di
costruzione e gli acconti
Immobili finiti, anche se non hanno
trovato effettiva utilizzazione
Impianti fotovoltaici
59. Il calcolo dei ricavi minimi
TEST DI OPERATIVITA’:
LE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI DA CONSIDERARE
SI
Gli impianti
p
e i macchinari,, le attrezzature
industriali e commerciali, le altre
immobilizzazioni in proprietà
I beni strumentali di valore inferiore a
516,46 euro.
Le immobilizzazioni immateriali (gli oneri
pluriennali vanno considerati al netto
p
degli ammortamenti, così come riportati
in bilancio)
I beni a deducibilità limitata (es. auto e
telefoni) con riferimento al loro intero
telefoni),
ammontare
Beni in leasing (vanno considerati nel loro
valore effettivo,, indipendentemente
p
da
quello di riscatto).
NO
Immobilizzazioni in corso e acconti
((se vengono
g
completate
p
durante
il periodo il loro valore va
ragguagliato al periodo in cui
sono in grado di generare ricavi)
60. Il test di operatività in Unico
Inserire la media triennale del valore dei beni patrimoniali
rilevanti
somma degli importi determinati applicando le percentuali previste in
corrispondenza dei valori indicati in colonna 1 dei righi da RS 117 a RS 112
61. Il test di operatività in Unico
Codice 1: non vi sono beni nel triennio. Il prospetto non va compilato
Codice 2: non vi sono beni nell’anno di riferimento. Vanno compilate solo le
colonne 4 e 5
62. Il calcolo dei ricavi effettivi
DETERMINAZIONE RICAVI “EFFETTIVI”
RICAVI TIPICI (A1 + A5)
+ INCREMENTI RIMANENZE se positivi(+ A2 + A3 – B11)
+ ALTRI PROVENTI (C15 + C16)
risultanti dal Conto Economico
del bilancio CEE dell'ultimo triennio (MEDIA TRIENNALE)
I dati
d ti d
devono essere d
desuntiti d
dall conto
t economico,
i
senza tener
t
conto delle variazioni fiscali
63. Le società non operative in Unico
Indicare la somma dei ricavi, proventi e incrementi di
rimanenze effettivamente conseguiti nel periodo
d’imposta
Le penalizzazioni previste per le società di
comodo
65. Le penalizzazioni
CONSEGUENZE
Reddito minimo
fi
figurativo
ti
Base imponibile Irap
Super Ires
Limiti all
all’utilizzo
utilizzo del credito
Iva
66. Le penalizzazioni
IL DUBBIO -> Posso evitare le penalizzazioni Iva se
mi adeguo al reddito minimo previsto?
CIRCOLARE
N.10/E/2014
e
SOCIETA’ DI
SOCIETA
COMODO
IL CHIARIMENTO -> NO! anche se mi adeguo al
reddito minimo incorro sempre nelle penalizzazioni
previste ai fini Iva
Iva.
67. Il reddito minimo presunto
L società
La
i tà non supera il test
t t
di operatività e/o delle
perdite triennali
Il reddito effettivo della
società è inferiore a quello
minimo
La società deve
adeguare il reddito
effettivo per l’importo
l importo
della differenza (e
dichiarare così il
reddito minimo)
68. Il reddito minimo presunto
VALORE DELL’
DELL’ESERCIZIO
NO VALORE MEDIO!
Coeff.
determinazione
redditi minimi
presunti
Azioni, quote
(anche di snc se classificate tra le immobilizzazioni e
crediti)
15%
1,5
Terreni e fabbricati iscritti tra le immobilizzazioni e
navi anche in locazione Finanziaria
4,75
4
75 %
(0,9 %*)
Immobili classificati A/10
4%
(0,9 %*)
Immobili a destinazione abitativa acquistati o rivalutati
nell’esercizio
nell
esercizio e nei due precedenti
3%
(0 9 %*)
(0,9
%)
Altre immobilizzazioni
12 %
* per beni situati in comuni con meno di 1.000 abitanti
69. Il reddito minimo presunto
ADEGUAMENTO E AGEVOLAZIONI
Se fosse
S
f
previsto
i t un mero adeguamento
d
t all reddito
ddit minimo,
i i
t tt le
tutte
l
agevolazioni fiscali di cui potrebbero fruire le società non operative
andrebbero perse.
Al fine di salvaguardare eventuali esenzioni o esclusioni da imposizione di
alcuni elementi reddituali, il prospetto delle società di comodo accoglie un
apposito
pp
rigo
g nel q
quale vanno indicate le somme che non concorrono a formare
il reddito imponibile, quali:
ƒ proventi esenti, soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad
imposta sostitutiva;
ƒ reddito esente ai fini IRES, anche per effetto di plusvalenze realizzate ai
sensi dell’art. 87 del TUIR;
ƒ dividendi
di id di che
h fruiscono
f i
d ll detassazione
della
d t
i
di cuii all’art.
ll’ t 89 del
d l TUIR;
TUIR
ƒ l’importo pari alle quote di plusvalenza rinviate agli esercizi
successivi, in virtù dell’esercizio dell’opzione di cui all’art. 86, comma
4, del TUIR.
70. Il reddito minimo presunto
ADEGUAMENTO E AGEVOLAZIONI
Nel rigo RS124 di Unico14
SC vanno indicate le
somme non imponibili
Indicar e la variazione
i aumento
in
t effettuata
ff tt t
in dichiarazione, in
r elazione alla quota di
plusvalenza rinviata
COLONNA 1
–
COLONNA 2
71. Le società non operative in Unico
116.667
130.000
128.333
130.000
26.250
20.200
21.775
21.775
15.000
21.775
21.775
21.775
72. La super-Ires
CIRCOLARE N. 3/E DEL 4 MARZO 2013
La Base Imponibile a cui applicare la maggiorazione Ires in parola è
è, di norma
norma, il
reddito imponibile del periodo d’imposta in cui il soggetto interessato risulta “di
comodo”.
Questo può essere costituito, a seconda dei casi:
1. dal reddito minimo presunto determinato in base all’articolo 30, co. 3,
d ll Legge
della
L
23 dicembre
di
b 1994,
1994 n. 724 (REDD.
(REDD EFF< REDD.
REDD MINIMO
PRESUNTO).
2. dal reddito “ordinariamente” determinato (REDD. EFF> REDD.
MINIMO PRESUNTO).
PRESUNTO)
73. La super-Ires
ESEMPIO
Reddito minimo superiore a reddito complessivo Società XY
S.r.l.:
F periodo di imposta 2013;
F test di operatività NON superato.
Reddito complessivo: euro 150.000
150 000
Reddito minimo ai fini della disciplina delle società di comodo:
euro 100.000
Determinazione dell’IRES: euro 150.000 (reddito imponibile)
38% (27,5% IRES ordinaria + 10.5% maggiorazione) = euro
45.000
74. La super-Ires
La maggiorazione non è stata, al contrario, prevista per i soci
persone fisiche delle società di persone “di comodo” che
continueranno ad applicare la normali aliquote progressive sul
reddito minimo.
APPLICAZIONE della MAGGIORAZIONE IRES
Disciplina
Soggetto a cui
Applicabilità della
applicabile
pp
viene applicata
pp
maggiorazione
gg
Ires
Perdita sistemica e
Soggetto Ires
Si può applicare
Soggetto diverso
Non si può applicare
Società non
operative
75. La super-Ires
La maggiorazione Ires andrà liquidata, nel quadro RQ del
modello Unico SC, sezione XVIII, da tutte le società che sono
tenute al versamento della maggiorazione
Indicare il maggiore tra reddito minimo
e reddito effettivo
21 775
21.775
21.775
2.286
76. Il riporto delle perdite
PERDITA D’ESERCIZIO ->
INESISTENTE
SOCIETA’ DI
COMODO:
LE PERDITE
PERDITA ESERCIZI PRECEDENTI ->
possono essere utilizzate
tili
t solo
l per
compensare la parte di reddito imponibile
eventualmente eccedente quello minimo
presunto
77. Il riporto delle perdite
Limite dell’80% -> serve per determinare le
perdite astrattamente utilizzabili
LIMITI AGLI
UTILIZZI DELLE
PERDITE
Specifico limite previsto per le so-cietà di
comodo ((eccedenza sul reddito minimo ->
serve per deter-minare la perdita effettivamente
com-pensabile
78. Il riporto delle perdite
SOCIETA’ ALFA
REDDITO DA DICHIARARE: 100
REDDITO MINIMO PRESUNTO: 50
PERDITE ESERCIZIO PRECEDENTE:
PRECEDENTE 200
PERDITA COMPENSABILE: 80 (100 x 0,80)
0 80)
79. Il riporto delle perdite
SOCIETA’ BETA
REDDITO DA DICHIARARE: 100
REDDITO MINIMO PRESUNTO:
PRESUNTO 15
PERDITE ESERCIZIO PRECEDENTE: 130
PERDITA COMPENSABILE: 80 (100 x 0,80)
80. l riporto delle perdite in Unico
Nell anno precedente Alfa Srl aveva riportato una perdita pari a 20.000
Nell’anno
20 000 euro
(compensabile nel limite dell’80%).
Nell’esercizio
Nell
esercizio 2013,
2013 invece,
invece il suo reddito è pari ad euro 30.000.
30 000
Alfa Srl, potrebbe potenzialmente compensare il seguente importo:
30 000 x 80% = 24.000
30.000
24 000
Alfa non ha superato il test delle perdite triennali e il reddito minimo è pari a euro
21.775
Il suo reddito imponibile potrebbe pertanto essere pari a 6.000, ma, pur-troppo, non
p
il test delle p
perdite triennali dovrà dichiarare almeno 21.775 euro.
avendo superato
La perdita che potrà utilizzare in compensazione è quindi pari a:
30.000 – 21.775 = 8.225 euro
81. Il riporto delle perdite
30.000
30.000
8 225
8.225
21.775
21.775
21.775
la maggiorazione Ires va applicata al reddito complessivo al netto delle
perdite (21.775 euro)
82. Le penalizzazioni Irap
Reddito minimo
– RS123, colonna 5, del modello UNICO 2014 Società di
capitali;
– RS18, colonna 5, del modello UNICO 2014 Società di
persone;
– RS55, colonna 5, del modello UNICO 2014 Enti non
commerciali.
+ Retribuzioni dipendenti,
dipendenti compresi Co.co.Pro.,
Co co Pro lavoro
autonomo occasionale ed altre somme
+ Interessi passivi
edu o e age
agevolazioni
oa o a
ai fini Irap
ap
- Deduzioni
Valore presunto produzione netta Irap
Base imponibile Irap
calcolata
l l t secondo
d
gli ordinari criteri
IL PIU’ ELEVATO DEI DUE
RAPPRESENTA LA BASE IMPONIBILE
IRAP
83. Le penalizzazioni Irap
10.000
21.750
1.750
1.750
20 000
20.000
21.750
20.000
3.000
10 000
10.000
34.750
84. Il blocco del credito Iva
I livello -> il credito non può essere chiesto a
rimborso, non può essere utilizzato in
compensazione “orizzontale”,
orizzontale , non può essere
ceduto a terzi. ->SI CONGELA
SOCIETA’ DI
COMODO E IVA:
2 livelli di
penalizzazione
II livello -> definitiva perdita della facoltà di
compensazione “verticale” e di riporto in avanti se
la società è di comodo per 3 anni e non effettua
operazioni rilevanti ai fini Iva almeno pari ai ricavi
minimi ->SI PERDE
85. Il blocco del credito Iva – I livello
BLOCCO CREDITO IVA
ƒ Sul triennio 2010/2012 se non viene superato test operatività e
perdite fiscali triennali da quando scatta il blocco del credito Iva?
F Se la società dichiara perdite fiscali nel triennio 2010-2012, essa diviene
di comodo ((salva la disapplicazione
pp
con interpello)
p
) solo a p
partire
dall'anno 2013, con la conseguenza che l'eventuale credito oggetto di
divieto di compensazione o rimborso sarà solo quello relativo a tale
annualità (risultante dalla dichiarazione Iva che sarà presentata per il
2014).
F Se invece non viene superato il test di operatività (ricavi effettivi
inferiori a minimi) già per il 2013 (Unico 2014),
2014) il divieto
di ieto di
compensazione del credito Iva scatta già con riferimento a tale esercizio.
86. Il blocco del credito Iva – II livello
Verificare di non essere di comodo per tre esercizi consecutivi
Qualora risultassero di comodo per tre esercizi, devono effettuare, anno
per anno, un raffronto tra il volume d’affari realizzato e il valore dei ricavi
presunti.
presunti
Se il volume d’affari risulta inferiore al valore dei ricavi presunti per tre periodi
d’imposta consecutivi, detti soggetti perdono la possibilità di utilizzare il credito
IVA annuale, il quale di fatto viene definitivamente perso
È abbastanza atipico che la società non operativa ai fini del test abbia effettuato un
ammontare di operazioni rilevanti ai fini IVA superiore al valore dei ricavi medi figurativi;
situazione questa che potrebbe verificarsi solo nel raro caso in cui vi siano operazioni
rilevanti
il
i aii fini
fi i IVA che
h diano
di
però
ò luogo
l
a componentii reddituali
ddi li di natura
straordinaria e per questo escluse dal computo ai fini del test, oppure, ad esempio, nel
caso delle operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate per conto terzi, che non rilevano
quanto mere p
partite di g
giro finanziario
tra i ricavi,, in q
87. Il blocco del credito Iva in UNICO14
1
VA15: Nella casella deve essere indicato il codice corrispondente alle seguenti
situazioni:
– “1” società non operativa per l’anno oggetto della dichiarazione; Æ CREDITO
CONGELATO
– “2” soc
società
età non
o ope
operativa
at a pe
per l’anno
a o oggetto de
della
a d
dichiarazione
c a a o e e pe
per que
quello
o
precedente;
– “3” società non operativa per l’anno oggetto della dichiarazione e per i due
p
precedenti;
– “4” società non operativa per l’anno oggetto della dichiarazione e per i due
precedenti e che non ha effettuato nel triennio operazioni rilevanti ai fini dell’Iva non
inferiori all’importo che risulta dall’applicazione delle percentuali di cui all’articolo 30,
comma 1, della legge n.724 del 1994. Æ CREDITO PERSO
Le cause di esclusione e di
disapplicazione automatica
89. Società non operative
Indicazione in Unico SC 2014
90. Società non operative
91. Società non operative
NON OPERATIVA/OPERATIVA AL TEST
HO 1 ESIMENTE – CAUSA ESCLUSIONE (art.30 lett. c) L.724/94)
1p
per i soggetti
gg
obbligati
g a costituirsi sotto forma di società di capitali;
p
;
2 per i soggetti che si trovano nel primo periodo d’imposta;
3 per le società in amministrazione controllata o straordinaria;
4 per le società e gli enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati
italiani ed esteri, nonché per le stesse società ed enti quotati e per le società da essi controllate, anche
i di tt
indirettamente;
t
5 per le società esercenti pubblici servizi di trasporto;
6 per le società con un numero di soci non inferiore a 50;
7 per le società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle
10 unità;
8 per le società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione
coatta amministrativa ed in concordato preventivo;
9 per le società che presentano valore della produzione (A) CE) superiore al TOT. A SP
10 per le società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20 per cento del capitale sociale;
11 per le società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore;
12 per le società consortili.
93. Società non operative
•
La casella “start-up” va barrata dalle società “start-up innovative”, di cui
all’articolo
all
articolo 25 comma 2 del DL n
n. 179/2012
179/2012, che
che, ai sensi dell’art
dell art. 26,
26 co.
co 4
4,
del DL n. 179/ 2012, non applicano le discipline previste per le società di
comodo e per i soggetti in perdita sistematica.
NON OPERATIVA/OPERATIVA AL TEST
HO 1 ESIMENTE – CAUSA DISAPPLICAZIONE (Provv. 14.02.2008)
2 b)Società in stato di fallimento,
fallimento liquidazione giudiziaria e coatta amministrativa; società in concordato
preventivo e in amministrazione straordinaria.
3 c)Società sottoposte a sequestro penale o confisca a seguito di determinate fattispecie penali in cui il
Tribunale ha nominato un amministratore giudiziario.
4 d)Società
)
in cui immobili sono concessi in locazione a enti p
pubblici o locati a canone vincolato.
5 e)Società che determinano partecipazioni in: società non di comodo; società escluse dalla disciplina,
anche a seguito di accoglimento dell'interpello; società collegate non residenti cui si applica l'art. 168,
TUIR.
6 e 7 f)Società che hanno ottenuto l'accoglimento dell'interpello disapplicativo in relazione a un precedente
periodo d
d'imposta
imposta. 7 (se esonerato dalla compilazione del prospetto)
99 a) Società in liquidazione volontaria, alle quali non risulta applicabile lo scioglimento/trasformazione
agevolata, che, con impegno assunto in dichiarazione dei redditi, anno 2011 richiedono la
cancellazione dal Registro delle Imprese entro il termine di presentazione della dichiarazione
successiva.
8 a)Società che esercitano esclusivamente attività agricola (2135 c.c.) e condizioni art. 2 D.Lgs. 99/2004.
9 b)Società i cui versamenti e ademp. sono sospesi per eventi calamitosi (anno in cui si verificano e
successivo)
PERDITA SISTEMICA - NON C’E’ PIU’ NULLA DA FARE
((DL 138/11 art.2 co. 36-terdecies))
codice “1” se:
ƒ dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d’imposta consecutivi
ƒ ovvero, che nello stesso arco temporale, sono per due periodi d’imposta in perdita
fiscale ed in uno hanno dichiarato un reddito inferiore all’ammontare minimo
determinato ai sensi dell’art. 30, comma 3, della citata legge n. 724 del 1994.
+
COMPILAZIONE COLONNA 4 E 5 DEI RIGHI DA RF75 A RF 83
PERDITA SISTEMICA - HO 1 ESIMENTE – CAUSA DISAPPLICAZIONE
(provv. 11.06.2012)
2
b) Società in stato di fallimento, liquidazione giudiziaria e coatta amministrativa; società in concordato preventivo
e in amministrazione straordinaria
straordinaria.
3
c) Società sottoposte a sequestro penale o confisca a seguito di determinate fattispecie penali in cui il Tribunale
ha nominato un amministratore giudiziario.
4
d) Società che detengono partecipazioni IMM FIN. in: società non di comodo; società escluse dalla disciplina,
anche a seguito di accoglimento dell'interpello; società collegate non residenti cui si applica l'art. 168, TUIR.
5 e 6e)
6 )S
Società
i tà che
h h
hanno ottenuto
tt
t l'accoglimento
l'
li
t dell'interpello
d ll'i t
ll disapplicativo
di
li ti iin relazione
l i
a un precedente
d t periodo
i d
d'imposta. 6 (se esonerato dalla compilazione del prospetto)
7 f) MOL >0
8
g) sospensione versamenti e ademp. eventi calamitosi (anno in cui si verificano e successivo)
9
h) perdita fiscale 2012 +// importi prov. esenti/esclusi/rit. fonte tit. impost. o sost.
10 i) Società che esercitano esclusivamente attività agricola (2135 c.c.) e condizioni art. 2
D.Lgs. 99/2004.
11 l) congrue e coerenti studi di settore
12 m) società che si trovano 1° periodo dì’imposta
99 a) Società in liquidazione volontaria, alle quali non risulta applicabile lo scioglimento/trasformazione agevolata,
che,
h con impegno
i
assunto
t in
i dichiarazione
di hi
i
dei
d i redditi,
dditi anno 2011 richiedono
i hi d
lla cancellazione
ll i
d
dall R
Registro
i t
delle Imprese entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva.
PERDITA SISTEMICA O NON OPERATIVA DA TEST
- HO 1 ESIMENTE ->
> CAUSA DISAPPLICAZIONE
(provv. 14.02.2008 e del 11.06.2012)
La casella “Impegno
Impegno allo scioglimento
scioglimento” va barrata nel caso in cui il soggetto
assuma, con la presente dichiarazione, l’impegno a cancellarsi dal registro imprese
entro il 30.09 del’anno 2015 ( lett. a), punto 1, dei provvedimenti del 14 febbraio
2008 e dell’11 giugno 2012)
In tal caso non occorre compilare la casella “ Disapplicazione società di
comodo” -> anno precedente e successivo + anno di presentazione
DUBBI MAI CHIARITI (MOMENTO VERIFICA STATO DI LIQUIDAZIONE ? +
EFFICACIA PER SOC. PERD. SISTEMICA?)
98. Società non operative
ANNO 2013 -> INTERESSATO DALLA DISCIPLINA DELLE COMODO!
PERDITA SISTEMICA O NON OPERATIVA - ISTANZA INTERPELLO
((art.37-bis co.8 DPR 600/73))
In caso di accoglimento dell’istanza ai fini dell’IRES va indicato, nella casella “Imposta sul reddito”, uno dei
seguenti codici:
1 – se è stata ottenuta la disapplicazione della disciplina delle società di comodo;
2 – se è stata ottenuta la
l disapplicazione
di
li
i
d ll disciplina
della
di i li delle
d ll società
i à in
i perdita
di sistematica;
i
i
3 – se è stata ottenuta la disapplicazione di entrambe le discipline.
Inoltre, vanno barrate, anche congiuntamente alla compilazione della casella “Imposta sul
reddito”, le seguenti caselle:
– “IRAP”,
“
se la disapplicazione della disciplina è stata ottenuta in relazione all’IRAP;
– “IVA”, se la disapplicazione della disciplina è stata ottenuta in relazione all’IVA.
100. Società non operative
E’ COMUNQUE SOTTOPOSTO ALLA DISCIPLINA!!!
E
101. Società non operative
Ipotesi di non compilazione del prospetto; la stessa va compilata:
ƒ codice “1” nell'ipotesi in cui il dichiarante, nel 2013, 2012 e 2011 non
abbia posseduto alcuno dei beni rilevanti ai fini del Test.
ƒ codice “2” nell'ipotesi in cui il dichiarante nel 2013 non abbia posseduto
alcuno dei beni rilevanti per il Test.
O COMPILAZIONE
CO
O
PROSPETTO
OS
O
NO
102. Società di comodo: le vie d’uscita
DISAPPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA PER LE SOCIETA’
SOCIETA DI
COMODO
103. Esclusione e disapplicazione
Cause di
esclusione
(art 30,
(art.
30 co.
co
1, L.
724/1994)
Cause di
disapplicazione
((Provvedimento
del 14 febbraio
2008, n.
23681/2008)
Società non
operative
X
X
Società in
perdita
sistematica
X
Cause di disapplicazione
(Provvedimento del
Direttore dell’Agenzia
g
delle entrate del
11.06.2012, prot. n.
2012/87956)
X
CAUSE DI ESCLUSIONE (art.30 lett. c) L. 724/94)
1. per i soggetti obbligati a costituirsi sotto forma di società di capitali;
((es. banche,, società di factoring,
g, centri di assistenza fiscale…))
2. per i soggetti che si trovano nel primo periodo d’imposta
ƒ
Il primo periodo d’imposta coincide con l’apertura della partita IVA, a prescindere
dall’inizio dell’attività produttiva
ƒ
Nella causa di esclusione non rientrano le società neo costituite a seguito di
un’operazione di scissione o di fusione propria o di conferimento d’azienda: in tal
caso infatti,
caso,
infatti non si è in presenza di una nuova attività d
d’impresa
impresa ma,
ma più
precisamente, di una prosecuzione dell’attività già svolta dalle società fuse, dalla
società scissa o dal soggetto conferente
3. per le società in amministrazione controllata (che non esiste più) o straordinaria;
CAUSA ESCLUSIONE (art.30 lett. c) L. 724/94)
4. per le società e gli enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in
mercati regolamentati italiani ed esteri, nonché per le stesse società ed enti quotati e
per le società da essi controllate, anche indirettamente;
5. per le società esercenti pubblici servizi di trasporto;
6. per le società con un numero di soci non inferiore a 50;
per la maggior parte del periodo d’imposta.
7. per le società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti
mai inferiore alle 10 unità;
ƒ Per tutti i giorni compresi nell’arco temporale oggetto di osservazione (2 es.
precedenti + quello in corso).
ƒ Tra i dipendenti rientrano i lavoratori subordinati (con contratto a tempo determinato
o indeterminato), mentre ne sono esclusi quelli che percepiscono redditi assimilati a
quelli
lli da
d lavoro
l
di
dipendenti,
d ti come i collaboratori
ll b t i a progetto
tt o glili amministratori.
i i t t i
ƒ Per quanto riguarda invece i dipendenti assunti con contratto di lavoro part-time, in
mancanza di indicazioni specifiche, si ritiene che gli stessi vadano conteggiati al pari
di quelli
lli assunti
ti a tempo
t
pieno.
i
CAUSA ESCLUSIONE (art.30 lett. c) L. 724/94)
8. per le società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione
giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo;
9. per le società che presentano un ammontare complessivo del valore della
produzione superiore al totale attivo dello stato patrimoniale
Nell’esercizio
’
di riferimento
f
e non nel triennio
10 per le società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20 per cento
10.
del capitale sociale;
11. per le società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore;
Nel solo esercizio di riferimento
Anche a seguito di adeguamento
12. per le società consortili.
Come per le cause
automaticamente, senza
i t
interpello.
ll
di esclusione operano
necessità di presentare
CAUSE DI
DISAPPLICAZIONE
A differenza delle cause di esclusione possono anche
essere parziali (possono riguardare, cioè, soltanto
specifici assets).
assets)
ƒ Infatti, nei casi individuati alle lett. d), e) ed f) si è in presenza di ipotesi di
disapplicazione automatica parziale, a fronte delle quali la società deve
comunque effettuare
ff tt
il test
t t di operatività
ti ità per verificare
ifi
se il riconoscimento
i
i
t
della causa di disapplicazione è sufficiente o meno a ricondurla allo stato di
operatività
Causa di disapplicazione totale: il prospetto NON va compilato!
ESEMPIO
2) società in fallimento (periodo anteriori all’avvio delle procedure i cui termini
scadono dopo l’inizio delle procedure stesse )
2
Causa di disapplicazione
pp
PARZIALE: il p
prospetto
p
va compilato!
p
ESEMPIO
5) società con partecipazioni in società considerate operative
In questo caso dovrà comunque compilare il modello, ma, in RS117, tra i titoli e
crediti, non indicherà il valore delle partecipazioni in og-getto, pari a 100.000 euro.
5
30.000
25.000
4.500
3.000
NON OPERATIVE: CAUSE DI DISAPPLICAZIONE
2. b)Società
)S
in stato di fallimento,, liquidazione
q
giudiziaria
g
e coatta amministrativa;; società in
concordato preventivo e in amministrazione straordinaria. (periodi d’imposta precedenti
all’inizio delle predette procedure)
3 c)Società sottoposte a sequestro penale o confisca a seguito di determinate fattispecie penali in
3.
cui il Tribunale ha nominato un amministratore giudiziario
4. d)Società
)
in cui immobili sono concessi in locazione a enti p
pubblici o locati a canone vincolato.
5. e) società con partecipazioni in società considerate operative, società escluse dalla
disciplina delle società di comodo anche mediante interpello, collegate di black-list che
applicano
li
l’ t 168 Tuir;
l’art.
T i -> i collegati
ll
ti proventiti vanno esclusi;
l i i finanziamenti
fi
i
ti verso queste
t
società possono essere esclusi?
6 e 7 f)Società che hanno ottenuto ll'accoglimento
accoglimento dell
dell'interpello
interpello disapplicativo in relazione a un
precedente periodo d'imposta. 7 (se esonerato dalla compilazione del prospetto)
Limitatamente alle predette circostanze oggettive!
8.
a)Società che esercitano esclusivamente attività agricola (2135 c.c.) e condizioni art. 2
D.Lgs. 99/2004.
9.
b)Società i cui versamenti e ademp. sono sospesi per eventi calamitosi (anno in cui si
verificano e successivo)
NON OPERATIVA
CAUSE DI DISAPPLICAZIONE (Provv.
(Provv 14.02.2008)
14 02 2008)
99 – società in liquidazione che abbia assunto, in una delle precedenti
dichiarazioni dei redditi,, l’impegno
p g
a richiedere la cancellazione dal registro
g
imprese a norma degli articoli 2312 e 2495 c.c., entro il termine per la
dichiarazione dell’esercizio successivo
se l’impegno
l impegno si assume nella presente dichiarazione
dichiarazione, va compilato l’apposita
l apposita
casella “Impegno allo scioglimento”
LIQUIDAZIONE GIA’ IN ESSERE NELL’ESERCIZIO DI RIFERIMENTO!
Analizziamo ora le cause di disapplicazione per le società in perdita
sistematica
sistematica……
CAUSE DI ESCLUSIONE
CAUSE DI
DISAPPLICAZIONE PER LE
SOCIETA’ IN PERDITA
SOCIETA
SISTEMICA
ESERCIZIO
RILEVANTE
A fronte di un periodo di
Le situazioni devono
osservazione di tre p
periodi di imposta
p
essere riferite
if it esclusivamente
l i
t
in perdita fiscale le suddette fattispecie
ad uno dei 3 periodi
rilevano limitatamente al quarto
d’imposta
compresi
nel
periodo d’imposta.
periodo di osservazione
EFFETTI
Consentono la non applicazione
della disciplina delle società in
perdita sistematica nel periodo di
imposta di applicazione della stessa,
Determinano
un
senza la necessità di richiederne la immediato
effetto
specifica disapplicazione. Essendo le interruttivo del periodo di
stesse cause previste per le società osservazione di riferimento
non operative, al ricorrere di una di
queste cause, nessuna delle due
discipline troverà applicazione.
113. Cosa significa effetto interruttivo?
MOL
A) Va lor e d e lla p r od u zion e
B) Cost i d e lla p r od u zion e
+
Ammor t a me n t i e sva lu t a zion i (n u me r i 1 0 ,1 2 e 13 le t t e r a B)
+ ca n on i d i le a sin g
MOL POSITIVO
TRIENNIO DI
OSSERVAZIONE
SOCIETA’ NON IN
PERDITA SISTEMATICA
114. Cosa significa effetto interruttivo?
MOL POSITIVO
TRIENNIO DI
OSSERVAZIONE
SOCIETA’ IN
PERDITA
SISTEMATICA
115. Cosa significa effetto interruttivo?
MOL POSITIVO
TRIENNIO DI
OSSERVAZIONE
SOCIETA’ IN PERDITA
SISTEMATICA
PERDITA SISTEMICA - CAUSA DISAPPLICAZIONE
2
b)) Società in stato di fallimento, liquidazione
q
giudiziaria e coatta amministrativa; società in
g
concordato preventivo e in amministrazione straordinaria.
3 c) Società sottoposte a sequestro penale o confisca a seguito di determinate fattispecie
penali in cui il Tribunale ha nominato un amministratore giudiziario.
4 d) Società
S i tà che
h detengono
d t
partecipazioni
t i
i i IMM FIN.
FIN in:
i società
i tà non di comodo;
d società
i tà
escluse dalla disciplina, anche a seguito di accoglimento dell'interpello; società collegate
non residenti cui si applica l'art. 168, TUIR.
5e6
e) Società che hanno ottenuto ll'accoglimento
accoglimento dell
dell'interpello
interpello disapplicativo in relazione
a un precedente periodo d'imposta. 6 (se esonerato dalla compilazione del prospetto)
7 f) MOL >0
8 g) sospensione versamenti e ademp. eventi calamitosi ((anno in cui si verificano e
successivo)
9 h) perdita fiscale 2013 +/- importi prov. esenti/esclusi/rit. fonte tit. impost. o sost.
10 i) Società che esercitano esclusivamente attività agricola (2135 c.c.) e condizioni art. 2
DL
D.Lgs.
99/2004
99/2004.
11 l) congrue e coerenti studi di settore
12 m) società che si trovano 1° periodo dì’imposta
99 a) Società in liquidazione volontaria,
volontaria alle quali non risulta applicabile lo
scioglimento/trasformazione agevolata, che, con impegno assunto in dichiarazione dei
redditi, precedenti di cancellarsi dal Registro delle Imprese entro il termine di
presentazione della dichiarazione successiva.
Con riferimento alle società in perdita sistematica….
Immaginiamo che la Alfa Srl possa disapplicare la disciplina in quanto,
ll’esercizio
esercizio precedente
precedente, era congrua e coerente con gli studi di settore
settore.
Indicherà pertanto il codice 11
11
116.667
130.000
128.333
130.000
26.250
20.200
21.775
In questo caso la società,
società dopo aver indicato il codice di disapplicazione,
disapplicazione dovrà
comunque redigere il prospetto al fine di verificare l’operatività.
L’interpello disapplicativo
120. L’interpello disapplicativo
INTERPELLO DISAPPLICATIVO
(CIRCOLARE N
N. 23/E/2012)
121. L’interpello disapplicativo
Deve essere PREVENTIVO
L’interpello
disapplicativo previsto
per le società di
comodo
NON
O vige il principio del silenzioassenso
La risposta vincola
l’Amministrazione Finanziaria
122. Le società non operative
A CHI VA PRESENTATA L’ISTANZA
L’istanza va presentata al Direttore regionale delle Entrate competente per
territorio.
COME VA PRESENTATA L’ISTANZA
L’istanza va spedita in plico raccomandato con avviso di ricevimento, ovvero a
mezzo fax o posta elettronica, all’ufficio finanziario competente per
ll’accertamento
accertamento in ragione del domicilio fiscale del contribuente.
COSA DEVE CONTENERE L’ISTANZA
Attenzione ai dati che devono essere riportati pena innamissibilità
dell’istanza (es. dati del richiedente)
Nella
N
ll Circolare
Ci l
25/E del
d l 4 marzo 2007 l’Agenzia
l’A
i delle
d ll entrate
t t ha
h consigliato
i li t di
allegare alle istanze di interpello copia del prospetto di operatività
123. Le società non operative
L’istanza può essere accolta anche con riferimento a singole tipologie di
imposte!!
In particolare, n caso di accoglimento dell’istanza ai fini dell’Ires va indicato, nella
casella “Imposta sul reddito”, uno dei seguenti codici:
1. se è stata ottenuta la disapplicazione della disciplina delle società non
operative;
2 se è stata ottenuta la disapplicazione della disciplina delle società in perdita
2.
sistematica;
3. se è stata ottenuta la disapplicazione di entrambe le discipline.
Inoltre, vanno barrate, anche congiuntamente alla compilazione della casella
“Imposta sul reddito”, le seguenti caselle:
- “IRAP”, se la disapplicazione della disciplina è stata ottenuta in relazione all’IRAP;
--“IVA”, se la disapplicazione della disciplina è stata ottenuta in relazione all’IVA.
124. Le società non operative
Alfa Srl ha ottenuto la disapplicazione della disciplina delle società non operative,
anche ai fini Irap e Iva.
La società, invece, supera il test delle perdite triennali.
1
X
X
Attenzione! La disapplicazione
pp
può anche essere solo p
p
parziale
125. L’interpello disapplicativo
30 settembre 2014
è il termine per la
presentazione di Unico 2014
Il Direttore Regionale delle
Entrate risponde entro 90 giorni
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE
DELL’ISTANZA D’INTERPELLO:
02 luglio 2014
126. L’interpello disapplicativo
In linea generale si deve ritenere che, qualora l'istanza venga inoltrata
adducendo fatti oggettivi e non dipendenti dalla volontà dell
dell'istante
istante non
si pone alcuna causa ostativa alla disapplicazione, parziale o totale, delle
disposizioni sulle società di comodo, mentre, qualora le situazioni
oggettive evidenziate dall'istante siano in qualche modo riconducibili
alla volontà o all'inerzia del medesimo l'istanza di disapplicazione non
si ritiene generalmente in linea con la volontà del Legislatore.
I t
Interpello
ll di
disapplicativo
li ti
Rilevano ttutti
Ril
tti queii casii iin cuii
vengano individuati fatti oggettivi e
non dipendenti dalla volontà
d ll'i
dell'istante
127. L’interpello disapplicativo
Le oggettive situazioni che consentono la disapplicazione mediante
interpello:
ƒ non
devono
necessariamente
riguardare
la
straordinaria
amministrazione ma possono anche porsi nell'ambito della gestione
ordinaria dell'impresa (per effetto delle modifiche introdotte dall'articolo
1, comma 109, lett. h), della legge finanziaria 2007);
ƒ deve sempre e comunque esistere un nesso di causalità tra la
situazione addotta e l'impossibilità di superare il test di operatività o
delle perdite triennali;
ƒ possono riferirsi anche solo ad alcuni soltanto degli assets di cui all'art.
30, comma 4 bis, legge n. 724/1994 ovvero possono riguardare anche
solo parte del triennio rilevante per la determinazione dei ricavi
presunti.
128. Un esempio: le società immobiliari
Possono richiedere la disapplicazione:
ƒ società proprietaria di terreni in attesa delle autorizzazioni amministrative per
l edificazione;
l'edificazione;
ƒ il canone di locazione rispetta i valori OMI;
ƒ società i cui terreni non possono essere edificati in presenza di vincoli apposti da
leggi regionali.
regionali
ƒ Impossibilità di modificare i canoni di locazione (es. contratti a canone vincolato
o contratti che, inizialmente congrui, non possono più essere modificati)
ƒ immobili non locati in quanto non più richiesti dal mercato (standard costruttivi
non più idonei);
ƒ immobili inagibili in stato di degrado, anche inagibilità temporanea.
Non possono richiedere la disapplicazione:
ƒ società con terreni agricoli incolti, in quanto posseduti da soci che si dedicano ad
altre attività;
ƒ società con canoni di locazione risalenti nel tempo, se la mancata modifica delle
condizioni è imputabile alla società istante;
ƒ società con la medesima compagine sociale della società che prende in
locazione gli immobili.
129. Un esempio: periodo di non normale
svolgimento
g
Sono periodi di non normale svolgimento:
ƒ periodo di durata inferiore a quello stabilito nell
nell'atto
atto costitutivo, per effetto di
operazioni straordinarie (trasformazione, fusione, scissione..);
ƒ periodo che precede quello in cui ha avuto inizio la liquidazione,
ƒ periodo in cui ll'impresa
impresa ha affittato o concesso in usufrutto ll'unica
unica azienda
posseduta,
ƒ periodo in cui viene svolta soltanto attività di ricerca propedeutica allo
svolgimento di altra attività produttiva di beni o servizi
ƒ periodo in cui l’attività non può essere svolta perché non è stata concessa la
licenza ,
ƒ periodo in cui l’attività non può essere svolta a causa del protrarsi della
costruzione di uno specifico impianto (per cause non dipendenti dalla volontà
dell’imprenditore),
ƒ Congiuntura economica negativa (anche senza bisogno di prove ma sulla base
di nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza) -> riconosciuto dalla
g
giurisprudenza
p
130. L’interpello disapplicativo
MANCATA PRESENTAZIONE DELL’INTERPELLO DISAPPLICATIVO
In contribuente può anche decidere di non presentare interpello
disapplicativo
MA attenzione alla doppia sanzione!
sarà sempre applicabile in
sede
d di controllo
t ll la
l
sanzione amministrativa
da euro 258,00 ad euro
2 065 00 per l’omissione
2.065,00
di ogni comunicazione
prescritta dalla legge
tributaria
tributaria.
Sarà applicabile la sanzione per
infedele dichiarazione nella
misura massima prevista dalla
legge (2.065 euro) qualora in fase
di accertamento
l’Amministrazione rilevi
l’insussistenza delle condizioni
per la disapplicazione della
disciplina
p
131. L’interpello disapplicativo
IMPUGNABILITA’ INTERPELLO DISAPPLICATIVO:
OPINIONI CONTRASTANTI DELLA GIURISPRUDENZA
Sentenza della Corte di
Cassazione, Sezione
Tributaria, n. 8663 del
15/04/2011 -> diniego di
agevolazione
Sentenza della Corte di
Cassazione n. 17010 del 5
ottobre 2012 ->
disapplicazione di norma
antielusiva
la mancata impugnazione del diniego
rende definitiva la carenza di potere di
disapplicazione della norma antielusiva in
capo all’istante per cui la natura non
elusiva
e
us a de
della
a fattispecie
att spec e non
o pot
potrà
àp
più
ù
essere sindacata successivamente, ad
esempio, nel caso di un successivo
avviso di accertamento.
il contribuente è titolare di una mera
facoltà di impugnazione della risposta
risposta,
e non di un onere
Si consiglia, prudenzialmente, di impugnare il diniego!
132. No al controllo formale
È bene ricordare come, nel caso di accertamenti fondati sulla disciplina delle
società di comodo,, l'ente impositore
p
deve,, a p
pena di nullità,, richiedere chiarimenti al
contribuente e motivare le ragioni di rigetto nell'accertamento, secondo quanto
affermato da consolidata giurisprudenza.
Il contribuente, pur non avendo
superato il test di operatività e
non avendo presentato
interpello
p
disapplicativo,
pp
, non si
adegua al reddito minimo
Controllo formale della
dichiarazione per il recupero
delle somme -> NO
Avviso di accertamento motivato
-> SI
Ace e start-up innovative
134. ACE e comodo
ƒ L'agevolazione Ace, nel modello delle società di capitali, viene
portata a riduzione del reddito di impresa direttamente nel quadro
RN (imponibile complessivo), sicché il mancato richiamo alla
norma nel quadro RF non risulta affatto preclusivo all'utilizzo
dell'incentivo. Nel campo RN6 di Unico SC, infatti, le società di
comodo deducono ll'Ace
Ace dopo ll'eventuale
eventuale adeguamento del reddito
al valore minimo e, in quella sede, le istruzioni non contengono
alcun vincolo al possibile abbattimento del reddito (eventualmente
fino ad azzerarlo).
ESEMPIO
Una Srl di comodo con un reddito effettivo di 1.000, un reddito minimo di
1,300 e una deduzione Ace di 600, indicherà i seguenti valori:
1.000
1.300
1.300
600
700
¾ l'agevolazione verrà interamente fruita (anche scendendo al di sotto
del minimo e/o del reddito effettivo).
effettivo)
ƒ La spettanza dell'Ace per gli enti di comodo è confermata dalle istruzioni
al modello Unico SP che, essendo strutturato in modo differente, richiede
di indicare la deduzione già nel quadro dedicato alle società di comodo
(RS19, col. 1).
START-UP INNOVATIVE
Le start-up innovative sono esonerate dalla disciplina delle società di
comodo.
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