S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO LE SOCIETÀ DI COMODO NEL MODELLO UNICO 2015 a cura di Gian Paolo Ranocchi 25 maggio 2015 - MILANO SOCIETÀ DI COMODO I PROBLEMI I problemi per le società non operative e in perdita sistematica: 1) reddito minimo IRES e IRPEF; 2) IRES maggiorata al 38%; 3) valore della produzione minimo IRAP; 4) blocco su utilizzo perdite; 5) blocco IVA su compensazioni (primo step); 6) perdita credito IVA (secondo step). 2 SOCIETÀ DI COMODO CONSIDERAZIONI Riforma attuata per le società in perdita sistematica. A quando per le non operative? Immobiliari. Uscita spesso complicata. Massimizzazione dei problemi per chi ha rivalutato. Valutare con attenzione interpello preventivo (OMI, perizie, contratti locazione ecc…). Affitti di azienda (tipicamente alberghi). Grossi problemi anche nella gestione interpelli. Problema dello studio di settore. Diniego interpello. Cosa fare? Impugnare o no? 3 SOCIETÀ DI COMODO SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMICA Il periodo di monitoraggio passa da tre a 5 anni La norma entra in vigore dal periodo d'imposta 2014 APPLICAZIONE GIÀ DA UNICO 2015 Le stime dicono che in pratica si disinnesca il problema delle società in perdita sistematica. 4 SOCIETÀ DI COMODO SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMICA QUINQUENNIO RILEVANTE IN UNICO 2015 2009 2010 2011 2012 2013 Cinque periodi d'imposta in perdita fiscale. Quattro in perdita e uno con un reddito sotto quello minimo. 5 SOCIETÀ DI COMODO SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMICA La norma va collocata tra quelle a carattere procedimentale, le quali, come affermato sempre dalla giurisprudenza di legittimità e dalla stessa Agenzia delle Entrate, hanno carattere retroattivo. La nuova norma deve trovare applicazione anche per il passato e non solo dal 2014. Chi in passato è diventato "di comodo" per avere dichiarato perdite per tre periodi, potrà sostenere, in sede di difesa, che solo dopo cinque periodi poteva essere considerato tale. CIRCOLARE 6/E/2015 le modifiche operano solamente a decorrere dal periodo d’imposta 2014. 6 DISINNESCO DISCIPLINA NON OPERATIVE PERDITA SISTEMICA ART. 30, L. 724/94 ART. 2, D.L. 138/11 CAUSE ESCLUSIONE CAUSE DISAPPLICAZIONE CAUSE DISAPPLICAZIONE PROVV. 14.02.08 PROVV. 11.06.12 INTERPELLO DISAPPLICATIVO 7 … CAUSE ESCLUSIONE VALGONO PER ENTRAMBE LE DISCIPLINE CONSENTONO DISINNESCO INTEGRALE LE PIÙ RICORRENTI VANNO VERIFICATE SULL’ANNO DI COMODO (PER UNICO 2015 IL 2014) 2 - SOGGETTI NEL PRIMO PERIODO D’IMPOSTA 7 - SOCIETÀ CHE NEI DUE ESERCIZI PRECEDENTI HANNO AVUTO UN NUMERO DI DIPENDENTI MAI INFERIORE ALLE DIECI UNITÀ 9 - SOCIETÀ CHE PRESENTANO IL VALORE DELLA PRODUZIONE (A DEL CONTO ECONOMICO) SUPERIORE ALL’ATTIVO PATRIMONIALE 11 - SOCIETÀ CHE RISULTANO CONGRUE E COERENTI AI FINI DEGLI STUDI DI SETTORE. 8 … CAUSE DISAPPLICAZIONE – NON OPERATIVE VALGONO SOLO PER SOCIETÀ NON OPERATIVE IN ALCUNI CASI IL DISINNESCO È PARZIALE VANNO VERIFICATE SULL’ANNO DI COMODO (PER UNICO 2015 IL 2014) DISAPPLICAZIONE PARZIALE 4 - LA SOCIETÀ DISPONE DI IMMOBILIZZAZIONI COSTITUITE DA IMMOBILI IN LOCAZIONE AD ENTI PUBBLICI OVVERO LOCATI A CANONE VINCOLATO 5 - LA SOCIETÀ DETIENE PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ NON DI COMODO, ESCLUSE DALL’APPLICAZIONE DELL’ART. 30 O COLLEGATE RESIDENTI ALL’ESTERO CUI SI APPLICA IL REGIME DELL’ART. 168 6 - LA SOCIETÀ HA OTTENUTO L’ACCOGLIMENTO DELL’ISTANZA DI DISAPPLICAZIONE IN RELAZIONE AD UN PRECEDENTE PERIODO DI IMPOSTA SULLA BASE DI CIRCOSTANZE CHE NON HANNO SUBITO MODIFICAZIONI 9 … CAUSE DISAPPLICAZIONE – PERDITE SISTEMICHE VALGONO SOLO PER SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA IN ALCUNI CASI IL DISINNESCO È PARZIALE VANNO VERIFICATE NEL PERIODO DI SORVEGLIANZA (PER UNICO 2015 IL QUINQUENNIO 2009-2013) IL PRIMO PERIODO D’IMPOSTA ASTRATTAMENTE UTILE (CONSIDERANDO ANCHE LA CAUSA DI DISAPPLICAZIONE AUTOMATICA PREVISTA DALL’ART. 1, LETTERA M), DEL PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DELL’11 GIUGNO 2012) PER L’APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA IN ESAME È IL SETTIMO ANNO DALLA COSTITUZIONE (C.M. N. 6/15) 10 Le società di comodo – La gestione del prospetto - Beni in leasing costo concedente - Beni ammortizzabil: costo storico - Costi pluriennali: valore residuo - Si partecipazioni estere (se non escluse o operative) - No beni in corso di costruzione - Auto: valore contabile (no 164) - Immobili: compreso valore area - Omogeneità assets – proventi - No finanziamenti infruttiferi -No azioni proprie 11 Le società di comodo e gli studi di settore Soc. di comodo e studi di settore Società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore Esclusione: La condizione va verificata per il 2014 Perdite sistematica: la condizione va verificata su 2009/2013 Vale congruità ottenuta anche per adeguamento - Effetti dell’adeguamento a Gerico - I maggiori ricavi non rilevano nel test di operatività Il maggior reddito rileva ai fini del reddito minimo 12 Le società di comodo – Note operative Le verifiche sulle società immobiliari: 1) 2) 3) 4) 5) Contratti di locazione a canone vincolato - disapplicazione Contratti di locazione a enti pubblici o assimilati - disapplicazione Subentro in locazioni stipulate da altri - interpello Locazione a valore di mercato - interpello Bene in costruzione o “rimanenza” – escluso C.T.P.Vercelli 3.4.2013 n. 13/01/13 – Locazioni La locazione infragruppo di un fabbricato il cui canone non è congruo rispetto ai parametri dell'art. 30 della L. 724/94 non determina l'assoggettamento della società locatrice al regime delle società non operative, se il canone è congruo rispetto ai valori OMI. 13 Le società di comodo – Note operative Le verifiche sulle holding: 1) 2) 3) Disapplicazione legale La società partecipata è esclusa La società partecipata è operativa La società partecipata ha ottenuto l’accoglimento dell’interpello 1) 2) 3) 4) 5) Interpello preventivo Possesso della sola nuda proprietà La società partecipata non ha riserve di utili sufficienti La società partecipata ha perdite da coprire La società partecipata è in fase di start up La società partecipata appartiene ad un settore in crisi 14 Le società di comodo – La gestione dell’interpello L’ interpello disapplicativo 2014 scade il 2 luglio prossimo Art. 30, co 4 bis, L. 724/94 “la società interessata può chiedere la disapplicazione delle relative disposizioni antielusive ex art. 37bis, co. 8, DPR 600/73” Senza istanza il ricorso è inammissibile (Circ. n.5/E/2007, n. 14/E/2007 e n. 7/E/2009). Per le Entrate La giurisprudenza Il ricorso è ammissibile anche in assenza di preventiva istanza (C. n.32/E/2010 e 23/E/2012). Scattano però le sanzioni massime se si accerta Cass. n. 17010/2012: l'istanza è obbligatoria (?) 15 Le società di comodo – La gestione dell’interpello -Cod. da 1 a 3 per disapplicazione da test, perdite, o entrambe - Possibile interpello per disapplicazione parziale: in relazione ai singoli beni o in relazione al comparto impositivo 16 Le società di comodo – La gestione dell’interpello OBBLIGO DI IMPUGNARE IL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO Sent. n. 20394 del 29 novembre 2012…la Corte, con sentenza n. 8663 del 15 aprile 2011, ha affermato che le determinazioni del Direttore regionale delle Entrate sulla istanza del contribuente volta ad ottenere le disapplicazione di una norma antielusiva ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis, comma 8, costituiscono presupposto necessario ed imprescindibile per l'esercizio di tale potere. Le determinazioni in senso negativo costituiscono perciò atto di diniego di agevolazione fiscale e sono soggette ad autonoma impugnazione ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, lett. h). (conforme sent. 5843 del 13 aprile 2012) Conforme recentemente CTP Venezia n. 134/1/13 del 27 novembre 2013 FACOLTA’ DI IMPUGNARE IL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO Sent. N. 17010 del 15 ottobre 2012…Ad avviso del Collegio, il diniego del direttore regionale delle entrate di disapplicazione di norme antielusive, ai sensi dell'art. 37-bis, comma 8, del DPR n. 600 del 1973, rientra nel novero degli atti impugnabili, in via facoltativa, da parte del contribuente istante. A tale conclusione inducono vari elementi, i quali escludono che all'atto de quo possa attribuirsi natura meramente endoprocedimentale o di semplice parere interpretativo (al pari di una circolare).”. 17 S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO RAVVEDIMENTO E UNICO 2015 a cura di Gian Paolo Ranocchi 18 DICHIARAZIONE TARDIVA Non cambia nulla RAVVEDIBILE ENTRO 90 giorni Si applica la lettera c) dell’articolo 13 DLgs. 472/97. Dichiarazione tardiva Sanzione fissa 258 : 10 = 25,80 Imposte non versate Sanzione base 30% : 8 = 3,75% (se si regolarizza prima c’è la possibilità di effettuare ravvedimento sprint o breve) COMPILAZIONE DEL MOD. F24: occorre indicare: codice tributo 8911 e anno di riferimento 2015 (anno in cui si è commessa la violazione di tardiva presentazione). La sanzione ridotta si applica per ciascuna “dichiarazione” (redditi/IVA/IRAP) a prescindere dalla presentazione in forma unificata delle stesse (C.M. 54/2002). 19 ATTIVITÀ DI LIQUIDAZIONE DELLE DICHIARAZIONI EX ARRTT. 36-BIS DPR 600/73 E 54-BIS DPR 633/72 Il ravvedimento non può essere effettuato se è stato notificata la comunicazione di irregolarità. Sanzione ridotta a 1/3 (10%) posso rateizzare (6 o 20 rate trimestrali) Se definisco avviso bonario Sanzione ridotta da 1/8 (3,75%) a 1/6 (5%) non posso rateizzare Se mi ravvedo 20 RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE 36-TER A SEGUITO DI CONTROLLO FORMALE Il ravvedimento può essere effettuato fino al momento della notifica della comunicazione recante la somme dovute. Sanzione ridotta a 2/3 (20%) posso rateizzare (6 o 20 rate trimestrali) Se pago comunicazione Sanzione ridotta da 1/8 (3,75%) a 1/6 (5%) non posso rateizzare Se mi ravvedo 21 S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO GE.RI.CO. 2015: novità sui correttivi crisi a cura di Gian Paolo Ranocchi LE NOVITA’ DI GERICO 2015 -Studi (da 205 a 204): studio WM32U sostituisce VM32U e VM45U; - Per gli studi revisionati 2014 quadro F semplificato. Il rigo F15 (costo produzione servizi) viene conglobato in F14 (costo acquisto materie prime). -Nel rigo F19 vanno indicate anche le prestazioni di lavoro accessorio -Nel rigo F23 va il 20% dell’Imu pagata per gli immobili strumentali - Nel quadro T non vanno i costi variabili del biennio precedente, ma i dati del triennio precedente (2011-2012-2013) relativi ai beni strumentali (valore) e dei dipendenti (numero giornate retribuite) e degli altri addetti all’attività tipicamente soci e collaboratori (percentuale di lavoro prestato). 23 24 25 26 27 28