S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
LE SOCIETÀ DI COMODO NEL
MODELLO UNICO 2015
a cura di Gian Paolo Ranocchi
25 maggio 2015 - MILANO
SOCIETÀ DI COMODO
I PROBLEMI
I problemi per le società non operative e in perdita sistematica:
1) reddito minimo IRES e IRPEF;
2) IRES maggiorata al 38%;
3) valore della produzione minimo IRAP;
4) blocco su utilizzo perdite;
5) blocco IVA su compensazioni (primo step);
6) perdita credito IVA (secondo step).
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SOCIETÀ DI COMODO
CONSIDERAZIONI
Riforma attuata per le società in perdita sistematica. A quando
per le non operative?
Immobiliari. Uscita spesso complicata. Massimizzazione dei
problemi per chi ha rivalutato. Valutare con attenzione
interpello preventivo (OMI, perizie, contratti locazione ecc…).
Affitti di azienda (tipicamente alberghi). Grossi problemi anche
nella gestione interpelli. Problema dello studio di settore.
Diniego interpello. Cosa fare? Impugnare o no?
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SOCIETÀ DI COMODO
SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMICA
Il periodo di monitoraggio passa da tre a 5 anni
La norma entra in vigore dal periodo d'imposta 2014
APPLICAZIONE GIÀ DA UNICO 2015
Le stime dicono che in pratica si disinnesca il problema delle società in
perdita sistematica.
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SOCIETÀ DI COMODO
SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMICA
QUINQUENNIO RILEVANTE IN UNICO 2015
2009
2010
2011
2012
2013
Cinque periodi d'imposta in perdita fiscale.
Quattro in perdita e uno con un reddito sotto quello minimo.
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SOCIETÀ DI COMODO
SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMICA
La norma va collocata tra quelle a carattere procedimentale, le quali,
come affermato sempre dalla giurisprudenza di legittimità e dalla stessa
Agenzia delle Entrate, hanno carattere retroattivo.
La nuova norma deve trovare applicazione anche per il passato e non
solo dal 2014.
Chi in passato è diventato "di comodo" per avere dichiarato perdite per tre
periodi, potrà sostenere, in sede di difesa, che solo dopo cinque periodi
poteva essere considerato tale.
CIRCOLARE 6/E/2015 le modifiche operano solamente a decorrere dal
periodo d’imposta 2014.
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DISINNESCO DISCIPLINA
NON OPERATIVE
PERDITA SISTEMICA
ART. 30, L. 724/94
ART. 2, D.L. 138/11
CAUSE ESCLUSIONE
CAUSE DISAPPLICAZIONE
CAUSE DISAPPLICAZIONE
PROVV. 14.02.08
PROVV. 11.06.12
INTERPELLO DISAPPLICATIVO
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… CAUSE ESCLUSIONE
VALGONO PER ENTRAMBE LE DISCIPLINE CONSENTONO
DISINNESCO INTEGRALE
LE PIÙ RICORRENTI
VANNO VERIFICATE SULL’ANNO DI COMODO (PER UNICO 2015 IL 2014)
2 - SOGGETTI NEL PRIMO PERIODO D’IMPOSTA
7 - SOCIETÀ CHE NEI DUE ESERCIZI PRECEDENTI HANNO AVUTO UN NUMERO DI
DIPENDENTI MAI INFERIORE ALLE DIECI UNITÀ
9 - SOCIETÀ CHE PRESENTANO IL VALORE DELLA PRODUZIONE (A DEL CONTO ECONOMICO)
SUPERIORE ALL’ATTIVO PATRIMONIALE
11 - SOCIETÀ CHE RISULTANO CONGRUE E COERENTI AI FINI DEGLI STUDI DI SETTORE.
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… CAUSE DISAPPLICAZIONE – NON
OPERATIVE
VALGONO SOLO PER SOCIETÀ NON OPERATIVE
IN ALCUNI CASI IL DISINNESCO È PARZIALE
VANNO VERIFICATE SULL’ANNO DI COMODO (PER UNICO 2015 IL 2014)
DISAPPLICAZIONE
PARZIALE
4 - LA SOCIETÀ DISPONE DI IMMOBILIZZAZIONI COSTITUITE DA IMMOBILI IN LOCAZIONE
AD ENTI PUBBLICI OVVERO LOCATI A CANONE VINCOLATO
5 - LA SOCIETÀ DETIENE PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ NON DI COMODO, ESCLUSE
DALL’APPLICAZIONE DELL’ART. 30 O COLLEGATE RESIDENTI ALL’ESTERO CUI SI APPLICA IL
REGIME DELL’ART. 168
6 - LA SOCIETÀ HA OTTENUTO L’ACCOGLIMENTO DELL’ISTANZA DI DISAPPLICAZIONE IN
RELAZIONE AD UN PRECEDENTE PERIODO DI IMPOSTA SULLA BASE DI CIRCOSTANZE CHE
NON HANNO SUBITO MODIFICAZIONI
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… CAUSE DISAPPLICAZIONE – PERDITE SISTEMICHE
VALGONO SOLO PER SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA
IN ALCUNI CASI IL DISINNESCO È PARZIALE
VANNO VERIFICATE NEL PERIODO DI SORVEGLIANZA (PER UNICO 2015 IL QUINQUENNIO
2009-2013)
IL PRIMO PERIODO D’IMPOSTA ASTRATTAMENTE UTILE (CONSIDERANDO ANCHE LA CAUSA
DI DISAPPLICAZIONE AUTOMATICA PREVISTA DALL’ART. 1, LETTERA M), DEL
PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DELL’11 GIUGNO 2012)
PER L’APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA IN ESAME È IL SETTIMO ANNO DALLA COSTITUZIONE
(C.M. N. 6/15)
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Le società di comodo – La gestione del prospetto
- Beni in leasing costo concedente
- Beni ammortizzabil: costo storico
- Costi pluriennali: valore residuo
- Si partecipazioni estere (se non
escluse o operative)
- No beni in corso di costruzione
- Auto: valore contabile (no 164)
- Immobili: compreso valore area
- Omogeneità assets – proventi
- No finanziamenti infruttiferi
-No azioni proprie
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Le società di comodo e gli studi di settore
Soc. di comodo e studi di settore
Società che risultano congrue e coerenti
ai fini degli studi di settore
Esclusione: La condizione va verificata per il 2014
Perdite sistematica: la condizione va verificata su 2009/2013
Vale congruità ottenuta anche per adeguamento
-
Effetti dell’adeguamento a Gerico
-
I maggiori ricavi non rilevano nel test di operatività
Il maggior reddito rileva ai fini del reddito minimo
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Le società di comodo – Note operative
Le verifiche sulle società immobiliari:
1)
2)
3)
4)
5)
Contratti di locazione a canone vincolato - disapplicazione
Contratti di locazione a enti pubblici o assimilati - disapplicazione
Subentro in locazioni stipulate da altri - interpello
Locazione a valore di mercato - interpello
Bene in costruzione o “rimanenza” – escluso
C.T.P.Vercelli 3.4.2013 n. 13/01/13 – Locazioni
La locazione infragruppo di un fabbricato il cui canone non è congruo rispetto ai
parametri dell'art. 30 della L. 724/94 non determina l'assoggettamento della
società locatrice al regime delle società non operative, se il canone è congruo
rispetto ai valori OMI.
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Le società di comodo – Note operative
Le verifiche sulle holding:
1)
2)
3)
Disapplicazione legale
La società partecipata è esclusa
La società partecipata è operativa
La società partecipata ha ottenuto l’accoglimento dell’interpello
1)
2)
3)
4)
5)
Interpello preventivo
Possesso della sola nuda proprietà
La società partecipata non ha riserve di utili sufficienti
La società partecipata ha perdite da coprire
La società partecipata è in fase di start up
La società partecipata appartiene ad un settore in crisi
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Le società di comodo – La gestione dell’interpello
L’ interpello disapplicativo 2014 scade il 2 luglio prossimo
Art. 30, co 4 bis, L. 724/94
“la società interessata può chiedere la disapplicazione delle relative disposizioni
antielusive ex art. 37bis, co. 8, DPR 600/73”
Senza istanza il ricorso è inammissibile (Circ. n.5/E/2007, n.
14/E/2007 e n. 7/E/2009).
Per le Entrate
La giurisprudenza
Il ricorso è ammissibile anche in assenza di preventiva
istanza (C. n.32/E/2010 e 23/E/2012). Scattano però le
sanzioni massime se si accerta
Cass. n. 17010/2012: l'istanza è obbligatoria (?)
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Le società di comodo – La gestione dell’interpello
-Cod. da 1 a 3 per disapplicazione da test, perdite, o entrambe
- Possibile interpello per disapplicazione parziale: in relazione ai
singoli beni o in relazione al comparto impositivo
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Le società di comodo – La gestione dell’interpello
OBBLIGO DI IMPUGNARE IL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO
Sent. n. 20394 del 29 novembre 2012…la Corte, con sentenza n. 8663 del 15 aprile 2011, ha
affermato che le determinazioni del Direttore regionale delle Entrate sulla istanza del contribuente
volta ad ottenere le disapplicazione di una norma antielusiva ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art.
37 bis, comma 8, costituiscono presupposto necessario ed imprescindibile per l'esercizio di tale
potere. Le determinazioni in senso negativo costituiscono perciò atto di diniego di agevolazione
fiscale e sono soggette ad autonoma impugnazione ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19,
comma 1, lett. h). (conforme sent. 5843 del 13 aprile 2012)
Conforme recentemente CTP Venezia n. 134/1/13 del 27 novembre 2013
FACOLTA’ DI IMPUGNARE IL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO
Sent. N. 17010 del 15 ottobre 2012…Ad avviso del Collegio, il diniego del direttore
regionale delle entrate di disapplicazione di norme antielusive, ai sensi dell'art. 37-bis,
comma 8, del DPR n. 600 del 1973, rientra nel novero degli atti impugnabili, in via
facoltativa, da parte del contribuente istante.
A tale conclusione inducono vari elementi, i quali escludono che all'atto de quo possa
attribuirsi natura meramente endoprocedimentale o di semplice parere interpretativo (al
pari di una circolare).”.
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SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
RAVVEDIMENTO E UNICO 2015
a cura di Gian Paolo Ranocchi
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DICHIARAZIONE TARDIVA
Non cambia nulla
RAVVEDIBILE ENTRO 90 giorni
Si applica la lettera c) dell’articolo 13 DLgs. 472/97.
Dichiarazione tardiva
Sanzione fissa
258 : 10 = 25,80
Imposte non versate
Sanzione base 30% : 8 = 3,75%
(se si regolarizza prima c’è la possibilità di
effettuare ravvedimento sprint o breve)
COMPILAZIONE DEL MOD. F24: occorre indicare: codice tributo 8911 e anno di riferimento
2015 (anno in cui si è commessa la violazione di tardiva presentazione). La sanzione ridotta si
applica per ciascuna “dichiarazione” (redditi/IVA/IRAP) a prescindere dalla presentazione in
forma unificata delle stesse (C.M. 54/2002).
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ATTIVITÀ DI LIQUIDAZIONE DELLE
DICHIARAZIONI EX ARRTT. 36-BIS DPR
600/73 E 54-BIS DPR 633/72
Il ravvedimento non può essere effettuato se è stato notificata la
comunicazione di irregolarità.
Sanzione ridotta a 1/3 (10%)
posso rateizzare
(6 o 20 rate trimestrali)
Se definisco avviso bonario
Sanzione ridotta da 1/8 (3,75%)
a 1/6 (5%)
non posso rateizzare
Se mi ravvedo
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RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE 36-TER A
SEGUITO DI CONTROLLO FORMALE
Il ravvedimento può essere effettuato fino al momento della notifica
della comunicazione recante la somme dovute.
Sanzione ridotta a 2/3 (20%)
posso rateizzare
(6 o 20 rate trimestrali)
Se pago comunicazione
Sanzione ridotta da 1/8 (3,75%)
a 1/6 (5%)
non posso rateizzare
Se mi ravvedo
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GE.RI.CO. 2015: novità sui correttivi crisi
a cura di Gian Paolo Ranocchi
LE NOVITA’ DI GERICO 2015
-Studi (da 205 a 204): studio WM32U sostituisce VM32U e VM45U;
- Per gli studi revisionati 2014 quadro F semplificato. Il rigo F15 (costo
produzione servizi) viene conglobato in F14 (costo acquisto materie prime).
-Nel rigo F19 vanno indicate anche le prestazioni di lavoro accessorio
-Nel rigo F23 va il 20% dell’Imu pagata per gli immobili strumentali
- Nel quadro T non vanno i costi variabili del biennio precedente, ma i dati
del triennio precedente (2011-2012-2013) relativi ai beni strumentali (valore)
e dei dipendenti (numero giornate retribuite) e degli altri addetti all’attività
tipicamente soci e collaboratori (percentuale di lavoro prestato).
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