LA DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ
NON OPERATIVE
a cura di Gian Paolo Ranocchi
ESCLUSIONE
ARTICOLO 30 DELLA LEGGE
724/1994
INDICARE CODICE SPECIFICO
DISAPPLICAZIONE
PROVVEDIMENTO DEL
DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE
ENTRATE DEL 14 FEBBRAIO 2008
SOCIETÀ NON OPERATIVE
Le cause di esclusione dopo i chiarimenti della cir. 9/08
1) Numero di soci non inferiore a 50 (e non più non inferiore a 100)
La causa di esclusione deve manifestarsi per la maggior parte del periodo d’imposta
2) Due esercizi precedenti dipendenti mai inferiore a 10 unità
Non si tratta di dato medio, bensi’ in ciascuno dei giorni del biennio precedente non
deve esservi un numero dipendenti inferiori a dieci
3) Valore della produzione > totale attivo stato patrimoniale
Il test va eseguito nell’esercizio di riferimento e non anche in quelli precedenti
SOCIETÀ NON OPERATIVE
Le nuove cause di esclusione con i chiarimenti della circ. 9/08
4) Società partecipate per almeno il 20 % da enti pubblici
Partecipazione deve sussistere per la maggior parte del periodo d’imposta
5) Fallimenti,
liquidazioni
giudiziarie,
amministrativa e concordato preventivo
liquidazione
coatta
6) Congruità e coerenza rispetto agli studi di settore
La congruità per adeguamento deve avvenire al valore puntuale,
determinato considerando anche gli indici di normalità economica Non vale
per le società soggette a parametri. Nell’esercizio di riferimento e non nel
triennio
PROSPETTO “SOCIETA’ DI COMODO”
CAUSE DI DISAPPLICAZIONE TOTALE
Società in liquidazione che assume l’impegno, in dichiarazione, di
cancellazione dal registro delle imprese entro il termine di presentazione
della dichiarazione dei redditi successiva. L’esclusione è valida per il periodo
d’imposta di assunzione dell’impegno, il precedente ed il successivo
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SOCIETÀ NON OPERATIVE
Le cause di disapplicazione con i chiarimenti della circ. 9/08
Cause che permettono disapplicazione senza interpello
•
Società in liquidazione che in Unico si impegnano a chiudere la
liquidazione entro il termine di presentazione dichiarazione
successiva (impegno in Unico 2009 entro il 30.9.2010).
•
Società in procedura concorsuale: la causa di esclusione opera
anche dall’esercizio precedente
•
Società sottoposte a sequestro penale o confisca o siano stati
nominati amministratori giudiziari
•
Società che locano immobili a enti pubblici o in regime di equo
canone. Disapplicazione parziale limitata agli immobili
SOCIETÀ NON OPERATIVE
Le cause di disapplicazione con i chiarimenti della circ. 9/08
Altre cause che permettono disapplicazione senza interpello
5) Società che detengono partecipazioni in società operative o escluse
dall’articolo 30 ( anche tramite interpello) o società collegate cui si
applica la disciplina art. 168. Disapplicazione parziale limitata limitata
alle partecipazioni
6) Società che hanno ottenuto la disapplicazione tramite interpello se
non sono cambiati i motivi
•Disapplicazione parziale: gli assets esclusi comportano che
vanno esclusi anche i componenti economici ad essi correlati:
es. immobile locato a ente pubblico > esclusi gli affitti dal test
di operatività
INTERPELLO
ACCOGLIMENTO
ires
irap
iva
Se barro contemporaneamente le tre caselle il resto del prospetto
non va compilato.
SOCIETÀ NON OPERATIVE
La richiesta di interpello
1) Dove non operano le cause di esclusione e la società non è
operativa, deve essere predisposta istanza di interpello
2) L’interpello è disapplicativo ai sensi dell’articolo 37 bis, comma 8, del
DPR n. 600 del 1973
3) L’istanza va presentata all’Ufficio territorialmente competente che ha
30 gg. Di tempo per l’esame
4) Trasmissione del parere alla DRE competente per territorio
5) Esame della DRE : accoglimento o rigetto entro 90 giorni termine
non perentorio : problematiche rispetto ai tempi di UNICO
SOCIETÀ NON OPERATIVE
La richiesta di interpello
Circolari Agenzia entrate del 2007
Indicano quali sono le possibili ipotesi di accoglimento delle istanze per:
- holding;
- società immobiliari;
- società in liquidazione
Posizione dell’Agenzia delle Entrate: in mancanza di istanza di disapplicazione
il ricorso avverso l’accertamento è inammissibile
Diniego istanza di disapplicazione: impugnabilità o meno
sentenza n. 93 del 15 aprile 2008)
(CTP Lecce
TEST DI OPERATIVITA’ E REDDITIVITA’
Alcune regole da ricordare
-Beni in leasing – sempre costo del concedente
-Beni ammortizzabili – costo storico
-Costi pluriennali – valore residuo
-Beni in corso di costruzione – non rilevano
-Fabbricati e auto – costo storico contabile
-Questione della “omogeneità” beni – proventi
-Anche beni inferiore a 516,46€
SOCIETA’ NON OPERATIVE
Particolari rilievi per il reddito minimo
Vengono conservate agevolazioni quali :
-
Tassazione ridotta dei dividendi
-
Percentuale di esenzione PEX
Sono componenti che agevolano la determinazione del
reddito minimo presunto e che agevolano il suo
raggiungimento
COMPUTO DELLE MEDIA TRIENNALE
Assonime ed
Agenzia
entrate
-
Se non ci sono tre
esercizi si assumono
anche in numero
minore
-
I
periodi
esclusi
esclusi rilevano nella
media (cir 5/2007)
LE SOCIETA’ IMMOBILIARI
Le possibili giustificazioni
-Costruzione e vendita – rimanenze - escluse
-Bene strumentale in costruzione - escluso
-Radicale ristrutturazione – interpello
-Blocco autorizzazioni (aree) – interpello
-Canoni vincolati - disapplicazione
-Fitto a enti pubblici – disapplicazione
-Subentro in contr. locazi. preesist. – interpello
-Contratto originario valore mercato – interpello
-Contratto a valore di mercato (omi) – interpello
LE SOCIETA’ HOLDING
Le possibili giustificazioni
-Holding ex art 106 Tub (no 113 tub) - escluse
-Partecip. con istanza accettata – disapplicaz.
-Partecip. esclusa – disapplicazione
-Partecip. operativa – disapplicazione
-Possesso solo nuda proprietà - interpello
-Partecip. con riserva utili insufficiente – interp.
-Partecip. in perdita e utili a copert – interpello
-Partecip. in fase di start up – interpello
-Partecip. in settore in crisi – interpello
SOCIETÀ NON OPERATIVE
Le conseguenze ai fini IVA
- L'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione presentata ai
fini dell'imposta sul valore aggiunto non è ammessa al rimborso
ne' può costituire oggetto di compensazione o di cessione,
- se per tre periodi di imposta consecutivi la società o l'ente non
operativo non effettui operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto non inferiore all'importo che risulta dalla
applicazione delle percentuali di cui al comma 1, l'eccedenza di
credito non è ulteriormente riportabile a scomputo dell'IVA a
debito relativa ai periodi di imposta successivi.
Le limitazioni nell’utilizzo del credito Iva
ARTICOLO 30, COMMA 4, L. 724/1994
Qualora per tre periodi di imposta consecutivi la società o l'ente
non operativo non effettui operazioni rilevanti ai fini dell'imposta
sul valore aggiunto non inferiore all'importo che risulta dalla
applicazione delle percentuali di cui al comma 1, l'eccedenza di
credito non e' ulteriormente riportabile a scomputo dell'IVA a
debito relativa ai periodi di imposta successivi.
Anno
Credito Iva da utilizzare in
compensazione
Media ricavi risultante da
percentuali ex. Art.30,
comma 1, legge n.724/1997
Volume d’affari
2006
2007
2008
2009
5.000
7.500
9.500
9.500
Società non
operativa
Società non
operativa
Società non
operativa
15.000
12.000
11.000
16.000
credito
riportabile
SOCIETÀ NON OPERATIVE
Determinazione del reddito minimo IRAP
Dal 2007 le norme in materia di società di comodo interessano
anche la modalità di determinazione della base imponibile
IRAP si presume non inferiore al reddito minimo determinato
ai sensi del comma 3, aumentato:
- delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente;
- dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e
continuativi;
- dei compensi erogati per prestazioni di lavoro autonomo non
esercitate abitualmente;
- degli interessi passivi.
Società di comodo e IRAP
Circolare 21/E del 17 marzo 2008
L’Agenzia ha avuto modo di chiarire che, essendo la disciplina
IRAP in tema di società di comodo legata ad uno specifico criterio
di determinazione dell’imponibile, la stessa resta sganciata dai
possibili effetti che possono scaturire dalle modifiche apportate al
D. Lgs. 446/97. In pratica, secondo le Entrate, non sussiste alcun
contrasto normativo e quindi, lo speciale sistema forfetario di
determinazione della base imponibile minima ai fini dell’Irap
prevista per le società di comodo, resta confermato, a prescindere
dalle risultanze contabili della società.
Società di comodo e IRAP
Circolare 21/E del 17 marzo 2008
L’Agenzia ha avuto modo di chiarire che, essendo la disciplina IRAP in tema di società
di comodo legata ad uno specifico criterio di determinazione dell’imponibile, la stessa
resta sganciata dai possibili effetti che possono scaturire dalle modifiche apportate al
D. Lgs. 446/97. In pratica, secondo le Entrate, non sussiste alcun contrasto normativo e
quindi, lo speciale sistema forfetario di determinazione della base imponibile minima ai
fini dell’Irap prevista per le società di comodo, resta confermato, a prescindere dalle
risultanze contabili della società.
GIURISPRUDENZA DI MERITO
•CTP Perugia - sent 98/01/10
•Sintesi
della
decisione:
ACCERTAMENTO
ILLEGITTIMO
• ISTANZA DISAPPLICATIVA RESPINTA
- “Si conferma la possibilità di produrre prove ed elementi
atti a dimostrare l’impossibilita’ di raggiungere un reddito
superiore al limiti indicati per le società di comodo anche
oltre l’istanza di disapplicazione prevista dall’art. 30 della
legge 724/1994. verrebbe meno il diritto di difesa nell’ambito
di un contenzioso che nasce al momento del ricorso e non al
momento della presentazione della richiesta di interpello alla
Dre”
- Ricorso accolto. Accertamento annullato. Il contribuente
ha Assolto all’onere della prova
GIURISPRUDENZA DI MERITO
•CTP Bolzano - sent 149/01/10 - Verifica studi di settore
“convertita” in accertamento comodo
- Disconoscimento impostazione contabile: riclassificazione
di immobili da rimanenze a immobilizzazioni
- Nel merito: mancato riconoscimento dell’elemento
“stagionalità” (rapporto ricavi/giorni apertura)
- Ricorso accolto. Accertamento annullato. Il contribuente
ha Assolto all’onere della prova
- La difesa, a prescindere dalla presentazione
dell’interpello preventivo, può essere svolta nelle sedi
giurisdizionalmente competenti. Diversamente la norma
sarebbe incostituzionale.
GIURISPRUDENZA DI MERITO
•CTR Puglia-Bari sez. II - sent 71 del 11/5/2010
•Sintesi della decisione: Il diniego all’interpello
disapplicativo è atto autonomamente impugnabile
- riferimento: art. 19 del D.lgs. 546/1992
•Oggetto: controversia su di un rapporto sulla cui regolazione sia sorta una
contestazione tra AF e contribuente (C.Cost. n. 3139/1985). Per la cassazione
possono essere impugnati gli atti che hanno lo scopo di regolare un rapporto
tributario (Cass. n. 7388/2007)
- Istanza disapplicativa comodo: diniego o revoca agevolazioni (lett. h) art. 19)
- Per la Commissione, quindi, è atto impugnabile anche se il Legislatore non ne ha
regolato le conseguenze
- Per le Entrate, invece, non è atto impugnabile (lo è solo il successivo eventuale
atto di accertamento)
CONTRA RECENTE CTP ANCONA DEL 13/09/2010
GIURISPRUDENZA DI MERITO
•CTP Treviso - sent 88/05 del 30/06/2010
•Sintesi
della
ILLEGITTIMO
decisione:
ACCERTAMENTO
- ISTANZA DISAPPLICATIVA RESPINTA
- IMMOBILE NON AGIBILE come evidenziato dal Comune
- Allegata al ricorso copiosa documentazione (perizia di parte)
da cui risulta lo stato di degrado dell’immobile
- Ricorso accolto. Accertamento annullato. Il contribuente ha
ASSOLTO ALL’ONERE DELLA PROVA
GIURISPRUDENZA DI MERITO
•CTP Treviso - sent 50/08 del 7/06/2010
•Sintesi decisione: ACCERTAMENTO ILLEGITTIMO
•ISTANZA DISAPPLICATIVA RESPINTA: IMMOBILE SFITTO
- Letterale dalla sentenza: “La ditta è proprietaria di un capannone industriale. Il
capannone ha una superficie di mq. 1300, è stato realizzato negli anni dal 1973 al
1983, con le finiture e gli standard allora in vigore. Nel 2003 si è concluso il
contratto con l’ultimo locatore. in quel periodo c’è stata una forte espansione nel
comune ed in quelli limitrofi di edifici a carattere artigianale. l’immobile e’ rimasto
sfitto fino al 2007. Nel 2007 e nel 2008 l’immobile e’ stato locato a due ditte ma i
contratti sono stati rescissi per l’insolvenza dei conduttori. Ciò premesso la corte
ritiene che la non operatività non sia stata una scelta della proprietà ma una
situazione di fatto: il mercato non richiedeva quel tipo di immobile, e quando i
locatari sono stati trovati, sono risultati insolventi”
- Ricorso accolto. Accertamento
ALL’ONERE DELLA PROVA
annullato.
Il
contribuente
ha
ASSOLTO
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