Data
25 Luglio 2014
Protocollo: 222/14/ML/cm
Servizio:
Politiche Industria Contrattazione
Sviluppo Sostenibile Agricoltura Cooperazione
Oggetto: Interpelli Ministero del Lavoro – D. Lgs. 81/08.
CIRCOLARE N. 61
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A tutte le strutture UIL
LORO SEDI
L'11 luglio u.s. sono state pubblicate le risposte ad alcuni Interpelli presentati al Ministero del Lavoro
così come indicato dall'Art. 12 comma 2 del D. Lgs. 81/08.
Tali interpelli possono essere scaricati integralmente al seguente indirizzo:
http://www.lavoro.gov.it/sicurezzalavoro/MS/Interpello/Pages/default.aspx
Nello specifico sono di particolare interesse:
Interpello 12/2014
“Quesiti sulla formazione dei Lavoratori e dei Datori di Lavoro in materia di Sicurezza e Salute sui Luoghi di
Lavoro”.
In tale Interpello, viene specificato che per la modalità di apprendimento e-learning la verifica di
apprendimento finale non sia possibile in modalità telematica - cosa invece espressamente consentita per le
verifiche intermedie - ma in “presenza fisica”, ossia attraverso la presenza fisica del docente insieme ai
lavoratori che sono stati formati (singolarmente o collettivamente).
Quindi se la formazione dei lavoratori è erogata in modalità tradizionale in aula, non è obbligatoria la verifica
finale, viceversa se la formazione dei lavoratori avviene in modalità e-learning, la verifica finale (con le
modalità sopra indicate) diventa obbligatoria.
Interpello 15/2014
“Interpello presentato da ANCE, in merito all'Art. 3 e all'Allegato II del Decreto Interministeriale del 4 marzo
2013, sul numero massimo dei partecipanti ai Corsi di Aggiornamento in materia di sicurezza sul lavoro”.
Il Ministero ribadisce che l'Allegato II al Punto 5 prevede che sia per i corsi di formazione che per i corsi di
aggiornamento sia previsto un numero massimo di 25 partecipanti, mentre per le attività addestrative sia
necessario un rapporto di 1 a 6 tra docenti e allievi.
La Commissione ritiene inoltre che se il contenuto tecnico pratico previsto nel corso di aggiornamento della
durata di un’ora non si concretizzi realmente in attività svolta direttamente dal docente, le stesse non
possono essere considerate attività addestrative pratiche. In tali casi non opera il vincolo del rapporto 1 a 6.
Per qualsiasi chiarimento in merito siamo a disposizione.
Fraterni saluti.
IL SEGRETARIO CONFEDERALE
(Paolo Carcassi)
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