L’interpello “speciale” in materia di elusione
(art. 21, Legge 30 dicembre 1991, n. 413)
L’INTERPELLO ANTIELUSIVO
(art. 21, Legge n. 413/1991)
L’art. 21 della legge n. 413/1991, il cui secondo comma originario è stato
modificato dall’art. 7 del D.L.vo n. 358/1997 è la prima norma che ha
introdotto nel sistema tributario una disciplina di interpello “speciale”
antielusivo, applicabile solo alle materie previste in maniera tassativa dal
Legislatore.
Con tale interpello si attribuisce al contribuente la facoltà di conoscere
preventivamente il parere in merito ad alcune specifiche operazioni che
potrebbero essere considerate elusive. Il procedimento di interpello è
precluso, come precisato in Circolare n. 135/1998, punto 3, ove sia già
intervenuta attività di accertamento o comunque iniziata attività di
controllo.
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L’INTERPELLO ANTIELUSIVO
(art. 21, Legge n. 413/1991)


La disciplina, contenuta nell’art. 21 cit. è rimasta inattuata sino al 1998,
ossia sino al momento dell’adozione di due decreti ministeriali che hanno
dato attuazione al nuovo istituto:
D.M 13 giugno 1997, n. 194
attinente
all’organizzazione
interna, al funzionamento e alle dotazioni finanziarie del Comitato
Consultivo per l’applicazione delle norme antielusive (ora abrogato).
D.M 13 giugno 1997, n. 195
relativo alle modalità e ai tempi
di presentazione e procedurali.
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L’INTERPELLO ANTIELUSIVO
(art. 21, Legge n. 413/1991)
Il Comitato Consultivo è stato soppresso dal dL n. 223/2006, comportando
un nuovo assetto dell’interpello de quo.
In proposito, modalità operative risultano impartite dalla Circolare del
27.06.2007, n. 40 nella quale testualmente si legge:
“ (…) le istanze di interpello presentate ai sensi dell'articolo 21, comma 9,
della legge n. 413 del 1991, dai contribuenti volte ad acquisire il
preventivo parere dell'amministrazione finanziaria in materia di elusione
fiscale, saranno trattate con ogni sollecitudine dall'Agenzia delle Entrate”.
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L’INTERPELLO ANTIELUSIVO
(art. 21, Legge n. 413/1991)
Conseguenze:
con la soppressione dell'organismo in parola, devono ritenersi
implicitamente abrogate le disposizioni recate dall'articolo 21 della legge n. 413
del 1991 che disciplinano l'attività del Comitato Consultivo e l'efficacia dei relativi
pareri;
era venuto meno l’istituto del silenzio-assenso che la norma
abrogata riferiva esclusivamente all'eventuale inerzia del comitato consultivo (poi
ripristinato con D.L. 185/2008).
Resta in ogni caso garantita la possibilità per il contribuente interessato al
compimento di un’operazione potenzialmente elusiva di ottenere un parere
preventivo da parte dell’Agenzia delle Entrate
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L’INTERPELLO ANTIELUSIVO
(art. 21, Legge n. 413/1991)
I casi tassativamente previsti in cui è consentito la presentazione di interpello
antielusivo sono:
1. art. 37, terzo comma, del dPR n. 600 del 1973, cioè interposizione fittizia di
persone; tale disposizione consente all’amministrazione finanziaria, in sede di
accertamento, di imputare al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri
soggetti quando sia dimostrato che gli ne è l’effettivo possessore.
2. art. 37-bis, comma 1, del dPR n. 600 del 1973, concernente l’inopponibilità
all’amministrazione finanziaria di atti, fatti e negozi, anche collegati tra loro, privi
di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti
dell’ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi altrimenti
indebiti attraverso le operazioni di cui al comma 3.
3. art. 74, comma 2, del medesimo testo unico (art. 108 nuovo TUIR), relativamente
alla qualificazione di determinate spese, sostenute dal contribuente, tra quelle di
pubblicità e di propaganda ovvero tra quelle di rappresentanza
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L’INTERPELLO ANTIELUSIVO
(art. 21, Legge n. 413/1991)
Segue:
4. art. 11, comma 13, della legge n. 413 del 1991, ha previsto che
costituiscono oggetto del diritto di interpello di cui all’articolo 21 anche le
disposizioni relative a:
- natura e relativo trattamento tributario delle operazioni intercorse tra
imprese residenti in Italia e società domiciliate fiscalmente in Stati o
territori non appartenenti all’Unione Europea, aventi un regime fiscale
privilegiato (in paradisi fiscali), ai sensi dell’art. 76, comma 7-bis, del testo
unico delle imposte sui redditi (art. 110, comma 10, nuovo TUIR).
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L’INTERPELLO ANTIELUSIVO
(art. 21, Legge n. 413/1991)
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Il procedimento:
presentazione dell’istanza alla DC per il tramite della DR competente
secondo il domicilio fiscale del contribuente;
la DR compie una breve istruttoria ed, espresso un parere in merito
all’operazione prospettata, rimette l’interpello nel termine di quindici giorni
dal ricevimento alla DC;
la DR non può dichiarare l’inammissibilità dell’interpello in disamina,
salvo:
- mancanza dei dati identificativi del contribuente o del suo legale rappresentante e
delle altre parti interessate;
- omessa sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante.
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L’INTERPELLO ANTIELUSIVO
(art. 21, Legge n. 413/1991)
La mancata comunicazione del parere da parte dell'Agenzia delle entrate entro
120 giorni e dopo ulteriori 60 giorni dalla diffida ad adempiere da parte del
contribuente equivale a silenzio assenso
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L’INTERPELLO ANTIELUSIVO
(art. 21, Legge n. 413/1991)
Efficacia :
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il parere ha efficacia esclusivamente nel caso
sottoposto e produce come effetto tipico
esclusivamente l’inversione dell’onere della prova a
carico della parte che non ha inteso uniformarsi ad
esso;
sul piano penale, in osservanza all’art. 16 del d.L.vo
n. 74/2000 non è prevista la punibilità per il
contribuente che ha osservato il parere espresso su
interpello antielusivo.
14 Dicembre 2007
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L’INTERPELLO ANTIELUSIVO
(art. 21, Legge n. 413/1991)
Riflessioni:
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si nutrono dubbi sulla autonoma impugnazione sia del
silenzio, qualificato in assenza di espressa indicazione
normativa, come rigetto, sia del provvedimento
sfavorevole al contribuente, stante in entrambi i casi il
limite dell’art. 19 del D.L.vo n. 546/1992;
il provvedimento favorevole di accoglimento è
vincolante per l’Amministrazione Finanziaria.
14 Dicembre 2007
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