Intesa sui criteri per la mobilità del personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria della Regione Lazio proposta modifiche UILPA PENITENZIARI Preso atto delle previsioni ex art. 3, comma 3-4) AQN 1996 e delle disposizioni successive contenute nell'art. 5 comma 4) AQN 2000 e art.9, comma 2) AQN 2004, inerenti ai criteri direttivi cui informare la disciplina della mobilità interna del personale di Polizia Penitenziaria a garanzia dei principi di equità e trasparenza nell'assegnazione del personale nei vari posti di servizio ed a salvaguardia della valorizzazione professionale e delle attitudini professionali; considerato che l'assegnazione del personale all'interno dei singoli servizi deve rispondere al principio dell'eguaglianza di posizione, attitudine e dignità professionale secondo modalità che conteperino le aspettative del personale e le esigenze di servizio dell'Amministrazione contenuto nell'art.9 comma 1) AQN 2004; riconosciuta la necessità del razionale impiego delle risorse umane che tenga in debito conto le esigenze del personale e le oggettive richieste di movimentazione; visto quanto previsto nell'articolo 33 DPR.82/99; il Provveditore regionale del Lazio e le Organizzazioni Sindacali SAPPE, OSAPP, CISL FNS, UILPA PENITENZIARI, SINAPPE, CGIL FP P.P., UGL P.P., FSA-CNPP concordano sulla presente intesa. Art. 1 (L'ambito di applicazione) 1. La presente intesa ha lo scopo di disciplinare, in conformità alle direttive espresse in materia, le procedure ed i criteri che sovrintendono alla mobilità interna del personale appartenente al Comparto Sicurezza (alla Polizia Penitenziaria in servizio) nella regione (del PRAP)Lazio . 2. A tal fine, la presente è applicabile a tutto il personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria ad eccezione del personale appartenente al ruolo dei commissari in servizio presso gli istituti, uffici o servizi penitenziari dipendenti ubicati nella regione. 3. In coerenza con quanto stabilito dal legislatore, l'assegnazione nei posti di servizio deve avvenire secondo due diverse procedure a seconda dei casi: a) pubblicazione di un bando di interpello con relative materie d’esame. b) provvedimento motivato del direttore. proposta modifiche UILPA PENITENZIARI Art. 2 (Generalità) 1) I posti di servizio che devono essere assegnati mediante interpello vengono individuati dai dirigenti delle sedi del distretto, ai sensi dell'art.9 comma 2) del vigente AQN, d'intesa con le OO.SS. Locali. 2) Sono altresi, stabiliti unitamente alle OO.SS i criteri per far fronte ad esigenze temporanee che richiedano l'emissione di interpelli provvisori. Art.3 (Procedure, modalità, punteggi) 1) Gli interpelli hanno durata dal 1 Gennaio al 31 Dicembre e vengono banditi nel mese di Ottobre e devono concludersi entro il mese di Novembre di ogni anno. 2) Il bando di interpello si articola secondo due differenti modalità; a) con prova scritta e colloquio PUBBLICO: si utilizza nei casi in cui occorre che il vincitore possegga determinate conoscenze informatiche, contabili, giuridiche e così via, afferenti al posto di servizio da coprire; b) solo colloquio PUBBLICO senza prova scritta: si utilizza nei casi in cui occorre il possesso di particolari conoscenze; 3) Il colloquio è teso a valutare gli aspetti di personalità non inquadrabili con i titoli – es. motivazione, capacità di ragionamento, affidabilità, ed attitudine per il compito specifico ed è tenuto dalla Commissione di cui all'art.6. 4) E' rimessa alla contrattazione decentrata l'individuazione del tipo di interpello da adottare per le diverse tipologie di servizio. 5) Gli interpelli Con le relative materie d’esame devono essere comunicati, prima dell'emanazione e al termine dei lavori, ai rappresentanti regionali e locali delle organizzazioni sindacali e al Provveditorato, che saranno valutati come previsto nel comma 5 dell articolo 6 del presente accordo. 6) Al fine di garantire una adeguata informazione a tutto il personale il bando di interpello è affisso in bacheca per almeno venti giorni .La Direzione provvede ad informare il personale che risulti assente per un periodo di durata superiore ai venti giorni con modalità idonee a provare l'avvenuta comunicazione e dà disposizione all’ufficio servizio affinché il personale che dovrà sostenere la prova d’esame venga messo in servizio nel giorno in cui è prevista la prova che deve perentoriamente avvenire in orario di servizio. Il provvedimento con il quale viene indetto l'interpello deve contenere le seguenti indicazioni; a) requisiti richiesti per la copertura del posto di servizio messo ad interpello, specificando anche se l'incarico da ricoprire è a tempo indeterminato o provvisorio, con indicazione della durata dell'incarico e delle specificazioni relative alla provvisorietà; b) termine di scadenza utile per la presentazione delle domande e luogo di presentazione; c) tipo di prova da sostenere e argomenti sui quali il candidato dovrà prepararsi; d) data, ora e luogo in cui verranno effettuati la prova e il colloquio. 7) L'individuazione dei requisiti per ciascuna tipologia di servizio e rimessa alla contrattazione decentrata: Art.4 (Punteggi e Graduatorie) 1) Le graduatorie degli interpelli hanno di regola validità annuale, tranne quelli per i quali è previsto un tempo diverso. 2) Le prove scritte degli interpelli devono prevedere la somministrazione di questionari di dieci domane a rispost multipla il cui meccanismo di valutazione è il seguente: a) risposta corretta + 1,00 b) risposta errata 0,00 c) non data - 0,10 3) Per il colloquio è attribuito per un massimo di 2 punti uno dei seguenti punteggi: a) risposta corretta + 0,50; (1 uil) b) risposta errata 0,00; c) risposta non data - 0,10; 4) Eventuali prove d'esame ulteriori ed i relativi punteggi possono essere stabiliti solo di concerto con le organizzazioni sindacali, in sede di contrattazione locale. 5) Il punteggio delle prove è espresso in decimi e quello complessivo nel caso di più prove è determinato dalla somma dei punteggi dei singoli elaborati. 6) Per i titoli di studio posseduti si attribuiscono i seguenti punteggi; a) licenza media + 2,00 b) triennio superiore + 4,00 c) diploma di 2°grado + 6,00 (7,00) d) laurea breve + 8,00 (9,00) e) laurea specialistica/vecchio ord.to + 10,00 (12,00) 7) I punteggi previsti per ciascun titolo di studio non sono cumulabili. 8) Per ogni attestato professionale avente rilevanza giuridica o conseguito nell'ambito dell'Amministrazione Penitenziaria o in altre Amministrazioni Pubbliche, relativo a specializzazioni - es. patente europea informatica – utili per l'espletamento del servizio posto ad interpello, sono attribuiti 0,50 (1) punti: 9) Per ogni anno di esperienza maturata nei posti di servizio ad interpello, maturata in ambito regionale, anche con qualifiche diverse da quella attualmente rivestita, sono attribuiti 0,50 punti per un massimo di 5,00 punti. (UIL - Per ogni esperienza maturata nei servizi posti ad interpello superiore a 180 giorni per ogni anno di servizio, sono attribuiti anche con qualifiche diverse da quella rivestita punti 0,50 per un massimo di 7,00 punti). 10) In caso di parità per ogni anno nell'ordine viene valutato il seguente criterio a) Anzianità del grado per ogni anno; b) Anzianità anagrafica per ogni anno; proposta modifiche UILPA PENITENZIARI proposta modifiche UILPA PENITENZIARI I 1. 2. 3. 4. 5. Art. 5 (ulteriori norme di procedura) Il personale distaccato (con durata superiore ad un anno) può partecipare agli interpelli ma nella graduatoria è inserito successivamente al personale permanente. Il personale che viene trasferito ad altra sede nel corso dell'anno è inserito nelle graduatorie della sede di assegnazione, previa domanda da presentarsi entro venti giorni dall'assunzione in servizio presso la nuova sede. Il personale che ha aderito all'interpello e ne risulti vincitori deve optare tra l'incarico ricoperto in precedenza e quello per il quale è stato indetto l'interpello. Il suddetto personale non può partecipare, per il periodo di un anno, ad interpelli per la copertura di altri posti di servizio. Nel caso in cui il vincitore dell'interpello rinunci all'incarico optato viene reimpiegato nel servizio a turno. La candidatura all'interpello non presuppone in alcun caso la preventiva rinuncia al posto di servizio in quel momento occupato dal personale. Art. 6 (Commissione valutatrice) 1) E' prevista l'istituzione di una Commissione presieduta dal Dirigente dell'istituto o da un Funzionario (del ruolo dei Commissari) appositamente delegato ed è composta dai seguenti componenti; a) Comandante di Reparto; b) Coordinatore Unità operativa; c) Un appartenente al ruolo agenti-assistenti; 2) Il Comandante di Reparto e il Coordinatore dell'Unità operativa possono delegare all'occorrenza per l'intera prova altro loro delegato non inferiore al ruolo dei sovrintendenti. 3) Della Commissione non possono far parte delegati sindacali. 4) La Commissione assume la funzione di disanima degli atti, di valutazione sia dei requisiti soggettivi sia della prova e del colloquio e, infine, di formazione della graduatoria. 5) (Al termine di tale prove, entro 15 giorni, l'Amministrazione convoca le Organizzazioni sindacali per una verifica successiva di quanto avvenuto in ogni singolo o più interpelli svolti.) art. 7 (periodo di prova) 1) Il personale vincitore dell'interpello è sottoposto ad un periodo di prova della durata di giorni 60. 2) Nel caso in cui l'esito della prova sia negativo, il dipendente viene sollevato dall'incarico con provvedimento motivato del Direttore, sentita la Commissione prevista dall'art.6. 3) La Direzione inoltre informa le Organizzazioni Sindacali di tutti gli esiti dei periodi di prova del personale vincitore e assegnatario del posto di servizio ad interpello. 4) Nello stesso termine il vincitore dell'interpello può rinunciare all'incarico. 5) In caso di rinuncia il dipendente potrà essere reimpiegato al suo precedente incarico se risultasse vacante. 6) non potrà rientrare al suo posto di servizio se risulta essere stato sostituito da altro personale vincitore e dovrà essere collocato ai servizi non posti ad interpello. 7) Viene meno la propria posizione al posto di servizio ad interpello se entro tre mesi il dipendente non abbia mai svolto servizio oppure distaccato ad altro incarico seppur temporaneo per periodi superiori a tre mesi. 8) Verrà sostiuito provvisoriamente dal primo successivo in graduatoria per i primi tre mesi e definitivamente al termine di tale periodo. Art.8 (Mobilità interna mediante interpelli straordinari o provvedimento motivato dal Direttore) 1) Ove si rendesse inderogabile la necessità di sopperire ad una carenza immediata relativa a uno o più posti di servizio specifico e sia esaurita la graduatoria vigente, la Direzione dell'istituto, ufficio o servizio può provvedervi con formale provvedimento motivato dandone opportuna informazione alle organizzazioni sindacali insieme all'indicazione di un regolare interpello da fissarsi a breve. 2) Può, altresì, rendersi necessario il ricorso alla procedura del provvedimento motivato del Direttore per la copertura di quei posti di servizio afferenti in via diretta ed immediata alla salvaguardia dell'ordine e della sicurezza dell'istituto. 3) Vengono sempre conferiti con provvedimento motivato del direttore gli incarichi di responsabile di unità operativa o di coordinatore di più unità operative, nel rispetto di quanto previsto dall'art.33 co .del DPR 15 Febbraio 1999, n.82 Art.9 (ricorsi) 1) Il personale che vi abbia interesse può presentare, avverso la graduatoria, ricorso in opposizione al Direttore dell'istituto, ufficio o servizio, entro 15 giorni dalla pubblicazione della stessa. 2) Nel Caso in cui la decisione del ricorso in opposizione confermi la graduatoria impegnata, il ricorrente può presentare, entro 15 giorni dalla notifica della decisione, ricorso gerarchico al Provveditore Regionale. 3) Analoghi strumenti di tutela sono esperibili avverso gli atti amministrativi che violino procedure di cui al presente accordo. proposta modifiche UILPA PENITENZIARI Art. 10 Rotazione del personale 1. 2. 3. Al fine di consentire a tutto il personale l’acquisizione di competenze e professionalità nei vari settori dell’istituto, i posti fissi di cui all interpello sono soggetti a rotazione biennale. La prima rotazione verrà effettuata dopo il primo triennio dalla sottoscrizione del presente accordo. Viene fatto salvo il principio secondo cui il personale di polizia penitenziaria deve essere adibito in via prioritaria a compiti istituzionali. Il numero delle unità che saranno ruotate nei singoli posti fissi è il seguente: 4. 5. 6. proposta modifiche UILPA PENITENZIARI Il criterio utilizzato per individuare le unità di personale soggette a rotazione è quello dell’anzianità nel posto di servizio. Qualora nell’arco del triennio si è comunque verificata la rotazione nella misura sopra indicata ( per dimissioni, rimozioni dal posto di servizio o altre cause come ad es. trasferimenti) la rotazione medesima verrà prorogata di altri tre anni decorrenti dall’ultima assegnazione nel posto di servizio. Per la peculiare professionalità richiesta ed al fine di evitare conseguenti disfunzioni ai settori interessati la rotazione dei seguenti posti di servizio avverrà con cadenza quinquennale: - Ufficio Matricola; - Casellario - Ufficio Comando - Segreteria Pol. Pen; - Autisti N.T.P. Art. 11 Formazione ed aggiornamento del personale. 7. 8. 9. 10. La Direzione e le O.O.S.S. concordano sul fatto che le risorse umane costituiscono la risorsa fondamentale dell’Amministrazione Penitenziaria e che la formazione e l’aggiornamento hanno un ruolo fondamentale nell’accrescimento delle competenze del personale e nella valorizzazione del suo potenziale. La Direzione avrà cura di informare preventivamente le O.O.S.S delle attività formative organizzate a livello locale, avallate dal Provveditorato Regionale, e destinate al personale di Polizia Penitenziaria. In sede di contrattazione decentrata sono stabiliti i criteri di partecipazione del personale alle suddette iniziative formative locali. Sono previste in ogni posto di lavoro formazione e aggiornamento anche tramite opuscoli o dispense da distribuire ad ogni appartenente relative alla prevenzione e sicurezza su lavoro. Art. 12 Norma conclusiva 1. Sono fatte salve le previsioni dell’A.N.Q. non espressamente previste dal presente protocollo. 2. Quanto concordato con il presente Protocollo sarà oggetto di successiva verifica congiunta ogni successivo inizio Anno.