L’interpello disapplicativo c.d “correttivo”
(art. 37-bis, comma 8, dPR n.600/1973)
Interpello disapplicativo
(art. 37- bis, comma 8, dPR n. 600/1973)


Questa particolare forma di interpello, definito anche negativo o atipico, è
diretto ad ottenere un provvedimento che disapplichi, per il caso concreto
sottoposto all’attenzione dell’Amministrazione Finanziaria, norme
antielusive che “limitano deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta o altre
posizioni soggettive altrimenti ammesse dall’ordinamento tributario”.
E’ una facoltà per il contribuente, nonostante nella previsione del comma 8
si rilevi il termine “deve”;
È a carico del contribuente provare in sede amministrativa l’esistenza di
presupposti di fatto che consentono nel caso de quo la disapplicazione di
una disposizione antielusiva in via asserita non compatibile con
l’operazione in corso di attuazione.
2
Segue:Interpello
disapplicativo
(art. 37- bis, comma 8, dPR n. 600/1973)
Si discute se l’interpello in disamina, rilevato che risulta disciplinato nel
dPR600/1973, possa ammettersi solo in tema di imposte dirette.
Con Circolare n. 98 del 17.05.2000, 11.1.3, è stato precisato che, ferma
restando l’applicazione dell’interpello in materia di imposizione diretta,
“qualora una stessa fattispecie costituisce oggetto di previsioni normative
parallele, rispondenti alla stessa ratio antielusiva, quando cioè sussista
una evidente, stretta connessione logica tra norme tributarie diverse, il
direttore Regionale delle Entrate, nel provvedere in ordine a istanze di
disapplicazione di norme riguardanti le imposte sui redditi, possa
estendere l’esame anche ai fini di tributi diversi”.
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Le Fonti – Interpello disapplicativo



D.P.R. 29.9.1973, n. 600, art. 37-bis, comma 8
D.M. 19.6.1998, n. 259
Circolare 17.05.2000, n. 98, punto 11.1.3
Si richiamano, altresì, le Circolari contenenti prescrizioni di
carattere generale in materia di interpelli, quali la n. 99 del
2000 e la n. 50 del 2001
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Interpello disapplicativo

Alle determinazioni del Direttore Regionale sull’istanza
di interpello ai sensi e per gli effetti dell’art. 37-bis,
comma 8, dPR n. 600/1973, presentata dai soggetti ex
lege legittimati per ottenere la disapplicazione di norme
antielusive (ad es. art. 30, legge n. 724/1994), si addiviene
attraverso un’attività procedimentale di amministrazione
attiva che prevede la formulazione da parte dell’Ufficio
finanziario territorialmente competente all’accertamento
di un preventivo parere a cui risulta funzionale
un’adeguata istruttoria.
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Interpello disapplicativo: le fasi del procedimento

Iniziativa

Fase consultiva endoprocedimentale
prerogativa dell’Ufficio locale (*)
Istruttoria
Parere

Fase decisoria
prerogativa della Direzione Regionale
(*)In tal caso l’organo procedente, ossia la Direzione Regionale competente, fa precedere la
propria determinazione da una valutazione affidata ad altro organo, chiamato, ex lege, ad una
funzione consultiva
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Interpello disapplicativo
L’iniziativa
L’avvio del procedimento de quo avviene su eteroiniziativa.
L’istanza
 è rivolta al Direttore Regionale competente per territorio;
 viene presentata per il tramite dell’Ufficio locale competente per
l’accertamento sulla base del domicilio fiscale del contribuente;
 va spedita con plico raccomandato con avviso di ricevimento.
******
Si ritiene che la presentazione dell’istanza possa avvenire anche
direttamente presso lo sportello dell’Ufficio competente, in quanto il
rilascio del modello “8” assolve alla medesima funzione di garanzia e
certezza (ad es. individuazione del dies a quo) insita nell’invio di
raccomandata a/r.
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Segue:Interpello disapplicativo
L’iniziativa
L’istanza
si intende presentata all’atto della ricezione del plico
raccomandato da parte dell’Ufficio competente per
l’accertamento.
Nel caso, dunque, in cui venga presentato ad ufficio diverso da
quello designato è fatto obbligo di curarne la trasmissione.
In tal caso i termini procedimentali decorrono dalla data del
ricevimento (Circolare 2 febbraio 2007, n. 5, par. 3.2).
8
Interpello disapplicativo
L’istanza ed il suo contenuto
1.
2.
3.
Secondo le prescrizioni del decreto del 19.06.1998, n. 259 è possibile
operare un distinguo del contenuto dell’istanza di parte, a seconda che
l’omissione totale o parziale di quanto richiesto sia sanzionata in via
espressa o meno.
A pena di inammissibilità essa deve recare
i dati identificativi del contribuente e del suo legale rappresentante;
l’indicazione dell’eventuale domiciliatario presso il quale vanno
effettuate le comunicazioni;
la sottoscrizione olografa del contribuente o del suo legale
rappresentante.
(Decreto n. 259/1998, art. 1, comma 2)
9
Segue:Interpello disapplicativo
L’istanza ed il suo contenuto
L’istanza deve, altresì, contenere
1.
2.
una compiuta descrizione della fattispecie in concreto realizzatasi;
l’indicazione delle situazioni oggettive che nel caso di specie sono
risultate preclusive al superamento del c.d test di operatività ovvero al
raggiungimento del reddito almeno pari a quello minimo ;
e risultare corredata da atti e documenti necessari alla corretta
comprensione e valutazione dei dati fattuali dichiarati dall’istante.
(Decreto n. 259/1998, art. 1, comma 3)
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Segue:Interpello
disapplicativo
L’amministrazione consultiva (o di giudizio)
L’Ufficio finanziario competente, ricevuta l’istanza di
disapplicazione, è tenuto alla formulazione di parere.
L’atto amministrativo de quo, per quanto acceda ad un
procedimento principale, è dotato di autonomia strutturale ed
implica una precisa sequenza procedimentale.
Si apre, dunque, un sub-procedimento amministrativo,
connotato da una importante fase istruttoria finalizzata in via
prevalente da acquisizione e valutazione documentale, nonché
da una fase decisoria che si esaurisce nell’adozione e nella
comunicazione alla Direzione Regionale del parere previsto.
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Segue:Interpello
disapplicativo
L’amministrazione consultiva (o di giudizio)

L’Ufficio trasmette alla Direzione Regionale il parere adottato,
unitamente all’istanza in originale, entro trenta giorni dalla
ricezione della medesima
(art. 1, comma 1, decreto n. 259/1998)
Nel caso in cui quanto asserito dal contribuente nell’istanza o la
relativa documentazione ivi allegata siano insufficienti ovvero non
consentano all’Ufficio procedente una adeguata e completa
valutazione della fattispecie prospettata è fatta salva la possibilità di
procedere ad una richiesta di integrazione documentale
(art. 1, commi 5 e 7,decreto n. 259/1998)
12
Segue:Interpello disapplicativo
L’amministrazione consultiva (o di giudizio)
Richieste istruttorie



Le richieste istruttorie
Sospendono il termine procedimentale dei novanta giorni dalla
presentazione dell’istanza previsto per la comunicazione al contribuente
delle determinazioni del Direttore Regionale;
Se inviate a soggetti diversi dall’istante, di esse è data comunicazione al
contribuente;
Si intendono eseguite al momento del ricevimento del plico raccomandato
da parte del destinatario.
******
Si ritiene, stante l’esiguità dei termini previsti e la necessità di non
aggravare il procedimento amministrativo in corso (art. 1, comma 2, Legge
7 agosto 1990, n. 241) che tali richieste possano avanzarsi non più di una
volta.
13
Segue:Interpello disapplicativo
L’amministrazione consultiva (o di giudizio)
Ricevuta l’istanza
è importante che l’Ufficio finanziario competente


verifichi, previamente, pena un’eventuale valutazione in
termini di inammissibilità, la rispondenza tra il legale
rappresentante firmatario della richiesta e il nominativo di chi
appare tale presso il registro delle imprese;
accerti che per il periodo d’imposta per il quale viene richiesta
la disapplicazione non sia in corso un’attività di controllo;
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Segue:Interpello disapplicativo
L’amministrazione consultiva (o di giudizio)




riqualifichi come interpello antielusivo, ai sensi dell’art. 37-bis, comma 8,
dPR n. 600/1973, un’istanza che, nonostante sia rubricata sotto la
denominazione “interpello ordinario ex art. 11, Legge n. 212/2000”, sia
nella sostanza del primo tipo;
compia un attento esame sulla documentazione già depositata unitamente
all’istanza o successivamente acquisita;
si attenga strettamente nello svolgimento dell’istruttoria e nella
formulazione di eventuali domande integrative a quanto formalmente
richiesto dal contribuente, evitando di compiere un’attività eccessiva e
superflua;
si confronti, ove lo ritenga necessario, con la Direzione Regionale dando
luogo ad un’azione coordinata e puntuale.
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Segue:Interpello disapplicativo
Le determinazioni del Direttore Regionale
Non oltre novanta giorni dalla presentazione dell’istanza con
le modalità di cui sopra e formatosi il parere dell’Ufficio
finanziario competente nel termine endoprocedimentale di
trenta giorni dal ricevimento dell’istanza medesima il
DIRETTORE REGIONALE
adotta le proprie determinazioni provvedimentali con atto da
ritenersi definitivo, dandone comunicazione al contribuente
istante. In caso di variazione del domicilio fiscale della società
istante è opportuno che l’atto del Direttore Regionale venga
inviato agli Uffici interessati.
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Segue:Interpello disapplicativo
Le determinazioni del Direttore Regionale
Termine complessivo ed ordinatorio dell’iter procedimentale
Novanta giorni
Dies a quo
competente;
Dies ad quem
contribuente istante
ricezione dell’istanza da parte dell’Ufficio finanziario
comunicazione delle determinazioni finali al
Considerato il tenore letterale del decreto n. 259/1998, si ritiene che la
comunicazione del provvedimento direttoriale si intende effettuata nel
termine massimo previsto quando risulta inviata nei novanta giorni
prescritti.
17
Segue:Interpello disapplicativo
Le determinazioni del Direttore Regionale

Considerato
il
carattere
PREVENTIVO
dell’interpello rispetto alla presentazione della
dichiarazione
dei
redditi,
l’Amministrazione
Finanziaria ha ritenuto che la relativa istanza debba
essere presentata in tempo utile per ottenere il
provvedimento del Direttore Regionale e consentire
al contribuente l’adempimento dell’obbligo della
dichiarazione nei termini previsti.
14 dicembre 2007
18
Segue:Interpello disapplicativo
Le determinazioni del Direttore Regionale

Il Direttore Regionale in base alla disamina dell’istanza, della
documentazione allegata e/o acquisita in sede istruttoria da parte
dell’Ufficio finanziario competente e sulle risultanze espresse da
quest’ultimo con il relativo parere, può pronunciarsi in via espressa
in via preliminare per l’inammissibilità dell’istanza;
nel merito con provvedimento di
accoglimento
rigetto
19
Segue:Interpello disapplicativo
Le determinazioni del Direttore Regionale

provvedimento di inammissibilità = difetto nell’istanza dei requisiti di cui all’art. 1,
comma 2, decreto n. 259/1998

provvedimento di improcedibilità = documentazione carente o insufficiente anche a
seguito di richiesta di integrazione istruttoria

provvedimento di accoglimento = si evidenzia che l’efficacia di tale determinazione
è strettamente connessa alla fattispecie decritta dal contribuente nella relativa
istanza. Se, dunque, l’operazione è posta in essere in modo difforme da quanto
rappresentato, il provvedimento di disapplicazione è inefficace

provvedimento di rigetto
20
Segue:Interpello disapplicativo
Le determinazioni del Direttore Regionale e la
tutela giurisdizionale

Nel caso in cui il Direttore Regionale addivenga alla adozione di un provvedimento
di rigetto, ritenendo non fondata l’istanza di disapplicazione della disciplina
antielusiva, si discute della possibilità di adire le vie giudiziarie proponendo
relativo ricorso.
In altri termini il provvedimento di diniego, formatosi in via espressa:
1. è impugnabile?
2. è ricorribile in via autonoma o ne è consentita l’impugnativa solo unitamente ed
a seguito di notifica di avviso di accertamento?
3. la mancata presentazione dell’istanza di interpello preclude al contribuente di
poter successivamente ricorrere avverso l’avviso di accertamento ritualmente
notificato?
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Segue:Interpello disapplicativo
Le determinazioni del Direttore Regionale e la
tutela giurisdizionale
La circolare del 2 febbraio 2007, par. 3.3, in materia di disciplina sulle
società di comodo, ha fornito le seguenti risposte:
1.
2.
3.
Il provvedimento di diniego non è immediatamente impugnabile in
quanto non compreso nell’elencazione del disposto dell’art. 19 del
D.L.vo 31.12.1992, n. 546;
La valutazione in termini di “non operatività” dell’istante va riproposta
solo in sede di impugnativa dell’avviso di accertamento successivamente
notificato;
Poiché l’interpello disapplicativo è l’unico strumento attraverso cui i
soggetti interessati possono sottrarsi all’applicazione della disciplina
dell’art. 30 cit, si ritiene che il ricorso avverso l’avviso di accertamento
sia da valutarsi in termini di inammissibilità
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Segue:Interpello disapplicativo
Le determinazioni del Direttore Regionale e la
tutela giurisdizionale
RIFLESSIONI :

Sulla natura esemplificativa e non tassativa del disposto dell’art. 19
del D.L.vo n. 546/1992 ha avuto già modo di pronunciarsi la
Suprema Corte (sentenza n. 16776/2005) in tema di proponibilità del
ricorso avverso il silenzio formatosi su istanza di annullamento in
sede di autotutela

In via di prassi l’Amministrazione non si pronuncia sulla
ricorribilità avverso tale diniego.
23
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