Il termine di conclusione del procedimento (art. 2 l. 241/90) Prof. Avv. Francesco de Leonardis I due modi di iniziativa (comma 1) • Istanza • D’ufficio Necessità del provvedimento espresso • Solo per i procedimenti iniziati a iniziativa d’ufficio • Per quelli iniziati con iniziativa di parte vale l’art. 20 (silenzio assenso) Atto che definisce il termine (comma 2) • Regolamenti di esecuzione o di attuazione (art. 17 l. 400/88 comma 1) • In mancanza 90 giorni in base al comma 3 dell’art. 2 l. 241/90 Durata del termine • Non deve essere arbitrario • Deve essere sostenibile da parte delle amministrazioni Amministrazioni tenute • Amministrazioni statali • Enti pubblici nazionali • Rinvio all’art. 29 comma 2 l. 241/90 per Regioni e enti locali che comunque devono osservare i principi Sospensione del termine (comma 4) • Per acquisizione di valutazioni tecniche • Per un periodo massimo di 90 gg. • Per acquisizione solo di documenti non in possesso dell’amministrazione Silenzio inadempimento (comma 5) • Il silenzio si può impugnare entro un anno dalla scadenza dei termini di conclusione • Non serve la diffida • Il ga può conoscere della fondatezza dell’istanza • Si può riproporre istanza