Il termine di conclusione del
procedimento (art. 2 l. 241/90)
Prof. Avv. Francesco de Leonardis
I due modi di iniziativa (comma 1)
• Istanza
• D’ufficio
Necessità del provvedimento espresso
• Solo per i procedimenti iniziati a iniziativa
d’ufficio
• Per quelli iniziati con iniziativa di parte vale
l’art. 20 (silenzio assenso)
Atto che definisce il termine (comma
2)
• Regolamenti di esecuzione o di attuazione
(art. 17 l. 400/88 comma 1)
• In mancanza 90 giorni in base al comma 3
dell’art. 2 l. 241/90
Durata del termine
• Non deve essere arbitrario
• Deve essere sostenibile da parte delle
amministrazioni
Amministrazioni tenute
• Amministrazioni statali
• Enti pubblici nazionali
• Rinvio all’art. 29 comma 2 l. 241/90 per
Regioni e enti locali che comunque devono
osservare i principi
Sospensione del termine (comma 4)
• Per acquisizione di valutazioni tecniche
• Per un periodo massimo di 90 gg.
• Per acquisizione solo di documenti non in
possesso dell’amministrazione
Silenzio inadempimento (comma 5)
• Il silenzio si può impugnare entro un anno
dalla scadenza dei termini di conclusione
• Non serve la diffida
• Il ga può conoscere della fondatezza
dell’istanza
• Si può riproporre istanza
Scarica

014 termine di conclusione