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TIPI DI SILENZIO
Prof.ssa Margherita Ramajoli
L’INIZIATIVA PROCEDIMENTALE
comporta
L’obbligo di
PROCEDERE
L’obbligo di
PROVVEDERE
con un
provvedimento
espresso
nel termine
CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
(art. 2)
OGNI PROCEDIMENTO DEVE ESSERE
CONCLUSO ENTRO IL TERMINE PREVISTO
dalle normazioni di
settore
dalle singole pa
con atto
regolamentare per
ciascun tipo di
procedimento di
loro pertinenza
in mancanza di tali
disposizioni di
settore,
entro 30 giorni
I TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEL
PROCEDIMENTO DECORRONO
dall’inizio del
procedimento
d’ufficio
dal ricevimento della
domanda, se il
procedimento è ad
iniziativa di parte
LA TUTELA IN MATERIA DI SILENZIO
DELL'AMMINISTRAZIONE
è disciplinata dal codice del processo amministrativo
LA MANCATA EMANAZIONE DEL
PROVVEDIMENTO NEI TERMINI
costituisce elemento di valutazione della
responsabilità dirigenziale
CONSEGUENZE PER IL RITARDO
DELLA PA NELLA CONCLUSIONE
DEL PROCEDIMENTO
(Art. 2 bis )
LA PA È TENUTA AL RISARCIMENTO DEL
DANNO INGIUSTO
cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o
colposa del termine di conclusione del procedimento
SILENZIO-INADEMPIMENTO
L’INERZIA EQUIVALE AD UN
INADEMPIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE
Essa costituisce
un mero fatto
AZIONE AVVERSO IL SILENZIO
INADEMPIMENTO
(art. 31 cpa)
Decorsi i termini per la conclusione
del procedimento amministrativo,
chi vi ha interesse può chiedere
L'ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO
DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVVEDERE
L'azione puo' essere proposta fintanto che perdura
l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla
scadenza del termine di conclusione del procedimento
IL GIUDICE PUO' PRONUNCIARE SULLA
FONDATEZZA DELLA PRETESA
DEDOTTA IN GIUDIZIO SOLO QUANDO
si tratta di
attività vincolata
oppure risulta che non
residuano ulteriori margini
di esercizio della
discrezionalità e non sono
necessari adempimenti
istruttori che debbano
essere compiuti
dall’amministrazione
In determinati casi l’inerzia della PA acquista
CONTENUTO DECISORIO
il quale è identificato nel contenuto dell’istanza quale
determinato dallo stesso soggetto interessato.
In tali casi si parla di
SILENZIO ASSENSO
NEI PROCEDIMENTI AD ISTANZA
DI PARTE PER IL RILASCIO DI
PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI
il silenzio dell’amministrazione competente
EQUIVALE AD
ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA
se l’amministrazione, entro il termine per la
conclusione del procedimento, non comunica il diniego
o indice una conferenza di servizi
(nuovo testo dell’art. 20, comma 1, legge n. 241/90,
come riformulato dalla legge n. 80/2005 e, da ultimo,
dalla legge n. 122/2010)
Nei casi in cui il silenzio
dell'amministrazione equivale ad
accoglimento della domanda
L'AMMINISTRAZIONE COMPETENTE PUÒ
ASSUMERE DETERMINAZIONI
IN VIA DI AUTOTUTELA
QUESTA REGOLA NON TROVA APPLICAZIONE PER GLI ATTI E
PER IL PROCEDIMENTI CHE RIGUARDANO
il patrimonio culturale o paesaggistico
l’ambiente
la difesa nazionale
la pubblica sicurezza, l’immigrazione, l’asilo e la
cittadinanza
la salute e l’incolumità pubblica
i casi in cui la legge qualifica il silenzio
dell’amministrazione come rigetto del’istanza
ulteriori eccezioni possono essere introdotte con
dPR
IL SILENZIO ASSENSO
È UN MECCANISMO CHE PUÒ
ESSERE ADOTTATO SOLO
nei procedimenti
ad istanza di parte
a contenuto
discrezionale molto
limitato
SEGNALAZIONE CERTIFICATA
D’INIZIO ATTIVITÀ-SCIA
(art. 19, ex dichiarazione di inizio attività-DIA)
Quando l’esercizio
di un’attività
privata è
subordinato ad
autorizzazione,
licenza,
concessione non
costitutiva,
permesso o nulla
osta comunque
denominato
e il rilascio di tali
atti di assenso
“dipenda
esclusivamente
dall’accertamento
di requisiti e
presupposti di
legge o da atti
amministrativi a
contenuto
generale”
e “non sia previsto
alcun limite o
contingente
complessivo o
specifici strumenti
di programmazione
settoriale per il
rilascio degli atti
stessi”
QUESTO ATTO AMMINISTRATIVO È
SOSTITUITO DA UNA SEGNALAZIONE
DELL’INTERESSATO
corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle
certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste
L’attività oggetto della segnalazione può essere
iniziata dalla data della presentazione della segnalazione
all'amministrazione competente.
SEGNALAZIONE CERTIFICATA
D’INIZIO ATTIVITÀ-SCIA
(art. 19, ex dichiarazione di inizio attività-DIA)
“La PA, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei
presupposti, nel termine di 60 giorni dal ricevimento
della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di
divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli
eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove cio' sia
possibile, l'interessato provveda a conformare alla
normativa vigente detta attività e i suoi effetti entro un
termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non
inferiore a trenta giorni.
E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione
competente di assumere determinazioni in via di
autotutela.”
QUESTA REGOLA NON TROVA APPLICAZIONE PER GLI ATTI E
PER IL PROCEDIMENTI CHE RIGUARDANO
la difesa nazionale
la pubblica sicurezza
l’immigrazione, l’asilo e la cittadinanza
l’amministrazione della giustizia
l’amministrazione delle finanze
la tutela della salute e della pubblica incolumità
il patrimonio culturale e paesaggistico
nonché per gli atti imposti dalla normativa
comunitaria
LA SCIA
è un meccanismo che può essere
adottato solo nei casi di totale assenza
di discrezionalità amministrativa e di
potere di valutazione tecnica
Mentre nei casi di
silenzio assenso
il privato soddisferà la
propria pretesa solo dopo
lo scadere del termine
per il perfezionamento
del silenzio assenso
Nei casi di SCIA il privato
ha la possibilità di dare
inizio all’attività per
effetto di una sua mera
comunicazione
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re7bis lezione tipi di silenzio-2