Il termine di conclusione del procedimento (art. 2 l. 241/90) Prof. Avv. Francesco de Leonardis Principio fondamentale • I procedimenti non possono durare un tempo indefinito (neanche se si tratta di curare l’interesse generale) • Deve concludersi in un periodo di tempo definito Amministrazioni tenute • • • • Amministrazioni statali Enti pubblici nazionali Aut.garanzia e vigilanza Rinvio all’art. 29 comma 2 l. 241/90 per Regioni e enti locali che comunque devono osservare i principi Atto che definisce il termine (comma 3) • Decreti Durata del termine • Non deve essere arbitrario • Deve essere sostenibile da parte delle amministrazioni • Procedimenti normali: deve essere comunque entro 90gg. • Procedimenti complessi: entro 180gg. • Cittadinanza e immigrazione: senza termine Sospensione del termine (comma 7) • Per acquisizione di valutazioni tecniche • Per un periodo massimo di 30 gg. • Per acquisizione solo di documenti non in possesso dell’amministrazione Silenzio inadempimento (comma 8) • Il silenzio si può impugnare entro un anno dalla scadenza dei termini di conclusione • Non serve la diffida • Il ga può conoscere della fondatezza dell’istanza • Si può riproporre istanza I due modi di iniziativa (comma 1 e 6) • Istanza • D’ufficio Necessità del provvedimento espresso • Solo per i procedimenti iniziati a iniziativa d’ufficio • Per quelli iniziati con iniziativa di parte vale l’art. 20 (silenzio assenso)