3 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E COMUNICAZIONE DELL’AVVIO Prof.ssa Margherita Ramajoli IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO una serie di atti e di operazioni tra loro coordinati preordinati alla produzione di un provvedimento amministrativo volto alla cura di un interesse pubblico primario concreto produttivo di effetti nei confronti della sfera giuridica dei destinatari LE FUNZIONI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO Procedimento-garanzia o Procedimento-partecipazione Procedimento-organizzazione È sede del confronto dialettico degli interessi pubblici e privati coinvolti dal provvedimento finale E’ strumento di efficacia dell’attività amministrativa I PRINCIPI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO (art. 1 della legge n. 241/90) L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza secondo le modalità previste dalla legge n. 241/90 e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell’ordinamento comunitario L’AMMINISTRAZIONE I PRIVATI Nell’adozione di atti di natura non autoritativa preposti all’esercizio di attività amministrative agisce secondo le norme di diritto privato assicurano il rispetto dei principi e dei criteri di cui al comma 1 della legge (art. 1, comma 1-ter, della legge n. 241/90) salvo che la legge disponga diversamente (art. 1, comma 1-bis, della legge n. 241/90) LE FASI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO (immagine di una decisione che progredisce secondo stadi successivi) Fase INTRODUTTIVA Fase ISTRUTTORIA 4 fasi Fase COSTITUTIVA Fase INTEGRATIVA DELL’EFFICACIA (eventuale) FASE INTRODUTTIVA (art. 2 della legge 241/1990) “Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso” L’ATTO DI INIZIATIVA può essere D’UFFICIO (quando è il procedimento è promosso dal soggetto pubblico competente a emanare l’atto finale) DI ALTRA AMMINISTRAZIONE DI PARTE (titolari di interessi legittimi pretensivi) IL PROCEDIMENTO D’UFFICIO ha inizio a seguito di conoscenza diretta dei fatti da parte dell’amministrazione titolare del potere di provvedere a seguito di conoscenza indiretta, in virtù della segnalazione da parte di altra PA o di privati (attività di verifica della segnalazione) L’INIZIATIVA PROCEDIMENTALE comporta L’OBBLIGO DI PROCEDERE L’OBBLIGO DI PROVVEDERE obbligo di istruire la questione prospettata dall’atto di iniziativa obbligo di adottare un provvedimento espresso entro un determinato termine OBBLIGO DI PROCEDERE E COMUNICAZIONE DELL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO (artt. 7 e 8 della legge n. 241/90) DESTINATARI DELLA COMUNICAZIONE DELL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento è destinato a produrre effetti diretti coloro che per legge debbono intervenirvi i soggetti individuati o facilmente individuabili, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, diversi dai diretti destinatari IL CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO della PA competente Dell’oggetto del procedimento Dell’ufficio responsabile del procedimento e del suo titolare indicazione Dell’ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti della data entro cui il procedimento deve concludersi, nonché dei rimedi esperibili in caso di inerzia della PA nei procedimenti ad iniziativa di parte, della data di presentazione della relativa istanza ECCEZIONI LEGALI ALL’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE Procedimenti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e programmazione, tributari e quelli concernenti i collaboratori di giustizia (art. 13) Ragioni di impedimento per esigenze di celerità (art. 7, comma 1) (p.e. procedimenti repressivi di abusi edilizi) ECCEZIONI GIURISPRUDENZIALI ALL’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE Procedimenti vincolati Procedimenti ad istanza di parte In applicazione del principio del raggiungimento dello scopo Tali indirizzi giurisprudenziali sono stati accolti dall’ ART. 21-OCTIES, COMMA 2, SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE N. 241/90 NON È ANNULLABILE IL PROVVEDIMENTO “per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”