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PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
E COMUNICAZIONE DELL’AVVIO
Prof.ssa Margherita Ramajoli
IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
una serie di atti e di operazioni
tra loro coordinati
preordinati alla produzione di un provvedimento
amministrativo
volto alla cura di un interesse pubblico primario
concreto
produttivo di effetti nei confronti della sfera
giuridica dei destinatari
LE FUNZIONI
DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Procedimento-garanzia
o
Procedimento-partecipazione
Procedimento-organizzazione
È sede del confronto dialettico
degli interessi pubblici e
privati coinvolti dal
provvedimento finale
E’ strumento di efficacia
dell’attività amministrativa
I PRINCIPI DEL
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
(art. 1 della legge n. 241/90)
L’attività amministrativa persegue i fini determinati
dalla legge
ed è retta da criteri di economicità, efficacia,
imparzialità, pubblicità e trasparenza
secondo le modalità previste dalla legge n. 241/90 e
dalle altre disposizioni che disciplinano singoli
procedimenti, nonché dai principi dell’ordinamento
comunitario
L’AMMINISTRAZIONE
I PRIVATI
Nell’adozione di atti di natura
non autoritativa
preposti all’esercizio di attività
amministrative
agisce secondo le norme di
diritto privato
assicurano il rispetto dei
principi e dei criteri di cui al
comma 1 della legge
(art. 1, comma 1-ter, della
legge n. 241/90)
salvo che la legge disponga
diversamente
(art. 1, comma 1-bis, della
legge n. 241/90)
LE FASI DEL PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO
(immagine di una decisione che progredisce secondo stadi successivi)
Fase INTRODUTTIVA
Fase ISTRUTTORIA
4 fasi
Fase COSTITUTIVA
Fase INTEGRATIVA DELL’EFFICACIA (eventuale)
FASE INTRODUTTIVA
(art. 2 della legge 241/1990)
“Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad
un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio,
le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di
concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento
espresso”
L’ATTO DI INIZIATIVA
può essere
D’UFFICIO
(quando è il
procedimento è
promosso dal
soggetto pubblico
competente a
emanare l’atto
finale)
DI ALTRA
AMMINISTRAZIONE
DI PARTE
(titolari di interessi
legittimi
pretensivi)
IL PROCEDIMENTO D’UFFICIO
ha inizio
a seguito di
conoscenza diretta dei fatti
da parte dell’amministrazione
titolare del potere di
provvedere
a seguito di
conoscenza indiretta,
in virtù della segnalazione da
parte di altra PA o di privati
(attività di verifica della
segnalazione)
L’INIZIATIVA PROCEDIMENTALE
comporta
L’OBBLIGO DI PROCEDERE
L’OBBLIGO DI PROVVEDERE
obbligo di istruire la questione
prospettata dall’atto di
iniziativa
obbligo di adottare un
provvedimento espresso entro
un determinato termine
OBBLIGO DI PROCEDERE E COMUNICAZIONE
DELL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO
(artt. 7 e 8 della legge n. 241/90)
DESTINATARI DELLA COMUNICAZIONE
DELL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO
i soggetti nei
confronti dei quali
il provvedimento è
destinato a
produrre effetti
diretti
coloro che
per legge
debbono
intervenirvi
i soggetti
individuati o
facilmente
individuabili,
cui possa derivare
un pregiudizio dal
provvedimento,
diversi dai diretti
destinatari
IL CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE
DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO
della PA competente
Dell’oggetto del procedimento
Dell’ufficio responsabile del procedimento
e del suo titolare
indicazione
Dell’ufficio presso il quale si può prendere
visione degli atti
della data entro cui il procedimento deve
concludersi, nonché dei rimedi esperibili in
caso di inerzia della PA
nei procedimenti ad iniziativa di parte,
della data di presentazione della relativa
istanza
ECCEZIONI LEGALI
ALL’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE
Procedimenti normativi,
amministrativi generali, di
pianificazione e
programmazione, tributari e
quelli concernenti i
collaboratori di giustizia
(art. 13)
Ragioni di impedimento per
esigenze di celerità
(art. 7, comma 1)
(p.e. procedimenti repressivi
di abusi edilizi)
ECCEZIONI GIURISPRUDENZIALI
ALL’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE
Procedimenti
vincolati
Procedimenti ad
istanza di parte
In applicazione del
principio del
raggiungimento
dello scopo
Tali indirizzi giurisprudenziali sono stati accolti dall’
ART. 21-OCTIES, COMMA 2, SECONDO
PERIODO, DELLA LEGGE N. 241/90
NON È ANNULLABILE IL PROVVEDIMENTO
“per mancata comunicazione dell’avvio
del procedimento, qualora
l’amministrazione dimostri in giudizio
che il contenuto del provvedimento non
avrebbe potuto essere diverso da quello
in concreto adottato”
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re3bis_ lezione procedimento amministrativo e comunicazione