Il procedimento e l’atto
amministrativo
materiale redatto dal dott. Arturo Bianco
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Principi generali della attività
amministrativa (art. 1)
• Subordinazione ai fini determinati dalla legge
• Riferimento ai criteri della efficacia, economicità,
pubblicità, trasparenza e dai principi
dell’ordinamento comunitario
• Applicazione delle regole di diritto privato per gli
atti non autoritativi
• Estensione ai privati preposti ad attività
amministrative
• Divieto di aggravamento del procedimento, salvo
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che per esigenze straordinarie e motivate
Conclusione del procedimento/1
(art. 2)
• Obbligo di conclusione dei procedimenti avviati
obbligatoriamente a seguito di istanze
• Fissazione del termine di sua conclusione, che in
linea generale è di 90 giorni
• Proponibilità, entro 1 anno, anche senza diffida,
del ricorso contro il silenzio della PA e
riproponibilità della istanza di avvio del
procedimento
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Conclusione del procedimento/2
(art. 2)
• I termini sono fissati con Decreti dei singoli
ministri
• Negli enti locali i termini vanno fissati con
regolamento
• Contemperare natura dei diritti ed esigenze
organizzative
• Sospensione fino a 90 giorni dei termini per
acquisire pareri di altre PA
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Conclusione del procedimento/3
(art. 2)
• Sospensione dei termini per una volta sola
per acquisire documenti o informazioni che
non sono in possesso della PA e non sono
dalla stessa acquisibili presso altre PA
• Norme transitorie: emanazione dei decreti
entro 180 giorni (fin qui non emessi) e nelle
more si conferma la validità di quelli
esistenti
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Motivazione del provvedimento
(art. 3)
• Obbligo di motivazione, salvo che per gli
atti normativi ed a contenuto generale
• La motivazione contiene i presupposti di
fatto e le ragioni giuridiche, da mettere in
rapporto agli esiti della istruttoria
• Obbligo di indicare negli atti notificati il
termine e l’autorità a cui è possibile
ricorrere
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Responsabile del procedimento/1
(artt. 4 e 5)
• Obbligo per ogni PA di individuare e
pubblicizzare l’unità organizzativa responsabile
del procedimento
• Il dirigente dell’unità organizzativa è responsabile
del procedimento salvo che assegni tale incarico
ad altro dipendente
• Possibilità di delega anche della adozione del
provvedimento finale
• Obbligo di comunicazione agli interessati
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Responsabile del procedimento/2
(artt. 4 e 5)
• Scelta rimessa alla autonomia dei dirigenti
• Tenere conto della declaratoria delle categorie
• Modalità di remunerazione eventuale e
differenziata (indennità ex art. 17, comma 2,
lettera f), CCNL 1.4.1999)
• Responsabilizzazione maggiore
• Rapporto di coordinazione procedimentale e non
di subordinazione gerarchica
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Compiti del responsabile del
procedimento/1 (art. 6)
• Valutazione delle condizioni di
ammissibilità, dei requisiti di legittimazione
e dei presupposti rilevanti
• Accertamento d’ufficio dei fatti ed
adozione delle misure per il rapido
svolgimento delle attività istruttorie
• Indice o propone le conferenze di servizi
• Cura le comunicazioni
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Conclusione del procedimento/2
(art.6)
• Obbligo per il soggetto responsabile della
adozione del provvedimento finale di tenere
conto degli esiti della istruttoria
• Possibilità di discostarsi dalle indicazioni
della istruttoria subordinata alla presenza
ed alla comunicazione di una specifica
motivazione
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Comunicazione di avvio del
procedimento (art. 7)
• Obbligo, fatti salvi i casi in cui vi sono
esigenze di celerità, verso i soggetti nei cui
confronti si producono effetti e/o verso
coloro che devono intervenire
• Obbligo, fatti salvi i casi in cui vi sono
esigenze di celerità, verso i soggetti nei cui
confronti si producono effetti negativi
• Possibilità per la PA di adottare nelle more
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provvedimenti cautelari
Modalità e contenuti della
comunicazione (art. 8)
• Comunicazione personale, fatti salvi i casi
in cui risulti impossibile o particolarmente
gravosa, per il numero degli interessati
• Contenuti: Pa competente, oggetto, ufficio e
responsabile del procedimento, data di
conclusione e rimedi esperibili in caso di
ritardo, data di presentazione dell’istanza
nei procedimenti ad impulso di parte,
ufficio presso cui prendere visione degli atti12
Ancora sulla partecipazione al
procedimento (artt. 9 e 10)
• Possibilità di intervento per i portatori di
interessi pubblici, privati e diffusi a cui
possa derivare un danno dal provvedimento
• I soggetti a cui è comunicato l’avvio del
procedimento e coloro che vi intervengono
hanno diritto alla visione degli atti ed a
presentare istanze che la PA deve valutare,
ovviamente ove pertinenti
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Comunicazione dei motivi
ostativi (art. 10 bis)
• Ambito di applicazione: procedimenti ad
istanza di parte
• Obbligo di comunicazione, preventiva
rispetto alla conclusione, dei motivi ostativi
all’accoglimento
• Possibilità di presentazione di istanze
• Obbligo per la PA di tenere conto delle
argomentazioni
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• Sospensione dei termini
Accordi integrativi o sostitutivi
del provvedimento (art. 11)
• Possibilità per la PA di concordare con gli
interessati accordi scritti sul contenuto del
provvedimento o sostitutivi, sottoposti agli stessi
controlli.
• Limiti: interesse pubblico e non lesione di privati
• A tal fine possibilità per il responsabile di
concordare un calendario di incontri
• Possibilità per la PA di recedere da tali accordi
• Preventiva determinazione da parte dell’organo
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competente alla adozione del provvedimento
Provvedimenti relativi a benefici
economici ed ambito di applicazione
(artt. 12 e 13)
• Necessaria la preventiva determinazione e
pubblicizzazione da parte della PA dei
criteri e delle modalità
• Non applicazione del capo sulla
partecipazione ai procedimenti diretti alla
emanazione di atti normativi, amministrativi
generali, pianificazione e programmazione
• Non applicazione ai procedimenti tributari
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Snellimento (art. 18)
• Previsto l’ampio ricorso alla
autocertificazione
• Divieto di richiedere documentazione se
essa è già in possesso della stessa o di
un’altra PA.
• Acquisizione d’ufficio di tale
documentazione
• Acquisizione d’ufficio delle certificazioni
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Denuncia di inizio di attività/1
• Articolo ulteriormente riformato
• Ampliamento dell’ambito di applicazione: legame
con le attività vincolate nel contenuto e non
soggette ad apprezzamenti con un elevato grado di
discrezionalità amministrativa
• Indicazione tassativa delle materie escluse: alcune
di interesse degli enti locali (ad esempio tributi,
tutela salute, incolumità pubblica, ambiente etc)
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Denuncia di inizio di attività/2
• Possibilità di avvio decorsi 30 giorni dalla
presentazione della comunicazione iniziale
• Contestualmente occorre effettuare una nuova
comunicazione
• Compiti della PA di controllo e termine di 30
giorni per la adozione del divieto di prosecuzione
• Possibilità confermata di svolgere controlli
successivi e di assumere i necessari provvedimenti
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Silenzio assenso (art. 20)/1
• Materia modificata ampiamente
• Introduzione dell’istituto del silenzio
assenso, con graduazione dei termini in
ragione della complessità
• Applicabile nei procedimenti ad istanza di
parte
• Possibilità di indire conferenze di servizi
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Silenzio assenso (art. 20)/2
• Possibilità successiva di revoca in
autotutela
• Indicazione delle materie escluse
• Applicazione delle regole sulla conclusione
dei procedimenti e sulla comunicazione dei
motivi ostativi all’accoglimento
• Norme transitorie sui procedimenti in corso
e su quelli che si avvieranno entro 6 mesi
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Altre disposizioni di snellimento
• Acquisizione diretta dei documenti in possesso di
altre PA con, al massimo, richiesta al privato di
fornire indicazioni
• Previsione di specifiche sanzioni per le
dichiarazioni false contenute nella dichiarazione di
inizio attività e nella domanda introduttiva ai fini
del ricorso al silenzio assenso
• Possibilità di effettuare controlli anche dopo la
conclusione per silenzio assenso e sui
procedimenti con dichiarazione di avvio
dell’attività
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Provvedimenti che limitano la
sfera dei privati (art. 21 bis)
• Efficacia dei provvedimenti che limitano la
sfera dei privati con la comunicazione o la
notifica per gli irreperibili
• Altre forme di pubblicità in caso di
gravosità della comunicazione personale
• Se non ha carattere sanzionatorio l’atto di
limitazione può, motivatamente, essere
immediatamente efficace
• Lo è in caso di misure cautelari ed urgenti 23
Esecutorietà, efficacia ed
esecutività (artt. 21 ter e quater)
• Provvedimenti aventi natura coattiva indica
il termine e le modalità di esecuzione; in
caso di inadempimento esecuzione coattiva
• I provvedimenti efficaci sono eseguiti
immediatamente
• Possibilità di sospendere l’efficacia od
esecutività dalla PA emanante o da altra
prevista da legge. Termine da indicare
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Revoca e recesso (artt. 21
quinquies e 21 sexies)
• Possibilità di revoca per interessi pubblici,
mutamenti di fatto, nuova valutazione.
• Non produzione di nuovi effetti ed
indennizzo per i pregiudizi determinati
• Competenza del giudice amministrativo
• Recesso unilaterale della PA consentito
esclusivamente nei casi previsti
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Nullità, annullabilità ed annullamento
(artt. 21 septies, 21 octies e 21 nonies)
• Nullità: carenza di elementi essenziali, vizio assoluto di
attribuzione, violazione o elusione del giudicato, norme di
legge
• Annullabilità: violazione di legge, eccesso di potere,
incompetenza
• Mancata annullabilità se è a contenuto vincolato, anche
nel caso della mancata comunicazione
• Annullamento d’ufficio se vi è l’interesse pubblico, entro
un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi
• Possibilità di convalida del provvedimento annullabile
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