Il procedimento e l’atto amministrativo materiale redatto dal dott. Arturo Bianco 1 Principi generali della attività amministrativa (art. 1) • Subordinazione ai fini determinati dalla legge • Riferimento ai criteri della efficacia, economicità, pubblicità, trasparenza e dai principi dell’ordinamento comunitario • Applicazione delle regole di diritto privato per gli atti non autoritativi • Estensione ai privati preposti ad attività amministrative • Divieto di aggravamento del procedimento, salvo 2 che per esigenze straordinarie e motivate Conclusione del procedimento/1 (art. 2) • Obbligo di conclusione dei procedimenti avviati obbligatoriamente a seguito di istanze • Fissazione del termine di sua conclusione, che in linea generale è di 90 giorni • Proponibilità, entro 1 anno, anche senza diffida, del ricorso contro il silenzio della PA e riproponibilità della istanza di avvio del procedimento 3 Conclusione del procedimento/2 (art. 2) • I termini sono fissati con Decreti dei singoli ministri • Negli enti locali i termini vanno fissati con regolamento • Contemperare natura dei diritti ed esigenze organizzative • Sospensione fino a 90 giorni dei termini per acquisire pareri di altre PA 4 Conclusione del procedimento/3 (art. 2) • Sospensione dei termini per una volta sola per acquisire documenti o informazioni che non sono in possesso della PA e non sono dalla stessa acquisibili presso altre PA • Norme transitorie: emanazione dei decreti entro 180 giorni (fin qui non emessi) e nelle more si conferma la validità di quelli esistenti 5 Motivazione del provvedimento (art. 3) • Obbligo di motivazione, salvo che per gli atti normativi ed a contenuto generale • La motivazione contiene i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche, da mettere in rapporto agli esiti della istruttoria • Obbligo di indicare negli atti notificati il termine e l’autorità a cui è possibile ricorrere 6 Responsabile del procedimento/1 (artt. 4 e 5) • Obbligo per ogni PA di individuare e pubblicizzare l’unità organizzativa responsabile del procedimento • Il dirigente dell’unità organizzativa è responsabile del procedimento salvo che assegni tale incarico ad altro dipendente • Possibilità di delega anche della adozione del provvedimento finale • Obbligo di comunicazione agli interessati 7 Responsabile del procedimento/2 (artt. 4 e 5) • Scelta rimessa alla autonomia dei dirigenti • Tenere conto della declaratoria delle categorie • Modalità di remunerazione eventuale e differenziata (indennità ex art. 17, comma 2, lettera f), CCNL 1.4.1999) • Responsabilizzazione maggiore • Rapporto di coordinazione procedimentale e non di subordinazione gerarchica 8 Compiti del responsabile del procedimento/1 (art. 6) • Valutazione delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti rilevanti • Accertamento d’ufficio dei fatti ed adozione delle misure per il rapido svolgimento delle attività istruttorie • Indice o propone le conferenze di servizi • Cura le comunicazioni 9 Conclusione del procedimento/2 (art.6) • Obbligo per il soggetto responsabile della adozione del provvedimento finale di tenere conto degli esiti della istruttoria • Possibilità di discostarsi dalle indicazioni della istruttoria subordinata alla presenza ed alla comunicazione di una specifica motivazione 10 Comunicazione di avvio del procedimento (art. 7) • Obbligo, fatti salvi i casi in cui vi sono esigenze di celerità, verso i soggetti nei cui confronti si producono effetti e/o verso coloro che devono intervenire • Obbligo, fatti salvi i casi in cui vi sono esigenze di celerità, verso i soggetti nei cui confronti si producono effetti negativi • Possibilità per la PA di adottare nelle more 11 provvedimenti cautelari Modalità e contenuti della comunicazione (art. 8) • Comunicazione personale, fatti salvi i casi in cui risulti impossibile o particolarmente gravosa, per il numero degli interessati • Contenuti: Pa competente, oggetto, ufficio e responsabile del procedimento, data di conclusione e rimedi esperibili in caso di ritardo, data di presentazione dell’istanza nei procedimenti ad impulso di parte, ufficio presso cui prendere visione degli atti12 Ancora sulla partecipazione al procedimento (artt. 9 e 10) • Possibilità di intervento per i portatori di interessi pubblici, privati e diffusi a cui possa derivare un danno dal provvedimento • I soggetti a cui è comunicato l’avvio del procedimento e coloro che vi intervengono hanno diritto alla visione degli atti ed a presentare istanze che la PA deve valutare, ovviamente ove pertinenti 13 Comunicazione dei motivi ostativi (art. 10 bis) • Ambito di applicazione: procedimenti ad istanza di parte • Obbligo di comunicazione, preventiva rispetto alla conclusione, dei motivi ostativi all’accoglimento • Possibilità di presentazione di istanze • Obbligo per la PA di tenere conto delle argomentazioni 14 • Sospensione dei termini Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento (art. 11) • Possibilità per la PA di concordare con gli interessati accordi scritti sul contenuto del provvedimento o sostitutivi, sottoposti agli stessi controlli. • Limiti: interesse pubblico e non lesione di privati • A tal fine possibilità per il responsabile di concordare un calendario di incontri • Possibilità per la PA di recedere da tali accordi • Preventiva determinazione da parte dell’organo 15 competente alla adozione del provvedimento Provvedimenti relativi a benefici economici ed ambito di applicazione (artt. 12 e 13) • Necessaria la preventiva determinazione e pubblicizzazione da parte della PA dei criteri e delle modalità • Non applicazione del capo sulla partecipazione ai procedimenti diretti alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, pianificazione e programmazione • Non applicazione ai procedimenti tributari 16 Snellimento (art. 18) • Previsto l’ampio ricorso alla autocertificazione • Divieto di richiedere documentazione se essa è già in possesso della stessa o di un’altra PA. • Acquisizione d’ufficio di tale documentazione • Acquisizione d’ufficio delle certificazioni 17 Denuncia di inizio di attività/1 • Articolo ulteriormente riformato • Ampliamento dell’ambito di applicazione: legame con le attività vincolate nel contenuto e non soggette ad apprezzamenti con un elevato grado di discrezionalità amministrativa • Indicazione tassativa delle materie escluse: alcune di interesse degli enti locali (ad esempio tributi, tutela salute, incolumità pubblica, ambiente etc) 18 Denuncia di inizio di attività/2 • Possibilità di avvio decorsi 30 giorni dalla presentazione della comunicazione iniziale • Contestualmente occorre effettuare una nuova comunicazione • Compiti della PA di controllo e termine di 30 giorni per la adozione del divieto di prosecuzione • Possibilità confermata di svolgere controlli successivi e di assumere i necessari provvedimenti 19 Silenzio assenso (art. 20)/1 • Materia modificata ampiamente • Introduzione dell’istituto del silenzio assenso, con graduazione dei termini in ragione della complessità • Applicabile nei procedimenti ad istanza di parte • Possibilità di indire conferenze di servizi 20 Silenzio assenso (art. 20)/2 • Possibilità successiva di revoca in autotutela • Indicazione delle materie escluse • Applicazione delle regole sulla conclusione dei procedimenti e sulla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento • Norme transitorie sui procedimenti in corso e su quelli che si avvieranno entro 6 mesi 21 Altre disposizioni di snellimento • Acquisizione diretta dei documenti in possesso di altre PA con, al massimo, richiesta al privato di fornire indicazioni • Previsione di specifiche sanzioni per le dichiarazioni false contenute nella dichiarazione di inizio attività e nella domanda introduttiva ai fini del ricorso al silenzio assenso • Possibilità di effettuare controlli anche dopo la conclusione per silenzio assenso e sui procedimenti con dichiarazione di avvio dell’attività 22 Provvedimenti che limitano la sfera dei privati (art. 21 bis) • Efficacia dei provvedimenti che limitano la sfera dei privati con la comunicazione o la notifica per gli irreperibili • Altre forme di pubblicità in caso di gravosità della comunicazione personale • Se non ha carattere sanzionatorio l’atto di limitazione può, motivatamente, essere immediatamente efficace • Lo è in caso di misure cautelari ed urgenti 23 Esecutorietà, efficacia ed esecutività (artt. 21 ter e quater) • Provvedimenti aventi natura coattiva indica il termine e le modalità di esecuzione; in caso di inadempimento esecuzione coattiva • I provvedimenti efficaci sono eseguiti immediatamente • Possibilità di sospendere l’efficacia od esecutività dalla PA emanante o da altra prevista da legge. Termine da indicare 24 Revoca e recesso (artt. 21 quinquies e 21 sexies) • Possibilità di revoca per interessi pubblici, mutamenti di fatto, nuova valutazione. • Non produzione di nuovi effetti ed indennizzo per i pregiudizi determinati • Competenza del giudice amministrativo • Recesso unilaterale della PA consentito esclusivamente nei casi previsti 25 Nullità, annullabilità ed annullamento (artt. 21 septies, 21 octies e 21 nonies) • Nullità: carenza di elementi essenziali, vizio assoluto di attribuzione, violazione o elusione del giudicato, norme di legge • Annullabilità: violazione di legge, eccesso di potere, incompetenza • Mancata annullabilità se è a contenuto vincolato, anche nel caso della mancata comunicazione • Annullamento d’ufficio se vi è l’interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi • Possibilità di convalida del provvedimento annullabile 26