• Unilateralità e autorità •Tipicità •Esecutività ed esecutorietà Con questi termini si indica il particolare potere che distingue l’autorità amministrativa, che agisce unilateralmente perché non è condizionata dal consenso del destinatario, e autoritariamente per la prevalenza dell’interesse pubblico che persegue. Non sempre il provvedimento amministrativo produce effetti sfavorevoli per il privato. Anzi, molte volte è il privato a richiedere il provvedimento ( ad esempio, la concessione edilizia, l’autorizzazione ad aprire un esercizio commerciale, ecc). In tali contesti unilateralità ed autoritarietà si stemperano : mentre sono evidenti quando l’amministrazione impone la sua volontà con effetti sfavorevoli per il privato ( ordinanza di demolizione, rimozione dell’auto in sosta vietata, ecc). Gli atti sfavorevoli manifestano il carattere dell’imperatività che è appunto la capacità di imporre la volontà dell’amministrazione su quella del privato. Con questo termine si indicano le conseguenze dell’applicazione del principio di legalità. L’amministrazione può esercitare poteri autoritativi solo se la legge glieli conferisce: la legge deve precisare che tipo di provvedimento l’amministrazione può emanare (principio di nominatività), e indicare quale interesse pubblico lo giustifichi, quali siano i presupposti per la sua emanazione, attraverso quale provvedimento debba essere formato, quali effetti esso produca. Attraverso la legge il cittadino è messo in condizione di prevedere quando e come l’amministrazione pubblica possa esercitare la sua autorità: in ciò si manifesta l’aspetto garantistico del principio di legalità. Con questi termini si indica l’idoneità dei provvedimenti amministrativi ad essere direttamente esecutivi, senza la necessità di un preventivo intervento del giudice (esecutività) , nonché la capacità che la legge riconosce talvolta all’amministrazione di portare direttamente in esecuzione coattiva determinati provvedimenti ( esecutorietà) . Mentre , se un comune debitore non paga, il creditore deve ricorrere al giudice per chiedere la condanna del debitore ( la sentenza del giudice è il titolo esecutivo) e poi l’esecuzione coattiva della sentenza, se non si paga una contravvenzione amministrativa ( multa) è la stessa amministrazione a provvedere, previa diffida, all’esecuzione coattiva. Ciò non significa affatto che il cittadino resti privo di tutela: è semplicemente invertito l’onere dell’azione, perché l’iniziativa del ricorso al giudice non è a carico di chi pretende, se a pretendere è l’amministrazione che ha emanato il provvedimento, ma di chi si oppone e impugna il procedimento stesso. L’amministrazione pubblica non procede soltanto autoritariamente attraverso provvedimenti. A parte la normale attività di diritto privato della PA, e che è retta dalle comuni regole civilistiche, la legislazione più recente favorisce l’impiego di strumenti non autoritativi, quali gli accordi amministrativi tra amministrazioni e amministrazione e privati: anzi, la recente legge 15/ 2005, modificando i principi che regolano il provvedimento amministrativo, pone come regola generale che l’amministrazione , “nell' adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato”. In questo senso l’amministrazione persegue la soddisfazione dell’interesse pubblico non unilateralmente, usando la propria autorità, ma consensualmente, bilateralmente ( o plurilateralmente), ottenendo il consenso e la collaborazione del privato. Tuttavia, traccia permanente della supremazia dell’interesse pubblico, l’amministrazione può sempre recedere unilateralmente dall’accordo “ l’obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato” (art. 11.4, legge 241/1990). Se classifichiamo i provvedimenti amministrativi dal punto di vista degli interessi del privato che ne è destinatario, la grande divisione passa tra i provvedimenti favorevoli e i provvedimenti sfavorevoli. Essi ampliano La sfera giuridica del privato ( sono detti anche provvedimenti ampliativi). Ciò può accadere o attraverso la rimozione di ostacoli che limitano l’esercizio di poteri o facoltà il cui privato è titolare ( questo tipo di provvedimenti sono detti autorizzativi o di autorizzazione) oppure attraverso l’attribuzione di nuove posizioni giuridiche al privato ( concessione) L’autorizzazione è espressione di un potere di controllo e di vigilanza che l’amministrazione esercita per tutelare gli interessi pubblici che possono essere minacciati dall’esercizio indiscriminato dei diritti individuali. Tipici esempi sono la Licenza commerciale, la patente di guida, l’abilitazione all’esercizio di una professione. Tendenzialmente l’amministrazione rilascia l’autorizzazione accertati determinati requisiti o la sussistenza di condizioni stabiliti per legge. La concessione invece serve per attribuire al privato diritti attinenti l’uso di risorse collettive: l’etere è utilizzato dalle reti televisive perché canali di trasmissione sono dati in concessione; i servizi pubblici ( trasporto, taxi, pulizia delle strade ecc.) sono dati in concessione. Dalla concessione nasce un rapporto giuridico tra il privato e l’amministrazione che è regolato da una apposita convenzione. Le ammissioni Gli esoneri Gli incentivi Il tratto comune è che, di regola, l’iniziativa del procedimento che porta al provvedimento favorevole è esercitata dal privato interessato, che deve farne domanda o istanza. Sono quelli che negativamente incidono sulla sfera giuridica del privato, comportando la privazione totale o la limitazione parziale dell’esercizio di un diritto. Sono provvedimenti detti anche ablatori o privativi . Essi possono riflettersi sui diritti fondamentali ( quando non siano tutelati dalla riserva di giurisdizione),come nel caso degli ordini o dei divieti che l’amministrazione rivolge ai cittadini ad esempio per sciogliere un corteo, o per limitare la circolazione dei veicoli. Possono riflettersi anche sui diritti reali ( la proprietà), come l’espropriazione, la requisizione o l’occupazione temporanea di un determinato suolo. Possono infine riflettersi sui diritti di credito, come nel caso delle sanzioni amministrative che fanno sorgere in capo al soggetto privato l’obbligo di prestazioni pecuniarie o non pecuniarie. Non tutti i provvedimenti dell’amministrazione pubblica possono essere visti nell’ottica tipica del privato e quindi classificati in termini di favorevole o sfavorevole. Innanzitutto perché vi sono atti che non sono rivolti ai singoli, ma all’intera collettività o comunque a un numero non determinabile di soggetti. Sono provvedimenti amministrativi generali, quali quelli che fissano determinate tariffe o determinano la localizzazione di una serie di impianti. Particolarmente importanti sono i provvedimenti generali che hanno effetti conformativi della proprietà, quali sono i piani urbanistici e in particolare i piani regolatori generali.