• Unilateralità e autorità
•Tipicità
•Esecutività ed esecutorietà

Con questi termini si indica il particolare potere che
distingue
l’autorità
amministrativa,
che
agisce
unilateralmente perché non è condizionata dal consenso
del destinatario, e autoritariamente per la prevalenza
dell’interesse pubblico che persegue. Non sempre il
provvedimento amministrativo produce effetti sfavorevoli
per il privato. Anzi, molte volte è il privato a richiedere il
provvedimento ( ad esempio, la concessione edilizia,
l’autorizzazione ad aprire un esercizio commerciale, ecc).
In tali contesti unilateralità ed autoritarietà si stemperano :
mentre sono evidenti quando l’amministrazione impone la
sua volontà con effetti sfavorevoli per il privato
(
ordinanza di demolizione, rimozione dell’auto in sosta
vietata, ecc). Gli atti sfavorevoli manifestano il carattere
dell’imperatività che è appunto la capacità di imporre la
volontà dell’amministrazione su quella del privato.

Con questo termine si indicano le conseguenze
dell’applicazione
del
principio
di
legalità.
L’amministrazione può esercitare poteri autoritativi
solo se la legge glieli conferisce: la legge deve
precisare
che
tipo
di
provvedimento
l’amministrazione può emanare
(principio di
nominatività), e indicare quale interesse pubblico lo
giustifichi, quali siano i presupposti per la sua
emanazione, attraverso quale provvedimento
debba essere formato, quali effetti esso produca.
Attraverso la legge il cittadino è messo in condizione
di prevedere quando e come l’amministrazione
pubblica possa esercitare la sua autorità: in ciò si
manifesta l’aspetto garantistico del principio di
legalità.

Con questi termini si indica l’idoneità dei provvedimenti
amministrativi ad essere direttamente esecutivi, senza la
necessità di un preventivo intervento del giudice (esecutività) ,
nonché la capacità che la legge riconosce talvolta
all’amministrazione di portare direttamente in esecuzione
coattiva determinati provvedimenti ( esecutorietà) . Mentre , se
un comune debitore non paga, il creditore deve ricorrere al
giudice per chiedere la condanna del debitore ( la sentenza del
giudice è il titolo esecutivo) e poi l’esecuzione coattiva della
sentenza, se non si paga una contravvenzione amministrativa (
multa) è la stessa amministrazione a provvedere, previa diffida,
all’esecuzione coattiva. Ciò non significa affatto che il cittadino
resti privo di tutela: è semplicemente invertito l’onere
dell’azione, perché l’iniziativa del ricorso al giudice non è a
carico di chi pretende, se a pretendere è l’amministrazione che
ha emanato il provvedimento, ma di chi si oppone e impugna il
procedimento stesso.

L’amministrazione pubblica non procede soltanto
autoritariamente attraverso provvedimenti. A parte la normale
attività di diritto privato della PA, e che è retta dalle comuni
regole civilistiche, la legislazione più recente favorisce l’impiego
di strumenti non autoritativi, quali gli accordi amministrativi tra
amministrazioni e amministrazione e privati: anzi, la recente
legge 15/ 2005, modificando i principi che regolano il
provvedimento amministrativo, pone come regola generale che
l’amministrazione , “nell' adozione di atti di natura non
autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato”. In
questo senso l’amministrazione persegue la soddisfazione
dell’interesse pubblico non unilateralmente, usando la propria
autorità, ma consensualmente, bilateralmente ( o
plurilateralmente), ottenendo il consenso e la collaborazione del
privato. Tuttavia, traccia permanente della supremazia
dell’interesse pubblico, l’amministrazione può sempre recedere
unilateralmente dall’accordo “ l’obbligo di provvedere alla
liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi
verificatisi in danno del privato” (art. 11.4, legge 241/1990).

Se classifichiamo i provvedimenti
amministrativi dal punto di vista degli
interessi del privato che ne è
destinatario, la grande divisione passa
tra i provvedimenti favorevoli e i
provvedimenti sfavorevoli.

Essi ampliano La sfera giuridica del
privato ( sono detti anche provvedimenti
ampliativi). Ciò può accadere o
attraverso la rimozione di ostacoli che
limitano l’esercizio di poteri o facoltà il
cui privato è titolare ( questo tipo di
provvedimenti sono detti autorizzativi o
di autorizzazione) oppure attraverso
l’attribuzione di nuove posizioni
giuridiche al privato ( concessione)
L’autorizzazione è espressione di un potere di controllo e di
vigilanza che l’amministrazione esercita per tutelare gli
interessi pubblici che possono essere minacciati
dall’esercizio indiscriminato dei diritti individuali. Tipici
esempi sono la Licenza commerciale, la patente di guida,
l’abilitazione all’esercizio di una professione.
Tendenzialmente l’amministrazione rilascia l’autorizzazione
accertati determinati requisiti o la sussistenza di condizioni
stabiliti per legge.
 La concessione invece serve per attribuire al privato diritti
attinenti l’uso di risorse collettive: l’etere è utilizzato dalle
reti televisive perché canali di trasmissione sono dati in
concessione; i servizi pubblici ( trasporto, taxi, pulizia delle
strade ecc.) sono dati in concessione. Dalla concessione
nasce un rapporto giuridico tra il privato e
l’amministrazione che è regolato da una apposita
convenzione.

Le ammissioni
 Gli esoneri
 Gli incentivi
 Il tratto comune è che, di regola,
l’iniziativa del procedimento che porta
al provvedimento favorevole è
esercitata dal privato interessato, che
deve farne domanda o istanza.

Sono quelli che negativamente incidono sulla sfera
giuridica del privato, comportando la privazione totale o
la limitazione parziale dell’esercizio di un diritto. Sono
provvedimenti detti anche ablatori o privativi .
 Essi possono riflettersi sui diritti fondamentali ( quando non
siano tutelati dalla riserva di giurisdizione),come nel caso
degli ordini o dei divieti che l’amministrazione rivolge ai
cittadini ad esempio per sciogliere un corteo, o per
limitare la circolazione dei veicoli. Possono riflettersi anche
sui diritti reali ( la proprietà), come l’espropriazione, la
requisizione o l’occupazione temporanea di un
determinato suolo. Possono infine riflettersi sui diritti di
credito, come nel caso delle sanzioni amministrative che
fanno sorgere in capo al soggetto privato l’obbligo di
prestazioni pecuniarie o non pecuniarie.


Non tutti i provvedimenti dell’amministrazione
pubblica possono essere visti nell’ottica tipica del
privato e quindi classificati in termini di favorevole o
sfavorevole. Innanzitutto perché vi sono atti che non
sono rivolti ai singoli, ma all’intera collettività o
comunque a un numero non determinabile di
soggetti. Sono provvedimenti amministrativi generali,
quali quelli che fissano determinate tariffe o
determinano la localizzazione di una serie di impianti.
Particolarmente importanti sono i provvedimenti
generali che hanno effetti conformativi della
proprietà, quali sono i piani urbanistici e in particolare
i piani regolatori generali.
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Caratteri del provvedimento amministrativo