Perfezione, validità, efficacia. Concetti
generali
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Perfezione: il provvedimento è perfetto
quando sono venuti in essere tutti gli
elementi qualificanti per la sua giuridica
esistenza.
Validità: il provvedimento è valido quando è
conforme alla fattispecie normativa che lo
disciplina (privo di vizi) .
Efficacia: il provvedimento è efficace quando
è idoneo a produrre effetti.
Rapporti tra invalidità ed efficacia
L’efficacia (teoria generale)
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L’efficacia indica l’idoneità a produrre effetti
(conseguenze giuridiche) o il complesso di tali
conseguenze.
3 tipi di efficacia



Efficacia costitutiva: la situazione giuridica che la norma
collega al fatto diverge dalla situazione giuridica
preesistente (es. concessione di bene pubblico);
Efficacia dichiarativa: la situazione giuridica affermata è
conforme alla situazione in concreto esistente (es.
decadenza dalla concessione edilizia);
Efficacia preclusiva: la situazione giuridica che la norma
collega al fatto sorge indipendentemente dalla (conformità
o difformità della) situazione giuridica preesistente (es. atti
costitutivi di certezze pubbliche).
Efficacia del provvedimento
amministrativo
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Efficacia nello spazio



Corrispondenza tra l’ambito di operatività
dell’ordinamento ed ambito di efficacia dei
provvedimenti
Mutuo riconoscimento
Efficacia nel tempo


Provvedimenti a efficacia istantanea
Provvedimenti a efficacia durevole
L’efficacia del provvedimento
amministrativo: la disciplina positiva
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Art. 21-bis della legge n. 241/90
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Il provvedimento limitativo della sfera
giuridica dei privati acquista efficacia nei
confronti di ciascun destinatario con la
comunicazione allo stesso effettuata
Il problema degli atti recettizi
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Due eccezioni al principio

Il provvedimento
limitativo non avente
carattere
sanzionatorio può
contenere una motivata
clausola di immediata
efficacia

Il provvedimento
limitativo avente
carattere cautelare ed
urgente è
immediatamente
efficace
Art. 21-quater della legge n. 241/90
(efficacia ed esecutività)
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I provvedimenti amministrativi efficaci sono
eseguiti immediatamente, salvo che sia
diversamente stabilito dalla legge o dal
provvedimento medesimo
L’efficacia è un valore (dover essere)
L’esecuzione è un fatto (ulteriore rispetto alla
produzione dell’effetto)
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L’efficacia o l’esecuzione del provvedimento
può essere sospesa,
per gravi ragioni
e per il tempo strettamente necessario,
dallo stesso organo che lo ha emanato o da
altro organo previsto dalla legge.
Esecutorietà

Potere dell’amministrazione di portare ad
esecuzione, anche coattivamente e contro
la volontà del soggetto passivo, i propri
provvedimenti senza dover ricorrere al
giudice
Art. 21-ter della legge n. 241/90
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
Nei casi e nei modi stabiliti dalla legge, le
amministrazioni possono imporre
coattivamente l’adempimento degli obblighi
nei loro confronti.
Qualora l’interessato non ottemperi, le
amministrazioni, previa diffida, possono
provvedere all’esecuzione coattiva nelle
ipotesi e nei modi previsti dalla legge.
Efficacia e impugnabilità del
provvedimento
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Per essere impugnabile il provvedimento deve
essere efficace (es. non sono impugnabili gli atti
soggetti a controllo preventivo).
Non solo: per essere impugnabile il provvedimento
deve essere in grado di menomare la sfera giuridica
del privato (lesività).
Il problema degli atti che esauriscono i loro effetti
durante il giudizio e l’effetto ultracostitutivo della
sentenza amministrativa.
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lezione 22 Efficacia - Scuola di Giurisprudenza