Perfezione, validità, efficacia. Concetti generali Perfezione: il provvedimento è perfetto quando sono venuti in essere tutti gli elementi qualificanti per la sua giuridica esistenza. Validità: il provvedimento è valido quando è conforme alla fattispecie normativa che lo disciplina (privo di vizi) . Efficacia: il provvedimento è efficace quando è idoneo a produrre effetti. Rapporti tra invalidità ed efficacia L’efficacia (teoria generale) L’efficacia indica l’idoneità a produrre effetti (conseguenze giuridiche) o il complesso di tali conseguenze. 3 tipi di efficacia Efficacia costitutiva: la situazione giuridica che la norma collega al fatto diverge dalla situazione giuridica preesistente (es. concessione di bene pubblico); Efficacia dichiarativa: la situazione giuridica affermata è conforme alla situazione in concreto esistente (es. decadenza dalla concessione edilizia); Efficacia preclusiva: la situazione giuridica che la norma collega al fatto sorge indipendentemente dalla (conformità o difformità della) situazione giuridica preesistente (es. atti costitutivi di certezze pubbliche). Efficacia del provvedimento amministrativo Efficacia nello spazio Corrispondenza tra l’ambito di operatività dell’ordinamento ed ambito di efficacia dei provvedimenti Mutuo riconoscimento Efficacia nel tempo Provvedimenti a efficacia istantanea Provvedimenti a efficacia durevole L’efficacia del provvedimento amministrativo: la disciplina positiva Art. 21-bis della legge n. 241/90 Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata Il problema degli atti recettizi Due eccezioni al principio Il provvedimento limitativo non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia Il provvedimento limitativo avente carattere cautelare ed urgente è immediatamente efficace Art. 21-quater della legge n. 241/90 (efficacia ed esecutività) I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo L’efficacia è un valore (dover essere) L’esecuzione è un fatto (ulteriore rispetto alla produzione dell’effetto) L’efficacia o l’esecuzione del provvedimento può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato o da altro organo previsto dalla legge. Esecutorietà Potere dell’amministrazione di portare ad esecuzione, anche coattivamente e contro la volontà del soggetto passivo, i propri provvedimenti senza dover ricorrere al giudice Art. 21-ter della legge n. 241/90 Nei casi e nei modi stabiliti dalla legge, le amministrazioni possono imporre coattivamente l’adempimento degli obblighi nei loro confronti. Qualora l’interessato non ottemperi, le amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all’esecuzione coattiva nelle ipotesi e nei modi previsti dalla legge. Efficacia e impugnabilità del provvedimento Per essere impugnabile il provvedimento deve essere efficace (es. non sono impugnabili gli atti soggetti a controllo preventivo). Non solo: per essere impugnabile il provvedimento deve essere in grado di menomare la sfera giuridica del privato (lesività). Il problema degli atti che esauriscono i loro effetti durante il giudizio e l’effetto ultracostitutivo della sentenza amministrativa.