Alle origini del procedimento amministrativo
L'assenza di una regolamentazione
generale del procedimento
amministrativo comportava un'ampia
discrezionalità della P.A. in sede di
gestione del procedimento e il non
riconoscimento del diritto degli
interessati (persone fisiche, persone
giuridiche ed enti di fatto) a
partecipare attivamente ai
procedimenti destinati a sfociare in
atti variamente incidenti nelle loro
sfere giuridiche.
Negli anni 90
A seguito dell’emanazione della
L . 241/90 si afferma il concetto di attività
amministrativa come attività sequenziale
Principio di Sequenzialità:
atto preparatorio- atto finale
Il procedimento amministrativo
Definizione:
Può essere definito come una serie
di atti ed operazioni funzionalmente
collegati in relazione ad un unico
effetto.
Il procedimento amministrativo :
definizione
Il procedimento amministrativo, dunque,
è l'insieme di una pluralità di atti
(susseguenti e diversi fra loro) che,
nonostante la loro eterogeneità e la loro
relativa autonomia, sono preordinati allo
stesso fine e, cioè, alla produzione degli
effetti giuridici propri di una determinata
fattispecie (VIRGA).
La legge 7.08.1990 n. 241
• Il passaggio dal provvedimento al
procedimento amministrativo.
• Stemperamento dell’aspetto
autoritativo ed imperativo dell’azione
amministrativa.
5
Modifica all’art. 1
“ I principi informatori dell’azione
amministrativa”.
• L’attività amministrativa persegue i fini
determinati dalla legge ed è retta da
criteri di economicità, di efficacia, di
imparzialità, pubblicità e di
trasparenza secondo le modalità
previste dalla presente legge e dalle
altre disposizioni che disciplinano
singoli procedimenti, nonché dai
principi dell’ordinamento comunitario.
La modifica all’art. 1
della L . 241/90 “ I principi
informatori dell’azione
amministrativa”.
• i tradizionali principi che presiedono al
corretto svolgimento del procedimento
vengono affiancati il principio di
trasparenza, nonchè il rispetto dei
principi dell’ordinamento comunitario.
Significato del principio della
trasparenza
• Conoscibilità esterna dell’azione
amministrativa e quindi
accessibilità agli atti e ai
documenti del procedimento .
Obbligo di motivazione
Analisi dei principi dell’azione
amministrativa
Trattasi di una normativa che non
pretende di codificare compiutamente la
struttura ed il funzionamento del
procedimento amministrativo, ma si limita
a fissare, in armonia con il dettato dell'art.
97 Cost., talune regole generali ispirate ai
seguenti principi:
• Principio di giusto procedimento
• Principio di trasparenza
• Principio di semplificazione
Analisi dei principi dell’azione
amministrativa
Principio del giusto procedimento
(conforme al principio ex art. 97 Cost.) che,
garantendo il diritto di partecipazione degli interessati,
consacra la dialettica tra interessi pubblici
e privati tendendo
alla composizione dei concreti rapporti.
Analisi dei principi dell’azione amministrativa
Principio di trasparenza
prevede il carattere obbligatorio della motivazione
del provvedimento amministrativo,
l'obbligo della P.A. di identificare preventivamente l'ufficio e
il dipendente responsabile del procedimento e il diritto dei
cittadini interessati di accedere ai documenti amministrativi
Analisi dei principi dell’azione amministrativa
Principio di semplificazione
introduce taluni istituti diretti, in
conformità all'art. 97 Cost., a snellire e rendere più
Celere l'azione amministrativa (silenzio-assenso art.20,
Segnalazione certificata inizio attività (SCIA) art. 19,
conferenze di servizi art. 14, etc.).
I principi che definiscono le garanzie del
cittadino nei riguardi dell’azione amministrativa
• Termini di conclusione del procedimento
(Art.2) .
• Obbligo di motivazione (Art.3).
• Comunicazione di avvio del
procedimento(art.7).
• Intervento e partecipazione nel
procedimento (art.9 e 10)
• Comunicazione dei motivi ostativi del
diniego (art.10 bis).
:
I principi che definiscono le garanzie del
cittadino nei riguardi dell’azione amministrativa
:
Novità introdotta con L.69/2009 art.10
Attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui
all’art.117,comma 2, lett. m) Cost. le disposizioni concernenti
gli obblighi delle PP.AA. di garantire:
•l’individuazione del responsabile del procedimento
•partecipazione al procedimento
•l’accesso alla documentazione amm.va
•la conclusione del procedimento entro i termini
•la durata massima dei procedimenti
•La segnalazione certificata di inizio attività( S.C.I.A.)
•Il silenzio assenso
I PRINCIPI: la partecipazione al
procedimento amministrativo
• PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO (L. 142/90)
FINALITA’: ESIGENZE DIFENSIVE DEL PRIVATO
• PRINCIPIO DI PARTECIPAZIONE COLLABORATIVA
FINALITA’: ESIGENZE DI MERA COLLABORAZIONE CON LA P.A.
DEFLAZIONE DEL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E
GIURISDIZIONALE
Il responsabile del procedimento
Leading Authority del procedimento
amministrativo
ATTUAZIONE DELL’ art. 28 Cost.
• Funzione di controllo in capo ai cittadini;
• Responsabilizzazione dei dipendenti
preposti alla gestione del procedimento;
• Gestione unitaria e organica del
procedimento;
MOTIVAZIONE
• Prima del varo della legge 241/90 non esisteva
una disciplina di carattere generale relativa alla
motivazione del provvedimento amministrativo,
profilandosi una sostanziale violazione del
principio di trasparenza.
17
Il contenuto essenziale della
motivazione
• Presupposti di fatto: elementi e dati acquisiti
nella fase istruttoria,
• Ragioni giuridiche: Argomentazioni sul piano el
diritto poste alla base del provvedimento, ossia
norme e principi ritenuti applicabili nel caso di
specie.
• La valutazione degli interessi
18
La motivazione per relationem
Comma 3, art. 3
“Se le ragioni della decisione risultino da altro atto
dell’Amministrazione richiamato nella decisione
stessa, insieme alla comunicazione di
quest’ultima deve essere indicato e reso
disponibile, a norma della presente legge, anche
l’atto cui essa si richiama”.
19
DEROGHE ALL’OBBLIGO DI
MOTIVAZIONE
• Atti normativi e atti a contenuto generale
(art. 3, comma 2)
• Sono espressamente esclusi dall’obbligo di
comunicazione
dei
motivi
ostativi
all’accoglimento dell’istanza (art. 10 bis):


le procedure concorsuali;
procedimenti in materia previdenziale ed
assistenziale sorti a seguito di istanza di
parte e gestiti dagli enti previdenziali.
20
LA MOTIVAZIONE TRA
DEQUOTAZIONE E RIVALUTAZIONE
• Alla luce della norma di cui all’art. 3 della legge n. 241/90 la mancanza
o l’insufficiente motivazione comporta l’illegittimità del provvedimento
amministrativo.
In giurisprudenza possono individuarsi almeno tre orientamenti, ormai
consolidati, riguardo al difetto o mancanza della motivazione:
• Un primo orientamento ritiene che ogni imperfezione dell’atto che
riguardi la motivazione ne determina comunque l’invalidità.
• Un secondo orientamento esclude la motivazione per i provvedimenti
vincolati. Tale orientamento è stato recepito dalla legge di riforma del
procedimento amministrativo n. 15/2005 (art. 21 octies), la quale
dispone che non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di
norme sul procedimento o sulla forma, il cui contenuto non avrebbe
potuto essere diverso da quello in concreto adottato.(dequotazione
della motivazione – Giovanna Mastrodonato – LexItalia.it – articoli e
note n. 10/2005)
• Il terzo orientamento ritiene sufficiente per gli atti vincolati, la mera
indicazione dei presupposti di fatto e di diritto senza che occorrano
ulteriori argomentazioni per confutare le deduzioni svolte dagli
interessati.
21
Atto amministrativo
Atto emanato dalla P.A., compiuto
nell’esercizio
di
una
potestà
amministrativa consistente in una
dichiarazione:
•
di volontà
•
determinazione negoziale
ordinanza urgente
•
•
di giudizio
•
parere
•
di conoscenza
•
certificazione
•
di natura mista
•
atto propulsivo
proposta
atto di controllo
•
•
22
CLASSIFICAZIONE DI ATTI
In relazione alla natura
•Atti di amministrazione attiva
(soddisfano immediatamente gli
Interessi della P.A.; es. i provvedimenti)
•Atti di amministrazione consultiva
(es. i pareri)
•Atti di amministrazione di controllo
(atti diretti a sindacare l’operato)
In relazione alla discrezionalità:
•Atti discrezionali: sono quelli in cui viene effettuata
una valutazione di fatti e circostanze suscettibili di vario
apprezzamento; vengono soppesati i vari interessi
pubblici e privati in gioco.
Si distingue tra discrezionalità nell’an (se)
(es. l’ente può decidere se ampliare o meno
la dotazione organica), nel quid (cosa),
nel quomodo (come) (es. mercato ambulante,
ubicazione, dislocazione, modalità di vendita),
nel quando e nel quantum
(es. quantificazione contributi).
•Atti vincolati: (es. ammissione ad un concorso)
In relazione all’efficacia:
•Atti costituitivi (creano, modificano ed estinguono
una situazione giuridica precedente; es. decreto di esproprio)
•Atti dichiarativi (accertano una situazione; es. attestazioni)
In relazione al risultato:
•Atti ampliativi (ampliano la sfera giuridica del destinatario;
•es. concessioni)
•Atti restrittivi (restringono la sfera giuridica del destinatario;
•es. ordini)
In relazione ai destinatari:
•Atti particolari (destinati ad un solo soggetto)
•Atti con pluralità di destinatari :
a) Plurimi (formalmente unici, ma scindibili in tanti atti quanti
sono i destinatari; es. decreto di nomina di vincitori di concorso)
b) Collettivi (con cui si manifesta la volontà della P.A.
verso un complesso di individui; es. atto di scioglimento
del Consiglio Comunale)
c) Generali (si rivolgono a destinatari indeterminati;
es. bandi di concorso e bandi di gara)
IN RELAZIONE AL PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO
•ATTI PROCEDIMENTALI: si inseriscono in un
procedimento amministrativo e sono tra loro
coordinati e preordinati all’adozione di un
provvedimenti amministrativo. A loro volta
distinguibili in
1) Atti propulsivi (es. Istanze, richieste)
2) Atti preparatori (pareri, accordi, ecc.)
La caratteristica di questi atti è che possono
essere impugnati solo insieme all’atto finale
•ATTI PRESUPPOSTI: che, pur rilevando ai fini
della produzione dell’effetto giuridico finale,
acquistano un rilievo autonomo in seno al
procedimento amministrativo (es. adozione
P.R.G.)
IN RELAZIONE AGLI AGENTI
•Atti di un solo organo: posti in essere da un solo
soggetto, sia esso individuale (Sindaco) o collettivo
(Consiglio)
• Atti di più organi: (es. decreti interministeriali)
ELEMENTI
 Soggetto
Autorità
DELL’ATTO
amministrativa
emette
AMMINISTRATIVO : che
l’atto
ELEMENTI
ESSENZIALI
ELEMENTI
ACCIDENTALI
 Volontà
 Oggetto
il termine
passivo nei cui
confronti l’atto
opera le sue
modificazioni o
qualificazioni
giuridiche
 Forma
 Termine
 Condizione
 Onere
REQUISITI DELL’ATTO
AMMINISTRATIVO
Sono quei componenti che incidono
sull’efficacia e validità dell’atto e si
distinguono in:
- requisiti di legittimità
- requisiti di efficacia
•
•
•
•
•
inerenti all’agente
inerenti all’oggetto
inerenti alla forma
inerenti al contenuto
rispetto dei limiti della
discrezionalità
•Requisiti di esecutività
•Requisiti di obbligatorietà
IL PROVVEDIMENTO
AMMINISTRATIVO
Atto emanato dalla P.A. nell’esercizio di una
potestà/attività amministrativa, contenente
una manifestazione di volontà del soggetto
di pubblica amministrazione
• avente rilevanza esterna
• indirizzato a soggetti determinati o
determinabili
• in grado di apportare una
modificazione unilaterale nella sfera
giuridica degli stessi
CARATTERI DEI PROVVEDIMENTI
AMMINISTRATIVI:
•
•
•
•
FORZA GIURIDICA – AUTORITARIETA’
ESECUTIVITA’
EFFICACIA – ESECUTORIETA’
NOMINATIVITA’ A ciascun interesse pubblico da
realizzare è preordinato un tipo di atto
• TIPICITA’: I provvedimenti amministrativi sono solo
quelli previsti dalla legge Riguarda:
– il contenuto
– la funzione
FORZA GIURIDICA –
AUTORITARIETA’
• capacità di imporre unilateralmente
modificazioni della sfera giuridica altrui, a
prescindere dalla prestazione del
consenso dell’interessato (ad es., il
provvedimento di espropriazione produce
esso stesso l’effetto di trasferire la
proprietà del bene espropriato di proprietà
del privato in capo alla pubblica
amministrazione)
ESECUTIVITA’
• Attitudine dell’atto ad essere eseguito
EFFICACIA – ESECUTORIETA’
Possibilità di dare esecuzione all’atto anche contro la
volontà del suo destinatario
(es. ordinanza di demolizione non rispettata ed il
Comune vi provvede di ufficio).
Art. 21-bis: la regola
La comunicazione del provvedimento al destinatario diviene
condizione necessaria per l’acquisto della efficacia di tutti i
provvedimenti limitativi della sfera giuridica.
Quindi: tutti i provvedimenti che limitano la sfera giuridica del
destinatario, che incidono negativamente su di essa, che la
riducono, ovvero la comprimono, diventano atti recettizi
Attenzione! La regola riguarda solo i provvedimenti “limitativi”
L’altra regola, implicita, è che in tutti gli altri casi, la efficacia
consegue immediatamente al perfezionamento dell’atto.
Art. 21-bis: eccezioni alla regola
I provvedimenti adottati a fini cautelari, o sul
presupposto dell’urgenza sono immediatamente efficaci
La p.a. può disporre l’immediata efficacia di
provvedimenti limitativi, ma ha l’onere di motivarla
[deve trattarsi di una ragione diversa, ed ulteriore
rispetto alla sola urgenza].
Art. 21-ter. Esecutorietà
Concetto e fondamento tradizionale
Per esecutorietà si intende la idoneità del provvedimento
ad essere portato ad effetto in contrasto con la volontà dei
soggetti coinvolti dall’esecuzione, senza la necessità del
preliminare intervento di un giudice.
IL TESTO DELLA NORMA DELL’ART.
21 TER
• Nei casi e con le modalità stabilite dalla legge,
le pubbliche amministrazioni possono imporre
coattivamente l’adempimento degli obblighi nei
loro confronti. Il provvedimento costitutivo di
obblighi indica il termine e le modalità
dell’esecuzione da parte del soggetto obbligato.
• Qualora l’interessato non ottemperi, le
pubbliche amministrazioni , previa diffida,
possono provvedere all’esecuzione coattiva
nelle ipotesi e secondo le modalità previste
dalla legge
Art. 21-ter.
Esecutorietà e principio di legalità
Coerentemente con l’esigenza di fondare ogni potere
della p.a. su una specifica previsione di legge
(principio di legalità),
L’art. 21-ter prevede che la p.a. possa imporre
coattivamente (ossia, senza il pronunciamento di un
giudice) l’adempimento di obblighi solo nei casi e con
le modalità stabiliti dalla legge
Sempre in un’ottica di garanzia (certezza e
trasparenza), il provvedimento costituivo dell’obbligo
deve indicare il termine entro cui adempiere, e le
modalità di esecuzione
Art. 21-ter.
Esecuzione coattiva e principio di
legalità
L’imposizione coattiva dell’obbligo di adempiere non ha effetti
materiali, ma semplicemente consente alla p.a. di imporre l’obbligo
di adempiere senza ricorrere ad un giudizio
Nel caso in cui il soggetto obbligato non adempia di sua volontà, la
amministrazione può ricorrere alla esecuzione coattiva (materiale
adempimento dell’obbligo).
Attenzione! Anche in questo caso la p.a. può procedere da sola
alla esecuzione coattiva (cioè, senza la necessità di ottenere il titolo
esecutivo dal giudice) solo nelle ipotesi e secondo le modalità
previste dalla legge (principio di legalità)
Art. 21-quater
efficacia ed esecutività del
provvedimento
L’efficacia consiste nella attitudine del provvedimento a produrre gli
effetti giuridici previsti
Alla efficacia del provvedimento consegue, come regola, la
immediata possibilità di portare a compimento tali effetti
(c.d. esecutività).
Tuttavia, è anche possibile che il momento della esecutività sia
posticipato rispetto all’acquisto della efficacia:
o Quando così dispone la legge
o Quando così disponga lo stesso provvedimento
IL PROVVEDIMENTO
AMMINISTRATIVO E L’INVALIDITA’
ALLA LUCE DELLA LEGGE 15/2005 E
N. 80/2005
• La legge 15/2005 ha introdotto una massiccia
riforma del procedimento amministrativo ma
anche
del
regolandone
provvedimento
l’efficacia,
amministrativo,
l’invalidità,
la
sospensione, la revoca, l’annullamento d’ufficio,
la convalida, la conversione .
43
La disciplina positiva della
invalidità
• Invalidità: difformità del provvedimento
rispetto alla fattispecie normativa.
I due “stati” della invalidità:
• La nullità (ora, art. 21-septies)
• L’annullabilità (ora, art. 21-octies)
Nullità, illegittimità ed efficacia
dei provvedimenti amministrativi
ATTO NULLO
Il provvedimento
amministrativo affetto da
nullità non è
giuridicamente efficace
La sua eventuale
esecuzione materiale non
ha alcuna base giuridica
di legittimazione
ATTO
ILLEGITTIMO
L’atto amministrativo affetto
da illegittimità è
giuridicamente efficace (cd.
Efficacia precaria)
Conserva l’efficacia giuridica
fino alla sua eliminazione (con
l’annullamento)
Decorso il breve termine di
decadenza, l’atto (pur se
illegittimo) diventa
inoppugnabile
LE IPOTESI DI INVALIDITA’
Quattro distinte tipologie:
1.
2.
3.
4.
Inesistenza (spesso confusa erroneamente con la nullità): il
provvedimento inesistente per definizione non produce alcun
effetto né giuridico né materiale; Esempio: durante una
esercitazione militare viene dato l’ordine di assalto; usurpazione di
potere: un soggetto privato adotta un atto amministrativo
arrogandosi un potere pubblicistico di cui è assolutamente
sfornito;
Nullità: il provvedimento nullo, invece, è esistente, apparente e
giuridicamente rilevante, è idoneo a produrre , ove portato ad
esecuzione , effetti materiali.;
Annullabilità: quando l’atto, pur avendo tutti gli elementi per la sua
giuridica esistenza, presenta un vizio in uno dei suoi requisiti di
legittimità;
Mera irregolarità: si verifica quando la difformità rispetto allo
schema legale astratto è di così poca rilevanza da non comportare
la annullabilità (es. errore nella citazione della norma invocata).
L’irregolarità è sempre sanabile.
ART. 21 SEPTIES LEGGE 15/2005 –
NULLITA’
• L’art. 21 septies prevede che “è nullo il
provvedimento amministrativo che:
manca degli elementi essenziali (nullità
strutturale del provvedimento)
è viziato da difetto assoluto di attribuzione
è stato adottato in violazione del giudicato,
negli altri casi espressamente previsti dalla
legge”.
CAUSE DI NULLITÀ NUMERO CHIUSO
47
art. 21-septies Nullità
Altre cause di nullità (3)
•
Altri casi espressamente previsti dalla legge:
• E’ applicato il regime di nullità agli atti adottati da organi i cui titolari
siano scaduti dalla carica, dopo la decorrenza dei 45 gg. di
prorogatio ordinaria; ovvero agli atti che eccedano l’ordinaria
amministrazione durante il periodo di prorogatio.
(d.l. n. 293/1993, convertito in l. n. 444/1994)
• Il regime della nullità è applicato alle ipotesi previste in caso di
assunzione di pubblici impiegati senza l’esperimento del
concorso prescritto (Cons. St., A.P. nn. 1, 2 e 5/1992).
• Ancora, Cons. St., V, n. 798/1993, in tema di nullità degli atti
di una USL privi di copertura finanziaria.
LA NULLITA’ PARZIALE
• Può accadere che la nullità infici soltanto
una parte del provvedimento.
• La dottrina ha evidenziato (facendo
riferimento alla trasposizione dei principi di
diritto comune ex art. 1419 c. c.) la
necessità di garantire la conservazione
della
stabilità
degli
effetti
del
provvedimento.
LA NULLITA’ DERIVATA
Può definirsi come la nullità che colpisce una fattispecie
in sé conforme al modello legale, ma inficiata dai vizi
propri degli atti che ne costituiscono l’antecedente
necessario. (Dichiarazione di pubblica utilità e
provvedimento di esproprio; Piano regolatore e
concessione edilizia).
LA CONSERVAZIONE DELL’ATTO
NULLO. LA SANATORIA
• Parte della dottrina ritiene applicabile il regime civilistico delineato
dall’art. 1423 c.c. : “il contratto nullo non può essere convalidato, se
la legge non dispone diversamente”.
• Tale orientamento è espresso anche da Virga il quale sostiene che
gli atti radicalmente nulli e gli atti che precedentemente siano stati
annullati con sentenza del giudice amministrativo non sono in alcun
modo convalidabili.
• Del resto, il secondo comma dell’art. 21 – nonies legge 241/90,
prevede esclusivamente la convalidabilità del provvedimento
annullabile.
• Altri, ritengono invece percorribile l’ipotesi che l’Amministrazione
possa, in forza del principio di conservazione e stabilità degli effetti
dell’atto amministrativo, rimuovere, in via postuma, i vizi dell’atto, con
valenza ex nunc.
Art. 21 octies ANNULLABILITA’
• “E’ annullabile il provvedimento amministrativo adottato
in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da
incompetenza”;
• Il secondo comma prosegue stabilendo che “non è
annullabile il provvedimento adottato in violazione di
norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora,
per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che
il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere
diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento
amministrativo non è comunque annullabile per mancata
comunicazione di avvio del procedimento qualora
l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del
provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da
quello adottato (ci si riferisce ai provvedimenti aventi
natura vincolata)
art. 21-octies
annullabilità del provvedimento
L’art. 21- octies richiama i tre vizi classici
di illegittimità del provvedimento
• Violazione di legge
• Incompetenza
• Eccesso di potere
LA VIOLAZIONE DI LEGGE
La violazione di legge consiste in un rapporto di
contraddittorietà fra l’atto e una norma di legge, la quale
concerne o la forma o il procedimento o il contenuto
dell’atto stesso.
Quindi violazione
• Delle norme relative al procedimento;
• Delle norme relative alla formalità dell’atto;
• Carenza dei presupposti indicati dalla legge;
• Delle regole sulla formazione delle delibere collegiali
L’eccesso di potere
Originariamente, il vizio è inteso come
straripamento del potere della P.A.
.
L’eccesso di potere si è venuto configurando
come vizio della discrezionalità amministrativa
La prova dello sviamento non sempre è agevole.
Per ovviare a questa difficoltà, la giurisprudenza ha
escogitato una prova “indiretta”, attraverso la
formulazione delle c.d. figure sintomatiche
L’eccesso di potere viene dunque desunto senza
bisogno di essere provato direttamente.
Art. 21-octies
L’eccesso di potere (3) Le figure
sintomatiche
• Contraddittorietà
Interna all’istruttoria
Tra istruttoria e motivazione
Interna alla motivazione
Tra motivazione e dispositivo
Tra provvedimenti
• Illogicità
• Disparità di trattamento
• Ingiustizia manifesta
• Travisamento dei fatti
MERO RITIRO
• Il mero ritiro, a differenza della revoca e
della abrogazione, si attua nei confronti di
un atto ancora inefficace o perché privo di
un requisito di esecutività ovvero perché
privo di un requisito di obbligatorietà.
• Non si richiede alcuna nuova valutazione
della P.A. in quanto l’atto ritirato non è
idoneo a creare un affidamento nei
destinatari.
L’ANNULLAMENTO D’UFFICIO: IL
TESTO DELL’ART. 21 NOVIES
Il provvedimento amministrativo illegittimo
ai sensi dell’art. 21 octies, può essere
annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni
di interesse pubblico, entro un termine
ragionevole e tenendo conto degli interessi
dei destinatari e dei controinteressati,
dall’organo che lo ha emanato, ovvero da
altro organo previsto dalla legge”.
Art. 21-nonies:
annullamento d’ufficio: titolarità ed effetti
•L’amministrazione
può
ritornare
(riesame)
provvedimenti emanati, per valutarne la legittimità.
sui
• L’annullamento d’ufficio travolge l’efficacia del
provvedimento, fin dal momento iniziale (opera sia sul
futuro che sul passato, efficacia ex tunc).
• L’annullamento d’ufficio può essere adottato dallo stesso
organo che ha emanato il provvedimento da annullare,
oppure da altro organo solo se previsto dalla legge.
Art. 21-nonies:
annullamento d’ufficio: presupposti.
Anche l’annullamento d’ufficio è un provvedimento discrezionale.
Infatti, esso non consegue automaticamente (in modo vincolato) alla
rilevazione della esistenza di un vizio.
L’amministrazione è tenuta a valutare se sussiste l’interesse pubblico
all’annullamento del Provvedimento
In particolare, in questa valutazione deve tenere conto :
Dell’interesse del destinatario del provvedimento
Dell’interesse dei controinteressati (ossia sei soggetti che abbiano
un interesse contrario rispetto a quello del destinatario).
L’atto di annullamento , secondo i principi generali, deve essere sorretto
da adeguata motivazione
Confronto
tra revoca e annullamento d’ufficio
REVOCA
Attiene alla
opportunita’ del
provvedimento
REVOCA
E’ un provvedimento
discrezionale
Ha effetti solo per il
futuro – efficacia ex
nunc
Può comportare
l’indennizzo del
pregiudizio
arrecato al destinatario del
provvedimento revocato
ANNULLAMENTO D’UFFICIO
Attiene alla legittimità
del provvedimento
E’ un provvedimento
discrezionale
Impone di valutare
l’interesse
pubblico, l’interesse del
destinatario
e l’interesse dei
controinteressati
NON comporta alcun
l’indennizzo dell’eventuale
pregiudizio arrecato
direttamente al destinatario
Efficacia ex tunc
Le FASI del Procedimento amministrativo a
grandi linee possono essere individuate:
1 ^FASE
iniziativa
istanza di parte
d’ufficio
segue
Le FASI del Procedimento amministrativo
• 2^ FASE
Comunicazione
avvio del procedimento
segue
Le FASI del Procedimento
amministrativo
3^ Fase
4^ Fase
Adempimenti
istruttori
Comunicazione del
Provvedimento negativo
ex art.10 bis L.241/90
E art.11 bis Lr 10/91
Le FASI del Procedimento
amministrativo
• 5^ Fase
Fase decisoria
o costitutiva
o deliberativa
Rappresenta il momento in cui si determina il
contenuto dell’atto da adottare (formazione ed
emanazione dello stesso).
Le FASI del Procedimento amministrativo
6^ fase
Solo eventuale,
Integrativa
dell’efficacia
in quanto può essere prevista per
legge, in ragione:
della necessità di valutare la legittimità o congruità
del provvedimento adottato (controllo)
della stessa natura recettizia dell’atto
I PRINCIPI: la partecipazione al
procedimento amministrativo
Art.2 L.241/90
Obbligo della P.A. di concludere il procedimento entro un
termine
L. 241/90:
L. 15/2005:
D.L.35/2005:
L. 69/2009:
30 gg.
30 gg.
90 gg.
30 gg.
Caratteristiche:
•Termine unitario
•Non eccessivamente lungo
C.S. Ad.Gen.,23/01/1992 n.10
I PRINCIPI: la partecipazione al
procedimento amministrativo
Diritti dei partecipanti al procedimento
(art.10 L.241/90- art.11 L.R.10/91)
a) Diritto di accesso c.d. endoprocedimentale (o partecipativo)
• anticipazione del più generale diritto di accesso
• garanzia di trasparenza e di svolgimento imparziale dell’azione
amministrativa
b) diritto propedeutico e strumentale al diritto di presentazione di
memorie, scritti, documenti, (deduzioni ecc.) nel rispetto del
principio del contraddittorio
I PRINCIPI: la partecipazione al
procedimento amministrativo
Le deroghe all’obbligatorietà della comunicazione di avvio del
procedimento previste dal legislatore
Art.7 L.241/90
comma 1
Comunicazione differita
Ragioni di impedimento derivanti
da particolari esigenze di celerità
Giurisprudenza amministrativa
•
•
•
•
Urgenza qualificata
Idonea motivazione
Urgenza in re ipsa per
provvedimenti contingibili
urgenti
Valutazione caso per caso in
concreto (C.S. Sez:V n. 580/2001)
comma 2
Provvedimenti cautelari
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Il procedimento amministrativo