10 EFFICACIA Prof.ssa Margherita Ramajoli CONCETTI GENERALI PERFEZIONE il provvedimento è perfetto quando sono venuti in essere tutti gli elementi qualificanti per la sua giuridica esistenza VALIDITÀ il provvedimento è valido quando è conforme alla fattispecie normativa che lo disciplina (privo di vizi) EFFICACIA il provvedimento è efficace quando è idoneo a produrre effetti EFFICACIA (teoria generale) indica l’idoneità a produrre effetti (conseguenze giuridiche) o il complesso di tali conseguenze EFFICACIA COSTITUTIVA la situazione giuridica che la norma collega al fatto diverge dalla situazione giuridica preesistente (es. concessione di bene pubblico) EFFICACIA DICHIARATIVA EFFICACIA PRECLUSIVA la situazione giuridica affermata è conforme alla situazione in concreto esistente (es. decadenza dalla concessione edilizia) la situazione giuridica che la norma collega al fatto sorge indipendentemente dalla (conformità o difformità della) situazione giuridica preesistente (es. atti costitutivi di certezze pubbliche) EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO EFFICACIA nello SPAZIO Corrispondenza tra l’ambito di operatività dell’ordinamento ed ambito di efficacia dei provvedimenti Mutuo riconoscimento nel TEMPO Provvedimenti a efficacia istantanea Provvedimenti a efficacia durevole EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO LA DISCIPLINA POSITIVA Art. 21-bis della legge n. 241/90 Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata Il problema degli atti recettizi DUE ECCEZIONI AL PRINCIPIO Il provvedimento limitativo NON avente carattere SANZIONATORIO può contenere una motivata clausola di IMMEDIATA EFFICACIA Il provvedimento limitativo avente carattere CAUTELARE ED URGENTE è IMMEDIATAMENTE EFFICACE ART. 21-quater DELLA LEGGE n. 241/90 EFFICACIA ED ESECUTIVITÀ I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo L’efficacia è un valore (dover essere) L’esecuzione è un fatto (ulteriore rispetto alla produzione dell’effetto) L’efficacia o l’esecuzione del provvedimento può essere SOSPESA per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario dallo stesso organo che lo ha emanato o da altro organo previsto dalla legge ESECUTORIETÀ Potere dell’amministrazione di portare ad esecuzione, anche COATTIVAMENTE e CONTRO LA VOLONTÀ DEL SOGGETTO PASSIVO, i propri provvedimenti SENZA DOVER RICORRERE AL GIUDICE ART. 21-ter DELLA LEGGE n. 241/90 Nei casi e nei modi stabiliti dalla legge LE AMMINISTRAZIONI POSSONO imporre coattivamente l’adempimento degli obblighi nei loro confronti Qualora l’interessato non ottemperi, le amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all’esecuzione coattiva nelle ipotesi e nei modi previsti dalla legge EFFICACIA E IMPUGNABILITÀ DEL PROVVEDIMENTO PER ESSERE IMPUGNABILE il provvedimento deve essere efficace (es. non sono impugnabili gli atti soggetti a controllo preventivo) Non solo: per essere impugnabile il provvedimento deve essere in grado di menomare la sfera giuridica del privato (lesività)