10
EFFICACIA
Prof.ssa Margherita Ramajoli
CONCETTI GENERALI
PERFEZIONE
il provvedimento è perfetto quando sono venuti in essere
tutti gli elementi qualificanti per la sua giuridica esistenza
VALIDITÀ
il provvedimento è valido quando è conforme alla
fattispecie normativa che lo disciplina (privo di vizi)
EFFICACIA
il provvedimento è efficace quando è idoneo a produrre
effetti
EFFICACIA (teoria generale)
indica l’idoneità a produrre effetti (conseguenze giuridiche)
o il complesso di tali conseguenze
EFFICACIA
COSTITUTIVA
la situazione
giuridica che la
norma collega al
fatto diverge dalla
situazione giuridica
preesistente
(es. concessione di
bene pubblico)
EFFICACIA
DICHIARATIVA
EFFICACIA
PRECLUSIVA
la situazione
giuridica affermata
è conforme alla
situazione in
concreto esistente
(es. decadenza dalla
concessione
edilizia)
la situazione
giuridica che la
norma collega al
fatto sorge
indipendentemente
dalla (conformità o
difformità della)
situazione giuridica
preesistente (es.
atti costitutivi di
certezze pubbliche)
EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO
AMMINISTRATIVO
EFFICACIA
nello SPAZIO
Corrispondenza tra
l’ambito di operatività
dell’ordinamento ed
ambito di efficacia dei
provvedimenti
Mutuo riconoscimento
nel TEMPO
Provvedimenti a efficacia
istantanea
Provvedimenti a efficacia
durevole
EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO
AMMINISTRATIVO
LA DISCIPLINA POSITIVA
Art. 21-bis della
legge n. 241/90
Il provvedimento
limitativo della
sfera giuridica dei
privati acquista
efficacia nei
confronti di
ciascun
destinatario con la
comunicazione allo
stesso effettuata
Il problema degli
atti recettizi
DUE ECCEZIONI AL PRINCIPIO
Il provvedimento limitativo
NON avente carattere
SANZIONATORIO può
contenere una motivata
clausola di IMMEDIATA
EFFICACIA
Il provvedimento limitativo
avente carattere
CAUTELARE ED URGENTE è
IMMEDIATAMENTE EFFICACE
ART. 21-quater
DELLA LEGGE n. 241/90
EFFICACIA ED ESECUTIVITÀ
I provvedimenti
amministrativi
efficaci sono
eseguiti
immediatamente,
salvo che sia
diversamente
stabilito dalla
legge o dal
provvedimento
medesimo
L’efficacia è un
valore (dover
essere)
L’esecuzione è un
fatto (ulteriore
rispetto alla
produzione
dell’effetto)
L’efficacia o l’esecuzione del
provvedimento può essere
SOSPESA
per gravi ragioni
e per il tempo
strettamente
necessario
dallo stesso organo
che lo ha emanato
o da altro organo
previsto dalla
legge
ESECUTORIETÀ
Potere dell’amministrazione di portare ad
esecuzione, anche COATTIVAMENTE e CONTRO LA
VOLONTÀ DEL SOGGETTO PASSIVO, i propri
provvedimenti SENZA DOVER RICORRERE AL GIUDICE
ART. 21-ter
DELLA LEGGE n. 241/90
Nei casi e nei modi stabiliti dalla legge
LE AMMINISTRAZIONI POSSONO
imporre coattivamente l’adempimento degli
obblighi nei loro confronti
Qualora l’interessato non ottemperi, le amministrazioni,
previa diffida, possono provvedere all’esecuzione
coattiva nelle ipotesi e nei modi previsti dalla legge
EFFICACIA E IMPUGNABILITÀ
DEL PROVVEDIMENTO
PER ESSERE IMPUGNABILE
il provvedimento deve essere efficace
(es. non sono impugnabili gli atti soggetti a controllo
preventivo)
Non solo: per essere impugnabile il provvedimento
deve essere in grado di menomare la sfera giuridica
del privato (lesività)
Scarica

re11bis lezione efficacia