Nozione di procedimento Prof. Avv. Francesco de Leonardis Definizione di procedimento • Il procedimento è la serie di atti (istanze, pareri, valutazioni tecniche) e di operazioni (notifiche, pubblicazioni) posti in essere da un unico o da diversi agenti, solitamente culminanti in un provvedimento, e strutturalmente e funzionalmente collegati dall’obiettivo avuto di mira Categoria generale • Vale anche in altri rami del diritto (diritto privato, penale) e per gli altri poteri (proc.legislativo o giurisdizionale) • Es. soggetti privati che poter compiere un’azione devono essere facoltizzati da un altro soggetto pubblico o privato • Nella pa però gli atti che vengono prima nella serie procedimentale sono indispensabili perché si produca legittimamente il risultato finale Le fasi di sviluppo della nozione di procedimento • 1) atto singolo come centro dell’azione amm.va • 2)atto complesso in senso stretto • 4) procedimento 1) Atto singolo come centro • All’inizio si seguì lo schema del diritto privato per cui oggetto fondamentale è il contratto • Provvedimento come contratto “dimezzato” in cui c’è una sola volontà • L’eventuale illegittimità di un atto preparatorio non ha effetto sul provvedimento finale 2) Atto complesso (collegamento orizzontale e verticale) • Dalla parte della pa possono esserci più voleri (e non necessariamente uno solo) • L’atto complesso è quello in cui intervengono le volontà di più amministrazioni (autorizzazione e atto autorizzato; atto e successiva approvazione; proposta e deliberazione) • I vari elementi della serie sono privi di autonomia giuridica: simul stabunt, simul cadent • L’eventuale illegittimità di un atto preparatorio produce la nullità del provv.finale (adottato in carenza di potere) 3) Procedimento • Quando gli elementi della serie sono verticalmente collegati (un atto funge da condizione dell’altro) si ha il procedimento • Un atto funge da condizione dell’altro (Cammeo 1914) • La carenza di un elemento della serie produce illegittimità del provvedimento finale Nozione formale • La nozione formale delineata dal Sandulli nel 1940 designa non tanto la serie dei singoli fatti che nel corso dello svolgimento procedurale trovano la loro attuazione quanto il modo del loro susseguirsi • Il procedimento in senso formale è svincolato dal provvedimento finale • Sandulli ha spiegato cos’è il procedimento, i suoi successori a che serve Nozione sostanziale • La sequenza rappresenta la sede del confronto dialettico tra interessi pubblici e privati, lo strumento per assicurare l’imparzialità e il buon andamento • Il provv.finale deve trovare giustificazione logica e funzionale nei dati sostanziali risultanti dal procedimento Funzione del procedimento • Il procedimento ha lo scopo di acquisire tutti gli interessi coinvolti e di consentirne la valutazione comparativa • Attraverso il procedimento si attuano in concreto i principi di imparzialità e buon andamento Chi deve disciplinare il procedimento • 1) la pa o il giudice: vantaggio della flessibilità, dell’adeguatezza, dell’elasticità (discrezionalità, legittimità) • 2) il legislatore: vantaggio della certezza del diritto e della garanzia Le fasi del procedimento • Iniziativa (e istruttoria) • Costitutiva • Integrativa dell’efficacia Fase iniziativa • • • • I tre tipi di incipit: 1) istanza (int.pretensivi/provv.ampliativi) 2) richiesta 3) iniziativa d’ufficio (int.oppositivi/provv. Restrittivi) Differenza tra perfezione e efficacia • Perfezione: presenza di tutti gli elementi costitutivi • Efficacia: concreta idoneità alla produzione di effetti • Contratto sottoposto a termine o condizione sospensiva • Nulla osta o approvazioni (fase integrativa efficacia) Alterazioni sequenza • Omissione di un atto: se non vi sono preclusioni si può rinnovare a partire dal primo atto successivo a quello omesso lasciando integri atti e operazioni pregressi • Omissione o ann.to elemento di efficacia: inoperatività provvedimento che è perfetto ma non efficace • Acquisizione tardiva: se è funzionale o doveva essere adottato in termine di decadenza no sanatoria Atti di arresto • Tutte le volte in cui un atto endoprocedimentale interrompe la sequenza • Si può impugnare senza attendere il provvedimento finale • Provvedimenti soprassessori