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N. 00282/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00190/2013 REG.RIC.
R E P U B B L I C A
I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex
sul
art.
ricorso
numero
60
di
registro
cod.
generale
proc.
190
del
2013,
amm.;
proposto
da:
Soc.Tecnocassa S.n.c., rappresentata e difesa dall'avv. Letizia Cecconi, con domicilio eletto presso
Valerio Pardini in Firenze, via degli Artisti n. 20;
contro
Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Livorno, rappresentata e difesa per legge
dall'Avvocatura Distrettuale Firenze, domiciliata in Firenze, via degli Arazzieri 4;
per l'annullamento
- del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Livorno,
emesso in data 6.11.2012, notificato alla ricorrente in data 12.11.2012, recante revoca
dell'abilitazione concessa con provvedimento n. 128889/S del 23 luglio 2004, rinnovata con
provvedimento n. 28796/2007, con i quali la società Tecnocassa s.n.c. era stata autorizzata ad
eseguire la verificazione periodica dei misuratori fiscali, ai sensi del punto 6 del Provvedimento
dell'Agenzia delle Entrate del 28 luglio 2003;
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- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente, ivi compreso, per quanto occorrer possa
e debba, il parere prot. 2012/160077 del 5.11.2012, reso nella seduta del 19.10.2012 dalla
Commissione ubicata presso la DC SAC- Settore Servizi all'utenza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Livorno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2013 il dott. Luigi Viola e uditi per le
parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con provvedimento 6 novembre 2012 senza protocollo (notificato alla ricorrente in data 12
novembre 2012), il Direttore dell’Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Livorno disponeva
la revoca, ai sensi del punto 7 del Provv. 28 luglio 2003 del Direttore dell’Agenzia delle entrate,
dell'abilitazione concessa alla ricorrente, con provvedimento 23 luglio 2004 n. 128889/S (rinnovata
con provvedimento n. 28796/2007), ad eseguire la verificazione periodica dei misuratori fiscali, ai
sensi del punto 6 del già citato Provv. 28 luglio 2003 del Direttore dell’Agenzia delle entrate; a base
della revoca era posta la seguente motivazione: <<la Guardia di Finanza -Compagnia di Ferrara…ha riscontrato la falsa attestazione, da parte del tecnico incaricato Vannozzi Claudio, di avere
effettuato le verificazioni periodiche sul libretto di dotazione del misuratore fiscale in uso alla
società l’Isola Verde Erboristerie s.r.l., punto vendita di Ferrara, peraltro per quattro anni
consecutivi. Considerata la gravità del comportamento del tecnico, reiterato negli anni, nonché il
mancato intervento dei legali rappresentanti della società, che non avrebbero mai verificato
l’operato del tecnico>>.
Gli atti meglio specificati in epigrafe erano impugnati dalla società ricorrente per: 1) violazione e
falsa applicazione del punto 7 del Provv. 28 luglio 2003 del Direttore dell’Agenzia delle entrate ed
altresì del generale principio di proporzionalità delle sanzioni, eccesso di potere per difetto dei
presupposti, carenza assoluta di istruttoria, difetto di motivazione; 2) violazione art. 7 l. 241 del
1990, eccesso di potere per violazione del giusto procedimento amministrativo e difetto di
istruttoria; 3) ulteriore violazione e falsa applicazione punto 7 del Provv. 28 luglio 2003 del
Direttore dell’Agenzia delle entrate, incompetenza.
Si costituiva in giudizio l’Amministrazione intimata, controdeducendo sul merito del ricorso.
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Il secondo motivo di ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.
La problematica è già stata affrontata dalla Sezione con la sentenza 5 gennaio 2011 n. 21 che può
essere richiamata anche in funzione motivazionale della presente decisione: <<secondo la
giurisprudenza consolidata, l’obbligo della P.A. di dare notizia dell’avvio del procedimento
amministrativo, mediante comunicazione personale ai soggetti nei confronti dei quali il
provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, rappresenta un principio fondamentale, da
applicare anche se si tratta di irrogare sanzioni, giacché il procedimento sanzionatorio non presenta,
di per sé, caratteristiche di urgenza tali da compromettere, con l’avviso di avvio, l’interesse
pubblico perseguito (cfr., ex plurimis, T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 20 giugno 2008, n. 2100,
con la giurisprudenza ivi menzionata; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 5 ottobre 2009, n. 5151).
Si è inoltre affermato che la previa contestazione degli addebiti è condizione necessaria per
l’instaurazione di qualunque procedimento sanzionatorio, in quanto finalizzata, da un lato, a rendere
partecipe del procedimento stesso la parte interessata, consentendole cosi un’efficace difesa fin
dall’inizio e, dall’altro, ad offrire all’Amministrazione procedente ogni utile elemento per
un’approfondita istruttoria, che possa poi sfociare in una decisione ponderata e conforme ai principi
costituzionali sanciti dall’art. 97 Cost. (T.A.R. Veneto, Sez. III, 1° marzo 2003, n. 1625). L’atto di
contestazione degli addebiti è, dunque, un adempimento posto a garanzia degli stessi destinatari, in
quanto assolve alla duplice funzione di individuare il dies a quo del procedimento sanzionatorio e di
cristallizzare il nucleo dei fatti su cui verteranno la fase istruttoria e decisoria (T.A.R. Lazio, Roma,
Sez. I, 2 agosto 2010, n. 29503). Donde l’ineludibilità del medesimo, a garanzia del diritto di difesa
dell’incolpato e dell’ottenimento, da parte sua, di un adeguato livello di conoscenza dei fatti, ai fini
del contraddittorio (T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. II, 4 febbraio 2003, n. 68)>> (T.A.R.
Toscana, sez. II, 5 gennaio 2011 n. 21).
Nel caso di specie, l’emanazione del provvedimento sanzionatorio non risulta essere stata preceduta
dalla comunicazione di inizio procedimento o da altre forme equipollenti (ad es., contestazione
degli addebiti) di garanzia delle esigenze partecipative della ricorrente; del resto, la violazione della
previsione di cui all’art. 7 della l. 7 agosto 1990 n. 241, non può essere scriminata dalla previsione
dell’art. 21-octies, 2° comma stessa legge, in considerazione della necessità di valutare la
responsabilità della ricorrente per l’omesso controllo del dipendente (questione che può dare vita a
diversi opinamenti e valutazioni, vista anche la documentazione depositata in giudizio dalla
resistente e che sembra evidenziare anche una possibile responsabilità diretta, oltre al Sig. Claudio
Vannozzi, di altri soggetti incardinati nella società) e di applicare la sanzione adeguata, secondo
corretti criteri di proporzionalità, tra le due sanzioni della sospensione e della revoca previste dal
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citato punto 7 del Provv. 28 luglio 2003 del Direttore dell’Agenzia delle entrate ed astrattamente
applicabili alla fattispecie.
Il ricorso deve pertanto essere accolto e deve essere disposto l’annullamento del provvedimento
sanzionatorio impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione; sussistono ragioni
per procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, come da
motivazione e, per l'effetto, dispone l’annullamento del provvedimento 6 novembre 2012, senza
protocollo del Direttore dell’Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Livorno, salvi gli
ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2013 con l'intervento dei
magistrati:
Angela Radesi, Presidente
Luigi Viola, Consigliere, Estensore
Bernardo Massari, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/02/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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