www.ildirittoamministrativo.it N. 00282/2013 REG.PROV.COLL. N. 00190/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA ex sul art. ricorso numero 60 di registro cod. generale proc. 190 del 2013, amm.; proposto da: Soc.Tecnocassa S.n.c., rappresentata e difesa dall'avv. Letizia Cecconi, con domicilio eletto presso Valerio Pardini in Firenze, via degli Artisti n. 20; contro Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Livorno, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale Firenze, domiciliata in Firenze, via degli Arazzieri 4; per l'annullamento - del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Livorno, emesso in data 6.11.2012, notificato alla ricorrente in data 12.11.2012, recante revoca dell'abilitazione concessa con provvedimento n. 128889/S del 23 luglio 2004, rinnovata con provvedimento n. 28796/2007, con i quali la società Tecnocassa s.n.c. era stata autorizzata ad eseguire la verificazione periodica dei misuratori fiscali, ai sensi del punto 6 del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 28 luglio 2003; 1 www.ildirittoamministrativo.it - di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente, ivi compreso, per quanto occorrer possa e debba, il parere prot. 2012/160077 del 5.11.2012, reso nella seduta del 19.10.2012 dalla Commissione ubicata presso la DC SAC- Settore Servizi all'utenza. Visti il ricorso e i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visto l’atto di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Livorno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2013 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO Con provvedimento 6 novembre 2012 senza protocollo (notificato alla ricorrente in data 12 novembre 2012), il Direttore dell’Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Livorno disponeva la revoca, ai sensi del punto 7 del Provv. 28 luglio 2003 del Direttore dell’Agenzia delle entrate, dell'abilitazione concessa alla ricorrente, con provvedimento 23 luglio 2004 n. 128889/S (rinnovata con provvedimento n. 28796/2007), ad eseguire la verificazione periodica dei misuratori fiscali, ai sensi del punto 6 del già citato Provv. 28 luglio 2003 del Direttore dell’Agenzia delle entrate; a base della revoca era posta la seguente motivazione: <<la Guardia di Finanza -Compagnia di Ferrara…ha riscontrato la falsa attestazione, da parte del tecnico incaricato Vannozzi Claudio, di avere effettuato le verificazioni periodiche sul libretto di dotazione del misuratore fiscale in uso alla società l’Isola Verde Erboristerie s.r.l., punto vendita di Ferrara, peraltro per quattro anni consecutivi. Considerata la gravità del comportamento del tecnico, reiterato negli anni, nonché il mancato intervento dei legali rappresentanti della società, che non avrebbero mai verificato l’operato del tecnico>>. Gli atti meglio specificati in epigrafe erano impugnati dalla società ricorrente per: 1) violazione e falsa applicazione del punto 7 del Provv. 28 luglio 2003 del Direttore dell’Agenzia delle entrate ed altresì del generale principio di proporzionalità delle sanzioni, eccesso di potere per difetto dei presupposti, carenza assoluta di istruttoria, difetto di motivazione; 2) violazione art. 7 l. 241 del 1990, eccesso di potere per violazione del giusto procedimento amministrativo e difetto di istruttoria; 3) ulteriore violazione e falsa applicazione punto 7 del Provv. 28 luglio 2003 del Direttore dell’Agenzia delle entrate, incompetenza. Si costituiva in giudizio l’Amministrazione intimata, controdeducendo sul merito del ricorso. 2 www.ildirittoamministrativo.it Il secondo motivo di ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto. La problematica è già stata affrontata dalla Sezione con la sentenza 5 gennaio 2011 n. 21 che può essere richiamata anche in funzione motivazionale della presente decisione: <<secondo la giurisprudenza consolidata, l’obbligo della P.A. di dare notizia dell’avvio del procedimento amministrativo, mediante comunicazione personale ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, rappresenta un principio fondamentale, da applicare anche se si tratta di irrogare sanzioni, giacché il procedimento sanzionatorio non presenta, di per sé, caratteristiche di urgenza tali da compromettere, con l’avviso di avvio, l’interesse pubblico perseguito (cfr., ex plurimis, T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 20 giugno 2008, n. 2100, con la giurisprudenza ivi menzionata; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 5 ottobre 2009, n. 5151). Si è inoltre affermato che la previa contestazione degli addebiti è condizione necessaria per l’instaurazione di qualunque procedimento sanzionatorio, in quanto finalizzata, da un lato, a rendere partecipe del procedimento stesso la parte interessata, consentendole cosi un’efficace difesa fin dall’inizio e, dall’altro, ad offrire all’Amministrazione procedente ogni utile elemento per un’approfondita istruttoria, che possa poi sfociare in una decisione ponderata e conforme ai principi costituzionali sanciti dall’art. 97 Cost. (T.A.R. Veneto, Sez. III, 1° marzo 2003, n. 1625). L’atto di contestazione degli addebiti è, dunque, un adempimento posto a garanzia degli stessi destinatari, in quanto assolve alla duplice funzione di individuare il dies a quo del procedimento sanzionatorio e di cristallizzare il nucleo dei fatti su cui verteranno la fase istruttoria e decisoria (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 2 agosto 2010, n. 29503). Donde l’ineludibilità del medesimo, a garanzia del diritto di difesa dell’incolpato e dell’ottenimento, da parte sua, di un adeguato livello di conoscenza dei fatti, ai fini del contraddittorio (T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. II, 4 febbraio 2003, n. 68)>> (T.A.R. Toscana, sez. II, 5 gennaio 2011 n. 21). Nel caso di specie, l’emanazione del provvedimento sanzionatorio non risulta essere stata preceduta dalla comunicazione di inizio procedimento o da altre forme equipollenti (ad es., contestazione degli addebiti) di garanzia delle esigenze partecipative della ricorrente; del resto, la violazione della previsione di cui all’art. 7 della l. 7 agosto 1990 n. 241, non può essere scriminata dalla previsione dell’art. 21-octies, 2° comma stessa legge, in considerazione della necessità di valutare la responsabilità della ricorrente per l’omesso controllo del dipendente (questione che può dare vita a diversi opinamenti e valutazioni, vista anche la documentazione depositata in giudizio dalla resistente e che sembra evidenziare anche una possibile responsabilità diretta, oltre al Sig. Claudio Vannozzi, di altri soggetti incardinati nella società) e di applicare la sanzione adeguata, secondo corretti criteri di proporzionalità, tra le due sanzioni della sospensione e della revoca previste dal 3 www.ildirittoamministrativo.it citato punto 7 del Provv. 28 luglio 2003 del Direttore dell’Agenzia delle entrate ed astrattamente applicabili alla fattispecie. Il ricorso deve pertanto essere accolto e deve essere disposto l’annullamento del provvedimento sanzionatorio impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione; sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, come da motivazione e, per l'effetto, dispone l’annullamento del provvedimento 6 novembre 2012, senza protocollo del Direttore dell’Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Livorno, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione. Compensa le spese di giudizio tra le parti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati: Angela Radesi, Presidente Luigi Viola, Consigliere, Estensore Bernardo Massari, Consigliere L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 22/02/2013 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 4