FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO
PARERE N. 10 DEL 23.03. 2010
Novità in tema di mod. 730/4 telematico
IL QUESITO
I datori di lavoro pubblici e privati hanno tempo fino al 31 Marzo 2010 per comunicare l’utenza
telematica o il nome dell’intermediario presso cui intendono ricevere dall’Agenzia delle Entrate i
dati contabili dei modelli 730-4 dei loro dipendenti.
Si chiede quale siano le conseguenze per l’omesso invio della richiesta di 730/4 telematico.
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Le novità in tema di modello 730, prevedono dal 2010, l’estensione dell’invio telematico
all’Agenzia delle Entrate del mod. 730-4, ai sostituti d’imposta di tutte le provincie del territorio
nazionale e a tutti gli intermediari abilitati (Consulenti del Lavoro, Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili;) Rimangono esclusi da tale modalità di invio del risultato contabile, soltanto
alcuni “grandi” sostituti d’imposta, quali l’INPS, l’INPDAP, l’IPOST, il Dipartimento del Tesoro, le
Ferrovie dello Stato e Poste italiane spa, che utilizzano appositi canali dedicati.
Con provvedimento del 3 febbraio 2010 l’Agenzia delle entrate ha fissato modalità e termini per
la trasmissione telematica del mod. 730-4, approvando altresì il modello mediante il quale i
sostituti d’imposta comunicano l’utenza telematica o il nome dell’intermediario ove intendono
ricevere i dati contabili dei modelli 730-4 dei loro dipendenti. In particolare tale comunicazione
deve essere effettuata entro il 31 marzo 2010, esclusivamente con modalità telematica,
direttamente dal sostituto d’imposta o tramite gli intermediari abilitati, secondo le specifiche
tecniche annesse al presente provvedimento ovvero utilizzando il prodotto informatico reso
gratuitamente disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Il sostituto d’imposta dovrà indicare
nel modello, oltre al codice fiscale e alla sigla della provincia del domicilio fiscale, anche un
numero di telefono cellulare e/o un indirizzo di posta elettronica al fine di rendere più agevole la
comunicazione con l’Agenzia delle Entrate.
Il sostituto d’imposta dovrà compilare il quadro A del modello di comunicazione nel caso in cui
intende ricevere i dati 730-4 presso la propria utenza telematica; dovrà invece utilizzare il
quadro B del modello per indicare il codice sede Entratel dell’intermediario prescelto.
Il dettato normativo di cui all’art. 5 del regolamento 7 maggio 2007, n. 63, da cui trae origine il
provvedimento dell’Agenzia delle Entrate,
prevede la definizione delle modalità per una
graduale attuazione della nuova modalità di invio telematico del mod. 730/4 ai sostituti
d’imposta.
Proprio in ossequio a tale principio di graduale attuazione l’agenzia delle entrare, come indicato
al punto 5 del provvedimento del 3 febbraio 2010 ha escluso i seguenti grandi utenti: INPS,
Dipartimento del Tesoro, INPDAP, IPOST (Istituto Postelegrafonici), Ferrovie dello Stato Spa,
Poste Italiane Spa.
Nella stessa comunicazione al punto 3.8 viene chiarito che eventuali comunicazioni di
variazione, se effettuate entro il 31 marzo hanno effetto dallo stesso anno mentre se trasmesse
oltre il 31 marzo hanno effetto a decorrere dall’anno successivo.
Conseguentemente, seppure è auspicabile l’utilizzo di tale strumento, nel caso in cui il sostituto
non effettuasse la comunicazione per l’utilizzo della procedura telematica, non è prevista
l’applicazione di alcuna sanzione amministrativa e lo stesso potrà fornire l’assistenza fiscale con
le ordinarie modalità.
Fondazione Studi
IL PRESIDENTE
Rosario De Luca
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