Città di Tortona
Provincia di Alessandria
REGOLAMENTO
COMUNALE SUI PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI
Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 126 del 16/11/2010
REGOLAMENTO COMUNALE SUI PROCEDIMENTI AMMNISTRATIVI
Sommario
CAPO I - PRINCIPI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ..................................................................... 3
ART.1 - PRINCIPI GENERALI DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA ............................................................................. 3
ART.2 - DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO............................................................................. 3
ART. 3 - MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO .................................................................................................. 3
ART. 4 - AMBITO DI APPLICAZIONE .................................................................................................................. 3
ART. 5 - I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE DI TORTONA ................................................................ 4
ART. 6 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA INFORMALE ............................................................................................... 4
ART. 7 - PROCEDIMENTO D’UFFICIO ................................................................................................................ 4
ART.8 - PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DI PARTE ............................................................................................. 4
ART.9 - DOMANDA: REDAZIONE; REGOLARIZZAZIONE; DOCUMENTAZIONE A CORREDO ....................................... 5
ART. 10 - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO................................................................................................. 5
ART.11 - CONSEGUENZE PER IL RITARDO NELLA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ........................................ 6
CAPO II - RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO..................................................................................... 7
ART. 12 - UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE ............................................................................................. 7
ART.13 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ................................................................................................ 7
ART.14 - COMPITI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ............................................................................. 7
CAPO III - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ...................................................... 9
ART.15 - COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO................................................................................. 9
ART.16 - MODALITÀ E CONTENUTI DELLA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO................................... 9
ART.17 - FACOLTÀ DI INTERVENTO NEL PROCEDIMENTO .................................................................................. 9
ART.18 - DIRITTI DEI PARTECIPANTI AL PROCEDIMENTO ................................................................................. 10
ART.19 - COMUNICAZIONE DEI MOTIVI OSTATIVI ALL'ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA ......................................... 10
ART.20 - ACCORDI INTEGRATIVI O SOSTITUTIVI DEL PROVVEDIMENTO ............................................................. 10
ART.21 - PROVVEDIMENTI ATTRIBUTIVI DI VANTAGGI ECONOMICI .................................................................... 11
ART.22 - AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE NORME SULLA PARTECIPAZIONE ..................................................... 11
CAPO IV - SEMPLIFICAZIONE DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA .............................................................. 12
ART. 23 - CONFERENZA DI SERVIZI ............................................................................................................... 12
ART. 24 - SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ .............................................................................. 12
ART. 25 - SILENZIO ASSENSO ....................................................................................................................... 12
ART. 26 - ALBO PRETORIO ON LINE ............................................................................................................... 12
CAPO
V-
EFFICACIA
ED
INVALIDITÀ
DEL
PROVVEDIMENTO
AMMINISTRATIVO.
REVOCA.
AUTOTUTELA ................................................................................................................................................. 13
ART. 27 - EFFICACIA DEI PROVVEDIMENTI COMUNALI ..................................................................................... 13
ART. 28 - REVOCA DEI PROVVEDIMENTI COMUNALI ........................................................................................ 13
ART. 29 - INTERVENTI IN AUTOTUTELA .......................................................................................................... 13
CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI .................................................................................................................. 14
ART. 30 - ABROGAZIONE DI NORME REGOLAMENTARI .....................................................................................
14
ART. 31 - ENTRATA IN VIGORE ......................................................................................................................
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Comune di Tortona
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REGOLAMENTO COMUNALE SUI PROCEDIMENTI AMMNISTRATIVI
C APO I - P RI NCI PI DEL P RO CEDI MENTO AMMINIS TR ATIVO
ART.1 - PRINCIPI GENERALI DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA
1) L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di
efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla legge 7
agosto 1990 n. 241 e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai
principi dell'ordinamento comunitario.
2) La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le
norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.
3) I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei criteri e dei
principi di cui al comma 1.
4) Non è possibile aggravare il procedimento amministrativo se non per straordinarie e motivate
esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.
ART.2 - DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
1) Il procedimento amministrativo è il complesso dell’iter amministrativo che si conclude con
l’emissione di un provvedimento ovvero di un altro atto amministrativo ovvero di un mero atto
concernente la gestione e l’organizzazione amministrativa, il personale, l’organizzazione del lavoro.
ART. 3 - MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO
1) Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo
svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi
previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che
hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
2) La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.
3) Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione
stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma
della legge n. 241/1990, anche l'atto cui essa si richiama.
4) In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile
ricorrere.
ART. 4 - AMBITO DI APPLICAZIONE
1) Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza del Comune di
Tortona, sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziative di parte, sia che debbano essere
promossi d'ufficio.
2) Non sono soggetti alle norme e disposizioni del presente regolamento i procedimenti direttamente
disciplinati da norme di legge o di regolamento.
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REGOLAMENTO COMUNALE SUI PROCEDIMENTI AMMNISTRATIVI
3)
Anche i regolamenti comunali che disciplinano specifici aspetti dell’attività dell’Ente si ispirano, per
quanto riguarda i procedimenti amministrativi, ai principi generali contenuti nella legge n. 241/1990 e
nel presente regolamento.
4) Le norme e disposizioni del presente regolamento non si applicano inoltre ai procedimenti diretti a
concludersi con meri atti privi di rilevanza esterna.
ART. 5 - I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE DI TORTONA
1) Il Comune di Tortona è organizzato in settori. A ciascun settore spettano i procedimenti
amministrativi nell'ambito delle competenze attribuite allo stesso dall'ordinamento comunale.
2) I procedimenti amministrativi, i termini di conclusione dei procedimenti, i responsabili di
procedimento sono individuati, nell'ambito dei settori, dal dirigente responsabile nell’ambito della
potestà organizzativa al medesimo spettante.
ART. 6 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA INFORMALE
1) Quando non siano prescritte obbligatoriamente forme procedimentali, l'attività amministrativa del
Comune di Tortona deve svolgersi con modalità semplici ed economiche e con esiti immediati.
2) Non rientrano nella disciplina dei procedimenti le richieste, anche formali, relative al rilascio di
certificazioni, attestazioni, estratti di atti e documentazioni e di altri meri atti amministrativi, che
devono avere esito immediato o, quando comportano ricerche ed adempimenti particolari, nel
termine massimo di giorni sette dalla richiesta.
3) Non è soggetta a procedure formali l'attività che si manifesta mediante comunicazioni, registrazioni,
dichiarazioni, variazioni relative allo stato civile, all'anagrafe, all'elettorato attivo, alla concessione di
congedi ordinari brevi ed altri trattamenti obbligatori dovuti al personale ed a tutte le altre situazioni e
condizioni che non richiedano un procedimento istruttorio, non comportino decisioni discrezionali e si
concludano immediatamente, con formazione di atti, iscrizioni, cancellazioni che hanno luogo
contestualmente al manifestarsi dell'iniziativa del soggetto interessato e tenuto.
ART. 7 - PROCEDIMENTO D’UFFICIO
1) L'iniziativa dei procedimenti d'ufficio a rilevanza esterna compete agli organi del Comune ai quali
l'esercizio di tali competenze è attribuito dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2) Resta salva la potestà del Comune di Tortona di adottare, anche prima della formalizzazione del
procedimento e dei relativi adempimenti, motivati provvedimenti cautelari, o che hanno comprovato
carattere contingibile ed urgente, dei quali viene data comunicazione immediata (o nel più breve
tempo possibile ) ai diretti interessati.
ART.8 - PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DI PARTE
Tutti i soggetti che sono portatori d'interessi pubblici o privati ovvero portatori d'interessi diffusi costituiti in
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associazioni o comitati hanno diritto di presentare istanze per attivare procedimenti amministrativi da
espletarsi e concludersi con l'osservanza delle modalità di cui al presente regolamento.
ART.9 - DOMANDA: REDAZIONE; REGOLARIZZAZIONE; DOCUMENTAZIONE A CORREDO
1) La domanda od istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dal Comune, ove gli
stessi siano stati preventivamente determinati e portati a conoscenza dei cittadini con forme idonee.
L'adozione da parte del Comune di moduli-tipo non comporta obblighi aggiuntivi per l'interessato nel
caso che nella domanda dallo stesso redatta siano contenuti tutti gli elementi necessari per attivare il
procedimento o gli stessi siano acquisibili direttamente all'interno dell'Ente.
2) Nel caso di presentazione diretta della domanda da parte del privato all'ufficio protocollo comunale o
all'ufficio relazioni con il pubblico, l'impiegato preposto a riceverla se rileva la necessità della
riproduzione sul modulo-tipo, dell'applicazione delle norme relative all'imposta di bollo o di altri
perfezionamenti, ne informa immediatamente il presentatore, fornendo allo stesso l'assistenza utile
per la regolarizzazione e la riceve dalla data in cui la stessa viene perfezionata dall'interessato.
Qualora l'interessato si rifiuti di procedere ai perfezionamenti e richieda espressamente
l'acquisizione della domanda da parte dell'Ente nella forma in cui l'ha predisposta, l'ufficio preposto
la riceve e nel rilasciarne eventuale ricevuta fa constatare le irregolarità rilevate. Copia della ricevuta
con i rilievi formulati viene allegata alla domanda, ai fini istruttori.
3) Ove la domanda dell'interessato, pervenuta a mezzo del servizio postale o in altra forma non diretta,
sia ritenuta irregolare od incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione
all'interessato entro 30 giorni, indicando le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza. In questi casi
il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda regolarizzata e completata.
4) Qualora il responsabile del procedimento, di cui al successivo art. 13, non provveda alla
informazione o alla comunicazione di cui ai commi 2 e 3, il termine decorre dalla data di ricevimento
della domanda.
5) La documentazione dalla quale risulta la sussistenza dei requisiti o delle condizioni richiesti da
norme di legge o di regolamento per l'adozione di un provvedimento finale deve essere presentata
unitamente alla domanda, a pena di inammissibilità di quest'ultima, salvo quanto stabilito dal
successivo comma.
6) La documentazione necessaria per ciascun procedimento amministrativo è stabilita da legge, da
regolamento e da atti emanati dai competenti organi comunali. Tali atti distinguono la
documentazione da produrre dagli interessati in originale o copia autenticata, quella per la quale può
essere effettuata autocertificazione e i fatti, gli stati e le qualità personali che l'amministrazione
precedente è tenuta a certificare e che sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento.
ART. 10 - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
1) Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato
d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un
provvedimento espresso.
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2) E’ onere di ciascun Dirigente di settore individuare i procedimenti amministrativi del Comune di
Tortona di rispettiva competenza e per ciascuno di essi, ove non sia già stabilito daleggi o
regolamenti, il termine per la conclusione del procedimento e l’unità organizzativa responsabile
dell’istruttoria, della procedura e dell’adozione del provvedimento finale ovvero della trasmissione
della proposta di provvedimento finale all’organo competente alla sua adozione.
3) Ogni Dirigente di settore provvede inoltre a pubblicizzare sul sito internet dell’Ente le informazioni di
cui al comma 2, curandone il costante aggiornamento.
4) I procedimenti amministrativi del Comune di Tortona che non siano contemplati nei provvedimenti di
cui al comma 2 devono concludersi nel termine di cui alle specifiche disposizioni di legge o di
regolamento, ovvero, in assenza di esse, nel termine di trenta giorni, decorrenti dalla ricezione
dell’istanza, per i procedimenti di cui all’art. 8, ovvero dall’avvio d’ufficio del procedimento, per quelli
di cui all’art. 7.
5) Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 17 della legge n. 241/1990, i termini di cui al presente
articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni,
per l’acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in
documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre
pubbliche amministrazioni.
6) Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini per la conclusione del procedimento, il ricorso
avverso il silenzio dell’amministrazione, ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n.
1034, può essere proposto anche senza necessità di diffida all’amministrazione inadempiente,
fintanto che perdura l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di
cui ai commi 2 o 4 del presente articolo. Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza
dell’istanza. È fatta salva la riproponibilità dell’istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i
presupposti.
ART.11 - CONSEGUENZE PER IL RITARDO NELLA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
1) I responsabili dell’inosservanza, dolosa o colposa, del termine di conclusione del procedimento sono
tenuti al risarcimento del danno ingiusto che ne sia derivato.
2) In conformità ai disposti dell’art. 2 bis della Legge n. 241/1990, le controversie relative
all’applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni.
3) La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della
responsabilità dirigenziale.
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C APO II - RESPO NS ABILI T À DE L PROCE DI MENTO
ART. 12 - UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE
1) L'unità organizzativa responsabile della istruttoria del procedimento e di ogni altro adempimento
procedimentale nonché dell'adozione del provvedimento finale è il Settore comunale.
2) L’identificazione dei procedimenti di competenza di ciascun Settore, ove non sia già direttamente
stabilita per legge o per regolamento, risulta dagli atti di organizzazione interna dell’Ente.
3) I Dirigenti dei Settori competenti sono responsabili della correttezza delle informazioni relative ai
procedimenti di competenza di ciascun Settore e curano la pubblicità di tali informazioni ed il
costante aggiornamento dei relativi dati.
ART.13 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
1) Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente
addetto all'unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo
procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.
2) Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma precedente, è responsabile del
procedimento il dirigente.
3) L’ufficio ed il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti interessati.
ART.14 - COMPITI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
1) Il responsabile del procedimento:
a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i
presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento;
b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni
misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. Accerta altresì d'ufficio gli stati e
le qualità che la stessa Amministrazione comunale è tenuta a certificare. Può chiedere il
rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può
esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indìce le conferenze di servizi;
d) provvede d'ufficio all'acquisizione di documenti , o di copie di essi , relativi a fatti, stati e
qualità personali che l'interessato dichiara essere attestati in atti già in possesso
dell'Amministrazione comunale. L'interessato deve precisare gli estremi dei documenti,
indicare l'ufficio presso il quale ritiene che siano conservati ed il procedimento per il quale
furono presentati;
e) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai
regolamenti;
f)
adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti
all'organo
competente
per
l'adozione.
L'organo
competente
per
l'adozione
del
provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi
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dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non
indicandone la motivazione nel provvedimento finale.
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C APO III - P ARTECIP AZIO NE AL PROCE DI MENTO
AMMI NISTR ATIV O
ART.15 - COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO
1) Ove non sussistano specifiche ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del
procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato dal responsabile del procedimento ai
soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli
che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento
predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o
facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro,
con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.
2) Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà del responsabile del procedimento di adottare,
anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti
cautelari.
ART.16 - MODALITÀ E CONTENUTI DELLA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO
1) L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento ai soggetti di cui all’articolo
precedente mediante comunicazione personale.
2) Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) l'amministrazione competente;
b) l'oggetto del procedimento promosso;
c) l'unità organizzativa responsabile, l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
d) la sede dell'unità organizzativa presso la quale si può prendere visione degli atti, l'orario di
accesso, il numero di telefono e quello eventuale di telefax nonché l’indirizzo di posta
elettronica;
e) la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia
dell'amministrazione;
f)
nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza.
3) Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti
particolarmente gravosa, il responsabile del procedimento provvede a rendere noti gli elementi di cui
al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee stabilite dal medesimo.
4) L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui
interesse la comunicazione è prevista.
ART.17 - FACOLTÀ DI INTERVENTO NEL PROCEDIMENTO
1) Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi
costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno
facoltà di intervenire nel procedimento.
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ART.18 - DIRITTI DEI PARTECIPANTI AL PROCEDIMENTO
1) I soggetti di cui all'articolo 15 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 17 hanno diritto:
a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24 della
legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii. in tema di esclusione del diritto di accesso;
b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove
siano pertinenti all'oggetto del procedimento.
ART.19 - COMUNICAZIONE DEI MOTIVI OSTATIVI ALL'ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA
1) Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento, prima della formale adozione
di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano
all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione,
gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da
documenti.
2) La comunicazione di cui al primo comma interrompe i termini per concludere il procedimento che
iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza,
dalla scadenza del termine di dieci giorni suddetto. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali
osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
3) Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali.
ART.20 - ACCORDI INTEGRATIVI O SOSTITUTIVI DEL PROVVEDIMENTO
1) In accoglimento di osservazioni e proposte presentate all’Ente, il Comune di Tortona può
concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico
interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del
provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo.
2) Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo
che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i princìpi del
codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.
3) Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.
4) Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo,
salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi
verificatisi in danno del privato.
5) A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui una
pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma 1, la stipulazione
dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione
del provvedimento.
6) Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente
articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
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ART.21 - PROVVEDIMENTI ATTRIBUTIVI DI VANTAGGI ECONOMICI
1) La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla
predeterminazione ed alla pubblicazione dei criteri e delle modalità cui il Comune dovrà conformarsi.
ART.22 - AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE NORME SULLA PARTECIPAZIONE
1) Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attività diretta alla
emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i
quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.
2) Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari per i quali restano parimenti ferme
le particolari norme che li regolano.
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C APO IV - S EMP LIFI C AZIONE DE LL’ AZIO NE AMMI NISTR ATIV A
ART. 23 - CONFERENZA DI SERVIZI
1) L’Ente utilizza la conferenza di servizi, che può tenersi anche in via telematica, quale:
a)
strumento a fini informativi o conoscitivi,
per acquisire e valutare elementi utili per
l’istruttoria;
b)
strumento a fini decisori, seguendo l’applicazione delle competenti disposizioni della legge
n. 241/1990, e ss. mm. e ii, per razionalizzare la gestione del procedimento amministrativo
nell’ottica del bilanciamento tra interessi pubblici e privati.
c)
Qualora i responsabili di Settore o di Servizio intendano indire la conferenza dei servizi, si
applicano le competenti disposizioni della Legge n. 241/1990.
ART. 24 - SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ
1) L’Ente applica ai procedimenti di propria competenza la disciplina della segnalazione certificata di
inizio attività (S.C.I.A.) di cui all’articolo 19 della L. n. 241/1990 nel testo vigente.
ART. 25 - SILENZIO ASSENSO
1) L’Ente conclude i procedimenti amministrativi di propria competenza con l’adozione di un
provvedimento espresso.
2) Nei procedimenti ad istanza di parte, in caso di decorso del termine di conclusione del procedimento
senza
l’emanazione del provvedimento finale, il silenzio dell’amministrazione equivale a
provvedimento di accoglimento ai sensi dell’articolo 20 della L. n. 241/1990.
ART. 26 - ALBO PRETORIO ON LINE
1) L’Albo Pretorio comunale è deputato alla pubblicazione degli atti dell’Ente per i quali sia obbligatoria
la pubblicazione in quanto destinati alla conoscenza del pubblico.
2) Con le decorrenze previste dalla legge, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti
amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nel proprio
sito web istituzionale da parte dell'amministrazione.
3) L’Albo Pretorio On-Line risponde alle nuove esigenze di efficienza e trasparenza che il Comune di
Tortona intende soddisfare, in coerenza con quanto richiesto dalle emergenti tendenze dell'egovernment, e sostituisce il tradizionale Albo Pretorio.
4) Nell’Albo Pretorio sono visibili i bandi di gara e di concorso, nonché comunicazioni ed atti di diverso
tipo provenienti non solo dall’Ente, ma anche da altre pubbliche amministrazioni, consorzi, gestori di
pubblici servizi.
5) Il Responsabile delle Pubblicazioni sul sito Istituzionale dell’Ente provvede alla pubblicazione
sull’Albo Pretorio On Line degli atti e provvedimenti secondo le vigenti disposizioni.
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C APO V - E FFI C ACI A E D I NV ALIDI T À DEL P ROVVE DIME NTO
AMMI NISTR ATIV O. REVO C A. AUTOTUTEL A
ART. 27 - EFFICACIA DEI PROVVEDIMENTI COMUNALI
1) Per provvedimenti limitativi della sfera giuridica degli interessati e nei casi nei quali l’amministrazione
debba adottare provvedimenti che impongono coattivamente l’adempimento di obblighi specifici nei
suoi confronti, il Comune di Tortona opera nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 21-bis e 21- ter
della legge n. 241 del 1990.
2) L’efficacia dei provvedimenti amministrativi adottati dall’amministrazione è immediata, salvo che non
sia diversamente stabilito dalla legge, da disposizioni regolamentari o dal provvedimento steso.
3) L’efficacia del provvedimento può anche essere sospesa, con specifica indicazione dei termini e
delle eventuali condizioni nel provvedimento medesimo.
ART. 28 - REVOCA DEI PROVVEDIMENTI COMUNALI
1) A fronte di situazioni particolari che evidenziano sopravvenuti motivi di pubblico interesse o in
ragione del mutamento delle situazioni di fatto valutate in un procedimento o ancora a fronte della
necessaria nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, l’amministrazione comunale può
revocare un provvedimento amministrativo, con riferimento a quanto stabilito dall’art. 21-quinquies
della legge n. 241 del 1990.
ART. 29 - INTERVENTI IN AUTOTUTELA
1) L’amministrazione comunale può ritirare un provvedimento amministrativo quando considerazioni di
opportunità in ordine agli effetti dello stesso ne consiglino la revisione o la sostituzione con un
nuovo provvedimento.
2) L’amministrazione comunale può procedere all’annullamento d’ufficio di un provvedimento
amministrativo quando siano rilevati nello stesso profilo di illegittimità.
3) L’amministrazione comunale può convalidare un provvedimento annullabile quando sussistano
ragioni di interesse pubblico che lo consentano e quando ciò sia possibile in un tempo ragionevole.
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C APO V I - DISPO SIZIONI FI N ALI
ART. 30 - ABROGAZIONE DI NORME REGOLAMENTARI
1) Dall’entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento per i procedimenti
amministrativi del Comune di Tortona approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 126
del 15 novembre 1997.
ART. 31 - ENTRATA IN VIGORE
1) Il presente regolamento entra in vigore contestualmente all’esecutività della deliberazione che lo
approva.
Comune di Tortona
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Regolamento comunale sui procedimenti amministrativi