Modifiche alla disciplina delle
società di comodo
Gianluca Cristofori
Cristofori & Partners s.s.t.p. – Milano e Verona
Modifiche alla disciplina delle società di comodo
Parametri del test di operatività
L’articolo 1, comma 128, lettera a), della Legge Finanziaria 2008 ha
modificato i parametri attraverso i quali si realizza il test di operatività.
Secondo quanto disposto dall’articolo 30, comma 1, lettera b), della Legge
n.724/1994, infatti, “le società [….] si considerano non operative se
l’ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei
proventi […] è inferiore alla somma degli importi che risultano
applicando” alcune percentuali a determinati parametri, fra le quali, in
genere, il 6 per cento sul valore degli immobili. Tuttavia, per gli immobili
situati in Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti la percentuale è
ora fissata nell’1 per cento.
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Parametri del test di operatività
L’articolo 1, comma 128, lettera d), della Legge Finanziaria 2008,
inoltre, abroga la previsione in virtù della quale, in esecuzione del test di
operatività, le percentuali del 2 per cento da applicare al valore delle
partecipazioni e quella del 15 per cento al valore delle altre
immobilizzazioni erano ridotte, rispettivamente, all’1 per cento e al 10
per cento per i beni situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000
abitanti.
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Cause di esclusione previste dalla legge
L’articolo 1, comma 128, lettere b) e c), della Legge Finanziaria 2008 ha
modificato e aumentato il numero delle cause di esclusione della disciplina
delle società di comodo previste dalla legge.
Sono escluse dall’applicazione della disciplina delle società di comodo:
 le società con numero di soci non inferiore a 50 [100];
 le società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di
dipendenti mai inferiore alle dieci unità;
 le società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione
giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato
preventivo;
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Cause di esclusione previste dalla legge
 le società che presentano un ammontare complessivo del valore della
produzione (raggruppamento A del conto economico) superiore al totale
attivo dello stato patrimoniale;
 le società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20 per
cento del capitale sociale;
 le società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore.
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Modalità di calcolo del reddito minimo
L’articolo 1, comma 128, lettera e), della Legge Finanziaria 2008 ha
modificato le percentuali da attribuire agli elementi da considerare per
determinare il reddito minimo.
Con riferimento alla percentuale del 4,75 per cento da applicare al valore
degli immobili, ai sensi dell’articolo 30, comma 3, lettera b), della legge
n.724/1994, infatti, è stato previsto che per gli immobili classificati nella
categoria catastale A/10, la predetta percentuale è ulteriormente ridotta
al 4 per cento; per tutti gli immobili situati in comuni con popolazione
inferiore a 1.000 abitanti la percentuale è invece dello 0,9 per cento.
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Istanza di interpello
L’articolo 1, comma 128, lettera f), della Legge Finanziaria 2008 ha
stabilito che i provvedimenti del direttore regionale dell’Agenzia delle
entrate, adottati a seguito delle istanze di interpello presentate per la
disapplicazione delle disposizioni antielusive ai sensi dell’articolo 37-bis,
comma 8, del D.P.R. n.600/1973 possono essere comunicati mediante
servizio postale, in plico raccomandato con avviso di ricevimento, oppure a
mezzo fax o posta elettronica.
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Situazioni oggettive di disapplicazione della legge
Con l’inserimento del comma 4-ter, nell’articolo 30, della legge n.724/1994
è stato previsto che, “Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
entrate possono essere determinate situazioni oggettive, in presenza delle
quali è consentito disapplicare le disposizioni del presente articolo, senza
dover assolvere all’onere di presentare l’istanza di interpello di cui al
comma 4-bis”.
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Scioglimento e trasformazione in società semplice
L’articolo 1, comma 129, della Legge Finanziaria 2008 ha prorogato i
termini per l’adozione della disciplina dettata dalla finanziaria 2007 (commi
da 111 a 117) in ordine allo scioglimento e alla trasformazione in società
semplice delle società non operative.
È stato, infatti, previsto che “lo scioglimento o la trasformazione in società
semplice […] può essere eseguito, dalle società considerate non operative
nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007 [periodo di imposta in
corso al 4 luglio 2006], nonché da quelle che a tale data si trovino nel
primo periodo d’imposta, entro il quinto mese successivo alla chiusura del
medesimo periodo d’imposta [entro il 31 maggio 2007 deliberino lo
scioglimento o la trasformazione]
(continua)
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Scioglimento e trasformazione in società semplice
La condizione di iscrizione dei soci persone fisiche nel libro dei soci deve
essere verificata alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero
entro trenta giorni dalla medesima data, in forza di un titolo di
trasferimento avente data certa anteriore al 1° novembre 2007 [1°
novembre 2006]”.
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Scioglimento e trasformazione in società semplice
Sul reddito d’impresa del periodo compreso fra l’inizio e la chiusura della
liquidazione e sulla differenza fra il valore normale e il costo fiscalmente
riconosciuto dei beni, in caso di trasformazione, si applica un’imposta
sostitutiva dell’I.Re.S. e dell’I.R.A.P. del 10 per cento [in precedenza, era
stata stabilita una percentuale del 25 per cento]. L’imposta si applica nella
medesima misura per le riserve e i fondi in sospensione d’imposta e nella
misura del 5 per cento per i saldi attivi di rivalutazione [in precedenza, per
questi ultimi l’imposta sostitutiva era del 10 per cento].
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Finanziaria 2008-14