Modifiche alla disciplina delle società di comodo Gianluca Cristofori Cristofori & Partners s.s.t.p. – Milano e Verona Modifiche alla disciplina delle società di comodo Parametri del test di operatività L’articolo 1, comma 128, lettera a), della Legge Finanziaria 2008 ha modificato i parametri attraverso i quali si realizza il test di operatività. Secondo quanto disposto dall’articolo 30, comma 1, lettera b), della Legge n.724/1994, infatti, “le società [….] si considerano non operative se l’ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi […] è inferiore alla somma degli importi che risultano applicando” alcune percentuali a determinati parametri, fra le quali, in genere, il 6 per cento sul valore degli immobili. Tuttavia, per gli immobili situati in Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti la percentuale è ora fissata nell’1 per cento. Modifiche alla disciplina delle società di comodo Parametri del test di operatività L’articolo 1, comma 128, lettera d), della Legge Finanziaria 2008, inoltre, abroga la previsione in virtù della quale, in esecuzione del test di operatività, le percentuali del 2 per cento da applicare al valore delle partecipazioni e quella del 15 per cento al valore delle altre immobilizzazioni erano ridotte, rispettivamente, all’1 per cento e al 10 per cento per i beni situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti. Modifiche alla disciplina delle società di comodo Cause di esclusione previste dalla legge L’articolo 1, comma 128, lettere b) e c), della Legge Finanziaria 2008 ha modificato e aumentato il numero delle cause di esclusione della disciplina delle società di comodo previste dalla legge. Sono escluse dall’applicazione della disciplina delle società di comodo: le società con numero di soci non inferiore a 50 [100]; le società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità; le società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo; Modifiche alla disciplina delle società di comodo Cause di esclusione previste dalla legge le società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione (raggruppamento A del conto economico) superiore al totale attivo dello stato patrimoniale; le società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20 per cento del capitale sociale; le società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore. Modifiche alla disciplina delle società di comodo Modalità di calcolo del reddito minimo L’articolo 1, comma 128, lettera e), della Legge Finanziaria 2008 ha modificato le percentuali da attribuire agli elementi da considerare per determinare il reddito minimo. Con riferimento alla percentuale del 4,75 per cento da applicare al valore degli immobili, ai sensi dell’articolo 30, comma 3, lettera b), della legge n.724/1994, infatti, è stato previsto che per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10, la predetta percentuale è ulteriormente ridotta al 4 per cento; per tutti gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti la percentuale è invece dello 0,9 per cento. Modifiche alla disciplina delle società di comodo Istanza di interpello L’articolo 1, comma 128, lettera f), della Legge Finanziaria 2008 ha stabilito che i provvedimenti del direttore regionale dell’Agenzia delle entrate, adottati a seguito delle istanze di interpello presentate per la disapplicazione delle disposizioni antielusive ai sensi dell’articolo 37-bis, comma 8, del D.P.R. n.600/1973 possono essere comunicati mediante servizio postale, in plico raccomandato con avviso di ricevimento, oppure a mezzo fax o posta elettronica. Modifiche alla disciplina delle società di comodo Situazioni oggettive di disapplicazione della legge Con l’inserimento del comma 4-ter, nell’articolo 30, della legge n.724/1994 è stato previsto che, “Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate possono essere determinate situazioni oggettive, in presenza delle quali è consentito disapplicare le disposizioni del presente articolo, senza dover assolvere all’onere di presentare l’istanza di interpello di cui al comma 4-bis”. Modifiche alla disciplina delle società di comodo Scioglimento e trasformazione in società semplice L’articolo 1, comma 129, della Legge Finanziaria 2008 ha prorogato i termini per l’adozione della disciplina dettata dalla finanziaria 2007 (commi da 111 a 117) in ordine allo scioglimento e alla trasformazione in società semplice delle società non operative. È stato, infatti, previsto che “lo scioglimento o la trasformazione in società semplice […] può essere eseguito, dalle società considerate non operative nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007 [periodo di imposta in corso al 4 luglio 2006], nonché da quelle che a tale data si trovino nel primo periodo d’imposta, entro il quinto mese successivo alla chiusura del medesimo periodo d’imposta [entro il 31 maggio 2007 deliberino lo scioglimento o la trasformazione] (continua) Modifiche alla disciplina delle società di comodo Scioglimento e trasformazione in società semplice La condizione di iscrizione dei soci persone fisiche nel libro dei soci deve essere verificata alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro trenta giorni dalla medesima data, in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° novembre 2007 [1° novembre 2006]”. Modifiche alla disciplina delle società di comodo Scioglimento e trasformazione in società semplice Sul reddito d’impresa del periodo compreso fra l’inizio e la chiusura della liquidazione e sulla differenza fra il valore normale e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni, in caso di trasformazione, si applica un’imposta sostitutiva dell’I.Re.S. e dell’I.R.A.P. del 10 per cento [in precedenza, era stata stabilita una percentuale del 25 per cento]. L’imposta si applica nella medesima misura per le riserve e i fondi in sospensione d’imposta e nella misura del 5 per cento per i saldi attivi di rivalutazione [in precedenza, per questi ultimi l’imposta sostitutiva era del 10 per cento].