VERIFICA DELLA OPERATIVITÀ DELLA SOCIETÀ
La disciplina delle “società non operative” è stata introdotta dall’art. 30, legge 23 dicembre 1994,
n. 724
Soggetti a cui si applica:
- società di capitali: società per azioni, società in accomandita per azioni e società a
responsabilità limitata;
- società di persone: società in nome collettivo e società in accomandita semplice;
- società non residenti: altre società ed enti di ogni tipo non residenti con stabile
organizzazione nel territorio dello Stato.
La disciplina si applica a prescindere dalle modalità di determinazione del reddito e, quindi, sia ai
soggetti in contabilità ordinaria, sia a quelli in contabilità semplificata (circ. 25/E/2007).
Soggetti a cui NON si applica:
- società cooperative e di mutua assicurazione
- società consortili;
- enti commerciali residenti nel territorio dello Stato;
- enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato;
- società ed enti non residenti privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato
Il regime contenuto nell’art. 30, legge 714/94, individua un metodo presuntivo di determinazione
del reddito minimo, di un imponibile Irap minimo e di operazioni imponibili Iva, che si applica alle
società sopra individuate che, in base a determinati parametri, sono qualificate come “non
operative”.
In particolare, la disciplina opera a due diversi livelli:
- da una parte definisce la “non operatività” degli enti interessati (cosiddetto “test di
operatività”), attraverso un confronto tra i proventi d’impresa, risultanti dalla contabilità, e
quelli individuati applicando specifici coefficienti al valore dei beni immobili, delle
partecipazioni e delle altre immobilizzazioni della società.
test” di operatività, si “presume” un
reddito minimo, determinato in rapporto al valore dei beni prima citati, cui sono applicati
altri coefficienti. Tale reddito minimo è poi la base per l’ ulteriore presunzione di un
imponibile minimo ai fini Irap; mentre per quanto riguarda l’Iva si prevedono limitazioni
all’utilizzo dell’eccedenza a credito
Cause di esclusione:
1
2
3
4
Ricorrenza cause di
esclusione
5
6
7
8
9
10
Costituzione in società di capitali obbligatoria per legge
Primo periodo d’imposta
Società in amministrazione controllata o straordinaria
Società ed enti che controllano società ed enti i cui titoli sono
negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, non ché
società ed enti quotati e società da essi controllate, anche
indirettamente
Società esercenti attività di servizio pubblico di trasporto
Numero di soci non inferiore a 50
Società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un
numero di dipendenti mai inferiore alle 10 unità
Società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di
liquidazione giudiziaria e di liquidazione coatta amministrativa
ed in concordato preventivo
Società che presentano un ammontare complessivo del
valore della produzione (raggruppamento A del conto
economico) superiore al totale attivo dello stato patrimoniale
società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del
20% del capitale sociale
11
Ipotesi che
consentono di non
presentare istanza di
interpello
società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di
settore
Società in stato di liquidazione, cui non risulti applicabile la
disciplina dello scioglimento o trasformazione agevolata di cui
all’art.1, co.129, della Finanziaria 2008, che con impegno
assunto in dichiarazione dei redditi richiedono la
cancellazione dal registro delle imprese a norma degli
artt.2312 e 2495 del c.c. entro il termine di presentazione
della dichiarazione dei redditi successiva
Società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di
liquidazione giudiziaria e di liquidazione coatta
amministrativa; società in concordato preventivo e in
amministrazione straordinaria
Società sottoposte a sequestro penale o a confisca nelle
fattispecie di cui agli artt.2-sexies e 2-nonies della L. n.575/65
o in altre fattispecie analoghe in cui il Tribunale in sede civile
abbia disposto la nomina di un amministratore giudiziario
Società che dispongono di immobilizzazioni costituite da
immobili concessi in locazione a enti pubblici ovvero locati a
canone vincolato in base alla L. n.431/98 o ad altre leggi
regionali o statali
Società che detengono partecipazioni in società considerate
non di comodo ai sensi dell’art.30 della L. n.724/94; società
escluse dall’applicazione della disciplina anche in
conseguenza di accoglimento dell’istanza di disapplicazione;
società collegate residenti all’estero cui si applica il regime
dell’art.168 del Tuir
Società che hanno ottenuto l’accoglimento dell’istanza di
disapplicazione in relazione a un precedente periodo di
imposta sulla base di circostanze oggettive puntualmente
indicate nell’istanza che non hanno subito modificazioni nei
periodi di imposta successivi
La normativa impone alla società di effettuare il cd. "test di operatività".
Scopo del test è porre a confronto i valori effettivi di ricavi e proventi, nonché di incremento delle
rimanenze relativo ad un determinato esercizio con i ricavi presunti determinati dall'applicazione
delle percentuali sotto riportate a determinate voci di Stato patrimoniale.
descrizione
Titoli e crediti
Immobili e altri beni
Immobili di categoria A/10
Immobili abitativi
Altre immobilizzazioni
Totale ricavi presunti - totale
%
2%
6%
5%
4%
15%
2007
2008
2009
MEDIA
Qualora la società non abbia superato il test di operatività (i ricavi effettivi sono inferiori ai ricavi
presunti come sopra determinati), si produrranno le conseguenze fissate dall’art. 30, commi 3, 3bis, 4, legge 724/94 ed in particolare:
 Presunzione di reddito minimo ai fini Ires
Presunzione di un reddito di impresa minimo ai fini ires la cui entità è determinata forfetariamente
secondo le seguenti percentuali da applicarsi ai medesimi beni che hanno formato oggetto del test
di operatività.
Descrizione
%
Reddito presunto
Titoli e crediti
1,5%
Immobili e altri beni
4,75%
Immobili di categoria A/10
4%
Immobili abitativi
3%
Altre immobilizzazioni
12%
Reddito minimo presunto - totale
 Presunzione di un valore minimo della produzione netta ai fini Irap
La finanziaria 2007 ha previsto, a partire dal periodo di imposta in corso al 01.01.2007, una
rilevante conseguenza anche per quanto riguarda l’Irap, introducendo la presunzione per cui,
salvo l’ordinario potere di accertamento dell’Amministrazione, il valore della produzione netta dei
soggetti non operativi è considerata non inferiore al reddito minimo determinato ai fini delle
imposte sui redditi aumentato:
a) delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente;
b) dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi;
c) dei compensi erogati per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;
d) degli interessi passivi.
Per la determinazione dell’imponibile minimo presunto, secondo quanto affermato dall’Agenzia
nella circolare n. 21/E del 17.03.2008, devono essere considerati eventuali trattamenti di tipo
agevolativo (come per il c.d. “cuneo fiscale” ex art. 11, comma 1, lett. a, D.lgs. 446/97), in
riduzione rispetto al valore della produzione netta.
 Limitazione all’utilizzo dei crediti Iva
A seguito delle modifiche introdotte dal Dl 223/2006 e quindi applicabili a decorrere dal periodo di
imposta in corso al 04.07.2006), la condizione di non operatività esplica importanti effetti in
relazione all’utilizzo delle eccedenze di credito Iva.
Unica alternativa percorribile per le società che non superano il test di operatività è la tempestiva
presentazione dell'istanza di interpello per la disapplicazione delle disposizioni antielusive,
ai sensi dell'art. 30, co. 4-bis, L. 724/1994.
Dato l’iter, per rispettare le scadenze di Unico 2010, le società che non risultano operative per il
2009 e vogliono conoscere il parere dell’Agenzia prima della scadenza per il versamento delle
Imposte (16 giugno 2010), devono inoltrare l’istanza di interpello disapplicativa entro la data del
19.03.2010, affinché i 90 giorni, concessi all’Ufficio per la risposta, scadano prima del termine di
liquidazione delle imposte.
E' importante sottolineare che l'istanza va presentata laddove siano riscontrabili "oggettive
situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e
dei proventi nonché del reddito determinati ai sensi del presente articolo, ovvero non hanno
consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini Iva di cui al comma 4".
In sostanza occorre individuare quali siano gli elementi che il contribuente può provare, in grado di
evitare gli effetti della disciplina delle società non operative e se, eventualmente, sussistano
limitazioni previste dalle disposizioni.
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Società di comodo